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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6018 dell'anno 2021 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dagli Avvocati Pieralberto Parte_1
Palombella e Maria Lotito, elettivamente domiciliata in Sammichele
di Bari, via R. Nitti n.11 (presso lo studio dei predetti difensori)
APPELLANTE
CONTRO
, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonio Leonardo Eramo e
Giovanni Spinelli, elettivamente domiciliati in Bari, via Francesco
Saverio Abbrescia n. 83/B (presso lo studio dei predetti difensori)
APPELLATI
______________________________________
All'udienza del 16 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
L'11 ottobre 2017, , proprietaria di un fondo rustico Parte_1
sito in agro di Sammichele di Bari (in catasto al foglio 13, particella 552) ritenendo di avere subito dei danni al suo terreno a causa di un incendio propagatosi dal confinante terreno (particella 578) di proprietà di , ed , CP_1 Per_1 Per_2 Controparte_3
depositava all'ufficio del Giudice di Pace di Bari un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. volto a verificare, previa descrizione dello stato dei luoghi, la sussistenza dell'evento dannoso ed a quantificare i danni subiti dall'istante.
Espletato il richiesto mezzo di istruzione preventiva con finalità
conciliative e non essendo le parti pervenute ad una soluzione transattiva, la conveniva in giudizio i confinanti al Pt_1 CP_1
fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 2051 c.c., della somma di € 4.565,00, oltre al rimborso delle spese della CT svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ed a quelle di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito,
l'infondatezza della domanda e comunque le eccessività della somma richiesta.
Insistevano per il rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge.
Poiché dalla CT svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. era emerso che diversi alberi del fondo del convenuto si trovavano ad una distanza dal confine inferiore a mt. 1,50, proponevano domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice a pag. 2/12 rimuovere e/o abbattere gli alberi posti a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 892 c.c..
Con sentenza n. 9/21 depositata il 5 gennaio 2021, il Giudice di
Pace: rigettava la domanda principale;
accoglieva quella riconvenzionale;
ordinava alla di estirpare gli alberi del suo Pt_1
fondo posti a distanza inferiore a quella di mt 1,50 dal confine;
condannava l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore dei convenuti.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello la Pt_1
lamentando: la omessa, erronea e falsa applicazione degli artt. 167 e
115 c.p.c., posto che il primo giudice aveva ritenuto non provati l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la condotta dei pur in mancanza di specifica contestazione, sul punto, da CP_1
parte dei medesimi;
l'omessa ed erronea valutazione della CT ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non avendo il giudice di pace correttamente valutato le risultanze della relazione peritale né esposto con precisione le ragioni per la quale le aveva disattese;
l'erronea, omessa ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie e/o la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 e
2051 c.c., atteso che il primo giudice, al fine di affermare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei convenuti, non aveva tenuto conto delle dichiarazioni dei testi escussi, di quelle rese, in sede di interrogatorio formale, da ed e della CP_1 Controparte_3
mancata comparizione del convenuto a Controparte_2
rispondere all'interrogatorio formale deferitogli;
la ingiusta valutazione della domanda riconvenzionale, accolta senza tenere pag. 3/12 cono dell'esplicito divieto normativo ad abbattere, senza preventiva autorizzazione amministrativa, alberi di olivo.
Concludeva chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 5.000, oltre agli interessi, al danno da svalutazione monetaria ed alle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati , ed CP_1 CP_2
, dando preliminarmente atto dell'intervenuto Controparte_3
decesso di . Persona_3
Deducevano la totale infondatezza dell'appello e ne chiedevano l'integrale rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Il processo veniva quindi interrotto e poi regolarmente riassunto dalla . Pt_1
L'appello è solo parzialmente fondato e deve, per quanto di ragione e nei limiti in seguito precisati, essere accolto.
La domanda principale proposta dalla è chiaramente fondata Pt_1
ad ottenere il risarcimento dei danni da cosa in custodia, nel caso di specie individuata nel fondo confinante di proprietà degli odierni appellati.
Tanto premesso, per giurisprudenza costante e consolidata (per tutte: Cass. 30/11/2024, n. 28057; Cass. 20/7/2023, n. 21675;
Trib. Bari, 13/11/2024), la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., configura una responsabilità presunta a carico del custode per i danni derivanti pag. 4/12 dalla cosa custodita, salvo che questi dimostri l'esistenza di un caso fortuito.
Tale responsabilità trova il suo fondamento nell'obbligo di custodia che grava su chiunque eserciti, a qualsiasi titolo, un potere effettivo e continuativo sulla cosa, comportando il dovere di vigilare affinchè
essa non provochi danni a terzi.
Si tratta, in sostanza, di una forma di responsabilità oggettiva, in cui è sufficiente accertare il nesso causale tra il danno e la cosa custodita, senza che rilevi la condotta del custode.
Ne consegue che, una volta dimostrata, da parte del danneggiato, la sussistenza di un nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, spetterà al custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (Trib. Potenza, 22/11/2024, n. 1913) o della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di terzi (Cass. 23/5/2023, n. 14228).
Una volta richiamati i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., va subito rimarcato come l'indagine sulla sussistenza del nesso eziologico tra evento dannoso e cosa in custodia presupponga che il danneggiato provi che il pregiudizio patito sia derivato dalla cosa di cui la controparte aveva la custodia.
Nella fattispecie in esame, il primo giudice ha ritenuto che detta prova non sia stata, dalla , sufficientemente fornita. Pt_1
Detta valutazione, però, non può essere condivisa.
In tema di valutazione del materiale probatorio ex art.116 c.p.c.,
vanno preliminarmente richiamati alcuni pacifici principi dottrinali,
recepiti da numerosi arresti giurisprudenziali.
pag. 5/12 In particolare, va ricordato che, nel nostro ordinamento processuale, vige, in uno con in principio dispositivo, quello della
“acquisizione probatoria”, in forza del quale le risultanze istruttorie,
comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (per tutte: Cass. 28/8/2024, n. 23286).
Il giudice di merito, pertanto, è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova (ed anche da presunzioni: Cass. 9/8/2024, n. 22611) che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, con l'unico obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. 15/3/2024, n.
7014; App. Bari, 12/7/2024, n. 997).
Nel nostro sistema processuale civile, poi, a differenza di quello penale, non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto detto divieto non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697
c.c., né a qualsiasi altra norma.
È perciò possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva,
possa costituire la premessa di un'altra presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, con la conseguenza che qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici,
che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario
(per tutte: Cass. 27/5/2024, n. 14788).
pag. 6/12 Nel caso di specie, come visto, il primo giudice, partendo dal presupposto che la CT non costituisce fonte di prova nella disponibilità delle parti, è giunto a ritenere non provata la domanda della , in quanto sarebbe rimasta incerta l'origine Pt_1
dell'incendio.
Tale conclusione, però, risulta non condivisibile, perché fondata su un principio di diritto (la rilevanza probatoria delle risultanze di una
CT) meritevole di essere meglio chiarito e su di un non corretto esercizio del potere di cui all'art.116 c.p.c..
Ed invero, in merito alla natura della CT ed alla valutazione, ai fini probatori, delle risultanze della stessa, va ricordato che il giudice può avvalersi della consulenza tecnica non soltanto incaricando l'ausiliario di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetto
“consulente deducente”), ma anche di accertare i fatti stessi
(“consulente percipiente”), quando appunto si tratti di fatti la cui conoscenza richiede specifiche competenze.
Nel caso di specie, il CT nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre a quantificare i danni subiti dalla , ha Pt_1
accertato: che sul fondo dei vi erano piante infestanti;
CP_1
che “la proprietà dei signori era stata gravemente CP_1
danneggiata dall'evento dannoso (incendio) sia a carico delle piante agricole, sia a carico della struttura in muratura presente sull'appezzamento, mentre il fondo agricolo della aveva Pt_1
riportato danni a carico delle piante rinvenute sia a ridosso del muretto a secco, sia alla distanza di 5,60 mt sulla base dello stesso muretto a secco”.
pag. 7/12 In risposta ad apposito quesito, lo stesso CT, in seguito all'esame dello stato dei luoghi e della collocazione degli alberi danneggiati, ha poi affermato che “l'incendio ha avuto origine dal terreno dei signori per poi propagarsi fino al terreno agricolo della signora CP_1
”. Pt_1
Ora, i dati oggettivi, accertati dal CT, costituiti dalle condizioni di scarsa manutenzione del fondo dei (per la presenza di CP_1
infestanti) e dalla natura ed ubicazione del muretto e degli alberi danneggiati, come sopra indicati, uniti al decisivo rilievo che non sono stati riscontrati altri danni in fondi limitrofi, non possono lasciare dubbi, o, a tutto voler concedere, non possono che indurre a presumere, che l'incendio che ha danneggiato gli alberi della Pt_1
si sia propagato, se non proprio sia sorto, sul fondo dei convenuti
. CP_1
Ogni altra ipotesi sarebbe davvero poco verosimile.
Accertato quanto sopra esposto, è del tutto evidente che il danno lamentato è stato cagionato da una cosa (il fondo rustico confinante), nella disponibilità e custodito dai convenuti . CP_1
Una volta ritenuta provata la responsabilità ex art. 2051 c.c. degli odierni appellati, era loro onere, sulla base dei pacifici principi giurisprudenziali sopra richiamati, fornire la prova liberatoria del caso fortuito o della esistenza della causa, esclusiva o concorrente,
della condotta del danneggiato o di un terzo.
Detta prova non è stata in alcun modo fornita, cosicchè la domanda principale risulta, relativamente all' “an”, fondata.
pag. 8/12 Né va taciuto che il primo giudice, nel ritenere, come visto in modo errato, non provata la domanda principale, ha del tutto omesso di valutare, ex art. 232 1° co. c.p.c., la ingiustificata mancata comparizione del convenuto (proprio la Controparte_2
persona che, secondo le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla sorella , “manteneva principalmente” il fondo in CP_1
questione) a rispondere all'interrogatorio formale a lui deferito.
Relativamente al “quantum” della domanda della , l'accertato Pt_1
posizionamento, a distanza inferiore a quella legale, dal fondo dei
, degli alberi di olivo danneggiati (con la conseguente CP_1
conferma, in questa sede, dell'accoglimento della domanda riconvenzionale degli odierni appellati) non può che comportare il rigetto di ogni richiesta risarcitoria sul punto.
Tale rigetto si giustifica non per la sussistenza di una concorrente condotta colposa del danneggiato nella causazione dell'evento, ma perchè non può essere risarcito il danno relativo ad alberi dei quali, con la stessa sentenza, viene disposta l'estirpazione ai sensi dell'art. 894 c.c..
Ne consegue che va risarcito alla il solo danno alle cinque Pt_1
piante di ciliegio, tutte collocate a distanza legale dal confine con il fondo dei . CP_1
Detto danno è stato, dal CT dott.ssa , quantificato, Persona_4
in modo corretto, motivato e del tutto condivisibile, in € 1.125,30,
oltre ad € 150 per l'acquisto e la messa a dimora delle giovani piante di ciliegio.
pag. 9/12 Gli appellati vanno perciò condannati, in solido tra loro, CP_1
al pagamento, in favore della , della somma di € 1.275,30 oltre Pt_1
agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del sinistro (20/7/2017) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici
ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
L'appello va invece rigettato relativamente alla richiesta di riforma della impugnata sentenza nella parte in cui la stessa accoglieva la domanda riconvenzionale dei ed ordinava alla Laera di CP_1
estirpare immediatamente gli alberi insistenti sulla proprietà di quest'ultima e posti a distanza inferiore a mt.1,50 dal confine del fondo della controparte.
In primo luogo è stata rilevata dal CT dott.ssa , e non è Per_4
stata contestata, la presenza di quasi tutti gli alberi di olivo, insieme ad altre di , e noce, a distanza Parte_2 Parte_3 Pt_4
inferiore a quella di mt 1,50 prevista dall'art. 892 1° n. 2 c.c..
In secondo luogo emerge, dalla documentazione fotografica allegata alla CT, che gli alberi in questione avevano tutti altezza superiore a quella del basso e malmesso muretto a secco divisorio esistente tra i due fondi con la conseguenza che, nel caso di specie, in virtù
del disposto dell'art. 892 4° co. c.c., la distanza di mt. 1,50 degli alberi dal confine andava comunque rispettata.
