CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2024, n. 18004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18004 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25677/2019 R.G. proposti da: CVETKOVIC MARIJA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO N. 25 presso lo studio dell’avvocato IERADI MARCO, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avvocato CASANO CO -ricorrente- contro UF ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO, N. 7, presso lo studio dell’avvocata SALEMI FEDERICA, che lo rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 976/2019 depositata il 12/03/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18/06/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. Civile Sent. Sez. 2 Num. 18004 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 01/07/2024 2 di 8 Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale CA LE, il qual ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’Avvocato Marco Ieradi. FATTI DI CAUSA 1.RI ET ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 976/2019 della Corte d’appello di Venezia depositata il 12 marzo 2019. Resiste con controricorso DI ET. 2. La Corte d’appello di Venezia, accogliendo l’appello proposto da DI ET contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Treviso in data 3 maggio 2017, ha “accertato che il 20 febbraio 2007 ET DI e ET RI hanno sottoscritto il documento ‹‹Progetto adeguato – Planimetria alla quota giardino – Disegno n° Ipotesi n° 8›› in scala 1:100, attestante l'obbligazione in capo alla sig.ra ET RI alla determinazione del luogo di esercizio dei diritto di passaggio in una corsia parallela all’edificio di abitazione della stessa ET RI e distante 12 (dodici) metri nel punto più lontano e 8,5 (otto,cinque) metri nel punto più vicino all'abitazione medesima, passaggio tutto della larghezza di 3,5 (tre,cinque) metri, con accesso dal cancello di ingresso carraio di tale immobile e percorso diritto fino all'entrata carraia appartenente al fondo di ET DI, con contestuale impegno alla modifica da parte di quest’ultimo del posizionamento del proprio accesso carraio”. La sentenza d’appello ha quindi condannato RI ET ad adempiere a quanto concordato con DI ET, e dunque al “ riposizionamento del percorso per l'esercizio del diritto di passaggio secondo le modalità indicate nel menzionato accordo- progetto 20 febbraio 2007, il tutto a propria esclusiva cura e spese, 3 di 8 salva la realizzazione del cancello carraio a carico di ET DI”. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CA LE, ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso di RI ET censura la violazione degli artt. 1321, 1325 e 1418, comma 2, c.c., asserendo che il documento ‹‹Progetto adeguato – Planimetria alla quota giardino – Disegno n° Ipotesi n° 8›› del 20 febbraio 2007 non era un “accordo” circa l’esercizio della servitù di passaggio, in quanto privo dell’oggetto contrattuale. Il secondo motivo del ricorso di RI ET censura la violazione degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., asserendo che il documento ‹‹Progetto adeguato – Planimetria alla quota giardino – Disegno n° Ipotesi n° 8›› del 20 febbraio 2007 era carente della determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale. Il terzo motivo del ricorso di RI ET censura la violazione degli artt. 1351 e 2932 c.c., asserendo che il documento ‹‹Progetto adeguato – Planimetria alla quota giardino – Disegno n° Ipotesi n° 8›› del 20 febbraio 2007 aveva carattere meramente preliminare dell’accordo. Il quarto motivo del ricorso di RI ET censura la falsa applicazione degli artt. 1058, 1321 e 1325 c.c., asserendo che il documento ‹‹Progetto adeguato – Planimetria alla quota giardino – Disegno n° Ipotesi n° 8›› doveva essere qualificato alla luce degli artt. 1346 e 1481, comma 2, c.c., giacché nullo per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto contrattuale. Il quinto motivo del ricorso di RI ET censura la falsa applicazione degli artt. 1058, 1321 e 1325 c.c., asserendo che il 4 di 8 documento ‹‹Progetto adeguato – Planimetria alla quota giardino – Disegno n° Ipotesi n° 8›› doveva essere qualificato alla luce degli artt. 1351 e 2932 c.c., giacché il documento ‹‹Progetto adeguato – Planimetria alla quota giardino – Disegno n° Ipotesi n° 8›› aveva carattere meramente preliminare dell’accordo. Il sesto motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c., poggiando la motivazione su argomentazioni incompatibili, incomprensibili e perplesse quanto al primo motivo di appello, per il riferimento all’aggravamento della servitù. Il settimo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 132, n. 4, c.p.c., per la carenza o l’apparenza della motivazione quanto al primo motivo di appello, circa il riposizionamento del percorso di esercizio della servitù di passaggio. L’ottavo motivo di ricorso denuncia l’omessa applicazione dell’art. 1065 c.c., per il mancato contemperamento tra il bisogno del fondo dominante e il minor aggravio del fondo servente. 2. Gli otto motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per la connessione delle censure sollevate e la ripetitività dei contenuti delle stesse. 