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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/11/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12/11/2025 alle ore 10,00 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 955/2025 promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
.f. Parte_2 C.F._2
(avv.ti MM AN ed EL TE) contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità: l'avv. MM AN;
la dott.ssa
. Controparte_2
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti si riportano agli atti, esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 16.9.2025 e docenti Parte_1 Parte_2 assunti a tempo indeterminato rispettivamente il 1.9.1996 e il 1.9.2005, hanno chiesto il riconoscimento a fini giuridici dell'anno 2013, assumendo le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto di parte ricorrente al
1 riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici dell'anno 2013 (pari ad anni 1), disponendone l'utilità giuridica e, per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione e/o di progressione carriera i decreti n. 4/2015 e n 14881/2022 per ed i decreti n. 4122/2012 Pt_1
e n. 4457/2017 per ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Pt_2 ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 (pari ad anni 1) con riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva maturata al 31.12.2024: di anni 28 e mesi 4 per la sig.ra ; di anni 24 e mesi 8 per il sig. . Pt_1 Pt_2
Il resiste. CP_1
2. Con sentenza 21.5.2025 n. 13618 la Corte di Cassazione ha statuito (si cita dalla motivazione):
“La fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.
n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla 'sterilizzazione' degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del 'blocco'. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità
2 produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
'sterilizzate' e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che 'non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco' (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito
3 attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della 'non utilità' a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la 'sterilizzazione' si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La 'non utilità' degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della 'sterilizzazione' qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la 'supervalutazione' del
4 servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (sostanzialmente conforme la coeva Cass., 21.5.2025 n. 13619).
Il giudice intende adeguarsi all'autorevole insegnamento della Corte di
Cassazione.
3. Ora, i ricorrenti non domandano che l'anno 2013 sia considerato utile ai fini della progressione nelle fasce stipendiali, ma chiedono che sia loro riconosciuta l'utilità di quell'anno ai soli effetti giuridici.
In effetti, in entrambe le pronunce sopra richiamate il giudice di legittimità, decidendo nel merito, ha dichiarato “il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico”.
E la Corte di Cassazione ha precisato, nelle sentenze 13618 e 13619/25 cit., che gli effetti giuridici dell'anzianità “riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Che sussista un interesse della parte a una simile pronuncia si deve quindi ritenere certo.
Si deve aggiungere: se un interesse ad agire non sussistesse la Corte di
Cassazione, dopo aver ritenuto non spettanti le differenze retributive, non avrebbe deciso la causa nel merito, ma avrebbe ritenuto la domanda inammissibile nel resto.
3.1. È pur vero che in entrambe le controversie decise dalla Corte di Cassazione la parte ricorrente era stata immessa in ruolo dopo il 2013 e si lamentava che nel decreto di ricostruzione di carriera emesso non si fosse tenuto conto di quell'anno.
Si discuteva, cioè, della legittimità di un decreto di ricostruzione di carriera che aveva attribuito alla parte ricorrente un'anzianità inferiore a quella spettante.
5 Nel caso di specie, invece, i ricorrenti sono stati immessi in ruolo prima del 2013
e quindi non è in discussione il decreto di ricostruzione di carriera.
3.2. Peraltro, si evince dagli stati matricolari in atti che l'anzianità giuridica ed economica riconosciuta:
- per era pari a 9 anni al 1.5.2009 e a 15 anni al 1.5.2016, sicché dopo 7 Pt_2 anni comprensivi del 2013 era maggiorata di soli 6 anni [l'anno successivo, al
1.5.2017, risulta accresciuta sino a 16 anni e 8 mesi, evidentemente per effetto della c.d. ricostruzione integrale al sedicesimo anno];
- per era pari a 15 anni al 1.9.2011 e a 21 anni al 1.9.2018, sicché dopo Pt_1
7 anni comprensivi del 2013 era maggiorata di soli 6 anni.
Risulta quindi confermato che il non ha riconosciuto l'anno 2013 CP_1 neppure a fini giuridici.
Più in generale, in tutti gli stati matricolari non si fa distinzione fra anzianità a fini giuridici e anzianità a fini economici.
3.3. In questo senso, la controversia è sostanzialmente sovrapponibile a quella decisa dalla Corte di Cassazione e deve quindi essere decisa nello stesso senso.
3.4. La contraria affermazione del (che scrive in comparsa: “Del resto, CP_1 analizzando i decreti di ricostruzione di docenti e personale ATA, tra cui quello dei ricorrenti, in ognuno di essi si dà rilievo del fatto che, pur riconoscendo a tutti gli effetti il servizio prestato nell'anno 2013 – e ciò è incontrovertibile dal punto di vista dei suoi effetti giuridici – lo stesso non può essere riconosciuto, per le ovvie ragioni normativamente richiamate, ai fini delle progressioni stipendiali”) non trova invece riscontro.
