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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1260/2019 R.G.
TRA
, c.f. rappr.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giuseppe Di Monda, c.f. nonché dall'avv.to Enrico C.F._2
Mauro, c.f. presso i quali elett.te domicilia in Via Luigi C.F._3
Tansillo, 11, presso il loro studio in virtù della procura alle liti a margine della comparsa di costituzione;
-Appellante-
CONTRO
1. con sede legale in Nola alla via SS 7bis, km 50,500, cod. fisc. e P. Parte_2
IVA n. , n. REA Na-885008, sorta dalla scissione, mediante P.IVA_1
assegnazione di parte del proprio patrimonio, della soc. Controparte_1
(già con sede legale in Nola alla via SS 7bis, km 50,500, cod. fisc. ), P.IVA_2
giusto atto per Notar di Napoli, n.131156 rep e 34498 racc., del 13 marzo Per_1
2013, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, intervenuta volontariamente, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ex artt. 105 e 111 c.p.c., giusta atto depositato nel procedimento di primo grado in data 05.11.2013, Tribunale di Nola, RG affari civili n.1189/2011, ed ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura rilasciata, ex art. 83 c.p.c., su foglio separato, materialmente congiunto al presente atto, dagli avv.ti e Francesco
Vitobello, codice fiscale – p.e.c.: C.F._4
e Roberto Costagliola, codice fiscale Email_1
1 – p.e.c.: CodiceFiscale_5 Email_2
presso il loro studio elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is.
E/1; -appellata- appellante incidentale-
NONCHE'
2. , codice fiscale , con Parte_3 C.F._6
domicilio ivi eletto in Via San Francesco, 62, presso lo studio dell'Avv. Giacomina
Amoruso, codice fiscale , dalla quale è rappresentata e C.F._7 difesa in virtù di procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello;
numero di fax 0812134485 p.e.c.:
Email_3
-appellata-
3. in persona di , legale rappresentante p.t., CP_2 Controparte_3
con sede a Nola (NA), Via A. Moro, 25; -appellata - contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1586/2018 del Tribunale di Nola, pubblicata il 13.09.2018.
CONCLUSIONI:
- Per l'appellante : Parte_1
1) sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva e (o) la esecutorietà della
Sentenza gravata;
2) a) dichiarare ammissibile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.
342 e (o) 348-bis cod. proc. civ., il gravame proposto con il presente atto di appello dal sig.
b) in accoglimento del primo motivo di gravame, accogliere le Parte_1 richieste istruttorie formulate, in primo grado, dall'appellante e disporre la udienza per
l'espletamento della prova orale;
3) RICHIESTE PRELIMINARI DI MERITO:
a) dichiarare carente di legittimazione passiva il sig. Parte_1
b) per l'effetto, dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta all'appellante;
4) MERITO:
a) rigettare la domanda proposta dalla nei confronti del Pt_3 Parte_1
b) nel caso fosse ritenuta meritevole di essere accolta la domanda, accertare e (o) dichiarare,
2 anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., la responsabilità, con vincolo della solidarietà, della
e della (ora, ), a titolo, per quest'ultima, CP_2 Controparte_1 P_ anche di culpa in eligendo e (o) in vigilando, o, in estremo subordine, l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, per quanto emerso dalla C.T.U.;
5) per l'effetto, porre a loro esclusivo carico, in solido e (ovvero) per quanto di ragione, i danni lamentati dalla tenendo, indenne parte convenuta delle conseguenze Pt_3 pregiudizievoli del giudizio;
6) REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE: porre spese e compensi del doppio grado a carico degli appellati terzi chiamati in causa, in solido tra loro o a carico di ciascuno di essi per quanto di ragione".
- Per appellata ed appellante incidentale “rigettare l'appello principale Parte_2 ed accogliere quello incidentale, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge del doppio grado di giudizio".
- Per l'appellata : Parte_3
- dichiarare inammissibile ed improcedibile l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata;
- confermare integralmente la Sentenza n. 1586/18 resa dal Tribunale di Nola, relativamente alla posizione processuale dell'appellata sig.ra anche Parte_3 nella parte in cui condanna al pagamento delle spese per Parte_1
l'accertamento tecnico preventivo dove testualmente il Tribunale dice "Infine il convenuto dovrà versare all'attrice quanto da quest'ultima corrisposto al consulente tecnico del procedimento per accertamento tecnico preventivo recante RGAC 6937/2009, pari ad €
2.751,17" così come disposto in Sentenza alla pag. 10 ma non reiterato nel
P.Q.M.
della sentenza impugnata. –
In considerazione della obbligata costituzione dell'appellata Parte_3 condannare l'appellante al pagamento delle ulteriori spese, diritti ed Parte_1 onorari derivanti dal presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.
Nel caso di accoglimento della domanda dell'appellante circa la presunta responsabilità con vincolo di solidarietà dei terzi chiamati in causa appellati, la soc. e la CP_2 [...]
[..
[...] oggi e/o la responsabilità esclusiva dell'appaltatore, per i danni CP_5 P_ causati alla sig.ra condannare questi ultimi a corrispondere in Parte_3 favore dell'appellata il risarcimento dei danni tutti da quest'ultima subiti e, per l'effetto, in caso di accoglimento dei motivi di gravame, porre a carico degli appellati terzi chiamati in causa, le spese di lite e compensi del doppio grado di giudizio, in solido tra loro e/o a carico di ciascuno di essi per quanto di ragione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con atto notificato il 17/02/11 la signora conveniva innanzi Parte_3
al Tribunale di Nola il signor , premettendo di: Controparte_6 essere proprietaria di un immobile sito in Nola via Polveriera n. 15, individuato nel NCEU al foglio 17, p.lla 317, sub. 5, composto da un unico locale di circa 43 mq confinante con
l'immobile di proprietà della oggetto di demolizione e ricostruzione Controparte_1 ad opera della società CP_2 che in ragione di detti lavori erano stati abbattuti il solaio di copertura e le murature perimetrali dell'immobile sovrastante quello di parte attorea, di proprietà di
[...] che li aveva previamente autorizzati giusta scrittura privata del 28 gennaio Parte_1
2008 stipulata con l'impresa appaltatrice Locost S.r.l.; in conseguenza di tale abbattimento, l'immobile di essa era soggetto a infiltrazioni Pt_3
d'acqua e gravemente danneggiato nelle strutture portanti, anche per effetto dell'utilizzo di mezzi meccanici durante la demolizione nonché delle intercapedini venutesi a creare tra il muro di proprietà dell'attrice e quello di nuova costruzione realizzato su incarico della società cui si erano aggiunti l'incuria e lo stato di degrado dell'immobile Controparte_1 del Parte_1
i vigili del fuoco, con fonogramma del 5 gennaio 2009, avevano vietato all'attrice di praticare l'immobile; di seguito, il Comune di Nola, con ordinanza notificata il 26 febbraio
2009, le aveva intimato, unitamente al convenuto, di “eseguire ad horas tutti i necessari lavori per l'eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità”; era stata effettuata una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. recante RGAC
6937/2009 che aveva accertato solo parzialmente i danni subiti, in quanto li aveva circoscritti al solaio di copertura e alle pareti perimetrali, senza tener conto dei gravi danni
4 strutturali;
i danni subiti all'immobile ammontavano ad € 35.000,00 oltre a quelli derivanti dalla mancata esecuzione di un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stipulato in data 28 gennaio 2008 con il sig. . CP_7
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni dalla medesima subiti condannandolo al ripristino dei luoghi, alla messa in sicurezza dell'immobile e al risarcimento dei danni, oltre che al pagamento delle spese della consulenza tecnica preventiva.
Si costituiva tempestivamente , eccependo, in via preliminare: Parte_1
a) la mancanza di attestazione da parte del cliente, nella procura alle liti, di essere stato informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva, per avere il medesimo consegnato il bene all'appaltatore, trasferendo il potere di fatto e l'obbligo di custodia in capo alla CP_2 risultando “l'area di cantiere completamente enucleata, delimitata e affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore” (comparsa di costituzione, pag. 6);
c) in subordine, qualora fosse ravvisata una responsabilità concorrente di proprietario e appaltatore, condannare la società quale “proprietaria del complesso Controparte_1 per la cui realizzazione i lavori di demolizione si resero indispensabili”, nonché quale committente dei lavori (da contatto sociale qualificato) e promittente dell'adempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore;
d) i danni erano imputabili all'appaltatrice la quale aveva effettuato i lavori con CP_2 metodologie tecnicamente inadeguate e aveva commesso gli errori indicati nella consulenza tecnica preventiva e nella relazione a firma dell'arch. ; CP_8
e) chiedeva chiamarsi in causa la e la in persona dei Controparte_1 CP_2 rispettivi l.r.p.t.;
f) concludeva per essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva ovvero, perché venisse accertata la responsabilità delle società chiamate in causa, con loro condanna al risarcimento dei danni.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, dopo la celebrazione della prima udienza, si costituiva la società chiedendo in via principale Controparte_1
5 rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata e inammissibile;
in via gradata, rigettare la domanda proposta in suo danno per insussistenza del vincolo di solidarietà con la da individuare quale unica responsabile per i danni causati CP_2 alla parte attrice.
Deduceva che: con contratto del 2 gennaio 2008 essa aveva affidato in appalto i lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile di sua proprietà alla la quale si era CP_2 assunta tutte le responsabilità con riguardo alle opere e alla loro realizzazione secondo le regole dell'arte (art. 3); la demolizione del solaio e delle mura perimetrali dell'immobile del convenuto era stata concordata tra l'appaltatrice e il convenuto cui era rimasta estranea essa terza chiamata;
il legale rappresentante della non aveva mai rassicurato o dato garanzie Controparte_1 al convenuto circa il rifacimento delle opere abbattute dalla CP_2 la responsabilità era imputabile all'appaltatore; la mancata ricostruzione da parte della era imputabile al convenuto che non CP_2 aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative, come previsto nella scrittura privata del 29 gennaio 2008; il convenuto era altresì responsabile per non aver attuato le misure di protezione della propria abitazione dagli agenti atmosferici, come accertato nella consulenza tecnica preventiva.
Rimaneva contumace la società CP_2
Interveniva in giudizio la società in qualità di successore a titolo P_ particolare del diritto di proprietà sull'immobile originariamente appartenente alla quale conferitaria di parte del patrimonio di quest'ultima. Controparte_1
Istruita la causa mediante produzioni documentali, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e l'escussione di due testimoni, all'udienza dell'8 febbraio 2018, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito, con sentenza n. 1586/2018 pubblicata il 13.09.2018 il Tribunale di Nola, così provvedeva:
6 a) dichiara che dei danni subiti dall'immobile dell'attrice sono responsabili il convenuto per il 40%, la per il 40% e la per il 20%; Parte_1 CP_2 Controparte_1
b) per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice, della somma di € 42.751,17, oltre rivalutazione monetaria sulla somma di €
35.000,00 dal 18 febbraio 2011 al saldo;
c) condanna al pagamento al convenuto a titolo di rivalsa, CP_2 Parte_1 della somma di € 17.100,46, oltre rivalutazione monetaria sulla somma di € 14.000,00 dal
18 febbraio 2011 al saldo;
d) condanna e, in solido, al pagamento al Controparte_1 P_ convenuto a titolo di rivalsa, della somma di € 8.550,23, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria sulla somma di € 7.000,00 dal 18 febbraio 2011 al saldo;
e) pone l'onere di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_1 [...]
e in solido;
CP_1 CP_2 P_
f) condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 7.254,00 per compensi, € 386,49 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dei compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giacomina Amoruso;
g) compensa integralmente le spese di lite tra Parte_1 [...]
e CP_1 CP_2 P_
h) dichiara che la sentenza ha effetto anche nei confronti della terza interventrice P_
.
[...]
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato a mezzo PEC il 09/03/19 interponeva Parte_1
gravame avverso la prefata sentenza chiedendone l'integrale riforma in ragione di quattro ordini di motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2722 e ss. Cod. Civ.;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2050 e 2051 Cod. Civ.;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 Cod. Civ.;
4) riforma del regolamento delle spese di lite.
La causa veniva iscritta a ruolo al r.g.c. n. 1260/2019.
7 Si costituiva impugnando tutti i motivi di censura svolti da controparte P_
anche perché inammissibili per violazione dell'art. 342 c.p.c. al contempo proponendo appello incidentale onde censurare la sentenza gravata sotto il profilo dell'erroneità della decisione:
1) nella parte in cui il Tribunale ha affermato che: a) la (oggi era CP_1 P_
proprietaria del bene sul quale erano stati realizzati i lavori;
b) i lavori erano stati eseguiti anche su incarico della che nella vicenda CP_1 aveva rivestito il ruolo di committente e “direttrice dei lavori”;
2) laddove ha ritenuto che il avesse agito in “rivalsa” nei confronti dei terzi Parte_1 chiamati, senza considerare che, avendo parte attrice chiesto la sola condanna del convenuto tanto ostasse ad una sentenza di condanna nei confronti dei chiamati in causa quali “corresponsabili” cui non era stata estesa la domanda .
Si costituiva la signora la quale eccepiva l'inammissibilità Parte_3
dei motivi di gravame o comunque la loro infondatezza. Chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'Appellante in merito alla presunta responsabilità degli appellati e la voglia Parte_4 Controparte_9
l'ecc.ma Corte di Appello condannarli con vincolo di solidarietà tra loro e/o a carico di ciascuno di essi per quanto di ragione , al risarcimento dei danni tutti subiti dall'appellata Controparte_10
restava contumace.
[...]
All'udienza del 28.06.2019, la Corte riservatasi sulla sospensiva, concedeva 60 giorni per la notifica nei confronti dell'appellato “ e rinviava CP_2 all'udienza del 10.01.2020 nel rispetto dei termini di comparizione e in prosieguo prima udienza;
verificata l'integrità del contraddittorio, rigettata la sospensiva, la causa veniva rinviata più volte per le precisazioni delle conclusioni fino a pervenire all'udienza del 31.05.2024, allorquando era riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
Venivano depositate comparse conclusionali da tutte le parti e le memorie di
8 replica solo da e da Parte_1 P_
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 09.03.2019 tramite PEC ai procuratori costituiti in primo grado di e di a fronte della sentenza n. 1586/2018, non Parte_3 P_
notificata, pubblicata il 13.09.2018, nel rispetto dei termini di cui all'art 327 cpc.
Preliminarmente, occorre disattendere l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale per pretesa violazione dell'art 342 cpc.
Invero, pur se con qualche difficoltà a causa di una impostazione farraginosa e prolissa, le censure mosse alla decisione gravata sono state in qualche modo enucleate ed il Collegio posto nella condizione di decidere in ossequio ai principi enunciati dalla Corte di Legittimità secondo cui (cfr. tra le tante, Cass n. 359/2005,
e, successivamente, anche SU n. 7074/2017) il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea;
pertanto per denunciare un errore bisogna identificarlo fornendone la rappresentazione, sicché l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata con l'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata;
esse devono concretamente coincidere con le ragioni che la sorreggono da cui non possono prescindere dovendosi il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un
"non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (ex plurimis Cassazione
Civile, Sez. 3, 07 maggio 2024, n. 12456).
Passando ora al merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Preliminarmente si osserva che il principio della “ragione più liquida”, impone al
Giudicante un approccio interpretativo in ragione del quale operare la verifica delle domande ed eccezioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, tale da sostituire il profilo di evidenza a
9 quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, così come costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa potrà essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre questioni. (Cass. civ. n. 26242-3/2014 e conff.).
In tale prospettiva merita di essere vagliato preliminarmente il terzo motivo di appello con cui l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2051 Cod.
Civ. laddove ha individuato la responsabilità del come concorrente (al 40%) in Parte_1 una condotta omissiva consistita nel fatto che, una volta accertato che la prevista ricostruzione del solaio di copertura del proprio immobile non sarebbe stata realizzata, non si sarebbe attivato per eseguire la impermeabilizzazione dei solai tra il primo e secondo piano del suo fabbricato, omettendo di accertare la esclusiva responsabilità della P_
(nella sua veste di successore a titolo particolare della e della
[...] CP_1 CP_2 ravvisabile, da un lato nel fatto che avrebbe utilizzato metodologie di demolizione CP_2 tecnicamente inadeguate (utilizzo di mezzi meccanici), mentre avrebbe omesso P_ di operare la opportuna sorveglianza sugli stessi lavori.
Il motivo è fondato.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, la responsabilità per danni ai terzi procurati nel corso dell'esecuzione di lavori edili conferiti in appalto è disciplinata da tre fondamentali regole:
a) l'appaltatore è responsabile in via esclusiva dei danni verso il terzo ogni qual volta questi abbia svolto in piena autonomia la sua attività;
b) nel caso in cui sia dimostrato che il committente si è ingerito con specifiche direttive che hanno limitato, anche se non escluso, l'autonomia dell'appaltatore rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente;
c) il committente risponde soltanto sia nel caso in cui questi abbia deciso di avvalersi di impresa palesemente inadeguata a svolgere l'attività affidata, sia laddove si sia ingerito nell'attività dell'appaltatore con direttive così specifiche da 10 escluderne l'autonomia (rendendolo un nudus minister).
Nel solco di tale consolidato orientamento, la Corte ha di recente precisato che (cfr.
Cass. n. 23442/2018) occorre distinguere il caso in cui i danni siano stati causati a terzi dall'attività svolta dall'appaltatore da quello in cui i danni siano stati causati a terzi direttamente dalla cosa, oggetto dell'appalto, sempre in costanza di esecuzione di quest'ultimo (a differenza dell'ipotesi in cui i danni siano cagionati dalla cosa come risultante dall'esecuzione dell'appalto: su cui v. Cass. 4288/2024).
Precisamente, nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dall'attività dell'appaltatore, (come nel caso di specie) viene in rilievo la regola di responsabilità per colpa, posta dall'art. 2043 c.c., sicché dei danni causati a terzi risponde esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente
(ipotesi nella quale è configurabile la responsabilità di quest'ultimo, concorrente o esclusiva rispetto a quella dell'appaltatore).
Al contrario, nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dalla cosa oggetto di appalto, dei danni cagionati ai terzi risponde di regola anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente), fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (ipotesi questa in cui il committente è esonerato da responsabilità con diritto, in caso di condanna, ad agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore).
Tuttavia, la Cassazione con l'Ordinanza n. 4288 del 16/02/2024 ha stabilito che: “Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui egli ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell'appalto non è un danno arrecato "dalla" cosa, e come tale non legittima l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2051 c.c..”.
11 Ne segue che, nell'ipotesi in cui il danno derivi da una condotta dell'appaltatore, ovvero dalla sua attività di esecuzione dei lavori, non può farsi riferimento all'art. 2051 c.c. ma devono applicarsi i criteri generali di cui all'art 2043 cc.
Concludendo, in tema di appalto, è genericamente esclusa la responsabilità del committente per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto a terzi, essendo i danni conseguenza della cattiva gestione dell'esecuzione da parte dell'appaltatore, dei mezzi e delle risorse volte alla costruzione dell'opera o alla prestazione del servizio. Tuttavia, il committente sarà responsabile dei danni cagionati ai terzi qualora, al momento della stipulazione del contratto con l'appaltatore, abbia per colpa ignorato l'assoluta inidoneità di quest'ultimo all'esecuzione del contratto.
Si parla, in tal caso, di culpa in eligendo spettando al committente la scelta di un'impresa adatta e idonea all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio. Ne segue che, qualora la scelta ricada su un soggetto non adatto, anche i danni procurati ai terzi dovranno essere ritenuti conseguenza del comportamento colposo del committente.
Egualmente il committente sarà responsabile nel caso in cui egli abbia inciso direttamente sull'errore che ha portato al danno con ordini inderogabili, con possibile configurazione di concorso di colpa solo nel caso in cui l'appaltatore ometta di avvisarlo dei rischi conseguibili alle sue scelte.
Si parla, in questi casi, del c.d. nudus minister, che si ravvisa ogni qual volta l'appaltatore esegua gli ordini del committente senza possibilità di decisione nel corso dell'esecuzione dei lavori.
I due principi appena enunciati trovano conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, intervenuta recentemente attraverso l'ordinanza n. 36399/2023, secondo cui, in materia di appalto, l'appaltatore esplica l'attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato;
si esclude quindi la responsabilità in capo al committente nel caso di danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione o in conseguenza di questa.
Ebbene, nel caso di specie, poiché i danni all'immobile della sono stati Pt_3
12 cagionati dalla condotta dell'appaltatore (sia durante la demolizione del fabbricato di proprietà per l'utilizzo di mezzi meccanici inadeguati, che per la Parte_1
mancata protezione dei solai (rimasti scoperti ed esposti alle intemperie a seguito della demolizione) che per le intercapedini create (giunto tecnico), in mancanza di prova contraria circa la culpa in eligendo imputabile al ovvero di una Parte_1
sua pregnante ingerenza nell'opera dell'appaltatore, la responsabilità per i danni patiti dalla sig.ra sono imputabili alla sola condotta colposa della ditta Pt_3
appaltatrice, con esclusione del Parte_1
Risultano assorbiti tutti gli altri motivi di gravame laddove: con il primo censura l'erroneità ed illegittimità della sentenza per Parte_1
violazione e falsa applicazione degli artt. 2722 e ss. cod. civ. laddove ha recepito e confermato l'ordinanza del 06/02/15 e rigettato la prova testi articolata dall'appellante finalizzata a dimostrare che la scrittura privata intercorsa tra quest'ultimo e la CP_2 era stata superata ed annullata negli effetti dal successivo (o contemporaneo) accordo tra il con altra società relativo all'abbattimento ed alla ricostruzione dell'immobile di Parte_1 proprietà di esso appellante.
Deduceva che il Tribunale di Nola con l'ordinanza del 06/02/15, aveva disatteso l'istanza di revoca della precedente ordinanza istruttoria finalizzata all'ammissione della prova testimoniale articolata dal convenuto-odierno appellante, così provvedendo: reputato che la scrittura privata del 28.01.2008 abbia natura bilaterale, essendo stata sottoscritta dal convenuto e dalla e che CP_2 racchiuda una convenzione in forza della quale il convenuto autorizzava la predetta società alla demolizione di parte del fabbricato di sua proprietà e tale società, ultimati i lavori da eseguire, si obbligava alla sua ricostruzione, previo rilascio delle concessioni amministrative;
considerato che
il divieto, di cui all'art. 2722 c.c., di provare con testimoni circostanze contrarie al contenuto di un patto scritto “riguarda la prove dirette a dimostrare per un rapporto convenzionale una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, in dipendenza dall'allegata stipulazione verbale di accordi integrativi o contrari, in un momento anteriore o contemporaneo a quello di formazione della scrittura,
13 mentre a tale divieto è estranea l'ipotesi in cui si vogliano provare fatti storici che non alterino la veridicità della prova documentale” (cfr. Cass. civ., sent. n. 13876 del
09.06.2010); considerato che, con la prova richiesta, parte convenuta, contraente la scrittura privata, vuole dimostrare che il reale accordo contrattuale non intercorse con la società bensì con differente società; (..); che, per quanto riguarda i patti CP_2 anteriori alla scrittura privata in parola, gli stessi appaiono superati dal diverso tenore delle obbligazioni assunte (..) mentre, per quanto concerne i patti successivi, con i quali sarebbe stata manifestata una volontà contraria a quella trasfusa nella scrittura privata
(ovvero quella di pattuire con differente società la ricostruzione dell'immobile dell'attore, previo rilascio delle dovute autorizzazioni comunali) si osserva che ove il convenuto avesse voluto stipulare convenzione con diversa società, (per la ricostruzione e con la quale egli si era impegnato a richiedere le autorizzazioni a ciò necessarie), deve ritenersi che vi avrebbe (..), provveduto per iscritto, sicché non appaiono integrati i presupposti di cui all'art. 2721, II comma, c.c. per dare ingresso alla prova testimoniale sul punto.”
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione impugnata perViolazione
e falsa applicazione degli artt. 2043, 2050 e 2051 cod. civ laddove, invece di pervenire ad una condanna del in solido con le chiamate in causa GO e Locost, ne ha Parte_1 stabilito la condanna a titolo di rivalsa, errando anche nella attribuzione proporzionale della responsabilità tra lo stesso e le società chiamate in causa, che al contrario Parte_1 andava attribuita innanzitutto ed in misura preponderante alle chiamate.”
Con il quarto motivo l'appellante censura l'erroneo regolamento delle spese di lite laddove ha previsto la compensazione delle spese tra convenuto e terzi, da un lato, e la condanna del nei confronti della dall'altro, sulla base, nel primo caso, di Parte_1 Pt_3 una soccombenza reciproca e, nel secondo caso, in virtù della piena soccombenza che scaturisce dall'accoglimento della domanda spiegata dall'attrice. Chiede la riforma del capo di sentenza sulle spese, ponendo quelle del doppio grado a carico dei chiamati, in solido tra loro o su ciascuno di essi per quanto di ragione.
L'accoglimento dell'appello almeno con riguardo al terzo motivo, determina la riforma anche del governo delle spese di lite come di seguito disciplinato.
14 MOTIVI DI APPELLO INCIDENTALE
Con il primo la (oggi ) ha censurato l'erroneità della CP_1 P_ sentenza impugnata laddove ha affermato che era:
1. proprietaria del bene sul quale sono stati realizzati i lavori;
2. essi sarebbero stati eseguiti anche su suo incarico;
3. delle opere in parola la (oggi AGORÀ) sarebbe stata “committente” e “direttrice dei CP_1 lavori”; in accoglimento della censura chiedeva confermare che i danni erano derivati (così come accertato in sede di CTU)
1: dalla demolizione, con l'impiego "indiscriminato" di mezzi meccanici, delle strutture di copertura della proprietà ad opera dell'Impresa " , su Parte_1 CP_2 commissione dello stesso Parte_1
2. dalla esposizione dei solai interpiano e delle murature verticali della proprietà agli agenti atmosferici a seguito della demolizione delle strutture di Parte_1 copertura;
3. dalle infiltrazioni d'acqua meteorica provenienti dal giunto tecnico tra i fabbricati
e attribuendone la responsabilità esclusivamente Controparte_11 Controparte_1 al (eliminazione infiltrazioni e ripristino paramenti murari – rimessione in Parte_1 pristino immobile attrice) ed alla (chiusura del giunto tecnico), nella misura CP_2 accertata in sede di CTU, escludendo qualsivoglia responsabilità della odierna appellante incidentale.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, a differenza che nel giudizio penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) in quello civile la verifica del nesso di causalità materiale consiste nell'accertamento della relazione probabilistica concreta tra la condotta del danneggiante e l'evento dannoso, secondo la regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass.,
16/10/2007, n. 21619, in particolare, Cass. n. 16582/2019; Cass. n. 10812/2019;
Cass. n. 20829/2018; Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass.,
22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367; Cass., 17/09/2013, n. 21255), sicché il
15 nesso di causalità si considera provato quando la tesi a favore (del fatto che una condotta abbia cagionato un evento) è più probabile di quella contraria.
In tale prospettiva la Suprema Corte ha precisato che ove “l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri del “più probabile che non” e della “probabilità prevalente” nel senso che, in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee. (cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 8778 del 2024)
Nel caso in esame il danno lamentato dalla sig.ra è dipeso dal crollo del Pt_3
fabbricato sovrastante la sua proprietà appartenente al ed affidato in Parte_1 appalto alla Ne segue la piena estraneità nel determinismo causale in CP_2
parola della condotta posta in essere dall'appellante incidentale atteso che l'incarico conferito da quest'ultimo alla ha costituito mera occasione CP_2 dell'evento dannoso crollo di parte del fabbricato del e del solaio posto tra Parte_1
questo e proprietà così come si è verificato, evento che non ha riguardato Pt_3
l'immobile della oggi che pertanto non può essere chiamata Controparte_1 P_
a risponderne quale committente dell'opera o proprietario dell'edificio.
Ciò posto, onde verificare gli effetti dell'accoglimento della domanda nei confronti del terzo chiamato in causa occorre preliminarmente chiarire se la CP_2
domanda introdotta in primo grado dalla si possa considerare estesa nei Pt_3
confronti dei terzi chiamati dal convenuto nonché i riflessi di tale estensione in punto di gravame.
Orbene, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa
16 un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati.
In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato nei cui confronti il giudice potrà emettere direttamente una pronuncia di condanna, anche qualora l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (in tal senso Cass. n. 20610 del 07/10/2011) (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito, che aveva esteso al terzo subappaltatore, chiamato in causa dal convenuto, la domanda di risarcimento dei danni strutturali subiti dalla proprietà degli attori in seguito all'esecuzione dei lavori di costruzione).
Ne segue, ai fini dell'appello che se l'attore non impugna la sentenza nei confronti del terzo, la condanna di quest'ultimo a garantire il convenuto diventa definitiva tra il medesimo ed il terzo. Tuttavia, l'attore non potrà ottenere una condanna diretta del terzo in appello, salvo che abbia formulato una specifica domanda.
In tal senso va interpretata la domanda formulata dalla come precisata sia Pt_3
nelle conclusioni riportate nella comparsa di costituzione in appello che in sede conclusionale laddove ha chiesto che “nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'Appellante in merito alla presunta responsabilità degli appellati
e la voglia l'ecc.ma Corte di Appello condannarli con Parte_4 Controparte_9 vincolo di solidarietà tra loro e/o a carico di ciascuno di essi per quanto di ragione, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'appellata . Parte_3
Pertanto, la quale parte attorea in primo grado potrà avvantaggiarsi e Pt_3
trarre beneficio della condanna del terzo chiamato CP_2
Con il secondo motivo l' ha censurato l'erroneità della Parte_5
sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, il avesse agito in “rivalsa” nei Parte_1
17 confronti dei terzi chiamati, e che, sebbene parte attrice avesse chiesto la sola condanna del convenuto, ciò non impedisse al Tribunale di pronunciare sentenza di condanna nei confronti dei chiamati in causa quali “corresponsabili”. Chiedeva riformare la sentenza impugnata dichiarando l'estraneità di (quale successore di rispetto P_ CP_1 alla domanda formulata dal accertando che la chiamata in causa di Parte_1 quest'ultimo non contiene alcuna richiesta di rivalsa e/o di manleva, se del caso accertando, incidentalmente, che non sussiste alcuna ragione di rivalsa o di manleva validamente spendibile dal nei confronti di nella sua qualità di successore a titolo Parte_1 P_ particolare nel diritto controverso.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo motivo dell'appello principale.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico della CP_2
[... in persona del l.r.p.t. e liquidate, in applicazione del DM n. 147/22 con riferimento allo scaglione fino ad € 52.000,00 come segue: in favore di e (oggi per il primo Parte_1 Controparte_1 P_
grado in € 7.616,00 per ciascuno di essi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nonché per il grado di appello in € 6.946,00 per ciascuno di essi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
in favore di per il grado di appello in € 6.946,00 oltre spese Parte_3
generali, iva e cpa come per legge, condanna la a rifondere le spese anticipate in sede CP_2 Parte_3 di ATP e di CTU per il giudizio di primo grado, come ivi liquidate.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1586/2018 del Tribunale di Nola, pubblicata il 13.09.2018 pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e per l'effetto condanna la in persona del CP_2
l.r.p.t. a risarcire per i danni dalla medesima subiti e Parte_3
relativi al fabbricato proprietà sito in Nola, via Polveriera, n. 15, individuato nel
NCEU al foglio 17, p.lla 317, sub. 5, composto da un unico locale di circa 43 mq 18 confinante con l'immobile di proprietà della oggetto di Controparte_1
demolizione e ricostruzione ad opera della società come liquidati CP_2
nella sentenza di primo grado;
2) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto dichiara l'estraneità nella causazione del danno per cui è causa la oggi in persona del Controparte_1 P_
l.r.p.t.;
3) condanna la in persona del l.r.p.t. a rifondere le spese di lite in favore CP_2
di : e (oggi liquidate per il primo Parte_1 CP_1 CP_1 P_ grado in € 7.616,00 per ciascuno di essi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nonché per il grado di appello in € 6.946,00 per ciascuno di essi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
in favore di (e per essa dell'avv. Giacomina Amoruso Parte_3
antistataria), le spese di lite per il grado di appello liquidate in € 6.946,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) condanna la in persona del l.r.p.t. a rifondere le CP_2 Parte_3
spese anticipate in sede di ATP e di CTU per il giudizio di primo grado, come ivi liquidate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16/04/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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