3. La sentenza impugnata contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e non è perciò affatto “apparente”, né “perplessa ed obiettivamente incomprensibile", né fondata su “affermazioni inconciliabili", consentendo un «effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023). 4. La servitù di passaggio oggetto di lite fu costituita tra i danti causa delle attuali parti in contesa con contratto del 2 febbraio 1924, in favore del fondo ora di proprietà ET ed a carico del fondo ora di proprietà ET. 5 di 8 E’ accertato in fatto dai giudici del merito che poiché RI ET doveva effettuare dei lavori nel proprio giardino, concordò con DI ET lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, sottoscrivendo il documento ‹‹Progetto adeguato – Planimetria alla quota giardino – Disegno n° Ipotesi n° 8›› del 20 febbraio 2007, che assume il rilievo di accordo modificativo del luogo di esercizio della servitù, accordo al quale RI ET non ha però poi prestato osservanza. 5. Le censure presentano evidenti profili di inammissibilità e si rivelano comunque infondate, risolvendosi il ricorso in una critica generica della sentenza impugnata. Vengono ipotizzati errori ed insufficienze nella motivazione della Corte di Venezia circa la ricostruzione delle vicende storiche e la valutazione delle emergenze istruttorie che esulano anche dal parametro del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il quale suppone, per contro, un vizio specifico, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). La Corte di Venezia ha accertato in fatto che vi fosse prova di un trasferimento della servitù concordato per iscritto tra le parti interessate. La ricorrente propugna, piuttosto, un diverso apprezzamento della portata precettiva della convenzione contenuta nel documento ‹‹Progetto adeguato – Planimetria alla quota giardino – Disegno n° Ipotesi n° 8›› del 20 febbraio 2007, escludendone l’effetto vincolante pattizio. I motivi neppure contengono, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., l’illustrazione del contenuto rilevante di tale documento negoziale, ovvero delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire in questa sede la 6 di 8 verifica dell'erronea qualificazione dell’accordo e della falsa applicazione della disciplina normativa, limitandosi la ricorrente a contrapporre la propria interpretazione di detta convenzione a quella accolta nella sentenza impugnata. La decisione dei giudici d'appello è, peraltro, conforme all'orientamento di questa Corte, qui da ribadire, secondo cui, ai sensi dell'art. 1068 c.c., è consentito lo spostamento delle opere necessarie all'esercizio della servitù non per iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente, il quale, piuttosto, ove l'originario esercizio di quel diritto sia divenuto più gravoso, o impedisca di eseguire lavori, riparazioni o miglioramenti, può offrire al proprietario del fondo dominante un luogo altrettanto comodo per l'esercizio del suo diritto. Ove tale offerta non sia accettata, il trasferimento dell'esercizio della servitù in luogo diverso da quello originario può essere chiesto e conseguito dal proprietario del fondo servente per decisione del giudice. Viceversa, ove l’offerta sia accettata, essa deve essere consacrata in una convenzione scritta fra le parti interessate, ex art. 1350, n. 4, c.c., implicando il mutamento del luogo di esercizio variazioni nel contenuto della servitù medesima (Cass. n. 14821 del 2018; 2697 del 1991; Cass. n. 405 del 1978; Cass. n. 1031 del 1965). Spetta al giudice del merito accertare che l'accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto, concluso per iscritto ai sensi dell'art. 1350, n. 4 c.c., specifichi tutti gli elementi della stessa servitù, sia in ordine alla individuazione dei due fondi, il servente ed il dominante, sia in ordine alla fissazione dell'oggetto della servitù medesima (arg. da Cass. n. 18137 del 2023; n. 2754 del 2001). Anche l’apprezzamento sulla qualificazione del contratto, considerato come accordo di trasferimento della servitù in luogo diverso, e non 7 di 8 già quale mero impegno preliminare al trasferimento, rientra nel potere discrezionale dei giudici di merito, in quanto involge l'indagine sulla individuazione della concreta volontà dei contraenti, e non è pertanto censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ove fondato, come nel caso in esame, su esatte argomentazioni logico-giuridiche (Cass. n. 395 del 1965). Verificatosi, come nella specie, il trasferimento della servitù in luogo diverso, l’estensione della stessa e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., ove la convenzione modificativa manchi di sufficienti indicazioni, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, con il minor aggravio per il fondo servente (Cass. n. 7564 del 2017). Il ricorso va perciò rigettato. La ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, regolate secondo soccombenza, nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dal controricorrente, che 8 di 8 liquida in complessivi € 4.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dal controricorrente, che 8 di 8 liquida in complessivi € 4.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile