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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 202/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 208/2021 del
12.04.2021, pubblicata il 13.04.2021, proposto
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.01.1963, (C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
IA (CL) il 14.03.1972, (C.F. ), Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliate a Canicattì (AG), in
Viale Regina Margherita n. 59, presso lo studio degli Avvocati Fabio Li Calsi e
Giuseppina Insalaco, dai quali sono rappresentate e difese per procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
29.11.1971, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Di Natale per procura in atti
1 APPELLATO
Conclusioni delle parti.
Per le appellanti:“nel riportarsi a tutte le deduzioni, domande ed eccezioni formulate nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio e nella comparsa conclusionale già depositata il 20.02.2024, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, conclude per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese legali (comprensive di quelle borsuali) di entrambi i gradi di giudizio, oltre
spese generali nella misura del 15% e accessori, come per legge, con distrazione
a favore del sottoscritto difensore antistatario, il quale dichiara avere anticipate
le spese e di non aver riscosso alcun onorario, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
Per l'appellato: “si precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi
e si chiede la concessione dei termini di all'art. 190 c.p.c..”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto tempestivo appello, per i motivi in appresso esaminati, avverso la sentenza n. 208/2021 pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domenda eccezione o difesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda spiegata da nel fascicolo Controparte_1
portante il n.R.G. 1227/2017, determina il confine tra il fondo dell'attore
sito in c.da Gebbiarossa, agro di Caltanissetta, censito in Controparte_1
catasto nel foglio di mappa n. 287, particelle 465 (ex87) e 166, e quello di
proprietà dei convenuti e censiti nel medesimo Controparte_2 CP_3
foglio di mappa particella n. 652 (ex88) come individuato nel grafico di cui all'allegato E nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del Geom.
; Persona_1
2 2) dispone che le spese per l'apposizione, sulla linea di confine sopra individuata, dei supporti di ferro infissi nel terreno sui quali andrà fissata una rete metallica
siano sostenuti in parti uguali dalle parti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 951 c.c.;
3) dichiara inammissibile la domanda di usucapione spiegata da Controparte_2
e nel fascicolo portante il n.R.G. 2666/2017; CP_3
4) condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione del 50% delle spese
di lite nei confronti dell'attore, liquidando detta frazione in complessivi €
1.084,00, oltre al 15% per rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge;
5) compensa per la restante parte le spese di lite;
6) pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti le spese di CTU, liquidate
con separato decreto, nella misura del 50% ciascuno.
Manda alla cancelleria anche ai fini della verifica circa la regolarità del versamento del contributo unificato in relazione al valore della controversia.”
Detta sentenza veniva pronunciata nell'ambito dei giudizi riuniti rispettivamente proposti da con citazione del 18.05.2017 per regolamento di Controparte_1
confini tra i terreni di sua proprietà e quelli dei convenuti e Controparte_2
e da quest'ultimi con citazione del 13.09.2017 per accertare CP_3
l'avvenuta usucapione della striscia di terreno derivante dall'eventuale scostamento tra i dati catastali e lo stato di fatto del confine tra i fondi.
L'appellato ha resistito al gravame eccependone l'inammissibilità e chiedendone il rigetto.
La Corte con ordinanza del 18.03.2022 dava atto dell'insussistenza dei presupposti per pronunciarsi l'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e rigettava la prova per testi chiesta dagli appellanti.
3 La Corte all'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Con il proposto gravame gli appellanti con il primo motivo si dolgono della mancata ammissione nel giudizio di primo grado della chiesta prova testimoniale,
reiterata in questo grado, che, a loro dire, avrebbe comprovato la domanda di usucapione proposta, invero dichiarata inammissibile dal primo giudice.
La censura non coglie nel segno.
La prova per testi era finalizzata a comprovare l'intervenuta usucapione della striscia di terreno a confine tra i fondi dei litiganti. La sua mancata ammissione,
ribadita in questo grado con l'ordinanza del 18 marzo 2022, trova fondamento nella relazione di CTU espletata in primo grado, laddove è stato accertato che “La
linea di confine in oggetto non è ben definita, né materializzata con termini lapidei
certi. Di tanto in tanto vi sono delle pietre poste superficialmente nel terreno, ma che sono facilmente amovibili. E' da dire inoltre, che, lungo la linea apparente
(ma non certa) di confine, i due fondi presentano, tra di loro, in alcuni tratti, un
lieve dislivello, creato nel tempo, dai mezzi meccanici che hanno lavorato i terreni” (pag. 5). Come da condivisibile valutazione del Tribunale, l'incertezza oggettiva riscontrata dal CTU rende intrinsecamente impossibile identificare la precisa e delimitata area su cui le appellanti avrebbero esercitato le facoltà tipiche del diritto di proprietà. Viene quindi a mancare l'oggetto stesso dell'acquisto di tale diritto per usucapione, con conseguente inammissibilità, o comunque infondatezza, della domanda, sicché, riprendendo le parole del primo giudice, “ a nulla sarebbero valse le prove orali non ammesse, tra l'altro dedotte in modo generico” (pag. 9 Sentenza Tribunale).
3. Miglior sorte non merita il secondo motivo, non essendo dato ravvisare l'asserita contraddizione dedotta dagli appellanti, contenuta nella sentenza
4 impugnata, laddove “per un verso asserisce l'impossibilità di accertare i confini del fondo…salvo poi smentire se stessa accertando l'esatto confine “con certezza” seppur diverso dal confine catastale” (pag. 9 atto di appello).
Non risponde infatti a vero che il primo giudice abbia affermato in sentenza l'impossibilità di accertare i confini, ed avendo egli correttamente affermato essere stata “Determinata con certezza la linea di confine tra le particelle di proprietà rispettivamente dell'attore ( ) e dei convenuti” (pag. 8 sentenza Controparte_1
Tribunale), sulla scorta dell'espletata CTU.
4. Col terzo motivo gli appellanti censurano l'operato del primo giudice laddove
“dopo aver condiviso la CTU che accertava l'usucapione almeno della porzione di terreno ove insiste l'uliveto, anziché dichiarare conseguentemente l'usucapione della medesima porzione di terreno, perviene all'inverosimile ed incomprensibile rigetto della domanda di usucapione” (pag. 12 atto di appello).
Anche tale censura è destituita di fondamento.
Posto che il CTU, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non ha accertato l'usucapione della porzione di terreno su cui insiste l'uliveto, essendosi limitato l'ausiliario, con riferimento a detta porzione di terreno, a dare atto della presenza di un confine di fatto, non coincidente con quello delle mappe catastali,
nella parte di terreno impiantato ad uliveto dai convenuti non Controparte_4
è dato comprendere perché mai tale circostanza avrebbe dovuto indurre il
Tribunale ad accogliere la domanda di usucapione, invero correttamente dichiarata inammissibile per le ragioni sopra indicate al punto 2.
5. L'appello proposto va pertanto rigettato e la sentenza impugnata va confermata anche in riferimento al disposto regolamento delle spese di lite, che gli appellanti hanno censurato con quarto motivo chiedendone la riforma “in esito all'accoglimento del gravame”.
5 6. Al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante alla rifusione, in favore di , delle spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_1
dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione, visto il valore indeterminabile della causa.
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico di parte appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
e avverso la
[...] Parte_2 Parte_3
sentenza n. 208/2021, pronunciata in data 12.04.2021 dal Tribunale di
Caltanissetta e depositata in data 13.04.2021, che conferma in ogni sua statuizione;
condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla rifusione delle spese di questo grado giudizio in favore di
[...] P_
, che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre al rimborso delle spese
[...]
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la
[...]
proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 202/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 208/2021 del
12.04.2021, pubblicata il 13.04.2021, proposto
DA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.01.1963, (C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
IA (CL) il 14.03.1972, (C.F. ), Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliate a Canicattì (AG), in
Viale Regina Margherita n. 59, presso lo studio degli Avvocati Fabio Li Calsi e
Giuseppina Insalaco, dai quali sono rappresentate e difese per procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
29.11.1971, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Di Natale per procura in atti
1 APPELLATO
Conclusioni delle parti.
Per le appellanti:“nel riportarsi a tutte le deduzioni, domande ed eccezioni formulate nell'atto di appello introduttivo del presente giudizio e nella comparsa conclusionale già depositata il 20.02.2024, da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti, conclude per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese legali (comprensive di quelle borsuali) di entrambi i gradi di giudizio, oltre
spese generali nella misura del 15% e accessori, come per legge, con distrazione
a favore del sottoscritto difensore antistatario, il quale dichiara avere anticipate
le spese e di non aver riscosso alcun onorario, e chiede che la causa venga trattenuta in decisione”.
Per l'appellato: “si precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi
e si chiede la concessione dei termini di all'art. 190 c.p.c..”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto tempestivo appello, per i motivi in appresso esaminati, avverso la sentenza n. 208/2021 pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domenda eccezione o difesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda spiegata da nel fascicolo Controparte_1
portante il n.R.G. 1227/2017, determina il confine tra il fondo dell'attore
sito in c.da Gebbiarossa, agro di Caltanissetta, censito in Controparte_1
catasto nel foglio di mappa n. 287, particelle 465 (ex87) e 166, e quello di
proprietà dei convenuti e censiti nel medesimo Controparte_2 CP_3
foglio di mappa particella n. 652 (ex88) come individuato nel grafico di cui all'allegato E nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del Geom.
; Persona_1
2 2) dispone che le spese per l'apposizione, sulla linea di confine sopra individuata, dei supporti di ferro infissi nel terreno sui quali andrà fissata una rete metallica
siano sostenuti in parti uguali dalle parti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 951 c.c.;
3) dichiara inammissibile la domanda di usucapione spiegata da Controparte_2
e nel fascicolo portante il n.R.G. 2666/2017; CP_3
4) condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione del 50% delle spese
di lite nei confronti dell'attore, liquidando detta frazione in complessivi €
1.084,00, oltre al 15% per rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge;
5) compensa per la restante parte le spese di lite;
6) pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti le spese di CTU, liquidate
con separato decreto, nella misura del 50% ciascuno.
Manda alla cancelleria anche ai fini della verifica circa la regolarità del versamento del contributo unificato in relazione al valore della controversia.”
Detta sentenza veniva pronunciata nell'ambito dei giudizi riuniti rispettivamente proposti da con citazione del 18.05.2017 per regolamento di Controparte_1
confini tra i terreni di sua proprietà e quelli dei convenuti e Controparte_2
e da quest'ultimi con citazione del 13.09.2017 per accertare CP_3
l'avvenuta usucapione della striscia di terreno derivante dall'eventuale scostamento tra i dati catastali e lo stato di fatto del confine tra i fondi.
L'appellato ha resistito al gravame eccependone l'inammissibilità e chiedendone il rigetto.
La Corte con ordinanza del 18.03.2022 dava atto dell'insussistenza dei presupposti per pronunciarsi l'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e rigettava la prova per testi chiesta dagli appellanti.
3 La Corte all'udienza del 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Con il proposto gravame gli appellanti con il primo motivo si dolgono della mancata ammissione nel giudizio di primo grado della chiesta prova testimoniale,
reiterata in questo grado, che, a loro dire, avrebbe comprovato la domanda di usucapione proposta, invero dichiarata inammissibile dal primo giudice.
La censura non coglie nel segno.
La prova per testi era finalizzata a comprovare l'intervenuta usucapione della striscia di terreno a confine tra i fondi dei litiganti. La sua mancata ammissione,
ribadita in questo grado con l'ordinanza del 18 marzo 2022, trova fondamento nella relazione di CTU espletata in primo grado, laddove è stato accertato che “La
linea di confine in oggetto non è ben definita, né materializzata con termini lapidei
certi. Di tanto in tanto vi sono delle pietre poste superficialmente nel terreno, ma che sono facilmente amovibili. E' da dire inoltre, che, lungo la linea apparente
(ma non certa) di confine, i due fondi presentano, tra di loro, in alcuni tratti, un
lieve dislivello, creato nel tempo, dai mezzi meccanici che hanno lavorato i terreni” (pag. 5). Come da condivisibile valutazione del Tribunale, l'incertezza oggettiva riscontrata dal CTU rende intrinsecamente impossibile identificare la precisa e delimitata area su cui le appellanti avrebbero esercitato le facoltà tipiche del diritto di proprietà. Viene quindi a mancare l'oggetto stesso dell'acquisto di tale diritto per usucapione, con conseguente inammissibilità, o comunque infondatezza, della domanda, sicché, riprendendo le parole del primo giudice, “ a nulla sarebbero valse le prove orali non ammesse, tra l'altro dedotte in modo generico” (pag. 9 Sentenza Tribunale).
3. Miglior sorte non merita il secondo motivo, non essendo dato ravvisare l'asserita contraddizione dedotta dagli appellanti, contenuta nella sentenza
4 impugnata, laddove “per un verso asserisce l'impossibilità di accertare i confini del fondo…salvo poi smentire se stessa accertando l'esatto confine “con certezza” seppur diverso dal confine catastale” (pag. 9 atto di appello).
Non risponde infatti a vero che il primo giudice abbia affermato in sentenza l'impossibilità di accertare i confini, ed avendo egli correttamente affermato essere stata “Determinata con certezza la linea di confine tra le particelle di proprietà rispettivamente dell'attore ( ) e dei convenuti” (pag. 8 sentenza Controparte_1
Tribunale), sulla scorta dell'espletata CTU.
4. Col terzo motivo gli appellanti censurano l'operato del primo giudice laddove
“dopo aver condiviso la CTU che accertava l'usucapione almeno della porzione di terreno ove insiste l'uliveto, anziché dichiarare conseguentemente l'usucapione della medesima porzione di terreno, perviene all'inverosimile ed incomprensibile rigetto della domanda di usucapione” (pag. 12 atto di appello).
Anche tale censura è destituita di fondamento.
Posto che il CTU, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non ha accertato l'usucapione della porzione di terreno su cui insiste l'uliveto, essendosi limitato l'ausiliario, con riferimento a detta porzione di terreno, a dare atto della presenza di un confine di fatto, non coincidente con quello delle mappe catastali,
nella parte di terreno impiantato ad uliveto dai convenuti non Controparte_4
è dato comprendere perché mai tale circostanza avrebbe dovuto indurre il
Tribunale ad accogliere la domanda di usucapione, invero correttamente dichiarata inammissibile per le ragioni sopra indicate al punto 2.
5. L'appello proposto va pertanto rigettato e la sentenza impugnata va confermata anche in riferimento al disposto regolamento delle spese di lite, che gli appellanti hanno censurato con quarto motivo chiedendone la riforma “in esito all'accoglimento del gravame”.
5 6. Al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante alla rifusione, in favore di , delle spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_1
dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione, visto il valore indeterminabile della causa.
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico di parte appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
e avverso la
[...] Parte_2 Parte_3
sentenza n. 208/2021, pronunciata in data 12.04.2021 dal Tribunale di
Caltanissetta e depositata in data 13.04.2021, che conferma in ogni sua statuizione;
condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
alla rifusione delle spese di questo grado giudizio in favore di
[...] P_
, che liquida in complessivi euro 5.809,00, oltre al rimborso delle spese
[...]
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la
[...]
proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 25 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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