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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13452 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 10303 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Monte Zebio n. 7, presso lo studio
[...] degli Avv.ti Francesco D'Agostino e Domenico Mercuri, che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso.
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Paola Miri, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
NONCHE' nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._3
), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giulia n. 16, presso lo studio
[...] dell'Avv. Deborah Barbagallo, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
1 OGGETTO: Opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del C.T.U..
CONCLUSIONI: per il Dott. “Voglia il Tribunale, preliminarmente sospendere, Parte_1 anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento oggetto di opposizione. Nel merito, i) annullare il decreto di liquidazione, reso dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Roma, in data 21.12.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
72107/2018 R.G.; ii) in riforma del predetto decreto, rideterminare il compenso dovuto al C.T.U., ponendolo a carico solidale delle parti del giudizio di merito n. 72107/2018
R.G.. Segnatamente, in via principale liquidare il compenso spettante al Dott.
[...]
in qualità di C.T.U., facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 2 della Pt_1
Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 per le attività di verifica su conti correnti, carte di credito, conti deposito, rapporti con imprese di assicurazione, beni mobili registrati ed altri rapporti finanziari, ed applicando, invece, i parametri di cui all'art. 13 della medesima Tabella per i beni immobili, con separata liquidazione per ciascuno degli accertamenti sopra indicativi;
in particolare, quantificare il compenso in favore del
C.T.U. a) in un importo compreso tra il minimo di euro 21.191,05 ed il massimo di euro
42.455,65 per gli accertamenti riguardanti e ed in una CP_1 Controparte_2 somma compresa tra il minimo di euro 8.411,62 ed il massimo di euro 16.849,26 per gli accertamenti relativi a , Persona_1 Per_2 Controparte_3
Amministrazione di Via Flaminia Vecchia n. 668, Condominio di Via Solferino n. 9,
, di Via Controparte_4 Controparte_5
Carmelo Bene 325, e . Controparte_6 Controparte_7
In caso di opposizione delle parti convenute, condannare le stesse alla rifusione delle spese processuali”: per “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, in via preliminare e CP_1 pregiudiziale dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione proposta dal
Dott. dacché introdotta dopo il vano decorso del termine di legge. Nel Parte_1 merito, rigettare integralmente le ragioni di opposizione svolte dal ricorrente, confermando il decreto di liquidazione emesso dall'intestato Tribunale, in data
21.12.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 72107/2018 R.G.. In via subordinata,
2 nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, contenere l'aumento richiesto dal Dott. nella misura minima di legge, ponendo il pagamento Parte_1 delle ulteriori somme liquidate in favore del C.T.U. ad esclusivo carico di
[...] atteso che l'accertamento ulteriore e supplementare, affidato al Dott. CP_2 [...]
nella qualità, si è reso necessario per le gravi lacune nella produzione Pt_1 documentale di detta parte. In ogni caso, con condanna “esemplare” del ricorrente alla rifusione delle spese di lite”; per “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in via Controparte_2 preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, per decadenza del ricorrente dal diritto di contestare il decreto di liquidazione, avendo lo stesso introdotto tale opposizione dopo il vano decorso del termine di trenta giorni (termine decorrente dal 22.01.2024 e venuto, conseguentemente a scadenza il 21.02.2024). In via subordinata, nel merito, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, rigettare l'opposizione proposta dal Dott. in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto, essendo, il provvedimento opposto, immune da vizi logico-giuridici. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 15 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato il 6 marzo 2024, il Dott. – nominato C.T.U. nell'ambito del giudizio Parte_1 svoltosi innanzi all'intestato Tribunale ed iscritto al n. 72107/2018 R.G. – ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi di sua spettanza, emesso il
21 dicembre 2023 e comunicato il 22 gennaio 2024.
A fondamento della spiegata opposizione il ricorrente ha allegato che
➢ erroneamente il compenso di sua spettanza era stato liquidato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 3 della Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002;
➢ invero, in ragione dell'oggetto e della natura delle indagini da svolgere, le sue spettanze dovevano essere liquidate applicando i parametri di cui agli artt. 2,
3 e 13 della Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, rispettivamente, per gli
3 accertamenti sui conti correnti, depositi amministrati, beni mobili registrati ed altri rapporti finanziari, per quelli relativi alle partecipazioni sociali e, infine, per gli accertamenti aventi ad oggetto beni immobili;
➢ inoltre, il Giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che l'espletamento dell'incarico aveva richiesto accertamenti plurimi, tra loro autonomi ed eterogenei, con susseguente suo diritto al cumulo dei compensi dovuti per ciascun accertamento;
➢ il Tribunale in composizione collegiale aveva, altresì, erroneamente escluso il suo diritto ad un ulteriore e distinto compenso per le indagini suppletive affidategli con ordinanza dell'1 febbraio 2022.
Indi il Dott. illustrate le ragioni a fondamento della spiegata Parte_1 opposizione, ha rassegnato le conclusioni richiamate in epigrafe.
Dopo vari rinvii – richiesti dal ricorrente per documentare l'esito di una notifica di fatto non eseguita – in ottemperanza all'ordine del Giudice è stato, alfine, instaurato e regolarizzato il contraddittorio nei confronti di e parti del CP_1 Controparte_2 giudizio di merito iscritto al n. 72107/2018 R.G. e, quindi, litisconsorti necessari nel procedimento di opposizione all'attenzione.
Con distinte comparse si sono costituiti e i quali, in via CP_1 Controparte_2 preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Dott.
[...]
dacché introdotta dopo il vano decorso del termine perentorio di legge;
hanno Pt_1 contestato, comunque, nel merito le ragioni di opposizione e richieste di parte avversa, rassegnando, rispettivamente, le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 30 settembre 2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies, I co., c.p.c..
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In apertura di motivazione, atteso che le convenute hanno preliminarmente richiesto la declaratoria della inammissibilità della presente opposizione, dacché promossa da con ricorso depositato dopo il decorso del termine di giorni trenta dalla Parte_1
4 comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto di liquidazione in contestazione, deve rilevarsi che, nel sistema vigente all'esito della cd. riforma Cartabia, è ben dubbio che, per l'impugnazione del decreto di liquidazione emesso dal giudice civile, possa e debba ritenersi ancora operante il cennato termine di decadenza.
Come noto, il testo originario dell'art. 170, I co., del D.P.R. n. 115 del 2002 stabiliva che, avverso il decreto di pagamento delle spettanze dovute agli ausiliari del magistrato, il beneficiario e le parti processuali (compreso il pubblico ministero) «possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente».
Il testo di tale disposizione veniva, poi, sostituito dall'art. 34, comma 17 del D.Lgs. n.
150 del 2011.
Il nuovo testo dell'art. 170, I co., del D.P.R. n. 115 del 2002 stabiliva e stabilisce che
“avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato […] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».
L'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (recante la rubrica
"Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia"), nel testo vigente prima delle recenti modifiche, stabiliva, a sua volta, che “le controversie previste dall'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo».
Ebbene, proprio in forza di tale rinvio, si è ritenuto che la disciplina del termine per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice dovesse individuarsi in quella di cui all'art. 702 quater c.p.c.; norma, quest'ultima, dettata in tema di procedimento sommario di cognizione, a mente della quale il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolida in giudicato se non è appellato «entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione».
Segnatamente, con riferimento al sistema vigente prima della recente riforma
Cartabia, la Suprema Corte – richiamati i principi enunciati dalla Consulta con la nota
Sentenza n. 106/2016 – ha avuto modo di evidenziare che dall'intervenuta modifica dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, con l'abrogazione della disposizione che indicava
5 in venti giorni il termine per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari del giudice, non poteva e non può farsi discendere che il rimedio dell'opposizione sia “proponibile sine die e soggetto solo al termine ordinario di prescrizione, dovendosi al contrario ritenere che l'opposizione in esame è stata attratta nel modello del rito sommario di cognizione e che, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (in tal senso, ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4423).
Deve, tuttavia, rammentarsi che il citato art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011 è stato modificato dapprima con il D.Lgs. n. 149/2022 e, poi, con L. n. 197/2022.
Segnatamente, con l'abrogazione delle disposizioni codicistiche contemplanti il procedimento sommario di cognizione e l'introduzione, nel sistema del Codice civile, del cd. rito semplificato di cognizione, è stato modificato anche il citato art. 15 del
D.Lgs. n. 150/2011, il cui primo comma, nel testo novellato, prevede testualmente che
“Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Va, ancora, rimarcato che, abrogati gli artt. 702 ter e 702 quater c.p.c. - che prevedevano che la pronuncia a definizione delle domande proposte con il rito sommario di cognizione venisse resa con ordinanza, soggetta al termine di impugnazione di giorni 30, decorrente dalla relativa notificazione o comunicazione - attualmente l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari del Giudice è interamente disciplinata dalle disposizioni in tema di rito semplificato di cognizione.
Ebbene, in forza delle previsioni degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. – cui, ripetesi, rinvia il vigente art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011 – l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione va ora definita con sentenza;
inoltre, tra le norme codicistiche che disciplinato il suindicato procedimento semplificato non si rinviene alcuna disposizione analoga al previgente art. 702 quater c.p.c. (che, come detto, prevedeva che il termine di giorni trenta per l'impugnazione decorresse non solo dalla
6 notifica ma anche dalla comunicazione, a cura della Cancelleria, dell'ordinanza resa a definizione del procedimento sommario) ché, invece, l'art. 281 terdecies, II co., c.p.c. rinvia alla disciplina generale in tema di mezzi di impugnazione, prevedendo testualmente che “la sentenza è impugnabile nei modi ordinari”.
Pertanto, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla cd. riforma Cartabia, deve ritenersi che, in difetto di una disposizione ad hoc sul termine per la proposizione dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del C.T.U., in materia non possa che farsi riferimento alla disciplina generale contenuta negli artt.
325 e ss. c.p.c. (cui – come accennato - rinvia anche il secondo comma dell'art. 281 terdecies c.p.c.) e, in particolare, agli artt. 326 e 327 c.p.c..
Conseguentemente il rimedio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del C.T.U. dovrà essere proposto nel termine breve di giorni trenta solo in caso di notificazione, a cura di parte, del provvedimento (restando invece irrilevante, ai fini dell'operatività e de decorso di tale termine, la comunicazione di Cancelleria). Per converso, ove il decreto di liquidazione – pur comunicato a cura della Cancelleria – non sia stato notificato, non potrà che farsi applicazione dell'art. 327 c.p.c. a mente del quale “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, ritiene questo Giudice che non possa darsi seguito all'eccezione di inammissibilità, sollevata dalle parti convenute sul presupposto che ai fini del decorso del termine breve per la proposizione del rimedio all'attenzione rilevi anche la mera comunicazione del decreto di liquidazione ad opera della Cancelleria.
E tanto rende anche superfluo verificare se il deposito dell'atto introduttivo del presente procedimento debba effettivamente collocarsi temporalmente al 6 marzo 2024
o, piuttosto, retrodatarsi al 21 febbraio 2024, data in cui – per quanto inferibile dalla documentazione allegata dal ricorrente – il Dott. attivava il Parte_1 procedimento di deposito del ricorso in opposizione, ricevendo anche la cd. ricevuta di avvenuta consegna.
7 Disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità e passando, dunque, all'esame nel merito delle censure e richieste avanzate con il ricorso, ritiene questo Giudice che debba pervenirsi all'integrale rigetto dell'opposizione proposta dal Dott.
[...]
Pt_1
Segnatamente, appare del tutto destituita di fondamento l'affermazione del ricorrente secondo cui, nel liquidare le sue spettanze, il Tribunale in composizione collegiale avrebbe dovuto considerare come autonomi gli accertamenti involgenti beni eterogenei o riferibili a soggetti diversi.
Invero, è certo noto che, al fine di valutare se l'incarico affidato al C.T.U. contempli un accertamento unitario ovvero più accertamenti autonomi, non è, di per sé, rilevante il fatto che al perito siano state rivolte più domande o che egli sia tenuto a compiere più operazioni strutturalmente distinte. Decisivo è, invece che la pluralità di operazioni sia astretta da un vincolo di unitarietà funzionale, tale da privare di autonomia le singole indagini e risposte oppure, al contrario, che siano da compiere operazioni fondamentalmente autosufficienti ovvero non interdipendenti o eterogenee (Cass.
36292/2021, 28417/2018).
In particolare, la Suprema Corte ha, più volte, enunciato il principio secondo cui, per stabilire se il C.T.U. abbia svolto un unico o una pluralità di accertamenti, occorre verificare l'autonomia o l'interdipendenza delle singole indagini, venendo a dipendere da tale verifica la possibilità di ravvisare un unico o più incarichi, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autosufficienza.
Infatti – come pure affermato dalla Suprema Corte – il principio di onnicomprensività dell'onorario, desumibile dall'art. 29 del D.M. 30 maggio 2002, riguarda tutte le attività complementari e accessorie che, anche ove non specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultino tuttavia strumentali all'accertamento tecnico;
detto principio, invece, non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, ed il cui esito non sia meramente funzionale all'unico accertamento richiesto (in tal senso, Cass., 25 marzo 2010, n. 7174; conf., ex plurimis, Cass, 4 giugno 2018, n. 14292).
8 In sintesi, dunque, ai fini della liquidazione del compenso in favore del C.T.U. – e, dunque, al fine di verificare se si sia in presenza di un incarico unitario o plurimo - deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento. Pertanto, se è vero che, in sede di determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti può essere considerato unico, è altrettanto vero che, qualora con il medesimo, unitario incarico, siano stati richiesti accertamenti plurimi, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass., 23 marzo 2007, n. 7186; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21224). Infatti, per i fini indicati il criterio da seguire non può essere ancorato esclusivamente al dato formale dell'unicità dell'incarico, essendo, invece, essenziale accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti che, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei;
nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi mentre nel secondo varrebbe il concetto dell'unitarietà ed unicità del compenso. (cfr. da ultimo Cass., 8 marzo 2023, 6927).
Ebbene, del tutto in linea con i principi sopra richiamati, il Giudice a quo, con puntuale motivazione, a fronte delle pretese del C.T.U. odierno ricorrente ha così condivisibilmente argomentato: “Rilevato che l'incarico aveva ad oggetto la determinazione, anche in via deduttiva e con logici margini di approssimazione, dei redditi netti delle parti, e nonché delle sostanze e delle CP_1 Controparte_2 disponibilità di denaro, titoli o altri beni in capo a questi ultimi negli anni dal 2016 all'“attualità” e che la circostanza che, ai fini dell'accertamento, dovessero essere verificati anche i rapporti bancari intestati e/o cointestati ai genitori del ed ai CP_1 condomìni (sui quali il aveva delega ad operare) evidentemente non modifica CP_1
l'oggetto dell'incarico, espressamente concernente l'accertamento dei redditi e dei patrimoni delle parti in causa (e non dei genitori del e dei condomìni dallo stesso CP_1 amministrati), pur dovendosi tenere conto, in sede di liquidazione del compenso, anche dell'attività relativa all'esame e alla valutazione dei rapporti bancari e/o finanziari facenti capo a tali ulteriori soggetti”.
9 E sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, esclusa la possibilità di valorizzare come accertamenti autonomi, ai fini del compenso, le verifiche eseguite su conti e rapporti facenti capo a soggetti distinti dalle parti in causa, il Giudice a quo ha ritenuto che l'incarico affidato al C.T.U. implicasse solo due distinti accertamenti, ovvero la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica dei due contendenti, pervenendo alla condivisibile conclusione che l'onorario complessivo dovesse essere determinato “sommando gli onorari imputabili a ciascuna delle due parti nei cui confronti detto accertamento è stato svolto”.
Parimenti priva di pregio risulta la censura di parte ricorrente afferente i parametri assunti per la quantificazione del compenso di spettanza, ovvero quelli di cui all'art. 3 della Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 e non anche – in relazione all'eterogenea natura dei beni e rapporti in verifica – i parametri contemplati dall'art. 2 e dall'art. 13 del medesimo Decreto sopra richiamato.
Invero, in proposito non può che richiamarsi – come già il Giudice a quo, nella motivazione del decreto opposto - l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, a mente del quale “la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio al quale sia stato conferito, nell'àmbito di un giudizio di separazione personale, l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla scorta dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria deve essere operata non già in base all'art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, relativo alla perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì in applicazione del successivo art. 3, concernente la perizia o consulenza tecnica per la valutazione di patrimoni”, con la precisazione “che all'ausiliario va attribuito un compenso unitario, e non uno distinto per ogni indagine compiuta, in quanto, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico ma può assumere rilevanza esclusivamente nella determinazione della misura dell'onorario, fissato per il singolo scaglione tra una percentuale minima e una massima, oltre a costituire elemento valorizzabile ai fini dell'eventuale esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di aumentare l'onorario ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115 del
2002”, con l'ulteriore precisazione che, altrimenti, “il disposto dell'art. 3 innanzi citato non troverebbe alcuna pratica applicazione, giacché il compenso del consulente
10 dovrebbe essere sempre e comunque costituito dalla somma di tante liquidazioni quante sono le singole attività da lui svolte. Il conseguente esito di parcellizzazione delle indagini e del relativo compenso sarebbe, però, del tutto contrario alla ratio del sistema di liquidazione, che mira a includere sotto il medesimo criterio, piuttosto che ad escluderle, tutte le attività che siano di regola preordinate all'espletamento dell'incarico, il quale risiede nel tipo di accertamento disposto dal giudice e non nelle attività che il c.t.u., secondo il proprio apprezzamento, abbia ritenuto necessarie allo scopo…” (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ. 18135/23).
Va, infine, osservato che, alla luce delle risultanze della documentazione in atti, appare manifestamente infondata anche la pretesa del Dott. di ottenere Parte_1 un compenso ulteriore per l'attività espletata in esecuzione dell'incarico (cd. suppletivo) conferitogli all'udienza dell'1 febbraio 2022.
Ed infatti – come pure puntualmente evidenziato nel decreto opposto – l'attività svolta in esecuzione del cennato incarico costituiva mero completamento di quella originariamente affidata e peraltro si rendeva necessaria in quanto il C.T.U., pur a ciò espressamente autorizzato, aveva omesso l'acquisizione diretta di documenti utili all'espletamento dell'incarico e, pertanto, aveva effettuato la propria originaria ricostruzione sulla scorta di dati incompleti.
In definitiva, dunque, l'opposizione proposta dal Dott. va rigettata, Parte_1 con conseguente integrale conferma del decreto di liquidazione emesso dalla Prima
Sezione Civile del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 72107/2018 R.G.; decreto che oltre ad essere del tutto conforme a diritto e privo dei vizi confusamente prospettati dal ricorrente, contiene anche una chiara e puntuale esposizione delle ragioni a fondamento delle determinazioni assunte.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'odierno ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti convenute, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Roma, come sopra composto, pronunciando nel procedimento iscritto al n. 10303/2024 R.G., così provvede:
- Rigetta integralmente l'opposizione proposta dal Dott. avverso il Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi di sua spettanza per le prestazioni rese, quale C.T.U., nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi alla Prima Sezione Civile dell'intestato Tribunale ed iscritto al n. 72107/2018 R.G..
- Condanna il Dott. alla rifusione, in favore di e di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida – per ciascuna Controparte_2 delle predette parti convenute – in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, l'1 ottobre 2025
Il Giudice
Clelia Buonocore
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 10303 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Monte Zebio n. 7, presso lo studio
[...] degli Avv.ti Francesco D'Agostino e Domenico Mercuri, che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso.
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Paola Miri, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
NONCHE' nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._3
), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giulia n. 16, presso lo studio
[...] dell'Avv. Deborah Barbagallo, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
1 OGGETTO: Opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del C.T.U..
CONCLUSIONI: per il Dott. “Voglia il Tribunale, preliminarmente sospendere, Parte_1 anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento oggetto di opposizione. Nel merito, i) annullare il decreto di liquidazione, reso dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Roma, in data 21.12.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
72107/2018 R.G.; ii) in riforma del predetto decreto, rideterminare il compenso dovuto al C.T.U., ponendolo a carico solidale delle parti del giudizio di merito n. 72107/2018
R.G.. Segnatamente, in via principale liquidare il compenso spettante al Dott.
[...]
in qualità di C.T.U., facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 2 della Pt_1
Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 per le attività di verifica su conti correnti, carte di credito, conti deposito, rapporti con imprese di assicurazione, beni mobili registrati ed altri rapporti finanziari, ed applicando, invece, i parametri di cui all'art. 13 della medesima Tabella per i beni immobili, con separata liquidazione per ciascuno degli accertamenti sopra indicativi;
in particolare, quantificare il compenso in favore del
C.T.U. a) in un importo compreso tra il minimo di euro 21.191,05 ed il massimo di euro
42.455,65 per gli accertamenti riguardanti e ed in una CP_1 Controparte_2 somma compresa tra il minimo di euro 8.411,62 ed il massimo di euro 16.849,26 per gli accertamenti relativi a , Persona_1 Per_2 Controparte_3
Amministrazione di Via Flaminia Vecchia n. 668, Condominio di Via Solferino n. 9,
, di Via Controparte_4 Controparte_5
Carmelo Bene 325, e . Controparte_6 Controparte_7
In caso di opposizione delle parti convenute, condannare le stesse alla rifusione delle spese processuali”: per “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, in via preliminare e CP_1 pregiudiziale dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione proposta dal
Dott. dacché introdotta dopo il vano decorso del termine di legge. Nel Parte_1 merito, rigettare integralmente le ragioni di opposizione svolte dal ricorrente, confermando il decreto di liquidazione emesso dall'intestato Tribunale, in data
21.12.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 72107/2018 R.G.. In via subordinata,
2 nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, contenere l'aumento richiesto dal Dott. nella misura minima di legge, ponendo il pagamento Parte_1 delle ulteriori somme liquidate in favore del C.T.U. ad esclusivo carico di
[...] atteso che l'accertamento ulteriore e supplementare, affidato al Dott. CP_2 [...]
nella qualità, si è reso necessario per le gravi lacune nella produzione Pt_1 documentale di detta parte. In ogni caso, con condanna “esemplare” del ricorrente alla rifusione delle spese di lite”; per “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in via Controparte_2 preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, per decadenza del ricorrente dal diritto di contestare il decreto di liquidazione, avendo lo stesso introdotto tale opposizione dopo il vano decorso del termine di trenta giorni (termine decorrente dal 22.01.2024 e venuto, conseguentemente a scadenza il 21.02.2024). In via subordinata, nel merito, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, rigettare l'opposizione proposta dal Dott. in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto, essendo, il provvedimento opposto, immune da vizi logico-giuridici. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 15 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato il 6 marzo 2024, il Dott. – nominato C.T.U. nell'ambito del giudizio Parte_1 svoltosi innanzi all'intestato Tribunale ed iscritto al n. 72107/2018 R.G. – ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi di sua spettanza, emesso il
21 dicembre 2023 e comunicato il 22 gennaio 2024.
A fondamento della spiegata opposizione il ricorrente ha allegato che
➢ erroneamente il compenso di sua spettanza era stato liquidato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 3 della Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002;
➢ invero, in ragione dell'oggetto e della natura delle indagini da svolgere, le sue spettanze dovevano essere liquidate applicando i parametri di cui agli artt. 2,
3 e 13 della Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, rispettivamente, per gli
3 accertamenti sui conti correnti, depositi amministrati, beni mobili registrati ed altri rapporti finanziari, per quelli relativi alle partecipazioni sociali e, infine, per gli accertamenti aventi ad oggetto beni immobili;
➢ inoltre, il Giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che l'espletamento dell'incarico aveva richiesto accertamenti plurimi, tra loro autonomi ed eterogenei, con susseguente suo diritto al cumulo dei compensi dovuti per ciascun accertamento;
➢ il Tribunale in composizione collegiale aveva, altresì, erroneamente escluso il suo diritto ad un ulteriore e distinto compenso per le indagini suppletive affidategli con ordinanza dell'1 febbraio 2022.
Indi il Dott. illustrate le ragioni a fondamento della spiegata Parte_1 opposizione, ha rassegnato le conclusioni richiamate in epigrafe.
Dopo vari rinvii – richiesti dal ricorrente per documentare l'esito di una notifica di fatto non eseguita – in ottemperanza all'ordine del Giudice è stato, alfine, instaurato e regolarizzato il contraddittorio nei confronti di e parti del CP_1 Controparte_2 giudizio di merito iscritto al n. 72107/2018 R.G. e, quindi, litisconsorti necessari nel procedimento di opposizione all'attenzione.
Con distinte comparse si sono costituiti e i quali, in via CP_1 Controparte_2 preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Dott.
[...]
dacché introdotta dopo il vano decorso del termine perentorio di legge;
hanno Pt_1 contestato, comunque, nel merito le ragioni di opposizione e richieste di parte avversa, rassegnando, rispettivamente, le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 30 settembre 2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III co., c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies, I co., c.p.c..
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In apertura di motivazione, atteso che le convenute hanno preliminarmente richiesto la declaratoria della inammissibilità della presente opposizione, dacché promossa da con ricorso depositato dopo il decorso del termine di giorni trenta dalla Parte_1
4 comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto di liquidazione in contestazione, deve rilevarsi che, nel sistema vigente all'esito della cd. riforma Cartabia, è ben dubbio che, per l'impugnazione del decreto di liquidazione emesso dal giudice civile, possa e debba ritenersi ancora operante il cennato termine di decadenza.
Come noto, il testo originario dell'art. 170, I co., del D.P.R. n. 115 del 2002 stabiliva che, avverso il decreto di pagamento delle spettanze dovute agli ausiliari del magistrato, il beneficiario e le parti processuali (compreso il pubblico ministero) «possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente».
Il testo di tale disposizione veniva, poi, sostituito dall'art. 34, comma 17 del D.Lgs. n.
150 del 2011.
Il nuovo testo dell'art. 170, I co., del D.P.R. n. 115 del 2002 stabiliva e stabilisce che
“avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato […] il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150».
L'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (recante la rubrica
"Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia"), nel testo vigente prima delle recenti modifiche, stabiliva, a sua volta, che “le controversie previste dall'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo».
Ebbene, proprio in forza di tale rinvio, si è ritenuto che la disciplina del termine per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice dovesse individuarsi in quella di cui all'art. 702 quater c.p.c.; norma, quest'ultima, dettata in tema di procedimento sommario di cognizione, a mente della quale il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolida in giudicato se non è appellato «entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione».
Segnatamente, con riferimento al sistema vigente prima della recente riforma
Cartabia, la Suprema Corte – richiamati i principi enunciati dalla Consulta con la nota
Sentenza n. 106/2016 – ha avuto modo di evidenziare che dall'intervenuta modifica dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, con l'abrogazione della disposizione che indicava
5 in venti giorni il termine per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari del giudice, non poteva e non può farsi discendere che il rimedio dell'opposizione sia “proponibile sine die e soggetto solo al termine ordinario di prescrizione, dovendosi al contrario ritenere che l'opposizione in esame è stata attratta nel modello del rito sommario di cognizione e che, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (in tal senso, ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4423).
Deve, tuttavia, rammentarsi che il citato art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011 è stato modificato dapprima con il D.Lgs. n. 149/2022 e, poi, con L. n. 197/2022.
Segnatamente, con l'abrogazione delle disposizioni codicistiche contemplanti il procedimento sommario di cognizione e l'introduzione, nel sistema del Codice civile, del cd. rito semplificato di cognizione, è stato modificato anche il citato art. 15 del
D.Lgs. n. 150/2011, il cui primo comma, nel testo novellato, prevede testualmente che
“Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Va, ancora, rimarcato che, abrogati gli artt. 702 ter e 702 quater c.p.c. - che prevedevano che la pronuncia a definizione delle domande proposte con il rito sommario di cognizione venisse resa con ordinanza, soggetta al termine di impugnazione di giorni 30, decorrente dalla relativa notificazione o comunicazione - attualmente l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari del Giudice è interamente disciplinata dalle disposizioni in tema di rito semplificato di cognizione.
Ebbene, in forza delle previsioni degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. – cui, ripetesi, rinvia il vigente art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011 – l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione va ora definita con sentenza;
inoltre, tra le norme codicistiche che disciplinato il suindicato procedimento semplificato non si rinviene alcuna disposizione analoga al previgente art. 702 quater c.p.c. (che, come detto, prevedeva che il termine di giorni trenta per l'impugnazione decorresse non solo dalla
6 notifica ma anche dalla comunicazione, a cura della Cancelleria, dell'ordinanza resa a definizione del procedimento sommario) ché, invece, l'art. 281 terdecies, II co., c.p.c. rinvia alla disciplina generale in tema di mezzi di impugnazione, prevedendo testualmente che “la sentenza è impugnabile nei modi ordinari”.
Pertanto, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla cd. riforma Cartabia, deve ritenersi che, in difetto di una disposizione ad hoc sul termine per la proposizione dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del C.T.U., in materia non possa che farsi riferimento alla disciplina generale contenuta negli artt.
325 e ss. c.p.c. (cui – come accennato - rinvia anche il secondo comma dell'art. 281 terdecies c.p.c.) e, in particolare, agli artt. 326 e 327 c.p.c..
Conseguentemente il rimedio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del C.T.U. dovrà essere proposto nel termine breve di giorni trenta solo in caso di notificazione, a cura di parte, del provvedimento (restando invece irrilevante, ai fini dell'operatività e de decorso di tale termine, la comunicazione di Cancelleria). Per converso, ove il decreto di liquidazione – pur comunicato a cura della Cancelleria – non sia stato notificato, non potrà che farsi applicazione dell'art. 327 c.p.c. a mente del quale “indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, ritiene questo Giudice che non possa darsi seguito all'eccezione di inammissibilità, sollevata dalle parti convenute sul presupposto che ai fini del decorso del termine breve per la proposizione del rimedio all'attenzione rilevi anche la mera comunicazione del decreto di liquidazione ad opera della Cancelleria.
E tanto rende anche superfluo verificare se il deposito dell'atto introduttivo del presente procedimento debba effettivamente collocarsi temporalmente al 6 marzo 2024
o, piuttosto, retrodatarsi al 21 febbraio 2024, data in cui – per quanto inferibile dalla documentazione allegata dal ricorrente – il Dott. attivava il Parte_1 procedimento di deposito del ricorso in opposizione, ricevendo anche la cd. ricevuta di avvenuta consegna.
7 Disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità e passando, dunque, all'esame nel merito delle censure e richieste avanzate con il ricorso, ritiene questo Giudice che debba pervenirsi all'integrale rigetto dell'opposizione proposta dal Dott.
[...]
Pt_1
Segnatamente, appare del tutto destituita di fondamento l'affermazione del ricorrente secondo cui, nel liquidare le sue spettanze, il Tribunale in composizione collegiale avrebbe dovuto considerare come autonomi gli accertamenti involgenti beni eterogenei o riferibili a soggetti diversi.
Invero, è certo noto che, al fine di valutare se l'incarico affidato al C.T.U. contempli un accertamento unitario ovvero più accertamenti autonomi, non è, di per sé, rilevante il fatto che al perito siano state rivolte più domande o che egli sia tenuto a compiere più operazioni strutturalmente distinte. Decisivo è, invece che la pluralità di operazioni sia astretta da un vincolo di unitarietà funzionale, tale da privare di autonomia le singole indagini e risposte oppure, al contrario, che siano da compiere operazioni fondamentalmente autosufficienti ovvero non interdipendenti o eterogenee (Cass.
36292/2021, 28417/2018).
In particolare, la Suprema Corte ha, più volte, enunciato il principio secondo cui, per stabilire se il C.T.U. abbia svolto un unico o una pluralità di accertamenti, occorre verificare l'autonomia o l'interdipendenza delle singole indagini, venendo a dipendere da tale verifica la possibilità di ravvisare un unico o più incarichi, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autosufficienza.
Infatti – come pure affermato dalla Suprema Corte – il principio di onnicomprensività dell'onorario, desumibile dall'art. 29 del D.M. 30 maggio 2002, riguarda tutte le attività complementari e accessorie che, anche ove non specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultino tuttavia strumentali all'accertamento tecnico;
detto principio, invece, non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, ed il cui esito non sia meramente funzionale all'unico accertamento richiesto (in tal senso, Cass., 25 marzo 2010, n. 7174; conf., ex plurimis, Cass, 4 giugno 2018, n. 14292).
8 In sintesi, dunque, ai fini della liquidazione del compenso in favore del C.T.U. – e, dunque, al fine di verificare se si sia in presenza di un incarico unitario o plurimo - deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento. Pertanto, se è vero che, in sede di determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti può essere considerato unico, è altrettanto vero che, qualora con il medesimo, unitario incarico, siano stati richiesti accertamenti plurimi, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass., 23 marzo 2007, n. 7186; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21224). Infatti, per i fini indicati il criterio da seguire non può essere ancorato esclusivamente al dato formale dell'unicità dell'incarico, essendo, invece, essenziale accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti che, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei;
nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi mentre nel secondo varrebbe il concetto dell'unitarietà ed unicità del compenso. (cfr. da ultimo Cass., 8 marzo 2023, 6927).
Ebbene, del tutto in linea con i principi sopra richiamati, il Giudice a quo, con puntuale motivazione, a fronte delle pretese del C.T.U. odierno ricorrente ha così condivisibilmente argomentato: “Rilevato che l'incarico aveva ad oggetto la determinazione, anche in via deduttiva e con logici margini di approssimazione, dei redditi netti delle parti, e nonché delle sostanze e delle CP_1 Controparte_2 disponibilità di denaro, titoli o altri beni in capo a questi ultimi negli anni dal 2016 all'“attualità” e che la circostanza che, ai fini dell'accertamento, dovessero essere verificati anche i rapporti bancari intestati e/o cointestati ai genitori del ed ai CP_1 condomìni (sui quali il aveva delega ad operare) evidentemente non modifica CP_1
l'oggetto dell'incarico, espressamente concernente l'accertamento dei redditi e dei patrimoni delle parti in causa (e non dei genitori del e dei condomìni dallo stesso CP_1 amministrati), pur dovendosi tenere conto, in sede di liquidazione del compenso, anche dell'attività relativa all'esame e alla valutazione dei rapporti bancari e/o finanziari facenti capo a tali ulteriori soggetti”.
9 E sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, esclusa la possibilità di valorizzare come accertamenti autonomi, ai fini del compenso, le verifiche eseguite su conti e rapporti facenti capo a soggetti distinti dalle parti in causa, il Giudice a quo ha ritenuto che l'incarico affidato al C.T.U. implicasse solo due distinti accertamenti, ovvero la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica dei due contendenti, pervenendo alla condivisibile conclusione che l'onorario complessivo dovesse essere determinato “sommando gli onorari imputabili a ciascuna delle due parti nei cui confronti detto accertamento è stato svolto”.
Parimenti priva di pregio risulta la censura di parte ricorrente afferente i parametri assunti per la quantificazione del compenso di spettanza, ovvero quelli di cui all'art. 3 della Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 e non anche – in relazione all'eterogenea natura dei beni e rapporti in verifica – i parametri contemplati dall'art. 2 e dall'art. 13 del medesimo Decreto sopra richiamato.
Invero, in proposito non può che richiamarsi – come già il Giudice a quo, nella motivazione del decreto opposto - l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, a mente del quale “la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio al quale sia stato conferito, nell'àmbito di un giudizio di separazione personale, l'incarico di accertare la capacità reddituale dei coniugi sulla scorta dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e di conservatoria deve essere operata non già in base all'art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, relativo alla perizia o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì in applicazione del successivo art. 3, concernente la perizia o consulenza tecnica per la valutazione di patrimoni”, con la precisazione “che all'ausiliario va attribuito un compenso unitario, e non uno distinto per ogni indagine compiuta, in quanto, nella valutazione dei patrimoni, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico ma può assumere rilevanza esclusivamente nella determinazione della misura dell'onorario, fissato per il singolo scaglione tra una percentuale minima e una massima, oltre a costituire elemento valorizzabile ai fini dell'eventuale esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale di aumentare l'onorario ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115 del
2002”, con l'ulteriore precisazione che, altrimenti, “il disposto dell'art. 3 innanzi citato non troverebbe alcuna pratica applicazione, giacché il compenso del consulente
10 dovrebbe essere sempre e comunque costituito dalla somma di tante liquidazioni quante sono le singole attività da lui svolte. Il conseguente esito di parcellizzazione delle indagini e del relativo compenso sarebbe, però, del tutto contrario alla ratio del sistema di liquidazione, che mira a includere sotto il medesimo criterio, piuttosto che ad escluderle, tutte le attività che siano di regola preordinate all'espletamento dell'incarico, il quale risiede nel tipo di accertamento disposto dal giudice e non nelle attività che il c.t.u., secondo il proprio apprezzamento, abbia ritenuto necessarie allo scopo…” (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ. 18135/23).
Va, infine, osservato che, alla luce delle risultanze della documentazione in atti, appare manifestamente infondata anche la pretesa del Dott. di ottenere Parte_1 un compenso ulteriore per l'attività espletata in esecuzione dell'incarico (cd. suppletivo) conferitogli all'udienza dell'1 febbraio 2022.
Ed infatti – come pure puntualmente evidenziato nel decreto opposto – l'attività svolta in esecuzione del cennato incarico costituiva mero completamento di quella originariamente affidata e peraltro si rendeva necessaria in quanto il C.T.U., pur a ciò espressamente autorizzato, aveva omesso l'acquisizione diretta di documenti utili all'espletamento dell'incarico e, pertanto, aveva effettuato la propria originaria ricostruzione sulla scorta di dati incompleti.
In definitiva, dunque, l'opposizione proposta dal Dott. va rigettata, Parte_1 con conseguente integrale conferma del decreto di liquidazione emesso dalla Prima
Sezione Civile del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 72107/2018 R.G.; decreto che oltre ad essere del tutto conforme a diritto e privo dei vizi confusamente prospettati dal ricorrente, contiene anche una chiara e puntuale esposizione delle ragioni a fondamento delle determinazioni assunte.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'odierno ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti convenute, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Roma, come sopra composto, pronunciando nel procedimento iscritto al n. 10303/2024 R.G., così provvede:
- Rigetta integralmente l'opposizione proposta dal Dott. avverso il Parte_1 decreto di liquidazione dei compensi di sua spettanza per le prestazioni rese, quale C.T.U., nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi alla Prima Sezione Civile dell'intestato Tribunale ed iscritto al n. 72107/2018 R.G..
- Condanna il Dott. alla rifusione, in favore di e di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio, che liquida – per ciascuna Controparte_2 delle predette parti convenute – in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, l'1 ottobre 2025
Il Giudice
Clelia Buonocore
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