CASS
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IV AT nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 1/7/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Simonetta Ciccarelli ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO IV AT ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 1/7/2024, confermativa della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 10/1/2024 che aveva condannato l'imputato per i delitti di cui agli artt. 648, 624 bis e 495 c.p., con il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione ex art. 89 c.p., ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa. )2# Penale Sent. Sez. 2 Num. 3844 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 27/11/2024 Deduce con il primo motivo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'individuazione del delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), come reato più grave rispetto alla ricettazione (ritenuto più grave dal giudice di primo grado). Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di appello applicato la riduzione di pena per il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., solo in relazione al delitto più grave e non in relazione ai reati satellite. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su motivi in parte inammissibili in parte infondati e va rigettato. Il primo motivo è inammissibile perché proposto in carenza di interesse posto che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
qualora -come nella specie- il ricorrente denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, se da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato praticamente favorevole (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535) Nel caso in esame l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Infatti, il giudice di secondo grado pur avendo errato nel ritenere più grave il delitto di cui all'art. 624 bis c.p., anzichè il delitto di ricettazione (considerato più grave dal primo giudice), essendo la maggiore gravità indefettibilmente determinata dal più elevato massimo edittale della fattispecie e solo a parità di 'tetto edittale', dal minimo edittale più elevato (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347), non ha modificato la pena in peius facendo derivare da tale diversa qualificazione un trattamento deteriore che necessiti di essere emendato. Il secondo motivo è infondato. Il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado in relazione al trattamento sanzionatorio: anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, aderendo espressamente al calcolo operato dal primo giudice: anni 4 di reclusione ed euro 927,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p., a anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 618,00 di multa, ridotta ex art. 89 c.p., ad anni 1, mesi 9 di reclusione e gg. 10 di reclusione ed euro 412,00 multa, con aumento per la continuazione ad anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 700,00 di multa, ulteriormente aumentata per il delitto di cui all'art. 495 c.p., ad anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa. ,21 La Corte di merito, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, ha preso in considerazione il relativo motivo di doglianza evidenziando come la diminuzione ex art. 89 c.p., dovesse intendersi riferita non solo al reato base (la ricettazione), ma anche ai reati satellite avuto riguardo alla entità degli aumenti praticati dal primo giudice a titolo di continuazione, che apparivano assai contenuti tenuto conto del notevole valore economico del bene oggetto di furto ( art. 624 bis c.p.) e del prolungato tentativo dell'imputato di occultare la propria identità (in relazione al'art. 495 c.p.) ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Il ricorrente non si confronta con tale puntuale osservazione alla stregua della quale deve ritenersi che, nel determinare la pena il giudice di merito abbia applicato la diminuente del vizio parziale di mente in relazione a tutti i reati effettuando una valutazione complessiva del comportamento dell'imputato e ciò non solo per la mancanza di una specifica indicazione di segno contrario, ma anche per il principio del "favor rei" e per la natura stessa di tale circostanza che in quanto basata su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato è applicabile, evidentemente, in relazione a tutti i fatti addebitati (Sez.2, n. 8749 del 22/11/2019, Rv. 278528). Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 novembre 2024 Il consigliere est. Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Simonetta Ciccarelli ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO IV AT ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 1/7/2024, confermativa della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 10/1/2024 che aveva condannato l'imputato per i delitti di cui agli artt. 648, 624 bis e 495 c.p., con il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione ex art. 89 c.p., ritenuta la continuazione, alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa. )2# Penale Sent. Sez. 2 Num. 3844 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 27/11/2024 Deduce con il primo motivo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'individuazione del delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), come reato più grave rispetto alla ricettazione (ritenuto più grave dal giudice di primo grado). Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di appello applicato la riduzione di pena per il vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., solo in relazione al delitto più grave e non in relazione ai reati satellite. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su motivi in parte inammissibili in parte infondati e va rigettato. Il primo motivo è inammissibile perché proposto in carenza di interesse posto che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
qualora -come nella specie- il ricorrente denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, se da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato praticamente favorevole (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535) Nel caso in esame l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Infatti, il giudice di secondo grado pur avendo errato nel ritenere più grave il delitto di cui all'art. 624 bis c.p., anzichè il delitto di ricettazione (considerato più grave dal primo giudice), essendo la maggiore gravità indefettibilmente determinata dal più elevato massimo edittale della fattispecie e solo a parità di 'tetto edittale', dal minimo edittale più elevato (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347), non ha modificato la pena in peius facendo derivare da tale diversa qualificazione un trattamento deteriore che necessiti di essere emendato. Il secondo motivo è infondato. Il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza di primo grado in relazione al trattamento sanzionatorio: anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa, aderendo espressamente al calcolo operato dal primo giudice: anni 4 di reclusione ed euro 927,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p., a anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 618,00 di multa, ridotta ex art. 89 c.p., ad anni 1, mesi 9 di reclusione e gg. 10 di reclusione ed euro 412,00 multa, con aumento per la continuazione ad anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 700,00 di multa, ulteriormente aumentata per il delitto di cui all'art. 495 c.p., ad anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa. ,21 La Corte di merito, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, ha preso in considerazione il relativo motivo di doglianza evidenziando come la diminuzione ex art. 89 c.p., dovesse intendersi riferita non solo al reato base (la ricettazione), ma anche ai reati satellite avuto riguardo alla entità degli aumenti praticati dal primo giudice a titolo di continuazione, che apparivano assai contenuti tenuto conto del notevole valore economico del bene oggetto di furto ( art. 624 bis c.p.) e del prolungato tentativo dell'imputato di occultare la propria identità (in relazione al'art. 495 c.p.) ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Il ricorrente non si confronta con tale puntuale osservazione alla stregua della quale deve ritenersi che, nel determinare la pena il giudice di merito abbia applicato la diminuente del vizio parziale di mente in relazione a tutti i reati effettuando una valutazione complessiva del comportamento dell'imputato e ciò non solo per la mancanza di una specifica indicazione di segno contrario, ma anche per il principio del "favor rei" e per la natura stessa di tale circostanza che in quanto basata su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato è applicabile, evidentemente, in relazione a tutti i fatti addebitati (Sez.2, n. 8749 del 22/11/2019, Rv. 278528). Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 novembre 2024 Il consigliere est. Il Presidente