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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
337/2025 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di scioglimento DE matrimonio civile”, proposta da
( ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MOSCHETTA TERESA
e da
( ), con l'Avv. Parte_2 C.F._2
MONTANARO GRAZIANO CARLO nonché
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE – causa rimessa in decisione all'udienza DE 20/05/2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c.
Esaminato il ricorso proposto in data 21/01/2025 dai predetti coniugi, separati consensualmente giusta decreto di omologazione
1 DE Tribunale di Bari pubblicato in data 21/06/2022, non reclamato, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento DE matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), DEla legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi DEla facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini DEle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA lo scioglimento DE matrimonio contratto a norma
DE codice civile celebrato in Palo DE Colle (BA) in data
28/09/2000 tra UM UL (BA), Parte_1
17/07/1976) e (BITONTO (BA), Parte_2
26/05/1974) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio DE
predetto Comune al n. 76, parte I, anno 2000;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
2 al proprio a seguito DE matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica DEla presente sentenza all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio DEla sezione civile
DE Tribunale, il giorno 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
337/2025 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di scioglimento DE matrimonio civile”, proposta da
( ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MOSCHETTA TERESA
e da
( ), con l'Avv. Parte_2 C.F._2
MONTANARO GRAZIANO CARLO nonché
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE – causa rimessa in decisione all'udienza DE 20/05/2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c.
Esaminato il ricorso proposto in data 21/01/2025 dai predetti coniugi, separati consensualmente giusta decreto di omologazione
1 DE Tribunale di Bari pubblicato in data 21/06/2022, non reclamato, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento DE matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), DEla legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi DEla facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini DEle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA lo scioglimento DE matrimonio contratto a norma
DE codice civile celebrato in Palo DE Colle (BA) in data
28/09/2000 tra UM UL (BA), Parte_1
17/07/1976) e (BITONTO (BA), Parte_2
26/05/1974) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio DE
predetto Comune al n. 76, parte I, anno 2000;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
2 al proprio a seguito DE matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica DEla presente sentenza all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio DEla sezione civile
DE Tribunale, il giorno 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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