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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 119/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di IN
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 119/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giusti Silvia, Parte_1 P.IVA_1
appellante contro
(C.F. ), (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti TR C.F._2
Mezzanoglio Marco, Mezzanoglio Stefano, Mezzanoglio Marcello,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. De Pasquale Andrea, Controparte_4 P.IVA_3
appellati
(C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._3 Controparte_6
), C.F._4
(C.F. ), quale impresa di assicurazioni di Parte_1 P.IVA_1 CP_7
sito in IN (C.F. ), Controparte_8 P.IVA_4
(C.F. ), Controparte_9 P.IVA_5
appellati contumaci
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 13.12.2024 a seguito di pagina 1 di 15 udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
12.12.2024)
OGGETTO: assicurazione responsabilità civile terzi.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarata la tardività e comunque irrilevanza della produzione documentale di cui al doc. 7 comparsa di costituzione e , Controparte_1 CP_2
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di IN n. 2613/2023 pubblicata il 20.6.2023 resa nel procedimento avente RG n. 3435/2019, accertare l'insussistenza del diritto di
[...]
e ad essere manlevati e garantiti da Controparte_1 Controparte_2 TR
, respingere la domanda di manleva dai medesimi avanzata e di conseguenza Parte_1
assolvere la conchiudente da ogni domanda.
Ordinare a la restituzione a di quanto corrisposto in Controparte_1 Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, pari ad € 30.745,36 oltre interessi come per legge.
Con il favore di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario
15% IVA e CPA”.
Per + 2: Controparte_1
“Piaccia all'Eccellentissima Corte: respingere, in quanto infondate, tutte le domande proposte dall'appellante Parte_1 per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal
Tribunale di IN nr. 26 13/2023 del 20-06-2023.
Con il favore delle spese e competenze anche della presente fase di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre successive occorrenti per registrazione e notifica, Oltre CPA ed IVA su imponibili”.
Per Controparte_4
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così decidere:
pagina 2 di 15 - nel merito: dato atto che l'oggetto di indagine è limitato al motivo di gravame della Parte_1
, attinente alla domanda di manleva proposta dalla accertare e dichiarare il
[...] Controparte_1
passaggio in giudicato delle altre statuizioni della sentenza non oggetto di gravame e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza di primo grado.
- in ogni caso: con il favore delle spese legali del presente giudizio, oltre IVA, CPA, spese a forfait 15% e successive occorrende, con distrazione nei confronti del legale antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Limitando l'esame a quanto ancora rileva ai fini del presente gravame:
- quale titolare dell'attività di ristorazione svolta nel locale “La Monachella” sita in Controparte_4
IN , chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dalle emissioni Controparte_8
maleodoranti provenienti dagli scarichi fognari dell'impianto condominiale;
- la domanda veniva inizialmente rivolta nei confronti del Controparte_10
per poi essere estesa nei confronti dei condomini e , Controparte_6 Controparte_5
chiamati in causa dal Condominio quali pretesi esclusivi responsabili per avere erroneamente allacciato lo scarico delle acque nere del loro appartamento alla condotta di scarico delle acque bianche;
- il medesimo , al fine di essere manlevato in caso di Controparte_10
condanna, chiamava in causa anche la propria assicurazione la Controparte_9 quale, costituendosi, opponeva l'inoperatività della polizza;
- i condomini e contestavano la propria responsabilità, Controparte_6 Controparte_5
chiedevano ed ottenevano di essere autorizzati a chiamare in causa sia la propria compagnia di assicurazioni per essere manlevati in caso di condanna ( rappresentata in Parte_1 primo grado dall'Avv. Gigliotti che costituendosi in giudizio non contestava l'operatività della polizza) sia l'impresa appaltatrice che aveva eseguito i lavori di allaccio ( Controparte_1
già ) ed i suoi soci amministratori ( , Controparte_11 Controparte_2 TR
);
[...]
- e imputavano l'esclusiva Controparte_1 Controparte_2 TR responsabilità dell'accaduto all'attrice e/o al condominio e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni;
pagina 3 di 15 - chiamata in causa dall'appaltatore, si costituiva con l'Avv. Giusti Parte_1 eccependo la prescrizione biennale del diritto dell'assicurato, l'avvenuta denuncia del sinistro a soggetto non più esistente (NA IA) presso un indirizzo errato, il difetto di prova dell'esistenza di una polizza operativa rispetto al sinistro sub iudice.
Sulla sentenza di primo grado.
All'esito dell'istruttoria e previo esperimento di CTU il Tribunale, con sentenza n. 2613/23 pubblicata il 20.06.2023 accertava la concorrente responsabilità dell'attrice (10%), del e dei condomini questi ultimi responsabili sia per fatto Controparte_12 Controparte_13 proprio (35%) sia per fatto dell'appaltatrice (65%). Controparte_1
Il Tribunale quantificava il danno subito da parte attrice in complessivi € 18.000,00 (già al netto della quota di concorso ascritta alla stessa attrice) che poneva a carico del Condominio e dei signori CP_14
Parallelamente condannava e Controparte_1 Controparte_2 TR
a manlevare ed a tenere indenni i signori limitatamente alla quota di responsabilità CP_14 ascritta all'appaltatore (anche in relazione alle spese legali).
Quanto alle polizze azionate in giudizio, il Tribunale:
- riteneva operativa la copertura assicurativa invocata dal CP_10
- riteneva non contestata da parte di (Avv. Gigliotti) la copertura assicurativa Parte_1
invocata dai signori CP_7
- riteneva non contestata da parte di (Avv. Giusti) la copertura assicurativa Parte_1
invocata da e , con conseguente Controparte_1 Controparte_2 TR
condanna alla manleva ed al rimborso in favore degli assicurati delle spese di lite (liquidate alla stregua di spese di soccombenza della terza chiamata nei confronti della quale era stata accolta la domanda di manleva).
Sul giudizio di appello.
pagina 4 di 15 (Avv. Giusti) quale assicuratrice dell'appaltatore Parte_1 Controparte_1
proponeva tempestivo gravame impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto operativa la polizza azionata da Controparte_1
Si costituivano con un'unica comparsa e Controparte_1 Controparte_2 [...]
concludendo per il rigetto del gravame. TR
Si costituiva rilevando di non essere attinta dai motivi di impugnazione e Controparte_4
deducendo l'intervenuto passaggio in giudicato delle statuizioni emesse in suo favore.
.
Non svolgevano attività difensiva tutte le altre parti processuali e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 12.12.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 13.12.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da Parte_1
premette che in primo grado la società aveva chiesto Parte_1 Controparte_1 di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni “come da polizza che si produce”.
Rileva di essersi costituita in giudizio contestando l'operatività della polizza ed in particolare
Cont deducendo: che aveva prodotto una polizza che risultava avere avuto effetto dal 10.04.2010 al 10.04.2020; che non aveva reperito traccia di tale polizza né era dato comprendere di Pt_1
che tipo di polizza si trattasse (claims made o loss occurrance); che non vi era quindi prova che la polizza fosse in vigore alla data dei fatti o alla data di prima richiesta di risarcimento dei danni.
Ciò premesso, con l'unico motivo di gravame, si duole della pronuncia del Parte_1
Tribunale nella parte in cui è stata accolta la domanda di manleva proposta dall'appaltatore nei suoi confronti.
pagina 5 di 15 Cont Ritiene in particolare che non abbia dato adeguata prova di quale sia il titolo contrattuale azionato in giudizio e di quali siano le clausole contrattuali che regolano il rapporto.
Osserva che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto ex art. 1888 c.c. e che la giurisprudenza si è da tempo pronunciata in ordine al fatto che gravi sul chiamante l'onere di dimostrare quali siano i rischi che rientrano nell'oggetto della garanzia assicurativa, ragione per la quale la mancata produzione della polizza nella forma integrale non può che comportare l'automatico rigetto della domanda, indipendentemente da specifiche eccezioni sollevate dall'assicurazione.
Cont Osserva che , costituendosi nel primo grado, non ha dato alcuna indicazione in merito alla polizza ritenuta operante e non ha prodotto le condizioni generali di contratto avendo prodotto solamente:
- una polizza recante nel frontespizio l'indicazione “Convenzione Erav” stipulata da di CP_11
con n. 179/00153948; Controparte_2 Controparte_15
- una PEC del 04.12.2020 indirizzata ad NA IA di denuncia di un sinistro.
Rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non contestata l'operatività della polizza, atteso che costituendosi in giudizio aveva dedotto Parte_1
che:
- la denuncia del sinistro era stata inviata solo nell'anno 2020 mentre i fatti di causa erano pacificamente antecedenti;
Cont
- non era stata reperita nei suoi archivi alcuna polizza recante il numero indicato da , non essendo quindi in grado di confermare se si trattasse di polizza claims made, loss Pt_1
occurrence e se detta polizza fosse quella effettivamente in vigore (atteso che quella prodotta aveva scadenza 10.04.2020 mentre la denuncia del sinistro era del dicembre 2020);
- non vi era prova del pagamento dei premi assicurativi.
Cont A fronte di tali deduzioni, aveva contestato le difese di ma nulla aveva prodotto a Pt_1 dimostrazione dell'operatività della polizza, fatta salva la produzione con la seconda memoria ex art. 183 c.cp.c.: (1) di una quietanza di pagamento di premio relativa ad un diverso contratto n. 31000032428/123305, avente ad oggetto il frazionamento annuale per l'anno 2015 di una pagina 6 di 15 polizza con decorrenza 14.5.2010 – 23.10.2020; (2) di una comunicazione di disdetta di polizza relativa ad un terzo contratto, recante il n. 179/0015213.
Cont Ritiene quindi evidente che non abbia dimostrato quale fosse la polizza in vigore e la sua operatività. Chiede pertanto che venga accertata l'insussistenza del diritto di Controparte_1
di essere manlevata da
[...] Parte_1
II) Difese di + 2. Controparte_1
e ritengono priva di rilievo Controparte_1 Controparte_2 TR
decisorio la doglianza di concernente la mancata produzione da parte Parte_1 dell'assicurato delle condizioni generali di contratto, atteso che ancora più a monte Parte_1 non aveva contestato l'operatività della polizza.
[...]
Ritengono in proposito non pertinente la giurisprudenza richiamata con l'atto di appello in quanto afferente a situazioni in cui la compagnia aveva tempestivamente eccepito l'inoperatività della polizza.
Dopo avere illustrato le difese di svolte nel giudizio di primo grado, rilevano Parte_1 che la stessa avesse sostanzialmente eccepito la prescrizione del diritto dell'assicurato, contestato la ritualità della denuncia del sinistro ed osservato che non vi fosse prova del pagamento dei premi di assicurazione per gli anni successivi al 2010, essendosi quindi dichiarata disponibile a
“rivedere” la propria posizione all'esito della documentazione attestante il pagamento dei premi.
Aggiungono che, a seguito della costituzione di con le loro prime memorie Parte_1
ex art. 183 c.p.c. avevano così replicato:
- l'eccezione di prescrizione del credito assicurativo era infondata atteso che la prima richiesta di risarcimento danni era pervenuta loro con la notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo (08.10.2020);
Cont
- la denuncia del sinistro era stata fatta sia all'Agenzia Generale di Rivoli (doc. 3 ) sia alla
Cont sede legale di NA IA indicata in polizza, a mezzo PEC in data 04.12.2020 (doc. 4 );
- non competeva all'assicurato seguire le vicende societarie (fusione per incorporazione) occorse tra ed NA IA;
Parte_1
pagina 7 di 15 - non competeva all'assicurato adiuvare nel reperire la polizza a suo tempo Parte_1
stipulata da NA IA.
Ritengono quindi gli che non abbia tempestivamente contestato l'inesistenza Parte_1 della polizza (ma solo l'inoperatività) se non tardivamente con comparsa conclusionale.
Ritengono parimenti che non abbia contestato la prova offerta in merito al Parte_1
pagamento del premio assicurativo se non tardivamente con comparsa conclusionale, opponendo l'esistenza di una pretesa discrepanza tra la polizza NA IA nr. 179001533948
(originariamente invocata in comparsa di costituzione) ed il certificato di premio assicurativo prodotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. sub doc. 5, relativo alla polizza Parte_1
rubricata con il nr. 31000032428.
[...]
Ritengono che l'eccezione di circa la non corrispondenza dei dati di polizza Parte_1
sia pretestuosa essendo evidente che il contratto, a seguito della fusione per incorporazione di
[...]
a abbia assunto necessariamente un diverso e nuovo numero. CP_17 Parte_1
Deducono quindi che, agendo con trasparenza, avrebbe dovuto chiarire: Parte_1
- se ai citati numeri di polizza corrisponda o meno un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
- se all'epoca dei fatti vi fosse o meno un contratto di assicurazione a copertura dei rischi per responsabilità civile.
Quanto alla mancata produzione delle CgC., deducono che la relativa doglianza sia financo inammissibile in quanto non sollevata in primo grado e meramente accennata con la comparsa conclusionale in primo grado.
