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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/11/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5180/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna, Pt_1
giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp. e dif. dall'avv.to D. C. Gallo, con domicilio eletto come da ricorso, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 29/10/2024, l a seguito di contestazione delle Pt_1
conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio la controparte, contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Disposta C.T.U., la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso in opposizione va accolto nei limiti di seguito precisati.
La consulenza tecnica disposta in tale fase di opposizione, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che parte resistente presenta un grado di invalidità tale da far accogliere la domanda proposta in sede di A.T.P.O., ma non con la decorrenza riconosciuta nella predetta fase processuale.
Il Giudice ritiene di accettare e far proprio il giudizio conclusivo del C.T.U. nominato in fase di opposizione, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Conseguentemente l'opposizione va accolta nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese complessive di giudizio (compresa la fase di A.T.P.O.) vanno compensate tra le parti, in considerazione della decorrenza del riconoscimento dello stato di invalidità.
Le spese delle C.T.U. restano a carico dell' Parte_1
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso in opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per godere dell'assegno mensile di CP_1
assistenza a decorrere dal 1°/1/2025;
b) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio (compresa la fase di A.T.P.O.);
c) pone le spese di C.T.U. (comprese quelle della fase di A.T.P.O.), liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' Parte_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna, Pt_1
giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp. e dif. dall'avv.to D. C. Gallo, con domicilio eletto come da ricorso, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 29/10/2024, l a seguito di contestazione delle Pt_1
conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, ha resistito in giudizio la controparte, contestando nel merito la domanda avversa e formulando le conclusioni di cui in memoria.
Disposta C.T.U., la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso in opposizione va accolto nei limiti di seguito precisati.
La consulenza tecnica disposta in tale fase di opposizione, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che parte resistente presenta un grado di invalidità tale da far accogliere la domanda proposta in sede di A.T.P.O., ma non con la decorrenza riconosciuta nella predetta fase processuale.
Il Giudice ritiene di accettare e far proprio il giudizio conclusivo del C.T.U. nominato in fase di opposizione, in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico – legali.
Conseguentemente l'opposizione va accolta nei limiti di cui al dispositivo.
Le spese complessive di giudizio (compresa la fase di A.T.P.O.) vanno compensate tra le parti, in considerazione della decorrenza del riconoscimento dello stato di invalidità.
Le spese delle C.T.U. restano a carico dell' Parte_1
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso in opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per godere dell'assegno mensile di CP_1
assistenza a decorrere dal 1°/1/2025;
b) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio (compresa la fase di A.T.P.O.);
c) pone le spese di C.T.U. (comprese quelle della fase di A.T.P.O.), liquidate a parte, in via definitiva a carico dell' Parte_1
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice
Dott. Aldo Rizzo