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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/07/2024, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 274/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 274/2021, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide Baldassarre Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Simone Herbert
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/04/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare l'espletamento delle Parte_1
funzioni di R.U.P., progettista, Direttore Lavori in relazione ai lavori di cui al ricorso e condannare il a pagare in suo favore la somma di € 11.517,87, oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi legali.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di essere stato dipendente del Controparte_1
dall'1.7.1984 fino al collocamento a riposo nel gennaio 2020, con inquadramento Geometra/Istruttore
Tecnico; che, dal 18.9.2014 al 5.10.2015, il ricorrente, all'interno dell'Area Tecnica, in assenza dell'ing. , aveva svolto le funzioni di Responsabile del Procedimento di quasi tutte Tes_1 Per_1
le opere pubbliche in corso durante quel periodo;
che, con decreto prot. n. 5325 dell'8.10.2015, gli veniva conferita la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;
che durante tutto l'incarico (dal
9.10.2015 al 31.12.2015), il ricorrente aveva svolto funzioni di dirigenza e/o responsabilità dell'Area Tecnica, occupandosi continuativamente della gestione dei rapporti con l'esterno e delle procedure ad evidenza pubblica, della stipulazione dei contratti di appalto, di esternare la volontà della P.A. mediante determinazioni, di rilasciare pareri tecnici sulle delibere degli organi rappresentativi del che il ricorrente, inoltre, si era occupato, sempre in piena autonomia e con totale CP_1
assunzione di responsabilità, delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito
R.U.P.), di progettista interno, di Direttore dei Lavori di tutti gli appalti commissionati ed aggiudicati dal per le quali aveva maturato crediti per incentivi, secondo il regolamento comunale CP_1
vigente e/o la normativa di settore, così singolarmente specificati:
1) Funzioni di R.U.P.
a) Lavori di mitigazione rischio idrogeologico loc. Via Giberghe e sistemazione Via della
Fonte, fraz. Pescocanale, per un importo a base d'asta di 333.300,03. Approvazione progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 13 del 5.6.2014. Le funzioni di R.U.P. sono state svolte dalla determina di indizione della gara d'appalto (redatta da Persona_2
e fino allo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori approvati con
Determinazione n. 41 del 15.5.2019. Importo incentivo quadro economico € 5.000,00 x
27%: € 1.350,00.
b) Lavori di rifacimento marciapiedi in Via Roma, per l'importo di € 150.000,00.
Approvazione progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 134 del 28.12.2015. Le funzioni di R.U.P. sono state svolte fino all'approvazione del progetto esecutivo. Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione lavori con determinazione n. 72 del
28.7.2018. Importo incentivo quadro economico € 1.234,90 x 20%: € 246,98.
c) Lavori ristrutturazione e riqualificazione di Piazza Caduti sul Lavoro e Piazza
Fontevecchia per l'importo di € 250.000,00. Approvazione progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 137 del 28.12.2015. Le funzioni di R.U.P. sono state svolte fino all'approvazione del progetto esecutivo come evidenziato nella determinazione n. 269 dell'8.10.2016. Importo incentivo quadro economico € 2.387,14 x 20%: € 477,43.
d) Lavori di ristrutturazione e riqualificazione Piazza Risorgimento per l'importo di
514.000,00. Approvazione progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 133 del 28.12.2015.
Le funzioni di R.U.P. sono state svolte fino all'approvazione del progetto esecutivo come riportato nella determinazione n. 366 del 24.12.2016.
Considerato che
successivamente il progetto è stato modificato e di nuovo riapprovato, si propone che tale fase sia liquidata nella misura del 50%. Importo incentivo quadro economico € 4.486,52 x 20% x 50%: €
448,65. e) Lavori per la costruzione di loculi cimiteriali nel cimitero della fraz. Di Corcumello per l'importo di € 202.625,93. Approvazione progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 136 del 28.12.2015. Le funzioni di R.U.P. sono state svolte fino all'approvazione del progetto esecutivo come riportato nella determinazione n. 29 del 24.4.2019. Importo incentivo quadro economico € 2.349,45 x 20%: € 469,89;
f) Lavori di ristrutturazione cimitero Via San Pietro – II lotto. Approvazione lavori con determinazione di G.C. n. 96 del 23.6.2017. Importo incentivo quadro economico €
668,28 x 0,80 x 55% x 93,85% (totale lavori realizzati come da liquidazione I SAL con determinazione n. 101 del 19.9.2018: € 275,95.
g) Lavori di miglioramento/adeguamento sismico palestra e corpo collegamento annessi all'edificio adibito a scuola media “A.B. Sabin”. Le funzioni di R.U.P. sono state svolte fino all'aggiudicazione della gara d'appalto e successiva consegna dei lavori come da determinazione n. 94 del 23.6.2017. € 6.068,99 x 0,8 x 45%: € 2.184,83.
h) Lavori di miglioramento/adeguamento sismico corpo aule dell'edificio adibito a scuola media “A.B. Sabin”. Le funzioni di R.U.P. sono state svolte fino all'aggiudicazione della gara d'appalto e successiva a consegna dei lavori come da determinazione n. 60 del
21.4.2017. € 10.950,32 x 0,8 x 45%: € 3.942,12.
2) Funzioni di R.U.P., progettazione, gara d'appalto, direzione lavori, contabilità e relativo collaudo.
a) Lavori somma urgenza sistemazione strada accesso scuola elementare AN AR
(come da ordinanza del Sindaco prot. n. 4079 del 14.8.2015) di € 62.835,84; determina n.
144 del 27.8.2015 con la quale è stato affidato all'impresa CODIMAR srl di CP_1
l'incarico di che trattasi;
svolte le funzioni di R.U.P., progettista, direttore dei lavori, misura e contabilità. Importo incentivo quadro economico € 1.256,96 x 0,8 x 71%: €
713,95.
b) Lavori di sistemazione di alcune strade interne del capoluogo per l'importo totale di €
81.621,39. Delibera approvazione progetto esecutivo n. 132 del 28.12.2015. Svolte funzioni di R.U.P., progettista, direttore dei lavori, misura e contabilità. Importo incentivi quadro economico € 245,25 + 134,20 + 234,07 + 118,25 + 170,24 + 113,95 x 0,8 x 71%:
€ 577,06.
c) Lavori di riqualificazione area pertinenziale del Municipio di Via San Silvio per l'importo di € 80.000,00. Approvazione progetto esecutivo delibera n. 135 del 28.12.2015. Le funzioni di R.U.P. e progettista sono state svolte fino all'approvazione del progetto esecutivo come indicato nella determinazione n. 338 del 3.12.2016. Incentivo quadro economico € 780,00 x 23%: € 179,40.
d) Lavori vari frazione Corcumello approvati con delibera di G.C. n. 104 del 7.11.2015 e liquidati con determinazione n. 122 del 21.5.2016. € 780,00 x 23%: € 288,64.
e) Lavori completamento manutenzione copertura edificio scolastico AN AR per l'importo di € 27.256,59. Delibera approvazione progetto esecutivo n. 101 del 7.11.2015.
Importo incentivo quadro economico € 220,19.
3) Progettazione
a) Progetto preliminare dei lavori di realizzazione di una rotatoria in Via Roma, Via Mameli,
Via Giberghe e Regina Margherita, per l'importo di € 150.000,00 come da delibera di
G.C. n. 93 del 22.6.2016. € 1.595,81 x 3%: € 47,87.
b) Progetto preliminare lavori per attuazione interventi a difesa del suolo in Via Emissario, per l'importo di € 400.000,00 approvato con delibera di G.C. n. 10 del 30.1.2016. €
3.163,72: € 94,91.
Si costituiva il resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
Il resistente, in particolare, contestava gli importi a titolo di incentivi domandate dal CP_1
ricorrente, osservando, particolare, che:
- relativamente alla voce 1a) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 617,86, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 257.442,25 ed il veva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di R.U.P. della fase di gara e di R.U.P. della fase esecutiva;
- relativamente alla voce 1b) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 171,88, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 119.361,70 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di attività di verifica progetto e di R.U.P. della fase di progetto;
- relativamente alla voce 1c) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 318,29, Pt_1 in quanto l'importo a base d'asta era di € 198.928,25 e il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di R.U.P. della fase di progetto;
- relativamente alla voce 1d) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 329,94, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 412.426,48 ed il veva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di R.U.P. della fase di progetto;
- relativamente alla voce 1e) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 346,20, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 108.186,81 ed il veva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di verifica del progetto, di validazione del progetto, di R.U.P. della fase di progetto;
- relativamente alla voce 1f) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 256,62, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 33.414,09 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di verifica del progetto, validazione del progetto, predisposizione e controllo atti di gara, R.U.P. della fase progetto, R.U.P. della fase di gara,
R.U.P. della fase esecutiva;
- relativamente alla voce 2a) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 430,95, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 40.809,33 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di progetto/studio di fattibilità, predisposizione e controllo atti di gara, coordinatore sicurezza fase esecutiva/responsabile dei lavori, direzione dei lavori, collaudo statico/collaudo amministrativo/certificato di regolare esecuzione, R.U.P. della fase progetto, R.U.P. della fase esecutiva;
- relativamente alla voce 2b) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 496,26, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 81.621,39 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di progetto/studio di fattibilità, collaudo statico/collaudo amministrativo/certificato di regolare esecuzione, R.U.P. della fase di progetto, R.U.P. della fase di gara, R.U.P. della fase esecutiva;
- relativamente alla voce 2c) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 134,87, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 64.840,24 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di progetto/studio di fattibilità, R.U.P. della fase progetto;
- relativamente alla voce 2d) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 147,86, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 24.318,73 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di progetto/studio di fattibilità, collaudo statico/collaudo amministrativo/certificato di regolare esecuzione, R.U.P. della fase progetto, R.U.P. della fase di gara, R.U.P. della fase esecutiva;
- relativamente alla voce 2e) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 133,36, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 19.383,13 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di progetto/studio, verifica progetto, validazione del progetto,
R.U.P. della fase progetto, R.U.P. della fase di gara, R.U.P. della fase esecutiva;
- relativamente alla voce 3a) del ricorso, il veva diritto alla maggior somma di € 72,00, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 150.000,00 ed il veva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di progetto/studio di fattibilità;
- relativamente alla voce 3b) del ricorso, il aveva diritto alla maggior somma di € Pt_1
127,42, in quanto l'importo a base d'asta era di € 265.448,31. Deduceva, pertanto, il resistente che l'importo residuo spettante a titolo di incentivi al CP_1
mmontava ad 9.710,44, somma dalla quale doveva essere decurtata l'ulteriore somma di € Pt_1
488,23, già liquidata con determina n. 32 del 29.5.2018.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto Parte_1
segue.
La pretesa creditoria del ricorrente trae titolo dalla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dal dipendente nell'ambito degli appalti di lavori pubblici affidati dal CP_1
L'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), rubricato appunto “Incentivi per funzioni tecniche”, applicabile ratione temporis, così dispone ai primi tre commi: “
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un per apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi
e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e
i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma
2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”.
I punti controversi tra le parti in ordine all'entità delle somme spettanti al titolo di incentivi Pt_1
per funzioni tecnici risiedono essenzialmente, per un verso, nella determinazione degli importi a base d'asta (importo sul quale va calcolata la percentuale del 2% per la costituzione del fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui al comma 2, dell'art. 113 cit.); per altro verso, nella corretta individuazione delle attività effettivamente svolte dal n relazione Pt_1
a ciascun appalto.
Sotto il primo profilo, gli importi a base di gara indicati dal nella Controparte_1
memoria di costituzione risultano confermati dalle Determinazioni e Delibere depositate dallo stesso ricorrente e segnatamente (seguendo la numerazione del ricorso):
- per i lavori di cui al punto 1a) (Lavori mitigazione rischio idrogeologico loc. Via Giberghe e sistemazione Via della Fonte fraz. Pescocanale), la base d'asta allegata dal risulta CP_1
confermata dalla Determinazione n. 41 del 15.5.2019, ove viene indicato l'importo di €
172.401,35;
- per i lavori di cui al punto 1b) (Lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via Roma), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Determinazione n. 72 del 28.7.2018, CP_1
nonché dalla Deliberazione della G.C. n. 134 del 28.12.2015, ove viene indicato l'importo di
€ 119.361,70; - per i lavori di cui al punto 1c) (Lavori di ristrutturazione e riqualificazione di Piazza Caduti
sul Lavoro e Piazza Fontevecchia nel Capoluogo), la base d'asta allegata dal risulta CP_1
confermata dalla Determinazione n. 269 dell'8.10.2016, nonché dalla Deliberazione della
G.C. n. 137 del 28.12.2015, ove viene indicato l'importo di € 198.928,25;
- per i lavori di cui al punto 1d) (Lavori di riqualificazione di Piazza Risorgimento), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Determinazione n. 366 del 24.12.2016, CP_1
ove viene indicato l'importo di € 412.426,48;
- per i lavori di cui al punto 1e) (Lavori di costruzione dei loculi nel cimitero della frazione di
Corcumello), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Determinazione CP_1
n. 29 del 24.4.2019, ove viene indicato l'importo di € 108.186,81;
- per i lavori di cui al punto 1f) (Lavori di ristrutturazione del cimitero in San Pietro del
Capoluogo), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Determinazione n. CP_1
101 del 19.9.2018, ove viene indicato l'importo di € 33.414,09;
- per i lavori di cui al punto 1g) (Lavori di miglioramento/adeguamento sismico palestra e corpo collegamento annessi all'edificio adibito a scuola media “A.B. Sabin”), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Determinazione n. 60 del 21.4.2017, ove viene CP_1
indicato l'importo di € 303.449,42;
- per i lavori di cui al punto 1h) (Lavori di miglioramento/adeguamento sismico corpi aule edificio scuola media “A.B. Sabin”, la base d'asta allegata dal risulta confermata CP_1
dalla Determinazione n. 94 del 23.6.2017, ove viene indicato l'importo di € 547.516,20;
- per i lavori di cui al punto 2a) (Lavori somma urgenza sistemazione strada di accesso alla scuola elementare e materna S. AR), la base d'asta allegata dal individuata in CP_1
€ 40.809,33, risulta addirittura superiore rispetto a quella individuata dalla Determina n. 144 del 27.8.2015 in € 30.578,61;
- per i lavori di cui al punto 2b) (Lavori di rifacimento pavimentazione di alcune strade del capoluogo), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Deliberazione di CP_1
G.C. n. 132 del 28.12.2015 nonché dalle Determinazioni n. 79 del 16.4.2016, n. 150 dell'8.6.2016, n. 160 dell'11.6.2016 e n. 168 del 16.10.2017, ove viene indicato l'importo di
€ 81.621,39;
- per i lavori di cui al punto 2c) (Lavori di riqualificazione area pertinenziale del Municipio in
Via S. Silvio), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Determinazione CP_1
n. 338 del 3.12.2016, ove viene indicato l'importo di € 64.840,24; - per i lavori di cui al punto 2d) (Interventi vari di manutenzione della pavimentazione stradale e muri nella frazione di Corcumello), la base d'asta allegata dal risulta confermata CP_1
dalla Determinazione n. 122 del 21.5.2016, ove viene indicato l'importo di € 24.318,73;
- per i lavori di cui al punto 2e) (Lavori di rifacimento parziale della copertura dell'edificio scolastico S. AR), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla CP_1
Determinazione n. 66 del 6.4.2016, ove viene indicato l'importo di € 19.383,13;
- per i lavori di cui al punto 3a) (Rotatoria intersezione Via Roma, Via Mameli, Via Giberghe,
Via Regina Margherita), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla CP_1
Deliberazione di G.C. n. 93 del 22.6.2016, ove viene indicato l'importo di 150.000,00;
- per i lavori di cui al punto 3b) (Attuazione di interventi a difesa del suolo), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Deliberazione di G.C. n. 10 del 30.1.2016. CP_1
Nelle note depositate il 7.9.2021, il in particolare, rettificando quanto precedentemente Pt_1
esposto nel ricorso introduttivo, ha individuato il corretto valore a base d'asta dei lavori di cui alla lettera 1e) del ricorso (Lavori di costruzione dei loculi nel cimitero della frazione di Corcumello) in
€ 155.000,00, contestando il valore di € 108.186,81 indicato invece dal resistente, CP_1
producendo a sostegno la Determinazione n. 174 del 26.6.2016.
In realtà, come si evince dalla successiva Determinazione n. 29 del 24.4.2019, l'importo di €
155.000,00 risulta al lordo degli oneri di sicurezza e manodopera, che, infatti, vengono nella predetta
Determinazione, quantificati in € 46.813,74, che assommati all'importo netto a base d'asta di €
108.186,18, raggiungono appunto l'importo di € 155.000,55.
Sebbene il talvolta computi anche tali oneri nel prezzo a base d'asta, deve ritenersi più CP_1
corretta la loro esclusione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi comunque di oneri accessori ed aggiuntivi rispetto alla somma più fedelmente rappresentativa del valore effettivo dell'opera affidata in appalto.
Sotto il secondo profilo, quello della corretta individuazione delle attività effettivamente svolte dal ricorrente, il ostiene, in particolare, che, per quanto attiene ai lavori di cui ai punti 1b), 1c), Pt_1
1d), 2c) del ricorso, il erroneamente non avrebbe computato le voci di spettanza per CP_1
“Attività di verifica del progetto” e “Validazione del progetto”; per quanto attiene, invece, ai lavori di cui alle lettere 2b) e 2d) del ricorso, il erroneamente non avrebbe computato le voci di CP_1 spettanza per attività di “Direzione lavori e contabilità”.
Il ricorrente sostiene, in particolare, che, ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. n. 163/2006, proprio il R.U.P.
è il soggetto deputato alla verifica ed alla validazione del progetto.
La disposizione in questione, in effetti, prevede, al comma 3: “Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità”.
La predetta norma è stata abrogata dall'art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal
19.4.2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 220 del medesimo D.Lgs.
A sua volta, l'art. 26, D.Lgs. ult. cit. ha previsto che l'attività di verifica, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9 (comma 6, lett. d); che, inoltre, la validazione del progetto posto a base di gara – atto formale che riporta gli esiti della verifica – è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista (comma 8).
Può, pertanto, convenirsi con il ricorrente che le attività di “verifica del progetto” e di “validazione del progetto” costituiscono senza dubbio attività di competenza del R.U.P., con la precisazione tuttavia che, trattandosi di attività che attengono alla fase di progetto, le relative voci di incentivo possono essere riconosciute solo al soggetto che proprio in relazione a tale fase abbia rivestito la funzione di R.U.P.
Deve, pertanto, riconoscersi la spettanza degli incentivi per attività di verifica del progetto e validazione del progetto, in tutte le ipotesi in cui l'Amministrazione comunale ha già riconosciuto spettante l'incentivo per R.U.P. fase progetto.
Non possono, invece, ritenersi spettanti al ricorrente gli incentivi per direzione dei lavori e contabilità in relazione ai lavori di cui ai punti 2b) e 2d) del ricorso, non essendo stato assolto dal 'onere Pt_1
di dimostrare lo svolgimento delle predette attività, atteso che dalle delibere di G.C. (in particolare n.
132 del 28.12.2015 e n. 104 del 7.11.2015) depositate il 7.9.2021, non si evince alcun elemento a supporto.
Dalle somme così spettanti al va, poi, detratto l'importo di € 9.249,56, già riconosciuto Pt_1
dall'Amministrazione comunale in forza della Determina n. 242 del 27.9.2021, depositata dal resistente in data 28.9.2021, non invece l'importo di € 488,23 di cui alla Determina n. 32 del
29.5.2018, che non risulta essere stata prodotta in giudizio dal e che il ricorrente ha CP_1
contestato riguardare gli appalti oggetto di causa.
Irrilevante, infine, deve ritenersi l'assunto di parte resistente in merito alla mancanza di residui attivi ovvero di somme accantonate nel fondo pluriennale vincolato.
Spettano, inoltre, al ricorrente i soli interessi legali dal dovuto al saldo. Trattandosi, infatti, di rapporto di pubblico impiego la somma va maggiorata degli accessori nei limiti di cui all'art. 16, legge n.
412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che esclude il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, maturati a partire dal 1995 (C.Cost. n. 459/2000; C.Cost. n. 82/2003).
Attesa la reciproca parziale soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che il geom. ha svolto, in relazione agli appalti di lavori di cui al ricorso, Parte_1
le seguenti attività:
1) in relazione contratto di cui alla lettera 1a) del ricorso, attività di RUP nella fase di gara ed esecutiva, funzioni di supporto o partecipazione a commissioni di gara;
2) in relazione al contratto di cui alla lettera 1b) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, attività di verifica e validazione del progetto;
3) in relazione al contratto di cui alla lettera 1c) del ricorso, attività di RUP nella fase progetto, attività di verifica e validazione del progetto;
4) in relazione al contratto di cui alla lettera 1d) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, attività di verifica e validazione del progetto;
5) in relazione al contratto di cui alla lettera 1e) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, attività di verifica e validazione del progetto;
6) in relazione al contratto di cui alla lettera 1f) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, di gara ed esecutiva, attività di verifica e validazione del progetto, predisposizione e controllo degli atti di gara;
7) in relazione al contratto di cui alla lettera 1g) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto e di gara, attività di verifica e validazione del progetto, predisposizione e controllo degli atti di gara, funzioni di supporto o partecipazione alla commissione di gara;
8) in relazione al contratto di cui alla lettera 1h) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto e di gara, attività di verifica e validazione del progetto, predisposizione e controllo degli atti di gara, funzioni di supporto o partecipazione alla commissione di gara;
9) in relazione al contratto di cui alla lettera 2a) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, di gara ed esecutiva, progetto/studio di fattibilità, attività di verifica e validazione dei progetti, predisposizione e controllo degli atti di gara, coordinatore fase esecutiva/Responsabile dei lavori, direzione lavori, collaudo statico/collaudo amm.vo/certificato di regolare esecuzione;
10) in relazione al contratto di cui alla lettera 2b) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, di gara ed esecutiva, progetto/studio di fattibilità, attività di verifica e validazione, collaudo statico/collaudo amm.vo/certificato di regolare esecuzione;
11) in relazione al contratto di cui alla lettera 2c) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, progetto/studio di fattibilità, attività di verifica e validazione;
12) in relazione al contratto di cui alla lettera 2d) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, di gara ed esecutiva, progetto/studio di fattibilità, attività di verifica e validazione del progetto, collaudo statico/collaudo amm.vo/certificato di regolare esecuzione;
13) in relazione al contratto di cui alla lettera 2e) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, di gara ed esecutiva, progetto/studio di fattibilità, attività di verifica e validazione del progetto;
14) in relazione al contratto di cui alla lettera 3a) del ricorso, attività di progettazione/studio di fattibilità;
15) in relazione al contratto di cui alla lettera 3b) del ricorso, attività di progettazione/studio di fattibilità;
- dichiara il diritto di al riconoscimento degli incentivi ex art. 113, D.Lgs. n. Parte_1
50/2016, da ripartirsi, ai sensi dei commi 2 e 3, art. ult. cit., secondo le percentuali stabilite per ciascuna attività dall'apposito Regolamento adottato dal sull'80% del fondo CP_1
risorse finanziarie, a sua volta costituito in misura pari al 2% dell'importo a base d'asta di ogni singolo contratto (al netto degli oneri di sicurezza e degli oneri di manodopera), detratte le somme già corrisposte dall'Amministrazione comunale in forza della determina n. 242 del
27.9.2021, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 30 aprile 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 274/2021, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Davide Baldassarre Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Simone Herbert
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/04/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare l'espletamento delle Parte_1
funzioni di R.U.P., progettista, Direttore Lavori in relazione ai lavori di cui al ricorso e condannare il a pagare in suo favore la somma di € 11.517,87, oltre rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi legali.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di essere stato dipendente del Controparte_1
dall'1.7.1984 fino al collocamento a riposo nel gennaio 2020, con inquadramento Geometra/Istruttore
Tecnico; che, dal 18.9.2014 al 5.10.2015, il ricorrente, all'interno dell'Area Tecnica, in assenza dell'ing. , aveva svolto le funzioni di Responsabile del Procedimento di quasi tutte Tes_1 Per_1
le opere pubbliche in corso durante quel periodo;
che, con decreto prot. n. 5325 dell'8.10.2015, gli veniva conferita la nomina di Responsabile dell'Area Tecnica;
che durante tutto l'incarico (dal
9.10.2015 al 31.12.2015), il ricorrente aveva svolto funzioni di dirigenza e/o responsabilità dell'Area Tecnica, occupandosi continuativamente della gestione dei rapporti con l'esterno e delle procedure ad evidenza pubblica, della stipulazione dei contratti di appalto, di esternare la volontà della P.A. mediante determinazioni, di rilasciare pareri tecnici sulle delibere degli organi rappresentativi del che il ricorrente, inoltre, si era occupato, sempre in piena autonomia e con totale CP_1
assunzione di responsabilità, delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito
R.U.P.), di progettista interno, di Direttore dei Lavori di tutti gli appalti commissionati ed aggiudicati dal per le quali aveva maturato crediti per incentivi, secondo il regolamento comunale CP_1
vigente e/o la normativa di settore, così singolarmente specificati:
1) Funzioni di R.U.P.
a) Lavori di mitigazione rischio idrogeologico loc. Via Giberghe e sistemazione Via della
Fonte, fraz. Pescocanale, per un importo a base d'asta di 333.300,03. Approvazione progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 13 del 5.6.2014. Le funzioni di R.U.P. sono state svolte dalla determina di indizione della gara d'appalto (redatta da Persona_2
e fino allo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori approvati con
Determinazione n. 41 del 15.5.2019. Importo incentivo quadro economico € 5.000,00 x
27%: € 1.350,00.
b) Lavori di rifacimento marciapiedi in Via Roma, per l'importo di € 150.000,00.
Approvazione progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 134 del 28.12.2015. Le funzioni di R.U.P. sono state svolte fino all'approvazione del progetto esecutivo. Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione lavori con determinazione n. 72 del
28.7.2018. Importo incentivo quadro economico € 1.234,90 x 20%: € 246,98.
c) Lavori ristrutturazione e riqualificazione di Piazza Caduti sul Lavoro e Piazza
Fontevecchia per l'importo di € 250.000,00. Approvazione progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 137 del 28.12.2015. Le funzioni di R.U.P. sono state svolte fino all'approvazione del progetto esecutivo come evidenziato nella determinazione n. 269 dell'8.10.2016. Importo incentivo quadro economico € 2.387,14 x 20%: € 477,43.
d) Lavori di ristrutturazione e riqualificazione Piazza Risorgimento per l'importo di
514.000,00. Approvazione progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 133 del 28.12.2015.
Le funzioni di R.U.P. sono state svolte fino all'approvazione del progetto esecutivo come riportato nella determinazione n. 366 del 24.12.2016.
Considerato che
successivamente il progetto è stato modificato e di nuovo riapprovato, si propone che tale fase sia liquidata nella misura del 50%. Importo incentivo quadro economico € 4.486,52 x 20% x 50%: €
448,65. e) Lavori per la costruzione di loculi cimiteriali nel cimitero della fraz. Di Corcumello per l'importo di € 202.625,93. Approvazione progetto esecutivo con delibera di G.C. n. 136 del 28.12.2015. Le funzioni di R.U.P. sono state svolte fino all'approvazione del progetto esecutivo come riportato nella determinazione n. 29 del 24.4.2019. Importo incentivo quadro economico € 2.349,45 x 20%: € 469,89;
f) Lavori di ristrutturazione cimitero Via San Pietro – II lotto. Approvazione lavori con determinazione di G.C. n. 96 del 23.6.2017. Importo incentivo quadro economico €
668,28 x 0,80 x 55% x 93,85% (totale lavori realizzati come da liquidazione I SAL con determinazione n. 101 del 19.9.2018: € 275,95.
g) Lavori di miglioramento/adeguamento sismico palestra e corpo collegamento annessi all'edificio adibito a scuola media “A.B. Sabin”. Le funzioni di R.U.P. sono state svolte fino all'aggiudicazione della gara d'appalto e successiva consegna dei lavori come da determinazione n. 94 del 23.6.2017. € 6.068,99 x 0,8 x 45%: € 2.184,83.
h) Lavori di miglioramento/adeguamento sismico corpo aule dell'edificio adibito a scuola media “A.B. Sabin”. Le funzioni di R.U.P. sono state svolte fino all'aggiudicazione della gara d'appalto e successiva a consegna dei lavori come da determinazione n. 60 del
21.4.2017. € 10.950,32 x 0,8 x 45%: € 3.942,12.
2) Funzioni di R.U.P., progettazione, gara d'appalto, direzione lavori, contabilità e relativo collaudo.
a) Lavori somma urgenza sistemazione strada accesso scuola elementare AN AR
(come da ordinanza del Sindaco prot. n. 4079 del 14.8.2015) di € 62.835,84; determina n.
144 del 27.8.2015 con la quale è stato affidato all'impresa CODIMAR srl di CP_1
l'incarico di che trattasi;
svolte le funzioni di R.U.P., progettista, direttore dei lavori, misura e contabilità. Importo incentivo quadro economico € 1.256,96 x 0,8 x 71%: €
713,95.
b) Lavori di sistemazione di alcune strade interne del capoluogo per l'importo totale di €
81.621,39. Delibera approvazione progetto esecutivo n. 132 del 28.12.2015. Svolte funzioni di R.U.P., progettista, direttore dei lavori, misura e contabilità. Importo incentivi quadro economico € 245,25 + 134,20 + 234,07 + 118,25 + 170,24 + 113,95 x 0,8 x 71%:
€ 577,06.
c) Lavori di riqualificazione area pertinenziale del Municipio di Via San Silvio per l'importo di € 80.000,00. Approvazione progetto esecutivo delibera n. 135 del 28.12.2015. Le funzioni di R.U.P. e progettista sono state svolte fino all'approvazione del progetto esecutivo come indicato nella determinazione n. 338 del 3.12.2016. Incentivo quadro economico € 780,00 x 23%: € 179,40.
d) Lavori vari frazione Corcumello approvati con delibera di G.C. n. 104 del 7.11.2015 e liquidati con determinazione n. 122 del 21.5.2016. € 780,00 x 23%: € 288,64.
e) Lavori completamento manutenzione copertura edificio scolastico AN AR per l'importo di € 27.256,59. Delibera approvazione progetto esecutivo n. 101 del 7.11.2015.
Importo incentivo quadro economico € 220,19.
3) Progettazione
a) Progetto preliminare dei lavori di realizzazione di una rotatoria in Via Roma, Via Mameli,
Via Giberghe e Regina Margherita, per l'importo di € 150.000,00 come da delibera di
G.C. n. 93 del 22.6.2016. € 1.595,81 x 3%: € 47,87.
b) Progetto preliminare lavori per attuazione interventi a difesa del suolo in Via Emissario, per l'importo di € 400.000,00 approvato con delibera di G.C. n. 10 del 30.1.2016. €
3.163,72: € 94,91.
Si costituiva il resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
Il resistente, in particolare, contestava gli importi a titolo di incentivi domandate dal CP_1
ricorrente, osservando, particolare, che:
- relativamente alla voce 1a) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 617,86, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 257.442,25 ed il veva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di R.U.P. della fase di gara e di R.U.P. della fase esecutiva;
- relativamente alla voce 1b) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 171,88, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 119.361,70 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di attività di verifica progetto e di R.U.P. della fase di progetto;
- relativamente alla voce 1c) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 318,29, Pt_1 in quanto l'importo a base d'asta era di € 198.928,25 e il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di R.U.P. della fase di progetto;
- relativamente alla voce 1d) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 329,94, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 412.426,48 ed il veva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di R.U.P. della fase di progetto;
- relativamente alla voce 1e) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 346,20, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 108.186,81 ed il veva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di verifica del progetto, di validazione del progetto, di R.U.P. della fase di progetto;
- relativamente alla voce 1f) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 256,62, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 33.414,09 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di verifica del progetto, validazione del progetto, predisposizione e controllo atti di gara, R.U.P. della fase progetto, R.U.P. della fase di gara,
R.U.P. della fase esecutiva;
- relativamente alla voce 2a) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 430,95, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 40.809,33 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di progetto/studio di fattibilità, predisposizione e controllo atti di gara, coordinatore sicurezza fase esecutiva/responsabile dei lavori, direzione dei lavori, collaudo statico/collaudo amministrativo/certificato di regolare esecuzione, R.U.P. della fase progetto, R.U.P. della fase esecutiva;
- relativamente alla voce 2b) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 496,26, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 81.621,39 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di progetto/studio di fattibilità, collaudo statico/collaudo amministrativo/certificato di regolare esecuzione, R.U.P. della fase di progetto, R.U.P. della fase di gara, R.U.P. della fase esecutiva;
- relativamente alla voce 2c) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 134,87, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 64.840,24 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di progetto/studio di fattibilità, R.U.P. della fase progetto;
- relativamente alla voce 2d) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 147,86, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 24.318,73 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di progetto/studio di fattibilità, collaudo statico/collaudo amministrativo/certificato di regolare esecuzione, R.U.P. della fase progetto, R.U.P. della fase di gara, R.U.P. della fase esecutiva;
- relativamente alla voce 2e) del ricorso, il veva diritto alla minor somma di € 133,36, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 19.383,13 ed il aveva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di progetto/studio, verifica progetto, validazione del progetto,
R.U.P. della fase progetto, R.U.P. della fase di gara, R.U.P. della fase esecutiva;
- relativamente alla voce 3a) del ricorso, il veva diritto alla maggior somma di € 72,00, Pt_1
in quanto l'importo a base d'asta era di € 150.000,00 ed il veva diritto solo agli Pt_1
incentivi per l'attività specifica di progetto/studio di fattibilità;
- relativamente alla voce 3b) del ricorso, il aveva diritto alla maggior somma di € Pt_1
127,42, in quanto l'importo a base d'asta era di € 265.448,31. Deduceva, pertanto, il resistente che l'importo residuo spettante a titolo di incentivi al CP_1
mmontava ad 9.710,44, somma dalla quale doveva essere decurtata l'ulteriore somma di € Pt_1
488,23, già liquidata con determina n. 32 del 29.5.2018.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto Parte_1
segue.
La pretesa creditoria del ricorrente trae titolo dalla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dal dipendente nell'ambito degli appalti di lavori pubblici affidati dal CP_1
L'art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), rubricato appunto “Incentivi per funzioni tecniche”, applicabile ratione temporis, così dispone ai primi tre commi: “
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un per apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi
e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e
i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma
2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”.
I punti controversi tra le parti in ordine all'entità delle somme spettanti al titolo di incentivi Pt_1
per funzioni tecnici risiedono essenzialmente, per un verso, nella determinazione degli importi a base d'asta (importo sul quale va calcolata la percentuale del 2% per la costituzione del fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui al comma 2, dell'art. 113 cit.); per altro verso, nella corretta individuazione delle attività effettivamente svolte dal n relazione Pt_1
a ciascun appalto.
Sotto il primo profilo, gli importi a base di gara indicati dal nella Controparte_1
memoria di costituzione risultano confermati dalle Determinazioni e Delibere depositate dallo stesso ricorrente e segnatamente (seguendo la numerazione del ricorso):
- per i lavori di cui al punto 1a) (Lavori mitigazione rischio idrogeologico loc. Via Giberghe e sistemazione Via della Fonte fraz. Pescocanale), la base d'asta allegata dal risulta CP_1
confermata dalla Determinazione n. 41 del 15.5.2019, ove viene indicato l'importo di €
172.401,35;
- per i lavori di cui al punto 1b) (Lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via Roma), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Determinazione n. 72 del 28.7.2018, CP_1
nonché dalla Deliberazione della G.C. n. 134 del 28.12.2015, ove viene indicato l'importo di
€ 119.361,70; - per i lavori di cui al punto 1c) (Lavori di ristrutturazione e riqualificazione di Piazza Caduti
sul Lavoro e Piazza Fontevecchia nel Capoluogo), la base d'asta allegata dal risulta CP_1
confermata dalla Determinazione n. 269 dell'8.10.2016, nonché dalla Deliberazione della
G.C. n. 137 del 28.12.2015, ove viene indicato l'importo di € 198.928,25;
- per i lavori di cui al punto 1d) (Lavori di riqualificazione di Piazza Risorgimento), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Determinazione n. 366 del 24.12.2016, CP_1
ove viene indicato l'importo di € 412.426,48;
- per i lavori di cui al punto 1e) (Lavori di costruzione dei loculi nel cimitero della frazione di
Corcumello), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Determinazione CP_1
n. 29 del 24.4.2019, ove viene indicato l'importo di € 108.186,81;
- per i lavori di cui al punto 1f) (Lavori di ristrutturazione del cimitero in San Pietro del
Capoluogo), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Determinazione n. CP_1
101 del 19.9.2018, ove viene indicato l'importo di € 33.414,09;
- per i lavori di cui al punto 1g) (Lavori di miglioramento/adeguamento sismico palestra e corpo collegamento annessi all'edificio adibito a scuola media “A.B. Sabin”), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Determinazione n. 60 del 21.4.2017, ove viene CP_1
indicato l'importo di € 303.449,42;
- per i lavori di cui al punto 1h) (Lavori di miglioramento/adeguamento sismico corpi aule edificio scuola media “A.B. Sabin”, la base d'asta allegata dal risulta confermata CP_1
dalla Determinazione n. 94 del 23.6.2017, ove viene indicato l'importo di € 547.516,20;
- per i lavori di cui al punto 2a) (Lavori somma urgenza sistemazione strada di accesso alla scuola elementare e materna S. AR), la base d'asta allegata dal individuata in CP_1
€ 40.809,33, risulta addirittura superiore rispetto a quella individuata dalla Determina n. 144 del 27.8.2015 in € 30.578,61;
- per i lavori di cui al punto 2b) (Lavori di rifacimento pavimentazione di alcune strade del capoluogo), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Deliberazione di CP_1
G.C. n. 132 del 28.12.2015 nonché dalle Determinazioni n. 79 del 16.4.2016, n. 150 dell'8.6.2016, n. 160 dell'11.6.2016 e n. 168 del 16.10.2017, ove viene indicato l'importo di
€ 81.621,39;
- per i lavori di cui al punto 2c) (Lavori di riqualificazione area pertinenziale del Municipio in
Via S. Silvio), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Determinazione CP_1
n. 338 del 3.12.2016, ove viene indicato l'importo di € 64.840,24; - per i lavori di cui al punto 2d) (Interventi vari di manutenzione della pavimentazione stradale e muri nella frazione di Corcumello), la base d'asta allegata dal risulta confermata CP_1
dalla Determinazione n. 122 del 21.5.2016, ove viene indicato l'importo di € 24.318,73;
- per i lavori di cui al punto 2e) (Lavori di rifacimento parziale della copertura dell'edificio scolastico S. AR), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla CP_1
Determinazione n. 66 del 6.4.2016, ove viene indicato l'importo di € 19.383,13;
- per i lavori di cui al punto 3a) (Rotatoria intersezione Via Roma, Via Mameli, Via Giberghe,
Via Regina Margherita), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla CP_1
Deliberazione di G.C. n. 93 del 22.6.2016, ove viene indicato l'importo di 150.000,00;
- per i lavori di cui al punto 3b) (Attuazione di interventi a difesa del suolo), la base d'asta allegata dal risulta confermata dalla Deliberazione di G.C. n. 10 del 30.1.2016. CP_1
Nelle note depositate il 7.9.2021, il in particolare, rettificando quanto precedentemente Pt_1
esposto nel ricorso introduttivo, ha individuato il corretto valore a base d'asta dei lavori di cui alla lettera 1e) del ricorso (Lavori di costruzione dei loculi nel cimitero della frazione di Corcumello) in
€ 155.000,00, contestando il valore di € 108.186,81 indicato invece dal resistente, CP_1
producendo a sostegno la Determinazione n. 174 del 26.6.2016.
In realtà, come si evince dalla successiva Determinazione n. 29 del 24.4.2019, l'importo di €
155.000,00 risulta al lordo degli oneri di sicurezza e manodopera, che, infatti, vengono nella predetta
Determinazione, quantificati in € 46.813,74, che assommati all'importo netto a base d'asta di €
108.186,18, raggiungono appunto l'importo di € 155.000,55.
Sebbene il talvolta computi anche tali oneri nel prezzo a base d'asta, deve ritenersi più CP_1
corretta la loro esclusione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi comunque di oneri accessori ed aggiuntivi rispetto alla somma più fedelmente rappresentativa del valore effettivo dell'opera affidata in appalto.
Sotto il secondo profilo, quello della corretta individuazione delle attività effettivamente svolte dal ricorrente, il ostiene, in particolare, che, per quanto attiene ai lavori di cui ai punti 1b), 1c), Pt_1
1d), 2c) del ricorso, il erroneamente non avrebbe computato le voci di spettanza per CP_1
“Attività di verifica del progetto” e “Validazione del progetto”; per quanto attiene, invece, ai lavori di cui alle lettere 2b) e 2d) del ricorso, il erroneamente non avrebbe computato le voci di CP_1 spettanza per attività di “Direzione lavori e contabilità”.
Il ricorrente sostiene, in particolare, che, ai sensi dell'art. 112, D.Lgs. n. 163/2006, proprio il R.U.P.
è il soggetto deputato alla verifica ed alla validazione del progetto.
La disposizione in questione, in effetti, prevede, al comma 3: “Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità”.
La predetta norma è stata abrogata dall'art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal
19.4.2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 220 del medesimo D.Lgs.
A sua volta, l'art. 26, D.Lgs. ult. cit. ha previsto che l'attività di verifica, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9 (comma 6, lett. d); che, inoltre, la validazione del progetto posto a base di gara – atto formale che riporta gli esiti della verifica – è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista (comma 8).
Può, pertanto, convenirsi con il ricorrente che le attività di “verifica del progetto” e di “validazione del progetto” costituiscono senza dubbio attività di competenza del R.U.P., con la precisazione tuttavia che, trattandosi di attività che attengono alla fase di progetto, le relative voci di incentivo possono essere riconosciute solo al soggetto che proprio in relazione a tale fase abbia rivestito la funzione di R.U.P.
Deve, pertanto, riconoscersi la spettanza degli incentivi per attività di verifica del progetto e validazione del progetto, in tutte le ipotesi in cui l'Amministrazione comunale ha già riconosciuto spettante l'incentivo per R.U.P. fase progetto.
Non possono, invece, ritenersi spettanti al ricorrente gli incentivi per direzione dei lavori e contabilità in relazione ai lavori di cui ai punti 2b) e 2d) del ricorso, non essendo stato assolto dal 'onere Pt_1
di dimostrare lo svolgimento delle predette attività, atteso che dalle delibere di G.C. (in particolare n.
132 del 28.12.2015 e n. 104 del 7.11.2015) depositate il 7.9.2021, non si evince alcun elemento a supporto.
Dalle somme così spettanti al va, poi, detratto l'importo di € 9.249,56, già riconosciuto Pt_1
dall'Amministrazione comunale in forza della Determina n. 242 del 27.9.2021, depositata dal resistente in data 28.9.2021, non invece l'importo di € 488,23 di cui alla Determina n. 32 del
29.5.2018, che non risulta essere stata prodotta in giudizio dal e che il ricorrente ha CP_1
contestato riguardare gli appalti oggetto di causa.
Irrilevante, infine, deve ritenersi l'assunto di parte resistente in merito alla mancanza di residui attivi ovvero di somme accantonate nel fondo pluriennale vincolato.
Spettano, inoltre, al ricorrente i soli interessi legali dal dovuto al saldo. Trattandosi, infatti, di rapporto di pubblico impiego la somma va maggiorata degli accessori nei limiti di cui all'art. 16, legge n.
412/1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che esclude il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, maturati a partire dal 1995 (C.Cost. n. 459/2000; C.Cost. n. 82/2003).
Attesa la reciproca parziale soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che il geom. ha svolto, in relazione agli appalti di lavori di cui al ricorso, Parte_1
le seguenti attività:
1) in relazione contratto di cui alla lettera 1a) del ricorso, attività di RUP nella fase di gara ed esecutiva, funzioni di supporto o partecipazione a commissioni di gara;
2) in relazione al contratto di cui alla lettera 1b) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, attività di verifica e validazione del progetto;
3) in relazione al contratto di cui alla lettera 1c) del ricorso, attività di RUP nella fase progetto, attività di verifica e validazione del progetto;
4) in relazione al contratto di cui alla lettera 1d) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, attività di verifica e validazione del progetto;
5) in relazione al contratto di cui alla lettera 1e) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, attività di verifica e validazione del progetto;
6) in relazione al contratto di cui alla lettera 1f) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, di gara ed esecutiva, attività di verifica e validazione del progetto, predisposizione e controllo degli atti di gara;
7) in relazione al contratto di cui alla lettera 1g) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto e di gara, attività di verifica e validazione del progetto, predisposizione e controllo degli atti di gara, funzioni di supporto o partecipazione alla commissione di gara;
8) in relazione al contratto di cui alla lettera 1h) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto e di gara, attività di verifica e validazione del progetto, predisposizione e controllo degli atti di gara, funzioni di supporto o partecipazione alla commissione di gara;
9) in relazione al contratto di cui alla lettera 2a) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, di gara ed esecutiva, progetto/studio di fattibilità, attività di verifica e validazione dei progetti, predisposizione e controllo degli atti di gara, coordinatore fase esecutiva/Responsabile dei lavori, direzione lavori, collaudo statico/collaudo amm.vo/certificato di regolare esecuzione;
10) in relazione al contratto di cui alla lettera 2b) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, di gara ed esecutiva, progetto/studio di fattibilità, attività di verifica e validazione, collaudo statico/collaudo amm.vo/certificato di regolare esecuzione;
11) in relazione al contratto di cui alla lettera 2c) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, progetto/studio di fattibilità, attività di verifica e validazione;
12) in relazione al contratto di cui alla lettera 2d) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, di gara ed esecutiva, progetto/studio di fattibilità, attività di verifica e validazione del progetto, collaudo statico/collaudo amm.vo/certificato di regolare esecuzione;
13) in relazione al contratto di cui alla lettera 2e) del ricorso, attività di RUP nella fase di progetto, di gara ed esecutiva, progetto/studio di fattibilità, attività di verifica e validazione del progetto;
14) in relazione al contratto di cui alla lettera 3a) del ricorso, attività di progettazione/studio di fattibilità;
15) in relazione al contratto di cui alla lettera 3b) del ricorso, attività di progettazione/studio di fattibilità;
- dichiara il diritto di al riconoscimento degli incentivi ex art. 113, D.Lgs. n. Parte_1
50/2016, da ripartirsi, ai sensi dei commi 2 e 3, art. ult. cit., secondo le percentuali stabilite per ciascuna attività dall'apposito Regolamento adottato dal sull'80% del fondo CP_1
risorse finanziarie, a sua volta costituito in misura pari al 2% dell'importo a base d'asta di ogni singolo contratto (al netto degli oneri di sicurezza e degli oneri di manodopera), detratte le somme già corrisposte dall'Amministrazione comunale in forza della determina n. 242 del
27.9.2021, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 30 aprile 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia