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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente relatore dott. Massimiliano Sturiale Giudice dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g.449/2025 e promosso da
con il patrocinio dell'avv.CIPRIANI ILARIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 19.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo. Con ricorso ex artt. 281 decies bis c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 23/12/2024, , nato in [...] il [...], impugna il decreto Parte_1 adottato dalla Questura della Provincia di Lucca emesso in data 01/06/2024 e notificato il 02/12/2024, con cui il Questore ha rigettato la sua richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Livorno in data 15/03/2024. Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98. Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo anche ottenuto diversi impieghi lavorativi. Il ricorrente depositava, a riprova di quanto asserito documentazione lavorativa attestante l'occupazione come manovale presso Pisa Energetica S.r.l. dal 10/07/2023 al 30/04/2024, nonché documentazione relativa a precedenti occupazioni stagionali nel settore agricolo. Rappresentava inoltre che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze/Sez. Livorno, nel formulare parere sfavorevole, ha valutato negativamente la condotta del ricorrente in Italia, ritenendo sussistenti motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale impeditivi il rinnovo. La difesa del ricorrente chiarisce che tale valutazione si fonda su un precedente penale che il ricorrente avrebbe appreso solo in data 16 febbraio 2024, quando, recatosi presso la Questura di Lucca per formalizzare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, veniva tratto in arresto in esecuzione della sentenza n. 305/2022 R. Sent. del Tribunale di Pisa, emessa il 9 febbraio 2022 e divenuta definitiva il 25 giugno 2022. Successivamente, in data 29 febbraio 2024, il difensore del ricorrente, Avv. Roberto Bonacchi, ha depositato istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 c.p.p. avverso la suddetta sentenza, chiedendone la revoca e l'adozione di ogni conseguente decisione (doc. 4). Con ordinanza del 4 aprile 2024, la Corte d'Appello di Firenze, esaminata l'istanza di rescissione, ha sospeso l'esecuzione della pena irrogata con la sentenza n. 305/2022, disponendo l'immediata liberazione del ricorrente e applicando la misura cautelare dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla P.G., fissando per la trattazione del procedimento l'udienza del 19 aprile 2024 (doc. 4). Con successiva ordinanza del 14 maggio 2024, la stessa Corte d'Appello, in accoglimento del ricorso, ha revocato la sentenza n. 305/2022 emessa dal Tribunale di Pisa in data 9 febbraio 2022 (resa irrevocabile il 25 giugno 2022), disponendone la sospensione dell'esecuzione e ordinando la liberazione immediata del ricorrente, nonché la revoca delle misure cautelari applicate (doc. 4). A seguito della revoca, il Tribunale di Pisa, con provvedimento dell'11 dicembre 2024, ha fissato la nuova trattazione del procedimento penale a carico del ricorrente per il 17 marzo 2025 (doc. 5). Ad avviso della difesa, la alla luce della revoca della sentenza che Controparte_4 aveva costituito il presupposto del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale nel giugno 2024, avrebbe dovuto richiedere alla Commissione stessa un nuovo parere tenendo conto delle circostanze sopravvenute, rilevanti ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. Infatti, a seguito della revoca, il procedimento penale è nuovamente pendente, e non sussiste più alcuna condanna definitiva a carico del ricorrente. Ne consegue che non può più ritenersi sussistente, allo stato, una condizione di pericolosità per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale. È opportuno evidenziare che tale revoca era già intervenuta prima dell'adozione del provvedimento impugnato, datato 1° giugno 2024, sicché la Questura avrebbe dovuto tenerne conto nella propria valutazione. Deduce inoltre la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta
Pag. 2 di 10 alla condizione culturale, sociale, politica ed economica in Nigeria, quale emerge dalle principali fonti internazionali, laddove permane una situazione di diffusa instabilità il rischio di subire attentati è molto elevato e sono sconsigliati viaggi per i soggetti provenienti dall'estero. Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia. Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Con decreto del 27/01/2025 il Giudice ha respinto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenuto insussistente “il pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto che i documenti prodotti dal ricorrente sono insufficienti allo stato a fondare un giudizio di piena integrazione socio lavorativa” ed ha fissato udienza per la comparizione delle parti al 03/07/2025. Nelle more, con nuova istanza di sospensione fondata su elementi sopravvenuti al deposito del ricorso, la difesa ha rappresentato che in data 8 gennaio 2025 il ricorrente è stato assunto dalla società Pisa Energetica s.r.l. con contratto a tempo determinato dal 9 gennaio 2025 al 31 marzo 2025. La stessa società aveva già impiegato il ricorrente dal 10 luglio 2023 al 16 febbraio 2024, rapporto interrotto per le ragioni indicate nel ricorso introduttivo. È stata prodotta busta paga relativa al mese di gennaio 2025 nonché dichiarazione del datore di lavoro, che si è impegnato, in caso di regolarità della posizione del ricorrente sul territorio, a proseguire il rapporto fino a dicembre 2025 con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Tale circostanza, unitamente al precedente rapporto lavorativo presso la medesima società (con reddito previdenziale luglio–dicembre 2023 pari a euro 9.889,00), comprova la concreta integrazione lavorativa del ricorrente in Italia e la sua capacità di sostenersi economicamente. Con decreto del 30/04/2025 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenuta la sussistenza del pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto dei motivi di impugnazione fondati, fra l'altro, su rapporti lavorativi e sulla sua integrazione sociale nel Paese di accoglienza, nonché del fatto che, nell'ipotesi di una eventuale espulsione, risulterebbe estremamente difficoltosa per il richiedente la concreta attuazione di un eventuale accoglimento del ricorso. Il si è costituito in data 20/06/2025 chiedendo di respingere il Controparte_1 ricorso e richiamando il parere negativo della Commissione Territoriale sull'istanza di rinnovo ove si rileva, tra l'altro come risultasse a carico del ricorrente un ordine di carcerazione n. SIEP 91/23, emesso il 1° marzo 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, per l'esecuzione della pena di anni cinque di reclusione e multa di euro 10.000, a seguito di condanna definitiva del 25 giugno 2022 per il reato di cui all'art. 3, n. 5, della L. n. 75/1958 (atti di lenocinio commessi tra gennaio e giugno 2018 a Pisa). La Commissione ha ritenuto non sussistenti fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Invero, sebbene l'istante risieda in Italia dal 2016, al netto dell'attività lavorativa attestata con il contratto in essere dal 10/07/23 e prorogato fino al maggio 2024, non sono emersi ulteriori
Pag. 3 di 10 indici di una positiva integrazione sul territorio o la presenza di legami familiari e affettivi.
D'altra parte, si rileva che il richiedente conserva i legami con i familiari in Nigeria (moglie e figli) e, che, successivamente all'apprezzamento svolto dal Tribunale di Firenze a gennaio del 2022, è sopravvenuta la condanna definitiva dello stesso per il grave reato sopra citato alla pena di 5 anni di reclusione nonché al pagamento della multa di euro 10mila. Tale condotta non risulta compatibile con un'effettiva integrazione nel contesto sociale italiano, non consentendo un bilanciamento favorevole tra le esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale e il diritto al rispetto della vita privata. Da ultimo, non è stata riscontrata l'esistenza di vincoli familiari in Italia né di altri elementi idonei a configurare una particolare condizione di vulnerabilità del ricorrente.
All'udienza di comparizione fissata per la discussione, avendo le parti rinunciato alla discussione orale prevista ex art 275 bis cpc, anche in virtù del decreto del giudice di fissazione della prima udienza che avvertiva già di tale opportunità, il Giudice relatore procedeva a concedere il termine per note ex art 127 ter cpc in luogo dell'udienza di discussione, e all'esito la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo. Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (2022) che ha poi deciso, acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente. Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno 'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione . IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “. Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni
“maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali
Pag. 5 di 10 e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese
– desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del
Pag. 6 di 10 rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una Per_ parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Pag. 7 di 10 Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza. Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
1. Il merito della decisione. Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente. Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere realizzato in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale ed emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza. Tale percorso risulta in modo chiaro dalla documentazione prodotta da cui risulta che:
• ha svolto attività lavorativa nel settore edile e impiantistico in qualità di manovale presso la società Pisa Energetica S.r.l., con contratto a tempo determinato inizialmente dal 10 luglio 2023 al 16 febbraio 2024 e nuovamente dal 9 gennaio 2025 al 31 marzo 2025, con prospettiva di rinnovo sino a dicembre 2025 e successiva trasformazione a tempo indeterminato;
• le buste paga relative al periodo lavorativo documentano una retribuzione mensile congrua e tale da assicurare al ricorrente un livello di vita dignitoso e un'autonomia economica progressivamente crescente;
• ha svolto in precedenza impieghi stagionali nel settore agricolo, consolidando un percorso di autonomia e di responsabilizzazione;
• ha dimostrato di possedere competenze professionali di base maturate attraverso l'esperienza diretta sul campo, in un contesto lavorativo che ha rinnovato la propria fiducia nei suoi confronti;
• ha acquisito adeguata conoscenza della lingua italiana, avendo compreso e risposto alle domande del Giudice in sede di audizione in lingua italiana, pur non avendo prodotto formale attestato di livello linguistico;
• risulta uscito dal circuito dell'accoglienza, abitando in regolare locazione privata, indice ulteriore della stabilità e dell'integrazione sul territorio. Anche in sede di audizione, il ricorrente ha confermato le condizioni di stabilità personale e lavorativa già esposte, manifestando piena consapevolezza del percorso di integrazione intrapreso e della volontà di proseguire la propria vita in Italia in modo regolare e produttivo. Ancorché egli non abbia ancora raggiunto una piena indipendenza economica – anche in considerazione della precarietà connessa alla temporaneità del titolo di soggiorno – la regolarità dell'impiego, la professionalità acquisita presso la medesima impresa e la
Pag. 8 di 10 disponibilità del datore di lavoro a proseguire il rapporto contrattuale fanno ritenere altamente probabile un consolidamento della posizione lavorativa. Quanto al profilo dell'ordine pubblico, il Tribunale ritiene che gli elementi di integrazione effettiva e attuale del ricorrente debbano prevalere rispetto alle ragioni di ostatività addotte nel provvedimento impugnato, poiché i fatti oggetto di contestazione penale risultano risalenti nel tempo;
la sentenza precedentemente emessa è stata revocata dalla Corte d'Appello di Firenze, e il relativo processo è attualmente in corso, con esiti non ancora definiti;
allo stato, il ricorrente deve essere considerato innocente fino a condanna definitiva, in applicazione del principio di presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost.; nonostante la cesura forzata del rapporto di lavoro determinata dagli eventi giudiziari, il ricorrente ha tempestivamente ripreso l'attività lavorativa presso la stessa impresa che in precedenza lo aveva impiegato, a dimostrazione della fiducia riposta nei suoi confronti dal datore di lavoro e della professionalità acquisita sul campo;
la condotta successiva del ricorrente non ha evidenziato ulteriori elementi di pericolosità sociale, risultando, al contrario, coerente con un percorso di piena regolarizzazione e integrazione. Alla luce di tali considerazioni, il bilanciamento complessivo tra le esigenze di ordine pubblico e il diritto al rispetto della vita privata e sociale del ricorrente deve risolversi in senso favorevole a quest'ultimo, atteso che la sua condotta attuale e il consolidato percorso d'inserimento nel tessuto socio-lavorativo italiano rendono ingiustificata e sproporzionata un'eventuale misura espulsiva. L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita. In definitiva, in caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI. Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, va riconosciuto al ricorrente il diritto al il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L. 130/2020. Le spese di lite in relazione al fatto che l'accoglimento del ricorso è derivato da circostanze emerse dopo il rigetto del provvedimento impugnato meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19
Pag. 9 di 10 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) Spese compensate;
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.11.2025 su relazione della dott.ssa Barbara Fabbrini
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
La Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 Pag. 4 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il collegio composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Fabbrini Presidente relatore dott. Massimiliano Sturiale Giudice dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice
Nel procedimento iscritto al n.r.g.449/2025 e promosso da
con il patrocinio dell'avv.CIPRIANI ILARIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Nella camera di consiglio del 19.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 19-ter d.lgs 286/98
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo. Con ricorso ex artt. 281 decies bis c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 23/12/2024, , nato in [...] il [...], impugna il decreto Parte_1 adottato dalla Questura della Provincia di Lucca emesso in data 01/06/2024 e notificato il 02/12/2024, con cui il Questore ha rigettato la sua richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Livorno in data 15/03/2024. Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento del Questore, e la non corretta valutazione sia della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che del Questore allorché non hanno riconosciuto i presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del d. lgs. 286/98. Deduce il ricorrente che, per contro, è persona integrata nel tessuto sociale italiano, avendo anche ottenuto diversi impieghi lavorativi. Il ricorrente depositava, a riprova di quanto asserito documentazione lavorativa attestante l'occupazione come manovale presso Pisa Energetica S.r.l. dal 10/07/2023 al 30/04/2024, nonché documentazione relativa a precedenti occupazioni stagionali nel settore agricolo. Rappresentava inoltre che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze/Sez. Livorno, nel formulare parere sfavorevole, ha valutato negativamente la condotta del ricorrente in Italia, ritenendo sussistenti motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale impeditivi il rinnovo. La difesa del ricorrente chiarisce che tale valutazione si fonda su un precedente penale che il ricorrente avrebbe appreso solo in data 16 febbraio 2024, quando, recatosi presso la Questura di Lucca per formalizzare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, veniva tratto in arresto in esecuzione della sentenza n. 305/2022 R. Sent. del Tribunale di Pisa, emessa il 9 febbraio 2022 e divenuta definitiva il 25 giugno 2022. Successivamente, in data 29 febbraio 2024, il difensore del ricorrente, Avv. Roberto Bonacchi, ha depositato istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 c.p.p. avverso la suddetta sentenza, chiedendone la revoca e l'adozione di ogni conseguente decisione (doc. 4). Con ordinanza del 4 aprile 2024, la Corte d'Appello di Firenze, esaminata l'istanza di rescissione, ha sospeso l'esecuzione della pena irrogata con la sentenza n. 305/2022, disponendo l'immediata liberazione del ricorrente e applicando la misura cautelare dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla P.G., fissando per la trattazione del procedimento l'udienza del 19 aprile 2024 (doc. 4). Con successiva ordinanza del 14 maggio 2024, la stessa Corte d'Appello, in accoglimento del ricorso, ha revocato la sentenza n. 305/2022 emessa dal Tribunale di Pisa in data 9 febbraio 2022 (resa irrevocabile il 25 giugno 2022), disponendone la sospensione dell'esecuzione e ordinando la liberazione immediata del ricorrente, nonché la revoca delle misure cautelari applicate (doc. 4). A seguito della revoca, il Tribunale di Pisa, con provvedimento dell'11 dicembre 2024, ha fissato la nuova trattazione del procedimento penale a carico del ricorrente per il 17 marzo 2025 (doc. 5). Ad avviso della difesa, la alla luce della revoca della sentenza che Controparte_4 aveva costituito il presupposto del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale nel giugno 2024, avrebbe dovuto richiedere alla Commissione stessa un nuovo parere tenendo conto delle circostanze sopravvenute, rilevanti ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno. Infatti, a seguito della revoca, il procedimento penale è nuovamente pendente, e non sussiste più alcuna condanna definitiva a carico del ricorrente. Ne consegue che non può più ritenersi sussistente, allo stato, una condizione di pericolosità per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale. È opportuno evidenziare che tale revoca era già intervenuta prima dell'adozione del provvedimento impugnato, datato 1° giugno 2024, sicché la Questura avrebbe dovuto tenerne conto nella propria valutazione. Deduce inoltre la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse respinto in patria, in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta
Pag. 2 di 10 alla condizione culturale, sociale, politica ed economica in Nigeria, quale emerge dalle principali fonti internazionali, laddove permane una situazione di diffusa instabilità il rischio di subire attentati è molto elevato e sono sconsigliati viaggi per i soggetti provenienti dall'estero. Insiste poi, sulla base della novellata formulazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, perché sia valorizzata la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi, ove fosse costretto a tornare in patria, rapportata alla perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza, nonché al percorso di integrazione anche lavorativa in Italia. Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, nonché perché sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Con decreto del 27/01/2025 il Giudice ha respinto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenuto insussistente “il pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto che i documenti prodotti dal ricorrente sono insufficienti allo stato a fondare un giudizio di piena integrazione socio lavorativa” ed ha fissato udienza per la comparizione delle parti al 03/07/2025. Nelle more, con nuova istanza di sospensione fondata su elementi sopravvenuti al deposito del ricorso, la difesa ha rappresentato che in data 8 gennaio 2025 il ricorrente è stato assunto dalla società Pisa Energetica s.r.l. con contratto a tempo determinato dal 9 gennaio 2025 al 31 marzo 2025. La stessa società aveva già impiegato il ricorrente dal 10 luglio 2023 al 16 febbraio 2024, rapporto interrotto per le ragioni indicate nel ricorso introduttivo. È stata prodotta busta paga relativa al mese di gennaio 2025 nonché dichiarazione del datore di lavoro, che si è impegnato, in caso di regolarità della posizione del ricorrente sul territorio, a proseguire il rapporto fino a dicembre 2025 con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Tale circostanza, unitamente al precedente rapporto lavorativo presso la medesima società (con reddito previdenziale luglio–dicembre 2023 pari a euro 9.889,00), comprova la concreta integrazione lavorativa del ricorrente in Italia e la sua capacità di sostenersi economicamente. Con decreto del 30/04/2025 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenuta la sussistenza del pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto dei motivi di impugnazione fondati, fra l'altro, su rapporti lavorativi e sulla sua integrazione sociale nel Paese di accoglienza, nonché del fatto che, nell'ipotesi di una eventuale espulsione, risulterebbe estremamente difficoltosa per il richiedente la concreta attuazione di un eventuale accoglimento del ricorso. Il si è costituito in data 20/06/2025 chiedendo di respingere il Controparte_1 ricorso e richiamando il parere negativo della Commissione Territoriale sull'istanza di rinnovo ove si rileva, tra l'altro come risultasse a carico del ricorrente un ordine di carcerazione n. SIEP 91/23, emesso il 1° marzo 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, per l'esecuzione della pena di anni cinque di reclusione e multa di euro 10.000, a seguito di condanna definitiva del 25 giugno 2022 per il reato di cui all'art. 3, n. 5, della L. n. 75/1958 (atti di lenocinio commessi tra gennaio e giugno 2018 a Pisa). La Commissione ha ritenuto non sussistenti fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Invero, sebbene l'istante risieda in Italia dal 2016, al netto dell'attività lavorativa attestata con il contratto in essere dal 10/07/23 e prorogato fino al maggio 2024, non sono emersi ulteriori
Pag. 3 di 10 indici di una positiva integrazione sul territorio o la presenza di legami familiari e affettivi.
D'altra parte, si rileva che il richiedente conserva i legami con i familiari in Nigeria (moglie e figli) e, che, successivamente all'apprezzamento svolto dal Tribunale di Firenze a gennaio del 2022, è sopravvenuta la condanna definitiva dello stesso per il grave reato sopra citato alla pena di 5 anni di reclusione nonché al pagamento della multa di euro 10mila. Tale condotta non risulta compatibile con un'effettiva integrazione nel contesto sociale italiano, non consentendo un bilanciamento favorevole tra le esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale e il diritto al rispetto della vita privata. Da ultimo, non è stata riscontrata l'esistenza di vincoli familiari in Italia né di altri elementi idonei a configurare una particolare condizione di vulnerabilità del ricorrente.
All'udienza di comparizione fissata per la discussione, avendo le parti rinunciato alla discussione orale prevista ex art 275 bis cpc, anche in virtù del decreto del giudice di fissazione della prima udienza che avvertiva già di tale opportunità, il Giudice relatore procedeva a concedere il termine per note ex art 127 ter cpc in luogo dell'udienza di discussione, e all'esito la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il quadro normativo. Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore (2022) che ha poi deciso, acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente. Va rilevato al proposito che la domanda di rilascio è stata proposta successivamente all'emanazione del decreto-legge 113/2018 (entrato in vigore il 5.10.2018) che attraverso la tipizzazione di nuovi titoli di soggiorno ha sostanzialmente abolito il permesso di soggiorno 'umanitario', restringendo notevolmente l'ambito applicativo dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 che ha perso la connotazione di atipicità\residualità che caratterizzava la precedente formulazione . IL D.L. 113\2018 ha comunque previsto, oltre alle ipotesi più tipizzate dei permessi per 'casi speciali' 1, all'art. 1 comma 8, la possibilità di concessione di permessi per 'protezione speciale', in caso di presupposti di sussistenza dei presupposti ex articolo 19, commi 1 e 1.1 e . 19 comma 2 lettera d-bis, in caso di valutazione di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 'umanitario' già una prima volta riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del D.L.vo 25\2008 “. Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”. E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria - che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso. Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni
“maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate:“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali
Pag. 5 di 10 e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese
– desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del
Pag. 6 di 10 rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata". Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una Per_ parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Pag. 7 di 10 Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza. Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 è perciò previsto il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020.
1. Il merito della decisione. Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta per dimostrare il percorso di integrazione in Italia, sono ravvisabili i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 130/20 attualmente vigente. Ed invero il ricorrente risulta aver dimostrato di avere realizzato in Italia un significativo inserimento sociale, integrandosi nel contesto nazionale ed emancipandosi con successo dal sistema dell'accoglienza. Tale percorso risulta in modo chiaro dalla documentazione prodotta da cui risulta che:
• ha svolto attività lavorativa nel settore edile e impiantistico in qualità di manovale presso la società Pisa Energetica S.r.l., con contratto a tempo determinato inizialmente dal 10 luglio 2023 al 16 febbraio 2024 e nuovamente dal 9 gennaio 2025 al 31 marzo 2025, con prospettiva di rinnovo sino a dicembre 2025 e successiva trasformazione a tempo indeterminato;
• le buste paga relative al periodo lavorativo documentano una retribuzione mensile congrua e tale da assicurare al ricorrente un livello di vita dignitoso e un'autonomia economica progressivamente crescente;
• ha svolto in precedenza impieghi stagionali nel settore agricolo, consolidando un percorso di autonomia e di responsabilizzazione;
• ha dimostrato di possedere competenze professionali di base maturate attraverso l'esperienza diretta sul campo, in un contesto lavorativo che ha rinnovato la propria fiducia nei suoi confronti;
• ha acquisito adeguata conoscenza della lingua italiana, avendo compreso e risposto alle domande del Giudice in sede di audizione in lingua italiana, pur non avendo prodotto formale attestato di livello linguistico;
• risulta uscito dal circuito dell'accoglienza, abitando in regolare locazione privata, indice ulteriore della stabilità e dell'integrazione sul territorio. Anche in sede di audizione, il ricorrente ha confermato le condizioni di stabilità personale e lavorativa già esposte, manifestando piena consapevolezza del percorso di integrazione intrapreso e della volontà di proseguire la propria vita in Italia in modo regolare e produttivo. Ancorché egli non abbia ancora raggiunto una piena indipendenza economica – anche in considerazione della precarietà connessa alla temporaneità del titolo di soggiorno – la regolarità dell'impiego, la professionalità acquisita presso la medesima impresa e la
Pag. 8 di 10 disponibilità del datore di lavoro a proseguire il rapporto contrattuale fanno ritenere altamente probabile un consolidamento della posizione lavorativa. Quanto al profilo dell'ordine pubblico, il Tribunale ritiene che gli elementi di integrazione effettiva e attuale del ricorrente debbano prevalere rispetto alle ragioni di ostatività addotte nel provvedimento impugnato, poiché i fatti oggetto di contestazione penale risultano risalenti nel tempo;
la sentenza precedentemente emessa è stata revocata dalla Corte d'Appello di Firenze, e il relativo processo è attualmente in corso, con esiti non ancora definiti;
allo stato, il ricorrente deve essere considerato innocente fino a condanna definitiva, in applicazione del principio di presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost.; nonostante la cesura forzata del rapporto di lavoro determinata dagli eventi giudiziari, il ricorrente ha tempestivamente ripreso l'attività lavorativa presso la stessa impresa che in precedenza lo aveva impiegato, a dimostrazione della fiducia riposta nei suoi confronti dal datore di lavoro e della professionalità acquisita sul campo;
la condotta successiva del ricorrente non ha evidenziato ulteriori elementi di pericolosità sociale, risultando, al contrario, coerente con un percorso di piena regolarizzazione e integrazione. Alla luce di tali considerazioni, il bilanciamento complessivo tra le esigenze di ordine pubblico e il diritto al rispetto della vita privata e sociale del ricorrente deve risolversi in senso favorevole a quest'ultimo, atteso che la sua condotta attuale e il consolidato percorso d'inserimento nel tessuto socio-lavorativo italiano rendono ingiustificata e sproporzionata un'eventuale misura espulsiva. L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita. In definitiva, in caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI. Nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 D.L.vo 286\1998 oggi riconosciuti, va riconosciuto al ricorrente il diritto al il rilascio di un permesso di soggiorno “ per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.a ) e 1 co.1 2 lett. e) del D.L. 130/2020. Le spese di lite in relazione al fatto che l'accoglimento del ricorso è derivato da circostanze emerse dopo il rigetto del provvedimento impugnato meritano compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19
Pag. 9 di 10 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) Spese compensate;
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.11.2025 su relazione della dott.ssa Barbara Fabbrini
dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
La Presidente dott.ssa Barbara Fabbrini
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 i permessi di soggiorno per le vittime di violenza domestica di cui all'art. 18-bis D.L.vo 286\1998 , per ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22 D.L.vo 286\1998, per protezione sociale di cui all'art. 18 D.L.vo 286\1998 , per calamità di cui all'art. 20-bis D.L.vo 286\1998 e per atti di particolare valore civile di cui all'art. 42-bis D.L.vo 286\1998 Pag. 4 di 10