Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 3 novembre 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00234/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02322/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2322 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eurocolumbus s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Croce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale TO 3, rappresentata e difesa dagli avvocati Cinzia Picco, Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Philips s.p.a., Siemens Healthcare s.r.l., Sipar s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale 3 di Torino n. 704 del 4 settembre 2025, estratta dalla ricorrente presso l’Albo pretorio, avente ad oggetto “AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 2 PORTATILI PER RADIOSCOPIA DIGITALE PER IMPIEGO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DELL’OSPEDALE DI RIVOLI E DELL’OSPEDALE DI SUSA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 274.007,00 (IVA ESCLUSA) PARI A EURO 334.338,54 (IVA 22% E ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI) - CIG B313C0A043 – CUP H29F24000130001 EH89F24000070001”, con cui la stazione appaltante ha aggiudicato all’operatore economico Philips s.p.a. la fornitura di n. 2 portatili per radioscopia digitale per impiego presso il blocco operatorio dell’Ospedale di Rivoli e dell’Ospedale di Susa, per un importo complessivo di € 274.007,00 (IVA 22% esclusa) pari a € 334.338,54 (IVA e oneri per sicurezza da interferenze inclusi)”;
- dei verbali di gara, nella parte in cui la commissione di gara ha provveduto ad escludere la ricorrente dalla selezione concorsuale e, in ogni caso, laddove hanno ritenuto ammissibile, valutabile e remunerativa l’offerta di Philips s.p.a. poi risultata aggiudicataria;
- della determina del Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale Torino 3 n. 1948 del 20 dicembre 2024 recante la nomina dei commissari di gara;
- ove occorra, del bando, della determina a contrarre, del disciplinare di gara, in uno coi rispettivi allegati, del capitolato speciale d’appalto, in uno coi rispettivi allegati, nonché dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante;
e per la conseguente condanna della stazione appaltante:
all’accoglimento della domanda della ricorrente finalizzata alla riammissione della propria offerta alla selezione concorsuale e, previa valutazione integrale della stessa, al conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, attività questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito, con richiesta, in ogni caso, della declaratoria ex art. 122 c.p.a. d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame, in ragione della richiesta di subentro;
nell’ipotesi d’impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota a firma della commissione tecnica denominata “precisazione in merito al ricorso presentato da EUROCOLUMBUS S.r.l.”
- del verbale di verifica in ordine all’anomalia dell’offerta a firma del R.U.P. del 13 settembre 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale TO 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AV CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Brevemente i fatti.
Con deliberazione del 31 luglio 2024, la A.S.L. TO 3 ha indetto una procedura aperta per fornitura di due dispositivi portatili per radioscopia digitale, destinati all’Ospedale di Rivoli ed all’Ospedale di Susa, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di importo complessivo a base d’asta di euro 276.000,00.
L’offerta tecnica della ricorrente Eurocolumbus, come quella di altre imprese concorrenti, è stata giudicata priva di un elemento essenziale: in sintesi, il carrello portamonitor offerto dalla ricorrente è dotato di un solo monitor da 32 pollici con due aree di visualizzazione, a fronte della caratteristica tecnica prescritta dal bando di gara di due monitor ad alta risoluzione e alto contrasto, di dimensioni pari ad almeno 19 pollici.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’appalto è stato aggiudicato, con deliberazione del 4 settembre 2025, alla controinteressata Philips.
La ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo:
la violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 36 e 90 del d.lgs. n. 36 del 2023, la violazione dei principi di trasparenza e par condicio e l’eccesso di potere sotto molteplici profili, in quanto la nota inviata dall’amministrazione tramite piattaforma Sintel, in data 18 luglio 2025, non recherebbe motivazione alcuna dell’esclusione, così violando i termini previsti dalla legge per la comunicazione del provvedimento di esclusione;
la violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 10 e 79 del d.lgs. n. 36 del 2023, la violazione degli artt. 16 e 18 del disciplinare di gara, la violazione dell’art. 3 del capitolato speciale, la violazione dei principi di trasparenza e par condicio e l’eccesso di potere sotto molteplici profili, in quanto il dispositivo offerto sarebbe del tutto conforme alle specifiche tecniche predisposte dall’amministrazione, nonché corredato da idonea dichiarazione di equivalenza;
la violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 10 e 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, la violazione dell’art. 23 del disciplinare di gara ed il difetto d’istruttoria, in quanto l’amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di valutare l’anomalia dell’offerta di Philips.
Si è costituita la A.S.L. TO 3, svolgendo difese e chiedendo il rigetto di tutte le domande della ricorrente.
Con ordinanza di questa Sezione n. 1536/2025, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sull’istanza incidentale di accesso, avendo la società ricorrente ricevuto copia di tutti gli atti ed i documenti di gara (nello stesso giorno della notificazione del ricorso).
L’istanza cautelare è stata respinta, con ordinanza di questa Sezione n. 474/2025, confermata in appello dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4030/2025.
Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto, per le ragioni già sommariamente espresse nella fase cautelare. Il Collegio ritiene pertanto di prescindere dall’eccezione di difetto di interesse sollevata dall’ASL, incentrata sulla asserita, integrale esecuzione del contratto.
Quanto al primo motivo, è sufficiente ribadire che ogni eventuale violazione delle modalità formali e del termine, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36 del 2023, per la comunicazione dell’esclusione di un concorrente, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la legittimità del provvedimento di esclusione e rileva, al più, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione (cfr. TAR Lazio, Sez. II, n. 10550 del 2020).
Il secondo nucleo di censure, che attiene al merito della decisione di esclusione dell’offerta della ricorrente Eurocolumbus, è infondato.
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di apparecchiature medicali, i cui requisiti minimi sono descritti nel capitolato speciale (doc. 4), che all’art. 3 descrive puntualmente le componenti tecniche, le caratteristiche e le prestazioni essenziali richieste, tra le quali, per quanto qui rileva: generatore e complesso radiogeno; detettore digitale dinamico flat panel; arco a C; carrello porta monitor; interfaccia utente e software.
Caratteristiche essenziali a pena d’esclusione, per espressa previsione del capitolato, sono la presenza di due monitor ad alta risoluzione e alto contrasto, di dimensioni pari ad almeno 19 pollici sul carrello porta monitor, ed il monitor touch screen inserito nell’arco a C. Quindi, i monitor complessivamente richiesti nella fornitura sono tre, così distinti: uno sull’arco a C (parte necessaria di questo) e due integranti la separata stazione di visualizzazione sul carrello.
La ricorrente Eurocolumbus ha offerto un arco dotato di un monitor ed un carrello con un solo monitor, come emerge dalla documentazione tecnica prodotta in giudizio (doc. 13, 14, 15).
Legittimamente, pertanto, la commissione di gara ha giudicato l’offerta tecnica non conforme, siccome il carrello porta monitor della Eurocolumbus non è dotato, come prescritto, di due monitor distinti.
Sul punto, appare del tutto ragionevole e corretta la decisione dell’amministrazione, nel senso che la prescrizione di una stazione di visualizzazione con due monitor fisici di (almeno) 19 pollici integra non una specifica tecnica, a cui sarebbe astrattamente applicabile il principio di equivalenza funzionale, bensì un requisito minimo obbligatorio, ossia esprime la definizione a priori dei bisogni dei plessi ospedalieri, perimetrando in modo rigido i tipi di macchinari idonei a soddisfare tali necessità operative. La previsione di due monitor distinti, con determinate caratteristiche, definisce l’oggetto dell’appalto ed ha una consistenza strutturale, non meramente funzionale.
Né può rimediarsi a tale difformità, come vorrebbe la ricorrente, per il fatto che l’unico monitor della stazione di visualizzazione misura 32 pollici, con doppia area di visualizzazione.
La carenza di caratteristiche essenziali dell’offerta tecnica giustifica l’esclusione dalla gara.
Il principio di equivalenza, diretto a garantire la tutela della concorrenza e la massima apertura al mercato, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici, è di norma riferito alle specifiche tecniche, non ai requisiti essenziali strutturali della fornitura, di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara (cfr., tra molte, Cons. Stato, Sez. III, n. 1225 del 2021).
Il principio può trovare applicazione quando, sul piano qualitativo, si sia in presenza di una specifica in senso propriamente tecnico, e cioè di uno standard (espresso anche in termini di certificazione, omologazione, attestazione) capace di individuare e sintetizzare alcune caratteristiche proprie del bene o del servizio, caratteristiche che possono tuttavia essere possedute anche da altro bene o servizio, pur formalmente privo della specifica indicata; ne consegue che il principio trova ragione di applicazione in presenza di specifiche tecniche aventi un grado di dettaglio potenzialmente escludente, a fronte cioè di uno standard tecnico-normativo capace d’impedire la partecipazione alla gara, per il livello della sua specificità e per il suo portato selettivo, cosicché si può impedire che la selezione si risolva in termini irragionevolmente formalistici ed anticompetitivi, affiancando ad un siffatto standard la necessaria clausola d’equivalenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5258 del 2019).
Per contro, il principio di equivalenza non può essere invocato per ammettere offerte che, sul piano oggettivo, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie minime, previste nel capitolato di gara, poiché in questi casi si determinerebbe l’effetto di alterare l’oggetto del contratto, al punto da consentire ai partecipanti di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l’oggetto dell’appalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti, in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara.
Nella specie, l’equivalenza funzionale invocata dalla ricorrente è stata correttamente negata dalla commissione di gara (doc. 17), anche mediante la relazione integrativa nella quale sono spiegate le esigenze, in ambito ospedaliero, a cui l’appalto è funzionale: “La disponibilità di due monitor fisicamente distinti costituisce un elemento irrinunciabile nell’ambito operatorio, ove assumono rilevanza imprescindibile la chiarezza visiva, l’efficienza operativa e la sicurezza del paziente. I due monitor permettono: una visualizzazione simultanea ed immediata, evitando sovrapposizioni e riduzioni dimensionali; una maggiore affidabilità in caso di avaria di uno dei dispositivi; orientamenti indipendenti in base alle esigenze operatorie; la conservazione della piena leggibilità delle immagini, aspetto fondamentale per il corretto riconoscimento di strutture anatomiche di dettaglio”.
Il disciplinare di gara ed il capitolato speciale sono chiari nel qualificare in termini “strutturali” la prescrizione dei due monitor distinti per la stazione di visualizzazione, ciascuno con determinate caratteristiche, così da escludere ogni spazio per una valutazione di equivalenza. D’altronde, è comprovato che sono pervenute in gara più offerte tecniche con carello e doppio monitor, sì da escludere irragionevoli restrizioni della concorrenza.
Quanto fin qui chiarito vale con esclusivo riferimento all’appalto controverso, rispetto al quale la volontà dell’amministrazione (esternata nelle richiamate clausole del capitolato speciale) deve interpretarsi nel senso di escludere l’ammissibilità di un giudizio di equivalenza, per apparecchiature caratterizzate da unico monitor di maggiori dimensioni. Sarà, tuttavia, ben possibile che in altre e diverse procedure di gara, sempre finalizzate all’approvvigionamento delle aziende ospedaliere, i bandi di gara ed i capitolati tecnici consentano l’offerta di macchinari equivalenti, ciò essendo rimesso alla decisione discrezionale dell’amministrazione committente, sulla base di valutazioni soggettive che sfuggono al sindacato di legittimità e che non si prestano a rigide classificazioni di tutti i particolari dettagli tecnici dei macchinari, talora qualificati come requisiti strutturali a pena d’esclusione, altre volte interpretati come standard prestazionali suscettibili di essere soddisfatti mediante soluzioni tecniche equivalenti.
Ne discende l’infondatezza delle censure dedotte verso il provvedimento di esclusione.
I motivi aggiunti, genericamente riferiti alla verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria Philips, sono inammissibili per difetto d’interesse, una volta accertata la legittimità dell’estromissione dalla gara della ricorrente Eurocolumbus.
Infine, sono respinte le domande di caducazione del contratto d’appalto e di subentro nella fornitura e la domanda di risarcimento del danno, in conseguenza dell’accertata legittimità del provvedimento di esclusione.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Azienda Sanitaria Locale TO 3, nella misura di euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI EL, Presidente
AV CO, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV CO | GI EL |
IL SEGRETARIO