TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10157/2023 R.G. avente ad oggetto intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Belpasso via V. Bellini n. 37/E, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Rosario M. Sciacca che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina Marinelli, d'intesa con gli P.IVA_1
avv.ti Pier Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di Catania, siti in Catania piazza della Repubblica n.26, come da procura in atti telematici
E
Controparte_2
, in persona legale rappresentante pro tempore, cod. fisc.:
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio ed elettivamente domiciliato P.IVA_2 presso l'Avvocatura distrettuale in Catania, sita in Catania via Cifali n.76/A, giusta memoria di costituzione di nuovo procuratore depositata il 15.10.2024
-RESISTENTI-
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 5.10.2023, ha impugnato sia Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320229014999976, con la quale l' Controparte_3
, nell'interesse dell' e dell' , gli ha intimato di corrispondere la somma
[...] CP_1 CP_2
complessiva di euro 24.436,95 a titolo di contributi previdenziali e ratei premi assicurativi, sia i sottostanti titoli, e precisamente:
a) cartella di pagamento n. 29320130002015735000, notificata presuntivamente il
14.07.2013 - contributi anno 2011 e 2012; CP_2
b) cartella di pagamento n. 29320140004039373000, notificata presuntivamente il
06.09.2014 - contributi anno 2011, 2012 e 2013; CP_2
c) cartella di pagamento n. 29320140030349679000, notificata presuntivamente il
15.03.2015 - contributi anno 2012, 2013 e 2014; CP_2
d) avviso di addebito n. 59320130000963210000, notificato presuntivamente il 05.05.2013 - contributi anno 2012 e 2013; CP_1
e) avviso di addebito n. 59320130004528948000, notificato presuntivamente il 29.01.2014 - contributi anno 2012 e 2013; CP_1
f) avviso di addebito n. 593220140000862913000, notificato presuntivamente il 03.07.2014
- contributi anno 2013 e 2014; CP_1
g) avviso di addebito n. 59320140003665546000, notificato presuntivamente il 12.11.2014 - contributi anno 2013 e 2014; CP_1
h) avviso di addebito n. 59320140006952082000, notificato presuntivamente il 02.02.2015 - contributi anno 2014; CP_1
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, in breve, il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti in parola, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, di dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 29320229018212827/000 e, per l'effetto, annullarla ordinandone lo sgravio, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In data 10.04.2024 si è ritualmente costituito l' depositando nel fascicolo telematico CP_2
memoria difensiva con la quale ha eccepito:
Pagina 2 - l'inammissibilità dell'opposizione sia in punto di merito della pretesa creditoria sia in riferimento ai vizi formali;
- la tardività dell'opposizione proposta avverso le cartelle sottostanti in virtù dell'art.24 del d.lgs. n.46/1999, oltre alla improcedibilità della stessa trattandosi di cartelle esattoriali regolarmente notificate e mai opposte tempestivamente come risulta dalla documentazione prodotta in atti.
- l'intervenuto annullamento ex l. 197/22 commi 222-226 delle cartelle n.
29320130002015735000 e n. 29320140004039373000.
Conseguentemente, l'Istituto Assicurativo ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese e compensi
Con memoria difensiva depositata il 28.05.2024 si è ritualmente costituito nel presente procedimento l' , eccependo che “gli avvisi di addebito oggetto di ricorso: - CP_1
59320130000963210000 - 59320130004528948000 - 593220140000862913000 -
59320140003665546000 – 59320140006952082000 … tutti hanno ad oggetto tributi previdenziali artigiani e risultano interamente stralciati”, per cui ha chiesto di “dichiarare cessata la materia del contendere, spese compensate e comunque come per legge”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa da ultimo richiamata.
__________________________
Secondo il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., in via pregiudiziale ed assorbente si prende atto che nelle more del presente giudizio l'agente della riscossione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla l. 29.12.2022 n.197, ha annullato le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito relativi alle poste debitorie sopra indicate, per comodità, con le lettere a), b) e da d) ad h).
Invero, l'art. 1 comma 222 della l. 29.12.2022 n.197 ha stabilito testualmente che “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
Pagina 3 legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184
a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre
2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Ebbene, alla lettura complessiva delle richiamate disposizioni legislative emerge che i debiti di importo inferiore ad euro mille, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, ricadenti nell'ambito temporale preso in considerazione dall'art. 1 comma 222 della l. 29.12.2022 n.197, sono oggetto di annullamento legislativo senza che restino riservati al giudice margini di valutazione di merito in ordine alla legittimità della pretesa creditoria.
Nella fattispecie concreta, dalla consultazione degli estratti di ruolo interni degli enti impositori, resta accertato che i crediti previdenziali ed di cui ai titoli sopra CP_1 CP_2
indicati, per comodità, con le lettere a), b) e da d) ad h) sono stati azzerati in quanto relativi ad annualità ricomprese tra il 2011 e il 2014 ed aventi un ammontare non eccedente, per ciascun singolo carico, l'importo stabilito dal legislatore con le disposizioni normative sopra citate.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la pretesa contributiva oggetto del presente giudizio rientra, quindi, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata, il che impone –e lo avrebbe imposto anche di ufficio- di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla suindicata cartella di pagamento in quanto riferita a debiti del contribuente annullati ex lege (cfr. Cass. del 24.09.2022, n. 28069; Cass. del 12 maggio 2021, n. 16362;
Cass. del 18 maggio 2021, 13345; Cass. del 21 maggio 2021, n. 11656), con conseguente cassazione della sentenza impugnata (v., amplius, Cass. 23.09.2011, n. 19533 richiamata da
Pagina 4 Cass. 18.04.2017, n. 9753). Come già ritenuto da questa Corte, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, prevedendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more ed indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio previsto dalla normativa citata) del consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte dell'art. cit. La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione "per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili" nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori.
L'annullamento del carico tributario travolge la successiva cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con conseguente estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dal d.lgs. n.546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: "Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere” (tra le tante, così, in motivazione, Cass. 08.05.2023 n. 12075; conf., tra le tante, Cass. 09.06.2023, n. 16421).
Alla luce delle risultanze in atti, pertanto, deve darsi atto dell'annullamento automatico ex lege dei carichi inerenti i crediti previdenziali di cui alle cartelle di pagamento a) e b) ed agli avvisi di addebito da d) ad h)cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito per cui è causa e, per l'effetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese nascenti da essi, restando assorbito l'interesse giuridicamente rilevante delle parti all'accertamento della legittimità delle pretese creditorie di cui ai ruoli ricadenti nell'area di efficacia della normativa appena esaminata (Cass. 07.07.2020 n. 13991).
Resta da esaminare la fondatezza delle doglianze mosse dal ricorrente avverso la cartella di pagamento n. 29320140030349679000 recante importo superiore ad euro mille.
Relativamente al titolo in parola, giova ricordare che “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli
Pagina 5 altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (tra le tante, Cass.
17.11.2016, n. 23397).
Nel medesimo senso, le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno evidenziato che "le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili” (Cass. Sez. Unite 13.03.2015, n. 5076).
In linea di continuità con tale indirizzo, i giudici di legittimità hanno chiarito che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla L. 8 agosto 1995,
n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed è altresì rilevabile d'ufficio e senza che l'assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti” (v. Cass. n. 9600/2018 cit.).
Dando applicazione ai superiori principi nella fattispecie concreta, in disparte che non vi è prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento in parola asseritamente eseguita data 15.03.2015, l' non ha riscontrato neppure di aver trasmesso al ricorrente successivi CP_2
atti interruttivi ad eccezione in data 13.09.2023 dell'intimazione di pagamento opposta.
Di qui, anche a voler considerare gli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19, in ogni caso, va dichiarata la sopravvenuta prescrizione delle somme pretese a mezzo della cartella di pagamento di cui alla lett. c).
Le spese di lite restano compensate per intero tra le parti in quanto, nell'economia complessiva del giudizio, la cartella di pagamento di cui alla lett. c) ha una rilevanza non centrale essendo il nucleo economicamente preponderante costituito dalla cartelle di pagamento sopra indicate con a) e b) nonché gli avvisi di addebito da d) ad h) oggetto di annullamento automatico con conseguente nullità iure superveniente di esse (v., tra le tante, Cass. 7.06.2019,
n. 15471; conf., tra le tante, Cass.
8.05.2023 n. 12075; Cass. 09.06.2023, n. 16421; Cass.
Pagina 6 28.06.2023, n. 18413; Cass.
7.06.2019 n. 15471).
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere in ragione dell'automatico annullamento ex art. 1 comma 222 della l. n.197/2002 dei carichi limitatamente riguardanti le somme di cui alla cartella di pagamento n. 29320130002015735000; n. 29320140004039373000, nonché agli avvisi di addebito n. 59320130000963210000; n. 59320130004528948000; n.
593220140000862913000; n. 59320140003665546000; n. 59320140006952082000
DICHIARA estinti per prescrizione i carichi di cui alla cartella di pagamento n.
29320140030349679000
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 7