Sentenza 16 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2024
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 5861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5861 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05861/2025REG.PROV.COLL.
N. 08640/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8640 del 2024, proposto da Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Caviro Extra S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Magrì e Francesco Piron, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Piron in Roma, via G. Donizetti 10;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 16381/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Caviro Extra S.p.A.;
Vista la nota in data 11.6.2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso; nota recante altresì la sottoscrizione per accettazione della controparte;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Uditi per le parti gli avvocati Francesco Piron, Giorgio Mazzone, in dichiarata delega di Giorgio Fraccastoro, e Massimino Crisci in delega di Fabrizio Magrì, tutti concordi nel richiamare la rinuncia all'appello versata in atti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.a.r. per il Lazio, la Caviro Extra S.p.A., ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. GSE/P20180100269 del 31.10.2018, avente ad oggetto: “BMT_10022/ Accoglimento – Richiesta di qualifica a progetto di impianto di produzione di biometano, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 2 marzo 2018 e del D.P.R. n. 445/2000, per l'intervento di riconversione totale dell'impianto con capacità produttiva pari a 912 SM³/h, sito in via Convertite, 8 nel Comune di Faenza (Ravenna), per la tipologia di incentivazione prevista dall'art. 6 del D.M. 2 marzo 2018”, nei limiti
dell'interesse della ricorrente; nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto ed in particolare, ove occorra, delle “Procedure applicative DM 2 marzo 2018”, emanate dal GSE, ai sensi dell'art. 10, co. 2, del D.M. Sviluppo
economico 2.3.2018, in data 18.6.2018, nei limiti dell'interesse della ricorrente. Con il medesimo ricorso la ricorrente ha anche chiesto la condanna del GSE ad adottare il provvedimento specificamente richiesto dalla ricorrente di riconoscimento, per l'impianto di produzione di biometano oggetto di intervento di riconversione totale al quale si riferisce la domanda di qualifica a progetto presentata dalla Caviro Extra S.p.a., del 100% dell'incentivo spettante all'analogo
nuovo impianto ovvero, in subordine, la condanna al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla Società ricorrente.
2. Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ha resistito al ricorso.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato il paragrafo 2.5.4 delle Procedure applicative del D.M. 2 marzo 2018 e il provvedimento prot. P20180100269 in data 31 ottobre 2018, compensando le spese di lite.
4. Avverso tale sentenza il GSE ha proposto il presente giudizio di appello, chiedendone, previa sospensione degli effetti, la riforma, mediante il rigetto del ricorso di primo grado.
5. Si è costituita per resistere al gravame la controparte in epigrafe indicata.
6. Con ordinanza n. 4718 del 2024 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
7. Sulle difese e conclusioni in atti la controversia è stata trattenuta in decisione in data 1.7.2025.
DIRITTO
8. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia, ai sensi dell’artt. 35, co. 1 lett. c), c.p.a..
9. Come sopra accennato, con nota del 11.6.2025 la parte appellante ha depositato rituale atto di rinuncia al giudizio, con spese interamente compensate, sottoscritta per accettazione dalla controparte anche in relazione al profilo delle spese.
Non resta dunque al Collegio che prendere atto della rinuncia e disporre in termini conseguenziali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO