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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2858 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
, nata a [...] - Brasile il 12.08.1959, documento Parte_1
d'identità (RG) n. (doc. n. 1); Numero_1 Num_2
, nata a [...] - Brasile il 28.08.1980, documento d'identità Parte_2
(RG) n. (doc. n. 2); NumeroDiC_3 Num_2
, nato a [...] – Brasile il 17.07.2007, documento di Parte_3 identità (RG) n. SSP/SP (doc. n. 3, parte alta); NumeroDiC_4
(identificata supra al n. 2), la quale insieme al padre del minore, Parte_2 [...]
nato a [...] - Brasile il 23.02.1973, documento di identità (RG) n. Persona_1
(doc. n. 3 parte bassa), agiscono nel presente giudizio in nome e per conto NumeroDiCartaIde_5 del figlio minore come sopra già identificato;
Parte_3
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Jessica Porri del Foro di Pavia, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Voghera (PV), via Ella Tambussi Grasso n. 36, giusta procura in atti.
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34 domicilia;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 10 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di cittadino italiano, nato a [...] Persona_2
Floro (CZ) l'01.03.1876 (doc. n. 4);
- dopo essere emigrato dall'Italia in Brasile (ove venne identificato talvolta, Persona_2 erroneamente, anche come o ) ivi decedeva (doc. n. 5) senza aver Persona_3 Persona_4 mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. n. 6);
- Dall'unione coniugale contratta il 17.05.1902 tra e anch'ella Persona_2 Controparte_2 cittadina italiana (doc. n. 7), nasceva in data 26.10.1904 a Bariri (SP) - che Persona_5 come si vedrà infra è nonno materno dell'odierna ricorrente , bisnonno Parte_1 materno dell'odierna ricorrente , nonché trisnonno materno del minore Parte_2
(doc. n. 8); Parte_3
- contraeva matrimonio in data 22.12.1927 con (doc. n. 9) e dal Persona_5 Persona_6 predetto rapporto di coniugio nasceva, il 24.03.1933 a Bariri (SP) – Brasile, (doc. n. Persona_7
10);
- Dall'unione coniugale avvenuta il 13.10.1951 tra e (doc. n. 11) Persona_7 Persona_8
– in seguito alla quale costei aggiungeva al proprio cognome quello del marito - nasceva in data
12.08.1959 a Bariri (SP) – Brasile, l'odierna ricorrente (doc. n. 12); Parte_1
-Regina a propria volta contraeva matrimonio con , in data Parte_1 Persona_9
12.08.1978, avendo con l'occasione aggiunto il cognome del marito al proprio ed identificandosi oggi come (doc. n. 13); dalla predetta unione coniugale nasceva in data Parte_1
28.08.1980 a Santos (SP) – Brasile, , anch'ella odierna ricorrente (doc. n. Parte_2
14);
-Infine, dall'unione coniugale avvenuta il 03.06.2006 tra e Parte_2 Persona_1
(doc. n. 15) – matrimonio successivamente scioltosi con sentenza di divorzio passata in
[...] giudicato in data 10.02.2020 (doc. n. 16) – nasceva in data 17.07.2007 a Sorocaba (SP), il figlio minore, , ulteriore odierno ricorrente (doc. n. 17); Parte_3
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale la compensazione delle Controparte_1 relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM non si opponeva all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano. Nel caso di specie l'avo è nato l'[...] a [...], provincia di Catanzaro, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
2 Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
In via generale, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 5.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo Per_2
prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato
[...] negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (cfr. allegato in atti).
In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. S.U., n.
4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli
3 stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3,
c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Sotto questo ultimo profilo va, però, esaminata un'ulteriore criticità. Come detto, l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza al figlio che, a sua volta, l'ha Persona_5 trasmessa alla figlia nata il [...] a [...] – Brasile, la quale contraeva Persona_7 matrimonio il 13.10.1951 con e da cui nasceva in data 12.08.1959 a Bariri Persona_8
(SP) – Brasile, l'odierna ricorrente , circostanza che, sulla base della legge del Parte_1 tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
4 Pertanto, in forza di dette pronunce la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Infine, quanto all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_4
L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Parte_5 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. n. 28873/2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_1 delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nata a [...] - Brasile il 12.08.1959; Parte_1
, nata a [...] - Brasile il 28.08.1980; Parte_2
, nato a [...] – Brasile il 17.07.2007; Pt_3 Parte_3
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 10.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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