Producono quindi in appello sub doc. 7 la nota informativa e le CgA relative al contratto stipulato con . Controparte_18
Ritengono che tale produzione non sia tardiva in quanto ha sollevato la Parte_1
relativa questione solo con la comparsa conclusionale in primo grado ed in quanto relativa all'accertamento dei fatti principali posti a fondamento della domanda di manleva.
pagina 8 di 15 III) Decisione della Corte.
1) Non è corretto l'assunto del Tribunale in merito al difetto di contestazione da parte di
[...]
Cont dell'operatività della polizza azionata da . Parte_1
Cont Parimenti è infondato l'assunto di secondo cui non abbia contestato Parte_1
l'esistenza e l'efficacia della polizza.
Si osserva in proposito che costituendosi nel giudizio di primo grado aveva Controparte_1
chiesto di essere manlevata da (già NA IA) in virtù della polizza Parte_1
prodotta sub doc. 3 unitamente alla comparsa.
Il Doc. 3 è il frontespizio della polizza sottoscritta dal contraente assicurato Controparte_11 in data 30.06.2011, denominata “Convenzione Erav Piemonte e Valle d'Aosta”
[...]
n. 17900153948, con effetto dal 10.4.2010 con scadenza 10.4.2020, avente ad oggetto anche la responsabilità civile. Al documento non è stato allegato il regolamento contrattuale, con particolare riferimento alle condizioni generali di contratto.
Sempre con la comparsa aveva prodotto (sub doc. 4) la denuncia del Controparte_1
sinistro relativo alla polizza n. 17900153948 inviata a mezzo PEC del 09.12.2020 ad NA
IA.
Sin dalla sua comparsa di costituzione aveva dedotto che “allo stato d'atti Parte_1
esclude la sussistenza e l'operatività della copertura assicurativa: Parte_1
Cont dall'intestazione di polizza prodotta da emerge che il contratto risulta aver avuto effetto dal
10.4.2010 con scadenza 10.4.2020. non ha reperito traccia recente della suddetta Pt_1
polizza e, quale che fosse la sua tipologia, se polizza claims made o polizza loss occurence, non vi è dubbio che allo stato manchi la prova che alla data dei fatti o, eventualmente, alla data della prima richiesta danni, la polizza fosse in vigore anche perché la sua scadenza naturale si Cont verificava nello scorso anno 2020: avrebbe dovuto corrispondere i premi assicurativi sino a tale ultimo anno”.
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. aveva quindi prodotto: Controparte_1
- il doc. 5, avente ad oggetto la quietanza di pagamento di premio assicurativo datata 20.02.2015 emessa da relativa alla diversa polizza n. 310 00032428 avente efficacia dal 15.05.2010 Pt_1
pagina 9 di 15 al 23.10.2020 e periodo di assicurazione dal 23.10.2014 al 23.10.2015;
- il doc. 6, avente ad oggetto la una lettera di disdetta datata 20.02.2015 relativa ad una terza polizza (n. 179/00/154213) in scadenza il 23.10.2015.
Con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. (Avv. Giusti) aveva ribadito quanto Parte_1 già illustrato in comparsa specificando che le sue difese erano mirate a contestare l'esistenza e l'operatività di una polizza assicurativa. Cont aveva poi contestato le produzioni documentali operate da con la seconda memoria Pt_1
ex art. 183 c.p.c. osservando che: “il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, ovviamente dal soggetto che ne invoca l'applicazione e ciò per i principi generali in tema di onere della prova con la conseguenza che, in difetto di prova scritta del contratto assicurativo, la
Cont domanda deve essere respinta. In memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc produce una quietanza di pagamento di premio assicurativo relativa ad una seconda polizza rubricata al
n. 310 00032428 che è contratto evidentemente diverso rispetto a quello invocato con la chiamata in causa di i numeri infatti sono differenti così come è differente l'Agenzia Pt_1 che aveva emesso la polizza […]. Nella medesima memoria istruttoria, controparte produce anche una lettera di disdetta del contratto che afferisce ad una terza polizza, la n. 179/00/154213
Cont sempre appoggiata sull'Agenzia di Piazza Massaua. Ora, sulla scorta delle produzioni di si ricava come siano invocate, di fatto tre diverse polizze, due delle quali peraltro dopo la scadenza dei termini per la precisazione delle domande formulate con l'atto introduttivo, essendo stati prodotti documenti solo con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc: in nessuno dei tre casi, comunque, controparte ha provveduto ad allegare le condizioni del contratto assicurativo, fallendo così la prova a suo carico”.
Non è quindi fondata la deduzione difensiva di in ordine al preteso difetto Controparte_1 di contestazione dell'esistenza e dell'operatività della polizza. non solo ha tempestivamente contestato l'esistenza e l'operatività della polizza ma ha Pt_1
anche spiegato che i documenti prodotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. afferivano a diversi titoli contrattuali e diverse causae petendi.
Ha ad ogni modo ribadito che in difetto di produzione delle condizioni di contratto, nulla avrebbe potuto inferirsi sull'oggetto e sull'operatività della polizza pagina 10 di 15 2) Non è neanche condivisibile la difesa di nella parte in cui si sostiene Controparte_1
che non abbia opposto alcunché in relazione al pagamento dei premi Parte_1
assicurativi annualmente dovuti.
In senso contrario si rileva che il tema del pagamento dei premi assicurativi era stato dedotto da
Parte_1
- nella comparsa, ove la stessa aveva affermato che la polizza prodotta aveva scadenza nell'anno
Cont 2020 e avrebbe dovuto corrispondere i premi assicurativi sino a tale ultimo anno”; Cont
- nella terza memoria 183 c.p.c. in replica alle nuove produzioni effettuate da , avendo Cont dato atto che, mediante le complessive produzioni operate, “richiama ben tre Pt_1
diverse polizze delle quali peraltro non fornisce alcuna indicazione, né di scadenza, né di oggetto, né di regolarità amministrativa né di pagamento del premio e quindi di operatività alla data del sinistro”.
3) In diritto si rileva che ai sensi dell'art. 1888 c.c. il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'onere della prova, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., grava sulla parte che invoca l'operatività dell'assicurazione.
Per “contratto” non può ovviamente intendersi la sola polizza, ove sono indicati il premio,
l'efficacia ed i massimali assicurati, occorrendo anche la produzione delle condizioni di contratto.
In aggiunta la giurisprudenza è oramai concorde nell'affermare che “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza […]” (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023).
