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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1375/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in proprio quale Parte_1 C.F._1 avvocato del foro di Padova, con domicilio eletto in Via Barchet n. 11,
Padova
PARTE RICORRENTE contro
(p. iva ), contumace ON P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione del compenso professionale
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: accertare e dichiarare che l'Avv.
ha prestato la propria opera professionale nei Parte_1 confronti della società così come sopra descritta nei ON summenzionati procedimenti giudiziari;
2) Accertare e dichiarare che l'Avv. risulta creditore della somma di 14.385,00 Parte_1 euro a titolo di compensi, oltre accessori come per legge (15%, cpa 4%, iva 22%, ed al netto di ritenuta d'acconto), ed oltre interessi legali, o di altra diversa somma ritenuta di giustizia;
3) Conseguentemente condannare la società in persona del legale ON rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Avv. Parte_1
della somma di 14.385,00 euro a titolo di compensi, oltre
[...] accessori come per legge (15%, cpa 4%, iva 22%, ed al netto di ritenuta d'acconto), o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 7 agosto 2004 l'avvocato Parte_1 ha dedotto di aver assistito la cliente nel ON procedimento di primo grado innanzi al Tribunale di Vicenza n.
754/2009 R.G. e nel procedimento di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Venezia n. 1985/2017 R.G.. Nonostante i solleciti, il professionista è rimasto creditore della somma complessiva di euro
14.385,00 per compensi, oltre accessori, calcolata secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014.
2. La causa viene trattata nella forma del rito semplificato di cognizione speciale prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011. Competente è
“l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”. Ove il professionista, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (v. Cass., s.u., sent. n. 4247 del 2020). Nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi il 6 settembre 2024, nessuno si è costituito per la società, sicché ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza 6 febbraio 2025. L'udienza di discussione è stata sostituita ex art. 127 ter pag. 2/5 c.p.c. con il deposito di note entro il 19 marzo 2025. Nessuna delle parti si è opposta a tale modalità di trattazione.
3. Per il giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza del
Tribunale di Vicenza 23.11.16 n. 2054 il legale chiede la somma di euro
4.870,00 (euro 5.870,00 – euro 1.000,00 di acconto) per la fase decisionale;
per il giudizio di secondo grado, conclusosi con la sentenza della Corte di appello 22.11.2021 n. 1985/2017, chiede la somma di euro 9.515,00 (euro 1.960,00 + euro 1.350,00 + euro 2.900,00 + euro
3.505,00) per tutte le quattro fasi del processo.
4. Lo svolgimento della prestazione è stato provato con il deposito degli atti giudiziari predisposti dal legale e delle sentenze. Per la liquidazione del compenso viene fatto riferimento ai valori medi dei parametri del d.m. n. 55 del 2014. Il valore della causa di primo grado viene desunto da quanto attestato dai primi difensori della società nell'atto di citazione di primo grado (doc. 4 ric.), con cui era stata chiesta la condanna di un istituto di credito al pagamento della somma di euro 312.573,10. Il compenso chiesto, unicamente per la fase decisionale, al lordo dell'acconto (euro 5.870,00), corrisponde al parametro medio, all'epoca della decisione, dello scaglione compreso fra euro 260.001,01 ed euro 520.000,00. Il giudizio era stato definito in senso favorevole per la cliente, anche se il credito riconosciuto alla correntista, pari a euro 98.501,01 (doc. 7 ric.), era inferiore a quello indicato nella domanda.
5. Il valore della causa di secondo grado, conclusasi con la riduzione del credito della correntista a euro 44.954,55 (doc. 21 ric.), è determinabile, nei rapporti professionista – cliente, facendo riferimento pag. 3/5 allo scaglione compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 in quanto aveva insistito per la conferma della ON sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto un credito di euro
98.501,01. Il difensore chiede l'applicazione dei valori medi (euro
1.960,00 + euro 1.350,00 + euro 2.900,00 + euro 3.505,00) dei parametri applicabili, facendo riferimento alla somma riconosciuta all'esito della controversia (euro 26.001,00 – euro 52.000,00). La richiesta è sicuramente accoglibile perché appare più vantaggiosa per la parte assistita. Corretta è la richiesta di tener conto del parametro per la fase istruttoria perché nel giudizio di appello era stata disposta una nuova CTU.
6. Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento (Cass., sez. 2, sent. n. 24973 del 2022). Gli interessi sono dovuti dal sollecito di pagamento trasmesso con p.e.c. 29 novembre 2023 (doc. 11 ric.).
Quanto al tasso, nelle transazioni commerciali rientrano anche le prestazioni di servizi, compresi i contratti d'opera professionali (v.
Cass., sez. 2, ord. n. 1265 del 2025) ma il professionista ha chiesto esplicitamente solo gli “interessi legali” (v. Cass., sez. un., sent. n.
12449 del 2024 sul significato di interessi legali).
7. Parte ricorrente ha diritto alla liquidazione delle spese processuali, determinate come da dispositivo, sulla base del d.m. n. 55 del 2014. Si applicano valori minimi (euro 567,00 + euro 461,00 + euro 956,00) per pag. 4/5 tre fasi dello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, considerata la limitata complessità della procedura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1- condanna al pagamento in favore di ON
, a titolo di compenso professionale, della somma Parte_1 di euro 14.385,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, con gli interessi al tasso legale dell'art. 1284, comma 1, c.c. dal 29 novembre
2023 al saldo;
2- condanna a rifondere al ricorrente le ON spese della procedura, liquidate nella somma di euro 1.984,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Venezia, 20 marzo 2025 il Consigliere est. la Presidente dr. Gianluca Bordon dr. Clotilde Parise
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1375/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in proprio quale Parte_1 C.F._1 avvocato del foro di Padova, con domicilio eletto in Via Barchet n. 11,
Padova
PARTE RICORRENTE contro
(p. iva ), contumace ON P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione del compenso professionale
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: accertare e dichiarare che l'Avv.
ha prestato la propria opera professionale nei Parte_1 confronti della società così come sopra descritta nei ON summenzionati procedimenti giudiziari;
2) Accertare e dichiarare che l'Avv. risulta creditore della somma di 14.385,00 Parte_1 euro a titolo di compensi, oltre accessori come per legge (15%, cpa 4%, iva 22%, ed al netto di ritenuta d'acconto), ed oltre interessi legali, o di altra diversa somma ritenuta di giustizia;
3) Conseguentemente condannare la società in persona del legale ON rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Avv. Parte_1
della somma di 14.385,00 euro a titolo di compensi, oltre
[...] accessori come per legge (15%, cpa 4%, iva 22%, ed al netto di ritenuta d'acconto), o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 7 agosto 2004 l'avvocato Parte_1 ha dedotto di aver assistito la cliente nel ON procedimento di primo grado innanzi al Tribunale di Vicenza n.
754/2009 R.G. e nel procedimento di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Venezia n. 1985/2017 R.G.. Nonostante i solleciti, il professionista è rimasto creditore della somma complessiva di euro
14.385,00 per compensi, oltre accessori, calcolata secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014.
2. La causa viene trattata nella forma del rito semplificato di cognizione speciale prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011. Competente è
“l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”. Ove il professionista, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (v. Cass., s.u., sent. n. 4247 del 2020). Nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi il 6 settembre 2024, nessuno si è costituito per la società, sicché ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza 6 febbraio 2025. L'udienza di discussione è stata sostituita ex art. 127 ter pag. 2/5 c.p.c. con il deposito di note entro il 19 marzo 2025. Nessuna delle parti si è opposta a tale modalità di trattazione.
3. Per il giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza del
Tribunale di Vicenza 23.11.16 n. 2054 il legale chiede la somma di euro
4.870,00 (euro 5.870,00 – euro 1.000,00 di acconto) per la fase decisionale;
per il giudizio di secondo grado, conclusosi con la sentenza della Corte di appello 22.11.2021 n. 1985/2017, chiede la somma di euro 9.515,00 (euro 1.960,00 + euro 1.350,00 + euro 2.900,00 + euro
3.505,00) per tutte le quattro fasi del processo.
4. Lo svolgimento della prestazione è stato provato con il deposito degli atti giudiziari predisposti dal legale e delle sentenze. Per la liquidazione del compenso viene fatto riferimento ai valori medi dei parametri del d.m. n. 55 del 2014. Il valore della causa di primo grado viene desunto da quanto attestato dai primi difensori della società nell'atto di citazione di primo grado (doc. 4 ric.), con cui era stata chiesta la condanna di un istituto di credito al pagamento della somma di euro 312.573,10. Il compenso chiesto, unicamente per la fase decisionale, al lordo dell'acconto (euro 5.870,00), corrisponde al parametro medio, all'epoca della decisione, dello scaglione compreso fra euro 260.001,01 ed euro 520.000,00. Il giudizio era stato definito in senso favorevole per la cliente, anche se il credito riconosciuto alla correntista, pari a euro 98.501,01 (doc. 7 ric.), era inferiore a quello indicato nella domanda.
5. Il valore della causa di secondo grado, conclusasi con la riduzione del credito della correntista a euro 44.954,55 (doc. 21 ric.), è determinabile, nei rapporti professionista – cliente, facendo riferimento pag. 3/5 allo scaglione compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 in quanto aveva insistito per la conferma della ON sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto un credito di euro
98.501,01. Il difensore chiede l'applicazione dei valori medi (euro
1.960,00 + euro 1.350,00 + euro 2.900,00 + euro 3.505,00) dei parametri applicabili, facendo riferimento alla somma riconosciuta all'esito della controversia (euro 26.001,00 – euro 52.000,00). La richiesta è sicuramente accoglibile perché appare più vantaggiosa per la parte assistita. Corretta è la richiesta di tener conto del parametro per la fase istruttoria perché nel giudizio di appello era stata disposta una nuova CTU.
6. Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento (Cass., sez. 2, sent. n. 24973 del 2022). Gli interessi sono dovuti dal sollecito di pagamento trasmesso con p.e.c. 29 novembre 2023 (doc. 11 ric.).
Quanto al tasso, nelle transazioni commerciali rientrano anche le prestazioni di servizi, compresi i contratti d'opera professionali (v.
Cass., sez. 2, ord. n. 1265 del 2025) ma il professionista ha chiesto esplicitamente solo gli “interessi legali” (v. Cass., sez. un., sent. n.
12449 del 2024 sul significato di interessi legali).
7. Parte ricorrente ha diritto alla liquidazione delle spese processuali, determinate come da dispositivo, sulla base del d.m. n. 55 del 2014. Si applicano valori minimi (euro 567,00 + euro 461,00 + euro 956,00) per pag. 4/5 tre fasi dello scaglione compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, considerata la limitata complessità della procedura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1- condanna al pagamento in favore di ON
, a titolo di compenso professionale, della somma Parte_1 di euro 14.385,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, con gli interessi al tasso legale dell'art. 1284, comma 1, c.c. dal 29 novembre
2023 al saldo;
2- condanna a rifondere al ricorrente le ON spese della procedura, liquidate nella somma di euro 1.984,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), iva e cpa.
Venezia, 20 marzo 2025 il Consigliere est. la Presidente dr. Gianluca Bordon dr. Clotilde Parise
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