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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott. Michele Magliulo presidente dott. Paolo Mariani consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2091/2020 R.G. di appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Benevento, II Sezione Civile, resa il 22/05/2020 e comunicata il 25/05/2020,
t r a
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Simonetta Verlingieri (c.f.
; C.F._2
APPELLANTE
e già in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentate p.t., (p.iva ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocato Nazzareno Lanni, (c.f. ); C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
nonché
(c.f. ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Conegliano (TV), rappresentata da domiciliata Controparte_4 presso l'avvocato Nazzareno Lanni (c.f. ) che la C.F._3
rappresenta e difende;
INTERVENTRICE ex art. 111, 3° comma, c.p.c
Oggetto: mutuo
Conclusioni: come da note di udienza del 23 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10/07/2019, notificato in data
11/09/2019, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Benevento, l già , Controparte_1 CP_2 chiedendo: “In via principale:
1. accertare l'usurarietà del tasso di mora e dichiarare la non debenza di alcun interesse e onere riferito al credito concesso con ogni conseguenza contabile sulla quantificazione del residuo dovuto;
2. condannare l'Istituto di credito al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario, Margherita Simonetta Verlingieri, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generale. In via istruttoria: in caso di analitiche contestazioni sollevate da parte avversa, si chiede disporsi CTU tecnico contabile tesa alla verifica del superamento del tasso soglia, già in sede contrattuale, come innanzi specificato e alla quantificazione degli importi dovuti”.
Il ricorrente, a fondamento della domanda, deduceva:
- di avere stipulato con la un contratto di mutuo, in Controparte_2
data 17/06/2005, rogato dal Notaio in Benevento, repertorio n. Tes_1
28678, raccolta n. 7589, presso la filiale di Benevento;
- che in virtù del suddetto contratto, della durata di dieci anni, l'istituto di credito suddetto aveva erogato un importo pari ad € 290.952,22, destinato alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, da rimborsare in 120 rate mensili, ciascuna di € 3.127,78, a partire dal mese successivo al rilascio della somma o al novantesimo giorno dalla stipulazione dell'atto;
- che all'atto della sottoscrizione: l'ISC veniva individuato nella misura del
4,83% annuo;
il tasso di interesse mensile era stabilito nella misura iniziale pari ad 1/12 del tasso nominale annuo del 4,70%; il tasso di mora, al momento della sottoscrizione, era dell'8,00% nominale annuo (ricavato previo aumento del 50% ed arrotondamento del risultato allo 0,05 inferiore, del tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della
2 Legge n. 108/1996 per la categoria di operazioni qualificate come “mutui con garanzia reale a tasso fisso”);
- che aveva provveduto al pagamento dell'importo di € 94.232,06 per rate comprensive di capitale ed interessi, come risultante dagli estratti conto;
- che, a causa degli inadempimenti contrattuali, il contratto era stato risolto e l aveva agito giudizialmente (con atto di intervento nella CP_5
procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Benevento Sez. Es.
n. 243/2009), per il recupero dell'importo complessivo di € 281.439,26, corrispondente alle rate scadute e al capitale residuo dovuto;
- che la quantificazione operata dall' , quale residuo saldo a debito, CP_5 era errata, in quanto l'obbligazione avrebbe dovuto essere determinata nella diversa somma di € 196.720,26, ottenuta quale differenza tra l'importo erogato e l'importo complessivamente corrisposto a titolo di rate e oneri, ciò in ragione degli effetti usurari derivanti dal tasso di mora così come convenuto.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata Controparte_1 in data 2.12.2019, così instando all'adito giudice: “IN RITO: Il Sig. Giudice
Istruttore vorrà: 1) Dare atto della documentazione che si deposita e tutta richiamata nel corpo della presente comparsa come da indice della produzione di parte;
2) in via preliminare disporre la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per successiva assegnazione al Giudice della esecuzione competente in relazione alla procedura di espropriazione immobiliare n° 243/009 RGE;
3) rigettare perché inammissibili ed improcedibili oltre che ininfluenti, e comunque esplorative le avverse istanze;
NEL MERITO: L'On.le Tribunale adito -disattesa ogni avversa eccezione deduzione e richiesta- vorrà: 1) Rigettare la proposta avversa domanda;
2) Emettere ogni altro provvedimento ai fini di iusta et rectae decidere;
3) Condannare il ricorrente alla refusione delle spese e compensi di avvocato con rimborso forfettario cpa ed iva come e per legge. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione”.
La convenuta rilevava, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito, stante la pendenza della procedura esecutiva immobiliare innanzi al
Tribunale di Benevento iscritta al n. 243/2009; nel merito, il mancato superamento della soglia di usura, essendo il tasso di mora previsto
3 contrattualmente inferiore ai limiti di legge, con arrotondamento in difetto dello 0,05% ed evidenziando l'assenza di qualsiasi prova circa l'applicazione di un tasso di interesse di mora oltre i limiti previsti dalla L.
108/1996.
Con ordinanza del 22/05/2020, comunicata il 25/05/2020, il Tribunale di
Benevento, così statuiva: “
1. rigetta la domanda;
2. condanna il ricorrente
a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 3.627,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
3. manda al Cancelliere per la comunicazione”.
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 19/06/2020 Parte_1
ad ha impugnato la predetta ordinanza, Controparte_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere, in totale riforma dell'ordinanza gravata:
1. accertare l'usurarietà del tasso di mora e dichiarare la non debenza di alcun interesse e onere riferito al credito concesso con ogni conseguenza contabile sulla quantificazione del residuo dovuto;
2. condannare l'Istituto di credito al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario, Margherita Simonetta
Verlingieri, oltre IVA, CPA e rimborso spese generale. In via istruttoria: si chiede disporsi CTU tecnico contabile tesa alla verifica del superamento del tasso soglia, già in sede contrattuale, come innanzi specificato e alla quantificazione degli importi dovuti”.
E' intervenuta in giudizio con comparsa depositata in data 8/10/2020 e tramite la rappresentanza di Controparte_4 Controparte_3
in qualità di cessionaria del credito oggetto del giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “l'Ecc. ma Corte di Appello di Napoli, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, conclusione e richiesta, reietta -con sentenza munita di clausola come e per legge- vorrà, per i motivi tutti esposti: 1) rigettare integralmente l'avverso appello proposto perché
4 inammissibile, improponibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, confermando in ogni caso integralmente la sentenza di primo grado;
2) Emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento di giustizia ai fini di iusta et recte decidere, rigettando integralmente ogni avversa domanda, richiesta, deduzione ed eccezione;
3) Condannare in ogni caso parte appellante alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del secondo grado, oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge”.
è rimasta contumace. Controparte_6
Con memoria depositata in data 3 novembre 2020, l'appellante ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società
in merito all'asserita qualifica di cessionaria del Controparte_3
credito controverso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare
5 le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dall'appellante.
Va rilevato, infatti, che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass.
22/03/2024, n. 7688, Cass. 22/04/2025, n. 10541) - ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
La Suprema Corte ha altresì chiarito (cfr. Cass., ord. 10018/2025, Cass., ord. n. 28790/2024 e Cass. ord. n. 17944 del 22/06/2023) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, occorre operare una
6 distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Precisa la Corte: “Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814)”.
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima medesima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione.
Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n.
17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre 2020,
7 n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo 2016, n.
4116), (cfr. Cass. ord. n. 10018/2025 cit.).
Orbene, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, dal lato attivo, del rapporto dedotto in giudizio, la giurisprudenza di legittimità
(Cass sez. I, 29/02/2024 n. 5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
In altri termini, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, come occorso nel caso di specie, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato alla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art 1346
c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere
"determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass 31188/2017).
8 Dunque, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata e che non richiede una specifica enumerazione di ciascuno dei crediti compresi nell'operazione stessa, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentano o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti appunto in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo, anche indiziario.
Calando i detti principi al caso concreto, l'appellante ha in sostanzialmente contestato la riconducibilità del credito oggetto di lite alla cessione in blocco effettuata da in favore di Controparte_1 CP_3
e, solo genericamente, l'avvenuta cessione.
[...]
Trattasi di censure non accoglibili. Invero, al Controparte_3
momento della sua costituzione in giudizio, ha tempestivamente prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte II n. 52 del
5 maggio 2018, recante la descrizione dei crediti ceduti da
[...] ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. e della Legge n. 130/1999. Controparte_1
L'individuazione dei crediti ceduti, per quanto operata per categorie, risulta sufficientemente specifica, facendo riferimento a tutti i crediti deteriorati sorti tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017, derivanti da contratti di mutuo, aperture di credito o altri finanziamenti concessi a persone fisiche e giuridiche.
In conformità a quanto previsto dall'art.
7.1 della Legge n. 130/1999, i dati identificativi dei singoli crediti, compreso quello oggetto di causa, sono stati messi a disposizione sul sito internet della cedente, consentendo così
l'individuabilità del credito specifico.
9 A fronte delle obiezioni dell'appellante — che lamenta l'incertezza circa l'inclusione del credito oggetto di lite nella cessione “in blocco” e, solo genericamente, mancata prova puntuale della titolarità — CP_3
ha depositato, con memoria del 5 novembre 2020, ulteriore documentazione integrativa, costituita dalla dichiarazione di cessione rilasciata da completa della relativa procura, così Controparte_1
contribuendo a dimostrare, in maniera chiara e inequivoca, la propria legittimazione attiva.
In particolare, risulta comprovato che il credito vantato nei confronti di
(N.D.G. 0742643518000) era incluso nell'elenco Parte_1
dei crediti ceduti, reso accessibile al pubblico tramite il sito istituzionale della banca cedente.
Deve poi considerarsi che risulta essere in possesso del CP_3
titolo esecutivo relativo al credito azionato, il che rafforza ulteriormente la prova della propria titolarità.
Quanto al rilievo della tardività del deposito documentale, effettuato in sede di trattazione scritta del 12 novembre 2020 dalla parte appellante, va rilevato che la produzione integrativa della cessionaria è sicuramente ammissibile, non solo in quanto resasi necessaria a seguito delle contestazioni operate dall'appellante, ma anche tenuto conto del principio secondo cui < il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuato entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2 c.p.c.>> ( cfr. Cass. civ. n. 25087/2024).
In definitiva, la documentazione versata in atti, pienamente ammissibile, letta unitariamente, consente di ritenere provata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa e, conseguentemente, la legittimazione sostanziale e processuale di Controparte_3
Tanto premesso, le censure dell'appellante sono destituite di fondamento.
Con il primo motivo di impugnazione, viene dedotta l'asserita erroneità della valutazione compiuta dal giudice di primo grado, sia in merito alla natura e alla funzione degli interessi moratori, sia con riferimento
10 all'applicazione del criterio del 2,1% ai fini della verifica dell'usurarietà di detti interessi, con conseguente presunta violazione dell'art. 644 c.p. e della Legge n. 108/1996.
Sostiene, in particolare, che il Tribunale avrebbe aderito acriticamente a un orientamento giurisprudenziale minoritario, basato sull'applicazione automatica della maggiorazione del 2,1% al tasso soglia per la verifica dell'usura sugli interessi moratori. Tale criterio, tratto da un'indagine della
Banca d'Italia del 2001, a suo dire priva di fondamento normativo, si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 1, della L. 108/1996, il quale impone che il tasso soglia sia calcolato sulla base dei tassi effettivamente praticati nel trimestre e per operazioni aventi la stessa natura.
Il primo giudice avrebbe erroneamente legittimato una distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, assumendo una differenza che non avrebbe rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà, atteso che entrambi rappresenterebbero una forma di remunerazione del capitale.
La costruzione di una “mora-soglia” autonoma, in assenza di base normativa, costituirebbe, pertanto, un'indebita deroga al principio di legalità e alla finalità di tutela del debitore prevista dalla legge antiusura.
Anche l'assimilazione degli interessi moratori alla Commissione di
Massimo Scoperto, prospettata dal giudice di primo grado, sarebbe priva di fondamento, in quanto basata su dati non omogenei e su un parallelismo privo di riscontro normativo.
Il criterio corretto applicabile imporrebbe, invece, un confronto diretto tra il tasso di mora pattuito e il tasso soglia previsto per il tipo di operazione creditizia, senza alcuna maggiorazione arbitraria. Nello specifico, la banca avrebbe erogato un importo inferiore a quello contrattualizzato, a causa di trattenute per spese assicurative obbligatorie (€ 8.055,78), che avrebbero dovuto essere incluse nel TAEG ai sensi dell'art. 117 TUB e delle
Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Ciò, avrebbe determinato un
ISC effettivo del 5,48%, superiore a quello dichiarato (4,83%), in violazione al principio di omnicomprensività sancito dall'art. 644, comma
IV, c.p. (secondo cui ogni onere collegato all'operazione di credito va considerato per accertare l'usurarietà del contratto). Il mutuo, infatti, presentava un TAN del 4,70%, un TAEG effettivo del 5,48%, e un tasso di
11 mora dell'8,04%; sommando il differenziale tra TAEG e TAN (0,78%) al tasso di mora, si otterrebbe un costo complessivo dell'8,82%, superiore alla soglia antiusura dell'8,04% (DM MEF per il II trimestre 2005), integrando usura ab origine, anche considerando il TAEG contrattuale del
4,83%. Quanto alle conseguenze della rilevata usurarietà del tasso di mora, avrebbe dovuto trovare, poi, applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui, in presenza di interessi usurari, non sono dovuti interessi di alcun tipo, né corrispettivi né moratori, con conseguente gratuità del mutuo.
L'appello non merita accoglimento.
Innanzitutto, la domanda proposta è stata azionata sul presupposto (come si vedrà errato) che l'illegittimo superamento del tasso soglia usura relativo ai soli interessi moratori comporterebbe la gratuità del mutuo.
Come è noto, la Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni Unite n.
19597/20,benché abbia definitivamente chiarito che gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura (atteso che la stessa mira a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria da corrispondere in ragione del vincolo contrattuale) e che anche rispetto a tali interessi debba ritenersi operante la norma di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (la quale sancisce la nullità della clausola usuraria ed esclude la debenza degli interessi pattuiti) ha ulteriormente sancito che:
a) ove l'interesse corrispettivo sia lecito e unicamente il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, soltanto questi ultimi vanno considerati illeciti e non dovuti;
b) in tale evenienza, si applica la disposizione generale dettata dall'art. 1224, comma 1, c.c., onde il risarcimento del danno sofferto dal creditore va commisurato non più alla misura preconcordata ed usuraria, bensì a quella lecitamente convenuta per gli interessi corrispettivi;
ciò in quanto, una volta caduta la clausola relativa agli interessi moratori, residua comunque un danno per il creditore insoddisfatto, sicché va fatta applicazione della regola comune secondo cui il pregiudizio patrimoniale derivante dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato mercé il riconoscimento della stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuta per il tempo dell'adempimento in
12 relazione alla concessione ad altri della disponibilità di una somma di denaro.
Nella detta pronuncia è stato, inoltre, precisato che il tasso soglia dell'usura si calcola in modo diverso per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, dovendosi, per questi ultimi, utilizzare la seguente formula:
«tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) + maggiorazione media degli interessi moratori x coefficiente in aumento + punti percentuali aggiuntivi previsti, quale ulteriore tolleranza, dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996».
Ove, peraltro, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto (T.E.G.), comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M., così come rilevato negli stessi decreti, con il coefficiente in aumento ivi previsto.
Deve ancora rilevarsi che, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, non
è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini del confronto con il tasso soglia antiusura, atteso che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti deve corrispondere gli interessi corrispettivi;
quando, invece, è in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori.
Ne consegue che i detti tassi non si possano sommare, in quanto fondati su basi di calcolo del tutto diverse: il tasso corrispettivo si calcola, infatti, sul capitale residuo, il tasso di mora sulla rata scaduta (cfr. Cass. n.
17447/19).
Assodato dunque che il tasso soglia degli interessi moratori deve essere calcolato separatamente rispetto a quello degli interessi corrispettivi,
l'eventuale superamento del limite dell'usura relativo agli interessi moratori, ove mai accertato, non potrebbe in ogni caso potuto comportare la non debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti
Nel caso di specie, gli interessi moratori non risultano poi usurari, con conseguente totale infondatezza del motivo di appello proposto.
Invero con riferimento al tasso di interesse moratorio nominale, il
Tribunale, applicando ai fini dell'individuazione del tasso-soglia rilevante per i tassi di mora, correttamente, la maggiorazione del 2,1% (cfr. citata
13 pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2020 n.
19597), ha rilevato la non usurarietà degli interessi di mora.
La decisione è corretta.
Alla luce delle risultanze processuali, nonché dei principi affermati dalla
Cassazione a SS.UU sin qui esposti, peraltro ribaditi anche in ulteriori pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 29806/20, nonché Cass. ord. n. 12964/21), essendo stato il contratto stipulato in data 17.06.2005 e dunque in epoca compresa tra il 1° aprile/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) ed il 1° luglio 2011 (data di entrata in vigore del
D.M. 27 giugno 2011), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 pro tempore vigente. In applicazione della relativa formula -
(T.E.G.M. + 2,1 x 1,5 - il tasso soglia di mora, nel caso in esame è, come correttamente rilevato dal giudice, quello del 11,19, evidentemente superiore al tasso moratorio pattuito dell'8,04%. Par Per quanto riguarda la dedotta errata indicazione dell' , essa non può in alcun modo giustificare, come sostenuto dall'appellante, una diversa valutazione della usurarietà degli interessi di mora.
Par Va innanzitutto evidenziato che l non costituisce una specifica condizione economica applicabile al contratto di finanziamento, essendo un mero indicatore e non un elemento determinante e vincolante del rapporto negoziale (cfr. sul punto ord. n. 397 in data 08 gennaio 2025
Cass. Sez. 1; ord. n. 4597 del 14/02/2023; sent. n. 39169 del 09/12/2021;
Cass. Sez. 1). Esso assolve, infatti, una funzione essenzialmente informativa, finalizzata a mettere il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento.
Tale indicatore, che esprime in termini percentuali il costo complessivo dell'operazione, è stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nell'ordinamento nazionale con la Deliberazione del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4 marzo 2003.
L'art. 9, comma 2, di tale Deliberazione prevede, infatti, che — per le operazioni e i servizi individuati dalla Banca d'Italia — tutti gli intermediari siano tenuti a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC),
14 comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita Par dalla stessa Banca d'Italia. Orbene, l , per quanto rappresenti un elemento informativo rilevante nell'ambito della trasparenza contrattuale, non assume alcun rilievo ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso di mora, in quanto non costituisce una condizione economica contrattuale, né rappresenta un tasso effettivamente applicato al finanziamento. Si tratta, dunque, di un parametro rappresentativo del costo potenziale, calcolato su presupposti standardizzati e su una durata predeterminata del finanziamento.
Par Di conseguenza, l'errata indicazione dell' – quand'anche sussistente – non potrebbe in alcun modo alterare o influenzare la valutazione dell'usurarietà del tasso di mora (oggetto della domanda), il quale va confrontato esclusivamente con il tasso soglia di usura specificamente riferito agli interessi moratori, secondo la metodologia su indicata.
Per le ragioni su esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, dunque, l'appellante dovrà rifondere in favore di le spese del presente giudizio, Controparte_3 liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n.
55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Nulla per le spese nei confronti di rimasta Controparte_1 contumace.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente
15 pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di appello notificato in data 19/06/2020, avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento, resa il 22/05/2020 e comunicata il 25/05/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma Parte_1
l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_3 liquida in € 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr. Michele Magliulo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott. Michele Magliulo presidente dott. Paolo Mariani consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2091/2020 R.G. di appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Benevento, II Sezione Civile, resa il 22/05/2020 e comunicata il 25/05/2020,
t r a
, (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Simonetta Verlingieri (c.f.
; C.F._2
APPELLANTE
e già in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentate p.t., (p.iva ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocato Nazzareno Lanni, (c.f. ); C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
nonché
(c.f. ), con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Conegliano (TV), rappresentata da domiciliata Controparte_4 presso l'avvocato Nazzareno Lanni (c.f. ) che la C.F._3
rappresenta e difende;
INTERVENTRICE ex art. 111, 3° comma, c.p.c
Oggetto: mutuo
Conclusioni: come da note di udienza del 23 gennaio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 10/07/2019, notificato in data
11/09/2019, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Benevento, l già , Controparte_1 CP_2 chiedendo: “In via principale:
1. accertare l'usurarietà del tasso di mora e dichiarare la non debenza di alcun interesse e onere riferito al credito concesso con ogni conseguenza contabile sulla quantificazione del residuo dovuto;
2. condannare l'Istituto di credito al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario, Margherita Simonetta Verlingieri, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generale. In via istruttoria: in caso di analitiche contestazioni sollevate da parte avversa, si chiede disporsi CTU tecnico contabile tesa alla verifica del superamento del tasso soglia, già in sede contrattuale, come innanzi specificato e alla quantificazione degli importi dovuti”.
Il ricorrente, a fondamento della domanda, deduceva:
- di avere stipulato con la un contratto di mutuo, in Controparte_2
data 17/06/2005, rogato dal Notaio in Benevento, repertorio n. Tes_1
28678, raccolta n. 7589, presso la filiale di Benevento;
- che in virtù del suddetto contratto, della durata di dieci anni, l'istituto di credito suddetto aveva erogato un importo pari ad € 290.952,22, destinato alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, da rimborsare in 120 rate mensili, ciascuna di € 3.127,78, a partire dal mese successivo al rilascio della somma o al novantesimo giorno dalla stipulazione dell'atto;
- che all'atto della sottoscrizione: l'ISC veniva individuato nella misura del
4,83% annuo;
il tasso di interesse mensile era stabilito nella misura iniziale pari ad 1/12 del tasso nominale annuo del 4,70%; il tasso di mora, al momento della sottoscrizione, era dell'8,00% nominale annuo (ricavato previo aumento del 50% ed arrotondamento del risultato allo 0,05 inferiore, del tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della
2 Legge n. 108/1996 per la categoria di operazioni qualificate come “mutui con garanzia reale a tasso fisso”);
- che aveva provveduto al pagamento dell'importo di € 94.232,06 per rate comprensive di capitale ed interessi, come risultante dagli estratti conto;
- che, a causa degli inadempimenti contrattuali, il contratto era stato risolto e l aveva agito giudizialmente (con atto di intervento nella CP_5
procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Benevento Sez. Es.
n. 243/2009), per il recupero dell'importo complessivo di € 281.439,26, corrispondente alle rate scadute e al capitale residuo dovuto;
- che la quantificazione operata dall' , quale residuo saldo a debito, CP_5 era errata, in quanto l'obbligazione avrebbe dovuto essere determinata nella diversa somma di € 196.720,26, ottenuta quale differenza tra l'importo erogato e l'importo complessivamente corrisposto a titolo di rate e oneri, ciò in ragione degli effetti usurari derivanti dal tasso di mora così come convenuto.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata Controparte_1 in data 2.12.2019, così instando all'adito giudice: “IN RITO: Il Sig. Giudice
Istruttore vorrà: 1) Dare atto della documentazione che si deposita e tutta richiamata nel corpo della presente comparsa come da indice della produzione di parte;
2) in via preliminare disporre la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per successiva assegnazione al Giudice della esecuzione competente in relazione alla procedura di espropriazione immobiliare n° 243/009 RGE;
3) rigettare perché inammissibili ed improcedibili oltre che ininfluenti, e comunque esplorative le avverse istanze;
NEL MERITO: L'On.le Tribunale adito -disattesa ogni avversa eccezione deduzione e richiesta- vorrà: 1) Rigettare la proposta avversa domanda;
2) Emettere ogni altro provvedimento ai fini di iusta et rectae decidere;
3) Condannare il ricorrente alla refusione delle spese e compensi di avvocato con rimborso forfettario cpa ed iva come e per legge. Il tutto con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione”.
La convenuta rilevava, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito, stante la pendenza della procedura esecutiva immobiliare innanzi al
Tribunale di Benevento iscritta al n. 243/2009; nel merito, il mancato superamento della soglia di usura, essendo il tasso di mora previsto
3 contrattualmente inferiore ai limiti di legge, con arrotondamento in difetto dello 0,05% ed evidenziando l'assenza di qualsiasi prova circa l'applicazione di un tasso di interesse di mora oltre i limiti previsti dalla L.
108/1996.
Con ordinanza del 22/05/2020, comunicata il 25/05/2020, il Tribunale di
Benevento, così statuiva: “
1. rigetta la domanda;
2. condanna il ricorrente
a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 3.627,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
3. manda al Cancelliere per la comunicazione”.
Il giudizio di appello
, con atto di appello notificato in data 19/06/2020 Parte_1
ad ha impugnato la predetta ordinanza, Controparte_1 chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere, in totale riforma dell'ordinanza gravata:
1. accertare l'usurarietà del tasso di mora e dichiarare la non debenza di alcun interesse e onere riferito al credito concesso con ogni conseguenza contabile sulla quantificazione del residuo dovuto;
2. condannare l'Istituto di credito al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario, Margherita Simonetta
Verlingieri, oltre IVA, CPA e rimborso spese generale. In via istruttoria: si chiede disporsi CTU tecnico contabile tesa alla verifica del superamento del tasso soglia, già in sede contrattuale, come innanzi specificato e alla quantificazione degli importi dovuti”.
E' intervenuta in giudizio con comparsa depositata in data 8/10/2020 e tramite la rappresentanza di Controparte_4 Controparte_3
in qualità di cessionaria del credito oggetto del giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “l'Ecc. ma Corte di Appello di Napoli, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, conclusione e richiesta, reietta -con sentenza munita di clausola come e per legge- vorrà, per i motivi tutti esposti: 1) rigettare integralmente l'avverso appello proposto perché
4 inammissibile, improponibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto, confermando in ogni caso integralmente la sentenza di primo grado;
2) Emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento di giustizia ai fini di iusta et recte decidere, rigettando integralmente ogni avversa domanda, richiesta, deduzione ed eccezione;
3) Condannare in ogni caso parte appellante alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del secondo grado, oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge”.
è rimasta contumace. Controparte_6
Con memoria depositata in data 3 novembre 2020, l'appellante ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società
in merito all'asserita qualifica di cessionaria del Controparte_3
credito controverso.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare
5 le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dall'appellante.
Va rilevato, infatti, che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass.
22/03/2024, n. 7688, Cass. 22/04/2025, n. 10541) - ha chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
La Suprema Corte ha altresì chiarito (cfr. Cass., ord. 10018/2025, Cass., ord. n. 28790/2024 e Cass. ord. n. 17944 del 22/06/2023) che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, occorre operare una
6 distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione.
Precisa la Corte: “Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n. 17944).
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno 2024, n. 16814)”.
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima medesima debba essere oggetto di adeguata prova (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione.
Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n.
17944; Cass. civ. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno 2019, n.
15884; Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 5 novembre 2020,
7 n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass., 2 marzo 2016, n.
4116), (cfr. Cass. ord. n. 10018/2025 cit.).
Orbene, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, dal lato attivo, del rapporto dedotto in giudizio, la giurisprudenza di legittimità
(Cass sez. I, 29/02/2024 n. 5478) ha precisato che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
In altri termini, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, come occorso nel caso di specie, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato alla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art 1346
c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere
"determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass 31188/2017).
8 Dunque, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata e che non richiede una specifica enumerazione di ciascuno dei crediti compresi nell'operazione stessa, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentano o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti appunto in blocco al preteso cessionario, di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo, anche indiziario.
Calando i detti principi al caso concreto, l'appellante ha in sostanzialmente contestato la riconducibilità del credito oggetto di lite alla cessione in blocco effettuata da in favore di Controparte_1 CP_3
e, solo genericamente, l'avvenuta cessione.
[...]
Trattasi di censure non accoglibili. Invero, al Controparte_3
momento della sua costituzione in giudizio, ha tempestivamente prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Parte II n. 52 del
5 maggio 2018, recante la descrizione dei crediti ceduti da
[...] ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. e della Legge n. 130/1999. Controparte_1
L'individuazione dei crediti ceduti, per quanto operata per categorie, risulta sufficientemente specifica, facendo riferimento a tutti i crediti deteriorati sorti tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017, derivanti da contratti di mutuo, aperture di credito o altri finanziamenti concessi a persone fisiche e giuridiche.
In conformità a quanto previsto dall'art.
7.1 della Legge n. 130/1999, i dati identificativi dei singoli crediti, compreso quello oggetto di causa, sono stati messi a disposizione sul sito internet della cedente, consentendo così
l'individuabilità del credito specifico.
9 A fronte delle obiezioni dell'appellante — che lamenta l'incertezza circa l'inclusione del credito oggetto di lite nella cessione “in blocco” e, solo genericamente, mancata prova puntuale della titolarità — CP_3
ha depositato, con memoria del 5 novembre 2020, ulteriore documentazione integrativa, costituita dalla dichiarazione di cessione rilasciata da completa della relativa procura, così Controparte_1
contribuendo a dimostrare, in maniera chiara e inequivoca, la propria legittimazione attiva.
In particolare, risulta comprovato che il credito vantato nei confronti di
(N.D.G. 0742643518000) era incluso nell'elenco Parte_1
dei crediti ceduti, reso accessibile al pubblico tramite il sito istituzionale della banca cedente.
Deve poi considerarsi che risulta essere in possesso del CP_3
titolo esecutivo relativo al credito azionato, il che rafforza ulteriormente la prova della propria titolarità.
Quanto al rilievo della tardività del deposito documentale, effettuato in sede di trattazione scritta del 12 novembre 2020 dalla parte appellante, va rilevato che la produzione integrativa della cessionaria è sicuramente ammissibile, non solo in quanto resasi necessaria a seguito delle contestazioni operate dall'appellante, ma anche tenuto conto del principio secondo cui < il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuato entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2 c.p.c.>> ( cfr. Cass. civ. n. 25087/2024).
In definitiva, la documentazione versata in atti, pienamente ammissibile, letta unitariamente, consente di ritenere provata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa e, conseguentemente, la legittimazione sostanziale e processuale di Controparte_3
Tanto premesso, le censure dell'appellante sono destituite di fondamento.
Con il primo motivo di impugnazione, viene dedotta l'asserita erroneità della valutazione compiuta dal giudice di primo grado, sia in merito alla natura e alla funzione degli interessi moratori, sia con riferimento
10 all'applicazione del criterio del 2,1% ai fini della verifica dell'usurarietà di detti interessi, con conseguente presunta violazione dell'art. 644 c.p. e della Legge n. 108/1996.
Sostiene, in particolare, che il Tribunale avrebbe aderito acriticamente a un orientamento giurisprudenziale minoritario, basato sull'applicazione automatica della maggiorazione del 2,1% al tasso soglia per la verifica dell'usura sugli interessi moratori. Tale criterio, tratto da un'indagine della
Banca d'Italia del 2001, a suo dire priva di fondamento normativo, si porrebbe in contrasto con l'art. 2, comma 1, della L. 108/1996, il quale impone che il tasso soglia sia calcolato sulla base dei tassi effettivamente praticati nel trimestre e per operazioni aventi la stessa natura.
Il primo giudice avrebbe erroneamente legittimato una distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, assumendo una differenza che non avrebbe rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà, atteso che entrambi rappresenterebbero una forma di remunerazione del capitale.
La costruzione di una “mora-soglia” autonoma, in assenza di base normativa, costituirebbe, pertanto, un'indebita deroga al principio di legalità e alla finalità di tutela del debitore prevista dalla legge antiusura.
Anche l'assimilazione degli interessi moratori alla Commissione di
Massimo Scoperto, prospettata dal giudice di primo grado, sarebbe priva di fondamento, in quanto basata su dati non omogenei e su un parallelismo privo di riscontro normativo.
Il criterio corretto applicabile imporrebbe, invece, un confronto diretto tra il tasso di mora pattuito e il tasso soglia previsto per il tipo di operazione creditizia, senza alcuna maggiorazione arbitraria. Nello specifico, la banca avrebbe erogato un importo inferiore a quello contrattualizzato, a causa di trattenute per spese assicurative obbligatorie (€ 8.055,78), che avrebbero dovuto essere incluse nel TAEG ai sensi dell'art. 117 TUB e delle
Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Ciò, avrebbe determinato un
ISC effettivo del 5,48%, superiore a quello dichiarato (4,83%), in violazione al principio di omnicomprensività sancito dall'art. 644, comma
IV, c.p. (secondo cui ogni onere collegato all'operazione di credito va considerato per accertare l'usurarietà del contratto). Il mutuo, infatti, presentava un TAN del 4,70%, un TAEG effettivo del 5,48%, e un tasso di
11 mora dell'8,04%; sommando il differenziale tra TAEG e TAN (0,78%) al tasso di mora, si otterrebbe un costo complessivo dell'8,82%, superiore alla soglia antiusura dell'8,04% (DM MEF per il II trimestre 2005), integrando usura ab origine, anche considerando il TAEG contrattuale del
4,83%. Quanto alle conseguenze della rilevata usurarietà del tasso di mora, avrebbe dovuto trovare, poi, applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui, in presenza di interessi usurari, non sono dovuti interessi di alcun tipo, né corrispettivi né moratori, con conseguente gratuità del mutuo.
L'appello non merita accoglimento.
Innanzitutto, la domanda proposta è stata azionata sul presupposto (come si vedrà errato) che l'illegittimo superamento del tasso soglia usura relativo ai soli interessi moratori comporterebbe la gratuità del mutuo.
Come è noto, la Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni Unite n.
19597/20,benché abbia definitivamente chiarito che gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura (atteso che la stessa mira a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria da corrispondere in ragione del vincolo contrattuale) e che anche rispetto a tali interessi debba ritenersi operante la norma di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (la quale sancisce la nullità della clausola usuraria ed esclude la debenza degli interessi pattuiti) ha ulteriormente sancito che:
a) ove l'interesse corrispettivo sia lecito e unicamente il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, soltanto questi ultimi vanno considerati illeciti e non dovuti;
b) in tale evenienza, si applica la disposizione generale dettata dall'art. 1224, comma 1, c.c., onde il risarcimento del danno sofferto dal creditore va commisurato non più alla misura preconcordata ed usuraria, bensì a quella lecitamente convenuta per gli interessi corrispettivi;
ciò in quanto, una volta caduta la clausola relativa agli interessi moratori, residua comunque un danno per il creditore insoddisfatto, sicché va fatta applicazione della regola comune secondo cui il pregiudizio patrimoniale derivante dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato mercé il riconoscimento della stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuta per il tempo dell'adempimento in
12 relazione alla concessione ad altri della disponibilità di una somma di denaro.
Nella detta pronuncia è stato, inoltre, precisato che il tasso soglia dell'usura si calcola in modo diverso per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, dovendosi, per questi ultimi, utilizzare la seguente formula:
«tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) + maggiorazione media degli interessi moratori x coefficiente in aumento + punti percentuali aggiuntivi previsti, quale ulteriore tolleranza, dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996».
Ove, peraltro, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto (T.E.G.), comprensivo degli interessi moratori, e il T.E.G.M., così come rilevato negli stessi decreti, con il coefficiente in aumento ivi previsto.
Deve ancora rilevarsi che, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, non
è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini del confronto con il tasso soglia antiusura, atteso che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti deve corrispondere gli interessi corrispettivi;
quando, invece, è in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori.
Ne consegue che i detti tassi non si possano sommare, in quanto fondati su basi di calcolo del tutto diverse: il tasso corrispettivo si calcola, infatti, sul capitale residuo, il tasso di mora sulla rata scaduta (cfr. Cass. n.
17447/19).
Assodato dunque che il tasso soglia degli interessi moratori deve essere calcolato separatamente rispetto a quello degli interessi corrispettivi,
l'eventuale superamento del limite dell'usura relativo agli interessi moratori, ove mai accertato, non potrebbe in ogni caso potuto comportare la non debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti
Nel caso di specie, gli interessi moratori non risultano poi usurari, con conseguente totale infondatezza del motivo di appello proposto.
Invero con riferimento al tasso di interesse moratorio nominale, il
Tribunale, applicando ai fini dell'individuazione del tasso-soglia rilevante per i tassi di mora, correttamente, la maggiorazione del 2,1% (cfr. citata
13 pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2020 n.
19597), ha rilevato la non usurarietà degli interessi di mora.
La decisione è corretta.
Alla luce delle risultanze processuali, nonché dei principi affermati dalla
Cassazione a SS.UU sin qui esposti, peraltro ribaditi anche in ulteriori pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 29806/20, nonché Cass. ord. n. 12964/21), essendo stato il contratto stipulato in data 17.06.2005 e dunque in epoca compresa tra il 1° aprile/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) ed il 1° luglio 2011 (data di entrata in vigore del
D.M. 27 giugno 2011), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al
T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 pro tempore vigente. In applicazione della relativa formula -
(T.E.G.M. + 2,1 x 1,5 - il tasso soglia di mora, nel caso in esame è, come correttamente rilevato dal giudice, quello del 11,19, evidentemente superiore al tasso moratorio pattuito dell'8,04%. Par Per quanto riguarda la dedotta errata indicazione dell' , essa non può in alcun modo giustificare, come sostenuto dall'appellante, una diversa valutazione della usurarietà degli interessi di mora.
Par Va innanzitutto evidenziato che l non costituisce una specifica condizione economica applicabile al contratto di finanziamento, essendo un mero indicatore e non un elemento determinante e vincolante del rapporto negoziale (cfr. sul punto ord. n. 397 in data 08 gennaio 2025
Cass. Sez. 1; ord. n. 4597 del 14/02/2023; sent. n. 39169 del 09/12/2021;
Cass. Sez. 1). Esso assolve, infatti, una funzione essenzialmente informativa, finalizzata a mettere il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento.
Tale indicatore, che esprime in termini percentuali il costo complessivo dell'operazione, è stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nell'ordinamento nazionale con la Deliberazione del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4 marzo 2003.
L'art. 9, comma 2, di tale Deliberazione prevede, infatti, che — per le operazioni e i servizi individuati dalla Banca d'Italia — tutti gli intermediari siano tenuti a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC),
14 comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita Par dalla stessa Banca d'Italia. Orbene, l , per quanto rappresenti un elemento informativo rilevante nell'ambito della trasparenza contrattuale, non assume alcun rilievo ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso di mora, in quanto non costituisce una condizione economica contrattuale, né rappresenta un tasso effettivamente applicato al finanziamento. Si tratta, dunque, di un parametro rappresentativo del costo potenziale, calcolato su presupposti standardizzati e su una durata predeterminata del finanziamento.
Par Di conseguenza, l'errata indicazione dell' – quand'anche sussistente – non potrebbe in alcun modo alterare o influenzare la valutazione dell'usurarietà del tasso di mora (oggetto della domanda), il quale va confrontato esclusivamente con il tasso soglia di usura specificamente riferito agli interessi moratori, secondo la metodologia su indicata.
Per le ragioni su esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, dunque, l'appellante dovrà rifondere in favore di le spese del presente giudizio, Controparte_3 liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n.
55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Nulla per le spese nei confronti di rimasta Controparte_1 contumace.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente
15 pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di appello notificato in data 19/06/2020, avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento, resa il 22/05/2020 e comunicata il 25/05/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma Parte_1
l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_3 liquida in € 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr. Michele Magliulo
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