Articolo 3 della Legge 5 marzo 2010, n. 45
Articolo 2Articolo 4
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31 marzo 2010
Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 3.360 annui a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 31 marzo 2010