In terzo luogo, se è vero che non può essere esclusa la possibilità di usucapire il diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge (Cass. n. 21885/2007) va ricordato che il termine per usucapire decorre dalla data del piantamento (data nel caso di pag. 10/12 specie che non è risulta provata, con sufficiente certezza, dalle dichiarazioni dei testi citati dalla nel primo giudizio). Pt_1
E peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 1/12/2022, n.
35377; Cass. 26/8/2019, n. 21694), può essere usucapito il diritto a tenere le piante a distanza inferiore dal confine, ma non quello ad eccedere in altezza, quando vi sia un muro divisorio tra le due proprietà.
Per finire, le questioni, dedotte dall'appellante principale, circa la non estirpabilità delle piante di olivo in difetto di preventiva autorizzazione amministrativa, riguardano la esecuzione della presente sentenza e non impediscono al giudice di accogliere la domanda proposta ex art. 894 c.c. (per inciso, la giurisprudenza invocata dalla difesa dei – Cass. n. 14455/1999 - CP_1
riguarda il diverso caso in cui il destinatario dell'ordine di estirpazione invochi, a suo vantaggio, leggi in materia di ambiente e paesaggio e non, come nel caso di specie, leggi a tutela di un particolare tipo di piante).
L'accoglimento parziale delle diverse domande, argomentazioni ed eccezioni, induce a compensare interamente, tra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , ed Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
, avverso la sentenza n. 9/21, depositata il 5/1/2021, del
[...]
Giudice di Pace di Bari, riforma parzialmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto, così provvede:
pag. 11/12 1) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.275,30, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del sinistro (20/7/2017) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
2) Compensa integralmente, tra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio e quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. proposto dalla;
Pt_1
3) Conferma, per il resto l'impugnata sentenza.
Bari, 22 aprile 2025
Il Giudice
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6018 dell'anno 2021 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentata e difesa dagli Avvocati Pieralberto Parte_1
Palombella e Maria Lotito, elettivamente domiciliata in Sammichele
di Bari, via R. Nitti n.11 (presso lo studio dei predetti difensori)
APPELLANTE
CONTRO
, e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonio Leonardo Eramo e
Giovanni Spinelli, elettivamente domiciliati in Bari, via Francesco
Saverio Abbrescia n. 83/B (presso lo studio dei predetti difensori)
APPELLATI
______________________________________
All'udienza del 16 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
L'11 ottobre 2017, , proprietaria di un fondo rustico Parte_1
sito in agro di Sammichele di Bari (in catasto al foglio 13, particella 552) ritenendo di avere subito dei danni al suo terreno a causa di un incendio propagatosi dal confinante terreno (particella 578) di proprietà di , ed , CP_1 Per_1 Per_2 Controparte_3
depositava all'ufficio del Giudice di Pace di Bari un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. volto a verificare, previa descrizione dello stato dei luoghi, la sussistenza dell'evento dannoso ed a quantificare i danni subiti dall'istante.
Espletato il richiesto mezzo di istruzione preventiva con finalità
conciliative e non essendo le parti pervenute ad una soluzione transattiva, la conveniva in giudizio i confinanti al Pt_1 CP_1
fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 2051 c.c., della somma di € 4.565,00, oltre al rimborso delle spese della CT svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ed a quelle di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito,
l'infondatezza della domanda e comunque le eccessività della somma richiesta.
Insistevano per il rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge.
Poiché dalla CT svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. era emerso che diversi alberi del fondo del convenuto si trovavano ad una distanza dal confine inferiore a mt. 1,50, proponevano domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice a pag. 2/12 rimuovere e/o abbattere gli alberi posti a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 892 c.c..
Con sentenza n. 9/21 depositata il 5 gennaio 2021, il Giudice di
Pace: rigettava la domanda principale;
accoglieva quella riconvenzionale;
ordinava alla di estirpare gli alberi del suo Pt_1
fondo posti a distanza inferiore a quella di mt 1,50 dal confine;
condannava l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore dei convenuti.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello la Pt_1
lamentando: la omessa, erronea e falsa applicazione degli artt. 167 e
115 c.p.c., posto che il primo giudice aveva ritenuto non provati l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la condotta dei pur in mancanza di specifica contestazione, sul punto, da CP_1
parte dei medesimi;
l'omessa ed erronea valutazione della CT ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non avendo il giudice di pace correttamente valutato le risultanze della relazione peritale né esposto con precisione le ragioni per la quale le aveva disattese;
l'erronea, omessa ed illogica valutazione delle risultanze istruttorie e/o la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 e
2051 c.c., atteso che il primo giudice, al fine di affermare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei convenuti, non aveva tenuto conto delle dichiarazioni dei testi escussi, di quelle rese, in sede di interrogatorio formale, da ed e della CP_1 Controparte_3
mancata comparizione del convenuto a Controparte_2
rispondere all'interrogatorio formale deferitogli;
la ingiusta valutazione della domanda riconvenzionale, accolta senza tenere pag. 3/12 cono dell'esplicito divieto normativo ad abbattere, senza preventiva autorizzazione amministrativa, alberi di olivo.
Concludeva chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 5.000, oltre agli interessi, al danno da svalutazione monetaria ed alle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituivano in giudizio gli appellati , ed CP_1 CP_2
, dando preliminarmente atto dell'intervenuto Controparte_3
decesso di . Persona_3
Deducevano la totale infondatezza dell'appello e ne chiedevano l'integrale rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Il processo veniva quindi interrotto e poi regolarmente riassunto dalla . Pt_1
L'appello è solo parzialmente fondato e deve, per quanto di ragione e nei limiti in seguito precisati, essere accolto.
La domanda principale proposta dalla è chiaramente fondata Pt_1
ad ottenere il risarcimento dei danni da cosa in custodia, nel caso di specie individuata nel fondo confinante di proprietà degli odierni appellati.
Tanto premesso, per giurisprudenza costante e consolidata (per tutte: Cass. 30/11/2024, n. 28057; Cass. 20/7/2023, n. 21675;
Trib. Bari, 13/11/2024), la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., configura una responsabilità presunta a carico del custode per i danni derivanti pag. 4/12 dalla cosa custodita, salvo che questi dimostri l'esistenza di un caso fortuito.
Tale responsabilità trova il suo fondamento nell'obbligo di custodia che grava su chiunque eserciti, a qualsiasi titolo, un potere effettivo e continuativo sulla cosa, comportando il dovere di vigilare affinchè
essa non provochi danni a terzi.
Si tratta, in sostanza, di una forma di responsabilità oggettiva, in cui è sufficiente accertare il nesso causale tra il danno e la cosa custodita, senza che rilevi la condotta del custode.
Ne consegue che, una volta dimostrata, da parte del danneggiato, la sussistenza di un nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, spetterà al custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (Trib. Potenza, 22/11/2024, n. 1913) o della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di terzi (Cass. 23/5/2023, n. 14228).
Una volta richiamati i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., va subito rimarcato come l'indagine sulla sussistenza del nesso eziologico tra evento dannoso e cosa in custodia presupponga che il danneggiato provi che il pregiudizio patito sia derivato dalla cosa di cui la controparte aveva la custodia.
Nella fattispecie in esame, il primo giudice ha ritenuto che detta prova non sia stata, dalla , sufficientemente fornita. Pt_1
Detta valutazione, però, non può essere condivisa.
In tema di valutazione del materiale probatorio ex art.116 c.p.c.,
vanno preliminarmente richiamati alcuni pacifici principi dottrinali,
recepiti da numerosi arresti giurisprudenziali.
pag. 5/12 In particolare, va ricordato che, nel nostro ordinamento processuale, vige, in uno con in principio dispositivo, quello della
“acquisizione probatoria”, in forza del quale le risultanze istruttorie,
comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (per tutte: Cass. 28/8/2024, n. 23286).
Il giudice di merito, pertanto, è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova (ed anche da presunzioni: Cass. 9/8/2024, n. 22611) che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, con l'unico obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. 15/3/2024, n.
7014; App. Bari, 12/7/2024, n. 997).
Nel nostro sistema processuale civile, poi, a differenza di quello penale, non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto detto divieto non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697
c.c., né a qualsiasi altra norma.
È perciò possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva,
possa costituire la premessa di un'altra presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, con la conseguenza che qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici,
che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario
(per tutte: Cass. 27/5/2024, n. 14788).
pag. 6/12 Nel caso di specie, come visto, il primo giudice, partendo dal presupposto che la CT non costituisce fonte di prova nella disponibilità delle parti, è giunto a ritenere non provata la domanda della , in quanto sarebbe rimasta incerta l'origine Pt_1
dell'incendio.
Tale conclusione, però, risulta non condivisibile, perché fondata su un principio di diritto (la rilevanza probatoria delle risultanze di una
CT) meritevole di essere meglio chiarito e su di un non corretto esercizio del potere di cui all'art.116 c.p.c..
Ed invero, in merito alla natura della CT ed alla valutazione, ai fini probatori, delle risultanze della stessa, va ricordato che il giudice può avvalersi della consulenza tecnica non soltanto incaricando l'ausiliario di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetto
“consulente deducente”), ma anche di accertare i fatti stessi
(“consulente percipiente”), quando appunto si tratti di fatti la cui conoscenza richiede specifiche competenze.
Nel caso di specie, il CT nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre a quantificare i danni subiti dalla , ha Pt_1
accertato: che sul fondo dei vi erano piante infestanti;
CP_1
che “la proprietà dei signori era stata gravemente CP_1
danneggiata dall'evento dannoso (incendio) sia a carico delle piante agricole, sia a carico della struttura in muratura presente sull'appezzamento, mentre il fondo agricolo della aveva Pt_1
riportato danni a carico delle piante rinvenute sia a ridosso del muretto a secco, sia alla distanza di 5,60 mt sulla base dello stesso muretto a secco”.
pag. 7/12 In risposta ad apposito quesito, lo stesso CT, in seguito all'esame dello stato dei luoghi e della collocazione degli alberi danneggiati, ha poi affermato che “l'incendio ha avuto origine dal terreno dei signori per poi propagarsi fino al terreno agricolo della signora CP_1
”. Pt_1
Ora, i dati oggettivi, accertati dal CT, costituiti dalle condizioni di scarsa manutenzione del fondo dei (per la presenza di CP_1
infestanti) e dalla natura ed ubicazione del muretto e degli alberi danneggiati, come sopra indicati, uniti al decisivo rilievo che non sono stati riscontrati altri danni in fondi limitrofi, non possono lasciare dubbi, o, a tutto voler concedere, non possono che indurre a presumere, che l'incendio che ha danneggiato gli alberi della Pt_1
si sia propagato, se non proprio sia sorto, sul fondo dei convenuti
. CP_1
Ogni altra ipotesi sarebbe davvero poco verosimile.
Accertato quanto sopra esposto, è del tutto evidente che il danno lamentato è stato cagionato da una cosa (il fondo rustico confinante), nella disponibilità e custodito dai convenuti . CP_1
Una volta ritenuta provata la responsabilità ex art. 2051 c.c. degli odierni appellati, era loro onere, sulla base dei pacifici principi giurisprudenziali sopra richiamati, fornire la prova liberatoria del caso fortuito o della esistenza della causa, esclusiva o concorrente,
della condotta del danneggiato o di un terzo.
Detta prova non è stata in alcun modo fornita, cosicchè la domanda principale risulta, relativamente all' “an”, fondata.
pag. 8/12 Né va taciuto che il primo giudice, nel ritenere, come visto in modo errato, non provata la domanda principale, ha del tutto omesso di valutare, ex art. 232 1° co. c.p.c., la ingiustificata mancata comparizione del convenuto (proprio la Controparte_2
persona che, secondo le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla sorella , “manteneva principalmente” il fondo in CP_1
questione) a rispondere all'interrogatorio formale a lui deferito.
Relativamente al “quantum” della domanda della , l'accertato Pt_1
posizionamento, a distanza inferiore a quella legale, dal fondo dei
, degli alberi di olivo danneggiati (con la conseguente CP_1
conferma, in questa sede, dell'accoglimento della domanda riconvenzionale degli odierni appellati) non può che comportare il rigetto di ogni richiesta risarcitoria sul punto.
Tale rigetto si giustifica non per la sussistenza di una concorrente condotta colposa del danneggiato nella causazione dell'evento, ma perchè non può essere risarcito il danno relativo ad alberi dei quali, con la stessa sentenza, viene disposta l'estirpazione ai sensi dell'art. 894 c.c..
Ne consegue che va risarcito alla il solo danno alle cinque Pt_1
piante di ciliegio, tutte collocate a distanza legale dal confine con il fondo dei . CP_1
Detto danno è stato, dal CT dott.ssa , quantificato, Persona_4
in modo corretto, motivato e del tutto condivisibile, in € 1.125,30,
oltre ad € 150 per l'acquisto e la messa a dimora delle giovani piante di ciliegio.
pag. 9/12 Gli appellati vanno perciò condannati, in solido tra loro, CP_1
al pagamento, in favore della , della somma di € 1.275,30 oltre Pt_1
agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del sinistro (20/7/2017) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici
ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
L'appello va invece rigettato relativamente alla richiesta di riforma della impugnata sentenza nella parte in cui la stessa accoglieva la domanda riconvenzionale dei ed ordinava alla Laera di CP_1
estirpare immediatamente gli alberi insistenti sulla proprietà di quest'ultima e posti a distanza inferiore a mt.1,50 dal confine del fondo della controparte.
In primo luogo è stata rilevata dal CT dott.ssa , e non è Per_4
stata contestata, la presenza di quasi tutti gli alberi di olivo, insieme ad altre di , e noce, a distanza Parte_2 Parte_3 Pt_4
inferiore a quella di mt 1,50 prevista dall'art. 892 1° n. 2 c.c..
In secondo luogo emerge, dalla documentazione fotografica allegata alla CT, che gli alberi in questione avevano tutti altezza superiore a quella del basso e malmesso muretto a secco divisorio esistente tra i due fondi con la conseguenza che, nel caso di specie, in virtù
del disposto dell'art. 892 4° co. c.c., la distanza di mt. 1,50 degli alberi dal confine andava comunque rispettata.
In terzo luogo, se è vero che non può essere esclusa la possibilità di usucapire il diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge (Cass. n. 21885/2007) va ricordato che il termine per usucapire decorre dalla data del piantamento (data nel caso di pag. 10/12 specie che non è risulta provata, con sufficiente certezza, dalle dichiarazioni dei testi citati dalla nel primo giudizio). Pt_1
E peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 1/12/2022, n.
35377; Cass. 26/8/2019, n. 21694), può essere usucapito il diritto a tenere le piante a distanza inferiore dal confine, ma non quello ad eccedere in altezza, quando vi sia un muro divisorio tra le due proprietà.
Per finire, le questioni, dedotte dall'appellante principale, circa la non estirpabilità delle piante di olivo in difetto di preventiva autorizzazione amministrativa, riguardano la esecuzione della presente sentenza e non impediscono al giudice di accogliere la domanda proposta ex art. 894 c.c. (per inciso, la giurisprudenza invocata dalla difesa dei – Cass. n. 14455/1999 - CP_1
riguarda il diverso caso in cui il destinatario dell'ordine di estirpazione invochi, a suo vantaggio, leggi in materia di ambiente e paesaggio e non, come nel caso di specie, leggi a tutela di un particolare tipo di piante).
L'accoglimento parziale delle diverse domande, argomentazioni ed eccezioni, induce a compensare interamente, tra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , ed Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
, avverso la sentenza n. 9/21, depositata il 5/1/2021, del
[...]
Giudice di Pace di Bari, riforma parzialmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto, così provvede:
pag. 11/12 1) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.275,30, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del sinistro (20/7/2017) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
2) Compensa integralmente, tra le parti, le spese di entrambi i gradi del giudizio e quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. proposto dalla;
Pt_1
3) Conferma, per il resto l'impugnata sentenza.
Bari, 22 aprile 2025
Il Giudice
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