Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/2009, n. 9401
CASS
Sentenza 21 aprile 2009

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In caso di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenente alla Polizia stradale, la legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta al Ministero dell'interno; ove, però, sia stata erroneamente chiamata in giudizio la Prefettura, la carente legittimazione passiva di quest'ultima è sanata dall'impugnazione svolta, per conto dell'Amministrazione centrale, dall'Avvocatura dello Stato, sempre che questa non abbia sollevato eccezioni o uno specifico motivo di impugnazione. Tale attività sanante, tuttavia, non può giovare alla parte che abbia concorso a provocare il vizio di instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l'impugnazione proposta dall'Avvocatura dello Stato non resta paralizzata dal disposto dell'art. 326 cod. proc. civ., giacché il termine breve non può decorrere nei confronti del Ministero al quale era stata notificata una sentenza resa in un giudizio in cui il medesimo non era stato ritualmente citato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/2009, n. 9401
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9401
Data del deposito : 21 aprile 2009

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