Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/1979, n. 690
CASS
Sentenza 31 gennaio 1979

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In tema di controversie sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, poiche nel giudizio di Cassazione si applicano i termini fissati dal codice di rito ridotti alla meta, ai sensi dell'art 82/3 del DPR 16 maggio 1960 n 570 (come modificato dall'art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147), deve dichiararsi improcedibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, che sia stato depositato nella cancelleria della Corte oltre il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e proposto.*

La domanda di risarcimento dei danni per responsabilita processuale aggravata, a norma dell'art 96 cod proc civ, non e proponibile in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che questa integra una fase meramente incidentale del giudizio nel corso del quale viene esperita, ove non e consentita una valutazione distinta ed autonoma dei presupposti per l'applicabilita della citata norma. ( Conf 1540/77, mass n 385251; ( Conf 1105/76, mass n 379775).*

L'improcedibilita del ricorso per Cassazione, a causa della inosservanza del termine perentorio fissato per il suo deposito presso la cancelleria della Corte, non trova deroga per il caso in cui il ricorso medesimo sia stato trasmesso a mezzo del servizio postale, e sia pervenuto in ritardo per disguidi addebitabili a detto servizio, atteso che il relativo rischio grava sul ricorrente, che abbia prescelto quel mezzo per eseguire il deposito. ( Conf 493/78, mass n 389784).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/1979, n. 690
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 690
    Data del deposito : 31 gennaio 1979

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