Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2102 del 2025, proposto da Lo Giudice Dario, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , ed il Liceo Statale Vito Fazio Allmayer di Alcamo, in persona del dirigente scolastico pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'accertamento:
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni intimate su un’istanza di accesso presentata dal ricorrente il 3 ottobre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo, il ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Liceo Statale Allmayer di Alcamo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, rispetto all’istanza di accesso in epigrafe presentata il 3 ottobre 2025.
2. Espone in fatto il ricorrente di avere prestato servizio presso il Liceo Allmayer di Alcamo in forza di contratti a tempo determinato, dall’anno scolastico 2016-2017 all’anno scolastico 2025-2026 (sino al 30 giugno per ciascun anno), nella medesima classe di concorso A063 (tecnologie musicali).
Al fine di verificare se il posto ricoperto presso il citato istituto fosse vacante e disponibile ovvero se ci fosse un titolare di cattedra, onde eventualmente dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale stabilizzazione del rapporto di lavoro e per il risarcimento dei danni derivanti dalla reiterazione dei contratti a tempo determinato, il ricorrente ha quindi chiesto l’ostensione della seguente documentazione:
“1. Documentazione relativa alla disponibilità del posto ricoperto dal Sig. Lo Giudice Dario presso codesto Liceo Statale Allmayer sulla classe di concorso A063, con particolare riferimento alla verifica se il medesimo posto risulti attualmente vacante e disponibile;
2. Elenco dei nominativi dei titolari delle cattedre sulla classe di concorso A063 presso codesto istituto, con indicazione della tipologia di incarico (ruolo, supplenza annuale, supplenza temporanea);
3. Documentazione relativa all'organico della classe di concorso A063 per l'anno scolastico in corso e per gli anni dal 2016/2017 al 2024/2025, comprensiva dell'indicazione dei posti vacanti e disponibili;
4. Documentazione necessaria a valutare se gli incarichi conferiti sono stati conferiti su un posto vacante e disponibile (organico di diritto) ovvero se trattasi della copertura di posto in organico di fatto”.
3. Tale istanza non è stata riscontrata dall’Amministrazione intimata nel termine prescritto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, sicché con il mezzo di tutela all’esame, notificato e depositato il 10 novembre 2025, parte ricorrente ha impugnato il tacito diniego serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza di accesso in questione lamentando violazione di legge ed eccesso di potere e ribadendo il proprio interesse all’ostensione della documentazione citata, che ribadisce essere stata richiesta al fine di proporre i necessari rimedi giurisdizionali per conseguire la stabilizzazione della propria posizione lavorativa e richiedere il risarcimento dei danni asseritamente patiti.
5. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; in data 5 gennaio 2026 ha depositato documentazione e con memoria del 9 gennaio 2026 ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con atto depositato il 23 gennaio 2026, parte ricorrente ha evidenziato che con il citato deposito del 5 gennaio 2026 l’Amministrazione avrebbe depositato la documentazione richiesta, quindi ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere ed ha insistito per la liquidazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, nel corso della quale la difesa erariale ha precisato che l’Amministrazione non ha riconosciuto il diritto del ricorrente di accedere a tutta la documentazione di cui aveva chiesto l’ostensione.
6. Il Collegio reputa che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che parte ricorrente ha evidenziato di aver “ ottenuto il bene della vita atteso…sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite ” (cfr. memoria del 23.01.2026).
Preso atto di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente e dalla difesa erariale, al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
7. Avuto riguardo alla natura generica ed esplorativa della richiesta di ostensione della documentazione, quanto meno relativamente ai punti 1 e 4 dell’istanza di accesso del 3 ottobre 2025, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC CA, Presidente
NO NA, Primo Referendario, Estensore
Elena AT, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO NA | IC CA |
IL SEGRETARIO