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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Teresa Barillari Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito di cassazione – con ordinanza del n.
567/2023, depositata in data 3.3.2023 – della sentenza n. n. 24/2021 di questa Corte, iscritto al n. 647 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. Maria
Aloi, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio
= RICORRENTE IN RIASSUNZIONE =
CONTRO
Controparte_1
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
1 Sulle seguenti conclusioni: della ricorrente in riassunzione: “… 1) accogliere la domanda formulata dall'odierna attrice di riconoscimento dell'assegno divorzile, originariamente proposta dall'appellante nella misura di € 200,00 o di quella maggiore e/o minore ritenuta equa e di giustizia 2) Condannare, infine, il Sig. ., alla refusione di Controparte_1
spese e competenze dei tre gradi di giudizio e di quello in riassunzione, evidenziando che vi è ammissione al gratuito patrocinio per il grado d'appello, già liquidato, vi è istanza al gratuito patrocinio anche per il ricorso in Cassazione rigettato dal COA di
Catanzaro sull'errato presupposto per cui non il ricorso in Cassazione non avrebbe superato il vaglio di ammissibilità e reiterata in Cassazione ma su cui la Suprema
Corte non si è ancora pronunciata e che vi è istanza di ammissione anche per il presente giudizio”.
Del pubblico ministero: “Chiede la conferma della sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile”
PREMESSA IN FATTO
La vicenda processuale, sulla scorta degli atti prodotti, può essere sinteticamente riassunta come segue.
Con ricorso depositato in data 29.10.2015, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, al fine Controparte_1
di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Catanzaro il 19.7.1992, dal quale erano nati i figli , oramai Per_1
maggiorenne, e . Per_2
Chiedeva l'affidamento congiunto del figlio , con coabitazione prevalente Per_2
presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre, la corresponsione da parte del di un assegno per il proprio mantenimento e per il mantenimento CP_1 dei figli, l'assegnazione della causa coniugale nonché il riconoscimento del diritto di percepire il 40% dell'indennità di fine rapporto spettante al , calcolato dalla CP_1
data del matrimonio sino alla pronuncia della sentenza di divorzio.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed all'affidamento congiunto del figlio minore, secondo quanto peraltro già disposto nella sentenza di separazione dei coniugi, mentre si opponeva alle richieste patrimoniali come avanzate
2 dalla controparte.
Con sentenza n. 377 dell'l.3.2019, il Tribunale di Catanzaro così pronunciava: “1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catanzaro in data 19.7.1992 tra e;
2) rigetta la domanda di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile;
3) dispone l'affidamento congiunto del figlio minore con Per_2 domiciliazione presso l'abitazione della sig.ra in via Caduti 16 marzo 1978, n. Pt_1
57, stabilendo i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori con le modalità di cui al punto 3) del ricorso per la separazione, salva la possibilità per il di concordare di volta in volta con la genitrice e con il figlio minore il giorno infrasettimanale in cui tenere quest'ultimo con sé”; 4) pone a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli (maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente) e versando entro il giorno dieci di ogni mese la somma Per_2
complessiva di uro 550,00, da ripartire in egual misura in favore degli stessi;
somma annualmente rivalutabile secondo le indicazioni di cui in motivazione, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, salvi i casi di estrema urgenza;
5) compensa, integralmente tra le parti, le spese di lite”.
Avverso tale decisione ha proposto appello con riguardo esclusivamente Parte_1
al capo afferente al rigetto della domanda di assegno di divorzio.
Con sentenza n. 1509/2020, pubblicata in data 10.11.2020, la Corte adita rigettava l'impugnazione assumendo che:
- la avesse intrapreso, con altro uomo , pur non coabitando Pt_1 Controparte_2
con questi, una stabile convivenza more uxorio, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, per come desumibile dal contenuto della memoria ex art. 183, sesto comma, 1° termine, c.p.c. (in cui si affermava: “la sig.ra ha una stabile relazione con il sig. Pt_1 Controparte_2
pubblico dipendente, come giustamente sottolineato, a sua volta separato e con figli da mantenere. Ha una propria abitazione presso la quale dimora stabilmente.
Non convive con la ricorrente e non vi è un progetto in tal senso. Il sig. CP_2
non offre alla sig.ra , da un punto di vista economico, un tenore di vita Pt_1
migliore a quello goduto dalla ricorrente durante il matrimonio. Ma di sicuro le
3 offre serenità, tranquillità e rispetto”);
- pur emergendo che “ durante il matrimonio, che ha avuto durata Parte_1
ventennale, ha contribuito alla vita familiare dedicandosi alla famiglia ed alla crescita dei figli, anche in ragione delle assenze del [rectius ] Parte_2 CP_1 che svolgendo l'attività di camionista permaneva fuori casa per intere settimane
(circostanza non contestata in atti)”, tuttavia era emerso dall'istruttoria che ella, dopo la separazione, aveva inizialmente espletato saltuariamente (due volte al mese) attività lavorativa, per come ammesso dinnanzi al Presidente e che, da qualche tempo, prestava “la propria attività presso il servizio di sicurezza dell'Università “Magna Graecia” di Catanzaro, poiché inquadrata nell'Associazione della Polizia di Stato, corpo di cui è dipendente CP_2
”: circostanza, questa allegata dal e non specificamente
[...] CP_1 contestata dalla e, quindi, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Pt_1
115 c.p.c..
Avverso la pronuncia proponeva ricorso per cassazione articolando i Parte_1
seguenti motivi di doglianza:
1. «Violazione dell'art. 360, primo comma, n.
5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia : inesistenza di rapporto di convivenza e/o rapporto stabile e duraturo che escluderebbe il diritto all'assegno divorzile», per avere la Corte di merito, con motivazione contraddittoria, ritenuto dimostrata una stabilità della relazione intrattenuta dalla con il tale da poter essere parificata alla convivenza, sulla scorta, Pt_1 CP_2 esclusivamente, di un'espressione contenuta in un atto difensivo senza verificare, conformemente agli arresti di legittimità riportati in ricorso, quali fossero gli indizi che deponevano per quella conclusione;
2. «Violazione ex art. 360 c. 1 n. 4 e 5 sulla valutazione erronea di risultanza probatoria», nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto che la capacità lavorativa della escludesse il diritto alla corresponsione di un assegno Pt_1 divorzile da parte del marito, attribuendo così all'assegno di divorzio natura prettamente assistenziale, pur avendo assunto che la avesse contribuito per Pt_1
oltre venti anni alla vita familiare in maniera rilevante, anche in considerazione dell'attività lavorativa di autotrasportatore dell'ex coniuge, senza, tuttavia,
4 verificare se quella ritenuta capacità lavorativa consentisse alla richiedente di raggiungere in concreto un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare;
3. «erronea applicazione e violazione del principio di non contestazione ex art. 115.c.p.c. laddove rigetta la domanda di assegno di divorzio sul presupposto di una presunta e non provata capacità lavorativa della sig.ra », nella parte in Pt_1
cui la Corte aveva ritenuto non contestata la circostanza, dedotta dal , per CP_1 cui da qualche tempo la fosse “inquadrata nell'associazione della Polizia di Pt_1
Stato, corpo di cui è dipendente , con il quale intrattiene una Controparte_2 relazione” senza considerare invece che la aveva fermamente sostenuto in Pt_1
atti di essere, “a tutt'oggi” disoccupata e di aver goduto sino ad allora del solo reddito derivante dall'assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili.
Nell'assenza di difese da parte del , la Suprema Corte, con ordinanza n. CP_1
20762/2022, depositata in data 28.6.2022, accoglieva i primi due motivi di ricorso e dichiarava inammissibile il terzo.
In particolare, la Corte:
- quanto al primo motivo ha ritenuto “che la Corte d'Appello si è limitata a riportare quanto dichiarato dalla ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6°
c.p.c., nella quale la stessa aveva riferito di avere una relazione stabile con il sig.
aggiungendo di non convivere con il medesimo, né di avere alcun CP_2
progetto in tal senso;
[...] ne consegue che la Corte d'Appello ha compiuto un salto logico nell'affermare (sulla sola base di quanto riportato nella predetta memoria) che il nuovo legame della ricorrente era caratterizzato da una reciproca assunzione di impegni di assistenza morale e materiale”;
- quanto al secondo motivo (riqualificato come violazione dell'art. 360 comma 1° n.
3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 5 L. n. 898/1970) ha osservato “che, effettivamente, la Corte d'Appello, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, ha concentrato la propria disamina solo sulla funzione prettamente assistenziale dell'istituto, omettendo di valutare la componente perequativa-compensativa (vedi S.U. Cass. n. 18287/2018), la quale deve essere, invece, tenuta in considerazione anche qualora uno dei coniugi abbia instaurato uno stabile e duraturo rapporto di convivenza con un altro partner”
5 secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 32198/2021; inoltre “la Corte d'Appello ha negato l'assegno divorzile nonostante avesse espressamente dato atto (pag. 8 ultimo capoverso della sentenza impugnata) che la ricorrente ”durante il matrimonio, che ha avuto durata ventennale, ha contribuito alla vita familiare dedicandosi alla famiglia ed alla crescita dei figli, anche in ragione delle assenze del marito, che svolgendo l'attività di camionista permaneva fuori casa per intere settimane (circostanza non contestata in atti)””.
Ha, quindi, rinviato all'intestata Corte per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese.
Il giudizio è stato, quindi, riassunto da con citazione notificata ai sensi Parte_1 dell'art. 143 c.p.c., nella quale, ripercorsa la vicenda processuale, riportati tutti i principi espressi dalla Suprema Corte nell'ordinanza cui si è fatto cenno e richiamati puntualmente i principi di diritto che governano il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile, ella ha, quindi, evidenziato di avere diritto alla percezione di assegno divorzile, nella misura richiesta di euro 200,00 mensili, avendo dato ampiamente prova del contributo fornito alla conduzione della famiglia e alla crescita professionale del marito. Ha, quindi, concluso come riportato in epigrafe.
Non si è costituito , nonostante la ritualità della notifica. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado e mutato il rito, la causa, all'udienza del
23.1.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente sono opportune alcune precisazioni in rito.
Va, innanzi tutto, evidenziato che il giudizio di rinvio è stato erroneamente riassunto con citazione (e, quindi, con rito ordinario) invece che con ricorso, essendo il giudizio di divorzio governato, nella fase impugnatoria, dal rito camerale per come dispone l'art. 4, co. 15, della l. n. 898 del 1970.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che “In tema di separazione e divorzio, in quanto l'appello deve essere proposto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, come il tempestivo esperimento del gravame proposto invece con citazione resta pur sempre legato al deposito del relativo atto in cancelleria nei termini di legge, così occorre parimenti ritenere riguardo al giudizio
6 di riassunzione in sede di rinvio, il quale, quindi, ove introdotto in forma di citazione anziché in quella di ricorso, risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall'art. 393 cod. proc. civ., soltanto qualora l'atto, entro il termine annuale fissato dall'art. 392, primo comma, cod. proc. civ., sia stato altresì depositato in cancelleria” (Cass. n. 13422 del 20/07/2004).
Nella fattispecie, quindi, ritenuta sanata, per il principio di conservazione degli atti, la nullità dell'atto introduttivo viziato, avendo, questo, i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, il giudizio va ritenuto tempestivamente introdotto, giacché la citazione è stata depositata (tramite iscrizione della causa a ruolo) in data
21.10.2022, sicché, considerato che l'ordinanza della Suprema Corte risulta depositata in data 28.6.2022 e tenuto conto della sospensione feriale dei termini, risulta rispettato il termine di tre mesi di cui all'art. 393 c.p.c..
Da tanto consegue anche un ulteriore corollario: la citazione risulta notificata nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c.; il deposito nella casa comunale è stato eseguito in data
11.10.2022, sicché la notifica si è perfezionata, secondo il disposto dell'indicata norma, il 31.10.2022 (venti giorni dopo) e, quindi, senza il rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c., tenuto conto che la data dell'udienza indicata in citazione era il
25.1.2023. Tuttavia, anche siffatto motivo di nullità dell'atto introduttivo (ex art. 164 co. 1 c.p.c.) deve ritenersi sanato, in quanto il rito camerale – cui è soggetto il presente giudizio – non prevede un termine a comparire fisso e predeterminato, purché sia garantito al convenuto che riceve la notifica un lasso di tempo congruo per apprestare adeguata difesa, lasso di tempo che, nella fattispecie, tenuto conto della distanza temporale tra il perfezionamento della notifica e la data della prima udienza, deve ritenersi concesso.
Tanto chiarito in rito, nel merito appare opportuno, al fine di una più agevole intellegibilità della presente pronuncia, delimitare previamente i profili che non possono più essere oggetto di rivalutazione della Corte.
Va, innanzi tutto, precisato che la sentenza di appello n. 1509/2020 è passata in giudicato relativamente alla parte in cui la Corte ha assunto, come dato di fatto incontestato, la circostanza che l'appellante da qualche tempo prestasse “la propria attività presso il servizio di sicurezza dell'Università “Magna Graecia” di Catanzaro, poiché inquadrata nell'Associazione della Polizia di Stato, corpo di cui è dipendente
7 , con il quale intrattiene una relazione”. Controparte_2
È pure non più contestabile la valutazione, espressa nella sentenza di appello e non censurata in sede di legittimità, secondo cui “ durante il matrimonio, che Parte_1
ha avuto durata ventennale, ha contribuito alla vita familiare dedicandosi alla famiglia ed alla crescita dei figli, anche in ragione delle assenze del che Parte_2 svolgendo l'attività di camionista permaneva fuori casa per intere settimane
(circostanza non contestata in atti)”.
Ebbene, tenuto conto delle ragioni dell'accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione, deve darsi atto che, sulla scorta delle risultanze istruttorie, non sono emersi indizi univocamente significativi della sussistenza di una convivenza tra la e il ossia di una relazione dalla quale poter certamente inferire Pt_1 CP_2
l'esistenza di un reciproco sostegno, non solo morale ma anche materiale ed economico, e dall'assunzione di impegni di concreta assistenza e collaborazione dell'uno nei confronti dell'altro.
Pur dando atto della stabilità e serenità del rapporto e della reciproca fiducia e sostegno morale, la , infatti, ha sempre negato non solo di coabitare con il Pt_1 compagno ma anche di ricevere da quest'ultimo sostegno di tipo economico. Alla relazione affettiva, pur solida, dunque, non può dirsi che si accompagni – in assenza di più pregnanti elementi – anche una condivisione di carichi familiari, tanto più che, come dedotto dalla difesa della , il ha anche dei figli ai quali deve Pt_1 CP_2
provvedere.
Dunque, escluso che sia predicabile un contributo economico da parte del compagno, occorre, quindi, verificare se sussistano i presupposti previsti dall'art. 5 l. n. 898 del
1970, per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, tenendo conto delle ragioni di accoglimento del secondo motivo di ricorso per cassazione e della circostanza – come detto non più scrutinabile – che l'istante abbia dato un notevole contributo alla formazione del patrimonio della famiglia e anche del coniuge, facendosi interamente carico della crescita dei figli, viste le lunghe assenze del legate al suo lavoro di autotrasportatore. CP_1
In questa prospettiva, deve confermarsi – alla luce delle risultanze istruttorie e tenuto conto anche della declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di ricorso per cassazione – che la abbia dimostrato una certa capacità lavorativa, avendo ella Pt_1
8 stessa ammesso di lavorare saltuariamente “in nero” (facendo pulizie) e risultando incontestato che ella presti attività presso il servizio di sicurezza dell'Università
“Magna Graecia” di Catanzaro, in quanto inquadrata nell'associazione della Polizia di
Stato.
Ciò nondimeno, occorre verificare se simili attività le possano consentire di percepire un reddito che sia proporzionato al contributo fornito alla famiglia durante i circa venti anni di durata del matrimonio e, comunque, tale da consentirle un'esistenza libera e dignitosa, secondo criteri di normalità.
Ebbene, tenuto conto del carattere saltuario dell'attività e del tipo di attività esercitata
(collaboratore domestico occasionale) e considerato, altresì, che non risulta provato che l'attività esercitata quale socio dell'Associazione della Polizia di Stato, sia remunerata (e tanto perché la veste di socio, in genere, non attribuisce un diritto alla remunerazione), deve ritenersi che il reddito prodotto non possa che essere esiguo – presumibilmente contenuto entro la somma di euro 300,00 mensili circa – e inidoneo a garantire mezzi adeguati e, in ogni caso, non proporzionato al contributo che la donna ha dato nella conduzione della famiglia, essendosi occupata in via esclusiva della crescita quotidiana dei figli, così consentendo al marito di dedicarsi senza ostacoli alla propria attività lavorativa.
Di contro, il , per come dallo stesso dichiarato innanzi al Presidente nel CP_1
giudizio di primo grado, guadagna euro 1300,00 al mese: tanto dimostra lo squilibrio reddituale non irrisorio tra i due.
Il , tuttavia, è gravato dall'obbligo di versamento dell'importo di euro 550,00 CP_1
in favore dei figli. Ebbene, tenendo conto della capacità reddituale della , ma Pt_1
anche del fatto che tale capacità le consente la percezione di un reddito modesto e tenuto conto anche della necessità di compensare in modo adeguato il contributo fornito dalla donna alla famiglia e tenuto conto degli esborsi che gravano sul convenuto per il mantenimento dei figli, la Corte stima equo determinare in euro
150,00 l'assegno divorzile dovuto dal alla ex moglie, a far data dalla CP_1
sentenza di primo grado, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, in tutti i suoi gradi, che ha visto le parti, reciprocamente, parzialmente soccombenti e tenuto conto della natura degli
9 interessi coinvolti, ritiene al Corte che sussistano gravi ragioni per compensare tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile in esito a giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza n. 1509/2020 di questa Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di Controparte_1 Pt_1
a far data dalla sentenza di primo grado, la somma di euro 150,00
[...]
mensili, a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 3.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Teresa Barillari
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