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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/06/2024, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai giudici:
Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
Dott.ssa Enrica Marini Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1080 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
OS (OR), Viale della Repubblica n. 9, con il patrocinio degli Avv.ti Angela Cappai, Giovanna Cappai
e Debora Talu;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato ad [...] il [...], residente in P_ C.F._2
SU (OR), alla S.S. 129 bis n. 4, con il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Colomo, presso il cui studio è anche elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “dichiarano di concludere per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per l'affido esclusivo dei minori, con la precisazione che le decisioni di
pagina 1 di 5 maggiore interesse per i minori verranno assunte in via esclusiva dalla madre, e con prevalente collocazione presso l'abitazione materna e con regolamentazione delle visite che avverranno secondo le modalità stabilite dalla comunità protetta sino a che il manterrà la sua dimora preso la P_ stessa comunità e una volta terminato il percorso presso la comunità secondo accordi con la madre e sempre alla presenza dei familiari del al fine di consentire ai minori di acquisire, con P_ gradualità, maggiore sicurezza con la figura paterna al suo rientro dalla comunità, per un pomeriggio
a settimana;
le parti danno atto che concordano affinché sia determinato nella misura di euro 550,00 il contributo stabilito a titolo di concorso nel mantenimento dei minori e da versarsi dal Per_1 Per_2 padre entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario nel conto banco posta n. 1000991354,
[...]
– intestato a , oltre alle spese straordinarie di natura scolastica e medica, CP_2 Parte_1 non coperte dal SSN, nella misura percentuale del 30%; la madre concorrerà nella misura del 70% alle spese mediche, non coperte dal SSN, e scolastiche e, nella misura integrale, a tutte le altre spese straordinarie;
le parti concordano sulla compensazione delle spese processuali”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate nell'interesse di e ”. Parte_1 P_
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 14.11.2023 e ritualmente notificato, ha adito il Parte_1
Tribunale di Oristano allo scopo di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge , nonché l'affidamento esclusivo dei due figli minori nati
P_ dall'unione coniugale e la regolamentazione del relativo diritto di visita del padre. Sotto il profilo economico, inoltre, la ricorrente ha domandato in via principale: 1) l'assegnazione in favore di della casa coniugale, sita in SU, con i relativi arredi;
2) la determinazione
P_ della misura del contributo economico dovuto dal a titolo di mantenimento dei figli minori
P_ nella misura di complessivi euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) il riconoscimento del diritto a percepire per intero l'assegno unico;
4) lo scioglimento della comunione dei beni mediante l'attribuzione della proprietà esclusiva dell'abitazione sita in SU in capo al
P_
e il riconoscimento della proprietà esclusiva dell'abitazione sita in Sassari in favore della . Pt_1
A fondamento di quanto domandato, ha allegato: Parte_1
- che in data 02.10.2004 aveva contratto matrimonio concordatario a MAGOMADAS, in regime di comunione dei beni, col coniuge (trascritto nei registri dello Stato Civile P_ del medesimo Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2004);
- che dall'unione coniugale erano nati in Nuoro i due figli, minori d'età, (06.07.2010) e Per_1
(11.08.2013); Per_2
- che in data 15.11.2021, stante il deterioramento del rapporto matrimoniale, era stato emesso il decreto n. 4553/2021 con il quale era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi;
- che tra le condizioni della detta separazione era stato previsto l'affidamento congiunto dei minori con collocazione prevalente presso la madre, nonché l'obbligo in capo al padre di versare, a titolo di contributo al mantenimento, l'assegno mensile nella misura di complessivi euro 1000,00 in favore dell'odierna ricorrente, oltre alle spese straordinarie del 50%;
- che l'entità dell'assegno era stata così concordata in ragione del canone di locazione che la ricorrente doveva erogare mensilmente per l'immobile, sito in OS, presso il quale era andata a vivere con i figli, nonché in ragione della percezione da parte del di un canone di P_ locazione derivante dall'abitazione, sita in Sassari, in comproprietà con la;
Pt_1
- che, nelle more, le condizioni economiche della ricorrente erano nettamente peggiorate in quanto nell'ultimo anno le era stata corrisposta dal resistente, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, esclusivamente la somma mensile di euro 440,00;
pagina 2 di 5 - che, tramite provvedimento del 23.11.2022 emesso dal Tribunale di Oristano, era stato nominato in favore del resistente stante la sua condizione di dipendenza da P_ sostanze alcoliche, un amministratore di sostegno nella persona del fratello;
Parte_2
- che, stante la gravità della situazione personale del resistente, il disagio emotivo e sociale da lui riscontrato gli aveva impedito di rapportarsi in modo funzionale con i propri figli;
- che, alla luce di tali eventi, non aveva più beneficiato del sostentamento economico stabilito in sede di omologa e dell'aiuto del coniuge nella gestione e nell'adozione delle scelte sanitarie e scolastiche per i figli, tanto da decidere di abbandonare il domicilio di OS per chiedere ospitalità presso la sua famiglia di origine.
Ciò premesso, venuta definitivamente meno la comunione materiale e morale col coniuge, parte attrice ha domandato in questa sede la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni indicate in ricorso.
Tramite comparsa di costituzione e risposta del 23.02.2024, si è costituito nel presente giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio P_ formulata dalla ricorrente, ha domandato il riconoscimento in capo a entrambi i genitori dell'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione materna e la regolamentazione del diritto di visita del padre compatibilmente alla sua attuale condizione di permanenza presso la comunità terapeutica di San Patrignano.
Sotto il profilo economico, inoltre, il ha domandato che l'ammontare dell'assegno da lui P_ dovuto a titolo di mantenimento dei figli venisse quantificato in complessivi euro 440,00 mensili, oltre all'ulteriore somma di euro 199,00 corrispondente alla quota dell'assegno unico corrispostagli dall'INPS. A fondamento delle proprie ragioni, ha esposto: P_
- che il rapporto matrimoniale tra le odierne parti si era notevolmente deteriorato negli ultimi anni, giungendo a un punto di reciproca intolleranza;
- che i figli avevano sempre avuto un forte attaccamento nei suoi confronti, al punto da condividere con lui il tempo libero, i giochi e i rapporti sociali;
- che gli stessi figli, anche dopo essere stato accolto presso la Comunità terapeutica di San
Patrignano, avevano recentemente manifestato la volontà di incontrarlo;
- che, alla luce del complessivo miglioramento del proprio stato psicofisico riscontrato dagli operatori del centro già dopo i primi mesi di permanenza, doveva ritenersi non condivisibile la richiesta della ricorrente di affidamento esclusivo dei figli;
- che, rispetto all'epoca iniziale della separazione, la propria condizione patrimoniale aveva subito un sostanziale depauperamento in quanto da circa due anni, in ragione della propria condizione personale, non aveva più svolto alcuna attività lavorativa e la sua unica entrata economica era stata rappresentata dal canone di locazione derivante dai due immobili di sua proprietà siti in SU (per complessivi euro 440,00) e dal canone dell'appartamento sito in
Sassari destinato, tuttavia, al pagamento del mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione coniugale (pari ad euro 564,33) rimasto a esclusivo carico del e, per suo conto, del suo P_ amministratore di sostegno.
Le parti sono comparse all'udienza dell'8.04.2024 tramite i loro procuratori speciali i quali, stante l'infruttuosità del tentativo di conciliazione esperito dal giudice, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e hanno formulato le conclusioni conformi nei termini sopra trascritti. Ai sensi dell'art. 473 bis 22, ult. co., c.p.c., all'esito della discussione della causa nella stessa udienza e fatte precisare le conclusioni, stante l'accordo raggiunto dalle parti e la conseguente formulazione delle dette conclusioni conformi, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti;
pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio senza assegnazione di termini.
***
pagina 3 di 5 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Le parti, tramite la produzione degli atti della separazione, hanno provato che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati e, in particolare, che dalla data dell'intervenuta separazione consensuale alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, inoltre, deve presumersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per poter pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 P_
Quanto ai residui aspetti, devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti all'udienza dell'8.04.2024.
Al riguardo, infatti, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti e dell'espressa volontà manifestata dalle stesse di voler pervenire a una soluzione conciliativa dell'odierna vertenza, il Collegio ritiene opportuno accogliere le conclusioni congiunte, come sopra trascritte, in quanto eque e conformi a garantire il soddisfacimento degli interessi prevalenti dei figli minori, anche alla luce delle attuali condizioni psico-fisiche del che, allo stato, pregiudicano inevitabilmente la sua capacità di P_ esercitare in maniera piena la propria responsabilità genitoriale.
Sul punto giova precisare che, in materia di affidamento dei figli minori, il principio della bigenitorialità costituisce una regola generale ampiamente consolidata nella prassi giurisprudenziale.
Tale principio, tuttavia, ammette delle eccezioni al solo scopo di tutelare il minore dal rischio di subire eventuali pregiudizi laddove si rilevino gravi situazioni di fatto che determinino la manifesta inidoneità di uno dei genitori a esercitare la propria responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'attuale condizione personale del resistente, deve ritenersi che le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo dei minori Per_1
e in favore della madre, al collocamento prevalente degli stessi presso il domicilio materno e Per_2 alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre, siano pienamente idonee a soddisfare gli interessi primari dei minori.
In particolare, deve rilevarsi che le modalità di visita concordate dalle parti risultano idonee a garantire la possibilità dei minori di conservare un contatto essenziale con la figura paterna e con i relativi familiari tramite modalità di incontro in un contesto protetto, con la prospettiva di consolidare progressivamente i rapporti e i contatti con la figura paterna al termine del percorso intrapreso dal presso la comunità. P_ Quanto all'aspetto patrimoniale, anche la misura dell'assegno concordato dalle parti, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, deve ritenersi congruo a soddisfare le loro primarie esigenze di vita, nonché adeguato alle rispettive condizioni reddituali dei genitori, fermo restando che la madre in quanto collocataria e affidataria in via esclusiva dei minori avrà diritto a percepire internamente l'assegno unico per i figli.
La natura della causa e il raggiungimento di un accordo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, disattesa ogni diversa istanza, definitivamente pronunziando, su accordo delle parti:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a MAGOMADAS il
02.10.2004 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 P_
, nato ad [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile
[...] per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2004 – Comune di Magomadas).
pagina 4 di 5 2. Affida in via esclusiva a i minori e con Parte_1 Persona_3 Persona_4 collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse per i minori verranno assunte in via esclusiva dalla madre.
3. Dispone, con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita del padre, che le visite con i minori avvengano secondo le modalità stabilite dalla comunità protetta sino a che il P_ manterrà la sua dimora preso la stessa comunità e, una volta terminato il percorso presso la comunità, secondo accordi con la madre, per un pomeriggio a settimana e sempre alla presenza dei familiari del al fine di consentire ai minori di acquisire, con gradualità, maggiore P_ sicurezza con la figura paterna al suo rientro dalla comunità.
4. Dispone che corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento dei minori P_
e , la somma mensile di euro 550,00 da versarsi entro il 10 di ogni mese Per_1 Per_2 mediante bonifico bancario nel conto banco posta n. 1000991354, – intestato a CP_2
–la quale percepirà in via esclusiva l'assegno unico per i figli –oltre alle spese Parte_1 straordinarie di natura scolastica e medica, non coperte dal SSN, nella misura percentuale del
30%; la madre concorrerà nella misura del 70% alle spese mediche, non coperte dal SSN, e scolastiche e, nella misura integrale, a tutte le altre spese straordinarie.
5. Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale del 14 giugno 2024.
Il giudice relatore
Dott.ssa Enrica Marini
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai giudici:
Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
Dott.ssa Enrica Marini Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1080 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
OS (OR), Viale della Repubblica n. 9, con il patrocinio degli Avv.ti Angela Cappai, Giovanna Cappai
e Debora Talu;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nato ad [...] il [...], residente in P_ C.F._2
SU (OR), alla S.S. 129 bis n. 4, con il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Colomo, presso il cui studio è anche elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “dichiarano di concludere per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per l'affido esclusivo dei minori, con la precisazione che le decisioni di
pagina 1 di 5 maggiore interesse per i minori verranno assunte in via esclusiva dalla madre, e con prevalente collocazione presso l'abitazione materna e con regolamentazione delle visite che avverranno secondo le modalità stabilite dalla comunità protetta sino a che il manterrà la sua dimora preso la P_ stessa comunità e una volta terminato il percorso presso la comunità secondo accordi con la madre e sempre alla presenza dei familiari del al fine di consentire ai minori di acquisire, con P_ gradualità, maggiore sicurezza con la figura paterna al suo rientro dalla comunità, per un pomeriggio
a settimana;
le parti danno atto che concordano affinché sia determinato nella misura di euro 550,00 il contributo stabilito a titolo di concorso nel mantenimento dei minori e da versarsi dal Per_1 Per_2 padre entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario nel conto banco posta n. 1000991354,
[...]
– intestato a , oltre alle spese straordinarie di natura scolastica e medica, CP_2 Parte_1 non coperte dal SSN, nella misura percentuale del 30%; la madre concorrerà nella misura del 70% alle spese mediche, non coperte dal SSN, e scolastiche e, nella misura integrale, a tutte le altre spese straordinarie;
le parti concordano sulla compensazione delle spese processuali”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate nell'interesse di e ”. Parte_1 P_
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 14.11.2023 e ritualmente notificato, ha adito il Parte_1
Tribunale di Oristano allo scopo di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge , nonché l'affidamento esclusivo dei due figli minori nati
P_ dall'unione coniugale e la regolamentazione del relativo diritto di visita del padre. Sotto il profilo economico, inoltre, la ricorrente ha domandato in via principale: 1) l'assegnazione in favore di della casa coniugale, sita in SU, con i relativi arredi;
2) la determinazione
P_ della misura del contributo economico dovuto dal a titolo di mantenimento dei figli minori
P_ nella misura di complessivi euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) il riconoscimento del diritto a percepire per intero l'assegno unico;
4) lo scioglimento della comunione dei beni mediante l'attribuzione della proprietà esclusiva dell'abitazione sita in SU in capo al
P_
e il riconoscimento della proprietà esclusiva dell'abitazione sita in Sassari in favore della . Pt_1
A fondamento di quanto domandato, ha allegato: Parte_1
- che in data 02.10.2004 aveva contratto matrimonio concordatario a MAGOMADAS, in regime di comunione dei beni, col coniuge (trascritto nei registri dello Stato Civile P_ del medesimo Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2004);
- che dall'unione coniugale erano nati in Nuoro i due figli, minori d'età, (06.07.2010) e Per_1
(11.08.2013); Per_2
- che in data 15.11.2021, stante il deterioramento del rapporto matrimoniale, era stato emesso il decreto n. 4553/2021 con il quale era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi;
- che tra le condizioni della detta separazione era stato previsto l'affidamento congiunto dei minori con collocazione prevalente presso la madre, nonché l'obbligo in capo al padre di versare, a titolo di contributo al mantenimento, l'assegno mensile nella misura di complessivi euro 1000,00 in favore dell'odierna ricorrente, oltre alle spese straordinarie del 50%;
- che l'entità dell'assegno era stata così concordata in ragione del canone di locazione che la ricorrente doveva erogare mensilmente per l'immobile, sito in OS, presso il quale era andata a vivere con i figli, nonché in ragione della percezione da parte del di un canone di P_ locazione derivante dall'abitazione, sita in Sassari, in comproprietà con la;
Pt_1
- che, nelle more, le condizioni economiche della ricorrente erano nettamente peggiorate in quanto nell'ultimo anno le era stata corrisposta dal resistente, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, esclusivamente la somma mensile di euro 440,00;
pagina 2 di 5 - che, tramite provvedimento del 23.11.2022 emesso dal Tribunale di Oristano, era stato nominato in favore del resistente stante la sua condizione di dipendenza da P_ sostanze alcoliche, un amministratore di sostegno nella persona del fratello;
Parte_2
- che, stante la gravità della situazione personale del resistente, il disagio emotivo e sociale da lui riscontrato gli aveva impedito di rapportarsi in modo funzionale con i propri figli;
- che, alla luce di tali eventi, non aveva più beneficiato del sostentamento economico stabilito in sede di omologa e dell'aiuto del coniuge nella gestione e nell'adozione delle scelte sanitarie e scolastiche per i figli, tanto da decidere di abbandonare il domicilio di OS per chiedere ospitalità presso la sua famiglia di origine.
Ciò premesso, venuta definitivamente meno la comunione materiale e morale col coniuge, parte attrice ha domandato in questa sede la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni indicate in ricorso.
Tramite comparsa di costituzione e risposta del 23.02.2024, si è costituito nel presente giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio P_ formulata dalla ricorrente, ha domandato il riconoscimento in capo a entrambi i genitori dell'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione materna e la regolamentazione del diritto di visita del padre compatibilmente alla sua attuale condizione di permanenza presso la comunità terapeutica di San Patrignano.
Sotto il profilo economico, inoltre, il ha domandato che l'ammontare dell'assegno da lui P_ dovuto a titolo di mantenimento dei figli venisse quantificato in complessivi euro 440,00 mensili, oltre all'ulteriore somma di euro 199,00 corrispondente alla quota dell'assegno unico corrispostagli dall'INPS. A fondamento delle proprie ragioni, ha esposto: P_
- che il rapporto matrimoniale tra le odierne parti si era notevolmente deteriorato negli ultimi anni, giungendo a un punto di reciproca intolleranza;
- che i figli avevano sempre avuto un forte attaccamento nei suoi confronti, al punto da condividere con lui il tempo libero, i giochi e i rapporti sociali;
- che gli stessi figli, anche dopo essere stato accolto presso la Comunità terapeutica di San
Patrignano, avevano recentemente manifestato la volontà di incontrarlo;
- che, alla luce del complessivo miglioramento del proprio stato psicofisico riscontrato dagli operatori del centro già dopo i primi mesi di permanenza, doveva ritenersi non condivisibile la richiesta della ricorrente di affidamento esclusivo dei figli;
- che, rispetto all'epoca iniziale della separazione, la propria condizione patrimoniale aveva subito un sostanziale depauperamento in quanto da circa due anni, in ragione della propria condizione personale, non aveva più svolto alcuna attività lavorativa e la sua unica entrata economica era stata rappresentata dal canone di locazione derivante dai due immobili di sua proprietà siti in SU (per complessivi euro 440,00) e dal canone dell'appartamento sito in
Sassari destinato, tuttavia, al pagamento del mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione coniugale (pari ad euro 564,33) rimasto a esclusivo carico del e, per suo conto, del suo P_ amministratore di sostegno.
Le parti sono comparse all'udienza dell'8.04.2024 tramite i loro procuratori speciali i quali, stante l'infruttuosità del tentativo di conciliazione esperito dal giudice, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e hanno formulato le conclusioni conformi nei termini sopra trascritti. Ai sensi dell'art. 473 bis 22, ult. co., c.p.c., all'esito della discussione della causa nella stessa udienza e fatte precisare le conclusioni, stante l'accordo raggiunto dalle parti e la conseguente formulazione delle dette conclusioni conformi, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti;
pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio senza assegnazione di termini.
***
pagina 3 di 5 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Le parti, tramite la produzione degli atti della separazione, hanno provato che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati e, in particolare, che dalla data dell'intervenuta separazione consensuale alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, inoltre, deve presumersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per poter pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 P_
Quanto ai residui aspetti, devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti all'udienza dell'8.04.2024.
Al riguardo, infatti, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti e dell'espressa volontà manifestata dalle stesse di voler pervenire a una soluzione conciliativa dell'odierna vertenza, il Collegio ritiene opportuno accogliere le conclusioni congiunte, come sopra trascritte, in quanto eque e conformi a garantire il soddisfacimento degli interessi prevalenti dei figli minori, anche alla luce delle attuali condizioni psico-fisiche del che, allo stato, pregiudicano inevitabilmente la sua capacità di P_ esercitare in maniera piena la propria responsabilità genitoriale.
Sul punto giova precisare che, in materia di affidamento dei figli minori, il principio della bigenitorialità costituisce una regola generale ampiamente consolidata nella prassi giurisprudenziale.
Tale principio, tuttavia, ammette delle eccezioni al solo scopo di tutelare il minore dal rischio di subire eventuali pregiudizi laddove si rilevino gravi situazioni di fatto che determinino la manifesta inidoneità di uno dei genitori a esercitare la propria responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, tenuto conto dell'attuale condizione personale del resistente, deve ritenersi che le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo dei minori Per_1
e in favore della madre, al collocamento prevalente degli stessi presso il domicilio materno e Per_2 alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre, siano pienamente idonee a soddisfare gli interessi primari dei minori.
In particolare, deve rilevarsi che le modalità di visita concordate dalle parti risultano idonee a garantire la possibilità dei minori di conservare un contatto essenziale con la figura paterna e con i relativi familiari tramite modalità di incontro in un contesto protetto, con la prospettiva di consolidare progressivamente i rapporti e i contatti con la figura paterna al termine del percorso intrapreso dal presso la comunità. P_ Quanto all'aspetto patrimoniale, anche la misura dell'assegno concordato dalle parti, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, deve ritenersi congruo a soddisfare le loro primarie esigenze di vita, nonché adeguato alle rispettive condizioni reddituali dei genitori, fermo restando che la madre in quanto collocataria e affidataria in via esclusiva dei minori avrà diritto a percepire internamente l'assegno unico per i figli.
La natura della causa e il raggiungimento di un accordo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, disattesa ogni diversa istanza, definitivamente pronunziando, su accordo delle parti:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a MAGOMADAS il
02.10.2004 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 P_
, nato ad [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile
[...] per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2004 – Comune di Magomadas).
pagina 4 di 5 2. Affida in via esclusiva a i minori e con Parte_1 Persona_3 Persona_4 collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse per i minori verranno assunte in via esclusiva dalla madre.
3. Dispone, con riguardo alla regolamentazione del diritto di visita del padre, che le visite con i minori avvengano secondo le modalità stabilite dalla comunità protetta sino a che il P_ manterrà la sua dimora preso la stessa comunità e, una volta terminato il percorso presso la comunità, secondo accordi con la madre, per un pomeriggio a settimana e sempre alla presenza dei familiari del al fine di consentire ai minori di acquisire, con gradualità, maggiore P_ sicurezza con la figura paterna al suo rientro dalla comunità.
4. Dispone che corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento dei minori P_
e , la somma mensile di euro 550,00 da versarsi entro il 10 di ogni mese Per_1 Per_2 mediante bonifico bancario nel conto banco posta n. 1000991354, – intestato a CP_2
–la quale percepirà in via esclusiva l'assegno unico per i figli –oltre alle spese Parte_1 straordinarie di natura scolastica e medica, non coperte dal SSN, nella misura percentuale del
30%; la madre concorrerà nella misura del 70% alle spese mediche, non coperte dal SSN, e scolastiche e, nella misura integrale, a tutte le altre spese straordinarie.
5. Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale del 14 giugno 2024.
Il giudice relatore
Dott.ssa Enrica Marini
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
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