Ordinanza collegiale 11 ottobre 2022
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/01/2026, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01743/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08730/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8730 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n.-OMISSIS-, posizione n. -OMISSIS- notificato il 22.4.2022 a firma del direttore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente e il riconoscimento dell'equo indennizzo richiesto con istanza del 29.3.2021, nonché del parere emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. IO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Appuntato Scelto Q.S. dei Carabinieri -OMISSIS-, con domanda presentata il 29.3.2021 all’Amministrazione di appartenenza, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le seguenti infermità:
(i) “Cardiopatia ischemica bivasale rivascolarizzata mediante stent multipli in buon compenso emodinamico”;
(ii) “Ipertensione arteriosa con danno di organo”.
La Commissione Medica Ospedaliera di Roma, con il verbale mod. B n. -OMISSIS-in data 22.6.2021, ha giudicato le infermità accusate come ascrivibili, per cumulo, alla Categoria 6^.
Ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 461/2001 l’Amministrazione, presentando relazione sui servizi resi al dipendente datata 10.8.2021, ha richiesto al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.) il prescritto parere in ordine alla dipendenza causale dal servizio dell’infermità sofferta, trasmettendo, a corredo, oltre al verbale della CMO di Roma, tutta la documentazione medico-sanitaria prodotta dall’interessato.
Il Comitato di Verifica, con parere n. -OMISSIS-in data 7.4.2022 reso all’Amministrazione della Difesa ai fini previsti dal D.P.R. 461/2001, ha giudicato le patologie in esame NON dipendenti da causa di servizio.
Il Comando Generale, pertanto, in conformità al parere del Comitato di Verifica, ha emesso il decreto n. -OMISSIS- del 14.4.2022, notificato il 22.4.2022 all’istante, con il quale ha respinto la domanda di riconoscimento della causa di servizio per le patologie in oggetto.
Avverso il provvedimento negativo, l’interessato ha proposto il ricorso oggi in disamina (depositato il 22.7.2022) dinanzi a questo TAR, ove articola il motivo di impugnazione così rubricato: “Invalidità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione ed eccesso di potere: manifesta illogicità e mancanza di considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva nonché difetto di istruttoria”.
In particolare, ad avviso del ricorrente, il decreto di diniego e il parere vincolante del CVCS che ne è alla base debbono ritenersi viziati sotto i seguenti profili:
- Carenza di istruttoria e assenza totale nella motivazione circa l’analisi delle circostanze di fatto/lavorative che hanno contribuito ad incrementare esponenzialmente lo stress ed i problemi cardiaci del ricorrente;
- Carenza istruttoria e assenza nella motivazione di una concreta analisi circa lo stato di depressione attraversato dal ricorrente proprio in concomitanza con l’insorgenza delle patologie;
- Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si fa riferimento alla circostanza che il Sig. -OMISSIS-fosse un ex fumatore senza però specificare come questa situazione, venuta meno da ben 25 anni, possa improvvisamente e nel giro di un periodo brevissimo cagionare una patologia cardiaca;
- Contraddittorietà ed incompletezza della motivazione nella parte in cui vengono descritte tutte le possibili cause delle patologie occorse al Sig. -OMISSIS-senza però specificare come queste abbiano più probabilità di essere ricondotte alle insorte patologie rispetto alle cause derivanti dal servizio.
Ad avviso del ricorrente, infatti, le patologie cardiovascolari di cui soffre sono da porre in relazione, in primo luogo, con i fatti di servizio legati alla missione di servizio svolta all’estero (in Kosovo) e con l’insorgenza della nota pandemia (COVID-19) diffusasi a livello globale, proprio nel periodo in cui si trovava in missione all’estero (primi mesi del 2020) in condizioni di precarietà e di per sé stressanti, in un paese ben poco attrezzato sul piano sanitario; ciò ha comportato un lungo isolamento (senza poter riprendere i normali rapporti familiari con coniuge e figli) ed un rientro in Italia ritardato di quasi 5 mesi (rispetto alla scadenza originariamente programmata del 20.4.2020).
La situazione fortemente stressante vissuta all’estero ha avuto poi delle ripercussione anche nel successivo periodo di ripresa del servizio in Patria, durante il quale il militare dichiara di avere subito un repentino cambio di prospettive professionali dovuto a fattori estranei alla sua volontà che hanno avuto, quali conseguenza, demansionamenti ed attriti con colleghi e superiori; in altre parole il sig. -OMISSIS-sarebbe passato “nel giro di pochissimo tempo dall’essere un militare al servizio delle forze NATO in Kosovo in costante missione umanitaria all’essere discriminato nel proprio ufficio. Tale contesto lavorativo che per ovvie ragioni non può non aver inciso sulla situazione di stress del ricorrente, doveva essere opportunamente considerato in ambito di analisi da parte del Comitato.”.
Nella prospettiva del ricorrente, pertanto, il forte e prolungato stress, legato ai fatti di servizio sopra esposti, costituirebbe notoriamente, per la scienza medica, uno dei principali fattori che incidono sulla ipertensione arteriosa e sarebbe pertanto palesemente errato non avere considerato, da parte del CVCS, tale condizionamento ambientale (contesto stressogeno) tra i fattori che hanno determinato l’insorgenza delle patologie in oggetto.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha rimesso il ricorrente nei termini per il deposito del ricorso (avvenuto il giorno successivo alla scadenza dei gg. 30 prescritti), “per grave impedimento di fatto” ai sensi dell’art. 37 c.p.a. in quanto ha ritenuto che “il ricorrente ha dimostrato che il tentativo di invio è stato effettuato nel rispetto delle norme tecniche di riferimento entro la scadenza del termine processuale di costituzione, che era il 21.7.2022 (stante la notifica del ricorso in data 21.6.2022); Considerato che la pec del sistema ha attestato un errore tecnico, non dipendente dalla volontà di parte ricorrente, che ha impedito la ricezione del ricorso e dei relativi allegati in tempo utile”.
Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si sono costituti in giudizio, affidando le proprie difese alla memoria dell’Avvocatura dello Stato che ha dedotto, in particolare, che il giudizio medico-legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo il potere di valutarne ab externo soltanto la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività (profili da escludere nella specie). Inoltre, aggiunge la difesa erariale, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio da considerare quale fattore generativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, “che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare” .
All’udienza del 22 dicembre 2025, dopo la discussione, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ad avviso di questo Collegio il ricorso è infondato e merita di essere respinto.
L’iter motivazionale del parere negativo n. -OMISSIS-reso dal Comitato di Verifica nell’adunanza n. 2824 del 7.4.2022 è esposto con sufficiente chiarezza nell’atto stesso e consente di comprendere in modo adeguato le ragioni che hanno spinto l’Organo tecnico ha respingere quanto prospettato dal militare.
Giova di seguito trascriverne i principali passaggi (v. doc. 4 res.):
“…l'infermità cardiopatia ischemica bivasale rivascolarizzata mediante stent multipli in buon compenso emodinamico NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell'intima della parete arteriosa. Poiché l'ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale (l'interessato risultava essere ex fumatore ed affetto da Ipertensione arteriosa), la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti;
- che l'infermità IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO DI ORGANO NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di una patologia a genesi multifattoriale come il fumo di sigaretta, l'alimentazione (ricca di grassi), (l'istante risultava essere ex fumatore) la sedentarietà, la familiarità, l'età anagrafica, lo stress, o cause secondarie. Il singolo stress lavorativo non giustifica da solo come unico elemento l'insorgenza di uno stato ipertensivo. Nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
Il Collegio osserva che nella relazione di servizio sul ricorrente del 10.8.2021, trasmessa dalla Direzione di Amministrazione dell’Arma dei Carabinieri al CVCS (doc. 3 res.) si fa riferimento alle ordinarie attività di servizio svolte dal carabiniere e in particolare alle seguenti:
-servizi di pattugliamento a piedi ed automontati, anche come autista, nel territorio di pertinenza in turni diurni e notturni, anche in condizioni atmosferiche avverse;
- servizi di vigilanza fissa armata ad obiettivi sensibili indossando il giubbotto antiproiettile, servizi di ordine pubblico in occasione di scioperi e manifestazioni sportive;
- quale appartenente ad unità mobile, ha partecipato a campi addestrativi e ad operazioni di polizia a largo raggio contro la criminalità, nonché ha concorso, unitamente agli altri appartenenti all’unità, agli interventi di soccorso alle popolazioni civili in occasione di pubbliche calamità;
- quale “armaiolo” ha dovuto dedicarsi al maneggio ed uso delle armi sia personali che per il Reparto, eseguendo continua manutenzione sulle stesse; ha svolto frequenti attività presso poligoni di tiro sia in luoghi chiusi che all’aperto.
Osserva il Collegio che, per le attività sopra descritte, si è nell’ambito di attività del tutto ordinarie e “normali” proprie del rapporto di servizio di un appartenete all’Arma dei Carabinieri, attività che, in relazione a circostanze di fatto occasionalmente verificabili, possono talvolta rivelarsi particolarmente gravose e anche stressanti.
Ma si tratta, secondo la comune esperienza ed il fatto notorio, di elementi critici che appartengono in modo fisiologico, normale e, per certi aspetti, inevitabile all’esperienza di un qualsiasi agente del comparto di sicurezza, addetto a servizi operativi sul territorio e, in quanto tale, tenuto a svolgere servizi corrispondenti a quelli sopra elencati.
Si osserva altresì che tutti gli elementi fattuali aggiuntivi esposti in ricorso (relativamente al soggiorno prolungato in Kosovo nel periodo pandemico, ai “demansionamenti” e ai presunti contrasti con superiori e colleghi) oltre a non essere affatto presenti nella relazione di servizio, non venivano neanche accennati nella domanda per causa di servizio presentata (doc. 1 res.), ove si fa riferimento, in sostanza, alle stesse attività descritte nella relazione di servizio.
In verità, dagli stessi “certificati psicologici” allegati dal ricorrente (doc. 5), redatti dall’Ufficiale psicologo dell’Arma al quale il ricorrente si è rivolto con continuità nel corso “follow up” svoltosi nel 2022, risulta che le criticità e lo stress vissuti dal ricorrente sono da riferire, probabilmente, ad un contesto personale e familiare divenuto complesso nel periodo considerato a causa di varie vicissitudini quali: la separazione personale dalla coniuge, rimasta a vivere in un’altra città; l’affidamento al ricorrente dei due figli minori, con assunzione da parte del militare della gestione degli stessi in via pressoché esclusiva; la causazione (a lui imputabile) di un grave incidente automobilistico accaduto nel 2010 con la propria auto privata, in relazione al quale il militare ha dovuto affrontare un lungo processo penale (conclusosi con una condanna); la malattia della madre.
In questo contesto non sembrano essere stati allegati elementi idonei ad imputare, viceversa, ad uno stress in ambito lavorativo anomalo ovvero “eccezionale” le patologie cardiache sofferte.
Invero, i rilievi svolti dal ricorrente circa il difetto di istruttoria nell’accertamento dei fatti, in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione nel valutare come preesistenti, rispetto al servizio prestato, alcune carenze costituzionali dell’apparato cardiovascolare e nel considerare la probabile incidenza di cattive abitudini di vita e alimentari, omettono di considerare che non è possibile conoscere tutte le eventuali predisposizioni costituzionali a patologie che si svilupperanno nel corso della vita del soggetto, anche se in età precoce.
Deve inoltre rimarcarsi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato “non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità (cfr. ex multis C.d.S Sez. III, numero affare 03837/2010 - ad. del 16 marzo 2011). Infatti, un’attività di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento dismetabolico, ove non emerga quel surplus di fattori rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari costituenti rischio specifico dell’evento morboso (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4950; sez. VI, 22 gennaio 2007, n. 126). (TAR Puglia, I, 8 marzo 2018, n. 305).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.
Le spese possono essere, eccezionalmente, compensate per intero tra le parti in ragione della natura delle parti stesse e dell’oggetto della presente causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
IO LO, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LO | NN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.