Sentenza 21 aprile 2009
Massime • 1
In caso di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenente alla Polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta al Ministero dell'interno; ove, però, sia stata erroneamente chiamata in giudizio la Prefettura, la carente legittimazione passiva di quest'ultima è sanata dall'impugnazione svolta, per conto dell'Amministrazione centrale, dall'Avvocatura dello Stato, sempre che questa non abbia sollevato eccezioni o uno specifico motivo di impugnazione. Tale attività sanante, tuttavia, non può giovare alla parte che abbia concorso a provocare il vizio di instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l'impugnazione proposta dall'Avvocatura dello Stato non resta paralizzata dal disposto dell'art. 326 cod. proc. civ., giacché il termine breve non può decorrere nei confronti del Ministero al quale era stata notificata una sentenza resa in un giudizio in cui il medesimo non era stato ritualmente citato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/2009, n. 9401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9401 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24797/2006 proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore e PREFETTURA DI BRINDISI - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrenti -
contro
DE VI SA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, rappresentato e difeso da se medesimo;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 99/2005 del GIUDICE DI PACE di OSTUNI del 12.4.05, depositata il 07/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2008 dal Consigliere Relatore Dott. D'ASCOLA PASQUALE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo LECCISI che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Ostini, con sentenza del 7 giugno 2005, accoglieva il ricorso proposto da LE De IS avverso la Prefettura di ND per l'annullamento del verbale di contestazione n. 785299, redatto il 30 ottobre 2004 dalla Polstrada di ND. Rilevava che il ricorrente non era responsabile per l'eccesso di velocità contestatogli, in quanto il veicolo da lui noleggiato era munito di tachimetro non funzionante, ditalché la violazione risaliva a colpa della società noleggiatrice. Il Ministero dell'Interno e "per quanto possa occorrere" la Prefettura di ND hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 19/25 luglio 2006.
L'avv. De IS si è costituito con controricorso, eccependo l'inammissibilità del gravame per aver egli notificato la sentenza nel giugno 2005, con conseguente decorso del termine breve per l'impugnazione.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato. È stata depositata memoria.
L'eccezione di giudicato non coglie nel segno. Va rilevato che la Prefettura - Ufficio territoriale del governo, evocata in giudizio in primo grado, è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull'opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. In caso di opposizione proposta, come nella specie, avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell'Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06; 4195/06). La carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio è sanata dall'impugnazione svolta per l'Amministrazione Centrale dall'Avvocatura dello stato, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. utilmente Cass. 3144/06), che si è espressa in tal senso anche con intervento delle Sezioni Unite (Cass. 3117/06;
21624/06), sempreché l'Avvocatura non abbia sollevato al riguardo eccezioni o uno specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. 9527/06). La sanatoria operata con l'impugnazione vale però proprio ai fini di consentire il dispiegamento dell'impugnazione, altrimenti preclusa dall'irregolare costituzione del contraddittorio, e non trova impedimento nella notifica della sentenza al prefetto, che non era legittimato passivamente, ne' in quella effettuata al Ministero, al quale è stata indirizzata prima della regolarizzazione della lite, restando perciò atto irrilevante nei suoi confronti. Così come per ogni irregolarità che si risolva in violazione del diritto di difesa, l'attività sanante ha quindi funzione recuperatoria delle facoltà processuali che siano state pregiudicate dal vizio nell'instaurazione del contraddittorio, vizio che non può giovare alla parte che lo abbia provocato (o concorso a provocarlo) e cagionare decadenze o comunque lesioni del diritto dell'altra parte. (cfr. per riferimenti Cass. 3647/07; Cass. 19189/06; 12895/06; Cass. 21108/05). Ne discende che l'impugnazione proposta dall'Avvocatura
per il Ministero dell'Interno ha regolarizzato il contraddittorio, senza restare paralizzata dal disposto di cui all'art. 326 c.p.c., giacché il termine breve non poteva decorrere nei confronti del Ministero, al quale era stata notificata una sentenza resa in un giudizio in cui non era stato ritualmente evocato.
Il ricorso, notificato nel rispetto del termine lungo di cui all'art.327 c.p.c., tuttavia non coglie nel segno.
La sentenza impugnata riferisce che, secondo l'atto di opposizione, per un difetto di funzionamento il tachimetro indicava una velocità inferiore di oltre il 5% a quella effettiva, impedendo al ricorrente di rendersi conto della effettiva velocità. In parte motiva il giudice di pace ha posto a base dell'accoglimento dell'opposizione l'assenza di colpa dell'automobilista perché aveva "noleggiato un'auto non in perfetta efficienza per fatto e colpa ascrivibile alla Savarent spa", essendo provata, a mezzo di una fattura non contestata, la circostanza del mancato funzionamento del tachimetro. Parte ricorrente ha denunciato una pretesa violazione di legge. Il Ministero lamenta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, nella parte in cui (comma 2) esclude la responsabilità
dell'agente commessa per errore sul fatto e violazione dell'art. 142, comma 8 e 9 (è evidente l'errore di trascrizione di quest'ultimo numero) del CdS. Sostiene che nessun errore era rilevante nella fattispecie perché la velocità accertata era di 138 km orari, sicché, detratta la tolleranza del 5% (7 km), essa superava di ben 41 km il limite consentito (90 orari): da ciò desume che il difetto del tachimetro poteva portare eventualmente a una diversa determinazione della sanzione pecuniaria o di quella accessoria, restando "irrilevante rispetto alla violazione commessa" (così il ricorso).
Il motivo è infondato. A partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 3271 del 1990 è diritto vivente che l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa è l'atto introduttivo di un giudizio i cui limiti sono costituiti, per l'opponente, dalla causa petendi dedotta con la medesima opposizione e, per la pubblica amministrazione, dal divieto di articolare motivi o circostanze diversi da quelli enunciati nel provvedimento;
ne consegue che è inibito al giudice, investito della controversia, tanto rilevare di ufficio vizi di nullità non dedotti dalla parte, quanto sostituire nel corso del giudizio altri fatti a quelli contestati nell'ordinanza-ingiunzione o mutare il titolo della pretesa riferendola a una fattispecie sia pur parzialmente diversa. Tale potere è precluso, nel corso del giudizio, anche all'amministrazione stessa, "ostandovi l'esigenza di una formale contestazione da effettuarsi a pena di decadenza nei modi e nei termini di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14". L'amministrazione ricorrente infondatamente rimprovera pertanto al giudice di merito di non aver preso atto delle acquisizioni relative al guasto del tachimetro e di non aver cambiato il titolo della contestazione (in relazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8 o al comma 9), giacché al giudice era precluso il potere ravvisare un illecito diverso da quello contestato, potendo egli solo annullare il provvedimento emesso in carenza degli elementi costitutivi o, della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 11, modificare l'ordinanza anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, nei limiti della contestazione effettuata.
Il motivo di ricorso non coglie pertanto la differenza tra le due infrazioni, distintamente contemplate da comma 8 e comma 9 e di conseguenza la influenza decisiva del guasto al tachimetro su quella contestata, che era soltanto la più grave, come si desume dalla narrativa della sentenza e dalla rilevanza in ricorso attribuita alla soglia dei 40 km orari.
Come ritenuto dal giudice di pace, l'infrazione più grave risulta però esclusa ove vengano ammesse, come implicitamente emerge dal ricorso dell'Avvocatura, la sussistenza del malfunzionamento e la non imputabilità di esso al conducente.
Su questi due aspetti della sentenza la Corte non è chiamata a portare la sua attenzione, poiché il ricorso non ha denunciato alcun vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in proposito. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna della soccombente amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 500,00, per onorari, Euro 100,00, per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009