TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6273 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15971/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15971/2023
promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
NASI STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile in Scalenghe il 30/04/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Scalenghe (atto n.1, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.09.2011 in Pinerolo (TO) e il 21.09.2013 in Per_1 Per_2
Pinerolo (TO).
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 15/09/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 607/2024 del 26/01/2024, pubblicata in data 29/01/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile. contratto dai signori , iscrizione i cui estremi sono precisati in Parte_1 Parte_2
narrativa; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scalenghe di provvedere alle incombenze di legge;
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. pagina 2 di 4 PRENDE ATTO che la moglie rimarrà a vivere nella casa in Scalenghe (TO) via Davicini 5 insieme ai figli minori.
PRENDE ATTO che il marito trasferirà la propria residenza entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso dandone comunicazione alla moglie.
AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
DISPONE che i minori mantengono la residenza presso la madre.
DISPONE che il padre veda e tenga con sé i figli in base agli accordi con la sig. tenuto conto Parte_1
delle esigenze dei minori e dei genitori;
In assenza di accordo, il padre vedrà e terrà con sé i figli: - un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita della scuola (o in orario equivalente nei periodi di chiusura delle scuole) sino alle ore 21,30 dopo cena quando li riporterà dalla madre. - a fine settimana alternati dalla mattina del sabato alle ore 10,00 alle ore 21,30 della domenica con prelievo e consegna a cura del padre.
- durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno i giorni dal 23/12 al 30/12 un anno e dal 31/12 al
06/01 l'anno successivo e così via alternando gli anni a venire (Natale 2023 con la madre e capodanno
2024 con il padre); - durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi comprendenti Pasqua e Pasquetta ad anni alterni (vacanze pasquali 2024 con la madre); - durante le altre festività scolastiche (Ognissanti,
Immacolata Concezione, Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Santo
Patrono, oltre agli eventuali altri giorni di vacanza secondo il calendario scolastico) dalle ore 10,00 alle ore 21,30. Con la precisazione che l'alternanza delle predette festività non comporta la modifica dell'alternanza delle festività principali (natalizie e pasquali). - due settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze estive con obbligo di comunicazione, entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, del periodo e del luogo ove intenderà soggiornare con i figli.
DISPONE a carico del sig. un assegno mensile di euro 200,00 per ogni figlio per un totale Parte_2
di Euro 400,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli non economicamente indipendenti da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
DISPONE le spese scolastiche, sportive, mediche ed odontoiatriche non coperte dal S.S.N. preventivamente concordate o necessarie e successivamente documentate, a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa, in conformità al protocollo del Tribunale di Torino. PRENDE ATTO che i coniugi pagina 3 di 4 si impegnano a dividere al 50 % le somme sul c/c cointestato presso Posteitaliane S.p.a - Banco posta n.
1049018136.
PRENDE ATTO che i coniugi hanno in comune finanziamento per un importo complessivo di euro
45.500,00 decorrente dal 21.03.2023 presso Deutsche Bank n.3189448301 della durata di 120 mesi.
PRENDE ATTO che il signor si accollerà per intero il pagamento del predetto finanziamento di Pt_2
cui al punto precedente.
PRENDE ATTO che sino al pagamento integrale del predetto finanziamento di cui ai due punti precedenti il sig. sarà esentato dal pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli minori pari Pt_2
a totali euro 400,00 (ad eccezione delle spese straordinarie per le quali concorrerà con la signora ella misura dal 50%); una volta saldato integralmente il predetto finanziamento il sig. Parte_1 Pt_2
verserà mensilmente le spese di mantenimento per i figli minori alla signora così come Parte_1
concordate ai punti che precedono.
PRENDE ATTO che le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna domanda di contribuzione e che con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, nulla avranno più
a pretendere l'una dall'altro avendo definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, comma 12, L.1/12/70, n.898).
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto proprio e delle figlie impegnandosi, altresì, a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica necessiti per il rilascio della carta di identità o documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio delle minori.
PRENDE ATTO che le parti attribuiscono per quanto di loro spettanza efficacia immediata alle condizioni di separazione assunte con la sottoscrizione del presente ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15971/2023
promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
NASI STEFANIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile in Scalenghe il 30/04/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Scalenghe (atto n.1, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.09.2011 in Pinerolo (TO) e il 21.09.2013 in Per_1 Per_2
Pinerolo (TO).
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 15/09/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 607/2024 del 26/01/2024, pubblicata in data 29/01/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile. contratto dai signori , iscrizione i cui estremi sono precisati in Parte_1 Parte_2
narrativa; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scalenghe di provvedere alle incombenze di legge;
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. pagina 2 di 4 PRENDE ATTO che la moglie rimarrà a vivere nella casa in Scalenghe (TO) via Davicini 5 insieme ai figli minori.
PRENDE ATTO che il marito trasferirà la propria residenza entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso dandone comunicazione alla moglie.
AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
DISPONE che i minori mantengono la residenza presso la madre.
DISPONE che il padre veda e tenga con sé i figli in base agli accordi con la sig. tenuto conto Parte_1
delle esigenze dei minori e dei genitori;
In assenza di accordo, il padre vedrà e terrà con sé i figli: - un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita della scuola (o in orario equivalente nei periodi di chiusura delle scuole) sino alle ore 21,30 dopo cena quando li riporterà dalla madre. - a fine settimana alternati dalla mattina del sabato alle ore 10,00 alle ore 21,30 della domenica con prelievo e consegna a cura del padre.
- durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno i giorni dal 23/12 al 30/12 un anno e dal 31/12 al
06/01 l'anno successivo e così via alternando gli anni a venire (Natale 2023 con la madre e capodanno
2024 con il padre); - durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi comprendenti Pasqua e Pasquetta ad anni alterni (vacanze pasquali 2024 con la madre); - durante le altre festività scolastiche (Ognissanti,
Immacolata Concezione, Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Santo
Patrono, oltre agli eventuali altri giorni di vacanza secondo il calendario scolastico) dalle ore 10,00 alle ore 21,30. Con la precisazione che l'alternanza delle predette festività non comporta la modifica dell'alternanza delle festività principali (natalizie e pasquali). - due settimane anche non consecutive nel periodo delle vacanze estive con obbligo di comunicazione, entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, del periodo e del luogo ove intenderà soggiornare con i figli.
DISPONE a carico del sig. un assegno mensile di euro 200,00 per ogni figlio per un totale Parte_2
di Euro 400,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli non economicamente indipendenti da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
DISPONE le spese scolastiche, sportive, mediche ed odontoiatriche non coperte dal S.S.N. preventivamente concordate o necessarie e successivamente documentate, a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa, in conformità al protocollo del Tribunale di Torino. PRENDE ATTO che i coniugi pagina 3 di 4 si impegnano a dividere al 50 % le somme sul c/c cointestato presso Posteitaliane S.p.a - Banco posta n.
1049018136.
PRENDE ATTO che i coniugi hanno in comune finanziamento per un importo complessivo di euro
45.500,00 decorrente dal 21.03.2023 presso Deutsche Bank n.3189448301 della durata di 120 mesi.
PRENDE ATTO che il signor si accollerà per intero il pagamento del predetto finanziamento di Pt_2
cui al punto precedente.
PRENDE ATTO che sino al pagamento integrale del predetto finanziamento di cui ai due punti precedenti il sig. sarà esentato dal pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli minori pari Pt_2
a totali euro 400,00 (ad eccezione delle spese straordinarie per le quali concorrerà con la signora ella misura dal 50%); una volta saldato integralmente il predetto finanziamento il sig. Parte_1 Pt_2
verserà mensilmente le spese di mantenimento per i figli minori alla signora così come Parte_1
concordate ai punti che precedono.
PRENDE ATTO che le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna domanda di contribuzione e che con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, nulla avranno più
a pretendere l'una dall'altro avendo definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, comma 12, L.1/12/70, n.898).
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto proprio e delle figlie impegnandosi, altresì, a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica necessiti per il rilascio della carta di identità o documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio delle minori.
PRENDE ATTO che le parti attribuiscono per quanto di loro spettanza efficacia immediata alle condizioni di separazione assunte con la sottoscrizione del presente ricorso.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4