4) Si consideri poi che “In tema di assicurazione, il mancato pagamento del premio o della rata di premio, che determina la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c., costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d'ufficio, operando - a differenza dell'eccezione di inadempimento che riguarda l'esecuzione del contratto - sul piano dell'efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale pagina 11 di 15 versamento l'assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4357 del 10/02/2022)
5) Sono quindi fondate le doglianze di parte appellante circa l'avvenuta contestazione, nel primo grado di giudizio, dell'esistenza e dell'operatività della polizza.
Sono parimenti fondati i rilievi mossi da in relazione alle produzioni Parte_1
documentali effettuate da mirate a dimostrare il titolo posto a Controparte_1
fondamento della domanda di manleva.
5.1) In proposito deve darsi atto dell'inammissibilità della nuova produzione documentale operata solamente in appello ai sensi di quanto disposto dall'art. 345 c.p.c. venendo in rilievo un documento (doc. 7, Condizioni generali di Assicurazione del contratto denominato Erav RCG) che avrebbe potuto e dovuto essere prodotto nel primo grado di giudizio avuto riguardo alle tempestive difese svolte da Parte_1
E' conseguentemente superfluo prendere posizione sui rilievi mossi in sede di memorie ex art. 352 c.p.c. da in relazione al contenuto della specifica produzione in Parte_1
esame.
5.2) Sempre per quel che concerne le produzioni documentali deve darsi atto che il doc. 3 prodotto da parte attrice contiene la sola scheda di polizza, non invece le relative condizioni generali di assicurazione cui la polizza fa integrale rimando (come risulta dall'ultima pagina del documento in esame).
Dalla scheda di polizza nulla è dato evincere in ordine al regolamento contrattuale pattuito dalle parti, salva la sola indicazione dei premi e dei massimali per la RC terzi, per spese legali e peritali.
Nel caso di specie, non è quindi dato sapere se e quando si sia verificato un “sinistro” e/o il
“rischio assicurato” ai sensi della polizza, atteso che la mancata produzione delle condizioni di contratto non consente di verificare che cosa le parti abbiano inteso per “sinistro”.
Non vi è prova del fatto che per effetto della fusione tra ed la Parte_1 CP_19
polizza abbia assunto uno specifico nuovo numero e soprattutto che questo corrisponda alla pagina 12 di 15 polizza relativamente alla quale è stata prodotta quietanza di pagamento per il periodo compreso
Cont tra l'ottobre 2014 e l'ottobre 2015 (doc. 5 primo grado).
5.3) Ammesso che venga in rilievo una RCT loss occurrance non vi è prova del pagamento del premio assicurativo relativamente al periodo in cui si è verificato il danno a carico di CP_4
[...]
In proposito si deve rilevare che il Tribunale ha liquidato il danno patrimoniale subito da CP_4
occorso tra il novembre 2015 ed il giugno 2016 (vedasi sentenza pagg. 31 e ss.) e l'unica
[...]
quietanza di pagamento astrattamente pertinente (ammesso che il doc. 5 attoreo si riferisca all'originaria polizza n. 17900153948 che si assume rinumerata a seguito della fusione con
è relativo al diverso e precedente periodo di assicurazione che va dal Parte_1
23.10.2014 al 23.10.2015.
5.4) Ove venga in rilievo una RCT claims made, non vi è prova del pagamento del premio assicurativo relativamente al periodo in cui ha ricevuto la prima richiesta Controparte_1
Cont di risarcimento danni (ottobre 2020, doc. 4 ).
6) L'appello deve pertanto essere accolto, con conseguente rigetto della domanda di manleva proposta da e . Controparte_1 Controparte_2 TR
7) nelle proprie conclusioni ha chiesto che venga Parte_1 Controparte_1
condannata alla restituzione in suo favore di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado per complessivi € 30.745,36.
In proposito:
- è documentato il “deconto” presentato dal difensore di a Controparte_1 Parte_1
sia per sorte capitale che per spese di soccombenza (doc. 1 appellante);
[...]
- è documentato il bonifico effettuato da in favore di per Pt_1 CP_1 Controparte_1
€ 21.636, 62 (doc. 3 appellante);
- non è stato contestato il pagamento di ulteriori € 9.108,74 effettuato in conto spese di soccombenza (di cui al deconto sub doc. 1 ed alla quietanza in data 26.09.2023 sub doc. 4 di parte appellante).
pagina 13 di 15 Ne consegue che deve essere condannata alla restituzione in favore di Controparte_1 dell'importo capitale di € 30.745,36 oltre interessi legali dalla dazione Parte_1
(26.09.2023) sino al saldo.
8) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di
[...]
, (in solido fra loro) ed in favore di Controparte_1 Controparte_2 TR
Parte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto:
- dell'attività espletata in corso di causa (nel primo grado: fase studio, fase introduttiva, fase trattazione ed istruttoria, fase decisionale;
nel secondo grado: fase studio, fase introduttiva, fase decisionale);
- del valore della controversia compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 pari alla obbligazione di manleva complessivamente gravante su in relazione ai punti n. 10 e 14 del Parte_1
dispositivo della sentenza appellata, con esclusione quindi delle spese di lite afferenti ai rapporti
Cont interni tra e che sono state liquidate dal Tribunale quali spese di soccombenza ex Pt_1
art. 91 c.p.c. e non a titolo di rimborso di spese di resistenza ex art. 1917 c.c.;
- conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
9) ha chiesto che le vengano rimborsate le spese del gravame, sostenendo di essersi Controparte_4
dovuta costituire in appello in relazione alla possibile costituzione in giudizio degli altri appellati suoi diretti contraddittori nel giudizio di primo grado.
Si rileva peraltro che la stessa è stata evocata in appello ai soli fini della litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c., di talché rispetto alla sua posizione alcuna soccombenza è configurabile a carico di e/o di Parte_1 Controparte_1
Ne consegue che le spese di lite devono essere integralmente compensate tra e le Controparte_4
altre parti processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di IN, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 14 di 15 1) Accoglie l'appello proposto da ed in parziale modifica della sentenza del Parte_1
Tribunale di IN n. 2613/2023 pubblicata in data 20.06.2023, rigetta la domanda di manleva proposta da , nei confronti Controparte_1 Controparte_2 TR
di Parte_1
2) Condanna , in solido fra Controparte_1 Controparte_2 TR
loro a rimborsare a le spese di lite del primo grado di giudizio che si Parte_1
liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Conferma per il resto la sentenza appellata;
4) Condanna , in solido fra Controparte_1 Controparte_2 TR
loro a rimborsare a le spese di lite del presente gravame che si liquidano in Parte_1
€ 804,00 per esposti, € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
5) Compensa integralmente le spese di lite tra e le altre parti processuali. Controparte_4
Così deciso in IN nella camera di consiglio del 17/12/2024
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di IN
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 119/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giusti Silvia, Parte_1 P.IVA_1
appellante contro
(C.F. ), (C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti TR C.F._2
Mezzanoglio Marco, Mezzanoglio Stefano, Mezzanoglio Marcello,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. De Pasquale Andrea, Controparte_4 P.IVA_3
appellati
(C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._3 Controparte_6
), C.F._4
(C.F. ), quale impresa di assicurazioni di Parte_1 P.IVA_1 CP_7
sito in IN (C.F. ), Controparte_8 P.IVA_4
(C.F. ), Controparte_9 P.IVA_5
appellati contumaci
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 13.12.2024 a seguito di pagina 1 di 15 udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
12.12.2024)
OGGETTO: assicurazione responsabilità civile terzi.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarata la tardività e comunque irrilevanza della produzione documentale di cui al doc. 7 comparsa di costituzione e , Controparte_1 CP_2
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di IN n. 2613/2023 pubblicata il 20.6.2023 resa nel procedimento avente RG n. 3435/2019, accertare l'insussistenza del diritto di
[...]
e ad essere manlevati e garantiti da Controparte_1 Controparte_2 TR
, respingere la domanda di manleva dai medesimi avanzata e di conseguenza Parte_1
assolvere la conchiudente da ogni domanda.
Ordinare a la restituzione a di quanto corrisposto in Controparte_1 Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, pari ad € 30.745,36 oltre interessi come per legge.
Con il favore di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario
15% IVA e CPA”.
Per + 2: Controparte_1
“Piaccia all'Eccellentissima Corte: respingere, in quanto infondate, tutte le domande proposte dall'appellante Parte_1 per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal
Tribunale di IN nr. 26 13/2023 del 20-06-2023.
Con il favore delle spese e competenze anche della presente fase di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre successive occorrenti per registrazione e notifica, Oltre CPA ed IVA su imponibili”.
Per Controparte_4
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così decidere:
pagina 2 di 15 - nel merito: dato atto che l'oggetto di indagine è limitato al motivo di gravame della Parte_1
, attinente alla domanda di manleva proposta dalla accertare e dichiarare il
[...] Controparte_1
passaggio in giudicato delle altre statuizioni della sentenza non oggetto di gravame e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza di primo grado.
- in ogni caso: con il favore delle spese legali del presente giudizio, oltre IVA, CPA, spese a forfait 15% e successive occorrende, con distrazione nei confronti del legale antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Limitando l'esame a quanto ancora rileva ai fini del presente gravame:
- quale titolare dell'attività di ristorazione svolta nel locale “La Monachella” sita in Controparte_4
IN , chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dalle emissioni Controparte_8
maleodoranti provenienti dagli scarichi fognari dell'impianto condominiale;
- la domanda veniva inizialmente rivolta nei confronti del Controparte_10
per poi essere estesa nei confronti dei condomini e , Controparte_6 Controparte_5
chiamati in causa dal Condominio quali pretesi esclusivi responsabili per avere erroneamente allacciato lo scarico delle acque nere del loro appartamento alla condotta di scarico delle acque bianche;
- il medesimo , al fine di essere manlevato in caso di Controparte_10
condanna, chiamava in causa anche la propria assicurazione la Controparte_9 quale, costituendosi, opponeva l'inoperatività della polizza;
- i condomini e contestavano la propria responsabilità, Controparte_6 Controparte_5
chiedevano ed ottenevano di essere autorizzati a chiamare in causa sia la propria compagnia di assicurazioni per essere manlevati in caso di condanna ( rappresentata in Parte_1 primo grado dall'Avv. Gigliotti che costituendosi in giudizio non contestava l'operatività della polizza) sia l'impresa appaltatrice che aveva eseguito i lavori di allaccio ( Controparte_1
già ) ed i suoi soci amministratori ( , Controparte_11 Controparte_2 TR
);
[...]
- e imputavano l'esclusiva Controparte_1 Controparte_2 TR responsabilità dell'accaduto all'attrice e/o al condominio e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni;
pagina 3 di 15 - chiamata in causa dall'appaltatore, si costituiva con l'Avv. Giusti Parte_1 eccependo la prescrizione biennale del diritto dell'assicurato, l'avvenuta denuncia del sinistro a soggetto non più esistente (NA IA) presso un indirizzo errato, il difetto di prova dell'esistenza di una polizza operativa rispetto al sinistro sub iudice.
Sulla sentenza di primo grado.
All'esito dell'istruttoria e previo esperimento di CTU il Tribunale, con sentenza n. 2613/23 pubblicata il 20.06.2023 accertava la concorrente responsabilità dell'attrice (10%), del e dei condomini questi ultimi responsabili sia per fatto Controparte_12 Controparte_13 proprio (35%) sia per fatto dell'appaltatrice (65%). Controparte_1
Il Tribunale quantificava il danno subito da parte attrice in complessivi € 18.000,00 (già al netto della quota di concorso ascritta alla stessa attrice) che poneva a carico del Condominio e dei signori CP_14
Parallelamente condannava e Controparte_1 Controparte_2 TR
a manlevare ed a tenere indenni i signori limitatamente alla quota di responsabilità CP_14 ascritta all'appaltatore (anche in relazione alle spese legali).
Quanto alle polizze azionate in giudizio, il Tribunale:
- riteneva operativa la copertura assicurativa invocata dal CP_10
- riteneva non contestata da parte di (Avv. Gigliotti) la copertura assicurativa Parte_1
invocata dai signori CP_7
- riteneva non contestata da parte di (Avv. Giusti) la copertura assicurativa Parte_1
invocata da e , con conseguente Controparte_1 Controparte_2 TR
condanna alla manleva ed al rimborso in favore degli assicurati delle spese di lite (liquidate alla stregua di spese di soccombenza della terza chiamata nei confronti della quale era stata accolta la domanda di manleva).
Sul giudizio di appello.
pagina 4 di 15 (Avv. Giusti) quale assicuratrice dell'appaltatore Parte_1 Controparte_1
proponeva tempestivo gravame impugnando la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto operativa la polizza azionata da Controparte_1
Si costituivano con un'unica comparsa e Controparte_1 Controparte_2 [...]
concludendo per il rigetto del gravame. TR
Si costituiva rilevando di non essere attinta dai motivi di impugnazione e Controparte_4
deducendo l'intervenuto passaggio in giudicato delle statuizioni emesse in suo favore.
.
Non svolgevano attività difensiva tutte le altre parti processuali e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 12.12.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 13.12.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da Parte_1
premette che in primo grado la società aveva chiesto Parte_1 Controparte_1 di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni “come da polizza che si produce”.
