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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2362/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 05.03.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Cristina
Astraldi (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliato in Viale Giuseppe Mazzini 106, presso lo studio CP_1
“Severi- Bastoni”, con l'avvocato Valentina Nieddu (c.f. ), che C.F._3
lo rappresenta e difende per procura in atti - APPELLATO -
Oggetto: appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1” in Via della Camilluccia 589/C, avverso la sentenza, resa tra le parti, dal
[...] CP_1
Tribunale Ordinario di Roma n. 5106/2021, pubblicata in data 23.03.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 74202/2019 promosso da nei confronti di Parte_1
- impugnazione delibera assembleare - Controparte_2
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 conviene in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Parte_1 [...]
e rassegna le seguenti conclusioni: “in via preliminare 1. Dichiarare Controparte_3
la procedibilità del giudizio introdotto con il presente atto di citazione. In rito 1.
Dichiarare non valida la costituzione dell'assemblea condominiale del 22 luglio 2019 per mancata convocazione di tutti gli aventi diritto e dei comproprietari e/o per mancata nomina dei rappresentati legali delle unità immobiliari in comproprietà, e, conseguentemente dichiarare nulli o comunque annullabili il verbale dell'assemblea del
22 luglio 2019 nonché tutte le delibere adottate.
2. Dichiarare invalida la costituzione dell'assemblea per essere stato nominato come presidente un soggetto non partecipante al condominio.
3. Disporre lo stralcio dell'argomento fatto inserire dall'amministratore nel verbale del 22 luglio 2019 nella prima metà del punto 2 del verbale stesso. CP_4
In via subordinata dichiarare nulla e/o annullata la verbalizzazione suddetta, in quanto parte integrante della delibera di cui al punto 2 del verbale. In merito 1. Dichiarare la invalidità, per motivi di nullità e/o annullabilità, delle delibere assembleari contenute nel verbale del 22 luglio 2019 nn. 2 e 3, sulla base dei motivi indicati nel presente atto di citazione. In ogni caso 1. Condannare il convenuto al pagamento in favore del Prof. delle spese, del presente giudizio, oltre accessori, ai sensi del d.m. n. 55/2014. Pt_1
2. Condannare il convenuto al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c., per tutte le ragioni indicate nell'atto di citazione, tenuto anche conto del disposto dell'art. 116
c.p.c., in relazione al comportamento del convenuto e del suo legale sia giudiziale, che stragiudiziale, che in sede di mediazione e dell'art. 331 c.p.p.”
A sostegno delle rassegnate conclusioni, , che impugna il deliberato Parte_1 adottato, in data 22.07.2019, dall'assemblea straordinaria del condominio CP_3
nonché gli argomenti posti in discussione ai punti 2 e 3 dello stesso ordine del
[...] giorno, chiedendone l'annullamento, allega.
- Di essere proprietario del villino C/3, parte del compendio condominiale
Olgiatella I° in Via della Camilluccia 589/C, per contratto di CP_1
compravendita del 21.05.2003.
- Le delibere sono state assunte in violazione delle prescrizioni di forma previste dagli artt. 1130 n. 7 e 1136 c.c. per non aver, il Presidente, accertato la corretta convocazione di tutti i condomini, con particolare riferimento alla convocazione dei comproprietari.
- L'assemblea è illegittimamente e invalidamente costituita, in quanto nominato
Presidente un soggetto estraneo al condominio.
r.g. n.
2 - La delibera di cui al punto 2 dell'ordine del giorno è invalida perché
l'Amministratore ha introdotto nel dibatto un argomento estraneo all'ordine del giorno e assunta in violazione dei diritti personalissimi e del diritto alla privacy dell'attore.
- La delibera di cui al punto 3 dell'ordine del giorno è illegittima in quanto di non facile comprensione, in contrasto con il principio di trasparenza previsto dalla
Legge n. 220/2012 e in violazione del diritto di controllo e di verifica della gestione condominiale riconosciuta a ciascun condomino.
Con comparsa del 01.07.2020 si costituisce il contesta Controparte_3 la domanda attorea e rassegna le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda. Nel merito In via principale: respingere le avverse domande, poiché infondate in fatto e diritto, per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto condannare l'attore alla refusione delle spese legali, competenze ed onorari di causa, oltre le spese generali, l'IVA e la CPA come per legge, nonché al pagamento dell'ulteriore somma equitativamente determinata ex. art. 96 3° comma c.p.c. In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi che il giudicante accolga la domanda attorea, tenuto conto del comportamento dell'esponente, compensare interamente le spese di giudizio”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, il oppone la improcedibilità della CP_1 domanda per genericità dell'istanza di mediazione, contenente tutti gli articoli del codice civile in materia condominiale ritenuti violati dall'attore, di fatto precludendo, al
Condominio, la conoscenza delle ragioni per le quali la delibera dovrebbe considerarsi viziata;
che il si è rifiutato di procedere alla mediazione, restando ostativo Pt_1
rispetto al reale esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con la conseguenza che la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi non compiuta;
la improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva ad agire e difetto di interesse alla impugnazione, salvo quello di ostacolare il , da CP_1 anni vessato dalle azioni giudiziarie del aventi l'effetto di paralizzare anche Pt_1
la gestione ordinaria, con inutile dispendio di tempo e di denaro.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'udienza del 23.03.2021, la causa è decisa con la sentenza impugnata, emessa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., come di seguito:
r.g. n. 3 << (…) dichiara l'improcedibilità del presente giudizio. Condanna la parte attrice a rifondere, alla parte convenuta, le spese di lite del presente giudizio per un importo di €
3.500,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrende>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
- Nel verbale del primo incontro di mediazione, in data 06.09.19, si legge: “La parte istante dichiara di non voler proseguire nel procedimento di mediazione”.
Nel verbale non è indicata nessuna motivazione di tale dichiarazione.
L'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità, e non di proponibilità, della domanda giudiziale (Cass. 9557/2017). La improcedibilità non si ravvisa soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma anche nel caso in cui la parte presente al primo incontro si rifiuti di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all'esito del primo incontro, rifiutando, sostanzialmente, di entrare in mediazione. La improcedibilità opera anche nel caso in cui la parte presente al primo incontro, si esprima negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e non espliciti le ragioni di tale diniego o adduca motivazioni ingiustificate. Alle parti , infatti, non viene riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione, che comporterebbe il rischio di legittimare condotte delle parti tese ad aggirare l'applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione con la conseguenza che verrebbe frustrata la finalità stessa dell'istituto e pertanto, sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo.
- Chiave di lettura della norma di cui all'art 8 D.lgs. n. 28/10, costituisce il logico e coerente corollario della condivisibile tesi (sul punto, Trib. Roma, 25.01.2016) secondo cui alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione, dal momento che una siffatta eventualità si presterebbe al rischio di legittimare condotte delle parti tese ad aggirare l'applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustrando la finalità stessa dell'istituto, che non è quella di introdurre una sorta di adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma consiste nell'offrire ai contendenti “un'utile r.g. n. 4 occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza”
Quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta.
- Il rifiuto deve considerarsi non giustificato sia nel caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione, come nel caso in esame, sia nell'ipotesi in cui la parte deduca motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia.
- Dalla lettura del verbale del primo incontro di mediazione del 06/09/19, si evince che: “La parte istante dichiara di non voler proseguire nel procedimento di mediazione”, la parte istante, odierna attrice ha pertanto negato il proprio consenso alla prosecuzione del procedimento, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 28/10. Nessuna indicazione, neppure sommaria, è riportata nel verbale in merito alle eventuali ragioni che hanno indotto la parte invitata a non voler iniziare la procedura di mediazione.
- Spese di lite regolate secondo soccombenza.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<<
1. In via pregiudiziale e cautelare Sospendere con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza (…) ovvero in via subordinata, voglia, comunque, fissare l'udienza dinnanzi al Collegio per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata sentenza, prima dell'udienza di comparizione.
2. In via preliminare dichiarare la nullità della impugnata sentenza (…) per violazione degli artt. 132 c.p.c., n. 2, n. 3 e n. 5, 156 e 161 c.p.c. ed in via subordinata disporre la correzione degli errori materiali con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.;
3. In via principale e nel merito (…), dichiarare la procedibilità sia della domanda attorea introduttiva del giudizio R.G. n. 74202/2019 sia del giudizio stesso, avendo dichiarato l'erroneità e/o la nullità della sentenza impugnata per i motivi che seguono:
3.1. Sussistenza di vizi propri della sentenza a causa della inosservanza degli artt. 132,
n. 2, n. 3 e n. 5, 156 e 161 c.p.c.
3.2. Avendo il Giudice: a) dichiarato la improcedibilità del giudizio, sulla base di eccezione di improcedibilità, fondata su circostanze e fatti nuovi e diversi, sollevata da parte convenuta nelle note conclusionali (depositate telematicamente il 15 marzo 2021), cioè trascorso il termine perentorio decadenziale della I° udienza di comparizione (21 luglio 2020), previsto dall'art. 5, comma 1 bis, del D.L.vo n. 28/2010, e consistente nel r.g. n. 5 nuovo e diverso fatto che parte istante non avrebbe giustificato il proprio diniego di dare seguito al procedimento di mediazione, b) violato il disposto dell'art. 5, comma 1 bis, del D. L.vo n. 28/2010; c) pronunciato su una eccezione di improcedibilità prodotta fuori termine relativa ad un vizio, dato e non concesso che sussistessero le condizioni di esistenza, oramai sanato;
d) dichiarato l'improcedibilità del giudizio, anziché
l'improcedibilità della domanda giudiziale come previsto dalla richiamata normativa.
3.3. Sussistenza del difetto di contraddittorio in violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 101 c.p.c..
3.4. Sussistenza del difetto di legittimazione di parte chiamata in mediazione, poi convenuta e costituitasi nel giudizio de quo, a sollevare l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea nella comparsa di costituzione e risposta ed a sollevare l'eccezione di improcedibilità del giudizio nelle note conclusionali, non essendo stato l'amministratore autorizzato dall'assemblea a partecipare alla mediazione e non essendo stato fornito dei poteri necessari. Violazione dell'art. 71 quater disp.ni att.ne.
c.c., come novellato dalla legge n. 220/2012.
3.5. Sussistenza di errore di fatto in quanto la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dai documenti della causa, giacché la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, nonché su un documento in cui la verità è incontrastabilmente esclusa ovvero il fatto e il documento non costituiscono un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nonché per violazione dell'art. 71 quater disp.ni att.ne c.c., per mancata attribuzione dei poteri all'amministratore sia di partecipare alla mediazione sia di svolgere proposte conciliative, per omessa considerazione di atti e di documentazione di parte attrice, regolarmente depositati.
Falsità e non corrispondenza al vero di affermazioni contenute sia nella sentenza impugnata, sia nel verbale di mediazione N. 3262/2019, che in quello n. 2326/2019, riferito ad altro giudizio, sia nelle note conclusionali di parte convenuta, il tutto smentito dagli atti e dai documenti di causa.
Falsa attribuzione all'attore di comportamenti, colpe e responsabilità non provati.
Violazione del D.L. vo n. 18/2010 ed eccesso di potere sotto forma di travisamento dei fatti e modificazione della realtà e fallace ricostruzione dei fatti.
3.6. Avendo il Giudice, a pag. 7 della sentenza impugnata affermato che “dalla lettura del verbale di mediazione del 06.09.2019 si evince che la parte istante dichiara di non voler proseguire nel procedimento di mediazione, la parte istante, odierna parte attrice ha pertanto negato il proprio consenso alla prosecuzione del procedimento, ai sensi r.g. n. 6 dell'art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 28/2010”. Il Giudice medesimo prosegue affermando che parte istante “non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso…” per cui “…il rifiuto deve considerarsi non giustificato”, concludendo, apoditticamente, con lo stabilire che “la condizione di procedibilità non si sarebbe effettivamente svolta”.
Sussistenza di errore di fatto come al punto 5 in ordine al riferimento ed all'utilizzazione di un verbale di mediazione non relativo al giudizio de quo.
Violazione del principio del giusto processo.
Violazione di legge: art. 5, comma 1 bis, del D.L. vo n. 28/2010.
Insufficiente ed illogica motivazione, eccesso di potere per omessa considerazione degli scritti e dei documenti di parte appellante, carenza di adeguato supporto probatorio, costituito, esclusivamente dal riferimento oltre ad un verbale non relativo al giudizio de quo, a giurisprudenza non coerente, né confacente e relativa ad una diversa tipologia di mediazione.
Insussistenza di adeguati ed idonei mezzi di prova.
Sussistenza di vizi di eccesso di potere per incongrua, insufficiente e contraddittoria motivazione, per travisamento dei fatti ed immutazione della realtà.
3.7. Avendo il Giudice ritenuto applicabile anche ai casi di mediazione obbligatoria ante causam, oltre che a quelli di mediazione demandata dal Giudice, il principio dell'effettività della mediazione.
4. Con il presente appello si chiede anche che il Giudice di secondo grado, dopo avere accertato la perfetta procedibilità del giudizio di primo grado si pronunci anche sul merito di esso, accogliendo tutte le conclusioni formulate in primo grado che, non essendo state discusse nella sentenza impugnata, si ripropongono in questa sede ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e che di seguito si trascrivono:
“In via preliminare
1. Dichiarare la procedibilità del giudizio introdotto dall'attore Prof. Pt_1
2. Rigettare totalmente l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, formulata dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, per mancato CP_1 esperimento di una mediazione effettiva e per genericità dell'istanza di mediazione, dichiarando la procedibilità del giudizio, tenuto conto dell'ordinanza del G.I. Amato del 24 febbraio 2020 (doc. 14 di parte attrice), essendosi conclusa con esito negativo la procedura di mediazione come risulta dal verbale di mediazione del 23 ottobre 2019
(doc. 3 di parte attrice) in pedissequa applicazione del D. Lgs. n. 28/2010 e del r.g. n. 7 Regolamento di procedura dell'Organismo di Mediazione e tenuto conto di tutte le considerazioni esposte in parte motiva.
3. Rigettare totalmente l'eccezione di difetto di legittimazione dell'attore e di carenza di interesse ad agire in base a tutte le considerazioni esposte 3.2. della I memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6, c.p.c.
4. Accertare e dichiarare la falsità, ovvero il carattere e l'effetto offensivo, calunnioso e denigratorio, delle affermazioni del convenuto, tradottesi in forme di persecuzione, intimidazione o minacce, nonché l'attribuzione all'attore ed al suo legale di comportamenti inesistenti ed erronei;
il tutto collegato all'oggetto del giudizio, concernente la impugnativa delle delibere assembleari, in quanto riguardante le delibere stesse, nonché riportato alle seguenti pagine della comparsa di costituzione e risposta del convenuto e replicato nei seguenti punti della I memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6, c.p.c.: pag. 4, 1 cpv., della comparsa di costituzione e risposta, e replicato al punti 3.1. della predetta I memoria;
pag. 4, 8, 9, 10 cc.pp.vv. e pag. 5, 1 e 2 cc.pp.vv., della comparsa di costituzione e risposta, replicato al punto 3.2. della predetta I memoria;
ai punti 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. della predetta I memoria;
pag.
5, 4 cpv., della comparsa di costituzione e risposta, replicato al punto 4.1.3. della predetta I memoria;
pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta, replicato a pag.
23 della predetta I memoria;
pag. 12, 3 cpv. e pag. 13, 4 cpv., della comparsa di costituzione e risposta, replicato a pag. 32 e 37 della predetta I memoria;
pag. 15, 2 cpv. e 4 cpv., della comparsa di costituzione e risposta, replicato al punto 5.4. della predetta I memoria;
pag. 24 della comparsa di costituzione e risposta, replicato al punto 7. della predetta I memoria. In particolare si chiede di dichiarare che le suddette affermazioni devono ritenersi cancellate ex art. 89 c.p.c., ovvero stralciate e, in subordine, che su di esse l'attore non accetta il contraddittorio.
5. Dichiarare tutti gli ulteriori argomenti difensivi, dedotti da controparte nella II memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., intempestivi, improcedibili, inammissibili e nulli nel rito, ovvero infondati, falsi e non corrispondenti al vero nel merito, ovvero non provati giacché nuovi, irrituali, o comunque, la cui trattazione sarà oggetto della fase conclusiva del processo, sulla base delle argomentazioni, delle prove contrarie e dei documenti ivi citati di cui alla presente memoria, con la precisazione che su di essi parte attrice non intende accettare il contraddittorio e ne chiede lo stralcio.
6. Disporre la cancellazione ex art. 89 c.p.c. e/o lo stralcio di tutte le affermazioni offensive e denigratorie, nonché false e non corrispondenti al vero, attribuite r.g. n. 8 indebitamente ed impropriamente dal convenuto all'attore nelle sue memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., indicate ai superiori punti 4. e 5.
7. Accertare i punti non contestati da parte convenuta, alla lettera b) del punto 5.3. ed al punto 5. dell'atto di citazione e dichiarare che nei loro confronti deve farsi applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Per le altre parti restanti dell'atto di citazione che non sono state contestate nella comparsa di costituzione e risposta del si applica il principio di non CP_1 contestazione ex art. 115 c.p.c., per cui rimane affermata la tesi dell'attore.
In rito
1. Dichiarare non valida la costituzione dell'assemblea condominiale del 22 luglio
2019 per mancata constatazione che tutti gli aventi diritto e i comproprietari sono stati correttamente convocati e/o per mancata nomina dei rappresentati legali delle unità immobiliari in comproprietà, e, conseguentemente, dichiarare nulli o comunque annullabili il verbale dell'assemblea del 22 luglio 2019 nonché tutte le delibere adottate.
2. Dichiarare invalida la costituzione dell'assemblea per essere stato nominato come presidente un soggetto non partecipante al condominio.
3. Disporre lo stralcio dell'argomento fatto inserire dall'amministratore nel CP_4
verbale del 22 luglio 2019 nella prima metà del punto 2 del verbale stesso.
In via subordinata dichiarare nulla e/o annullata la verbalizzazione suddetta, in quanto parte integrante della delibera di cui al punto 2 del verbale.
In merito
1. Dichiarare la invalidità, per motivi di nullità ed annullabilità, del verbale assembleare del 22 luglio 2019 e delle delibere assembleari contenute nel verbale del
22 luglio 2019 n. 2 e n. 3, sulla base dei motivi indicati nell'atto di citazione e precisati nella I memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6, c.p.c. e sulla base dei documenti depositati con l'atto di citazione e con la II memoria di parte attrice ex art. 183, comma
6, c.p.c.
2. Accogliere, interamente ed integralmente, le conclusioni dell'atto di citazione dell'attore, sia quelle in via preliminare che nel merito, sia quelle relative alle spese, nonché quelle contenute nelle note di trattazione scritta, sia quelle contenute nella I memoria di parte attrice ex art. 183, 6 comma, c.p.c. e nella II memoria di parte attrice ex art. 183, 6 comma, c.p.c.
r.g. n. 9 3. Rigettare, interamente ed integralmente, tutte le richieste e le conclusioni del convenuto contenute nella comparsa di costituzione e risposta, nelle note di trattazione scritta e nelle note d'udienza e nella II e III memoria ex. art. 183, comma 6, c.p.c.
4. Dichiarare intempestive, improcedibili ed inammissibili in rito, ovvero stralciarle o dichiarare che su di esse l'attore non accetta il contraddittorio, tutte le domande ed eccezioni riconvenzionali e non, formulate con la comparsa di costituzione e risposta ed, in subordine, ove venissero ritenute tempestive, procedibili ed ammissibili, rigettare le stesse nel merito per le ragioni indicate in parte motiva.
5. Rigettare tutte le richieste del convenuto in ordine alla compensazione CP_1
delle spese, non sussistendo e non essendo stata provata nessuna delle condizioni che possano giustificare l'applicazione del detto istituto.
6. Disporre lo stralcio dei documenti depositati dal convenuto in quanto CP_1 estranei all'oggetto del giudizio ed alla domanda attrice e del tutto ultronei e dichiarare tutti gli altri documenti depositati inidonei a valere come mezzi di prova.
In ogni caso
1.Condannare il convenuto al pagamento in favore del Prof. delle spese, del Pt_1
presente giudizio, oltre accessori, ai sensi del d.m. n. 55/2014.
2. Condannare il convenuto al pagamento delle spese ex art. 96 c.p.c., per tutte le ragioni indicate nell'atto di citazione, tenuto anche conto del disposto dell'art. 116
c.p.c., in relazione al comportamento del convenuto e del suo legale sia giudiziale, che stragiudiziale, che in sede di mediazione e dell'art. 331 c.p.p.
In via istruttoria
1. Dichiarare tutte le prove documentali di controparte irrilevanti ed extra petita.
2. Dichiarare che parte convenuta non ha formulato alcun mezzo istruttorio oltre i 12 documenti depositati con la comparsa di costituzione e risposta e con la II memoria art. 183, comma 6, c.p.c.
3. Disporre lo stralcio di tutti i documenti di controparte dal n. 4 al n. 12 per i motivi indicati in parte motiva.
4. Accogliere tutte le istanze istruttorie formulate dall'attore Prof. indicate Pt_1 nella II memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6, c.p.c.”
5. Con il presente appello si chiede di disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato avanti il Tribunale. Il tutto con vittoria delle spese CP_1
e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>.
r.g. n. 10 Con comparsa del 13.10.2021 si costituisce il e rassegna le seguenti CP_1
conclusioni.
<<in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell della>sentenza di primo grado per i motivi sopra indicati. In via principale: rigettare l'appello proposto dal sig. poiché infondato in fatto e diritto, per i motivi di Pt_1 cui al presente atto e, per l'effetto condannare l'attore alla refusione delle spese legali, competenze ed onorari di causa, oltre le spese generali, l'IVA e la CPA come per legge.
In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi che la Corte d'Appello accolga la domanda dell'appellante, si chiede l'accoglimento di tutte le conclusioni formulate in primo grado che si riportano in questa sede ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e che di seguito si trascrivono: “In via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda. Nel merito In via principale: respingere le avverse domande, poiché infondate in fatto e diritto, per i motivi di cui al presente atto e, per l'effetto condannare l'attore alla refusione delle spese legali, competenze ed onorari di causa, oltre le spese generali, l'IVA e la CPA come per legge, nonché al pagamento dell'ulteriore somma equitativamente determinata ex. art. 96 3° comma c.p.c. In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi che il giudicante accolga la domanda attorea, tenuto conto del comportamento dell'esponente, compensare interamente le spese di giudizio>>.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, articola sette motivi di Parte_1
appello.
1) Rubricato: “Nullità della sentenza del Tribunale di Roma n. 5106/2021 derivante da vizi propri della sentenza a causa della inosservanza degli artt. 132, n. 2, n. 3
e n. 5, 156 e 161 c.p.c.”. L'appellante allega vizio di nullità della sentenza per omessa indicazione del legale rappresentante del condominio e il codice fiscale dello stesso nonché per mancata riproduzione delle conclusioni rassegnate dalle parti. A tal fine, sostiene che alla omissione del codice fiscale, consegue l'impossibilità di individuare in modo non equivoco la persona che agisce nella qualità di legale rappresentante del condominio e che la mancata riproduzione delle conclusioni rassegnate dall'attore incide sulla correttezza della decisione.
2) Rubricato: “Nullità della sentenza impugnata per avere il Giudice: a) dichiarato la improcedibilità del giudizio, sulla base di eccezione di improcedibilità, fondata su circostanze e fatti nuovi e diversi, sollevata da parte convenuta nelle r.g. n. 11 note conclusionali (depositate telematicamente il 15 marzo 2021), cioè trascorso il termine perentorio decadenziale della I° udienza di comparizione
(21 luglio 2020), previsto dall'art. 5, comma 1 bis, del D.L.vo n. 28/2010, e consistente nel nuovo e diverso fatto che parte istante non avrebbe giustificato il proprio diniego di dare seguito al procedimento di mediazione, b) violato il disposto dell'art.5, comma 1 bis, del D. L.vo n. 28/2010; c) pronunciato su una eccezione di improcedibilità prodotta fuori termine relativa ad un vizio, dato e non concesso che sussistessero le condizioni di esistenza, oramai sanato;
d) dichiarato l'improcedibilità del giudizio, anziché l'improcedibilità della domanda giudiziale come previsto dalla richiamata normativa”. L'appellante allega vizio di nullità della sentenza per essersi, il giudice, pronunciato, su profilo di improcedibilità (ingiustificato rifiuto dell'attore di entrare in mediazione) fatto valere per la prima volta con le note conclusionali, laddove avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione della procedibilità entro e non oltre la prima udienza.
3) Rubricato: “Erroneità e nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio in violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 101 c.p.c.”.
L'appellante allega vizio di nullità della sentenza per aver definito la controversia ponendo a fondamento della decisione una questione sollevata solo con le note conclusionali, senza sottoporla preventivamente al contraddittorio delle parti.
4) Rubricato: “Nullità della sentenza impugnata per difetto di legittimazione di parte chiamata in mediazione, poi convenuta e costituitasi nel giudizio de quo, a sollevare l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea nella comparsa di costituzione e risposta ed a sollevare l'eccezione di improcedibilità del giudizio nelle note conclusionali, non essendo stato l'amministratore autorizzato dall'assemblea a partecipare alla mediazione e non essendo stato fornito dei poteri necessari. Violazione dell'art. 71 quater disp.ni att.ne. c.c., come novellato dalla legge n. 220/2012”. L'appellante allega nullità della sentenza per la partecipazione, alla procedura di mediazione, dell'amministratore del condominio senza autorizzazione dell'assemblea per partecipare alla predetta procedura. Allega altresì che l'esito della procedura di mediazione è addebitabile all'amministratore.
r.g. n. 12 5) Rubricato: “Nullità della sentenza impugnata per errore di fatto in quanto la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dai documenti della causa, giacché la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, nonché su un documento in cui la verità è incontrastabilmente esclusa ovvero il fatto e il documento non costituiscono un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nonché per violazione dell'art. 71 quater disp.ni att.ne c.c., per mancata attribuzione dei poteri all'amministratore sia di partecipare alla mediazione sia di svolgere proposte conciliative, per omessa considerazione di atti e di documentazione di parte attrice, regolarmente depositati. Falsità e non corrispondenza al vero di affermazioni contenute sia nella sentenza impugnata, sia nel verbale di mediazione N. 3262/2019, che in quello n. 2326/2019, riferito ad altro giudizio, sia nelle note conclusionali di parte convenuta, il tutto smentito dagli atti e dai documenti di causa. Falsa attribuzione all'attore di comportamenti, colpe e responsabilità non provati. Violazione del D.L. vo n.
18/2010 ed eccesso di potere sotto forma di travisamento dei fatti e modificazione della realtà e fallace ricostruzione dei fatti”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui (pagine 4 e 7) si riferisce ad un verbale di mediazione diverso, relativo all'incontro del 06.09.2019 e non a quello del
23.10.2019; ad una differente procedura di mediazione e ad un giudizio precedente. Tale errore, per l'appellante, sarebbe stato di immediata rilevabilità
e avrebbe dovuto determinare un diverso esito del giudizio.
6) Rubricato: “Erroneità e falsità della sentenza gravata laddove, a pag. 7, il
Giudice afferma che “dalla lettura del verbale di mediazione del 06.09.2019 si evince che la parte istante dichiara di non voler proseguire nel procedimento di mediazione, la parte istante, odierna parte attrice ha pertanto negato il proprio consenso alla prosecuzione del procedimento, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 28/2010”. Il Giudice medesimo prosegue affermando che parte istante “non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso…” per cui
“…il rifiuto deve considerarsi non giustificato”, concludendo, apoditticamente, con lo stabilire che “la condizione di procedibilità non si sarebbe effettivamente svolta. Errore di fatto come al punto 5 in ordine al riferimento ed all'utilizzazione di un verbale di mediazione non relativo al giudizio de quo.
Violazione del principio del giusto processo. Violazione di legge: art. 5, comma
1 bis, del D.L. vo n. 28/2010. Insufficiente ed illogica motivazione, eccesso di r.g. n. 13 potere per omessa considerazione degli scritti e dei documenti di parte appellante, carenza di adeguato supporto probatorio, costituito, esclusivamente, dal riferimento oltre ad un verbale non relativo al giudizio de quo, a giurisprudenza non coerente, né confacente e relativa ad una diversa tipologia di mediazione. Erroneità della sentenza per non essere supportata da adeguati mezzi di prova. Erroneità della sentenza impugnata per incongrua, insufficiente e contraddittoria motivazione, per travisamento dei fatti ed immutazione della realtà”. L'appellante allega vizio di nullità della sentenza, per aver, il giudice, modificato fatti e situazioni dando vita ad una nuova e diversa realtà, violando il principio del giusto processo e richiamando giurisprudenza attinente a fattispecie diverse da quella oggetto di giudizio e cioè ad ipotesi di mediazione demandata dal Giudice e non a mediazione obbligatoria introdotta ante causam dalla parte istante, laddove la condizione di procedibilità deve ritenersi realizzata al termine del primo incontro qualora una o entrambe le parti comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre e dal verbale di mediazione, emerge che la mediazione si è conclusa in senso negativo in applicazione del D.lgs. n. 28/2010
e del Regolamento di procedura dell'Organismo di mediazione.
7) Rubricato: “Erroneità e nullità della sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile anche ai casi di mediazione obbligatoria ante causam, oltre che a quelli di mediazione demandata dal Giudice, il principio dell'effettività della mediazione”. L'appellante allega vizio di nullità della sentenza per aver riferito alla mediazione obbligatoria ante causam gli effetti e le conseguenze previste in caso di mancato esperimento della procedura di mediazione. Aggiunge che il giudice avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della mediazione e non addivenire a pronuncia di improcedibilità del giudizio.
L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Motivo sub 1).
Nullità della sentenza per mancata indicazione del codice fiscale del condominio e del suo legale rappresentante.
La censura non ha pregio.
Le previsioni del corpo normativo fiscale e quelle del corpo normativo processuale restano confinate nei rispettivi ambiti applicativi, con la conseguenza che la omessa o errata indicazione del codice fiscale, negli atti processuali, non ne comportano la nullità
o altro vizio processuale, inoltre l'obbligo di indicazione del codice fiscale, di cui alla r.g. n. 14 novella del 2009/2010, riguarda solo gli atti processuali di parte ivi indicati e non i provvedimenti del giudice.
Per l'art. 132 c.p.c., rubricato:” contenuto della sentenza”, in particolare il comma 2,
n.2, infatti, la sentenza deve contenere solo “l'indicazione delle parti e dei loro difensori”, non anche il loro codice fiscale, a differenza di quanto previsto dalle norme per gli atti di parte: quel che rileva è la sicura identificazione delle parti che è di norma assicurata dalla indicazione delle generalità, solo in ipotesi di omonimia, non allegata nel concreto, laddove peraltro, nel concreo, la individuazione del contenuto CP_1
è avvenuta proprio ad opera dell'odierno appellante, senza che vi sia spazio e necessità per una maggiore precisione al fine della univoca individuazione delle parti (cfr. Cass.
n. 14106 del 23/05/2023).
Nullità della sentenza per mancata indicazione delle conclusioni.
La censura non ha pregio.
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.
Nel concreto, l'appellante non chiarisce in che maniera la mancata indicazione delle conclusioni avrebbe inciso sull'attività del giudice che per altro definisce la controversia per una questione pur rilevabile d'ufficio.
Motivi di appello sub 2, 3,5,6 e 7.
Sono tutti diretti a far valere la avvenuta verificazione della condizione di procedibilità dell'azione; vengono valutati congiuntamente e sono meritevoli di accoglimento.
La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è realizzata, infatti, anche qualora una o entrambe le parti comunichino, al termine del primo incontro davanti al mediatore, la propria indisponibilità a procedere oltre (Cass. n. 18485 del 08/07/2024) e nel concreto la comunicazione è avvenuta all'incontro fissato per la regolare costituzione del condominio.
r.g. n. 15 Motivo sub 4)
L'appellante non ha interesse a far valere la censura, in quanto si controverte della procedibilità della propria azione (e non di azione proposta dal . CP_1
Ciò detto, la favorevole valutazione delle censure sulla procedibilità della domanda non concretizza ipotesi di nullità della decisione con rimessione del giudizio al primo
Giudice (art. 354 c.p.c.) e comporta la valutazione del merito dei motivi di impugnazione di delibera proposti dal Pt_1
La impugnativa non ha pregio.
1) Invalidità delle delibere per violazione delle prescrizioni di forma per l'adozione del verbale.
1.1. L'opponente lamenta la mancata indicazione, a verbale, dell'avvenuto accertamento della corretta convocazione di tutti i condomini ai sensi dell'articolo 14 penultimo comma legge 220/2012
1.2. l'opponente lamenta la mancata indicazione, a verbale, dell'avvenuto accertamento della corretta convocazione di tutti gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 14 penultimo comma della legge numero 220/2012.
Non si ravvisa il lamentato vizio di nullità.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti, questi nella sola ipotesi in cui alleghino di non essere stati ritualmente convocati (art. 20, che ha così modificato l'art. 66 disp. att. c.c.), mentre nel concreto il non allega di non aver ricevuto rituale convocazione, Pt_1
ma allega esclusivamente la mancata annotazione a verbale delle intervenute convocazioni e della verifica di tali, con conseguente infondatezza della domanda sul punto.
2) Invalidità della costituzione dell'assemblea per non essere stato nominato come presidente un soggetto partecipante al condominio.
L'opponente lamenta che in violazione dell'art.10 del regolamento condominiale, di natura contrattuale, è stato nominato presidente dell'assemblea tale che non è condòmino, ma è delegato del legale Persona_1 rappresentante del condòmino “Zero RI, proprietario dei villini C/4 e C/5.
Sul punto, conclude per l'invalidità della costituzione dell'assemblea, del verbale nonché di tutte le delibere adottate.
r.g. n. 16 Non si ravvisa il lamentato vizio di nullità.
Giova premettere che la nomina del presidente e del segretario dell'assemblea di condominio, nel regime antecedente all'introduzione dell'art. 66, comma 6, disp. att. c.c., avvenuta in forza del d.l. n. 104 del 2020 conv. in l. n. 126 del
2020, applicabile ratione temporis, neppure è prescritta da alcuna norma, con la conseguenza che la mancata nomina di un presidente e di un segretario o l'eventuale irregolarità relativa ad essa non comportano alcuna invalidità delle delibere assembleari;
dunque, le eventuali irregolarità relative alla nomina del presidente (e del segretario) dell'assemblea dei condomini non comportano l'invalidità delle delibere dell'assemblea (Cass. 8577/2024; 4615/80).
Tale considerazione è assorbente.
Giovano ulteriori rilievi:
- l'art. 10 del regolamento di condominio invocato dal diversamente da Pt_1 quanto sostenuto dall'appellante, non contiene alcuna previsione in ordine alla necessità che il presidente dell'assemblea sia scelto tra i condomini;
- il mandatario del condòmino equivale, ai fini della costituzione dell'assemblea, al condòmino.
3) Punto 2 del verbale. Invalidità della corrispondente delibera.
L'opponete lamenta vizio della deliberazione nella parte in cui sottopone, al dibattito assembleare, un argomento non preventivamente oggetto di convocazione, introducendo arbitrariamente, “quanto avvenuto nel corso dell'incontro dinanzi all'organismo di mediazione fissato per il giorno 5 luglio
2019, aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere assembleari del 9 maggio
2019 da parte del . L'opponente sostiene che tale Parte_2
argomento è entrato a far parte integrante della delibera in oggetto, punto n.2 del verbale, approvata all'unanimità dei presenti, con procedura del tutto irrituale e illegittima.
Le censure non hanno pregio: si tratta di una mera comunicazione di fatti di interesse del , rispetto ai quali i condomini hanno diritto di essere CP_1
informati.
Per latro verso, tale comunicazione dell'amministratore non ha determinato una deliberazione condominiale, in quanto manca l'elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, non potendosi individuare,
r.g. n. 17 strutturalmente, nel deliberato, una volontà riferibile alla maggioranza e avente portata organizzativa.
A ciò consegue un difetto di interesse ad agire per l'impugnazione di una inesistente deliberazione dell'assemblea, non generando, la deliberazione, alcun concreto pregiudizio al diritto del , tale da legittimarne la pretesa ad Parte_2
un diverso contenuto della decisione del collegio.
4) Invalidità della delibera n.
3. Richiesta pagamento fatture dell'ex amministratore (doc. 6 bis). Richiesta del nuovo amministratore Parte_3
a quello revocato di ripresentare la situazione finanziaria del condominio al momento delle consegne (delibera 9 maggio 2019).
L'appellante sostiene che il punto di deliberazione non è intellegibile. Allega che la questione relativa al pagamento di fatture richiesto dal precedente amministratore del era oggetto di precedenti assemblee CP_1 condominiali, già impugnate;
la contraddittorietà del punto di delibera con l'atto di citazione notificato, precedentemente, dal al e la Pt_1 CP_1
mancata rappresentazione, in sede di assemblea, della posizione comunicata, dal deducente, all'amministratore, sul punto.
Non si ravvisa l'allegato vizio della delibera per invalidità conseguente ad incertezza della ricostruzione della volontà espressa dall'assemblea.
La deliberazione in oggetto riguarda il punto 3 dell'ordine del giorno che, pacificamente (e come risulta documentalmente provato), recita:
<< determinazione ai provvedimenti da adottare a seguito la racc. r.r. dello
Studio Legale Avv. Mario Orsini per conto del precedente amministratore che richiede il pagamento delle proprie fatture accumulate Parte_4
dal 2013 al 30.10. 2018 per un importo di euro 21.350,00 e della email, inviata al suddetto, dall'attuale amministrazione, con richiesta (in forma bonaria), di ripresentare la Situazione Finanziaria del Condominio alle consegne, come delibera del 9. 5. 2019- documentazione allegata alla presente convocazione.
Delibera in merito>>
La lettera del punto di ordine del giorno in oggetto è chiara e, inoltre, corredata da documentazione richiamata in convocazione come allegata, dunque integrante il punto di ordine del giorno;
l'amministratore sottopone al dibattito assembleare le determinazioni da adottare in merito alla raccomandata inviata dallo studio legale Orsini per conto del precedente amministratore, con la r.g. n. 18 quale è richiesto il pagamento delle proprie fatture per un importo di euro
21.350,00, anche in considerazione della richiesta inviata, al precedente amministratore, dal nuovo amministratore, di chiarimenti in merito alla descrizione della situazione finanziaria del al momento delle CP_1
consegne.
Per latro verso, dalla lettera del verbale emerge chiaramente che l'assemblea, all'unanimità dei presenti, conferisce mandato ad un professionista specificamente indicato a verbale, di rispondere all'avv. Orsini, per il bonario componimento del contrasto sulla richiesta di pagamento avanzata dal precedete amministratore e chiede all'amministratore in carica di relazionare i condomini sugli sviluppi del mandato deliberato.
Non depongono in senso contrario, i richiami dell'appellante alle questioni sottese al punto di deliberazione. Per altro verso, la redazione del verbale risponde a necessari criteri di sinteticità rispetto al dibattito assembleare che si
è sviluppato sull'ordine del giorno. Infine, l'appellante ben avrebbe potuto rappresentare egli stesso, partecipando all'assemblea, gli elementi di precisazione che allega non riferiti all'assemblea dall'amministratore.
La richiesta dell'appellante per la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. non viene accolta.
In tema di espressioni sconvenienti o offensive contenute in atti processuali, quando l'istanza di cancellazione provenga dalla parte, la sua idoneità al raggiungimento dello scopo di sollecitare il potere officioso del giudice esige, a pena di nullità, che essa individui, con precisione, le espressioni "de quibus"
(Cass. n. 15137 del 22/07/2016) e nel concreto difetta una adeguata individuazione delle espressioni, lasciata al mero richiamo di intere pagine della comparsa di costituzione e interi paragrafi delle memorie autorizzate, in difetto di una vera e propria argomentazione difensiva sul punto.
Tale considerazione è assorbente.
Giova precisare che le pagine e i paragrafi difensivi interamente e, ripetesi, genericamente richiamati, dall'appellante, appaiono comunque complessivamente riconducibili all'esercizio del diritto di difesa del condominio e collegati a scelte difensive chiaramente dirette a colpire di scarsa attendibilità le difese del non configurandosi come offensive o Pt_1
r.g. n. 19 animate da un intento dispregiativo anche perché si pongono in un contesto relazionale (tra il condomino e il condominio) pacificamente deteriorato.
In sintesi, le allegazioni difensive del rientrano, seppure in modo CP_1 piuttosto “graffiante” nell'esercizio del diritto di difesa e non si rivelano lesive della dignità umana e professionale dell'avversario o del suo difensore.
Spese del doppio grado di giudizio.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, tenuto conto del rigetto della eccezione del condominio in punto di improcedibilità della impugnazione e del rigetto nel merito della impugnazione di delibera, le spese processuali del doppio grado si compensano, tra le parti, in ragione di un terzo e per la restante parte (due terzi) seguono la soccombenza. e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile, compensi medi, inclusa, per il giudizio di appello, la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di ” in Via della Camilluccia Parte_1 Controparte_1 CP_1
589/C, avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n.
5106/2021, pubblicata in data 23.03.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G.
74202/2019 promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...]
- Dichiara procedibile la impugnativa di delibera che rigetta nel merito.
- Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio nella misura dei 1/3; condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1
dei restanti 2/3 che liquida, per il primo grado, in euro 5.000,00, oltre a rimborso
[...]
forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
per il presente grado, in euro 6.600,00, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Roma, 21.05.2025
r.g. n. 20 Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 21