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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1656 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La signora ha proposto ricorso contro l' , chiedendo il Parte_2 CP_1
riconoscimento di 51 giornate lavorative per l'anno 2011 e la reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, nonché l'annullamento della richiesta di restituzione della somma di €1.011,74 percepita a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
La ricorrente afferma di aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze del Consorzio PAC Produttori Associati Capo d'Orlando, esibendo documenti probatori come buste paga e DMAG, e lamenta che l' non abbia notificato CP_1
tempestivamente il provvedimento di cancellazione dalle liste. L' si è costituita eccependo l'intervenuta decadenza, sostenendo che il CP_1
termine per proporre ricorso giudiziario è decorso, e contestando la fondatezza nel merito delle pretese della ricorrente. Ha inoltre giustificato la richiesta di restituzione dell'indennità con il disconoscimento delle giornate lavorative a seguito di accertamenti ispettivi.
La controversia verte sulla tempestività dell'azione giudiziaria proposta dalla ricorrente e sulla maturazione del termine di decadenza previsto dall'art. 22, comma 1, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970,
n. 83.
Dalla documentazione in atti si rileva che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi è stata comunicata mediante pubblicazione telematica sul sito dell' , CP_1
con valore di notifica ex art. 38 del D.L. 98/2011. La pubblicazione è avvenuta nel periodo dal 15 al 30 settembre 2014 e il termine per proporre ricorso giudiziario è decorso il 27 febbraio 2015, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata (Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 5942/2001; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 25892/2009).
La parte ricorrente ha presentato il ricorso solo nel maggio 2017, ben oltre il termine di decadenza di 120 giorni. Tale termine, avente natura sostanziale, è perentorio e non è suscettibile di interruzione o sospensione. Pertanto, l'azione giudiziaria è inammissibile.
La questione si presenta particolarmente complessa, anche alla luce delle modifiche normative e dell'evoluzione giurisprudenziale che hanno caratterizzato la materia dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tale complessità può aver indotto in errore la parte ricorrente, che ha agito in buona fede.
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in conformità ai criteri di equità e in ossequio all'evoluzione giurisprudenziale recente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara:
1. Inammissibile la domanda proposta da contro l' per Parte_2 CP_1
intervenuta decadenza;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della complessità e della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Così deciso in Patti 24/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo