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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2276 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto arricchimento senza causa e vertente tra
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto dall' Avv. Giovanni Spataro (C.F.
con studio in Cosenza alla via C. C.F._2
Bilotti 35, pal. ; Controparte_1
appellante
e
(cf. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusto decreto di incarico, nonché in virtù di procura generale alle liti per TA
del 2.4.2015, 153.618 Rep. e 31.846 Racc., Per_1 dall'avvocato Giuseppe Naimo (c.f. ) C.F._3 dell'Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Cittadella Regionale, presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale;
appellata
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame:
- annullare e/o riformare la sentenza n. 1964/2019 del
28.10.2019, depositata il 29.10.2019, notificata a mezzo pec in pari data, resa inter partes dal Tribunale di Catanzaro, nella causa iscritta al n. 4952/2017 R.G.A.C., e per l'effetto accogliere integralmente la domanda attorea di prime cure;
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato.
In via istruttoria si reiterano ancora una volta - previa revoca del provvedimento reiettivo del 26.03.2021 - le richieste già formulate in atti e si insiste affinchè l' Ecc.mo
Collegio adito Voglia ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli, vertenti su circostanze oggettive e non valutativi:
1. “Vero è che l'arch. ha coordinato il Parte_1 gruppo di lavoro incaricato della fase di predisposizione del P.I.S. sui Centri Storici della , giusta decreto n. CP_2
159 del 13 novembre 2001, pubblicato sul B.U.R. n. 106 del 31.12.2001; 2. “Vero è che il gruppo di lavoro coordinato dall'arch. ha predisposto il Parte_1 documento esecutivo del suddetto PIS denominato pag. 2/14 O.Re.S.Te (Osservatorio Regionale Studi Territoriali) il quale è stato successivamente inviato ai tavoli di Contr concertazione ed alla conseguente analisi del Nuvv.
(Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici)”;
3. “Vero è che con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 22 del 05.03.2003, l'arch. è stato, Pt_1 altresì, nominato Responsabile Unico del Procedimento del
PIS O.Re.S.Te”;
4. “Vero è che nell' espletamento delle funzioni di coordinatrice e di RUP l'arch. ha costantemente Pt_1 sollecitato i Sindaci dei Comuni interessati alla consegna di progetti conformi ai parametri del PIS ed alla normativa di riferimento, impegnandosi concretamente nel ruolo assegnatole”;
5. “Vero è che tutti i Comuni interessati - tra cui il Comune di Strongoli - hanno dato concreta attuazione al PIS
O.re.S.Te attraverso l'esecuzione dei lavori ivi previsti, così ottenendo il finanziamento atteso.
Sempre in via istruttoria si insiste, inoltre, affinché
l'Ecc.ma Corte di Appello adìta Voglia disporre, ove ritenuto necessario, Consulenza tecnica d'Ufficio al fine di accertare in quale misura, a seguito del lavoro profuso dall'arch. , sia come coordinatrice del Parte_1
Gruppo di lavoro sia come RUP del PIS ORESTE, il progetto predisposto dalla predetta, e definitivamente approvato giusta Del. G.R. n. 815 del 03.11.2004, abbia realizzato un arricchimento della in termini di Controparte_2 incremento patrimoniale o di minori spese effettuate”.
pag. 3/14 Per l'appellata: “Si chiede che l'adìta Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello principale;
in ogni caso, respingere l'appello, anche in virtù delle eccezioni espressamente reiterate ex art. 346 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
L'architetto ha proposto azione Parte_1 generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della , in relazione ad un progetto Controparte_2 integrato (POR) approvato dalla nel quale la CP_2
, co.co.co. presso la veniva nominata Pt_1 CP_2 coordinatrice del gruppo di lavoro e Responsabile Unico del Procedimento.
La stabiliva con decreto la somma di euro CP_2
41.198,00 per queste attività, a titolo di incentivi ex art. 18 legge 109/1994 [legge sui lavori pubblici], senza mai erogare tale importo, delegando la medesima professionista ad effettuare le ripartizioni e liquidare i singoli importi.
Per questo motivo, aveva introdotto Parte_1 in precedenza un procedimento monitorio, concluso dopo due gradi di giudizio, con la revoca del d.i. e
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di indebito arricchimento.
2.
pag. 4/14 Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, con condanna alle spese, sulla scorta di quanto già accertato nel monitorio:
- il regolamento regionale n. 2/2005, sulla base del quale viene emesso il decreto di liquidazione di euro
41.198,00, era stato privato di efficacia ex tunc giusta regolamento regionale n. 5/2005, per contrasto con l'art. 18 L. 109/1994, con conseguente annullamento del decreto stesso;
- la procedura di autoliquidazione è illegittima per violazione delle regole di contabilità pubblica, in quanto il decreto di liquidazione, emesso dalla stessa in qualità di dirigente dell'U.O.A. “Progetti Pt_1
Complessi”, era stato consegnato brevi manu alla ragioneria e non repertato, né registrato tra i decreti dirigenziali;
- l'U.O.A. “Progetti Complessi” di cui Parte_1
era dirigente responsabile, era stata soppressa
[...] prima dell'emissione del decreto di liquidazione;
- l'incarico oggetto di causa non era riferibile alla disciplina degli incentivi previsti dalla normativa in tema di appalti, per cui non vi è alcun fondamento giuridico del diritto all'incentivo;
- non vi è impoverimento per , la cui Pt_1 retribuzione inerente al rapporto di co.co.co. può ritenersi comprensiva dell'attività svolta nell'ambito del progetto de quo, né “utilitas” per la Regione.
pag. 5/14 3.
ha proposto appello contro la Parte_1 sentenza, per i seguenti motivi:
- non è passato in giudicato il profilo dell'insussistenza dei requisiti dell'ingiustificato arricchimento e del correlato depauperamento, oggi fatti valere in giudizio;
- ricorre il fatto oggettivo dell'arricchimento della
(arricchimento consapevolmente voluto e mai CP_2 probatoriamente confutato in giudizio) sotto forma di risparmio di spesa (non risulta remunerata la prestazione di ), correlato ad un decremento della Parte_1 sfera patrimoniale dell'appellante.
- l'asserita inosservanza delle regole di contabilità pubblica non preclude l'azione di ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni comunque eseguite in favore della pubblica amministrazione.
Resiste la insistendo in Controparte_2 particolare sulla consapevole natura gratuita dell'incarico assunto dalla , nell'ambito di un rapporto di Pt_1 collaborazione continuativa già instaurato con l'ente di riferimento
4.
L'appello non ha fondamento.
Con delibera del 24.7.2001 la giunta regionale approvava l'idea progettuale> di un Progetto Integrato
Strategico (PIS) per la realizzazione di una rete di centri storici di eccellenza, al fine di incidere positivamente pag. 6/14 sull'offerta turistica e culturale della regione , CP_2 individuando i comuni aderenti.
Con successivo provvedimento del 13.11.2001, il
Presidente della regione affidava il coordinamento del gruppo di lavoro alla dr.ssa , componente il NVVIP Pt_1 della regione, mentre venivano affiliati i soggetti del SOG.
NVVIP è il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito in regione con la delibera n. 249/2000, per offrire supporto tecnico nella fase di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, progetti e politiche di investimento.
SOG è la struttura operativa di gestione composta di dipendenti regionali particolarmente qualificati, istituita con delibera n. 362/2001.
Con successivo provvedimento del presidente della regione (decreto 5.3.2003) si disponeva che ad attuare il
PIS (denominato nel frattempo O.Re.S.Te. = Osservatorio
Regionale Studi Territoriali) dovesse essere il
Dipartimento di Urbanistica, cui veniva demandato il compito di predisporre il contratto da stipulare con l'architetto da concretizzarsi in forma di co.co.co., Pt_1 su base annua, per la durata prevista per la realizzazione del PIS.
All'ufficio attuatore veniva demandata anche la predisposizione del regolamento di cui all'art. 18 l.
109/1994.
Con delibera di giunta n. 815/2004 veniva confermata quale RUP, incaricando la stessa di Pt_1
pag. 7/14 predisporre il regolamento di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici – nota anche come legge Merloni).
La norma appena citata – più volte modificata nel tempo – ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'incentivo tecnico per il personale delle pubbliche amministrazioni coinvolto nelle attività di progettazione interna agli enti pubblici oltre che nelle attività di esecuzione dei lavori pubblici. Lo scopo era quello, da una parte, di valorizzare le professionalità esistenti, dall'altro ottenere un risparmio di spesa, ove l'ente doveva, per tali attività, ricorrere a personale esterno.
La ratio della norma, come evidenziato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con deliberazione n. 51/2011, andava e va ricercata nell'esigenza di destinare una quota di risorse pubbliche
“a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica” e prevedeva – nel testo vigente all'epoca dei fatti – la destinazione di una somma non superiore all' l,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico pag. 8/14 del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'l,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Il regolamento di cui si è detto – datato 4.3.2005 con il n. 2 – veniva pubblicato nel BUR in data
14.3.2005.
La Giunta regionale, con delibera dell'8.8.2005, procedeva tuttavia ad annullare in autotutela l'atto, in quanto riconosceva incentivi a soggetti che non operavano in relazione a singole opere o lavori da eseguirsi a cura della Regione.
Tale annullamento, per le ragioni in esso indicate, è indicativo per la risoluzione della controversia.
L'incarico di conferimento di responsabilità nell'ambito dell'iniziativa progettuale portato in giudizio non prevedeva un diritto al compenso, da intendersi ricompreso nella retribuzione da co.co.co. di cui l'attrice era destinataria.
La disciplina degli incentivi, successivamente attivata dal presidente della regione, con provvedimento in seguito annullato, non è vincolante o obbligatoria, rientrando nella facoltà della regione servirsene o meno, ma soprattutto l'applicazione dell'art. 18 l. 109/1994 era pag. 9/14 del tutto fuori luogo, non trattandosi di opere o lavori progettate o da eseguire dalla regione, in relazione alle quali si poteva configurare un risparmio di spesa, affidandone la progettazione a risorse interne, sopperendo ai compensi tramite la disciplina degli incentivi.
La previsione degli incentivi attiene ad opere o lavori pubblici, la cui progettazione la regione assume in proprio, restando estranea all'applicazione del regime degli incentivi l'attività affidata alla , che attiene Pt_1 invece ad una mera attività di promozione del territorio e di coordinamento dei comuni interessati al finanziamento di lavori da parte della regione, nell'ambito del segnalato
PIS.
Il lavoro affidato all'architetto è di natura Pt_1 del tutto diversa.
In questa sede, ove è in gioco una domanda di indennizzo per indebito arricchimento, quel che rileva non è tanto il problema per cui la procedura di liquidazione è da considerarsi illegittima – come rilevato dalla lettera del segretario generale della regione CP_2 prot. n. 168 del 18.7.2005, che sottolinea come il decreto di liquidazione sia stato emesso dopo la soppressione dell'U.O.A., non registrato dalla ragioneria (non consentendo alcun impegno di spesa per la regione) e non inserito nel registro dei decreti dirigenziali (e a prescindere dalla evidente anomalia riscontrata nella identità tra chi ha emesso l'atto e chi ne avrebbe anche beneficiato) – quanto il fatto che l'attività compiuta dalla pag. 10/14 richiedente era ricompresa in un contratto di collaborazione, e che la norma sull'incentivazione non era applicabile alla fattispecie.
Il compenso richiesto dalla ricorrente attiene ad una attività che comunque era ricompresa nell'incarico di natura collaborativa rivestito in base ad accordi diversi con l'ente regionale.
Mette conto tornare a leggere quanto decretato il
5.3.2003 dal presidente della giunta regionale che, nel nominare l'architetto responsabile unico Parte_1 del procedimento del PIS denominato O.Re.S.Te, afferma che tale attività sarà svolta “in aggiunta alle funzioni quale componente del NVVIP” e che tra il Dipartimento
Urbanistica e l'architetto “sarà predisposto un Pt_1 contratto su base annua da concretizzarsi in forma di
CO.CO.CO.” per la durata prevista per la realizzazione del
PIS: ciò vuol dire che l'architetto veniva retribuita Pt_1 sulla base di un regolare contratto di collaborazione e non sotto forma di incentivi, che comunque non sarebbe stato possibile attribuire, vertendosi non in materia progettuale di opere o lavori da eseguirsi dalla regione, bensì di finanziamento di opere proposte dai comuni aderenti al progetto integrato.
Il PIS non afferisce a lavori pubblici, e quindi la legge 109/94 non è applicabile alla presente vicenda, mentre l'affidamento dei compiti a è Parte_1 avvenuto nell'ambito di una attività di collaborazione con la regione, diversamente retribuita.
pag. 11/14 Pertanto, sotto il profilo soggettivo della reclamante diritto, mancano gli estremi dell'impoverimento, non avendo l'attrice effettuato attività in favore della regione da componente esterno del gruppo di lavoro, bensì nell'ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato con l'ente regionale, per il quale era stata già prevista una retribuzione.
Sotto il profilo dell'arricchimento, manca poi la prova di quale effettivo vantaggio abbia goduto la , CP_2 nell'ambito di prestazioni atte a caratterizzare il lavoro della richiedente, in termini progettuali, in modo utile a quantificarne l'apporto.
Dalla documentazione esibita in allegato al proprio fascicolo, l'appellante mostra di avere fatto alcuni fax di sollecito ai comuni, circa i progetti da sottoporre all'approvazione e al finanziamento da parte della regione.
Non si tratta di opere – lo si ripete – progettate o eseguite dalla regione, ma di opere proposte dai singoli comuni, soggette ai finanziamenti approvati dalla regione, come si ricava agevolmente dalle delibere n. 815/2004 e
1093/2004 presenti in atti.
Dall'ultimo decreto proposto in visione, n. 567 del
3.8.2015, si evince solo l'approvazione di un finanziamento al comune di Strongoli, per il del castello>, con erogazione a saldo, senza più alcun riferimento all'attività svolta dalla . Pt_1
pag. 12/14 5.
Devono pertanto porsi le spese a carico dell'appellante soccombente, liquidate le medesime secondo tariffa forense, sui valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento (da € 26.001,00 a € 52.00,00) per la bassa complessità del giudizio, le quattro fasi.
Atteso il tenore della decisione, ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1964/2019 emessa il 28.10.2019 dal Tribunale di
Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− condanna al pagamento delle Parte_1 spese sostenute dalla nel Controparte_2
pag. 13/14 presente grado di giudizio, liquidati i compensi in euro 4.996,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge;
− dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 14/14