Rileva di essersi costituita in giudizio contestando l'operatività della polizza ed in particolare
Cont deducendo: che aveva prodotto una polizza che risultava avere avuto effetto dal 10.04.2010 al 10.04.2020; che non aveva reperito traccia di tale polizza né era dato comprendere di Pt_1
che tipo di polizza si trattasse (claims made o loss occurrance); che non vi era quindi prova che la polizza fosse in vigore alla data dei fatti o alla data di prima richiesta di risarcimento dei danni.
Ciò premesso, con l'unico motivo di gravame, si duole della pronuncia del Parte_1
Tribunale nella parte in cui è stata accolta la domanda di manleva proposta dall'appaltatore nei suoi confronti.
pagina 5 di 15 Cont Ritiene in particolare che non abbia dato adeguata prova di quale sia il titolo contrattuale azionato in giudizio e di quali siano le clausole contrattuali che regolano il rapporto.
Osserva che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto ex art. 1888 c.c. e che la giurisprudenza si è da tempo pronunciata in ordine al fatto che gravi sul chiamante l'onere di dimostrare quali siano i rischi che rientrano nell'oggetto della garanzia assicurativa, ragione per la quale la mancata produzione della polizza nella forma integrale non può che comportare l'automatico rigetto della domanda, indipendentemente da specifiche eccezioni sollevate dall'assicurazione.
Cont Osserva che , costituendosi nel primo grado, non ha dato alcuna indicazione in merito alla polizza ritenuta operante e non ha prodotto le condizioni generali di contratto avendo prodotto solamente:
- una polizza recante nel frontespizio l'indicazione “Convenzione Erav” stipulata da di CP_11
con n. 179/00153948; Controparte_2 Controparte_15
- una PEC del 04.12.2020 indirizzata ad NA IA di denuncia di un sinistro.
Rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non contestata l'operatività della polizza, atteso che costituendosi in giudizio aveva dedotto Parte_1
che:
- la denuncia del sinistro era stata inviata solo nell'anno 2020 mentre i fatti di causa erano pacificamente antecedenti;
Cont
- non era stata reperita nei suoi archivi alcuna polizza recante il numero indicato da , non essendo quindi in grado di confermare se si trattasse di polizza claims made, loss Pt_1
occurrence e se detta polizza fosse quella effettivamente in vigore (atteso che quella prodotta aveva scadenza 10.04.2020 mentre la denuncia del sinistro era del dicembre 2020);
- non vi era prova del pagamento dei premi assicurativi.
Cont A fronte di tali deduzioni, aveva contestato le difese di ma nulla aveva prodotto a Pt_1 dimostrazione dell'operatività della polizza, fatta salva la produzione con la seconda memoria ex art. 183 c.cp.c.: (1) di una quietanza di pagamento di premio relativa ad un diverso contratto n. 31000032428/123305, avente ad oggetto il frazionamento annuale per l'anno 2015 di una pagina 6 di 15 polizza con decorrenza 14.5.2010 – 23.10.2020; (2) di una comunicazione di disdetta di polizza relativa ad un terzo contratto, recante il n. 179/0015213.
Cont Ritiene quindi evidente che non abbia dimostrato quale fosse la polizza in vigore e la sua operatività. Chiede pertanto che venga accertata l'insussistenza del diritto di Controparte_1
di essere manlevata da
[...] Parte_1
II) Difese di + 2. Controparte_1
e ritengono priva di rilievo Controparte_1 Controparte_2 TR
decisorio la doglianza di concernente la mancata produzione da parte Parte_1 dell'assicurato delle condizioni generali di contratto, atteso che ancora più a monte Parte_1 non aveva contestato l'operatività della polizza.
[...]
Ritengono in proposito non pertinente la giurisprudenza richiamata con l'atto di appello in quanto afferente a situazioni in cui la compagnia aveva tempestivamente eccepito l'inoperatività della polizza.
Dopo avere illustrato le difese di svolte nel giudizio di primo grado, rilevano Parte_1 che la stessa avesse sostanzialmente eccepito la prescrizione del diritto dell'assicurato, contestato la ritualità della denuncia del sinistro ed osservato che non vi fosse prova del pagamento dei premi di assicurazione per gli anni successivi al 2010, essendosi quindi dichiarata disponibile a
“rivedere” la propria posizione all'esito della documentazione attestante il pagamento dei premi.
Aggiungono che, a seguito della costituzione di con le loro prime memorie Parte_1
ex art. 183 c.p.c. avevano così replicato:
- l'eccezione di prescrizione del credito assicurativo era infondata atteso che la prima richiesta di risarcimento danni era pervenuta loro con la notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo (08.10.2020);
Cont
- la denuncia del sinistro era stata fatta sia all'Agenzia Generale di Rivoli (doc. 3 ) sia alla
Cont sede legale di NA IA indicata in polizza, a mezzo PEC in data 04.12.2020 (doc. 4 );
- non competeva all'assicurato seguire le vicende societarie (fusione per incorporazione) occorse tra ed NA IA;
Parte_1
pagina 7 di 15 - non competeva all'assicurato adiuvare nel reperire la polizza a suo tempo Parte_1
stipulata da NA IA.
Ritengono quindi gli che non abbia tempestivamente contestato l'inesistenza Parte_1 della polizza (ma solo l'inoperatività) se non tardivamente con comparsa conclusionale.
Ritengono parimenti che non abbia contestato la prova offerta in merito al Parte_1
pagamento del premio assicurativo se non tardivamente con comparsa conclusionale, opponendo l'esistenza di una pretesa discrepanza tra la polizza NA IA nr. 179001533948
(originariamente invocata in comparsa di costituzione) ed il certificato di premio assicurativo prodotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. sub doc. 5, relativo alla polizza Parte_1
rubricata con il nr. 31000032428.
[...]
Ritengono che l'eccezione di circa la non corrispondenza dei dati di polizza Parte_1
sia pretestuosa essendo evidente che il contratto, a seguito della fusione per incorporazione di
[...]
a abbia assunto necessariamente un diverso e nuovo numero. CP_17 Parte_1
Deducono quindi che, agendo con trasparenza, avrebbe dovuto chiarire: Parte_1
- se ai citati numeri di polizza corrisponda o meno un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
- se all'epoca dei fatti vi fosse o meno un contratto di assicurazione a copertura dei rischi per responsabilità civile.
Quanto alla mancata produzione delle CgC., deducono che la relativa doglianza sia financo inammissibile in quanto non sollevata in primo grado e meramente accennata con la comparsa conclusionale in primo grado.
Producono quindi in appello sub doc. 7 la nota informativa e le CgA relative al contratto stipulato con . Controparte_18
Ritengono che tale produzione non sia tardiva in quanto ha sollevato la Parte_1
relativa questione solo con la comparsa conclusionale in primo grado ed in quanto relativa all'accertamento dei fatti principali posti a fondamento della domanda di manleva.
pagina 8 di 15 III) Decisione della Corte.
1) Non è corretto l'assunto del Tribunale in merito al difetto di contestazione da parte di
[...]
Cont dell'operatività della polizza azionata da . Parte_1
Cont Parimenti è infondato l'assunto di secondo cui non abbia contestato Parte_1
l'esistenza e l'efficacia della polizza.
Si osserva in proposito che costituendosi nel giudizio di primo grado aveva Controparte_1
chiesto di essere manlevata da (già NA IA) in virtù della polizza Parte_1
prodotta sub doc. 3 unitamente alla comparsa.
Il Doc. 3 è il frontespizio della polizza sottoscritta dal contraente assicurato Controparte_11 in data 30.06.2011, denominata “Convenzione Erav Piemonte e Valle d'Aosta”
[...]
n. 17900153948, con effetto dal 10.4.2010 con scadenza 10.4.2020, avente ad oggetto anche la responsabilità civile. Al documento non è stato allegato il regolamento contrattuale, con particolare riferimento alle condizioni generali di contratto.
Sempre con la comparsa aveva prodotto (sub doc. 4) la denuncia del Controparte_1
sinistro relativo alla polizza n. 17900153948 inviata a mezzo PEC del 09.12.2020 ad NA
IA.
Sin dalla sua comparsa di costituzione aveva dedotto che “allo stato d'atti Parte_1
esclude la sussistenza e l'operatività della copertura assicurativa: Parte_1
Cont dall'intestazione di polizza prodotta da emerge che il contratto risulta aver avuto effetto dal
10.4.2010 con scadenza 10.4.2020. non ha reperito traccia recente della suddetta Pt_1
polizza e, quale che fosse la sua tipologia, se polizza claims made o polizza loss occurence, non vi è dubbio che allo stato manchi la prova che alla data dei fatti o, eventualmente, alla data della prima richiesta danni, la polizza fosse in vigore anche perché la sua scadenza naturale si Cont verificava nello scorso anno 2020: avrebbe dovuto corrispondere i premi assicurativi sino a tale ultimo anno”.
Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. aveva quindi prodotto: Controparte_1
- il doc. 5, avente ad oggetto la quietanza di pagamento di premio assicurativo datata 20.02.2015 emessa da relativa alla diversa polizza n. 310 00032428 avente efficacia dal 15.05.2010 Pt_1
pagina 9 di 15 al 23.10.2020 e periodo di assicurazione dal 23.10.2014 al 23.10.2015;
- il doc. 6, avente ad oggetto la una lettera di disdetta datata 20.02.2015 relativa ad una terza polizza (n. 179/00/154213) in scadenza il 23.10.2015.
Con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. (Avv. Giusti) aveva ribadito quanto Parte_1 già illustrato in comparsa specificando che le sue difese erano mirate a contestare l'esistenza e l'operatività di una polizza assicurativa. Cont aveva poi contestato le produzioni documentali operate da con la seconda memoria Pt_1
ex art. 183 c.p.c. osservando che: “il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, ovviamente dal soggetto che ne invoca l'applicazione e ciò per i principi generali in tema di onere della prova con la conseguenza che, in difetto di prova scritta del contratto assicurativo, la
Cont domanda deve essere respinta. In memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc produce una quietanza di pagamento di premio assicurativo relativa ad una seconda polizza rubricata al
n. 310 00032428 che è contratto evidentemente diverso rispetto a quello invocato con la chiamata in causa di i numeri infatti sono differenti così come è differente l'Agenzia Pt_1 che aveva emesso la polizza […]. Nella medesima memoria istruttoria, controparte produce anche una lettera di disdetta del contratto che afferisce ad una terza polizza, la n. 179/00/154213
Cont sempre appoggiata sull'Agenzia di Piazza Massaua. Ora, sulla scorta delle produzioni di si ricava come siano invocate, di fatto tre diverse polizze, due delle quali peraltro dopo la scadenza dei termini per la precisazione delle domande formulate con l'atto introduttivo, essendo stati prodotti documenti solo con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc: in nessuno dei tre casi, comunque, controparte ha provveduto ad allegare le condizioni del contratto assicurativo, fallendo così la prova a suo carico”.
Non è quindi fondata la deduzione difensiva di in ordine al preteso difetto Controparte_1 di contestazione dell'esistenza e dell'operatività della polizza. non solo ha tempestivamente contestato l'esistenza e l'operatività della polizza ma ha Pt_1
anche spiegato che i documenti prodotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. afferivano a diversi titoli contrattuali e diverse causae petendi.
Ha ad ogni modo ribadito che in difetto di produzione delle condizioni di contratto, nulla avrebbe potuto inferirsi sull'oggetto e sull'operatività della polizza pagina 10 di 15 2) Non è neanche condivisibile la difesa di nella parte in cui si sostiene Controparte_1
che non abbia opposto alcunché in relazione al pagamento dei premi Parte_1
assicurativi annualmente dovuti.
In senso contrario si rileva che il tema del pagamento dei premi assicurativi era stato dedotto da
Parte_1
- nella comparsa, ove la stessa aveva affermato che la polizza prodotta aveva scadenza nell'anno
Cont 2020 e avrebbe dovuto corrispondere i premi assicurativi sino a tale ultimo anno”; Cont
- nella terza memoria 183 c.p.c. in replica alle nuove produzioni effettuate da , avendo Cont dato atto che, mediante le complessive produzioni operate, “richiama ben tre Pt_1
diverse polizze delle quali peraltro non fornisce alcuna indicazione, né di scadenza, né di oggetto, né di regolarità amministrativa né di pagamento del premio e quindi di operatività alla data del sinistro”.
3) In diritto si rileva che ai sensi dell'art. 1888 c.c. il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'onere della prova, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., grava sulla parte che invoca l'operatività dell'assicurazione.
Per “contratto” non può ovviamente intendersi la sola polizza, ove sono indicati il premio,
l'efficacia ed i massimali assicurati, occorrendo anche la produzione delle condizioni di contratto.
In aggiunta la giurisprudenza è oramai concorde nell'affermare che “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza […]” (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023).
4) Si consideri poi che “In tema di assicurazione, il mancato pagamento del premio o della rata di premio, che determina la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c., costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d'ufficio, operando - a differenza dell'eccezione di inadempimento che riguarda l'esecuzione del contratto - sul piano dell'efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale pagina 11 di 15 versamento l'assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4357 del 10/02/2022)
5) Sono quindi fondate le doglianze di parte appellante circa l'avvenuta contestazione, nel primo grado di giudizio, dell'esistenza e dell'operatività della polizza.
Sono parimenti fondati i rilievi mossi da in relazione alle produzioni Parte_1
documentali effettuate da mirate a dimostrare il titolo posto a Controparte_1
fondamento della domanda di manleva.
5.1) In proposito deve darsi atto dell'inammissibilità della nuova produzione documentale operata solamente in appello ai sensi di quanto disposto dall'art. 345 c.p.c. venendo in rilievo un documento (doc. 7, Condizioni generali di Assicurazione del contratto denominato Erav RCG) che avrebbe potuto e dovuto essere prodotto nel primo grado di giudizio avuto riguardo alle tempestive difese svolte da Parte_1
E' conseguentemente superfluo prendere posizione sui rilievi mossi in sede di memorie ex art. 352 c.p.c. da in relazione al contenuto della specifica produzione in Parte_1
esame.
5.2) Sempre per quel che concerne le produzioni documentali deve darsi atto che il doc. 3 prodotto da parte attrice contiene la sola scheda di polizza, non invece le relative condizioni generali di assicurazione cui la polizza fa integrale rimando (come risulta dall'ultima pagina del documento in esame).
Dalla scheda di polizza nulla è dato evincere in ordine al regolamento contrattuale pattuito dalle parti, salva la sola indicazione dei premi e dei massimali per la RC terzi, per spese legali e peritali.
Nel caso di specie, non è quindi dato sapere se e quando si sia verificato un “sinistro” e/o il
“rischio assicurato” ai sensi della polizza, atteso che la mancata produzione delle condizioni di contratto non consente di verificare che cosa le parti abbiano inteso per “sinistro”.
Non vi è prova del fatto che per effetto della fusione tra ed la Parte_1 CP_19
polizza abbia assunto uno specifico nuovo numero e soprattutto che questo corrisponda alla pagina 12 di 15 polizza relativamente alla quale è stata prodotta quietanza di pagamento per il periodo compreso
Cont tra l'ottobre 2014 e l'ottobre 2015 (doc. 5 primo grado).
5.3) Ammesso che venga in rilievo una RCT loss occurrance non vi è prova del pagamento del premio assicurativo relativamente al periodo in cui si è verificato il danno a carico di CP_4
[...]
In proposito si deve rilevare che il Tribunale ha liquidato il danno patrimoniale subito da CP_4
occorso tra il novembre 2015 ed il giugno 2016 (vedasi sentenza pagg. 31 e ss.) e l'unica
[...]
quietanza di pagamento astrattamente pertinente (ammesso che il doc. 5 attoreo si riferisca all'originaria polizza n. 17900153948 che si assume rinumerata a seguito della fusione con
è relativo al diverso e precedente periodo di assicurazione che va dal Parte_1
23.10.2014 al 23.10.2015.
5.4) Ove venga in rilievo una RCT claims made, non vi è prova del pagamento del premio assicurativo relativamente al periodo in cui ha ricevuto la prima richiesta Controparte_1
Cont di risarcimento danni (ottobre 2020, doc. 4 ).
6) L'appello deve pertanto essere accolto, con conseguente rigetto della domanda di manleva proposta da e . Controparte_1 Controparte_2 TR
7) nelle proprie conclusioni ha chiesto che venga Parte_1 Controparte_1
condannata alla restituzione in suo favore di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado per complessivi € 30.745,36.
In proposito:
- è documentato il “deconto” presentato dal difensore di a Controparte_1 Parte_1
sia per sorte capitale che per spese di soccombenza (doc. 1 appellante);
[...]
- è documentato il bonifico effettuato da in favore di per Pt_1 CP_1 Controparte_1
€ 21.636, 62 (doc. 3 appellante);
- non è stato contestato il pagamento di ulteriori € 9.108,74 effettuato in conto spese di soccombenza (di cui al deconto sub doc. 1 ed alla quietanza in data 26.09.2023 sub doc. 4 di parte appellante).
pagina 13 di 15 Ne consegue che deve essere condannata alla restituzione in favore di Controparte_1 dell'importo capitale di € 30.745,36 oltre interessi legali dalla dazione Parte_1
(26.09.2023) sino al saldo.
8) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di
[...]
, (in solido fra loro) ed in favore di Controparte_1 Controparte_2 TR
Parte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto:
- dell'attività espletata in corso di causa (nel primo grado: fase studio, fase introduttiva, fase trattazione ed istruttoria, fase decisionale;
nel secondo grado: fase studio, fase introduttiva, fase decisionale);
- del valore della controversia compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 pari alla obbligazione di manleva complessivamente gravante su in relazione ai punti n. 10 e 14 del Parte_1
dispositivo della sentenza appellata, con esclusione quindi delle spese di lite afferenti ai rapporti
Cont interni tra e che sono state liquidate dal Tribunale quali spese di soccombenza ex Pt_1
art. 91 c.p.c. e non a titolo di rimborso di spese di resistenza ex art. 1917 c.c.;
- conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
9) ha chiesto che le vengano rimborsate le spese del gravame, sostenendo di essersi Controparte_4
dovuta costituire in appello in relazione alla possibile costituzione in giudizio degli altri appellati suoi diretti contraddittori nel giudizio di primo grado.
Si rileva peraltro che la stessa è stata evocata in appello ai soli fini della litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c., di talché rispetto alla sua posizione alcuna soccombenza è configurabile a carico di e/o di Parte_1 Controparte_1
Ne consegue che le spese di lite devono essere integralmente compensate tra e le Controparte_4
altre parti processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di IN, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 14 di 15 1) Accoglie l'appello proposto da ed in parziale modifica della sentenza del Parte_1
Tribunale di IN n. 2613/2023 pubblicata in data 20.06.2023, rigetta la domanda di manleva proposta da , nei confronti Controparte_1 Controparte_2 TR
di Parte_1
2) Condanna , in solido fra Controparte_1 Controparte_2 TR
loro a rimborsare a le spese di lite del primo grado di giudizio che si Parte_1
liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Conferma per il resto la sentenza appellata;
4) Condanna , in solido fra Controparte_1 Controparte_2 TR
loro a rimborsare a le spese di lite del presente gravame che si liquidano in Parte_1
€ 804,00 per esposti, € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
5) Compensa integralmente le spese di lite tra e le altre parti processuali. Controparte_4
Così deciso in IN nella camera di consiglio del 17/12/2024
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
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