Articolo 71 quater delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 82Articolo 84
Versione
18 giugno 2013
>
Versione
18 ottobre 2022
>
Versione
1 gennaio 2023
>
Versione
28 febbraio 2023
Art. 71-quater.

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((52))

Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall' articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 . (50)(51)(52)

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((52)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((52)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((52)) ------------ AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ------------ AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ------------ AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 , ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che le disposizioni dell'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 e che l' efficacia dell'abrogazione dei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo e' prorogata dal 28 febbraio 2023 al 30 giugno 2023.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente