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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1045/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1045/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.08.1996, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ciavarella Laura ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito in Corsico (MI), Via Roma n. 6, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.09.1983, residente in [...], non costituito;
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“Tanto premesso la ricorrente, DICHIARA: Di non volersi riconciliare e di confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese (N. 66 P. 2 S. C anno 2020) ove il matrimonio risulta trascritto.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 14.02.2024 , dopo avere premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con al Cairo il giorno 10 febbraio 2020 (trascritto presso Controparte_1 gli atti dello Stato civile del Comune di Cologno Monzese, anno 2020, n. 66, Parte II, Serie C) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 09.10.2024 compariva parte resistente, che dava atto di non volersi avvalere del patrocinio di alcun difensore;
il legale di parte ricorrente insisteva per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
il giudice autorizzava quindi i coniugi a vivere separati e trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione. Con sentenza non definitiva n. 2562/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 17.10.2024 e pubblicata in data 24.01.2024 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e, tal fine, veniva fissata udienza per il giorno 10.10.2024 da tenersi mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c, poi differita al 29.10.2025 per il deposito dell'atto integrale di matrimonio. Con decreto del giorno 30.10.2025 il Giudice, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio. II. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 2562/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 17.10.2024 e pubblicata in data 24.01.2024. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico. III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione del convenuto e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 14.02.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Cairo (Egitto) il giorno 10 febbraio 2020 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune
[...] di Cologno Monzese, anno 2020, n. 66, Parte II, Serie C); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1045/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.08.1996, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ciavarella Laura ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore sito in Corsico (MI), Via Roma n. 6, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20.09.1983, residente in [...], non costituito;
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“Tanto premesso la ricorrente, DICHIARA: Di non volersi riconciliare e di confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese (N. 66 P. 2 S. C anno 2020) ove il matrimonio risulta trascritto.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 14.02.2024 , dopo avere premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con al Cairo il giorno 10 febbraio 2020 (trascritto presso Controparte_1 gli atti dello Stato civile del Comune di Cologno Monzese, anno 2020, n. 66, Parte II, Serie C) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del 09.10.2024 compariva parte resistente, che dava atto di non volersi avvalere del patrocinio di alcun difensore;
il legale di parte ricorrente insisteva per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
il giudice autorizzava quindi i coniugi a vivere separati e trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione. Con sentenza non definitiva n. 2562/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 17.10.2024 e pubblicata in data 24.01.2024 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e, tal fine, veniva fissata udienza per il giorno 10.10.2024 da tenersi mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c, poi differita al 29.10.2025 per il deposito dell'atto integrale di matrimonio. Con decreto del giorno 30.10.2025 il Giudice, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio. II. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 2562/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 17.10.2024 e pubblicata in data 24.01.2024. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico. III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione del convenuto e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , con ricorso depositato in data 14.02.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Cairo (Egitto) il giorno 10 febbraio 2020 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune
[...] di Cologno Monzese, anno 2020, n. 66, Parte II, Serie C); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi