Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3671/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3671/2022 R.G., promossa da:
C.F. ), compiutamente generalizzato nel Parte_1 C.F._1 ricorso, con il patrocinio dell'Avv. VISINTIN MARIA ROSA ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
APPELLANTE contro
, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa per P.IVA_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 è ex lege domiciliata;
APPELLATA OGGETTO: appello;
opposizione a ordinanza ingiunzione;
CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del giudizio è l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
82/2022 del 24/05/2022, con cui il Giudice di pace di Lugo ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione del 10.09.2021, prot. nr. M IT
PR RAUTG 0060311 20210910, con cui erano state applicate all'odierno appellante la sanzione pecuniaria di €. 1.032,00 (oltre €. 10,90 per spese di notifica) e la pagina 1 di 8
n.q. di legale rappresentante della Calzaturificio Eiffel S.r.l., 2 assegni senza provvista.
L'appellante ha dedotto che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non dare rilievo alla circostanza per cui, nelle more tra l'emissione degli assegni - dati in garanzia – e la riscossione degli stessi, egli era stato rimosso dalla carica di amministratore della Calzaturificio Eiffel S.r.l. (in quanto la società era stata posta in liquidazione con nomina, il 5 marzo 2018, del liquidatore nella persona del rag.
, il quale aveva poi presentato ricorso per concordato preventivo Persona_1
liquidatorio in data 6.4.2018, non andato a buon fine con conseguente fallimento della società in data 30.4.2018) e, quindi, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di pace, egli non avrebbe potuto controllare l'andamento del conto bancario della società. In altri termini, nel momento in cui si era consumato l'illecito il rappresentante legale della società sarebbe stato il rag. e non il Per_1 Pt_1
(pag. 5 ricorso in appello). Per le stesse ragioni, l'appellante non avrebbe potuto neppure provvedere al pagamento (dell'importo facciale del titolo maggiorato degli interessi, della penale e delle spese) entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno ex art. 8 l. n. 386/1990 (così da evitare la sanzione), non avendo più la disponibilità del conto corrente della società.
La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe errata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto che il avesse assunto consapevolmente il rischio della Pt_1
sopravvenienza di un difetto di provvista. Al contrario, difetterebbe l'elemento soggettivo dell'illecito, poiché l'appellante avrebbe emesso gli assegni a garanzia dell'acquisto delle forniture aderendo ad una prassi consolidata nel proprio settore imprenditoriale, non accettando in alcun modo il rischio di non poterli poi pagare per sopravvenuto difetto di provvista.
pagina 2 di 8 Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: -
Annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o inesistente l'ordinanza prefettizia di data 10.9.2021 prot. nr. M IT PR RAUTG 0060311 20210910, per tutte le ragioni di cui alla narrativa. - In via subordinata: ridurre la sanzione al minimo edittale ed ammissione alla rateizzazione. In ogni caso: con vittoria per entrambi i gradi di giudizio di spese e compensi, oltre il 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
La , costituitasi in giudizio in persona del Prefetto p.t., ha Controparte_1
evidenziato che l'illecito contestato all'appellante era quello previsto dall'art. 2 L. n.
386/1990 (emissione di assegno senza provvista) e che, con riferimento ai due assegni emessi dall'appellante il 20/12/2017, alla scadenza del termine di presentazione per l'incasso (al più tardi 15 giorni dalla data di emissione e, quindi, il
4 gennaio 2018) già difettava la provvista e legale rappresentante della Calzaturificio
Eiffel s.r.l. era ancora . Quest'ultimo, quindi, ben avrebbe potuto Parte_1
controllare il conto intestato alla società di cui era amministratore e legale rappresentante, provvedendo eventualmente alla ricostituzione della provvista.
Ha evidenziato, inoltre, che il avrebbe potuto anche effettuare il pagamento Pt_1
tardivo ex art. 8 L. 368/1999 entro il termine di 60 giorni concesso dalla norma
(decorrenti dal 4 gennaio 2018), essendo il rag. stato nominato il 5.3.2018. Per_1
Ha esposto, ancora, che l'illecito non verrebbe meno per il fatto che il traente abbia medio tempore perso la disponibilità del conto.
Ha eccepito, infine, la inammissibilità del motivo di ricorso relativo al difetto di elemento soggettivo, non dedotto in primo grado e che la asserita prassi di emissione di assegni a garanzia di obbligazioni non potrebbe prevalere sulla norma che prevede l'illecito contestato, legittimando l'emissione di assegni privi di provvista al momento della presentazione all'incasso, e sarebbe, inoltre, contraria all'orientamento giurisprudenziale per cui sono nulli i patti con cui si prevede l'emissione di un pagina 3 di 8 assegno a garanzia di un'obbligazione; la funzione dell'assegno è, infatti, quella di mezzo di pagamento e non di garanzia di un'obbligazione.
Tanto premesso, la ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. CP_1
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L'appello è infondato.
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L'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa in relazione alla violazione dell'art. 2
L. 386/1990, come modificato dall'art. 28 d.lgs. 507/1999, per la emissione di due assegni risultati privi di provvista al momento della presentazione in tempo utile per l'incasso.
L'art. 2 sopra citato così recita: “1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. Se l'importo dell'assegno è superiore
a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'illecito amministrativo si consuma quando l'assegno, presentato in tempo utile, non viene pagato per difetto di provvista (cfr. Cass. Sentenza n. 18345 del 23/08/2006; Cass.
Ordinanza n. 17821 del 22/06/2021).
Il fatto che l'art. 8 della legge citata consenta di evitare l'iter sanzionatorio tramite il pagamento tardivo non toglie che l'illecito si sia già consumato nel luogo e nel momento in cui il mancato pagamento, per difetto di copertura, si è verificato a pagina 4 di 8 seguito della condizione di punibilità costituita dalla presentazione del titolo, in tempo utile, da parte del portatore legittimo.
Più in particolare, l'illecito di cui all'art. 2 L. 386/1990 è perfetto e consumato nella data in cui l'assegno scoperto è presentato all'incasso a condizione, però, che sia presentato entro il termine utile quindi entro otto giorni dalla data di emissione se l'incasso è su piazza, ovvero quindici giorni se fuori piazza. La giurisprudenza ha chiarito da tempo che il reato di emissione di assegno a vuoto, in base alla normativa introdotta con la L. 386/1990, si consuma con la presentazione in tempo utile per il pagamento dell'assegno, vale a dire con l'esibizione del titolo alla banca
(Cass. pen. Sez. V n.1443/1992); la mancanza di provvista essendo assunta quale elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 in relazione al momento consumativo della presentazione per l'incasso.
Non vi sono ragioni per una diversa individuazione del momento consumativo una volta intervenuta la depenalizzazione in forza dell'art. 29, comma 1 del d.lgs.
507/1999, che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi dell'illecito.
Inoltre, l'art. 8, co. 1, della L. 386/1990 nella sua precedente formulazione era rubricato “condizione di procedibilità” e qualificava testualmente il decorso dei sessanta giorni senza che fosse eseguito il pagamento, come una condizione di procedibilità: l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita se non erano decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e sempre che entro i medesimi sessanta giorni non fosse stato effettuato il pagamento. Con la depenalizzazione, tale disposizione, in forza dell'art. 33, comma 1 del d.lgs. 507/1999, ha subito un mutamento ed oggi dispone: [...] le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno,
pagina 5 di 8 degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
Il mancato pagamento entro i sessanta giorni, quindi, non è più una condizione di procedibilità del procedimento sanzionatorio (allora penale oggi amministrativo); piuttosto, il pagamento entro sessanta giorni fa sì che l'illecito – già perfezionato nei suoi elementi costitutivi - cessi di essere punibile. Il tardivo pagamento può considerarsi alla stregua di un ravvedimento operoso intervenuto dopo la consumazione dell'illecito a cui la legge eccezionalmente attribuisce rilevanza determinante in considerazione del fatto che si è verificata la riparazione dell'offesa principale tra quelle intrinseche all'ipotesi sanzionata (ossia il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, oltre che la fede pubblica).
Si è quindi di fronte ad una causa di esenzione dalla pena (oggi sanzione amministrativa). In altri termini, una volta consumato l'illecito quando l'assegno scoperto è stato infruttuosamente presentato all'incasso, il traente ha innanzi a sé fino a sessanta giorni per rendere il fatto (già corrispondente alla fattispecie sanzionatoria) non sanzionabile.
Orbene, nel caso in esame è pacifico e documentato (cfr. il rapporto e gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione e notificazione della violazione trasmessi dalla
Prefettura al giudice di pace ex art. 6, co. 8, d.lgs. 150/2011) che gli assegni sono stati emessi il 20/12/2017 e, presentati per l'incasso in tempo utile (8 giorni dalla data di emissione per gli assegni pagabili nel comune di emissione, 15 giorni per quelli pagabili in diverso comune), non sono stati pagati per mancanza di fondi.
Gli illeciti, quindi, si sono perfezionati al più tardi il 4.1.2018 (15 giorni dal
20.12.2017), quando il era pacificamente ancora il legale rappresentante Pt_1
della società Calzaturificio Eiffel s.r.l.
pagina 6 di 8 Il fatto, poi, che l'odierno appellante sia stato revocato dalla carica di amministratore della società il giorno di scadenza del termine di 60 giorni concesso dalla legge per effettuare il pagamento tardivo (5.3.2018) ed evitare l'applicazione della sanzione, non è idoneo ad elidere né l'elemento oggettivo né l'elemento soggettivo dell'illecito, già commesso quando gli assegni presentati per l'incasso sono risultati scoperti.
Le deduzioni relative alla revoca dalla carica di amministratore, quindi, non sono idonee ad elidere l'illiceità del fatto.
Anche le deduzioni relative alla impossibilità di effettuare pagamenti senza violare la par condicio creditorum sono prive di pregio, in quanto, risulta appurato il difetto di provvista al momento (di gran lunga precedente alla domanda di concordato) di presentazione dei titoli per l'incasso e, comunque, la questione della esigibilità o meno delle somme recate dagli assegni può assumere rilievo solo (e nell'interesse esclusivamente dei creditori) nell'ambito della procedura concorsuale ma non incidere sulla configurabilità della infrazione di cui all'art. 2 Legge 386/1990 (cfr.
Cass. Ordinanza n. 17821 del 22/06/2021).
Quanto alle deduzioni dell'appellante in merito alla mancanza di elemento soggettivo, a quanto già osservato sopra (con riferimento al fatto che l'illecito si era già perfezionato sia nei suoi elementi oggettivi che soggettivi1 al momento della revoca dalla carica di amministratore del va aggiunto che il motivo è Pt_1
inammissibile essendo stato proposto per la prima volta in sede di appello.
Quanto, infine, alla richiesta riduzione della sanzione, va osservato che non è stata prospettata alcuna ragione per ridurre l'importo della sanzione principale applicata mentre la sanzione accessoria è già stata applicata nella durata minima di due anni
(cfr. art. 5 bis comma 4 l. n. 386/1990).
Da quanto esposto consegue il rigetto integrale dell'appello. 1 L'emissione di assegni con funzione di garanzia implica l'accettazione del rischio che gli stessi siano presentati per l'incasso e risultino privi di copertura. pagina 7 di 8 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 (scaglione compreso tra €.
1.101,00 e €. 5.200,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (valori prossimi ai medi), stante l'assenza di attività istruttoria.
Deve darsi atto, infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna a corrispondere alla Parte_1 Controparte_2 le spese di lite del presente grado, che liquida in €. 1.500,00, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA, se ed in quanto per legge dovuti;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Ravenna, in data 28.12.2024.
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
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