Cass. civ., sez. I, sentenza 12/11/1977, n. 4906
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Sentenza 12 novembre 1977

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Al fine dell'osservanza delle norme che prevedono, in determinati procedimenti (nella specie, di falso), l'Obbligo di intervento del pubblico ministero, e sufficiente che questi venga informato del procedimento medesimo, e cosi posto in grado di svolgere l'attivita che ritenga piu opportuna, non essendo anche necessario che partecipi alle udienze, o che prenda delle conclusioni. ( Conf 523/74, mass n 368278).*

E irrituale la proposizione della querela incidentale di falso con la produzione, ad opera del difensore munito di mandato speciale alla lite, di atto sottoscritto dalla parte, ancorche l'atto stesso sia stato 'rinnovato' in Sede di citazione riassuntiva del procedimento dinanzi al competente tribunale (art 318 cod proc civ). la querela di falso, infatti, ove non proposta in via principale, con la citazione introduttiva, puo essere fatta valere, in via incidentale, solo attraverso dichiarazione resa personalmente dalla parte in udienza, ovvero a mezzo di procuratore munito di specifico mandato alla proposizione della querela stessa (art 221 secondo comma cod proc civ).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/11/1977, n. 4906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4906
    Data del deposito : 12 novembre 1977

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