Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/1985, n. 583
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Sentenza 30 gennaio 1985

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Il ricorso per Cassazione, avverso la pronuncia resa dal giudice fallimentare in ordine a debiti del fallito (o dell'assuntore del concordato) verso l'INPS per contributi previdenziali obbligatori, non beneficia della sospensione dei termini durante il periodo feriale, in quanto la deroga a tale sospensione, contemplata dallo art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 per le cause inerenti a rapporti di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie, trova applicazione anche quando la controversia, pur investendo "ab origine" uno dei suddetti rapporti, non sia stata trattata secondo il rito speciale del lavoro, per ragioni di connessione, quali quelle derivanti dall'indicato inserimento nell'ambito della procedura concorsuale. ( V 4249/83, mass n 429182; ( V 5254/80, mass n 409091).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/1985, n. 583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 583
    Data del deposito : 30 gennaio 1985

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