Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11056/2024 Sent. N.
Cron. N.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione seconda civile, nella persona del 11056/2024
Giudice E. Sampaolesi, Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 11056/2024 Ruolo Generale promossa
D A
INTERVENTO , in persona del legale rappresentante, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to ROMANO ALESSANDRO per OGGETTO:
Altri istituti e leggi procura in atti speciali
RICORRENTE
1. c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATELLI Parte_1
PAOLA per procura in atti
, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv.to MOLINARI RAFFAELE per procura in atti
, , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , contumaci
[...] Controparte_7
RESISTENTI
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.9.2024, Parte_2
impugnava, ex art. 15 D.Lvo n. 150/2011, il decreto con il quale era stato liquidato il compenso al ctu ing. all'esito del Persona_1
procedimento per ATP n. R.G. 14611/23.
In particolare, la ricorrente contestava la correttezza di tale liquidazione in relazione ai criteri legali contenuti nel D.M. 30
maggio 2002. A detta della , sarebbe stato Parte_2
erroneamente ed illegittimamente applicato l'art. 52 del dpr 115/2002
in relazione alla maggiorazione del compenso riconosciuto ai punti B
e C della richiesta di onorario;
sarebbero mancati i presupposti per l'applicazione degli onorari nella misura massima per tutti i punti B,
C, D, E, F;
non avrebbero dovuto essere liquidati distintamente i punti
C e D, in quanto il punto D avrebbe dovuto essere considerato ricompreso nel C;
sarebbe stata erroneamente quadruplicata la liquidazione del punto F, in ragione dell'indagine svolta su quattro unità abitative facenti parte dello stesso edificio;
sarebbero state riconosciute spese per fotocopie e rilegature non dovute e sarebbe stato liquidato all'ausiliario un compenso non conforme alle tabelle.
Per tutte le ragioni anzidette la ricorrente chiedeva che il decreto impugnato venisse modificato e che fossero liquidati al ctu onorari per complessivi euro 6228,57 e spese secondo le tabelle giudiziali.
Si costituiva in giudizio l'ing. che contestava tutto Pt_1
quando asserito da controparte;
chiedeva il rigetto del ricorso e, in via subordinata riconvenzionale, la rideterminazione dell'importo del - 3 -
compenso dovuto, ivi compresa l'attività di cui al punto A
dell'istanza di liquidazione, applicando i tariffari e tutte le maggiorazioni previste dalla legge e comunque in una misura non inferiore a totali euro 11.951,00 per compensi ed euro 1810,00 per spese, oltre iva e cassa previdenza.
domandava, a sua volta, che, in Controparte_2
parziale accoglimento del ricorso in opposizione, fosse liquidata al ctu, per l'attività svolta, la somma complessiva di euro 8.771,72,
fermo rimanendo l'importo relativo alle spese, come già liquidato dal giudice del provvedimento oggetto di censura.
, , e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...]
, ritualmente citati, non comparivano all'udienza del CP_7
20.3.25, all'esito della quale, esaurita la discussione orale, le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive istanze e il giudice riservava la decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, cpc.
_______________
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia di , Controparte_3
, e . CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
Si deve, poi, preliminarmente rilevare come il giudice dell'ATP abbia correttamente ritenuto che il compenso per l'opera svolta dal ctu dovesse essere liquidato in base agli artt. 11, 12 e 16 del d.m. 30.5.2002.
In ossequio alle tabelle previste negli articoli appena sopra richiamati, si condivide quanto concluso dal giudice del provvedimento impugnato in merito alla necessità di considerare il - 4 -
punto A dell'istanza di liquidazione compreso nel punto B.
D'altro canto, l'art. 11 del DM 30 maggio 2002 stabilisce i criteri di calcolo degli onorari per la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie. E'evidente come l'accertamento dei danni agli immobili (punto A) e l'individuazione delle cause e degli interventi necessari per la loro eliminazione (punto B) costituiscano un unico tema di indagine da ricondurre alla consulenza in materia di costruzioni edilizie.
Analogamente, anche l'indicazione degli elementi tecnici necessari per l'accertamento (punto C) e la ripartizione (punto D)
delle eventuali responsabilità anche concorrenti costituisce un unico quesito da liquidare secondo i parametri di cui all'art. 12 del DM del
2002, previsti per le consulenze in tema di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto.
Quanto alle censure riguardanti la liquidazione del compenso relativo al punto F, si ritiene che correttamente l'importo del compenso individuato per l'accertamento del valore locativo di un'unità immobiliare sia stato moltiplicato per quattro, atteso che si trattava di quattro distinte unità immobiliari, con diversa destinazione d'uso e diversa metratura.
Si reputano, viceversa, fondate le censure mosse al decreto di liquidazione con riferimento all'applicazione delle aliquote tabellari nella misura massima e dell'aumento di cui all'art. 52 DPR n. 115/02
nella misura del 50% per il punto B e del 100% per il punto C.
Gli artt. 11, 12 e 16 prevedono onorari a percentuale calcolati: - 5 -
l'art. 11 per scaglioni;
da un minimo ad un massimo gli artt. 12 e 16.
E' evidente come, essendo stabilito un minimo e un massimo,
il giudice, nel liquidare il compenso, dovrà tenere conto della difficoltà, della completezza e del pregio dell'indagine compiuta.
Nella fattispecie de qua, tenuto conto dei criteri appena indicati, questo giudice ritiene che, per la prestazione resa, all'ing.
vadano riconosciuti onorari superiori a quelli medi, anche se Pt_1
non massimi, atteso che questi ultimi vanno liquidati in presenza di accertamenti particolarmente complessi e laboriosi.
Quanto all'applicazione dell'art. 52 DPR 115/02, va ricordato che la liquidazione di onorari all'ausiliario in misura aumentata fino al doppio dell'importo tabellare è possibile solo se ha eseguito prestazioni di eccezionale importanza, difficoltà e complessità.
Con l'ordinanza n. 29876/2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che: la determinazione degli onorari di periti e consulenti tecnici d'ufficio è esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito;
se contenuta tra il minimo e il massimo tariffari,
tale determinazione non necessita di una motivazione specifica;
la facoltà per il giudice di liquidare il compenso all'ausiliario in misura doppia rispetto all'importo tabellare è ancorata alla sussistenza dei presupposti indicati all'art. 52, primo comma, e quindi all'espletamento di prestazioni tecniche di eccezionale importanza,
complessità e difficoltà.
Ebbene, nel caso in esame, considerato che si trattava di accertare la causa di infiltrazioni d'acqua e l'esistenza di danni da - 6 -
queste provocati, di stimare il valore locativo e di permettere al giudice del merito di addivenire ad una pronuncia sulle singole responsabilità, l'attività compiuta dal consulente, seppure dettagliata e di pregio, non può essere considerata di eccezionale importanza e difficoltà e tale da consentire l'applicazione dell'aumento nella misura massima.
Ciò posto, al ctu vanno liquidati gli onorari come segue: punti
A e B euro 4225,00 (euro 3250+ aumento del 30%); punti C e D euro
630,70 (euro 485,21 + aumento del 30%); punto E euro 480; punto F
euro 2400,00 (euro 600x4), e quindi un totale di euro 7735,70.
Quanto alle spese, questo giudice ritiene che siano state correttamente liquidate, volta che nella richiesta di nomina dell'ausiliario, portata a conoscenza delle parti e autorizzata dal giudice, il ctu aveva riportato l'importo del compenso da quello preteso;
importo che per il consulente d'ufficio, non trattandosi di una consulenza da svolgersi collegialmente, ha costituito una spesa.
Tanto premesso, il decreto di liquidazione va riformato come in dispositivo.
Le spese vanno compensate, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso..
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
in parziale riforma del decreto di liquidazione dei compensi del ctu ing. Pt_1 - 7 -
ferma rimanendo ogni altra disposizione del decreto datato
20.8.24,
liquida al ctu, a titolo di onorari, la somma di euro 7735,70,
oltre accessori di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brescia, il giorno 25/03/2025
Il giudice
Elisabetta Sampaolesi
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.