Nei prodotti decreti questa distinzione non si apprezza.
3.5. Anche l'ulteriore affermazione del (“il periodo lavorato nel 2013 è CP_1
'congelato', ovverosia l'anno non è riconosciuto ai fini della progressione economica. Certamente, il servizio prestato nell'anno 2013 sarà utile ad altri fini, quali, ad esempio per il calcolo dell'anzianità necessaria per il collocamento a riposo da parte dell'Ente previdenziale”) appare apodittica, visto che il Ministero non dimostra che ciò sia accaduto e non esibisce atti formali che riconoscano il diritto al computo dell'anno 2013 a fini giuridici.
3.6. Va aggiunto che il riferimento al pensionamento è meramente suggestivo per due concorrenti motivi: da un lato, il rapporto previdenziale è distinto da quello di lavoro;
6 dall'altro, è evidente che l'anzianità contributiva non può che computare l'anno
2013, visto che in quell'anno i dipendenti si sono visti accreditare i contributi – come, altrettanto ovviamente, hanno ricevuto la retribuzione per il lavoro svolto anche in quell'anno.
4. Appare invece superfluo l'accertamento specifico delle singole anzianità spettanti dopo tale riconoscimento.
In effetti, per ottenere l'anzianità effettivamente spettante è sufficiente aggiungere all'ultima anzianità risultante sulla base dello stato matricolare il periodo lavorato nell'anno solare 2013 (e sul punto, quindi, non si ravvisa neppure un'effettiva incertezza), mentre, laddove sussistano ulteriori scostamenti fra l'anzianità risultante sulla base dello stato matricolare e quella rivendicata dai singoli ricorrenti, entrerebbero in considerazione questioni ulteriori che esulerebbero dalla causa petendi della domanda proposta e di cui non si potrebbe conoscere in questa sede.
5. L'esistenza di contrasti in giurisprudenza di merito sulla questione specifica giustifica la compensazione nella misura della metà; nel resto le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, valore indeterminabile, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi in rapporto alla concreta scarsa complessità della controversia) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara il diritto dei ricorrenti e al riconoscimento Parte_1 Parte_2 dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, come meglio precisato in motivazione;
compensa le spese di lite per metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti la restante
[...] CP_3 metà che liquida, già in frazione, in € 129,50 per esborsi, € 1844,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti
MM AN ed EL TE.
Il giudice
Marco IA
7
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12/11/2025 alle ore 10,00 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 955/2025 promossa da c.f. Parte_1 C.F._1
.f. Parte_2 C.F._2
(avv.ti MM AN ed EL TE) contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità: l'avv. MM AN;
la dott.ssa
. Controparte_2
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti si riportano agli atti, esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 16.9.2025 e docenti Parte_1 Parte_2 assunti a tempo indeterminato rispettivamente il 1.9.1996 e il 1.9.2005, hanno chiesto il riconoscimento a fini giuridici dell'anno 2013, assumendo le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto di parte ricorrente al
1 riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici dell'anno 2013 (pari ad anni 1), disponendone l'utilità giuridica e, per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione e/o di progressione carriera i decreti n. 4/2015 e n 14881/2022 per ed i decreti n. 4122/2012 Pt_1
e n. 4457/2017 per ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova Pt_2 ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013 (pari ad anni 1) con riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva maturata al 31.12.2024: di anni 28 e mesi 4 per la sig.ra ; di anni 24 e mesi 8 per il sig. . Pt_1 Pt_2
Il resiste. CP_1
2. Con sentenza 21.5.2025 n. 13618 la Corte di Cassazione ha statuito (si cita dalla motivazione):
“La fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.
n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla 'sterilizzazione' degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del 'blocco'. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area)
o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità
2 produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
'sterilizzate' e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte
Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che 'non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco' (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito
3 attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della 'non utilità' a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la 'sterilizzazione' si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La 'non utilità' degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della 'sterilizzazione' qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la 'supervalutazione' del
4 servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni CP_1 effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” (sostanzialmente conforme la coeva Cass., 21.5.2025 n. 13619).
Il giudice intende adeguarsi all'autorevole insegnamento della Corte di
Cassazione.
3. Ora, i ricorrenti non domandano che l'anno 2013 sia considerato utile ai fini della progressione nelle fasce stipendiali, ma chiedono che sia loro riconosciuta l'utilità di quell'anno ai soli effetti giuridici.
In effetti, in entrambe le pronunce sopra richiamate il giudice di legittimità, decidendo nel merito, ha dichiarato “il diritto della originaria ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico”.
E la Corte di Cassazione ha precisato, nelle sentenze 13618 e 13619/25 cit., che gli effetti giuridici dell'anzianità “riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
Che sussista un interesse della parte a una simile pronuncia si deve quindi ritenere certo.
Si deve aggiungere: se un interesse ad agire non sussistesse la Corte di
Cassazione, dopo aver ritenuto non spettanti le differenze retributive, non avrebbe deciso la causa nel merito, ma avrebbe ritenuto la domanda inammissibile nel resto.
3.1. È pur vero che in entrambe le controversie decise dalla Corte di Cassazione la parte ricorrente era stata immessa in ruolo dopo il 2013 e si lamentava che nel decreto di ricostruzione di carriera emesso non si fosse tenuto conto di quell'anno.
Si discuteva, cioè, della legittimità di un decreto di ricostruzione di carriera che aveva attribuito alla parte ricorrente un'anzianità inferiore a quella spettante.
5 Nel caso di specie, invece, i ricorrenti sono stati immessi in ruolo prima del 2013
e quindi non è in discussione il decreto di ricostruzione di carriera.
3.2. Peraltro, si evince dagli stati matricolari in atti che l'anzianità giuridica ed economica riconosciuta:
- per era pari a 9 anni al 1.5.2009 e a 15 anni al 1.5.2016, sicché dopo 7 Pt_2 anni comprensivi del 2013 era maggiorata di soli 6 anni [l'anno successivo, al
1.5.2017, risulta accresciuta sino a 16 anni e 8 mesi, evidentemente per effetto della c.d. ricostruzione integrale al sedicesimo anno];
- per era pari a 15 anni al 1.9.2011 e a 21 anni al 1.9.2018, sicché dopo Pt_1
7 anni comprensivi del 2013 era maggiorata di soli 6 anni.
Risulta quindi confermato che il non ha riconosciuto l'anno 2013 CP_1 neppure a fini giuridici.
Più in generale, in tutti gli stati matricolari non si fa distinzione fra anzianità a fini giuridici e anzianità a fini economici.
3.3. In questo senso, la controversia è sostanzialmente sovrapponibile a quella decisa dalla Corte di Cassazione e deve quindi essere decisa nello stesso senso.
3.4. La contraria affermazione del (che scrive in comparsa: “Del resto, CP_1 analizzando i decreti di ricostruzione di docenti e personale ATA, tra cui quello dei ricorrenti, in ognuno di essi si dà rilievo del fatto che, pur riconoscendo a tutti gli effetti il servizio prestato nell'anno 2013 – e ciò è incontrovertibile dal punto di vista dei suoi effetti giuridici – lo stesso non può essere riconosciuto, per le ovvie ragioni normativamente richiamate, ai fini delle progressioni stipendiali”) non trova invece riscontro.
Nei prodotti decreti questa distinzione non si apprezza.
3.5. Anche l'ulteriore affermazione del (“il periodo lavorato nel 2013 è CP_1
'congelato', ovverosia l'anno non è riconosciuto ai fini della progressione economica. Certamente, il servizio prestato nell'anno 2013 sarà utile ad altri fini, quali, ad esempio per il calcolo dell'anzianità necessaria per il collocamento a riposo da parte dell'Ente previdenziale”) appare apodittica, visto che il Ministero non dimostra che ciò sia accaduto e non esibisce atti formali che riconoscano il diritto al computo dell'anno 2013 a fini giuridici.
3.6. Va aggiunto che il riferimento al pensionamento è meramente suggestivo per due concorrenti motivi: da un lato, il rapporto previdenziale è distinto da quello di lavoro;
6 dall'altro, è evidente che l'anzianità contributiva non può che computare l'anno
2013, visto che in quell'anno i dipendenti si sono visti accreditare i contributi – come, altrettanto ovviamente, hanno ricevuto la retribuzione per il lavoro svolto anche in quell'anno.
4. Appare invece superfluo l'accertamento specifico delle singole anzianità spettanti dopo tale riconoscimento.
In effetti, per ottenere l'anzianità effettivamente spettante è sufficiente aggiungere all'ultima anzianità risultante sulla base dello stato matricolare il periodo lavorato nell'anno solare 2013 (e sul punto, quindi, non si ravvisa neppure un'effettiva incertezza), mentre, laddove sussistano ulteriori scostamenti fra l'anzianità risultante sulla base dello stato matricolare e quella rivendicata dai singoli ricorrenti, entrerebbero in considerazione questioni ulteriori che esulerebbero dalla causa petendi della domanda proposta e di cui non si potrebbe conoscere in questa sede.
5. L'esistenza di contrasti in giurisprudenza di merito sulla questione specifica giustifica la compensazione nella misura della metà; nel resto le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, valore indeterminabile, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi in rapporto alla concreta scarsa complessità della controversia) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara il diritto dei ricorrenti e al riconoscimento Parte_1 Parte_2 dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, come meglio precisato in motivazione;
compensa le spese di lite per metà e condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti la restante
[...] CP_3 metà che liquida, già in frazione, in € 129,50 per esborsi, € 1844,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti
MM AN ed EL TE.
Il giudice
Marco IA
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