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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2024, n. 43377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43377 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni scritte per l'udienza pubblica senza discussione orale del PM, in persona del Sostituto Procuratore Gen. MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43377 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sul gravame nel merito propo- sto odierno ricorrente AS PO, con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avellino, in com sizione monocratica, il 28.2.2020, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva condad ato alla pena di giustizia in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui aii'artj 95 d.P.R. 115/02, com- messo in Cervinara 1'8 settembre 2017. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il AS, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, i motivi x di seguito enunciata;
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di responsabilità che sarebbe frutto di un'errata lettura della vicenda. In ricorso si ribadisce quanto già sottolineato nel corso del giudizio in ordine alla circostanza che RI ZI e RI LU non sono vincolati da alcun legame di parentela o di affinità con il ricorrente, per cui, ancorché conviventi, non fareb- bero parte del nucleo familiare dello stesso. Si ricorda che, nel caso in cui si abbia la residenza presso un'abitazione nella quale sono presenti altre persone con le quali non esiste alcun vincolo di matrimo- nio, parentela, affinità, tutela, adozione o vincoli affettivi, si ha diritto di richiedere al Comune uno stato di famiglia distinto, dichiarando la sussistenza di nuclei fami- liari separati nello stesso appartamento. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta le errate interpretazioni della fat- tispecie di cui all'articolo 131 bis del codice penale ricordando che l'avvenuta am- missione al beneficio, secondo la giurisprudenza, non costituisce fattore ostativo all'eventuale riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 133 cod. pen. e vizio motivazionale in materia di congruità della pena e dell'articolo 62 bis cod. pen. in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ci si duole che il giudice del gravame del merito non avrebbe specificato la propria valutazione sui fatti in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e si richiama il dictum di Sez. 3 n. 9408/2000, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ricordando come il giudice del merito non può esimersi dall' esplicitare, anche sommariamente, le plausibili ragioni a sostegno del rigetto della richiesta, dando così conto del corretto uso del potere discrezio- nale affidatogli dalla legge. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. Si tratta, per lo più, peraltro, di questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coe- rente e adeguata. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ; e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. Quanto al primo motivo, afference alla responsabilità, lo stesso era già stato confutato, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto — e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità — dalla Corte territoriale, che aveva evidenziato come RI LU e RI ZI rientravano senz'altro nel nucleo familiare dell'imputato, in quanto suoi conviventi dal 2015, ricordando come, ai fini dell'amissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevi la nozione sostanzialistica, basata sull'effettiva convivenza, alla quale si ancora una presunzione contributiva data dalla possibilità di una reciproca assistenza (richia- mando la motivazione della stessa sentenza citata dall'appellante, ovvero Sez. 4 n. 45511/2016). Detta convivenza, dunque, costituisce una situazione di fatto che, nel caso di specie, non può esser disconosciuta, difettando elementi concreti di segno contrario. Corretto è anche il rilievo che quello in ordine alla necessità di considerare i RI come componenti del proprio nucleo familiare sarebbe al più errore che, come già ricordato dal giudice di primo grado, a pag. 3 della propria pronuncia, dovrebbe essere considerato quale errore sulla legge penale, come tale inescusabile, es- sendo tale, per giurisprudenza pacifica, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini proprie di altre branche 3 del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della legge criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale" ai sensi dell'articolo 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente (cfr. Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404 - 01 in cui la Corte ha ritenuto che l'art. 76 d.lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richia- mato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisca legge extrapenale;
conf. Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013 - 01). Nello stesso senso Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808 - 01 ha condivisibilmente chiarito che deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, doven- dosi intendere per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente (nella specie, relativa al delitto di cui all'art. 328 cod. pen., la Corte ha escluso che l'art. 25 L. 241 del 1990, il quale disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi consentendo al soggetto interessato non solo l'esame, ma anche l'estrazione di copia dei documenti stessi, costituisca legge extrapenale). 3. Il provvedimento impugnato si colloca, pertanto, nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. ex multis Sez. 4, n. 45511 del 06/10/2016, Sicolo, non mass. e Sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791). La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patro- cinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione eco- nomica familiare). Per contro, questa Corte di legittimità ha anche più volte preci- sato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica 4 assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica "effettiva" del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica). Ad esempio, circa la valutazione di situazioni dì mutua assistenza derivanti dalla convivenza di fatto, con specifico riferimento al convivente more uxorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la individuazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio" e che in quest'ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dane risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuele che dia contezza della sussistenza del rapporto (Sez. 4, n. 19349 del 17/02/2005, Rv. 231357; conf. Sez. 4, n. 11629 del 19/02/2015, Palladino Rv, 262959 - 01 che ha precisato che si tiene conto dei redditi facenti capo al convivente "more uxorio" anche nel caso in cui l'istante abbia dedotto una situazione di grave conflittualità del rapporto, la quale, pur se sfociata in iniziative giudiziarie, non comporta, di per sé, il venir meno della peculiare organizzazione economica propria della convivenza;
Sez. 4, n. 19349 del 17/02/2005, Capri, Rv. 231357 - 01 secondo cui la prova della con- vivenza non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rap- porto;
Sez. 4, n. 13265 del 28/01;2004, Zen Rv. 228035 - 01; Sez. 6, n. 4264 del 31/10/1997, dep. 1998, Scaburri, Rv. 211722 - 01). Dunque, diversamente da quanto opina il ricorrente, lo stato di convivenza rimane elemento rilevante ai fini predetti e da essa non è possibile prescindere sia in ragione della inequivoca formulazione letterale della norma, sia in considera- zione della logica del sistema, che nella situazione di convivenza individua una condizione che di per sé giustifica il convincimento di una inevitabile reciproca contribuzione e collaborazione, sia pure indiretta, nel far fronte alle spese di con- duzione della casa e di comune sostentamento e insieme un criterio oggettivo e di agevole riscontrabilità per l'accertamento della condizione reddituale. Va dunque ribadito il principio che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve essere computato anche il reddito di qualunque per- sona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (così Sez. 4, n. 44121 del 20/09/2012, Indiveri, Rv. 253643 - 01, che ha rigettato il ricorso avverso una decisione che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in considerazione dei redditi percepiti dalla madre della convivente "more uxorio" del soggetto beneficiato, anch'essa convivente con quest'ultimo, osservando che la 5 locuzione "componente della famiglia", cui fa ricorso l'art. 76 citato, a differenza della parola "congiunti", non si riferisce ad un legame di consanguineità o di natura giuridica). Vanno, peraltro, evidenziati due aspetti. In primis, il ricorrente anche in questa sede ricorda come sia possibile, quando nuclei familiari separati abbiano la residenza presso la medesima abitazione, che venga richiesto al Comune uno stato di famiglia distinto, ma non documenta in alcun modo che ciò sia avvenuto nel caso in esame. Il secondo e dirimente aspetto è che, come ricorda la Corte territoriale a pag. 4 del provvedimento impugnato, anche a voler escludere i redditi dei RI e vo- lendo considerare solo i redditi dell'imputato e della compagna, l'importo comples- sivo dei redditi percepiti dai due era pari ad euro 15.697, quindi già superiore al limite di euro 13.634,24 previsto all'epoca del fatto per Yammissione al patrocinio a spese dello Stato. 4. Anche il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è infondato, in quanto la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta sul punto, ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità valorizzando negativa- mente la condotta tenuta dal AS, ritenuta particolarmente insidiosa, perché non solo aveva dichiarato redditi notevolmente inferiori rispetto a quelli comples- sivi percepiti dal nucleo familiare, ma aveva anche omesso di indicare l'effettiva composizione di detto nucleo, sottraendo all'autorità numerosi elementi per valu- tare la rispondenza al vero delle sue affermazioni in merito alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tant'è che era riu- scito a conseguire detta ammissione e soltanto a seguito di approfondite verifiche da parte della p.g. operante si era riusciti a scoprire l'effettiva consistenza del suo nucleo familiare e dei redditi percepiti. Viene anche evidenziato, ad abundantiam, che l'imputato è gravato da condanne per furto, ricetta2:ione, tentata estorsione, detenzione d'afrni e munizioni, detenzione e cessione di sostanze stupefacente, sicché la condotta illecita accertata in questa sede si inseriva in un contesto con- notato da reiterazione di comportamenti illeciti. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità, della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 6 S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente rindicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione;
conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto). 5. In ultimo, infondato è anche il terzo motivo di ricorso, che afferisce al trat- tamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non llogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorso, in particolare, non si confronta con l'ampia motivazione offerta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche (pag. 6) negate sul motivato rilievo che nel caso in esame non emergono elementi positivi da valoriz- zare per mitigare il trattamento sanzionatorio. Anzi, la sussistenza della circo- stanza aggravante costituita dall'aver ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio, la molteplicità delle dichiarazioni false ed i precedenti penali del AS conferi- scono al commesso reato notevole gravità e connotano la personalità del reo in termini fortemente negativi. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti daile parti o rilevabili dagli atti, ma è 7 sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, AN e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). E anche la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato che la pena inflitta all'imputato, peraltro poco discosta dal minimo edittale (tenuto conto della sussistenza della circostanza aggravante), risulta congrua ed adeguata L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 05/11;2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/60/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze ag- gravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'im- piego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena con- grua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni scritte per l'udienza pubblica senza discussione orale del PM, in persona del Sostituto Procuratore Gen. MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43377 Anno 2024 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sul gravame nel merito propo- sto odierno ricorrente AS PO, con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avellino, in com sizione monocratica, il 28.2.2020, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva condad ato alla pena di giustizia in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui aii'artj 95 d.P.R. 115/02, com- messo in Cervinara 1'8 settembre 2017. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il AS, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, i motivi x di seguito enunciata;
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di responsabilità che sarebbe frutto di un'errata lettura della vicenda. In ricorso si ribadisce quanto già sottolineato nel corso del giudizio in ordine alla circostanza che RI ZI e RI LU non sono vincolati da alcun legame di parentela o di affinità con il ricorrente, per cui, ancorché conviventi, non fareb- bero parte del nucleo familiare dello stesso. Si ricorda che, nel caso in cui si abbia la residenza presso un'abitazione nella quale sono presenti altre persone con le quali non esiste alcun vincolo di matrimo- nio, parentela, affinità, tutela, adozione o vincoli affettivi, si ha diritto di richiedere al Comune uno stato di famiglia distinto, dichiarando la sussistenza di nuclei fami- liari separati nello stesso appartamento. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta le errate interpretazioni della fat- tispecie di cui all'articolo 131 bis del codice penale ricordando che l'avvenuta am- missione al beneficio, secondo la giurisprudenza, non costituisce fattore ostativo all'eventuale riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 133 cod. pen. e vizio motivazionale in materia di congruità della pena e dell'articolo 62 bis cod. pen. in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ci si duole che il giudice del gravame del merito non avrebbe specificato la propria valutazione sui fatti in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e si richiama il dictum di Sez. 3 n. 9408/2000, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ricordando come il giudice del merito non può esimersi dall' esplicitare, anche sommariamente, le plausibili ragioni a sostegno del rigetto della richiesta, dando così conto del corretto uso del potere discrezio- nale affidatogli dalla legge. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. Si tratta, per lo più, peraltro, di questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coe- rente e adeguata. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità ; e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. Quanto al primo motivo, afference alla responsabilità, lo stesso era già stato confutato, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto — e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità — dalla Corte territoriale, che aveva evidenziato come RI LU e RI ZI rientravano senz'altro nel nucleo familiare dell'imputato, in quanto suoi conviventi dal 2015, ricordando come, ai fini dell'amissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevi la nozione sostanzialistica, basata sull'effettiva convivenza, alla quale si ancora una presunzione contributiva data dalla possibilità di una reciproca assistenza (richia- mando la motivazione della stessa sentenza citata dall'appellante, ovvero Sez. 4 n. 45511/2016). Detta convivenza, dunque, costituisce una situazione di fatto che, nel caso di specie, non può esser disconosciuta, difettando elementi concreti di segno contrario. Corretto è anche il rilievo che quello in ordine alla necessità di considerare i RI come componenti del proprio nucleo familiare sarebbe al più errore che, come già ricordato dal giudice di primo grado, a pag. 3 della propria pronuncia, dovrebbe essere considerato quale errore sulla legge penale, come tale inescusabile, es- sendo tale, per giurisprudenza pacifica, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini proprie di altre branche 3 del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della legge criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale" ai sensi dell'articolo 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente (cfr. Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404 - 01 in cui la Corte ha ritenuto che l'art. 76 d.lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richia- mato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisca legge extrapenale;
conf. Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013 - 01). Nello stesso senso Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808 - 01 ha condivisibilmente chiarito che deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, doven- dosi intendere per "legge diversa dalla legge penale", ai sensi dell'art. 47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente (nella specie, relativa al delitto di cui all'art. 328 cod. pen., la Corte ha escluso che l'art. 25 L. 241 del 1990, il quale disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi consentendo al soggetto interessato non solo l'esame, ma anche l'estrazione di copia dei documenti stessi, costituisca legge extrapenale). 3. Il provvedimento impugnato si colloca, pertanto, nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. ex multis Sez. 4, n. 45511 del 06/10/2016, Sicolo, non mass. e Sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791). La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patro- cinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione eco- nomica familiare). Per contro, questa Corte di legittimità ha anche più volte preci- sato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica 4 assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica "effettiva" del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica). Ad esempio, circa la valutazione di situazioni dì mutua assistenza derivanti dalla convivenza di fatto, con specifico riferimento al convivente more uxorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la individuazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della somma dei redditi facenti capo all'interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente "more uxorio" e che in quest'ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dane risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuele che dia contezza della sussistenza del rapporto (Sez. 4, n. 19349 del 17/02/2005, Rv. 231357; conf. Sez. 4, n. 11629 del 19/02/2015, Palladino Rv, 262959 - 01 che ha precisato che si tiene conto dei redditi facenti capo al convivente "more uxorio" anche nel caso in cui l'istante abbia dedotto una situazione di grave conflittualità del rapporto, la quale, pur se sfociata in iniziative giudiziarie, non comporta, di per sé, il venir meno della peculiare organizzazione economica propria della convivenza;
Sez. 4, n. 19349 del 17/02/2005, Capri, Rv. 231357 - 01 secondo cui la prova della con- vivenza non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rap- porto;
Sez. 4, n. 13265 del 28/01;2004, Zen Rv. 228035 - 01; Sez. 6, n. 4264 del 31/10/1997, dep. 1998, Scaburri, Rv. 211722 - 01). Dunque, diversamente da quanto opina il ricorrente, lo stato di convivenza rimane elemento rilevante ai fini predetti e da essa non è possibile prescindere sia in ragione della inequivoca formulazione letterale della norma, sia in considera- zione della logica del sistema, che nella situazione di convivenza individua una condizione che di per sé giustifica il convincimento di una inevitabile reciproca contribuzione e collaborazione, sia pure indiretta, nel far fronte alle spese di con- duzione della casa e di comune sostentamento e insieme un criterio oggettivo e di agevole riscontrabilità per l'accertamento della condizione reddituale. Va dunque ribadito il principio che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve essere computato anche il reddito di qualunque per- sona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (così Sez. 4, n. 44121 del 20/09/2012, Indiveri, Rv. 253643 - 01, che ha rigettato il ricorso avverso una decisione che aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in considerazione dei redditi percepiti dalla madre della convivente "more uxorio" del soggetto beneficiato, anch'essa convivente con quest'ultimo, osservando che la 5 locuzione "componente della famiglia", cui fa ricorso l'art. 76 citato, a differenza della parola "congiunti", non si riferisce ad un legame di consanguineità o di natura giuridica). Vanno, peraltro, evidenziati due aspetti. In primis, il ricorrente anche in questa sede ricorda come sia possibile, quando nuclei familiari separati abbiano la residenza presso la medesima abitazione, che venga richiesto al Comune uno stato di famiglia distinto, ma non documenta in alcun modo che ciò sia avvenuto nel caso in esame. Il secondo e dirimente aspetto è che, come ricorda la Corte territoriale a pag. 4 del provvedimento impugnato, anche a voler escludere i redditi dei RI e vo- lendo considerare solo i redditi dell'imputato e della compagna, l'importo comples- sivo dei redditi percepiti dai due era pari ad euro 15.697, quindi già superiore al limite di euro 13.634,24 previsto all'epoca del fatto per Yammissione al patrocinio a spese dello Stato. 4. Anche il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è infondato, in quanto la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta sul punto, ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità valorizzando negativa- mente la condotta tenuta dal AS, ritenuta particolarmente insidiosa, perché non solo aveva dichiarato redditi notevolmente inferiori rispetto a quelli comples- sivi percepiti dal nucleo familiare, ma aveva anche omesso di indicare l'effettiva composizione di detto nucleo, sottraendo all'autorità numerosi elementi per valu- tare la rispondenza al vero delle sue affermazioni in merito alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tant'è che era riu- scito a conseguire detta ammissione e soltanto a seguito di approfondite verifiche da parte della p.g. operante si era riusciti a scoprire l'effettiva consistenza del suo nucleo familiare e dei redditi percepiti. Viene anche evidenziato, ad abundantiam, che l'imputato è gravato da condanne per furto, ricetta2:ione, tentata estorsione, detenzione d'afrni e munizioni, detenzione e cessione di sostanze stupefacente, sicché la condotta illecita accertata in questa sede si inseriva in un contesto con- notato da reiterazione di comportamenti illeciti. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità, della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 6 S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente rindicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione;
conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto). 5. In ultimo, infondato è anche il terzo motivo di ricorso, che afferisce al trat- tamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non llogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorso, in particolare, non si confronta con l'ampia motivazione offerta a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche (pag. 6) negate sul motivato rilievo che nel caso in esame non emergono elementi positivi da valoriz- zare per mitigare il trattamento sanzionatorio. Anzi, la sussistenza della circo- stanza aggravante costituita dall'aver ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio, la molteplicità delle dichiarazioni false ed i precedenti penali del AS conferi- scono al commesso reato notevole gravità e connotano la personalità del reo in termini fortemente negativi. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti daile parti o rilevabili dagli atti, ma è 7 sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, AN e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). E anche la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato che la pena inflitta all'imputato, peraltro poco discosta dal minimo edittale (tenuto conto della sussistenza della circostanza aggravante), risulta congrua ed adeguata L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 05/11;2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/60/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze ag- gravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'im- piego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena con- grua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 6. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/10/2024