Sentenza 21 gennaio 2023
Inammissibile
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 21/01/2023, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2023
N. 01112/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00921/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2023, proposto da
IO LB e SA NT, in proprio e domiciliati presso l’avvocato Simona IU, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
provvedimento Ufficio centrale regionale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella u.p. speciale elettorale del giorno 21 gennaio 2023 il dott. Giuseppe Licheri;
Visto il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio - proposto ai sensi dell’art.129 C.p.a. - e dato atto che:
- Lo stesso risulta proposto dal signor LB e dalla sig.ra NT, il primo dei quali dichiara di agire in qualità di candidato alla presidenza della Regione Lazio nonché quale delegante (e non delegato) al deposito della Lista “ 4 Polo per l’Italia ”; la seconda non specifica in quale “ qualitas ” propone il gravame de quo ;
- Il ricorso in questione il 19.1.2023 è stato depositato tramite avvocato delegato dai ricorrenti esclusivamente a tale adempimento e non anche alla loro rappresentanza e difesa nel corrente giudizio;
Visto il d.p. prot. nr. 28/2023, pubblicato sul S.i.g.a. in data 20.1.2023, col quale è stata fissata l’udienza straordinaria del 21.1.2023 per la trattazione e definizione del ricorso ed è stata stabilita la composizione del Collegio giudicante; e dato, altresì, atto dell’assenza dei ricorrenti all’udienza predetta;
Considerato che il ricorso di cui trattasi presenta vari elementi di criticità che includono anche la corretta individuazione del provvedimento impugnato; e difatti la parte – dolendosi della, a suo avviso, illegittima esclusione di tre candidati (sigg.ri ON, LU e IU) dalla Lista “ 4 Polo per l’Italia ” di cui in premessa, disposta dall’ Ufficio Elettorale circoscrizionale di Roma – impugna detto provvedimento di esclusione invocandone l’annullamento e instando per la riammissione all’interno della relativa Lista dei tre candidati esclusi. A tal fine dichiara di agire, nella prima parte del ricorso de quo, avverso “ l’Ufficio Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione” (e cioè nei confronti di Ufficio del tutto estraneo alla fattispecie in esame); mentre, nel dispositivo, invoca l’annullamento della decisione “ adottata dall’Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di appello di Roma ”;
Considerato che – ed omesso ogni ulteriore rilievo in ordine ad altri aspetti critici in rito e su profili che appaiono pregiudicare la certa indicazione dell’oggetto della domanda – in ogni caso rimane insuperabile il dato costituito dall’omessa notificazione del gravame nei confronti dell’Ufficio che ha emesso il provvedimento che si è inteso impugnare; dato cui accede, ex art. 129 c.p.a., l’inammissibilità del proposto gravame e che impone una declaratoria in conformità;
La mancata costituzione in giudizio dell’Ufficio nei cui confronti il gravame è proposto è di ostacolo ad una liquidazione sulle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, per le ragioni declinate in parte motiva, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO