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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/12/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 28/2025
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana ZZ Presidente
Dott.ssa MA Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2025 da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. TRINCO STEFANO del Foro di Rovereto, c.f.:
,) presso lo studio del quale in 38068 Rovereto (TN) C.F._2
Via Brennero, 1/C è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti appellante nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._3
p.i. , Controparte_2 P.IVA_1
contumaci
e Controparte_3 Controparte_4
(già ), con sede legale in Via Benigni
[...] Controparte_5
Crespi n. 23, 20159 Milano (MI), P.IVA , rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv.SANTOSUOSSO GIOVANNI proc. e dom., giusta mandato con procura alle liti conferito con atto separato sottoscritto digitalmente in data 14.02.2025 in atti appellati
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, in riforma della prefata sentenza:
Nel merito : previo accertamento del fatto come evidenziato in narrativa, dichiarare la conseguente responsabilità totale ed esclusiva del Sig. CP_1
ex art. 2043 e 2054 c.c. e condannare lo stesso, in solido con
[...]
e con la Compagnia di Controparte_2
Assicurazioni ., al risarcimento di tutti i danni materiali e Controparte_3
non patrimoniali tutti, danno emergente e lucro cessante, conseguenti e patiti da , nella misura di € 73.123,00 o quella maggiore Parte_1
o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo nella misura di legge e spese per l'attività stragiudiziale svolta (danno emergente).
In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse accertato un concorso anche della vittima nella causazione del sinistro, in forza del combinato disposto di cui agli artt.li 2056, 1227, 1228 c.c., ridursi adeguatamente il risarcimento dovuto all'attrice e condannare CP_1
in solido con la
[...] Controparte_2
Compagnia di Assicurazioni come in via principale Controparte_3
determinato e specificato, al pagamento nella misura equivalente pag. 2/24 all'eventuale grado di responsabilità del danneggiato creditore, oltre rivalutazione monetaria, interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo nella misura di legge e spese per l'attività stragiudiziale svolta (danno emergente). La somma richiesta deve essere intesa nel suo complesso, alla quale andrà detratto l'acconto versato.
In via istruttoria:si chiede ammettersi prova per testi e interrogatorio formale delle parti sulle circostanze di cui in narrativa e precedute dal rituale “Vero che”. Testi: In ipotesi di contestazione, Testimone_1
si chiede inoltre la nomina di TU tecnico volto ad accertare, anche sulla scorta dei danni arrecati al mezzo nonché alla persona, la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni rispetto all'evento e la congruità della quantificazione dei danni subiti dall'attore anche riferito alla valutazione dell'autovettura ed oneri accessori. Si chiede altresì, in ipotesi di contestazione, disporsi TU medico-legale al fine di determinare il danno biologico permanente subito dal sig. . Ai sensi e per gli Parte_1
effetti dell'art. 163 n. 3bis cpc dichiara che: che la presente domanda è soggetta a condizioni di procedibilità e pertanto in data 20.07.2023 è stata esperita mediazione/negoziazione come da documentazione allegata che ha sortito esito negativo.
Condannare i convenuti al pagamento delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle spese in favore dello scrivente patrocinatore che si dichiara altresì antistatario.
Per parte appellata CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello respingere l'appello proposto da Parte_1
, confermare la sentenza di primo grado e, in ogni caso, rigettare
[...]
ogni domanda nei confronti di , con vittoria di spese del giudizio. CP_3
pag. 3/24 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2024, Parte_1
conveniva in giudizio , CP_1 Controparte_2 CP_2
e chiedendone la condanna in
[...] Controparte_6
solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 29.01.2022, alle ore 18,15 circa, lungo la SP 90 - Strada Provinciale
Destra Adige - all'altezza del km 11+400, la cui responsabilità doveva essere imputata in via esclusiva a conducente del CP_1
trattore agricolo New Holland con rimorchio tg. ZDABN18387 di proprietà della società il quale, uscendo Controparte_2
imprudentemente da un'area privata, si era immesso trasversalmente sulla strada provinciale 90, occupando interamente la carreggiata, superando la linea longitudinale continua di mezzeria e costituendo ostacolo per entrambe le correnti di traffico ed aveva infine iniziato la manovra di retromarcia;
nella circostanza, che sopraggiungeva alla guida Parte_1
della autovettura Jaguar tg CW457RC in direzione sud (Trento/Rovereto), aveva trovato la carreggiata occupata dal trattore agricolo e non aveva potuto fare nulla per impedire la collisione essendo tutto lo spazio ostruito dal mezzo pesante condotto dal . Esponeva di avere riportato la CP_1
“frattura chiusa della settima vertebra cervicale e frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo” e “frattura faccetta articolare c7, frattura amielica L1, trauma contusivo polso destro”, come risultava dal perizia medico legale attestante la permanenza di un danno biologico del 15% e la sofferta invalidità temporanea al 100%, progressivamente diminuita al 75%, 50% e 25% per un periodo di sessanta giorni rispetto a ciascuna percentuale.
pag. 4/24 e la società rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_2
La Compagnia si costituiva eccependo preliminarmente CP_3
l'inammissibilità e improponibilità della domanda;
nel merito osservava che il danno lamentato dal ricorrente si era verificato a causa del determinate apporto concausale di costui, il quale aveva percorso il tratto stradale rettilineo con piena visibilità ad una velocità decisamente superiore al limite, tale da non consentirgli di arrestarsi in attesa del completamento della manovra del trattore, pienamente individuabile anche a distanza.
Nel corso del giudizio, a seguito di invito del GI a valutare una soluzione conciliativa, si manifestava disponibile a transigere, versando, in CP_3
aggiunta all'acconto di € 9736,65 già corrisposto, l'importo di €
31.693,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa, senza che ciò costituisse riconoscimento;
ma l'offerta non veniva accettata dal ricorrente .
Con sentenza n. 357/2024 , il Tribunale di Rovereto accertata la concorrente responsabilità, in misura del 50%, di nella CP_1
causazione del sinistro avvenuto in data 29.01.2022, condannava CP_1
, di e
[...] Controparte_2 Controparte_2 Controparte_6
al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 23.775,56
[...]
a favore di a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale subito, oltre ad interessi legali dalla data di deposito della sentenza al saldo. Condannava a Parte_1
rimborsare alla parte convenuta le Controparte_6
spese di lite liquidate in € 2.700,00 oltre 15% spese generali e accessori.
In via preliminare, dichiarava l'inammissibilità delle istanze di prova orale, evidenziando che il ricorrente si era limitato a chiedere l'ammissione dei capitoli di prova sulle circostanze di cui alla narrativa precedute dalla pag. 5/24 locuzione “ Vero che” , indicando come teste Testimone_1
considerato che si trattava di circostanze relative al sinistro, alla diagnosi formulata in ospedale ed al contenuto della relazione medica , osservava che non risultava che la teste fosse stata presente al sinistro, e che in ogni caso la dinamica, desumibile da rapporto della Polizia Locale, non era oggetto di contestazione fra le parti, le cui contrapposte posizioni erano relative all'accertamento di un concorso di colpa;
sottolineava inoltre che le lesioni riportate erano state accertate in sede ospedaliera e che l'attore aveva depositato consulenza medico legale , a fronte della quale si CP_3
era limitata a prospettare la “ diversa valenza delle valutazioni espresse dal fiduciario medico legale”, che tuttavia non aveva depositato, senza inoltre richiedere TU . Dichiarava parimenti inammissibili le istanze istruttorie di parte resistente in quanto i capitoli erano inerenti alla dinamica ed alle circostanze del sinistro, risultanti dal verbale della Polizia locale.
Sempre in via preliminare, respingeva l'eccezione con cui aveva CP_3
censurato che in violazione dell'art 148 cod ass l'attore aveva omesso l'invio della richiesta risarcitoria alla propria compagnia, la quale come gestionaria avrebbe provveduto ad istruire il sinistro nella fase stragiudiziale;
il Tribunale ricordava, infatti, che con sentenza n 180/2009 la Corte Cost aveva chiarito che la procedura del risarcimento diretto era facoltativa;
osservava inoltre che tale procedura era esperibile in presenza di lesioni lievi, mentre nello specifico il danneggiato lamentava un danno superiore al 9%. Inoltre evidenziava che la compagnia resistente aveva avuto contezza della domanda risarcitoria ed aveva ricevuto l'invito alla negoziazione assistita.
pag. 6/24 Nel merito, alla luce del rapporto di sinistro stradale depositato in atti, riteneva la concorrente responsabilità del e del nella Parte_1 CP_1
causazione del sinistro e del danno conseguente.
Sulla base degli elementi acquisiti emergeva infatti che: l'impatto era avvenuto mentre il trattatore condotto da stava occupando CP_1
trasversalmente la intera carreggiata, con superamento della striscia longitudinale continua, perché intendeva immettersi nella circolazione in direzione nord proveniente da una strada privata e dato l'ingombro del mezzo, la manovra di svolta a sinistra implicava necessariamente una fase di retromarcia;
l'autovettura che procedeva lungo la SP 90 in direzione sud
(da Trento verso Rovereto), lungo il rettilineo, trovando la strada ostruita, era andata a collidere violentemente contro la ruota anteriore sinistra del trattore in manovra;
la strada provinciale, nel tratto interessato dall'incidente e nella direzione di marcia del presenta un Parte_1
lungo tratto pianeggiante rettilineo, di quasi un chilometro, con presenza delle linee di margine e della linea continua di mezzeria che, in alcuni punti diveniva discontinua per consentire l'accesso alle proprietà; era presente la segnaletica di limite di velocità di 70 km/h, di pericolo intersezione con diritto di precedenza a 100 mt ed era ripetuta due volte la segnaletica del limite di velocità dei 70 km /h e divieto di sorpasso;
ad ovest erano presenti gli edifici di attività artigianali e industriali, dirimpetto ai quali vi era un'ampia area privata dove si trovavano degli autoarticolati;
nella direzione opposta, ovvero da sud verso nord, era presente un'ampia curva sinistrorsa a visuale aperta con segnaletica del limite di velocità di 70 km/h e divieto di sorpasso;
al termine della predetta curva si giungeva nel lungo e pianeggiante rettilineo, dove a circa un pag. 7/24 centinaio di metri era ubicata l'area di proprietà , corrispondente al CP_1
civico 3 di Via del Lavoro (SP 90); dirimpetto al predetto civico la linea longitudinale era continua;
la zona non era dotata di pubblica illuminazione;
dai filmati acquisiti si poteva notare che il conducente del trattore agricolo aveva fari e lampeggiante accesi ed anche il conducente dell'autovettura aveva i dispositivi di illuminazione attivati;
al momento dell'impatto il rimorchio era ancora all'interno dell'area privata;
entrambi i conducenti erano risultati negativi al controllo del tasso alcolemico.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale accertava che il conducente del trattore era uscito dall'area privata con ampia visibilità alla sua sinistra rispetto ai veicoli provenienti da nord ed aveva invaso quasi completamente entrambe le carreggiate, superando la linea longitudinale continua di mezzeria e tagliando entrambe le correnti del traffico, per poi iniziare la manovra di retromarcia, a causa dell'ingombro del mezzo;
mentre il conducente della Jaguar, nonostante il tratto di rettilineo lungo e pianeggiante, non si era accorto della presenza dell'altro veicolo e non era stato in grado di compiere le manovre necessarie ad evitare la collisione.
Riteneva che non aveva dato prova di avere adottato la Parte_1
condotta di guida adeguata alla strada: infatti essendo in grado di vedere da distante la manovra in corso, se fosse stato attento alla guida e avesse rispettato la velocità imposta, avrebbe potuto fermare regolarmente il veicolo, come aveva fatto il conducente del mezzo che lo seguiva.; inoltre l'elevata velocità del poteva ritenersi confermata dai gravi Parte_1
danni riportati sia dall'autovettura sia dal semiasse del trattore.
pag. 8/24 Ravvisava poi che, a causa del rapido sopraggiungere della vettura , il resistente non era stato in condizione scorgere il pericolo per CP_1
tempo e, quindi, di astenersi dal compiere l'immissione.
Osservava che il principio secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione (art. 140 C.d.S) impone che la velocità sia adeguata alle caratteristiche del veicolo, alle condizioni della strada e del traffico, nonché a ogni altra circostanza di qualsiasi natura (art 141 C.d.S.).
Concludeva quindi nel senso che aveva posto in essere una Parte_1
condotta di guida caratterizzata da eguale incidenza causale sull'evento produttivo di danni rispetto a quella del;
ricordava che entrambi i CP_1
conducenti erano stati contravvenzionati dalla Polizia Locale, rispettivamente per violazione dell'art. 145, commi 6 e 10 C.d.S. e il secondo per violazione dell'art. 141, commi 2 e 11 C.d.S. .
Pertanto, in applicazione dell'art. 2054, II comma, c.c. accertava che i conducenti dei veicoli avevano contribuito in eguale misura a provocare l'evento dannoso.
In relazione alle lesioni subite dal ricorrente ed alla relativa quantificazione, evidenziava che la consulenza di parte a firma del dottor risultava completa, coerente e priva di salti logici;
e che al Per_1
contempo non aveva ritenuto di depositare la relazione CP_3
commissionata al proprio fiduciario, per cui doveva desumersi che non fossero state formulate valutazioni sensibilmente difformi.; pertanto anche per ragioni di economia processuale, riteneva di avvalersi della consulenza dimessa dal ricorrente.
pag. 9/24 Procedendo alla liquidazione sulla base della Tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al 2024, senza devalutazione, quantificava il danno biologico nella misura base di € 44.174,00 (di cui € 33.721,00 per danno non patrimoniale ed € 10.453 a titolo di danno morale) tenuto conto che la percentuale di invalidità permanente era stata determinata nel 15% e che il all'epoca dell'incidente aveva 61 anni di età. Parte_1
Ricordava che i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono la indicazione, con motivazione analitica e non stereotipata, di conseguenze anomale o del tutto peculiari (che dovevano essere tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (cfr. Cass. Ord, n. 5865 del 04/03/2021). Rilevava che tali condizioni non ricorrevano nel caso specifico né avevano costituito oggetto di prova, per cui escludeva che ricorressero i presupposti per la personalizzazione, richiesta dal ricorrente.
Respingeva parimenti la domanda di risarcimento della perdita della capacità lavorativa specifica: sottolineava che il ricorrente si era limitato ad allegare di svolgere attività di muratore e che dalla consulenza emergeva che era titolare di una ditta individuale, ma non era stata fornita alcuna ulteriore indicazione né erano state capitolate specifiche circostanze sul punto. Difettava quindi la allegazione e la prova dell'attività concretamente svolta dall'attore rispetto alla società in nome collettivo di cui il ricorrente era socio come pure del reddito dichiarato e se vi fossero stati decrementi del lavoro e nei guadagni percepiti a seguito dell'infortunio ovvero perdita di commesse.
pag. 10/24 In relazione all'inabilità temporanea, da risarcirsi come danno biologico, nei termini indicati nella perizia di parte, in applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano 2024 , riconosceva all'attore l'importo di € 115,00 per ciascun giorno di ITT al 100% (giorni 60), € 86,25 per ciascun giorno di
ITP al 75% (giorni 60) € 57,50 per ciascun giorno di ITP al 50% (giorni
60) e € 28,75 per ciascun giorno di ITP al 25% (giorni 60) per complessivi
€ 17.250,00 (6.900,00+5.175,00+3450,00+1725,00)
La richiesta di danno patrimoniale consistenze nelle spese stragiudiziali sostenute , in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, veniva accolta limitatamente all'importo documentato di € 500,00 corrispondente alla fattura emessa dal CTP.
Liquidato il danno risarcibile in euro 61.924,00
(44.174,00+17.250,00+500,00), lo rivalutava in misura forfettaria del 3%, sulla base dei criteri suggeriti dalla sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali e della svalutazione monetaria, per complessivi € 65.639,44.
Ciò premesso, in considerazione del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50% , accoglieva la domanda di parte attrice nella corrispondente misura e quindi per € 32.819,72, da cui doveva detrarsi l'importo di € 9.736,65 già versata dalla compagnia assicuratrice, da imputarsi, a norma dell'art. 1194, prima dagli interessi e poi al capitale.
Condannava quindi i convenuti in solido a risarcire, a Parte_1
la somma residua di Euro 23.083,07, nonché la rivalutazione forfettaria pari al 3% dalla data del versamento dell'acconto, per complessivi € 23.775,56 oltre ad interessi legali dalla data di deposito della sentenza al saldo.
pag. 11/24 In punto di regolamentazione delle spese, il Tribunale evidenziava che alla prima udienza di trattazione la compagnia costituita aveva manifestato la disponibilità, a soli fini conciliativi e senza nulla riconoscere, a versare a favore dell'attore l'importo di € 31.693,00 oltre all'acconto versato, che era superiore a quello riconosciuto in sentenza .
Pertanto, in applicazione dell'art 91 primo comma c.p.c. condannava
, che aveva rifiutato la proposta senza giustificato Parte_1
motivo, alla rifusione delle spese legali in favore della parte convenuta costituita;
escludeva che potesse ritenersi ostativa la mancata riformulazione della richiesta di rifusione delle spese processuali in sede di conclusioni da parte della convenuta della relativa , trattandosi di naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte (cfr. ex multis Cass Ord n. 30729 del 2022).
Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2025 proponeva appello chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva Parte_1
a carico a ex artt. 2043 e 2054 c.c. con condanna degli Controparte_1
appellati in solido, al risarcimento di tutti i danni materiali e non patrimoniali, danno emergente e lucro cessante, patiti dall'appellante, nella misura di € 73.123,00 o quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi dal dovuto al saldo effettivo nella misura di legge e spese per l'attività stragiudiziale svolta (danno emergente). In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse accertato un concorso anche dell'appellante nella causazione del sinistro, in forza del combinato disposto di cui agli artt.li 2056, 1227, 1228 c.c., chiedeva che la condanna di , in solido con Controparte_1 Controparte_2
e con la
[...] Controparte_7
pag. 12/24 al risarcimento dei danni fosse diminuita in misura equivalente CP_3
all'eventuale grado di responsabilità del danneggiato, oltre rivalutazione monetaria, interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo nella misura di legge e spese per l'attività stragiudiziale svolta (danno emergente).
Concludeva inoltre in via istruttoria.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_8
con conferma della impugnata sentenza.
Veniva dichiarata la contumacia di e CP_1 [...]
a cui l'appello era stato ritualmente notificato Controparte_2
e che non si erano costituiti.
Sulle conclusioni sopra riportate, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, censura che Tribunale, sulla base Parte_1
di una ricostruzione non corretta dei fatti e di una valutazione errata dei medesimi , ha affermato che egli non aveva adottato una condotta di guida adeguata, tenendo una velocità elevata e non consona alla situazione;
stigmatizza che tale valutazione è stata formulata in assenza di adeguato e necessario supporto probatorio.
Nega di avere avuto la possibilità di scorgere il veicolo che stava eseguendo la svolta, obiettando che il trattore non era dotato di luci laterali;
rileva che invece avrebbe potuto scorgere la sua CP_1
macchina che stava sopraggiungendo ed evitare di eseguire la manovra.
Fa presente di avere impugnato il verbale con cui gli era stata elevata la contravvenzione ai sensi dell'art 141 comma II e 11 Cds, sottolineando che non gli era invece stato contestato di marciare ad velocità maggiore del pag. 13/24 limite di 70 km vigente nel tratto di strada, in relazione al quale difettano elementi indizianti.
Contesta inoltre il ricorso alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art 2054 co II c.c., sottolineandone l'applicazione residuale in assenza di prova sulla dinamica da cui desumere la reciproche responsabilità.
Ricorda poi che la controparte aveva chiesto il riconoscimento della colpa dell'appellante nella misura del 40%. Richiamati i principi giurisprudenziali in tema di situazioni di pericolo improvviso che escludono che il conducente risponda per non avere posto in essere una manovra di emergenza adeguata, afferma che l'invasione di corsia era stata imprevedibile e per tale motivo inevitabile , per cui doveva ritenersi sufficiente a superare la presunzione di colpa prevista dall'art 2054 c.c. nei confronti dell'appellante che procedeva nella propria corsia di marcia;
per cui doveva escludersi ogni rilievo causale della sua condotta in quanto la responsabilità dello scontro doveva essere ascritta in via esclusiva al conducente dell'altro veicolo.
Obietta che, sulla base di generici rilievi, gli agenti non avevano potuto ricostruire con sufficiente esattezza la dinamica del sinistro a cui non erano stati presenti;
per cui nel dubbio il Tribunale avrebbe dovuto disporre TU volta ad accertare la dinamica. Ribadisce che gli elementi acquisiti permettono di superare la presunzione di colpa nei confronti dell'appellante, mentre la responsabilità doveva essere ascritta in via esclusiva al . CP_1
Osserva la Corte che sulla base degli accertamenti operati dalla polizia locale (per mezzo di servizio fotografico, rilievi e sommarie informazioni), poi trasfusi nel verbale, la dinamica del sinistro può essere pag. 14/24 adeguatamente ricostruita nei seguenti termini: il conducente del veicolo di proprietà della ( trattore agricolo a cui era Controparte_2
agganciato un rimorchio) uscendo da area privata si immetteva sulla SP
90 , interessando entrambe le correnti di marcia, con superamento della linea di mezzeria continua, per effettuare la svolta a sinistra, che tuttavia, data la lunghezza del mezzo, richiedeva anche una manovra di retromarcia;
veniva colpito all'altezza della ruota anteriore sinistra dal veicolo condotto dal che sopraggiungeva da sinistra percorrendo la SP Parte_1
90 in direzione sud;
il sinistro avveniva nel tardo pomeriggio del
29.1.2022; il trattore agricolo riportava danni alla ruota anteriore sinistra ed al semiasse , mentre la Jaguar presentava ingenti danni alla parte anteriore;
nel senso di marcia della Jaguar, la strada presentava un lungo e pianeggiante rettilineo su cui era installata segnaletica di limite di velocità di 70 km/h; nell'area del sinistro non era presente illuminazione pubblica;
dalle videoregistrazioni di una telecamera ubicata a circa 100 metri dal luogo del sinistro, pur non essendo possibile vedere lo scontro, a causa di autoarticolati in sosta in aree private, emergeva che il trattore agricolo aveva fari e lampeggianti accesi;
e che parimenti la viaggiava con CP_9
i dispositivi accesi;
entrambi i conducenti erano risultati negativi all'alcooltest. Va sottolineato che tali elementi e la ricostruzione del sinistro non sono stati contestati .
Non vi sono poi i presupposti per accogliere le istanze di prova orale riproposte da entrambe le parti.
In particolare si limita a riformularle nelle conclusioni dell'atto Parte_1
di citazione in appello nei medesimi termini proposti in primo grado, omettendo tuttavia di prendere posizione e confutare le articolate pag. 15/24 argomentazioni con cui il Tribunale ne ha dichiarato l'inammissibilità, ravvisando che in relazione alla dinamica del sinistro fosse esaustivo il verbale della Polizia locale dimesso.
Inoltre la sollecitazione a disporre TU è stata proposta in modo generico, senza l'indicazione di profili che necessiterebbero di approfondimenti.
Le istanze di prova orale di parte appellata attengono parimenti alle circostanze risultanti dal verbale, per cui deve convenirsi con il Giudice di prime cure che se anche fossero confermate non apporterebbero alcun elemento ulteriore per la ricostruzione della dinamica.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti, risulta quindi accertato che il conducente del trattore agricolo, che trainava un rimorchio , provenendo da area privata con fari e lampeggianti accessi, si immetteva del flusso della circolazione della SP 90 con una manovra di svolta a sinistra che aveva interessato entrambe le corsie di marcia, con superamento della linea continua, determinando un sensibile intralcio alla circolazione, atteso che per il completamento era stato necessario effettuare anche la retromarcia. Le condizioni in cui è stata posta in essere la manovra, in zona priva di illuminazione pubblica, con visuale verso sinistra parzialmente ostacolata dai camion posteggiati in area privata , su tratto in cui vi era la linea di mezzaria continua , come pure la circostanza che la manovra avrebbe comportato l'interessamento di entrambi le corsie per del tempo, essendo necessaria una retromarcia per il completamento, richiedevano che il conducente del veicolo si accingesse ad intraprenderla solo in condizioni di sicurezza , astenendosi, se non pag. 16/24 fosse stato in grado di accertarsi della possibilità di eseguirla senza pericolo o intralcio (Cass. 14791/2024)
Al contempo, è principio consolidato che: “ In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”( Cass.
33483/ 2024; Cass. 7479/2020).
Passando quindi ad esaminare la condotta di guida dell'appellante , deve evidenziarsi che non può ritenersi profilo assorbente il dedotto mancato superamento del limite di velocità, su cui si è soffermata in modo particolare la difesa del dal momento che pur rispettando i Parte_1
limiti di velocità imposti dalla legge, egli avrebbe dovuto doverosamente moderare la propria velocità in ragione della situazione contingente.
Infatti, come precisato nel verbale, la Jaguar stava percorrendo un rettilineo che costeggiava vari immobili ad uso industriale, da cui potevano provenire dei veicoli, essendo orario pomeridiano;
inoltre la presenza di camion parcheggiati a lato strada, evidenziata anche dalle foto, poteva costituire un ostacolo al tempestivo avvistamento di veicoli in uscita dai cancelli : in tale situazione, considerate anche le condizioni limitate di luce, trattandosi di tardo pomeriggio di un giorno di gennaio, si imponeva al conducente dell'autovettura l'adozione di una velocità che non solo fosse inferiore ai limiti di legge, pari a 70 km/h, ma che gli permettesse di avvistare in tempo utile l'inserimento nel flusso della circolazione ovvero l'attraversamento da parte di altri veicoli ed evitare pag. 17/24 l'ostacolo. Di contro, nello specifico, nonostante la presenza del mezzo della potesse essere percepito non solo dal fascio di luce CP_1
proveniente dai fari, ma anche attraverso gli indicatori, del cui funzionamento è stato atto nel verbale, la Jaguar si è scontrata ad alta velocità( come dimostrato dalla notevole entità dei danni riportati da entrambi i veicoli) con il trattore che ostruiva la strada, senza che vi sia evidenza di manovre eversive dirette ad evitare l'impatto né di segni di frenata .
Né la difesa dell'appellante può utilmente invocare il proprio diritto alla precedenza , dal momento che “ in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione
l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento”( Cass 30089/2024).
Dovendosi quindi attribuire anche all'appellante un apporto causale concorrente, valutate tuttavia comparativamente le due condotte, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta al nella misura del CP_1
70% ed al del 30%. Parte_1
Con il secondo motivo l'appellante, pur dando atto che la quantificazione del danno è stata operata dal Tribunale sulla base delle considerazioni medico legali del dottor lamenta la mancata Persona_2
pag. 18/24 personalizzazione, che assume invece essere giustificata dalle considerazioni presenti nella relazione di parte, senza che la controparte avesse dimesso altra perizia che potesse confutarla. Al contempo sottolinea che il dottor aveva accertato che le menomazioni subite a Per_1
seguito del sinistro avevano avuto una sicura influenza negativa anche sulla capacità lavorativa specifica, quantificando tale riduzione in almeno
1/5. Aggiunge che l'invalidità aveva influito anche sulle attività extralavorative, che ne erano rimaste sensibilmente ridotte se non addirittura impedite.
Il motivo non può trovare accoglimento
Come è stato dato atto dall'appellante , il Tribunale ha riconosciuto i danni per invalidità temporanea e per postumi permanenti nei termini indicati nella relazione di parte ricorrente, a firma del dottor ed Per_1
ha liquidato il relativo risarcimento applicando le tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al 2024.
Invece, ha respinto la istanza di personalizzazione. Richiamando i consolidati principi giurisprudenziali che richiedono la presenza di“ circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ord n. 27482 del 2018 e Sent. n 28988 del 11/11/2019), ha evidenziato che siffatte condizioni non emergevano dagli atti né erano state oggetto di prova. Al contempo non ha accolto la domanda di risarcimento della capacità lavorativa specifica , osservando che l'attore si era limitato ad affermare di svolgere attività di muratore e che dalla pag. 19/24 consulenza emergeva che era titolare di ditta individuare;
ma non era stata fornita alcuna indicazione , né erano state formulate istanze probatorie, inerenti la specifica attività svolta nell'ambito della società in nome collettivo di cui risulta socio, il reddito dichiarato e l'esistenza di eventuali decrementi dei guadagni conseguenti al sinistro ovvero del lavoro oppure perdite di commesse. Sulla quale di tali considerazioni il
Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi per accertare una riduzione della capacità lavorativa nonché il relativo ammontare .
Va ricordato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”( ex plurimis Cass. 36481/ 2022).
Di contro, nello specifico, con riferimento ad entrambe le voci
(personalizzazione e riduzione della capacità lavorativa) l'appellante si è limitato a lamentarne il mancato riconoscimento in modo assolutamente generico , senza in alcun modo prendere posizione e confutare le articolate argomentazioni della sentenza, con conseguente inammissibilità del motivo.
Solo per completezza di motivazione deve concordarsi con il Tribunale che in relazione alla personalizzazione difetta qualsiasi allegazione di elementi che possano denotare la eccezionalità delle conseguenze pregiudizievoli;
e che parimenti la dedotta riduzione della capacità
pag. 20/24 lavorativa è stata affermata in modo astratto senza alcuna indicazione , né tanto meno prova, di una diminuzione in concreto
Pertanto, la liquidazione del danno subito dall'appellante va confermata nella misura determinata dal Tribunale in complessivi € 65.639,44 (€
61.940,00 su cui è stata applicata la rivalutazione nella misura del 3%, con statuizione che deve ritenersi coperta da giudicato in assenza di gravame.
In ragione della determinazione delle rispettive responsabilità , pari al 70%
a carico di e del 30% , il risarcimento CP_1 Parte_1
del danno spettante a questo ultimo va rideterminato in € 45.947,608; detratto l'acconto di € 9736,65 già versato , gli appellati vanno condannati a pagare , in solido fra loro la somma di € 36.210,958. In mancanza di gravame sul punto, va confermato il riconoscimento della rivalutazione forfettaria del 3% dalla data del versamento dell'acconto sino alla presente sentenza e sulla complessiva somma gli interessi legali dalla sentenza al saldo
Con il terzo motivo, l'appellante censura la statuizione sulle spese, contestando la propria condanna alla rifusione delle spese a favore di disposta in ragione della mancata accettazione della somma offerta CP_3
dalla Compagnia in udienza, ritenuta ingiustificata. Evidenzia di essere stato costretto ad intraprendere l'azione giudiziaria in assenza di risposta all'invito alla mediazione e che l'unico acconto era stato dato con assegno circolare dopo il deposito del ricorso. Aggiunge che la controparte non aveva proposto di risolvere la vertenza in via transattiva né con la comparsa di costituzione né alla prima udienza, limitandosi poi pag. 21/24 ad offrire la somma omnicomprensiva di € 30.000,00, senza riconoscimento di interessi e spese di lite .
Sottolinea poi che la Compagnia di Assicurazione aveva concluso nel senso di riconoscere un concorso del 40% e non aveva riformulato domanda di rifusione delle spese in sede di precisazione delle conclusioni .
Chiede quindi la condanna di controparte alla rifusione della spese, dal momento che era stata accolta la domanda di parte attrice sia pure per un importo minore.
Ad una attenta lettura della sentenza emerge con chiarezza che il Tribunale ha condannato alla rifusione delle spese a favore di Parte_1
applicando l'art 91 comma I seconda parte c.p.c., ritenendo CP_3
ingiustificato il rifiuto opposto dall'attore ad accettare in via transattiva, a saldo e stralcio di ogni e pretesa, l'ulteriore importo di € 31.693,00, che era risultata maggiore della somma poi riconosciuta in sentenza .
Va tuttavia rilevato che , in ragione dell'accertamento della responsabilità del nella misura del 70%, l'ulteriore somma , al netto dell'acconto CP_1
già versato, spettante al ammonta ad € 36.210,958, oltre Parte_1
rivalutazione del 3% dalla data del pagamento dell'acconto alla presente sentenza, per cui si esula della fattispecie di cui all'art 91 comma I , seconda parte, c.p.c.
Pertanto in applicazione del principio di soccombenza , gli appellati, in solido fra loro, vanno condannati a rifondere le spese di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio , liquidati ai sensi del DM 55/2022 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso l'importo per cui è stata accolta la domanda di condanna;
quindi per il primo grado, in euro 1701,00 per la
“fase di studio”, euro 1204,00 per la “fase introduttiva”, euro 1806,00 per pag. 22/24 la fase trattazione ed € 2905,00 per la fase decisoria, e quindi complessivamente in € 7616,00 per compensi ed € 786,00 per esborso per contributo unificato, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per il presente grado in euro 2058,00 per la fase studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro 2000,00 per la fase trattazione (come ribadito da Cass
8561/223 e Cass. 28627/2023) ed euro 3470,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente in euro 8946,00 per compensi, nonché €1138,00 per esborso contributo unificato, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. La distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario va disposta per il presente grado, atteso che nel corso del giudizio di primo grado non era stata formulata analoga dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Rovereto, n. 357/2024, che conferma nel resto;
accerta la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto il 29.1.2022 in misura del 70% a carico di e del CP_1
30% di : Parte_1
condanna , e e CP_1 Controparte_2
al pagamento, in solido fra loro , della Controparte_6
somma € 36.210,958, oltre rivalutazione del 3% dalla data del pagamento dell'acconto alla presente sentenza e gli interessi legali sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo a favore di Parte_1
condanna , e CP_1 Controparte_2
, in solido fra loro , alla rifusione delle Controparte_6
spese di lite a favore di liquidate per il primo grado in Parte_1
€ 7616,00 nonché € 786,00 per rimborso contributo unificato ,oltre pag. 23/24 rimborso forfettario ed accessori di legge;
e per il presente in € 8946,00 nonché € 1138,00 per contributo unificato , oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Dispone la distrazione delle spese del grado di appello a favore dell'avvocato Stefano Trinca che si è dichiarato antistatario.
Così deciso, in data 28/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
MA Tulumello Liliana ZZ
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 28/2025
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana ZZ Presidente
Dott.ssa MA Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2025 da
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. TRINCO STEFANO del Foro di Rovereto, c.f.:
,) presso lo studio del quale in 38068 Rovereto (TN) C.F._2
Via Brennero, 1/C è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti appellante nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._3
p.i. , Controparte_2 P.IVA_1
contumaci
e Controparte_3 Controparte_4
(già ), con sede legale in Via Benigni
[...] Controparte_5
Crespi n. 23, 20159 Milano (MI), P.IVA , rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv.SANTOSUOSSO GIOVANNI proc. e dom., giusta mandato con procura alle liti conferito con atto separato sottoscritto digitalmente in data 14.02.2025 in atti appellati
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, in riforma della prefata sentenza:
Nel merito : previo accertamento del fatto come evidenziato in narrativa, dichiarare la conseguente responsabilità totale ed esclusiva del Sig. CP_1
ex art. 2043 e 2054 c.c. e condannare lo stesso, in solido con
[...]
e con la Compagnia di Controparte_2
Assicurazioni ., al risarcimento di tutti i danni materiali e Controparte_3
non patrimoniali tutti, danno emergente e lucro cessante, conseguenti e patiti da , nella misura di € 73.123,00 o quella maggiore Parte_1
o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo nella misura di legge e spese per l'attività stragiudiziale svolta (danno emergente).
In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse accertato un concorso anche della vittima nella causazione del sinistro, in forza del combinato disposto di cui agli artt.li 2056, 1227, 1228 c.c., ridursi adeguatamente il risarcimento dovuto all'attrice e condannare CP_1
in solido con la
[...] Controparte_2
Compagnia di Assicurazioni come in via principale Controparte_3
determinato e specificato, al pagamento nella misura equivalente pag. 2/24 all'eventuale grado di responsabilità del danneggiato creditore, oltre rivalutazione monetaria, interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo nella misura di legge e spese per l'attività stragiudiziale svolta (danno emergente). La somma richiesta deve essere intesa nel suo complesso, alla quale andrà detratto l'acconto versato.
In via istruttoria:si chiede ammettersi prova per testi e interrogatorio formale delle parti sulle circostanze di cui in narrativa e precedute dal rituale “Vero che”. Testi: In ipotesi di contestazione, Testimone_1
si chiede inoltre la nomina di TU tecnico volto ad accertare, anche sulla scorta dei danni arrecati al mezzo nonché alla persona, la dinamica del sinistro e la compatibilità dei danni rispetto all'evento e la congruità della quantificazione dei danni subiti dall'attore anche riferito alla valutazione dell'autovettura ed oneri accessori. Si chiede altresì, in ipotesi di contestazione, disporsi TU medico-legale al fine di determinare il danno biologico permanente subito dal sig. . Ai sensi e per gli Parte_1
effetti dell'art. 163 n. 3bis cpc dichiara che: che la presente domanda è soggetta a condizioni di procedibilità e pertanto in data 20.07.2023 è stata esperita mediazione/negoziazione come da documentazione allegata che ha sortito esito negativo.
Condannare i convenuti al pagamento delle spese di causa per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle spese in favore dello scrivente patrocinatore che si dichiara altresì antistatario.
Per parte appellata CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello respingere l'appello proposto da Parte_1
, confermare la sentenza di primo grado e, in ogni caso, rigettare
[...]
ogni domanda nei confronti di , con vittoria di spese del giudizio. CP_3
pag. 3/24 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2024, Parte_1
conveniva in giudizio , CP_1 Controparte_2 CP_2
e chiedendone la condanna in
[...] Controparte_6
solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 29.01.2022, alle ore 18,15 circa, lungo la SP 90 - Strada Provinciale
Destra Adige - all'altezza del km 11+400, la cui responsabilità doveva essere imputata in via esclusiva a conducente del CP_1
trattore agricolo New Holland con rimorchio tg. ZDABN18387 di proprietà della società il quale, uscendo Controparte_2
imprudentemente da un'area privata, si era immesso trasversalmente sulla strada provinciale 90, occupando interamente la carreggiata, superando la linea longitudinale continua di mezzeria e costituendo ostacolo per entrambe le correnti di traffico ed aveva infine iniziato la manovra di retromarcia;
nella circostanza, che sopraggiungeva alla guida Parte_1
della autovettura Jaguar tg CW457RC in direzione sud (Trento/Rovereto), aveva trovato la carreggiata occupata dal trattore agricolo e non aveva potuto fare nulla per impedire la collisione essendo tutto lo spazio ostruito dal mezzo pesante condotto dal . Esponeva di avere riportato la CP_1
“frattura chiusa della settima vertebra cervicale e frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione del midollo” e “frattura faccetta articolare c7, frattura amielica L1, trauma contusivo polso destro”, come risultava dal perizia medico legale attestante la permanenza di un danno biologico del 15% e la sofferta invalidità temporanea al 100%, progressivamente diminuita al 75%, 50% e 25% per un periodo di sessanta giorni rispetto a ciascuna percentuale.
pag. 4/24 e la società rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_2
La Compagnia si costituiva eccependo preliminarmente CP_3
l'inammissibilità e improponibilità della domanda;
nel merito osservava che il danno lamentato dal ricorrente si era verificato a causa del determinate apporto concausale di costui, il quale aveva percorso il tratto stradale rettilineo con piena visibilità ad una velocità decisamente superiore al limite, tale da non consentirgli di arrestarsi in attesa del completamento della manovra del trattore, pienamente individuabile anche a distanza.
Nel corso del giudizio, a seguito di invito del GI a valutare una soluzione conciliativa, si manifestava disponibile a transigere, versando, in CP_3
aggiunta all'acconto di € 9736,65 già corrisposto, l'importo di €
31.693,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa, senza che ciò costituisse riconoscimento;
ma l'offerta non veniva accettata dal ricorrente .
Con sentenza n. 357/2024 , il Tribunale di Rovereto accertata la concorrente responsabilità, in misura del 50%, di nella CP_1
causazione del sinistro avvenuto in data 29.01.2022, condannava CP_1
, di e
[...] Controparte_2 Controparte_2 Controparte_6
al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 23.775,56
[...]
a favore di a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale subito, oltre ad interessi legali dalla data di deposito della sentenza al saldo. Condannava a Parte_1
rimborsare alla parte convenuta le Controparte_6
spese di lite liquidate in € 2.700,00 oltre 15% spese generali e accessori.
In via preliminare, dichiarava l'inammissibilità delle istanze di prova orale, evidenziando che il ricorrente si era limitato a chiedere l'ammissione dei capitoli di prova sulle circostanze di cui alla narrativa precedute dalla pag. 5/24 locuzione “ Vero che” , indicando come teste Testimone_1
considerato che si trattava di circostanze relative al sinistro, alla diagnosi formulata in ospedale ed al contenuto della relazione medica , osservava che non risultava che la teste fosse stata presente al sinistro, e che in ogni caso la dinamica, desumibile da rapporto della Polizia Locale, non era oggetto di contestazione fra le parti, le cui contrapposte posizioni erano relative all'accertamento di un concorso di colpa;
sottolineava inoltre che le lesioni riportate erano state accertate in sede ospedaliera e che l'attore aveva depositato consulenza medico legale , a fronte della quale si CP_3
era limitata a prospettare la “ diversa valenza delle valutazioni espresse dal fiduciario medico legale”, che tuttavia non aveva depositato, senza inoltre richiedere TU . Dichiarava parimenti inammissibili le istanze istruttorie di parte resistente in quanto i capitoli erano inerenti alla dinamica ed alle circostanze del sinistro, risultanti dal verbale della Polizia locale.
Sempre in via preliminare, respingeva l'eccezione con cui aveva CP_3
censurato che in violazione dell'art 148 cod ass l'attore aveva omesso l'invio della richiesta risarcitoria alla propria compagnia, la quale come gestionaria avrebbe provveduto ad istruire il sinistro nella fase stragiudiziale;
il Tribunale ricordava, infatti, che con sentenza n 180/2009 la Corte Cost aveva chiarito che la procedura del risarcimento diretto era facoltativa;
osservava inoltre che tale procedura era esperibile in presenza di lesioni lievi, mentre nello specifico il danneggiato lamentava un danno superiore al 9%. Inoltre evidenziava che la compagnia resistente aveva avuto contezza della domanda risarcitoria ed aveva ricevuto l'invito alla negoziazione assistita.
pag. 6/24 Nel merito, alla luce del rapporto di sinistro stradale depositato in atti, riteneva la concorrente responsabilità del e del nella Parte_1 CP_1
causazione del sinistro e del danno conseguente.
Sulla base degli elementi acquisiti emergeva infatti che: l'impatto era avvenuto mentre il trattatore condotto da stava occupando CP_1
trasversalmente la intera carreggiata, con superamento della striscia longitudinale continua, perché intendeva immettersi nella circolazione in direzione nord proveniente da una strada privata e dato l'ingombro del mezzo, la manovra di svolta a sinistra implicava necessariamente una fase di retromarcia;
l'autovettura che procedeva lungo la SP 90 in direzione sud
(da Trento verso Rovereto), lungo il rettilineo, trovando la strada ostruita, era andata a collidere violentemente contro la ruota anteriore sinistra del trattore in manovra;
la strada provinciale, nel tratto interessato dall'incidente e nella direzione di marcia del presenta un Parte_1
lungo tratto pianeggiante rettilineo, di quasi un chilometro, con presenza delle linee di margine e della linea continua di mezzeria che, in alcuni punti diveniva discontinua per consentire l'accesso alle proprietà; era presente la segnaletica di limite di velocità di 70 km/h, di pericolo intersezione con diritto di precedenza a 100 mt ed era ripetuta due volte la segnaletica del limite di velocità dei 70 km /h e divieto di sorpasso;
ad ovest erano presenti gli edifici di attività artigianali e industriali, dirimpetto ai quali vi era un'ampia area privata dove si trovavano degli autoarticolati;
nella direzione opposta, ovvero da sud verso nord, era presente un'ampia curva sinistrorsa a visuale aperta con segnaletica del limite di velocità di 70 km/h e divieto di sorpasso;
al termine della predetta curva si giungeva nel lungo e pianeggiante rettilineo, dove a circa un pag. 7/24 centinaio di metri era ubicata l'area di proprietà , corrispondente al CP_1
civico 3 di Via del Lavoro (SP 90); dirimpetto al predetto civico la linea longitudinale era continua;
la zona non era dotata di pubblica illuminazione;
dai filmati acquisiti si poteva notare che il conducente del trattore agricolo aveva fari e lampeggiante accesi ed anche il conducente dell'autovettura aveva i dispositivi di illuminazione attivati;
al momento dell'impatto il rimorchio era ancora all'interno dell'area privata;
entrambi i conducenti erano risultati negativi al controllo del tasso alcolemico.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale accertava che il conducente del trattore era uscito dall'area privata con ampia visibilità alla sua sinistra rispetto ai veicoli provenienti da nord ed aveva invaso quasi completamente entrambe le carreggiate, superando la linea longitudinale continua di mezzeria e tagliando entrambe le correnti del traffico, per poi iniziare la manovra di retromarcia, a causa dell'ingombro del mezzo;
mentre il conducente della Jaguar, nonostante il tratto di rettilineo lungo e pianeggiante, non si era accorto della presenza dell'altro veicolo e non era stato in grado di compiere le manovre necessarie ad evitare la collisione.
Riteneva che non aveva dato prova di avere adottato la Parte_1
condotta di guida adeguata alla strada: infatti essendo in grado di vedere da distante la manovra in corso, se fosse stato attento alla guida e avesse rispettato la velocità imposta, avrebbe potuto fermare regolarmente il veicolo, come aveva fatto il conducente del mezzo che lo seguiva.; inoltre l'elevata velocità del poteva ritenersi confermata dai gravi Parte_1
danni riportati sia dall'autovettura sia dal semiasse del trattore.
pag. 8/24 Ravvisava poi che, a causa del rapido sopraggiungere della vettura , il resistente non era stato in condizione scorgere il pericolo per CP_1
tempo e, quindi, di astenersi dal compiere l'immissione.
Osservava che il principio secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione (art. 140 C.d.S) impone che la velocità sia adeguata alle caratteristiche del veicolo, alle condizioni della strada e del traffico, nonché a ogni altra circostanza di qualsiasi natura (art 141 C.d.S.).
Concludeva quindi nel senso che aveva posto in essere una Parte_1
condotta di guida caratterizzata da eguale incidenza causale sull'evento produttivo di danni rispetto a quella del;
ricordava che entrambi i CP_1
conducenti erano stati contravvenzionati dalla Polizia Locale, rispettivamente per violazione dell'art. 145, commi 6 e 10 C.d.S. e il secondo per violazione dell'art. 141, commi 2 e 11 C.d.S. .
Pertanto, in applicazione dell'art. 2054, II comma, c.c. accertava che i conducenti dei veicoli avevano contribuito in eguale misura a provocare l'evento dannoso.
In relazione alle lesioni subite dal ricorrente ed alla relativa quantificazione, evidenziava che la consulenza di parte a firma del dottor risultava completa, coerente e priva di salti logici;
e che al Per_1
contempo non aveva ritenuto di depositare la relazione CP_3
commissionata al proprio fiduciario, per cui doveva desumersi che non fossero state formulate valutazioni sensibilmente difformi.; pertanto anche per ragioni di economia processuale, riteneva di avvalersi della consulenza dimessa dal ricorrente.
pag. 9/24 Procedendo alla liquidazione sulla base della Tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al 2024, senza devalutazione, quantificava il danno biologico nella misura base di € 44.174,00 (di cui € 33.721,00 per danno non patrimoniale ed € 10.453 a titolo di danno morale) tenuto conto che la percentuale di invalidità permanente era stata determinata nel 15% e che il all'epoca dell'incidente aveva 61 anni di età. Parte_1
Ricordava che i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono la indicazione, con motivazione analitica e non stereotipata, di conseguenze anomale o del tutto peculiari (che dovevano essere tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (cfr. Cass. Ord, n. 5865 del 04/03/2021). Rilevava che tali condizioni non ricorrevano nel caso specifico né avevano costituito oggetto di prova, per cui escludeva che ricorressero i presupposti per la personalizzazione, richiesta dal ricorrente.
Respingeva parimenti la domanda di risarcimento della perdita della capacità lavorativa specifica: sottolineava che il ricorrente si era limitato ad allegare di svolgere attività di muratore e che dalla consulenza emergeva che era titolare di una ditta individuale, ma non era stata fornita alcuna ulteriore indicazione né erano state capitolate specifiche circostanze sul punto. Difettava quindi la allegazione e la prova dell'attività concretamente svolta dall'attore rispetto alla società in nome collettivo di cui il ricorrente era socio come pure del reddito dichiarato e se vi fossero stati decrementi del lavoro e nei guadagni percepiti a seguito dell'infortunio ovvero perdita di commesse.
pag. 10/24 In relazione all'inabilità temporanea, da risarcirsi come danno biologico, nei termini indicati nella perizia di parte, in applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano 2024 , riconosceva all'attore l'importo di € 115,00 per ciascun giorno di ITT al 100% (giorni 60), € 86,25 per ciascun giorno di
ITP al 75% (giorni 60) € 57,50 per ciascun giorno di ITP al 50% (giorni
60) e € 28,75 per ciascun giorno di ITP al 25% (giorni 60) per complessivi
€ 17.250,00 (6.900,00+5.175,00+3450,00+1725,00)
La richiesta di danno patrimoniale consistenze nelle spese stragiudiziali sostenute , in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, veniva accolta limitatamente all'importo documentato di € 500,00 corrispondente alla fattura emessa dal CTP.
Liquidato il danno risarcibile in euro 61.924,00
(44.174,00+17.250,00+500,00), lo rivalutava in misura forfettaria del 3%, sulla base dei criteri suggeriti dalla sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali e della svalutazione monetaria, per complessivi € 65.639,44.
Ciò premesso, in considerazione del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50% , accoglieva la domanda di parte attrice nella corrispondente misura e quindi per € 32.819,72, da cui doveva detrarsi l'importo di € 9.736,65 già versata dalla compagnia assicuratrice, da imputarsi, a norma dell'art. 1194, prima dagli interessi e poi al capitale.
Condannava quindi i convenuti in solido a risarcire, a Parte_1
la somma residua di Euro 23.083,07, nonché la rivalutazione forfettaria pari al 3% dalla data del versamento dell'acconto, per complessivi € 23.775,56 oltre ad interessi legali dalla data di deposito della sentenza al saldo.
pag. 11/24 In punto di regolamentazione delle spese, il Tribunale evidenziava che alla prima udienza di trattazione la compagnia costituita aveva manifestato la disponibilità, a soli fini conciliativi e senza nulla riconoscere, a versare a favore dell'attore l'importo di € 31.693,00 oltre all'acconto versato, che era superiore a quello riconosciuto in sentenza .
Pertanto, in applicazione dell'art 91 primo comma c.p.c. condannava
, che aveva rifiutato la proposta senza giustificato Parte_1
motivo, alla rifusione delle spese legali in favore della parte convenuta costituita;
escludeva che potesse ritenersi ostativa la mancata riformulazione della richiesta di rifusione delle spese processuali in sede di conclusioni da parte della convenuta della relativa , trattandosi di naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte (cfr. ex multis Cass Ord n. 30729 del 2022).
Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2025 proponeva appello chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva Parte_1
a carico a ex artt. 2043 e 2054 c.c. con condanna degli Controparte_1
appellati in solido, al risarcimento di tutti i danni materiali e non patrimoniali, danno emergente e lucro cessante, patiti dall'appellante, nella misura di € 73.123,00 o quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi dal dovuto al saldo effettivo nella misura di legge e spese per l'attività stragiudiziale svolta (danno emergente). In subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse accertato un concorso anche dell'appellante nella causazione del sinistro, in forza del combinato disposto di cui agli artt.li 2056, 1227, 1228 c.c., chiedeva che la condanna di , in solido con Controparte_1 Controparte_2
e con la
[...] Controparte_7
pag. 12/24 al risarcimento dei danni fosse diminuita in misura equivalente CP_3
all'eventuale grado di responsabilità del danneggiato, oltre rivalutazione monetaria, interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo nella misura di legge e spese per l'attività stragiudiziale svolta (danno emergente).
Concludeva inoltre in via istruttoria.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_8
con conferma della impugnata sentenza.
Veniva dichiarata la contumacia di e CP_1 [...]
a cui l'appello era stato ritualmente notificato Controparte_2
e che non si erano costituiti.
Sulle conclusioni sopra riportate, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, censura che Tribunale, sulla base Parte_1
di una ricostruzione non corretta dei fatti e di una valutazione errata dei medesimi , ha affermato che egli non aveva adottato una condotta di guida adeguata, tenendo una velocità elevata e non consona alla situazione;
stigmatizza che tale valutazione è stata formulata in assenza di adeguato e necessario supporto probatorio.
Nega di avere avuto la possibilità di scorgere il veicolo che stava eseguendo la svolta, obiettando che il trattore non era dotato di luci laterali;
rileva che invece avrebbe potuto scorgere la sua CP_1
macchina che stava sopraggiungendo ed evitare di eseguire la manovra.
Fa presente di avere impugnato il verbale con cui gli era stata elevata la contravvenzione ai sensi dell'art 141 comma II e 11 Cds, sottolineando che non gli era invece stato contestato di marciare ad velocità maggiore del pag. 13/24 limite di 70 km vigente nel tratto di strada, in relazione al quale difettano elementi indizianti.
Contesta inoltre il ricorso alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art 2054 co II c.c., sottolineandone l'applicazione residuale in assenza di prova sulla dinamica da cui desumere la reciproche responsabilità.
Ricorda poi che la controparte aveva chiesto il riconoscimento della colpa dell'appellante nella misura del 40%. Richiamati i principi giurisprudenziali in tema di situazioni di pericolo improvviso che escludono che il conducente risponda per non avere posto in essere una manovra di emergenza adeguata, afferma che l'invasione di corsia era stata imprevedibile e per tale motivo inevitabile , per cui doveva ritenersi sufficiente a superare la presunzione di colpa prevista dall'art 2054 c.c. nei confronti dell'appellante che procedeva nella propria corsia di marcia;
per cui doveva escludersi ogni rilievo causale della sua condotta in quanto la responsabilità dello scontro doveva essere ascritta in via esclusiva al conducente dell'altro veicolo.
Obietta che, sulla base di generici rilievi, gli agenti non avevano potuto ricostruire con sufficiente esattezza la dinamica del sinistro a cui non erano stati presenti;
per cui nel dubbio il Tribunale avrebbe dovuto disporre TU volta ad accertare la dinamica. Ribadisce che gli elementi acquisiti permettono di superare la presunzione di colpa nei confronti dell'appellante, mentre la responsabilità doveva essere ascritta in via esclusiva al . CP_1
Osserva la Corte che sulla base degli accertamenti operati dalla polizia locale (per mezzo di servizio fotografico, rilievi e sommarie informazioni), poi trasfusi nel verbale, la dinamica del sinistro può essere pag. 14/24 adeguatamente ricostruita nei seguenti termini: il conducente del veicolo di proprietà della ( trattore agricolo a cui era Controparte_2
agganciato un rimorchio) uscendo da area privata si immetteva sulla SP
90 , interessando entrambe le correnti di marcia, con superamento della linea di mezzeria continua, per effettuare la svolta a sinistra, che tuttavia, data la lunghezza del mezzo, richiedeva anche una manovra di retromarcia;
veniva colpito all'altezza della ruota anteriore sinistra dal veicolo condotto dal che sopraggiungeva da sinistra percorrendo la SP Parte_1
90 in direzione sud;
il sinistro avveniva nel tardo pomeriggio del
29.1.2022; il trattore agricolo riportava danni alla ruota anteriore sinistra ed al semiasse , mentre la Jaguar presentava ingenti danni alla parte anteriore;
nel senso di marcia della Jaguar, la strada presentava un lungo e pianeggiante rettilineo su cui era installata segnaletica di limite di velocità di 70 km/h; nell'area del sinistro non era presente illuminazione pubblica;
dalle videoregistrazioni di una telecamera ubicata a circa 100 metri dal luogo del sinistro, pur non essendo possibile vedere lo scontro, a causa di autoarticolati in sosta in aree private, emergeva che il trattore agricolo aveva fari e lampeggianti accesi;
e che parimenti la viaggiava con CP_9
i dispositivi accesi;
entrambi i conducenti erano risultati negativi all'alcooltest. Va sottolineato che tali elementi e la ricostruzione del sinistro non sono stati contestati .
Non vi sono poi i presupposti per accogliere le istanze di prova orale riproposte da entrambe le parti.
In particolare si limita a riformularle nelle conclusioni dell'atto Parte_1
di citazione in appello nei medesimi termini proposti in primo grado, omettendo tuttavia di prendere posizione e confutare le articolate pag. 15/24 argomentazioni con cui il Tribunale ne ha dichiarato l'inammissibilità, ravvisando che in relazione alla dinamica del sinistro fosse esaustivo il verbale della Polizia locale dimesso.
Inoltre la sollecitazione a disporre TU è stata proposta in modo generico, senza l'indicazione di profili che necessiterebbero di approfondimenti.
Le istanze di prova orale di parte appellata attengono parimenti alle circostanze risultanti dal verbale, per cui deve convenirsi con il Giudice di prime cure che se anche fossero confermate non apporterebbero alcun elemento ulteriore per la ricostruzione della dinamica.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti, risulta quindi accertato che il conducente del trattore agricolo, che trainava un rimorchio , provenendo da area privata con fari e lampeggianti accessi, si immetteva del flusso della circolazione della SP 90 con una manovra di svolta a sinistra che aveva interessato entrambe le corsie di marcia, con superamento della linea continua, determinando un sensibile intralcio alla circolazione, atteso che per il completamento era stato necessario effettuare anche la retromarcia. Le condizioni in cui è stata posta in essere la manovra, in zona priva di illuminazione pubblica, con visuale verso sinistra parzialmente ostacolata dai camion posteggiati in area privata , su tratto in cui vi era la linea di mezzaria continua , come pure la circostanza che la manovra avrebbe comportato l'interessamento di entrambi le corsie per del tempo, essendo necessaria una retromarcia per il completamento, richiedevano che il conducente del veicolo si accingesse ad intraprenderla solo in condizioni di sicurezza , astenendosi, se non pag. 16/24 fosse stato in grado di accertarsi della possibilità di eseguirla senza pericolo o intralcio (Cass. 14791/2024)
Al contempo, è principio consolidato che: “ In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”( Cass.
33483/ 2024; Cass. 7479/2020).
Passando quindi ad esaminare la condotta di guida dell'appellante , deve evidenziarsi che non può ritenersi profilo assorbente il dedotto mancato superamento del limite di velocità, su cui si è soffermata in modo particolare la difesa del dal momento che pur rispettando i Parte_1
limiti di velocità imposti dalla legge, egli avrebbe dovuto doverosamente moderare la propria velocità in ragione della situazione contingente.
Infatti, come precisato nel verbale, la Jaguar stava percorrendo un rettilineo che costeggiava vari immobili ad uso industriale, da cui potevano provenire dei veicoli, essendo orario pomeridiano;
inoltre la presenza di camion parcheggiati a lato strada, evidenziata anche dalle foto, poteva costituire un ostacolo al tempestivo avvistamento di veicoli in uscita dai cancelli : in tale situazione, considerate anche le condizioni limitate di luce, trattandosi di tardo pomeriggio di un giorno di gennaio, si imponeva al conducente dell'autovettura l'adozione di una velocità che non solo fosse inferiore ai limiti di legge, pari a 70 km/h, ma che gli permettesse di avvistare in tempo utile l'inserimento nel flusso della circolazione ovvero l'attraversamento da parte di altri veicoli ed evitare pag. 17/24 l'ostacolo. Di contro, nello specifico, nonostante la presenza del mezzo della potesse essere percepito non solo dal fascio di luce CP_1
proveniente dai fari, ma anche attraverso gli indicatori, del cui funzionamento è stato atto nel verbale, la Jaguar si è scontrata ad alta velocità( come dimostrato dalla notevole entità dei danni riportati da entrambi i veicoli) con il trattore che ostruiva la strada, senza che vi sia evidenza di manovre eversive dirette ad evitare l'impatto né di segni di frenata .
Né la difesa dell'appellante può utilmente invocare il proprio diritto alla precedenza , dal momento che “ in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione
l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento”( Cass 30089/2024).
Dovendosi quindi attribuire anche all'appellante un apporto causale concorrente, valutate tuttavia comparativamente le due condotte, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta al nella misura del CP_1
70% ed al del 30%. Parte_1
Con il secondo motivo l'appellante, pur dando atto che la quantificazione del danno è stata operata dal Tribunale sulla base delle considerazioni medico legali del dottor lamenta la mancata Persona_2
pag. 18/24 personalizzazione, che assume invece essere giustificata dalle considerazioni presenti nella relazione di parte, senza che la controparte avesse dimesso altra perizia che potesse confutarla. Al contempo sottolinea che il dottor aveva accertato che le menomazioni subite a Per_1
seguito del sinistro avevano avuto una sicura influenza negativa anche sulla capacità lavorativa specifica, quantificando tale riduzione in almeno
1/5. Aggiunge che l'invalidità aveva influito anche sulle attività extralavorative, che ne erano rimaste sensibilmente ridotte se non addirittura impedite.
Il motivo non può trovare accoglimento
Come è stato dato atto dall'appellante , il Tribunale ha riconosciuto i danni per invalidità temporanea e per postumi permanenti nei termini indicati nella relazione di parte ricorrente, a firma del dottor ed Per_1
ha liquidato il relativo risarcimento applicando le tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al 2024.
Invece, ha respinto la istanza di personalizzazione. Richiamando i consolidati principi giurisprudenziali che richiedono la presenza di“ circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ord n. 27482 del 2018 e Sent. n 28988 del 11/11/2019), ha evidenziato che siffatte condizioni non emergevano dagli atti né erano state oggetto di prova. Al contempo non ha accolto la domanda di risarcimento della capacità lavorativa specifica , osservando che l'attore si era limitato ad affermare di svolgere attività di muratore e che dalla pag. 19/24 consulenza emergeva che era titolare di ditta individuare;
ma non era stata fornita alcuna indicazione , né erano state formulate istanze probatorie, inerenti la specifica attività svolta nell'ambito della società in nome collettivo di cui risulta socio, il reddito dichiarato e l'esistenza di eventuali decrementi dei guadagni conseguenti al sinistro ovvero del lavoro oppure perdite di commesse. Sulla quale di tali considerazioni il
Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi per accertare una riduzione della capacità lavorativa nonché il relativo ammontare .
Va ricordato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”( ex plurimis Cass. 36481/ 2022).
Di contro, nello specifico, con riferimento ad entrambe le voci
(personalizzazione e riduzione della capacità lavorativa) l'appellante si è limitato a lamentarne il mancato riconoscimento in modo assolutamente generico , senza in alcun modo prendere posizione e confutare le articolate argomentazioni della sentenza, con conseguente inammissibilità del motivo.
Solo per completezza di motivazione deve concordarsi con il Tribunale che in relazione alla personalizzazione difetta qualsiasi allegazione di elementi che possano denotare la eccezionalità delle conseguenze pregiudizievoli;
e che parimenti la dedotta riduzione della capacità
pag. 20/24 lavorativa è stata affermata in modo astratto senza alcuna indicazione , né tanto meno prova, di una diminuzione in concreto
Pertanto, la liquidazione del danno subito dall'appellante va confermata nella misura determinata dal Tribunale in complessivi € 65.639,44 (€
61.940,00 su cui è stata applicata la rivalutazione nella misura del 3%, con statuizione che deve ritenersi coperta da giudicato in assenza di gravame.
In ragione della determinazione delle rispettive responsabilità , pari al 70%
a carico di e del 30% , il risarcimento CP_1 Parte_1
del danno spettante a questo ultimo va rideterminato in € 45.947,608; detratto l'acconto di € 9736,65 già versato , gli appellati vanno condannati a pagare , in solido fra loro la somma di € 36.210,958. In mancanza di gravame sul punto, va confermato il riconoscimento della rivalutazione forfettaria del 3% dalla data del versamento dell'acconto sino alla presente sentenza e sulla complessiva somma gli interessi legali dalla sentenza al saldo
Con il terzo motivo, l'appellante censura la statuizione sulle spese, contestando la propria condanna alla rifusione delle spese a favore di disposta in ragione della mancata accettazione della somma offerta CP_3
dalla Compagnia in udienza, ritenuta ingiustificata. Evidenzia di essere stato costretto ad intraprendere l'azione giudiziaria in assenza di risposta all'invito alla mediazione e che l'unico acconto era stato dato con assegno circolare dopo il deposito del ricorso. Aggiunge che la controparte non aveva proposto di risolvere la vertenza in via transattiva né con la comparsa di costituzione né alla prima udienza, limitandosi poi pag. 21/24 ad offrire la somma omnicomprensiva di € 30.000,00, senza riconoscimento di interessi e spese di lite .
Sottolinea poi che la Compagnia di Assicurazione aveva concluso nel senso di riconoscere un concorso del 40% e non aveva riformulato domanda di rifusione delle spese in sede di precisazione delle conclusioni .
Chiede quindi la condanna di controparte alla rifusione della spese, dal momento che era stata accolta la domanda di parte attrice sia pure per un importo minore.
Ad una attenta lettura della sentenza emerge con chiarezza che il Tribunale ha condannato alla rifusione delle spese a favore di Parte_1
applicando l'art 91 comma I seconda parte c.p.c., ritenendo CP_3
ingiustificato il rifiuto opposto dall'attore ad accettare in via transattiva, a saldo e stralcio di ogni e pretesa, l'ulteriore importo di € 31.693,00, che era risultata maggiore della somma poi riconosciuta in sentenza .
Va tuttavia rilevato che , in ragione dell'accertamento della responsabilità del nella misura del 70%, l'ulteriore somma , al netto dell'acconto CP_1
già versato, spettante al ammonta ad € 36.210,958, oltre Parte_1
rivalutazione del 3% dalla data del pagamento dell'acconto alla presente sentenza, per cui si esula della fattispecie di cui all'art 91 comma I , seconda parte, c.p.c.
Pertanto in applicazione del principio di soccombenza , gli appellati, in solido fra loro, vanno condannati a rifondere le spese di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio , liquidati ai sensi del DM 55/2022 applicando lo scaglione entro cui è ricompreso l'importo per cui è stata accolta la domanda di condanna;
quindi per il primo grado, in euro 1701,00 per la
“fase di studio”, euro 1204,00 per la “fase introduttiva”, euro 1806,00 per pag. 22/24 la fase trattazione ed € 2905,00 per la fase decisoria, e quindi complessivamente in € 7616,00 per compensi ed € 786,00 per esborso per contributo unificato, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per il presente grado in euro 2058,00 per la fase studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva, euro 2000,00 per la fase trattazione (come ribadito da Cass
8561/223 e Cass. 28627/2023) ed euro 3470,00 per la fase decisionale e quindi complessivamente in euro 8946,00 per compensi, nonché €1138,00 per esborso contributo unificato, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. La distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario va disposta per il presente grado, atteso che nel corso del giudizio di primo grado non era stata formulata analoga dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Rovereto, n. 357/2024, che conferma nel resto;
accerta la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto il 29.1.2022 in misura del 70% a carico di e del CP_1
30% di : Parte_1
condanna , e e CP_1 Controparte_2
al pagamento, in solido fra loro , della Controparte_6
somma € 36.210,958, oltre rivalutazione del 3% dalla data del pagamento dell'acconto alla presente sentenza e gli interessi legali sulla complessiva somma dalla sentenza al saldo a favore di Parte_1
condanna , e CP_1 Controparte_2
, in solido fra loro , alla rifusione delle Controparte_6
spese di lite a favore di liquidate per il primo grado in Parte_1
€ 7616,00 nonché € 786,00 per rimborso contributo unificato ,oltre pag. 23/24 rimborso forfettario ed accessori di legge;
e per il presente in € 8946,00 nonché € 1138,00 per contributo unificato , oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Dispone la distrazione delle spese del grado di appello a favore dell'avvocato Stefano Trinca che si è dichiarato antistatario.
Così deciso, in data 28/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
MA Tulumello Liliana ZZ
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