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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/03/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3680/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3680/2023, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ANNIGONI LINDA presso il cui studio sito in VIALE AMENDOLA 432 41100 MODENA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FORNARI VALENTINA presso il cui studio sito in VIA DEL CONSORZIO NR. 6 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica regime di affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI
Parte ricorrente (foglio di pc 08.01.2025): come da ricorso introduttivo
A) disporsi l'affidamento esclusivo del minore in capo alla madre, fermo restando il diritto di visita del padre come già disciplinato nonché e ferma restando la disciplina economica già disposta in precedenza ovvero contributo al mantenimento già posto a carico del padre nonché assegni familiari/ contributo unico in favore della ricorrente.
B) Al contempo dichiarare tenuto e condannare al pagamento in ragione del CP_1 50% delle spese straordinarie secondo il seguente protocollo:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)mensa scolastica e tempo prolungato. b)centro estivo Il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 gg giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Per quanto attiene le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo di entrambi i genitori, queste dovranno essere comunicate prima di essere sostenute ed in caso di mancato riscontro nel termine di cui al punto precedente, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Nel caso in cui debbano essere effettuate visite mediche urgenti a pagamento, qualora non sia disponibile il medico di base/ pediatra e qualora le suddette visite non siano praticabili in tempi brevi con il SSN (a titolo esemplificativo e non esaustivo, otite con febbre, ascesso ai denti etc), l'autorizzazione del genitore dovrà pervenire entro 24 ore. In assenza di tale autorizzazione, detta spesa si considererà tacitamente approvata. Il genitore che provvederà ad accompagnare il minore alla visita medica dovrà comunicare tempestivamente il nominativo del professionista e il luogo e l'ora della visita affinché l'altro genitore possa presenziare, se lo ritiene.
C) CP_2 Disporsi che qualora il padre non rispondesse alla proposta formulata dalla madre entro il 7 giorno dal ricevimento della proposta, la stessa essa dovrà intendersi tacitamente approvata. D) SERVIZI SOCIALI Là ove il Giudicante ritenesse necessario l'intervento ad adiuvandum dei servizi sociali si richiede nominarsi i servizi di Castellarano ove la Signora risiede. La stessa lavora a CP_1 Sassuolo e ha orari di lavoro molto stringenti e recarsi presso i Servizi sociali di la Parte_2 costringerebbe, come già successo in passato, a dover richiedere molteplici permessi di lavoro. E) Nella denegata ipotesi in cui non venisse disposto l'affidamento esclusivo, confermare in subordine l'affidamento condiviso, fermo restando il diritto di visita del padre come già disciplinato e la disciplina in materia di contributo al mantenimento già posto a carico dello stesso nonché gli assegni familiari/ contributo unico in favore della ricorrente -come già disciplinato in precedenza- e al contempo disporsi la regolamentazione delle spese come da presente ricorso, ut supra B).
Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Parte resistente (foglio di pc 09.01.2025):
In via principale: rigettare integralmente tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nella parte motiva, stante anche, quanto emerso nella CTU espletata. In via riconvenzionale: a modifica del decreto emesso dall'intestato Tribunale, in data 22/07/2021, nel procedimento RG n. 3944/2020 VG: In via principale:
stabilire l'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato del minore e disporre che il padre possa tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
nella settimana in cui il minore trascorrerà con la madre il fine settimana, lo stesso trascorrerà con il padre dal martedì all'uscita da scuola (o dal mattino alle ore 9:00 in caso di giorno non scolastico) al venerdì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna;
nella settimana in cui il minore passerà con il padre il fine settimana, lo stesso trascorrerà con quest'ultimo il martedì dall'uscita da scuola (o dal mattino alle ore 9:00 in caso di giorno non scolastico) con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo ed il giovedì dall'uscita da scuola (o dal mattino alle ore 9:00 in caso di giorno non scolastico) con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nonché il week-end dal sabato alle ore 10:00 sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo estivo – ossia dalla fine della scuola alla ripresa della stessa- a settimane alternate dal lunedì mattina al lunedì mattina successivo con iniziale accompagnamento della madre presso l'abitazione paterna e riaccompagnamento del minore da parte del padre presso l'abitazione materna. Ad agosto, invece, due settimane anche consecutive con il padre e due, anche consecutive, con la madre da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
suddivisione paritaria dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore sia durante il periodo natalizio che durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno con l'uno o l'altro genitore la Vigilia di Natale ed il Natale, l'ultimo dell'anno ed il Capodanno, nonché Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
In via subordinata:
in ragione delle conclusioni della CTU svolta dalla Dott.ssa depositata in data Per_2 07/10/2024, nelle quali si conferma l'affidamento condiviso del minore con tempistiche pressoché paritarie presso ciascun genitore, anche se con ripartizione differente rispetto a quella sopra proposta, attualmente già applicata dalle parti: confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre, mantenendo adeguati e progressivi spazi di permanenza del bambino presso il padre che potrà tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
prima settimana: sarà presso il padre dal martedì all'uscita dalla scuola al Per_1 successivo giovedì, con riaccompagnamento a scuola;
seconda settimana: sarà presso il padre dal martedì all'uscita dalla scuola Per_1 al successivo mercoledì con riaccompagnamento a scuola;
dal sabato alle ore 10:00 al riaccompagnamento alla casa materna la domenica alle ore 19:00; dalle vacanze pasquali 2025, il weekend paterno inizierà il venerdì all'uscita dalla scuola e terminerà con il riaccompagnamento alla casa materna la domenica alle ore 19:00; dal settembre 2025 il weekend paterno inizierà il venerdì al termine dell'orario scolastico e terminerà con il riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì mattina;
nei periodi di sospensione del calendario scolastico, tranne che per i periodi estivo, natalizio e pasquale, il calendario seguirà le stesse modalità;
nel periodo di sospensione estiva del calendario scolastico, il minore sarà collocato a settimane alternate presso ciascun genitore, con diritto di ciascun di essi di fruire di tre settimane di ferie con lo stesso, di cui due anche consecutive, reciprocamente fornire indirizzo e recapito telefonico dei luoghi dove il minore trascorrerà eventuali periodi di vacanza. Le date relative ai periodi scelti dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno. Il minore potrà altresì trascorrere periodi di vacanza sia con i nonni materni che con i nonni paterni, nelle settimane di spettanza dell'uno e dell'altro genitore. In caso di mancato accordo fra i genitori, la madre deciderà il proprio periodo di ferie con il minore negli anni pari, il padre negli anni dispari;
nelle vacanze scolastiche natalizie, il minore sarà presso il genitore A il giorno 24/12 dalle ore 10:00 fino alle ore 10:00 del successivo 25/12; presso il genitore B dalle ore 10:00 del 25/12 alle ore 10:00 del 26/12; presso il genitore A il periodo dalle ore 10:00 del 26/12 alle ore 10:00 del 01/01; presso il genitore B il periodo dalle ore 10:00 del 01/01 al successivo rientro a scuola il 07/01. L'anno successivo tali periodi verranno invertiti, e così si procederà ad anni alterni. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori nel merito dell'alternanza, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni, alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In caso di mancato accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
disporre che la disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influisca su quella infrasettimanale o quella dell'alternanza dei fine settimana;
ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé il minore, ciò non comporterà quindi, le normali frequentazioni settimanali saranno sospese, e di questi giorni non vi sarà possibilità di recupero;
nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto;
disporre che il minore possa liberamente incontrare tutti i parenti di entrambi i genitori ed intrattenervisi non solo nei giorni in cui ne sia prevista rispettivamente la presenza presso il padre o la madre, ma altresì in tutte le occasioni in cui, stante l'assenza dei genitori in quanto impegnati nelle rispettive attività lavorative, ciò si rendesse necessario
o comunque per loro utile;
disporre che il genitore che ha con sé il figlio promuova e favorisca contatti telefonici quotidiani con il genitore in quel momento non collocatario, in fascia oraria concordata fra i genitori;
disporre che nel giorno del compleanno del minore, il genitore che avrà presso di sé il figlio consenta la visita all'altro genitore;
entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio nell'andamento scolastico;
dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti e informarsi sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste;
entrambi i genitori favoriranno la partecipazione del figlio a corsi di ordinaria pratica sportiva ed eventuali soggiorni estivi;
le visite mediche dovranno essere concordemente decise, tranne nei casi di emergenza (nei quali il genitore coinvolto si farà carico di avvisare con tempestività l'altro);
In ogni caso, in via riconvenzionale:
qualora ritenuto opportuno, confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente, che già seguiva il nucleo familiare, al fine di vigilare sulle condizioni di salute del minore e di sostenere i genitori nei loro compiti, prescrivendo loro le scelte e i comportamenti più adeguati al fine di assicurare le migliori condizioni psico-fisiche al minore. Al contempo autorizzi, sin d'ora, i Servizi Sociali ad ampliare ulteriormente la permanenza di Per_1 presso il padre così da addivenire ad una collocazione del tutto paritaria presso ciascun genitore, così come indicato nella CTU dalla Dott.ssa Per_2
in ragione delle tempistiche di cui sopra, nonché della disparità delle condizioni economiche delle parti in favore della ricorrente, disporre il mantenimento diretto del minore a carico dei genitori quando il bambino si troverà presso ciascuno di loro o, in subordine, disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra una somma CP_1 Parte_1 mensile non superiore ad € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
aggiornabile secondo gli indici Istat;
Per_1
disporre che l'assegno unico venga goduto da entrambi i genitori nella misura del 50%, con rimborsi reciproci qualora ne beneficiasse solo uno di loro;
disporre che entrambi i genitori partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per come disciplinate dal Protocollo in uso presso codesto Per_1 Tribunale;
ordinare alla sig.ra di consegnare al sig. su Parte_1 CP_1 semplice richiesta di quest'ultimo, carta d'identità e codice fiscale del minore e qualsivoglia documento si rendesse necessario.
Parimenti, in ogni caso: in ragione della pretestuosità ed infondatezza delle domande avversarie, si chiede la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento.
Si insiste, inoltre, per l'ammissione dei mezzi istruttori, così come articolati nella memoria difensiva e di costituzione del 15/12/2023, nonché nella memoria ex art. 473 bis 17 comma 2 c.p.c. del 08/01/2024, non oggetto di ammissione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento riguarda le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a [...] il [...]. Persona_3
Dette condizioni sono già state oggetto di due distinti Decreti di questo Tribunale: con il primo, emesso in data 06.06.2019 il minore è stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, è stato regolamentato il diritto di visita da parte del padre (prevedendolo a week end alternati oltre a due pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento) ed è stato posto a carico del sig. l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il secondo Decreto, emesso in data 22.07.2021 in seguito a ricorso presentato dal padre, è stato introdotto un pernottamento infrasettimanale presso quest'ultimo e, stante l'elevata conflittualità tra i genitori, è stato demandato incarico al Servizio Sociale di mediazione e sostegno a questi ultimi e di vigilanza sullo stato psicofisico del minore.
Con il ricorso oggi in esame la sig.ra ha chiesto che il figlio le CP_1 venga affidato in via esclusiva;
ha chiesto altresì che le spese straordinarie, già suddivise al 50% tra i genitori, vengano individuate secondo il vigente Protocollo.
A sostegno della domanda di affidamento esclusivo ella ha dedotto che il sig. terrebbe un atteggiamento poco collaborativo nella gestione del CP_1 figlio e di fatto si disinteresserebbe di quest'ultimo (ad es. non comunicherebbe in tempo il periodo di ferie estive, o non presenterebbe il consenso per le necessarie spese straordinarie) e che vano sarebbe stato l'intervento di mediazione del Servizio Sociale
Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato quanto dedotto in CP_1 ricorso rivendicando di essere un padre attento e presente e sostenendo che non sussisterebbero i presupposti per la modifica del regime di affidamento;
in via riconvenzionale ha chiesto un ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso di sè con la previsione di tempistiche paritarie e contestuale previsione del mantenimento diretto del minore o, in subordine, che il contributo a suo carico venga rideterminato in € 150,00 mensili, con AUU percepito al 50% tra i genitori;
ha convenuto sull'individuazione delle spese straordinarie come da Protocollo vigente.
All'udienza di comparizione in data 04.04.2024 nessun accordo è parso possibile posto che emergeva ancora una volta tra i genitori l'atteggiamento conflittuale già rilevato nei precedenti provvedimenti, rivolgendosi gli stessi reciproche accuse e recriminazioni;
la madre, peraltro, insistendo nella richiesta di affidamento esclusivo e lamentando asseriti inadempimenti da parte del padre, si dichiarava disposta a rinunciare ad ogni contributo da economico da parte del sig. ove fosse stata accolta la richiesta. CP_1
Alla luce di quanto sopra, considerato che il disposto intervento dei Servizi Sociali non si era rivelato sufficiente a stemperare la conflittualità in essere, veniva conferito incarico alla dott.ssa di svolgere CTU Persona_4 volta ad indagare la capacità genitoriale delle parti in ragione della conflittualità tra le stesse, nonché a suggerire tempi e modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore avuto riguardo al suo esclusivo interesse.
***
L'elaborato peritale, depositato in data 07.10.2024, pur riferendo dell'annosa conflittualità tra le parti, conclude suggerendo il mantenimento dell'attuale regime di affidamento condiviso evidenziando come non siano emersi indici di inidoneità all'esercizio del ruolo genitoriale a carico dell'uno o dell'altro genitore posto che la permanenza di conflittualità fra i genitori, pur costituendo fattore di rischio per la serenità del minore, e pur potendo costituire fonte di dolore per il figlio, non infici la capacità genitoriale quando non impedisca il mantenimento di una relazione significativa con l'uno e l'altro genitore, quando cioè un genitore non sia “negato” dall'altro. Nella situazione in esame nessuno dei genitori, per quanto critico, è apparso denegante la figura dell'altro genitore.
I genitori, invero, diversi tra loro per stili di vita (la sig.ra Pt_1 maggiormente orientata all'adesione al pensiero comune, attenta ad una precisa gestione ambientale, legata alla propria famiglia d'origine, tendenzialmente controllante;
il sig. maggiormente individualista, CP_1 guidato dall'emotività fino a certo “impressionismo” della lettura del reale, tendenzialmente evitante nei rapporti sentimentali. La sig.ra cerca Pt_1
“certezze”, il sig. cerca “libertà”) risultano avere riversato nel rapporto CP_1 di coppia tali differenze traducendole in una difficoltà comunicativa che lascia entrambi insoddisfatti: la sig.ra che lamenta da sempre la Pt_1 vaghezza organizzativa del sig. la latenza delle sue risposte, CP_1 caratteristiche che richiamano la sua presenza “ondivaga” degli anni precedenti la nascita di il sig. lamenta certa “impositività” Per_1 CP_1 della sig.ra la sua tendenza a “dettare le regole”, il non riconoscergli Pt_1 ruolo e spazio adeguato con il figlio. Tutto ciò sembra sotteso anche da questioni economiche.
Il conflitto, pur manifestato direttamente, risulta presentarsi in termini sufficientemente civili anche se il raggiungimento di una più corretta collaborazione e sinergia fra i genitori si pone come condizione indispensabile a promuovere maggiore sicurezza e autostima nel bambino ed in questo senso l'indicazione per l'affidamento condiviso del minore vuole fornire una precisa indicazione ai genitori sull'assoluta necessità che essi ritrovino un equilibrio comunicativo e collaborativo.
A tale riguardo la Consulente ritiene opportuno il mantenimento di una funzione di monitoraggio, sostegno e coordinamento da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, indirizzata ad aiutare i genitori a risolvere le eventuali controversie sulla gestione del figlio in modo pacifico e nel suo superiore interesse, sostenendo lo sviluppo di competenze per la completa realizzazione di un'autonoma condivisione della genitorialità. Si consiglia inoltre l'attivazione di un supporto psicologico per il minore in Per_1 funzione di sostegno al percorso evolutivo.
Quanto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore la CTU osserva come l'attuale età del minore, stante anche il positivo rapporto con il padre e il nucleo familiare paterno, richieda un ampliamento dei tempi di frequentazione dello stesso con il padre, nonché la formulazione di un calendario che sostenga un'abitudine del bambino a soggiornare presso il padre quanto più possibile in giorni fissi della settimana;
a tale riguardo la Consulente formula un Calendario (pagg. 39-41 dell'elaborato) suggerendo che il medesimo venga applicato sin da subito, nelle more del giudizio
All'udienza successiva, in data 07.11.2024, le parti confermavano di stare già applicando il predetto calendario al quale il minore si era abituato (pur se ancora una volta le parti questionavano: la madre riferiva che talvolta il bambino lamentasse di doversi alzare troppo presto quando è dal padre mentre quest'ultimo riferiva che il minore dormiva in ogni caso per il tempo necessario). Nessuna soluzione condivisa riusciva a raggiungersi.
***
Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni cui è pervenuta la CTU, adeguatamente motivate e redatte all'esito di un percorso valutativo circostanziato ed approfondito;
ritiene in particolare di dover respingere la richiesta di affidamento esclusivo formulata dalla madre giacchè manifestamente infondata
E' noto infatti che la deroga all'affidamento condiviso previsto dalla legge quale forma preferenziale di affidamento dei figli minori è consentita solo in presenza di circostanze che facciano ritenere tale forma di affidamento pregiudizievole per il figlio, ciò che nel caso in esame non risulta provato in alcun modo.
Paiono invero del tutto irrilevanti al riguardo le (poche) circostanze dedotte nell'atto introduttivo quali il mancato consenso all'iscrizione al centro estivo, o il ritardo nel comunicare il piano ferie per l'estate; trattasi invero di questioni secondarie che, pur se necessitano di collaborazione tra i genitori, certamente non integrano la rilevanza necessaria a giustificare la deroga all'affidamento condiviso.
Non può che stigmatizzarsi dunque la reiterazione dell'iniziale domanda di affidamento esclusivo da parte della sig.ra anche in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni, stante il percorso peritale svolto, la risultata adeguatezza genitoriale di entrambe le parti e le conclusioni cui è prevenuta la CTU.
Quanto al Calendario di frequentazione tra padre e figlio anche a tale riguardo si ritiene di aderire a quanto prospettato dalla Consulente, in ragione delle risultanze peritali, dell'età del minore e dell'efficacie sperimentazione delle tempistiche già in essere, nell'ottica di garantire al minore il principio di bigenitorialità inteso quale “ presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, (Cass. Civ., I, 08.04.2019, n. 9764).
Si ritiene da ultimo opportuno e necessario mantenere incarico, mediazione e sostegno in capo al Servizio Sociale, come suggerito dalla Consulente, demandando al Servizio anche la vigilanza sull'attivazione del percorso psicologico di sostegno per il minore, pure raccomandato dalla dott.ssa Per_2
Venendo alle questioni economiche la situazione del sig. può CP_1 considerarsi sostanzialmente invariata rispetto ai precedenti Decreti;
egli riferisce di continuare a svolgere l'attività di fotografo “collaboratore” dell'impresa familiare dei genitori e di guadagnare circa € 1000,00 mensili.
Tale introito tuttavia – come già rilevava il precedente Decreto del 2019
- non è ben chiaro come venga determinato, posto che il resistente non presenta Dichiarazione dei redditi, è titolare di ben quattro conti bancari dai quali non si ricava l'accredito di tale somma, ma sui quali risultano periodici versamenti in contanti (cfr. conto Banca Centro Emilia sul quale tra gennaio e settembre 2024 risultano accreditati € 4.600,00 in contanti); non appaiono inoltre in tali estratti conto addebiti per utenze, né per generi alimentari, dal che si ricava che o il sig. non debba sostenerli o che si CP_1 confermi l'utilizzo anche per tali esborsi del solo contante, ciò che ulteriormente avalla la poca trasparenza delle reali condizioni economiche del ricorrente. Occorre considerare in ultimo che, dalla stessa documentazione prodotta dalla parte ricorrente (doc. 32), risulta che i ricavi della società di fotografia dei genitori del sig. - dalla quale egli ritrae, CP_1 secondo quanto affermato, la sua unica fonte di reddito - sono considerevolmente aumentati nell'anno 2023 (ultimo anno indicato), ammontando detti ricavi ad € 26.283,00 e dunque al doppio dei ricavi di € 13.642,00 dell'anno 2021 (epoca del precedente Decreto).
Con riguardo alla sig.ra risulta dalla documentazione in atti Pt_1
(mod. 730/2024) che ella nell'anno 2023 abbia percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta) pari a complessivi € 19.260, ovvero circa € 1.600,00, cifra che risulta confermata anche per l'anno 2024, come si desume dalle entrate a titolo di stipendio presenti sull'estratto conto;
rispetto al precedente Decreto del 2021 che indicava redditi per € 1.200,00 mensili risulta dunque che la ricorrente abbia un incremento mensile di circa € 400,00.
Ciò premesso, rileva il Collegio come il permanere dell'inattendibilità della situazione reddituale ed economica del ricorrente, come sopra descritta e come già evidenziata nel precedente Decreto, non consente evidentemente di ricalibrare – in aumento o in diminuzione – l'entità del contributo al mantenimento del minore, posto che non vi sono redditi certi e documentati cui fare riferimento e di cui valutare l'andamento.
Sotto altro profilo occorre considerare che, in forza della presente Sentenza, i tempi di permanenza del minore presso il padre, vengono aumentati (una volta a regime il Calendario della CTU, da settembre 2025, il minore starà col padre 12 giorni al mese e con la madre 16); occorre tuttavia considerare altresì che il minore è cresciuto di quattro anni rispetto all'epoca del precedente Decreto e che è circostanza pacifica, confermata da costante giurisprudenza, che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età: in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione […] dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ., I, 29.04.2022, n. 13664.
Ritiene dunque il Collegio che le due circostanze (aumento dei tempi di permanenza ed aumento dell'età) si compensino a vicenda e dunque non costituiscano elementi per una modifica del contributo in essere.
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque della capacità reddituale ed economica delle parti come sopra descritta (se pur aumentata per la madre, tuttora inattendibile per il padre), dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (aumentati presso il padre), considerata l'aumento dell'età del minore (oggi di quasi otto anni) ritiene congruo il Collegio mantenere invariato il contributo al mantenimento posto a carico del padre.
Quanto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, già suddivise al 50% tra le parti dal precedente Decreto ed oggetto di contrasto tra i genitori, si ritiene opportuno fare riferimento al nuovo Protocollo in uso presso il Tribunale per l'individuazione delle stesse e per le modalità di rimborso.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, sono poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del Decreto emesso in data 22.07.2021, nel procedimento RG 3944/2020 ferme le altre condizioni:
1) Dispone che il minore stia con il padre secondo il seguente Per_1
Calendario (pagg. 39-41 CTU):
• Prima settimana: sarà presso il padre dal martedì all'uscita dalla Per_1 scuola al successivo giovedì, con riaccompagnamento a scuola;
• Seconda settimana: sarà presso il padre dal martedì all'uscita Per_1 dalla scuola al successivo mercoledì, con riaccompagnamento a scuola;
dal sabato alle ore 10:00 al riaccompagnamento alla casa materna la domenica alle ore 19:00.
• Dalle vacanze pasquali 2025 il weekend paterno inizierà il venerdì all'uscita dalla scuola e terminerà con il riaccompagnamento alla casa materna la domenica alle ore 19:00.
A seguito di valutazione del Servizio Sociale sull'adattamento del minore Per_1 al calendario di frequentazione indicato, e sulla adeguata organizzazione dell'ambiente abitativo paterno, a partire dal settembre 2025 il weekend paterno inizierà il venerdì al termine dell'orario scolastico e terminerà con il riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì mattina;
• Nei periodi di sospensione del calendario scolastico, tranne che per i periodi estivo, natalizio e pasquale, il calendario seguirà le stesse modalità.
• Nel periodo di sospensione estiva del calendario scolastico, il minore sarà collocato a settimane alternate presso ciascun genitore, con diritto di ciascun genitore di fruire di tre settimane di ferie con il minore, di cui due anche consecutive, anche in località di vacanza. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente fornire indirizzo e recapito telefonico dei luoghi dove il minore trascorrerà eventuali periodi di vacanza. Le date relative ai periodi scelti dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno. Il minore potrà altresì trascorrere periodi di vacanza sia con i nonni materni che con i nonni paterni, nelle settimane di spettanza dell'uno e dell'altro genitore. In caso di mancato accordo fra i genitori, la madre deciderà il proprio periodo di ferie con il minore negli anni pari, il padre negli anni dispari.
• Nelle vacanze scolastiche natalizie, il minore sarà presso il genitore A il giorno 24.12 dalle ore 10:00 fino alle ore 10.00 del successivo 25.12; presso il genitore B dalle ore 10:00 del 25.12 alle ore 10:00 del 26.12; presso il genitore A il periodo dalle ore 10:00 del 26.12 alle ore 10:00 del 01.01; presso il genitore B il periodo dalle ore 10:00 del 01.01 al successivo rientro a scuola il 07.01. L'anno successivo tali periodi verranno invertiti, e così si procederà ad anni alterni. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori nel merito dell'alternanza, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
• Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni (comprensivi di due pernottamenti) alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In caso di mancato accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
• La disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influisce su quella infrasettimanale o quella dell'alternanza dei fine settimana, nel senso che ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé il minore, ciò non comporta alcun diritto di recupero dei giorni così persi. Nei periodi di vacanza/festività quindi, le normali frequentazioni settimanali saranno sospese, e di questi giorni non vi è possibilità di recupero.
• Nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto.
Altre indicazioni
• Il minore potrà liberamente incontrare tutti i parenti di entrambi i genitori ed intrattenervisi non solo nei giorni in cui ne sia prevista occasioni in cui, stante l'assenza dei genitori in quanto impegnati nelle rispettive attività lavorative, ciò si rendesse necessario o comunque per loro utile.
• Il genitore che ha con sé il figlio dovrà promuovere e favorire contatti telefonici quotidiani con il genitore in quel momento non collocatario, in fascia oraria concordata fra i genitori (in caso di disaccordo sulla fascia oraria questa è da individuarsi tra le 18.30 e le 20.30).
• Nel giorno del compleanno del minore, il genitore che avrà presso di sé il figlio consentirà la visita all'altro genitore.
• Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio nell'andamento scolastico;
dovranno richiedere e\o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti e informarsi sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste.
• Entrambi i genitori favoriranno la partecipazione del figlio a corsi di ordinaria pratica sportiva ed eventuali soggiorni estivi.
• Le visite mediche dovranno essere concordemente decise, tranne nei casi di emergenza (nei quali il genitore coinvolto si farà carico di avvisare con tempestività l'altro). 2) Dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore già suddivise al 50% tra i genitori dal precedente Decreto vengano individuate e regolamentate secondo il Protocollo in uso presso il tribunale (Prot. 13 Giugno 2023)
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
4) Pone le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna
5) Dispone la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale (Castellarano) ed alla CTU
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 20.03.2025
Il presidente est.
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3680/2023, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ANNIGONI LINDA presso il cui studio sito in VIALE AMENDOLA 432 41100 MODENA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FORNARI VALENTINA presso il cui studio sito in VIA DEL CONSORZIO NR. 6 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica regime di affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI
Parte ricorrente (foglio di pc 08.01.2025): come da ricorso introduttivo
A) disporsi l'affidamento esclusivo del minore in capo alla madre, fermo restando il diritto di visita del padre come già disciplinato nonché e ferma restando la disciplina economica già disposta in precedenza ovvero contributo al mantenimento già posto a carico del padre nonché assegni familiari/ contributo unico in favore della ricorrente.
B) Al contempo dichiarare tenuto e condannare al pagamento in ragione del CP_1 50% delle spese straordinarie secondo il seguente protocollo:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)mensa scolastica e tempo prolungato. b)centro estivo Il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 gg giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Per quanto attiene le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo di entrambi i genitori, queste dovranno essere comunicate prima di essere sostenute ed in caso di mancato riscontro nel termine di cui al punto precedente, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Nel caso in cui debbano essere effettuate visite mediche urgenti a pagamento, qualora non sia disponibile il medico di base/ pediatra e qualora le suddette visite non siano praticabili in tempi brevi con il SSN (a titolo esemplificativo e non esaustivo, otite con febbre, ascesso ai denti etc), l'autorizzazione del genitore dovrà pervenire entro 24 ore. In assenza di tale autorizzazione, detta spesa si considererà tacitamente approvata. Il genitore che provvederà ad accompagnare il minore alla visita medica dovrà comunicare tempestivamente il nominativo del professionista e il luogo e l'ora della visita affinché l'altro genitore possa presenziare, se lo ritiene.
C) CP_2 Disporsi che qualora il padre non rispondesse alla proposta formulata dalla madre entro il 7 giorno dal ricevimento della proposta, la stessa essa dovrà intendersi tacitamente approvata. D) SERVIZI SOCIALI Là ove il Giudicante ritenesse necessario l'intervento ad adiuvandum dei servizi sociali si richiede nominarsi i servizi di Castellarano ove la Signora risiede. La stessa lavora a CP_1 Sassuolo e ha orari di lavoro molto stringenti e recarsi presso i Servizi sociali di la Parte_2 costringerebbe, come già successo in passato, a dover richiedere molteplici permessi di lavoro. E) Nella denegata ipotesi in cui non venisse disposto l'affidamento esclusivo, confermare in subordine l'affidamento condiviso, fermo restando il diritto di visita del padre come già disciplinato e la disciplina in materia di contributo al mantenimento già posto a carico dello stesso nonché gli assegni familiari/ contributo unico in favore della ricorrente -come già disciplinato in precedenza- e al contempo disporsi la regolamentazione delle spese come da presente ricorso, ut supra B).
Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Parte resistente (foglio di pc 09.01.2025):
In via principale: rigettare integralmente tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nella parte motiva, stante anche, quanto emerso nella CTU espletata. In via riconvenzionale: a modifica del decreto emesso dall'intestato Tribunale, in data 22/07/2021, nel procedimento RG n. 3944/2020 VG: In via principale:
stabilire l'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato del minore e disporre che il padre possa tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
nella settimana in cui il minore trascorrerà con la madre il fine settimana, lo stesso trascorrerà con il padre dal martedì all'uscita da scuola (o dal mattino alle ore 9:00 in caso di giorno non scolastico) al venerdì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna;
nella settimana in cui il minore passerà con il padre il fine settimana, lo stesso trascorrerà con quest'ultimo il martedì dall'uscita da scuola (o dal mattino alle ore 9:00 in caso di giorno non scolastico) con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo ed il giovedì dall'uscita da scuola (o dal mattino alle ore 9:00 in caso di giorno non scolastico) con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, nonché il week-end dal sabato alle ore 10:00 sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo estivo – ossia dalla fine della scuola alla ripresa della stessa- a settimane alternate dal lunedì mattina al lunedì mattina successivo con iniziale accompagnamento della madre presso l'abitazione paterna e riaccompagnamento del minore da parte del padre presso l'abitazione materna. Ad agosto, invece, due settimane anche consecutive con il padre e due, anche consecutive, con la madre da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
suddivisione paritaria dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore sia durante il periodo natalizio che durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno con l'uno o l'altro genitore la Vigilia di Natale ed il Natale, l'ultimo dell'anno ed il Capodanno, nonché Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
In via subordinata:
in ragione delle conclusioni della CTU svolta dalla Dott.ssa depositata in data Per_2 07/10/2024, nelle quali si conferma l'affidamento condiviso del minore con tempistiche pressoché paritarie presso ciascun genitore, anche se con ripartizione differente rispetto a quella sopra proposta, attualmente già applicata dalle parti: confermare l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre, mantenendo adeguati e progressivi spazi di permanenza del bambino presso il padre che potrà tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
prima settimana: sarà presso il padre dal martedì all'uscita dalla scuola al Per_1 successivo giovedì, con riaccompagnamento a scuola;
seconda settimana: sarà presso il padre dal martedì all'uscita dalla scuola Per_1 al successivo mercoledì con riaccompagnamento a scuola;
dal sabato alle ore 10:00 al riaccompagnamento alla casa materna la domenica alle ore 19:00; dalle vacanze pasquali 2025, il weekend paterno inizierà il venerdì all'uscita dalla scuola e terminerà con il riaccompagnamento alla casa materna la domenica alle ore 19:00; dal settembre 2025 il weekend paterno inizierà il venerdì al termine dell'orario scolastico e terminerà con il riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì mattina;
nei periodi di sospensione del calendario scolastico, tranne che per i periodi estivo, natalizio e pasquale, il calendario seguirà le stesse modalità;
nel periodo di sospensione estiva del calendario scolastico, il minore sarà collocato a settimane alternate presso ciascun genitore, con diritto di ciascun di essi di fruire di tre settimane di ferie con lo stesso, di cui due anche consecutive, reciprocamente fornire indirizzo e recapito telefonico dei luoghi dove il minore trascorrerà eventuali periodi di vacanza. Le date relative ai periodi scelti dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno. Il minore potrà altresì trascorrere periodi di vacanza sia con i nonni materni che con i nonni paterni, nelle settimane di spettanza dell'uno e dell'altro genitore. In caso di mancato accordo fra i genitori, la madre deciderà il proprio periodo di ferie con il minore negli anni pari, il padre negli anni dispari;
nelle vacanze scolastiche natalizie, il minore sarà presso il genitore A il giorno 24/12 dalle ore 10:00 fino alle ore 10:00 del successivo 25/12; presso il genitore B dalle ore 10:00 del 25/12 alle ore 10:00 del 26/12; presso il genitore A il periodo dalle ore 10:00 del 26/12 alle ore 10:00 del 01/01; presso il genitore B il periodo dalle ore 10:00 del 01/01 al successivo rientro a scuola il 07/01. L'anno successivo tali periodi verranno invertiti, e così si procederà ad anni alterni. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori nel merito dell'alternanza, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni, alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In caso di mancato accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
disporre che la disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influisca su quella infrasettimanale o quella dell'alternanza dei fine settimana;
ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé il minore, ciò non comporterà quindi, le normali frequentazioni settimanali saranno sospese, e di questi giorni non vi sarà possibilità di recupero;
nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto;
disporre che il minore possa liberamente incontrare tutti i parenti di entrambi i genitori ed intrattenervisi non solo nei giorni in cui ne sia prevista rispettivamente la presenza presso il padre o la madre, ma altresì in tutte le occasioni in cui, stante l'assenza dei genitori in quanto impegnati nelle rispettive attività lavorative, ciò si rendesse necessario
o comunque per loro utile;
disporre che il genitore che ha con sé il figlio promuova e favorisca contatti telefonici quotidiani con il genitore in quel momento non collocatario, in fascia oraria concordata fra i genitori;
disporre che nel giorno del compleanno del minore, il genitore che avrà presso di sé il figlio consenta la visita all'altro genitore;
entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio nell'andamento scolastico;
dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti e informarsi sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste;
entrambi i genitori favoriranno la partecipazione del figlio a corsi di ordinaria pratica sportiva ed eventuali soggiorni estivi;
le visite mediche dovranno essere concordemente decise, tranne nei casi di emergenza (nei quali il genitore coinvolto si farà carico di avvisare con tempestività l'altro);
In ogni caso, in via riconvenzionale:
qualora ritenuto opportuno, confermare l'incarico al Servizio Sociale territorialmente competente, che già seguiva il nucleo familiare, al fine di vigilare sulle condizioni di salute del minore e di sostenere i genitori nei loro compiti, prescrivendo loro le scelte e i comportamenti più adeguati al fine di assicurare le migliori condizioni psico-fisiche al minore. Al contempo autorizzi, sin d'ora, i Servizi Sociali ad ampliare ulteriormente la permanenza di Per_1 presso il padre così da addivenire ad una collocazione del tutto paritaria presso ciascun genitore, così come indicato nella CTU dalla Dott.ssa Per_2
in ragione delle tempistiche di cui sopra, nonché della disparità delle condizioni economiche delle parti in favore della ricorrente, disporre il mantenimento diretto del minore a carico dei genitori quando il bambino si troverà presso ciascuno di loro o, in subordine, disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra una somma CP_1 Parte_1 mensile non superiore ad € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
aggiornabile secondo gli indici Istat;
Per_1
disporre che l'assegno unico venga goduto da entrambi i genitori nella misura del 50%, con rimborsi reciproci qualora ne beneficiasse solo uno di loro;
disporre che entrambi i genitori partecipino nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per come disciplinate dal Protocollo in uso presso codesto Per_1 Tribunale;
ordinare alla sig.ra di consegnare al sig. su Parte_1 CP_1 semplice richiesta di quest'ultimo, carta d'identità e codice fiscale del minore e qualsivoglia documento si rendesse necessario.
Parimenti, in ogni caso: in ragione della pretestuosità ed infondatezza delle domande avversarie, si chiede la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento.
Si insiste, inoltre, per l'ammissione dei mezzi istruttori, così come articolati nella memoria difensiva e di costituzione del 15/12/2023, nonché nella memoria ex art. 473 bis 17 comma 2 c.p.c. del 08/01/2024, non oggetto di ammissione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento riguarda le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a [...] il [...]. Persona_3
Dette condizioni sono già state oggetto di due distinti Decreti di questo Tribunale: con il primo, emesso in data 06.06.2019 il minore è stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, è stato regolamentato il diritto di visita da parte del padre (prevedendolo a week end alternati oltre a due pomeriggi infrasettimanali senza pernottamento) ed è stato posto a carico del sig. l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con il secondo Decreto, emesso in data 22.07.2021 in seguito a ricorso presentato dal padre, è stato introdotto un pernottamento infrasettimanale presso quest'ultimo e, stante l'elevata conflittualità tra i genitori, è stato demandato incarico al Servizio Sociale di mediazione e sostegno a questi ultimi e di vigilanza sullo stato psicofisico del minore.
Con il ricorso oggi in esame la sig.ra ha chiesto che il figlio le CP_1 venga affidato in via esclusiva;
ha chiesto altresì che le spese straordinarie, già suddivise al 50% tra i genitori, vengano individuate secondo il vigente Protocollo.
A sostegno della domanda di affidamento esclusivo ella ha dedotto che il sig. terrebbe un atteggiamento poco collaborativo nella gestione del CP_1 figlio e di fatto si disinteresserebbe di quest'ultimo (ad es. non comunicherebbe in tempo il periodo di ferie estive, o non presenterebbe il consenso per le necessarie spese straordinarie) e che vano sarebbe stato l'intervento di mediazione del Servizio Sociale
Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato quanto dedotto in CP_1 ricorso rivendicando di essere un padre attento e presente e sostenendo che non sussisterebbero i presupposti per la modifica del regime di affidamento;
in via riconvenzionale ha chiesto un ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso di sè con la previsione di tempistiche paritarie e contestuale previsione del mantenimento diretto del minore o, in subordine, che il contributo a suo carico venga rideterminato in € 150,00 mensili, con AUU percepito al 50% tra i genitori;
ha convenuto sull'individuazione delle spese straordinarie come da Protocollo vigente.
All'udienza di comparizione in data 04.04.2024 nessun accordo è parso possibile posto che emergeva ancora una volta tra i genitori l'atteggiamento conflittuale già rilevato nei precedenti provvedimenti, rivolgendosi gli stessi reciproche accuse e recriminazioni;
la madre, peraltro, insistendo nella richiesta di affidamento esclusivo e lamentando asseriti inadempimenti da parte del padre, si dichiarava disposta a rinunciare ad ogni contributo da economico da parte del sig. ove fosse stata accolta la richiesta. CP_1
Alla luce di quanto sopra, considerato che il disposto intervento dei Servizi Sociali non si era rivelato sufficiente a stemperare la conflittualità in essere, veniva conferito incarico alla dott.ssa di svolgere CTU Persona_4 volta ad indagare la capacità genitoriale delle parti in ragione della conflittualità tra le stesse, nonché a suggerire tempi e modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore avuto riguardo al suo esclusivo interesse.
***
L'elaborato peritale, depositato in data 07.10.2024, pur riferendo dell'annosa conflittualità tra le parti, conclude suggerendo il mantenimento dell'attuale regime di affidamento condiviso evidenziando come non siano emersi indici di inidoneità all'esercizio del ruolo genitoriale a carico dell'uno o dell'altro genitore posto che la permanenza di conflittualità fra i genitori, pur costituendo fattore di rischio per la serenità del minore, e pur potendo costituire fonte di dolore per il figlio, non infici la capacità genitoriale quando non impedisca il mantenimento di una relazione significativa con l'uno e l'altro genitore, quando cioè un genitore non sia “negato” dall'altro. Nella situazione in esame nessuno dei genitori, per quanto critico, è apparso denegante la figura dell'altro genitore.
I genitori, invero, diversi tra loro per stili di vita (la sig.ra Pt_1 maggiormente orientata all'adesione al pensiero comune, attenta ad una precisa gestione ambientale, legata alla propria famiglia d'origine, tendenzialmente controllante;
il sig. maggiormente individualista, CP_1 guidato dall'emotività fino a certo “impressionismo” della lettura del reale, tendenzialmente evitante nei rapporti sentimentali. La sig.ra cerca Pt_1
“certezze”, il sig. cerca “libertà”) risultano avere riversato nel rapporto CP_1 di coppia tali differenze traducendole in una difficoltà comunicativa che lascia entrambi insoddisfatti: la sig.ra che lamenta da sempre la Pt_1 vaghezza organizzativa del sig. la latenza delle sue risposte, CP_1 caratteristiche che richiamano la sua presenza “ondivaga” degli anni precedenti la nascita di il sig. lamenta certa “impositività” Per_1 CP_1 della sig.ra la sua tendenza a “dettare le regole”, il non riconoscergli Pt_1 ruolo e spazio adeguato con il figlio. Tutto ciò sembra sotteso anche da questioni economiche.
Il conflitto, pur manifestato direttamente, risulta presentarsi in termini sufficientemente civili anche se il raggiungimento di una più corretta collaborazione e sinergia fra i genitori si pone come condizione indispensabile a promuovere maggiore sicurezza e autostima nel bambino ed in questo senso l'indicazione per l'affidamento condiviso del minore vuole fornire una precisa indicazione ai genitori sull'assoluta necessità che essi ritrovino un equilibrio comunicativo e collaborativo.
A tale riguardo la Consulente ritiene opportuno il mantenimento di una funzione di monitoraggio, sostegno e coordinamento da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, indirizzata ad aiutare i genitori a risolvere le eventuali controversie sulla gestione del figlio in modo pacifico e nel suo superiore interesse, sostenendo lo sviluppo di competenze per la completa realizzazione di un'autonoma condivisione della genitorialità. Si consiglia inoltre l'attivazione di un supporto psicologico per il minore in Per_1 funzione di sostegno al percorso evolutivo.
Quanto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore la CTU osserva come l'attuale età del minore, stante anche il positivo rapporto con il padre e il nucleo familiare paterno, richieda un ampliamento dei tempi di frequentazione dello stesso con il padre, nonché la formulazione di un calendario che sostenga un'abitudine del bambino a soggiornare presso il padre quanto più possibile in giorni fissi della settimana;
a tale riguardo la Consulente formula un Calendario (pagg. 39-41 dell'elaborato) suggerendo che il medesimo venga applicato sin da subito, nelle more del giudizio
All'udienza successiva, in data 07.11.2024, le parti confermavano di stare già applicando il predetto calendario al quale il minore si era abituato (pur se ancora una volta le parti questionavano: la madre riferiva che talvolta il bambino lamentasse di doversi alzare troppo presto quando è dal padre mentre quest'ultimo riferiva che il minore dormiva in ogni caso per il tempo necessario). Nessuna soluzione condivisa riusciva a raggiungersi.
***
Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni cui è pervenuta la CTU, adeguatamente motivate e redatte all'esito di un percorso valutativo circostanziato ed approfondito;
ritiene in particolare di dover respingere la richiesta di affidamento esclusivo formulata dalla madre giacchè manifestamente infondata
E' noto infatti che la deroga all'affidamento condiviso previsto dalla legge quale forma preferenziale di affidamento dei figli minori è consentita solo in presenza di circostanze che facciano ritenere tale forma di affidamento pregiudizievole per il figlio, ciò che nel caso in esame non risulta provato in alcun modo.
Paiono invero del tutto irrilevanti al riguardo le (poche) circostanze dedotte nell'atto introduttivo quali il mancato consenso all'iscrizione al centro estivo, o il ritardo nel comunicare il piano ferie per l'estate; trattasi invero di questioni secondarie che, pur se necessitano di collaborazione tra i genitori, certamente non integrano la rilevanza necessaria a giustificare la deroga all'affidamento condiviso.
Non può che stigmatizzarsi dunque la reiterazione dell'iniziale domanda di affidamento esclusivo da parte della sig.ra anche in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni, stante il percorso peritale svolto, la risultata adeguatezza genitoriale di entrambe le parti e le conclusioni cui è prevenuta la CTU.
Quanto al Calendario di frequentazione tra padre e figlio anche a tale riguardo si ritiene di aderire a quanto prospettato dalla Consulente, in ragione delle risultanze peritali, dell'età del minore e dell'efficacie sperimentazione delle tempistiche già in essere, nell'ottica di garantire al minore il principio di bigenitorialità inteso quale “ presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, (Cass. Civ., I, 08.04.2019, n. 9764).
Si ritiene da ultimo opportuno e necessario mantenere incarico, mediazione e sostegno in capo al Servizio Sociale, come suggerito dalla Consulente, demandando al Servizio anche la vigilanza sull'attivazione del percorso psicologico di sostegno per il minore, pure raccomandato dalla dott.ssa Per_2
Venendo alle questioni economiche la situazione del sig. può CP_1 considerarsi sostanzialmente invariata rispetto ai precedenti Decreti;
egli riferisce di continuare a svolgere l'attività di fotografo “collaboratore” dell'impresa familiare dei genitori e di guadagnare circa € 1000,00 mensili.
Tale introito tuttavia – come già rilevava il precedente Decreto del 2019
- non è ben chiaro come venga determinato, posto che il resistente non presenta Dichiarazione dei redditi, è titolare di ben quattro conti bancari dai quali non si ricava l'accredito di tale somma, ma sui quali risultano periodici versamenti in contanti (cfr. conto Banca Centro Emilia sul quale tra gennaio e settembre 2024 risultano accreditati € 4.600,00 in contanti); non appaiono inoltre in tali estratti conto addebiti per utenze, né per generi alimentari, dal che si ricava che o il sig. non debba sostenerli o che si CP_1 confermi l'utilizzo anche per tali esborsi del solo contante, ciò che ulteriormente avalla la poca trasparenza delle reali condizioni economiche del ricorrente. Occorre considerare in ultimo che, dalla stessa documentazione prodotta dalla parte ricorrente (doc. 32), risulta che i ricavi della società di fotografia dei genitori del sig. - dalla quale egli ritrae, CP_1 secondo quanto affermato, la sua unica fonte di reddito - sono considerevolmente aumentati nell'anno 2023 (ultimo anno indicato), ammontando detti ricavi ad € 26.283,00 e dunque al doppio dei ricavi di € 13.642,00 dell'anno 2021 (epoca del precedente Decreto).
Con riguardo alla sig.ra risulta dalla documentazione in atti Pt_1
(mod. 730/2024) che ella nell'anno 2023 abbia percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta) pari a complessivi € 19.260, ovvero circa € 1.600,00, cifra che risulta confermata anche per l'anno 2024, come si desume dalle entrate a titolo di stipendio presenti sull'estratto conto;
rispetto al precedente Decreto del 2021 che indicava redditi per € 1.200,00 mensili risulta dunque che la ricorrente abbia un incremento mensile di circa € 400,00.
Ciò premesso, rileva il Collegio come il permanere dell'inattendibilità della situazione reddituale ed economica del ricorrente, come sopra descritta e come già evidenziata nel precedente Decreto, non consente evidentemente di ricalibrare – in aumento o in diminuzione – l'entità del contributo al mantenimento del minore, posto che non vi sono redditi certi e documentati cui fare riferimento e di cui valutare l'andamento.
Sotto altro profilo occorre considerare che, in forza della presente Sentenza, i tempi di permanenza del minore presso il padre, vengono aumentati (una volta a regime il Calendario della CTU, da settembre 2025, il minore starà col padre 12 giorni al mese e con la madre 16); occorre tuttavia considerare altresì che il minore è cresciuto di quattro anni rispetto all'epoca del precedente Decreto e che è circostanza pacifica, confermata da costante giurisprudenza, che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età: in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione […] dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ., I, 29.04.2022, n. 13664.
Ritiene dunque il Collegio che le due circostanze (aumento dei tempi di permanenza ed aumento dell'età) si compensino a vicenda e dunque non costituiscano elementi per una modifica del contributo in essere.
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 quater c.c. e dunque della capacità reddituale ed economica delle parti come sopra descritta (se pur aumentata per la madre, tuttora inattendibile per il padre), dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (aumentati presso il padre), considerata l'aumento dell'età del minore (oggi di quasi otto anni) ritiene congruo il Collegio mantenere invariato il contributo al mantenimento posto a carico del padre.
Quanto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, già suddivise al 50% tra le parti dal precedente Decreto ed oggetto di contrasto tra i genitori, si ritiene opportuno fare riferimento al nuovo Protocollo in uso presso il Tribunale per l'individuazione delle stesse e per le modalità di rimborso.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa e della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, sono poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del Decreto emesso in data 22.07.2021, nel procedimento RG 3944/2020 ferme le altre condizioni:
1) Dispone che il minore stia con il padre secondo il seguente Per_1
Calendario (pagg. 39-41 CTU):
• Prima settimana: sarà presso il padre dal martedì all'uscita dalla Per_1 scuola al successivo giovedì, con riaccompagnamento a scuola;
• Seconda settimana: sarà presso il padre dal martedì all'uscita Per_1 dalla scuola al successivo mercoledì, con riaccompagnamento a scuola;
dal sabato alle ore 10:00 al riaccompagnamento alla casa materna la domenica alle ore 19:00.
• Dalle vacanze pasquali 2025 il weekend paterno inizierà il venerdì all'uscita dalla scuola e terminerà con il riaccompagnamento alla casa materna la domenica alle ore 19:00.
A seguito di valutazione del Servizio Sociale sull'adattamento del minore Per_1 al calendario di frequentazione indicato, e sulla adeguata organizzazione dell'ambiente abitativo paterno, a partire dal settembre 2025 il weekend paterno inizierà il venerdì al termine dell'orario scolastico e terminerà con il riaccompagnamento a scuola il successivo lunedì mattina;
• Nei periodi di sospensione del calendario scolastico, tranne che per i periodi estivo, natalizio e pasquale, il calendario seguirà le stesse modalità.
• Nel periodo di sospensione estiva del calendario scolastico, il minore sarà collocato a settimane alternate presso ciascun genitore, con diritto di ciascun genitore di fruire di tre settimane di ferie con il minore, di cui due anche consecutive, anche in località di vacanza. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente fornire indirizzo e recapito telefonico dei luoghi dove il minore trascorrerà eventuali periodi di vacanza. Le date relative ai periodi scelti dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ogni anno. Il minore potrà altresì trascorrere periodi di vacanza sia con i nonni materni che con i nonni paterni, nelle settimane di spettanza dell'uno e dell'altro genitore. In caso di mancato accordo fra i genitori, la madre deciderà il proprio periodo di ferie con il minore negli anni pari, il padre negli anni dispari.
• Nelle vacanze scolastiche natalizie, il minore sarà presso il genitore A il giorno 24.12 dalle ore 10:00 fino alle ore 10.00 del successivo 25.12; presso il genitore B dalle ore 10:00 del 25.12 alle ore 10:00 del 26.12; presso il genitore A il periodo dalle ore 10:00 del 26.12 alle ore 10:00 del 01.01; presso il genitore B il periodo dalle ore 10:00 del 01.01 al successivo rientro a scuola il 07.01. L'anno successivo tali periodi verranno invertiti, e così si procederà ad anni alterni. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori nel merito dell'alternanza, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
• Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni (comprensivi di due pernottamenti) alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In caso di mancato accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.
• La disciplina dei suindicati periodi di vacanza non influisce su quella infrasettimanale o quella dell'alternanza dei fine settimana, nel senso che ove la disciplina delle ferie natalizie, pasquali ed estive si sovrapponga in favore dello stesso genitore che già avrebbe diritto di avere con sé il minore, ciò non comporta alcun diritto di recupero dei giorni così persi. Nei periodi di vacanza/festività quindi, le normali frequentazioni settimanali saranno sospese, e di questi giorni non vi è possibilità di recupero.
• Nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto.
Altre indicazioni
• Il minore potrà liberamente incontrare tutti i parenti di entrambi i genitori ed intrattenervisi non solo nei giorni in cui ne sia prevista occasioni in cui, stante l'assenza dei genitori in quanto impegnati nelle rispettive attività lavorative, ciò si rendesse necessario o comunque per loro utile.
• Il genitore che ha con sé il figlio dovrà promuovere e favorire contatti telefonici quotidiani con il genitore in quel momento non collocatario, in fascia oraria concordata fra i genitori (in caso di disaccordo sulla fascia oraria questa è da individuarsi tra le 18.30 e le 20.30).
• Nel giorno del compleanno del minore, il genitore che avrà presso di sé il figlio consentirà la visita all'altro genitore.
• Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio nell'andamento scolastico;
dovranno richiedere e\o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti e informarsi sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste.
• Entrambi i genitori favoriranno la partecipazione del figlio a corsi di ordinaria pratica sportiva ed eventuali soggiorni estivi.
• Le visite mediche dovranno essere concordemente decise, tranne nei casi di emergenza (nei quali il genitore coinvolto si farà carico di avvisare con tempestività l'altro). 2) Dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore già suddivise al 50% tra i genitori dal precedente Decreto vengano individuate e regolamentate secondo il Protocollo in uso presso il tribunale (Prot. 13 Giugno 2023)
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
4) Pone le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna
5) Dispone la comunicazione della presente sentenza al Servizio Sociale (Castellarano) ed alla CTU
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 20.03.2025
Il presidente est.
Francesco Parisoli