Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
Sentenza breve 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza breve 04/10/2023, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 02203/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2023, proposto da
LA HI e IG GR, rappresentati e difesi dagli avvocati Ersilia Solimene e Annunziata Damiana D'Errico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio di quest’ultima in Milano, piazza Duse, 4;
contro
Comune di Vergiate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Vergiate n.2 del 14 febbraio 2023 avente ad oggetto: demolizione opere abusive ripristino dello stato dei luoghi notificata a mani il giorno 20 febbraio 2023 (doc. n. 1).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vergiate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- all’udienza cautelare del 3.10.2023 il difensore degli esponenti ha dichiarato che i suoi assistiti non hanno più interesse alla decisione del gravame ed ha anche insistito per la compensazione delle spese di lite;
- il difensore del Comune, presente all’udienza cautelare, ha preso atto di tale dichiarazione ed ha concordato sulla compensazione delle spese;
- sussistono i presupposti dell’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
- il ricorso in epigrafe deve pertanto essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera “ c ” e dell’art. 84 ultimo comma del c.p.a., con integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO