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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ONsigliere relatore dott. Roberto Pascarelli ONsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 603/2024 RGA avverso la sentenza n. 245/2024 del Tribunale di Reggio EM, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 315/2021, pubblicata in data 22/08/2024, notificata il
26.8.2024; avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L.n. 689/81, in materia di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/04/2025; promossa da:
(C.f.: ), nata a [...] il 20/06/1967 e Parte_1 C.F._1 residente in [...](Portogallo), Rua De Camoes n. 5, personalmente e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società ” (P.I.: Parte_2
) avente sede legale in Bibbiano (RE), Via Ambrosoli 10/a, rappresentata e difesa, P.IVA_1 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Campaniello e Daniele Benedetto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna Via delle Lame n. 58, come da procura in atti;
- parte appellante;
contro
- ONtroparte_1
(CF: ), con sede in via Paolo Borsellino n. 40/42, in persona del legale P.IVA_2 CP rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Bologna, alla Via Alfredo Testoni n. 6, è legalmente domiciliato;
- parte appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, decide come segue.
1 ONcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. ON ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati , in proprio e Parte_1 quale amministratore unico e legale rappresentante della società , conveniva in Parte_2 giudizio l' di PA EM (ITL), chiedendo l'annullamento ONtroparte_1 dell'ordinanza- ingiunzione n. 27/2021 di euro 11.704,67, notificata in data 8 aprile 2021, emessa a ON seguito del verbale unico di accertamento e notificazione dell' di n. ONtroparte_1
RE00000/2019-478 del 20.06.2019 prot. n. 19557 (notificato alla società in data 02.07.2019 e alla legale rapp.te in data 01.07.2019) con cui erano state contestate: i. violazioni in materia di lavoro nero, in quanto la società avrebbe omesso la preventiva comunicazione al servizio competente di instaurazione del rapporto di lavoro per alcuni lavoratori, mentre per altri avrebbe formalizzato la decorrenza del rapporto successivamente alla data d'inizio della prestazione;
ii. violazioni in materia di lavoro irregolare, in quanto la Società avrebbe usufruito della prestazione di lavoro full time per lavoratori assunti part-time; iii. violazioni quanto alle modalità di corresponsione della retribuzione, in quanto effettuata dalla società “fuori busta” ad almeno un lavoratore.
Tanto premesso, parte opponente deduceva la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione per asseriti vizi di natura formale, quali l'omessa motivazione del provvedimento, la mancata audizione ex art. 18 della legge n. 689/1981 e comunque la violazione del diritto di difesa per negato accesso agli atti nel corso dell'ispezione; quanto al merito, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'amministrazione. ON
Il Giudice di prime cure, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio con
– che contestava recisamente le deduzioni avversarie ritenendole infondate, chiedendo la conferma dell'ordinanza ingiunzione, previo rigetto dell'opposizione – espletata istruttoria orale, decideva con integrale rigetto dell'opposizione e condanna di parte opponente alla rifusione delle spese ON dell' .
2. Gli ingiunti, già opponenti, proponevano tempestivo appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, articolando sei motivi di appello motivi con cui venivano veicolate – seppur con un diverso ordine di trattazione - le questioni già svolte in sede di opposizione, al fine di ottenere, previa riforma della sentenza impugnata: in via principale, la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta in I grado ed, in via subordinata, la rideterminazione delle somma oggetto di ingiunzione.
2 3. L'appello è infondato per le ragioni appresso indicate, dovendosi precisare che, per ragioni di ordine logico, si ritiene di dover:
- valutare inizialmente i motivi di doglianza di natura formale, ossia il III ed il IV motivo con cui sono state riproposte le questioni di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancanza di motivazione e per violazione del diritto di difesa attesa la mancata audizione dell'interessato e il mancato accesso agli atti;
- procedere, poi, alla valutazione dei motivi afferenti più propriamente al merito della pretesa creditoria, di cui al I ed II motivo;
- terminare con la valutazione del V motivo - afferente alla rideterminazione della somma ingiunta - e del VI motivo con cui si richiede quanto meno la compensazione delle spese di
ON lite del I grado in considerazione del fatto che l' si è difesa con propri funzionari.
3.1. Tanto precisato, con riguardo ai vizi di natura formale riproposti in tale sede attraverso la formulazione del III e IV motivo di appello, si ritiene di dover pienamente avallare le considerazioni di natura giuridica svolte dal giudice di I grado, ribadendosi che:
- quanto alla motivazione del titolo – posto in rilievo come, per costante giurisprudenza di legittimità: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione… ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 13/04/2006) – sia comunque ammissibile anche la motivazione per relationem (cfr. Cass. Sez. U. 27180/2007; conformi Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2959 del 16/02/2016 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 3128 del 11/02/2010, da cui si trae, peraltro, che il giudice dell'opposizione potrà giungere all'annullamento dell'ordinanza solo in ipotesi di assoluta carenza di motivazione): principi a cui il giudice di prime cure ha dato piena attuazione, correttamente rigettando la questione in esame giacché – integrandosi sul punto la motivazione della gravata sentenza – l'ordinanza-ingiunzione opposta in I grado, attraverso il rinvio al verbale di accertamento, ha posto in rilievo tutti gli elementi fattuali significativi ai fini delle contestazioni e delle determinazioni delle relative sanzioni, così dovendosi ritenere soddisfatto l'onere motivazionale;
- la mancata audizione ex art. 18 della legge n. 689/1981 non comporta la nullità dell'ordinanza di ingiunzione e ciò in quanto, trattandosi di questione afferente al giudizio di opposizione al rapporto e non all'atto, tutti quelli che potevano essere gli argomenti
3 sostenibili a proprio favore dal soggetto interessato in sede di audizione amministrativa, possono essere prospettati in sede giudiziaria (cfr. Cass S.U. Sentenza n. 1786/ 2010; conforme, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019);
- il mancato accesso agli atti, per le sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del
1981, non è ragione di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, come chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo cui – seppur con pronuncia risalente (Cass. Sez. L,
Sent. n. 27681/2005) ma rispetto alla quale non si registrano pronunce successive difformi –
“in tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla L. n. 689 del 1981, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione può essere pronunciata per violazione di legge anche nel caso in cui si accerti la sussistenza di vizi formali, e cioè derivanti da inosservanza delle regole del procedimento, non potendo però ricomprendersi tra queste quelle stabilite dalla L. n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di disciplina del procedimento amministrativo, le quali non sono applicabili alle fattispecie disciplinate dalla
L. n. 689 del 1981, che costituisce legge speciale e, quindi, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, risultando peraltro previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite da quest'ultima legge (Cass., sez. lav., 11/04/2003, n. 5790)”.
3.2. Parimenti infondati sono i motivi afferenti al merito della pretesa creditoria, riproposti in tale sede attraverso la formulazione del I e II motivo di appello, da trattarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico in quanto afferenti al dedotto malgoverno delle prove assunte in I grado con conseguente inferenza sul rispetto dell'onere della prova gravante in capo ad ON
.
Ebbene, si ritiene che le deduzioni svolte sul punto siano inidonee a confutare le solide valutazioni svolte dal Giudice di prime cure circa la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'ente appellato;
si rileva, infatti, come la decisione gravata sia sul punto l'esito non di un acritico avallo delle considerazioni dell'amministrazione come compendiata nell'opposta ordinanza-ingiunzione, bensì della ponderata considerazione valutativa dell'intero compendio probatorio, con piena valorizzazione degli esiti istruttori orali che sono stati in grado di fondare solidamente le valutazioni già svolte in sede ispettiva, richiamate in sede di ordinanza- ingiunzione opposta.
Occorre porre l'accento sulla circostanza che, nel vagliare attentamente tutti gli elementi di natura istruttoria inerenti le varie posizioni dei lavoratori in ragione delle diverse violazioni contestate in sede di ordinanza-ingiunzione, il Giudice di prime cure ha dato primario rilievo probatorio, nell'ottica di convergenza degli altri elementi probatori anche di natura documentale, alla
4 dichiarazione resa dalla teste , soggetto da ritenersi pienamente attendibile, sia Testimone_1
soggettivamente - in quanto lavoratore regolarizzato anteriormente all'adozione dell'opposta ordinanza-ingiunzione - sia oggettivamente, per avere reso una dichiarazione, in sede giudiziale, coerente, lineare e particolareggiata, pienamente aderente ai dati fattuali anche in ragione dell'arco temporale in cui ha svolto la propria prestazione lavorativa per la società appellante.
Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi che la sentenza di I grado debba essere confermata1 1 Si riporta la sentenza di I grado qui confermata nella parte di rilievo: “
6.Particolarmente rilevanti da un punto di vista probatorio sono le dichiarazioni della lavoratrice la quale ha anche fornito documentazione a Testimone_1 conferma della propria narrazione. Tes_ La stessa si è trovata in una situazione di irregolarità per il periodo marzo 2018 -luglio 2018 e la sua posizione è Co stata regolarizzata ed è stata pagata la relativa sanzione amministrativa( doc. n. 15 ). Tes_ La teste ha confermato le dichiarazioni rese agli Ispettori( doc 4 ITL). Ha riferito che quando aveva lavorato per c'era una persona di nome , di cui non conosceva però il cognome, che veniva chiamato per Parte_2 Per_1 lavorare sul camion quando il camion usciva per fare gli interventi;
non ricordava se aveva incontrato di Per_1 persona e comunque lo aveva sentito al telefono quando faceva gli interventi con perché le capitava di Parte_3 telefonare a e, se quest'ultimo era impegnato, le rispondeva;
lo vedeva in quanto era lui che Pt_3 Per_1 Pt_3 guidava il camion e forniva a lui le indicazioni degli interventi da fare;
tranne che per una settimana nel periodo pasquale durante la quale era sceso a Napoli, lavorava nella stanza accanto alla sua e lei si Persona_2 Per_2 confrontava con lui in merito agli interventi da fare e su come programmare le uscite;
solitamente lei riceveva le chiamate e le email per le richieste di intervento e poi si confrontava con per calendarizzarle;
lavorava dalle Per_2 ore 8.30 alle 12.30 e arrivava al lavoro verso le ore 9 circa e rimaneva fino alle 12.30; alcune volte le Persona_2 era capitato di andare nel pomeriggio a lavorare e di trovare sia sia che la signora Persona_2 Persona_3
non aveva mai visto nessuno dare le direttive sul lavoro a e, da quel che sapeva, era come se Pt_1 Persona_2 fosse un titolare e lei li si rivolgeva in tale veste;
le era capitato di fissare appuntamenti per a fini di Persona_2 promozione dell'azienda e dei suoi servizi e in quelle occasioni rappresentava l'azienda; la signora Persona_2 era la titolare dell'azienda ma, di fatto per lei lo erano , e perché Pt_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1 riceveva ordini da tutti e tre;
lavorava full time mentre non conosceva l'orario di lavoro di Parte_3 Per_4
, che lavorava con anche se non lo aveva mai visto;
quando iniziava il lavoro alle ore 8.30 il camion era
[...] Pt_3 già uscito per gli interventi e lei poi sentiva e probabilmente anche al telefono;
aveva scambiato Pt_3 Per_4 Co messaggi di lavoro via whatsapp con e sul punto la teste ha confermato doc. n. 8 . Persona_2 Co 7. è stato formalmente assunto dalla società a decorrere dal 14/11/2018 ( doc 21 ). ONtroparte_2 È provato che egli ha lavorato per anche prima della formale assunzione. Parte_2Tes_ Come si è detto ha riferito che nel suo periodo di lavoro gli operatori erano e un Tes_1 Parte_3 certo con il quale aveva parlato al telefono. Per_1
, occupato al lavoro per il breve periodo dal 2 al 9/11/2018, ha confermato agli Ispettori la presenza al Parte_4 lavoro di . ONtroparte_2 Co Si legge nel verbale delle dichiarazioni ( doc 5 )“….nel mese di ottobre 2018 ho fatto una consulenza sul posto, precisamente in via Camuzzi a , per un lavoro particolare che i due operatori del tempo, ovvero i signori CP
e , non erano in grado di svolgere in modo completo….Il sig. già da Persona_4 ONtroparte_2 ONtroparte_2 tempo aiutava il sig. , seguendolo con il suo mezzo privato quando il primo si recava sui vari cantieri per Persona_4 effettuare gli interventi dovuti…”. Co
ha dichiarato che andava saltuariamente a dare una mano ( doc 6 ). Le Parte_3 ONtroparte_2 Tes_ dichiarazioni rese in sede ispettiva da , e sono granitiche quanto al lavoro svolto da ancor Pt_3 Pt_4 CP_2 prima della sua assunzione.
in sede testimoniale ha dichiarato: “Nel periodo in cui ho lavorato lì ho visto qualche volta al Pt_3 Per_1 deposito parlare con ma non stava lavorando. Preciso che conoscevo perché aveva lavorato con me Per_3 Per_1 in precedenza come autista da Magnanini”. Il teste ha dichiarato: “Nel periodo in cui ho lavorato in Ecocibele non ho visto lavorare il signor ”. Pt_4 Per_1 Anche se non ha visto lavorare in ogni caso egli a novembre aveva fornito una consulenza perché sapeva Pt_4 CP_2 che i due operatori, fra cui non riuscivano a risolvere il problema;
inoltre era a conoscenza che seguiva CP_2 CP_2 con la sua auto privata. Per_4 Inoltre ha confermato anche in questa sede la presenza di al deposito anche se – come verosimilmente Pt_3 CP_2 ricordava meglio al momento in cui ha reso le dichiarazioni agli Ipsettori, in ogni caso confermate- ONtroparte_2 dava saltuariamente una mano. A ciò si aggiunge che ha parlato direttamente con Tes_1 Per_1 5 La circostanza che lavorasse per altra società e che egli abbia subito degli infortuni, non contraddice la CP_2Co ricostruzione dell' poiché egli può avere operato anche a supporto ad altri dipendenti, nel tempo libero o addirittura quando di trovava in malattia.
ha negato di avere prestato attività per prima della sua assunzione, ma le sue dichiarazioni ONtroparte_2 Parte_2 non sono credibili alla luce degli altri elementi probatori. Co 8.Quanto a , secondo l' egli è stato impegnato in azienda con la mansione di impiegato, Parte_5 addetto soprattutto al contratto in esterno con i clienti e ai preventivi, nel periodo dall'inizio dell'attività (marzo 2018) e sino alla metà di luglio 2018. Secondo parte opponente, , cognato di e fratelli Parte_5 Parte_1 del marito di quest'ultima , si è recato sporadicamente presso per visite di famiglia senza Persona_3 Parte_2 svolgere attività lavorativa.
Vanno richiamate le precise dichiarazioni di sul ruolo ricoperto da . Dai messaggi Tes_1 Persona_2Co Whatsapp forniti dalla lavoratrice (doc 8 ) emerge chiaramente che questi si occupasse di svolgere i colloqui con i clienti in precedenza contattati dalla signora già a partire dal mese di aprile 2018 Così nel messaggio Tes_1Tes_ 30/4/2018 si legge “Buongiorno . Nella mattinata, fammi sapere quanti appuntamenti ho per la prossima settimana. Ti ricordo che il 7 maggio sarò in azienda. Ciao”. Anche il teste ha riferito della presenza al lavoro nel novembre 2018 di con il quale aveva fatto un Pt_4 Persona_2 colloquio.
agli Ispettori ha dichiarato di avere fatto il colloquio di lavoro anche con . Nel presente Parte_3 Persona_2 processo ha dichiarato “Nel periodo in cui ho lavorato lì ho visto qualche volta al deposito Parte_5 parlare con ma non stava lavorando.” Per_3 Le dichiarazioni dei testi e seppure non dettagliate sul ruolo di , costituiscono riscontro, Pt_4 Pt_3 Persona_2 sul suo coinvolgimento nell'attività della Eco Cibele Massimo, alle precise e circostanziate dichiarazioni delle teste Tes_
la quale giornalmente si interfacciava con . Persona_2 Deve supporsi che seguisse le direttive dell'amministratrice e del marito di quest'ultima Persona_2 Pt_1 [...]
nell'espletamento dell'attività. Per_3 D'altro canto non sono stati forniti da parte opponente elementi per ricostruire diversamente il rapporto intercorrente fra la società e dal momento che è stato radicalmente negato il suo coinvolgimento nell'attività Persona_2 lavorativa.
ha escluso di avere mai lavorato per la , ma le sue dichiarazioni non sono credibili. Persona_2 Parte_2 9. , assunta formalmente dal 21/11/2018, secondo la contestazione era presente al lavoro già dal Persona_5 05/11/2018 . In effetti ha dichiarato nel corso dell'Ispezione e ha ribadito in sede processuale che nel periodo in cui Parte_4 egli aveva lavorato per (2-9/11/2018), in ufficio, come impiegata a tempo pieno c'era la signora , Parte_2 Per_5 nuora di , la quale si occupava della clientela per gli interventi;
escusso quale teste, ha precisato che ONtroparte_2 per lui era un'impiegata perché la vedeva in ufficio e riceveva delle telefonate dalla medesima che gli diceva Per_5 cosa fare e dove andare per gli interventi.
ha negato di avere lavorato per la società prima della formale assunzione, tuttavia la stessa ha Persona_5 confermato di avere accompagnato alla Fiera di Rimini in data 8/11/2018. Parte_1 Tale ultima circostanza conferma che era pertanto già operativa all'interno della società ancor prima Persona_5 della formale assunzione. Le dichiarazioni rese da sull'inizio della sua attività lavorativa non sono invece credibili. Persona_5 10.In conclusione, all'esito dell'istruttoria sono confermati gli elementi probatori a fondamento della contestazione sul lavoro nero di cui al punto 2 dell'ordinanza- ingiunzione per i lavoratori , , ONtroparte_2 Parte_5
Persona_5 11. L'infedele registrazione nel LUL di cui al punto 3 dell'ordinanza- ingiunzione per i tre lavoratori impiegati in nero consegue alla precedente violazione. Quanto alla infedele registrazione sul LUL relativa al lavoratore è Persona_4 provato che quest'ultimo è stato assunto con contratto di lavoro part time, pur di fatto svolgendo un orario di lavoro a tempo pieno. Si richiamano sul punto le dichiarazioni di e . Parte_3 Parte_4 Quanto all'infedele registrazione relativa a , questi ha dichiarato di avere percepito importi in contanti. Parte_3 Agli Ispettori Piccoli ha dichiarato di essere stato pagato sino a settembre 2018, una parte in contanti e l'importo della busta con bonifico: Nel corso del processo ha precisato che i primi due mesi prendeva una parte in contante come acconto del suo stipendio, ma questo non esclude che vi siano stati mesi in cui i fuori busta non costituissero anticipi di stipendio. Infatti il rapporto lavorativo è iniziato a marzo 2018. Tes_ Anche i testi e hanno riferito di pagamenti in contanti. 12.Infine, deve considerarsi provato il pagamento in Pt_4 contanti della retribuzione in favore di per il mese di novembre 2018, come da lui stesso confermato: Parte_4
“…ho percepito in due occasioni dei soldi in contanti, precisamente euro 100,00 e il giorno dopo euro 65,00, per delle ore di straordinario…”. È quindi è provata la violazione di cui al punto 4 dell'ordinanza- ingiunzione”.
6 ON quanto alla fondatezza della pretesa creditoria avanzata da sulla base degli accertamenti ispettivi come corroborati dall'istruttoria orale assunta nel corso del giudizio di I grado, rispetto alla cui valutazione non sono stati offerti dalla parte appellante elementi idonei a confutarne la solidità.
In termini conclusivi, sul punto si osserva come le valutazioni svolte dal giudice di prime cure circa la fondatezza della pretesa di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione, non siano state in alcun modo confutate dalla parte opponente - odierna parte appellante - che si è limitata a riproporre la tesi già strenuamente sostenuta in I grado, dimostratasi inidonea ad avversare la ricostruzione della vicenda,
ON invero fondata sul granitico compendio istruttorio offerto dall' , come confermato in sede giudiziale, che ha in tal modo assolto il proprio onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi degli illeciti posti a fondamento della contestazione sanzionatoria.
3.3 Infondato è anche il V motivo di impugnazione, con cui si censura la sentenza asserendo che il Giudice sarebbe incorso in un “grossolano” errore per non avere dato attuazione ai criteri valutativi di cui all'art. 11 L.n. 689/81 e succ. mod.
Invero, anche tale doglianza – con cui la parte appellante veicola in tale sede la censura già proposta in I grado circa l'errata quantificazione delle sanzioni di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione – non coglie nel segno in quanto, seppur sinteticamente, il giudice di primo grado ha motivato la ragione per la quale ha ritenuto corretta la quantificazione delle sanzioni di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione facendo leva sulla dolosa violazione delle norme di riferimento e la reiterazione della condotta violativa. Si è ritenuto, del tutto correttamente, che tale comportamento recidivante, anche avuto riguardo al ristretto arco di tempo in cui si è sviluppato, risulti pienamente significativo non solo della solida intenzionalità delle condotte violative da parte del trasgressore bensì anche della personalità dello stesso, incline alla violazione delle norme in materia lavoristica e pertanto non meritevole di un trattamento sanzionatorio prossimo al minimo.
3.4 ON riguardo al VI motivo di appello, si rileva come la parte appellante invochi, laddove si ritenga infondato l'appello, quantomeno - in via subordinata - la compensazione delle spese di I ON grado, sull'assunto fattuale che l' si è difesa in quella sede per il tramite di propri funzionari.
Ebbene, quanto alla liquidazione, si rileva come il giudice di I grado abbia tenuto conto della previsione di riduzione del 20%, stante l'assistenza della PA a mezzo di proprio funzionari.
Non si ritiene, poi, che si possa procedere all'invocata compensazione per carenza di ragioni meritevoli di considerazione, secondo il precetto dell'art. 92 c.p.c., sia pure alla luce dell'intervento di Corte Cost. 77/2018.
7 3.5 Alla luce di quanto esposto segue il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della controversia, la complessità della controversia ed il mancato espletamento di incombenti istruttori.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002; segue la condanna della parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge ed al CU se dovuto;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 17/04/2025
Il ONsigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ONsigliere relatore dott. Roberto Pascarelli ONsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 603/2024 RGA avverso la sentenza n. 245/2024 del Tribunale di Reggio EM, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 315/2021, pubblicata in data 22/08/2024, notificata il
26.8.2024; avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L.n. 689/81, in materia di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17/04/2025; promossa da:
(C.f.: ), nata a [...] il 20/06/1967 e Parte_1 C.F._1 residente in [...](Portogallo), Rua De Camoes n. 5, personalmente e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società ” (P.I.: Parte_2
) avente sede legale in Bibbiano (RE), Via Ambrosoli 10/a, rappresentata e difesa, P.IVA_1 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Campaniello e Daniele Benedetto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna Via delle Lame n. 58, come da procura in atti;
- parte appellante;
contro
- ONtroparte_1
(CF: ), con sede in via Paolo Borsellino n. 40/42, in persona del legale P.IVA_2 CP rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Bologna, alla Via Alfredo Testoni n. 6, è legalmente domiciliato;
- parte appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, decide come segue.
1 ONcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. ON ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati , in proprio e Parte_1 quale amministratore unico e legale rappresentante della società , conveniva in Parte_2 giudizio l' di PA EM (ITL), chiedendo l'annullamento ONtroparte_1 dell'ordinanza- ingiunzione n. 27/2021 di euro 11.704,67, notificata in data 8 aprile 2021, emessa a ON seguito del verbale unico di accertamento e notificazione dell' di n. ONtroparte_1
RE00000/2019-478 del 20.06.2019 prot. n. 19557 (notificato alla società in data 02.07.2019 e alla legale rapp.te in data 01.07.2019) con cui erano state contestate: i. violazioni in materia di lavoro nero, in quanto la società avrebbe omesso la preventiva comunicazione al servizio competente di instaurazione del rapporto di lavoro per alcuni lavoratori, mentre per altri avrebbe formalizzato la decorrenza del rapporto successivamente alla data d'inizio della prestazione;
ii. violazioni in materia di lavoro irregolare, in quanto la Società avrebbe usufruito della prestazione di lavoro full time per lavoratori assunti part-time; iii. violazioni quanto alle modalità di corresponsione della retribuzione, in quanto effettuata dalla società “fuori busta” ad almeno un lavoratore.
Tanto premesso, parte opponente deduceva la nullità dell'impugnata ordinanza-ingiunzione per asseriti vizi di natura formale, quali l'omessa motivazione del provvedimento, la mancata audizione ex art. 18 della legge n. 689/1981 e comunque la violazione del diritto di difesa per negato accesso agli atti nel corso dell'ispezione; quanto al merito, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'amministrazione. ON
Il Giudice di prime cure, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio con
– che contestava recisamente le deduzioni avversarie ritenendole infondate, chiedendo la conferma dell'ordinanza ingiunzione, previo rigetto dell'opposizione – espletata istruttoria orale, decideva con integrale rigetto dell'opposizione e condanna di parte opponente alla rifusione delle spese ON dell' .
2. Gli ingiunti, già opponenti, proponevano tempestivo appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, articolando sei motivi di appello motivi con cui venivano veicolate – seppur con un diverso ordine di trattazione - le questioni già svolte in sede di opposizione, al fine di ottenere, previa riforma della sentenza impugnata: in via principale, la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta in I grado ed, in via subordinata, la rideterminazione delle somma oggetto di ingiunzione.
2 3. L'appello è infondato per le ragioni appresso indicate, dovendosi precisare che, per ragioni di ordine logico, si ritiene di dover:
- valutare inizialmente i motivi di doglianza di natura formale, ossia il III ed il IV motivo con cui sono state riproposte le questioni di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancanza di motivazione e per violazione del diritto di difesa attesa la mancata audizione dell'interessato e il mancato accesso agli atti;
- procedere, poi, alla valutazione dei motivi afferenti più propriamente al merito della pretesa creditoria, di cui al I ed II motivo;
- terminare con la valutazione del V motivo - afferente alla rideterminazione della somma ingiunta - e del VI motivo con cui si richiede quanto meno la compensazione delle spese di
ON lite del I grado in considerazione del fatto che l' si è difesa con propri funzionari.
3.1. Tanto precisato, con riguardo ai vizi di natura formale riproposti in tale sede attraverso la formulazione del III e IV motivo di appello, si ritiene di dover pienamente avallare le considerazioni di natura giuridica svolte dal giudice di I grado, ribadendosi che:
- quanto alla motivazione del titolo – posto in rilievo come, per costante giurisprudenza di legittimità: “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione… ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 13/04/2006) – sia comunque ammissibile anche la motivazione per relationem (cfr. Cass. Sez. U. 27180/2007; conformi Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 2959 del 16/02/2016 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 3128 del 11/02/2010, da cui si trae, peraltro, che il giudice dell'opposizione potrà giungere all'annullamento dell'ordinanza solo in ipotesi di assoluta carenza di motivazione): principi a cui il giudice di prime cure ha dato piena attuazione, correttamente rigettando la questione in esame giacché – integrandosi sul punto la motivazione della gravata sentenza – l'ordinanza-ingiunzione opposta in I grado, attraverso il rinvio al verbale di accertamento, ha posto in rilievo tutti gli elementi fattuali significativi ai fini delle contestazioni e delle determinazioni delle relative sanzioni, così dovendosi ritenere soddisfatto l'onere motivazionale;
- la mancata audizione ex art. 18 della legge n. 689/1981 non comporta la nullità dell'ordinanza di ingiunzione e ciò in quanto, trattandosi di questione afferente al giudizio di opposizione al rapporto e non all'atto, tutti quelli che potevano essere gli argomenti
3 sostenibili a proprio favore dal soggetto interessato in sede di audizione amministrativa, possono essere prospettati in sede giudiziaria (cfr. Cass S.U. Sentenza n. 1786/ 2010; conforme, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019);
- il mancato accesso agli atti, per le sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del
1981, non è ragione di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, come chiarito dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo cui – seppur con pronuncia risalente (Cass. Sez. L,
Sent. n. 27681/2005) ma rispetto alla quale non si registrano pronunce successive difformi –
“in tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla L. n. 689 del 1981, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione può essere pronunciata per violazione di legge anche nel caso in cui si accerti la sussistenza di vizi formali, e cioè derivanti da inosservanza delle regole del procedimento, non potendo però ricomprendersi tra queste quelle stabilite dalla L. n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di disciplina del procedimento amministrativo, le quali non sono applicabili alle fattispecie disciplinate dalla
L. n. 689 del 1981, che costituisce legge speciale e, quindi, prevale sulla legge generale in materia di procedimento amministrativo, risultando peraltro previste garanzie di livello non inferiore a quelle stabilite da quest'ultima legge (Cass., sez. lav., 11/04/2003, n. 5790)”.
3.2. Parimenti infondati sono i motivi afferenti al merito della pretesa creditoria, riproposti in tale sede attraverso la formulazione del I e II motivo di appello, da trattarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico in quanto afferenti al dedotto malgoverno delle prove assunte in I grado con conseguente inferenza sul rispetto dell'onere della prova gravante in capo ad ON
.
Ebbene, si ritiene che le deduzioni svolte sul punto siano inidonee a confutare le solide valutazioni svolte dal Giudice di prime cure circa la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'ente appellato;
si rileva, infatti, come la decisione gravata sia sul punto l'esito non di un acritico avallo delle considerazioni dell'amministrazione come compendiata nell'opposta ordinanza-ingiunzione, bensì della ponderata considerazione valutativa dell'intero compendio probatorio, con piena valorizzazione degli esiti istruttori orali che sono stati in grado di fondare solidamente le valutazioni già svolte in sede ispettiva, richiamate in sede di ordinanza- ingiunzione opposta.
Occorre porre l'accento sulla circostanza che, nel vagliare attentamente tutti gli elementi di natura istruttoria inerenti le varie posizioni dei lavoratori in ragione delle diverse violazioni contestate in sede di ordinanza-ingiunzione, il Giudice di prime cure ha dato primario rilievo probatorio, nell'ottica di convergenza degli altri elementi probatori anche di natura documentale, alla
4 dichiarazione resa dalla teste , soggetto da ritenersi pienamente attendibile, sia Testimone_1
soggettivamente - in quanto lavoratore regolarizzato anteriormente all'adozione dell'opposta ordinanza-ingiunzione - sia oggettivamente, per avere reso una dichiarazione, in sede giudiziale, coerente, lineare e particolareggiata, pienamente aderente ai dati fattuali anche in ragione dell'arco temporale in cui ha svolto la propria prestazione lavorativa per la società appellante.
Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi che la sentenza di I grado debba essere confermata1 1 Si riporta la sentenza di I grado qui confermata nella parte di rilievo: “
6.Particolarmente rilevanti da un punto di vista probatorio sono le dichiarazioni della lavoratrice la quale ha anche fornito documentazione a Testimone_1 conferma della propria narrazione. Tes_ La stessa si è trovata in una situazione di irregolarità per il periodo marzo 2018 -luglio 2018 e la sua posizione è Co stata regolarizzata ed è stata pagata la relativa sanzione amministrativa( doc. n. 15 ). Tes_ La teste ha confermato le dichiarazioni rese agli Ispettori( doc 4 ITL). Ha riferito che quando aveva lavorato per c'era una persona di nome , di cui non conosceva però il cognome, che veniva chiamato per Parte_2 Per_1 lavorare sul camion quando il camion usciva per fare gli interventi;
non ricordava se aveva incontrato di Per_1 persona e comunque lo aveva sentito al telefono quando faceva gli interventi con perché le capitava di Parte_3 telefonare a e, se quest'ultimo era impegnato, le rispondeva;
lo vedeva in quanto era lui che Pt_3 Per_1 Pt_3 guidava il camion e forniva a lui le indicazioni degli interventi da fare;
tranne che per una settimana nel periodo pasquale durante la quale era sceso a Napoli, lavorava nella stanza accanto alla sua e lei si Persona_2 Per_2 confrontava con lui in merito agli interventi da fare e su come programmare le uscite;
solitamente lei riceveva le chiamate e le email per le richieste di intervento e poi si confrontava con per calendarizzarle;
lavorava dalle Per_2 ore 8.30 alle 12.30 e arrivava al lavoro verso le ore 9 circa e rimaneva fino alle 12.30; alcune volte le Persona_2 era capitato di andare nel pomeriggio a lavorare e di trovare sia sia che la signora Persona_2 Persona_3
non aveva mai visto nessuno dare le direttive sul lavoro a e, da quel che sapeva, era come se Pt_1 Persona_2 fosse un titolare e lei li si rivolgeva in tale veste;
le era capitato di fissare appuntamenti per a fini di Persona_2 promozione dell'azienda e dei suoi servizi e in quelle occasioni rappresentava l'azienda; la signora Persona_2 era la titolare dell'azienda ma, di fatto per lei lo erano , e perché Pt_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1 riceveva ordini da tutti e tre;
lavorava full time mentre non conosceva l'orario di lavoro di Parte_3 Per_4
, che lavorava con anche se non lo aveva mai visto;
quando iniziava il lavoro alle ore 8.30 il camion era
[...] Pt_3 già uscito per gli interventi e lei poi sentiva e probabilmente anche al telefono;
aveva scambiato Pt_3 Per_4 Co messaggi di lavoro via whatsapp con e sul punto la teste ha confermato doc. n. 8 . Persona_2 Co 7. è stato formalmente assunto dalla società a decorrere dal 14/11/2018 ( doc 21 ). ONtroparte_2 È provato che egli ha lavorato per anche prima della formale assunzione. Parte_2Tes_ Come si è detto ha riferito che nel suo periodo di lavoro gli operatori erano e un Tes_1 Parte_3 certo con il quale aveva parlato al telefono. Per_1
, occupato al lavoro per il breve periodo dal 2 al 9/11/2018, ha confermato agli Ispettori la presenza al Parte_4 lavoro di . ONtroparte_2 Co Si legge nel verbale delle dichiarazioni ( doc 5 )“….nel mese di ottobre 2018 ho fatto una consulenza sul posto, precisamente in via Camuzzi a , per un lavoro particolare che i due operatori del tempo, ovvero i signori CP
e , non erano in grado di svolgere in modo completo….Il sig. già da Persona_4 ONtroparte_2 ONtroparte_2 tempo aiutava il sig. , seguendolo con il suo mezzo privato quando il primo si recava sui vari cantieri per Persona_4 effettuare gli interventi dovuti…”. Co
ha dichiarato che andava saltuariamente a dare una mano ( doc 6 ). Le Parte_3 ONtroparte_2 Tes_ dichiarazioni rese in sede ispettiva da , e sono granitiche quanto al lavoro svolto da ancor Pt_3 Pt_4 CP_2 prima della sua assunzione.
in sede testimoniale ha dichiarato: “Nel periodo in cui ho lavorato lì ho visto qualche volta al Pt_3 Per_1 deposito parlare con ma non stava lavorando. Preciso che conoscevo perché aveva lavorato con me Per_3 Per_1 in precedenza come autista da Magnanini”. Il teste ha dichiarato: “Nel periodo in cui ho lavorato in Ecocibele non ho visto lavorare il signor ”. Pt_4 Per_1 Anche se non ha visto lavorare in ogni caso egli a novembre aveva fornito una consulenza perché sapeva Pt_4 CP_2 che i due operatori, fra cui non riuscivano a risolvere il problema;
inoltre era a conoscenza che seguiva CP_2 CP_2 con la sua auto privata. Per_4 Inoltre ha confermato anche in questa sede la presenza di al deposito anche se – come verosimilmente Pt_3 CP_2 ricordava meglio al momento in cui ha reso le dichiarazioni agli Ipsettori, in ogni caso confermate- ONtroparte_2 dava saltuariamente una mano. A ciò si aggiunge che ha parlato direttamente con Tes_1 Per_1 5 La circostanza che lavorasse per altra società e che egli abbia subito degli infortuni, non contraddice la CP_2Co ricostruzione dell' poiché egli può avere operato anche a supporto ad altri dipendenti, nel tempo libero o addirittura quando di trovava in malattia.
ha negato di avere prestato attività per prima della sua assunzione, ma le sue dichiarazioni ONtroparte_2 Parte_2 non sono credibili alla luce degli altri elementi probatori. Co 8.Quanto a , secondo l' egli è stato impegnato in azienda con la mansione di impiegato, Parte_5 addetto soprattutto al contratto in esterno con i clienti e ai preventivi, nel periodo dall'inizio dell'attività (marzo 2018) e sino alla metà di luglio 2018. Secondo parte opponente, , cognato di e fratelli Parte_5 Parte_1 del marito di quest'ultima , si è recato sporadicamente presso per visite di famiglia senza Persona_3 Parte_2 svolgere attività lavorativa.
Vanno richiamate le precise dichiarazioni di sul ruolo ricoperto da . Dai messaggi Tes_1 Persona_2Co Whatsapp forniti dalla lavoratrice (doc 8 ) emerge chiaramente che questi si occupasse di svolgere i colloqui con i clienti in precedenza contattati dalla signora già a partire dal mese di aprile 2018 Così nel messaggio Tes_1Tes_ 30/4/2018 si legge “Buongiorno . Nella mattinata, fammi sapere quanti appuntamenti ho per la prossima settimana. Ti ricordo che il 7 maggio sarò in azienda. Ciao”. Anche il teste ha riferito della presenza al lavoro nel novembre 2018 di con il quale aveva fatto un Pt_4 Persona_2 colloquio.
agli Ispettori ha dichiarato di avere fatto il colloquio di lavoro anche con . Nel presente Parte_3 Persona_2 processo ha dichiarato “Nel periodo in cui ho lavorato lì ho visto qualche volta al deposito Parte_5 parlare con ma non stava lavorando.” Per_3 Le dichiarazioni dei testi e seppure non dettagliate sul ruolo di , costituiscono riscontro, Pt_4 Pt_3 Persona_2 sul suo coinvolgimento nell'attività della Eco Cibele Massimo, alle precise e circostanziate dichiarazioni delle teste Tes_
la quale giornalmente si interfacciava con . Persona_2 Deve supporsi che seguisse le direttive dell'amministratrice e del marito di quest'ultima Persona_2 Pt_1 [...]
nell'espletamento dell'attività. Per_3 D'altro canto non sono stati forniti da parte opponente elementi per ricostruire diversamente il rapporto intercorrente fra la società e dal momento che è stato radicalmente negato il suo coinvolgimento nell'attività Persona_2 lavorativa.
ha escluso di avere mai lavorato per la , ma le sue dichiarazioni non sono credibili. Persona_2 Parte_2 9. , assunta formalmente dal 21/11/2018, secondo la contestazione era presente al lavoro già dal Persona_5 05/11/2018 . In effetti ha dichiarato nel corso dell'Ispezione e ha ribadito in sede processuale che nel periodo in cui Parte_4 egli aveva lavorato per (2-9/11/2018), in ufficio, come impiegata a tempo pieno c'era la signora , Parte_2 Per_5 nuora di , la quale si occupava della clientela per gli interventi;
escusso quale teste, ha precisato che ONtroparte_2 per lui era un'impiegata perché la vedeva in ufficio e riceveva delle telefonate dalla medesima che gli diceva Per_5 cosa fare e dove andare per gli interventi.
ha negato di avere lavorato per la società prima della formale assunzione, tuttavia la stessa ha Persona_5 confermato di avere accompagnato alla Fiera di Rimini in data 8/11/2018. Parte_1 Tale ultima circostanza conferma che era pertanto già operativa all'interno della società ancor prima Persona_5 della formale assunzione. Le dichiarazioni rese da sull'inizio della sua attività lavorativa non sono invece credibili. Persona_5 10.In conclusione, all'esito dell'istruttoria sono confermati gli elementi probatori a fondamento della contestazione sul lavoro nero di cui al punto 2 dell'ordinanza- ingiunzione per i lavoratori , , ONtroparte_2 Parte_5
Persona_5 11. L'infedele registrazione nel LUL di cui al punto 3 dell'ordinanza- ingiunzione per i tre lavoratori impiegati in nero consegue alla precedente violazione. Quanto alla infedele registrazione sul LUL relativa al lavoratore è Persona_4 provato che quest'ultimo è stato assunto con contratto di lavoro part time, pur di fatto svolgendo un orario di lavoro a tempo pieno. Si richiamano sul punto le dichiarazioni di e . Parte_3 Parte_4 Quanto all'infedele registrazione relativa a , questi ha dichiarato di avere percepito importi in contanti. Parte_3 Agli Ispettori Piccoli ha dichiarato di essere stato pagato sino a settembre 2018, una parte in contanti e l'importo della busta con bonifico: Nel corso del processo ha precisato che i primi due mesi prendeva una parte in contante come acconto del suo stipendio, ma questo non esclude che vi siano stati mesi in cui i fuori busta non costituissero anticipi di stipendio. Infatti il rapporto lavorativo è iniziato a marzo 2018. Tes_ Anche i testi e hanno riferito di pagamenti in contanti. 12.Infine, deve considerarsi provato il pagamento in Pt_4 contanti della retribuzione in favore di per il mese di novembre 2018, come da lui stesso confermato: Parte_4
“…ho percepito in due occasioni dei soldi in contanti, precisamente euro 100,00 e il giorno dopo euro 65,00, per delle ore di straordinario…”. È quindi è provata la violazione di cui al punto 4 dell'ordinanza- ingiunzione”.
6 ON quanto alla fondatezza della pretesa creditoria avanzata da sulla base degli accertamenti ispettivi come corroborati dall'istruttoria orale assunta nel corso del giudizio di I grado, rispetto alla cui valutazione non sono stati offerti dalla parte appellante elementi idonei a confutarne la solidità.
In termini conclusivi, sul punto si osserva come le valutazioni svolte dal giudice di prime cure circa la fondatezza della pretesa di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione, non siano state in alcun modo confutate dalla parte opponente - odierna parte appellante - che si è limitata a riproporre la tesi già strenuamente sostenuta in I grado, dimostratasi inidonea ad avversare la ricostruzione della vicenda,
ON invero fondata sul granitico compendio istruttorio offerto dall' , come confermato in sede giudiziale, che ha in tal modo assolto il proprio onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi degli illeciti posti a fondamento della contestazione sanzionatoria.
3.3 Infondato è anche il V motivo di impugnazione, con cui si censura la sentenza asserendo che il Giudice sarebbe incorso in un “grossolano” errore per non avere dato attuazione ai criteri valutativi di cui all'art. 11 L.n. 689/81 e succ. mod.
Invero, anche tale doglianza – con cui la parte appellante veicola in tale sede la censura già proposta in I grado circa l'errata quantificazione delle sanzioni di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione – non coglie nel segno in quanto, seppur sinteticamente, il giudice di primo grado ha motivato la ragione per la quale ha ritenuto corretta la quantificazione delle sanzioni di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione facendo leva sulla dolosa violazione delle norme di riferimento e la reiterazione della condotta violativa. Si è ritenuto, del tutto correttamente, che tale comportamento recidivante, anche avuto riguardo al ristretto arco di tempo in cui si è sviluppato, risulti pienamente significativo non solo della solida intenzionalità delle condotte violative da parte del trasgressore bensì anche della personalità dello stesso, incline alla violazione delle norme in materia lavoristica e pertanto non meritevole di un trattamento sanzionatorio prossimo al minimo.
3.4 ON riguardo al VI motivo di appello, si rileva come la parte appellante invochi, laddove si ritenga infondato l'appello, quantomeno - in via subordinata - la compensazione delle spese di I ON grado, sull'assunto fattuale che l' si è difesa in quella sede per il tramite di propri funzionari.
Ebbene, quanto alla liquidazione, si rileva come il giudice di I grado abbia tenuto conto della previsione di riduzione del 20%, stante l'assistenza della PA a mezzo di proprio funzionari.
Non si ritiene, poi, che si possa procedere all'invocata compensazione per carenza di ragioni meritevoli di considerazione, secondo il precetto dell'art. 92 c.p.c., sia pure alla luce dell'intervento di Corte Cost. 77/2018.
7 3.5 Alla luce di quanto esposto segue il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione il valore della controversia, la complessità della controversia ed il mancato espletamento di incombenti istruttori.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002; segue la condanna della parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compenso, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge ed al CU se dovuto;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 17/04/2025
Il ONsigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
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