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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Una personale riflessione sulle conseguenze della violazione del diritto all’autodeterminazione del pazienteAvv. Filippo Portoghese · https://www.avvocatoandreani.it/ · 29 agosto 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/05/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 217/2023 promossa da:
ammesso al PSS con delibera del 16/01/2023, , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RAIA GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore in via ALIMENA 92, COSENZA
APPELLANTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. BORIONI VALERIA e dell'avv. CARAVITA CRISTINA, P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il servizio legale ed assicurativo in VIA DE Controparte_2
CHIARI 2/A, CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la Sentenza n. 1827/2022, emessa dal Tribunale di Bologna e pubblicata il 06/07/2022, e per l'effetto:
Condannare l' al risarcimento del Controparte_3 danno da mancata sottoscrizione del consenso informato, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, che il contributo unificato ammonta ad € 777,00 e che il SI. è in attesa che il COA di si pronunci sull'istanza di Parte_1 CP_1 gratuito patrocinio.
L'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvedere: - in via principale nel merito: respingere integralmente l'appello e le pretese avanzate con l'atto di citazione in appello in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte per tutti i pagina 1 di 8 motivi esposti e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 1827/2022 del Tribunale di Bologna.
- in via istruttoria: la scrivente difesa si oppone per tutti i motivi esposti all'acquisizione tardiva dei documenti e in generale del fascicolo di primo grado di parte , il quale è irrimediabilmente Pt_1 decaduto da tale facoltà; - In ogni caso accogliere le conclusioni formulate da
[...]
in primo grado, qui rassegnate e che si intendono tutte riproposte: Voglia Controparte_4
“l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, − in via principale: rigettare le domande tutte ex adverso formulate nei confronti di AOU Bo in quanto parzialmente prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto;
− in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenga impegnata la responsabilità dell'Ente limitare il risarcimento ai danni provati e conseguenza immediata e diretta degli interventi chirurgici resi dai professionisti nel dicembre 2004 e febbraio 2005 tenendo altresì conto del CP_5 comportamento dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.; in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse prescritto il diritto al risarcimento del danno da asserita violazione del consenso informato, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che dal 1 al 4 dicembre 2004 lavorava come dirigente medico presso la U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi;
2. vero che acquisiva il consenso informato del SI. all'intervento di plastica del palato molle con tecnica dell'extended Parte_1 flap e correzione del setto svolto il giorno 2/12/2004 come da foglio che le si rammostra (estratto doc. 5 consenso informato e verbale intervento);
3. vero che, prima dell'acquisizione del consenso informato di cui al punto 2, al sig. veniva fornita informativa circa rischi e benefici connessi Pt_1 all'intervento, alle percentuali di riuscita, alla possibile necessità di reinterventi per revisioni nonché l'importanza dello stile di vita perseguito dal paziente dopo l'intervento (ossia quanto alcool, fumo e aumento ponderale influiscano nella cura della OSAS);
4. vero che dal 22/02/2005 al 1/03/2005 lavorava come dirigente medico presso la U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi;
5. vero che acquisiva il consenso informato del SI. all'intervento di revisione di flap ovulo-palatale con scarico dei pilastri posteriori Parte_1 effettuato in data 24/02/2005 come da foglio che le si rammostra (estratto doc. 6); vero che, prima dell'acquisizione del consenso informato di cui al punto 5, al sig. veniva fornita informativa Pt_1 in merito all'intervento di revisione che avrebbe eseguito;
Si indicano a testi: -il Dott.
[...]
sui capitoli da 1 a 3; - il Dott. della U.O. Otorinolaringoiatria e Tes_1 Testimone_2
Audiologia - Pirodda di AOU sui capitoli da 4 a 6”. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento di primo grado, competenze ed onorari, spese generali oltre oneri ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Bologna l' domandando di Controparte_1 Controparte_6 accertarne la responsabilità nella causazione dei danni alla salute e da mancato consenso informato patiti in occasione di due interventi chirurgici eseguiti tra il 2004 e il 2005.
Esponeva nel merito di soffrire da tempo di apnee notturne episodiche e da russamento e di essersi sottoposto in data 02.12.2004 ad intervento chirurgico di faringoplastica per la risoluzione della problematica.
Stante la persistenza del fenomeno, il 22.02.2005 veniva nuovamente ricoverato presso il Pt_1 medesimo nosocomio e sottoposto ad intervento chirurgico di revisione di flap ugolo palatale con scarico dei pilastri posteriori.
In data 30.04.2008, lamentando la mancata risoluzione del disturbo, si sottoponeva a visita neurologica che diagnosticava: “OSAS grave, distonia segmentaria dell'AS dx, di funzione che impedisce al
pagina 2 di 8 paziente di suonare il pianoforte e comporre con la scrittura, fibromialgia con grave limitazione funzionale”.
Nel giudizio instaurato lamentava la negligenza dei sanitari, sia per non aver Parte_1 prospettato né ulteriori e valide alternative agli interventi cui fu costretto a sottoporsi, né tantomeno essere riusciti nell'intento prefissatosi di risolvere i problemi legati all'apnea del sonno, sia per non avere ottenuto il consenso previa adeguata informazione del paziente (pag. 9 atto di citazione).
Dunque, secondo parte attrice, le complicanze e le accentuazioni dell'OSAS, oltre alla persistenza dei disturbi del sonno e l'aggravamento della sonnolenza diurna, andavano ascritti alla colpevole condotta dei sanitari, che non avevano operato con perizia e diligenza, e non avevano neppure ottenuto valido consenso, per un intervento non strettamente necessario.
Si costituiva l' eccependo, per quanto qui ancora rileva, la prescrizione del diritto Controparte_1 al risarcimento del danno da violazione del consenso informato e in ogni caso la infondatezza della pretesa.
Quanto all'eccezione di prescrizione, rilevava che l'attore formulò per la prima volta una richiesta di risarcimento del danno da violazione del consenso informato con l'atto di citazione notificato a gennaio
2018. La richiesta avanzata invece nel 2013 aveva esclusivamente ad oggetto le menomazioni permanenti esitate sul sig. a seguito degli interventi chirurgici effettuati tra il 2004 e il 2005, Pt_1 non invece la violazione del proprio diritto all'autodeterminazione.
Nel merito la convenuta escludeva che si fosse effettivamente verificata una violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, posto che, durante entrambi i ricoveri questi aveva sottoscritto i relativi consensi al trattamento chirurgico, dichiarando di essere stato informato dal Dott.
sulla natura della malattia da cui era affetto OSA Lieve;
da trattare con FLAP + Tes_1
SETTO; sui trattamenti terapeutici, anche in alternativa: CPAP. L'attore ha altresì dichiarato di essere stato reso consapevole dei rischi connessi al trattamento proposto.
Anche l'informativa del secondo intervento, poiché consistito in una revisione chirurgica del precedente, doveva ritenersi sovrapponibile alla prima.
Ad ogni modo, a dire di parte convenuta, la sottoscrizione del modulo di consenso informato doveva intendersi quale formalizzazione di un percorso informativo più articolato: il ricovero di Pt_1 venne infatti programmato all'esito di esami e visite neurologiche svolte presso la medesima AOU, al termine delle quali furono prospettate le uniche due alternative terapeutiche possibili, ovvero l'intervento chirurgico o la maschera a pressione positiva CPAP. Opzione, quest'ultima, esclusa dallo stesso attore in quanto mal tollerata, scomoda e poco agevole per dormire.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante C.T.U. medico – legale e il Tribunale ha rigettato la domanda secondo i seguenti passaggi logico – giuridici: in adesione ai rilievi e alle conclusioni della consulenza espletata il primo giudice ha accertato che non era stato commesso alcun errore medico, e che non sussisteva alcun danno biologico riconducibile al trattamento oggetto di causa, poiché la sintomatologia andava ricondotta al normale evolversi del quadro clinico di base (pag. 5 sentenza).
Quanto alla assunzione del consenso informato, il giudicante ha specificato che nei propri atti difensivi parte attrice aveva lamentato “la perdita della possibilità di determinazione in un senso o nell'altro,” in termini sostanzialmente incerti;
non aveva infatti mai allegato la circostanza che in caso Pt_1
pagina 3 di 8 fosse stato informato dei rischi e delle complicanze non avrebbe prestato il consenso;
al contrario, dalla istruttoria erano emersi elementi per ritenere provata, sia in base all'espletata CTU come succitata, sia in base al comportamento (ed all'anamnesi del pz) ed alle stesse doglianze delle parti, la allegazione di parte convenuta secondo cui l'opzione chirurgica era stata percorsa proprio a causa della cattiva tolleranza del paziente all'alternativa meno invasiva della ventilazione notturna.
Non emergendo, dunque, i presupposti per la risarcibilità della violazione plurioffensiva, sotto il profilo del danno alla salute o sotto il profilo del danno all'autodeterminazione, il giudicante ha rigettato la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello formulando un unico motivo di Parte_1 gravame.
Si è costituita l' insistendo per il Controparte_1 rigetto delle pretese avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 09.07.2024.
***
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante lamenta ora l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la condanna della convenuta al risarcimento del danno da mancata sottoscrizione di un consenso adeguatamente informato.
È pacifico, per quanto documentato in causa, che il paziente sottoscrisse un modulo generico, privo di data certa e senza una dettagliata menzione di rischi, complicanze ed aspettative della procedura proposta e tanto basterebbe, a dire di parte appellante, a dimostrare la violazione dell'obbligo informativo da parte della struttura sanitaria, e la sussistenza di un danno risarcibile.
L'appellante insiste assumendo di aver sempre allegato, sin dall'atto di citazione, che, ove correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all'intervento; sostiene in ogni caso che, per la risarcibilità del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, non grava sul paziente l'onere di provare il rifiuto di sottoporsi all'intervento, ove correttamente informato, ma solo di allegare i pregiudizi, diversi dal danno alla salute, subiti in ragione della lesione del diritto all'autodeterminazione. Nel caso di specie l'omissione del consenso informato avrebbe generato nell'appellante una serie di avvenimenti negativi a catena, nella specie: “il SI. ha dovuto affrontare numerosi viaggi per Pt_1 raggiungere il nosocomio bolognese, è stato ricoverato per due volte, ha effettuato numerosi esami pre
e post-operatori, ha subito due interventi chirurgici che hanno comportato due distinte anestesie a distanza di meno di tre mesi e due distinte degenze in reparto. Inoltre, ha subito un aggravamento della patologia sofferta che non gli ha più consentito di svolgere la propria attività di musicista” (pag. 16 atto di appello).
Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione riproposta in questo giudizio dall'Azienda appellata. Sebbene infatti, con la richiesta di risarcimento avanzata il 28.01.2013, Parte_1 avesse lamentato esclusivamente “le menomazioni permanenti” e quindi il danno biologico derivante dagli interventi chirurgici eseguiti tra il 2004 e il 2005 - e non la violazione del diritto all'auto= determinazione, in occasione di quegli interventi, - occorre considerare che è verosimile che lo stesso pagina 4 di 8 abbia avuto consapevolezza della propria condizione, ai fini di far valere la violazione del diritto al consenso informato, solo nel corso del 2008, allorquando gli venne diagnosticata una sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado severo e prescritta una terapia ventilatoria non – invasiva (cfr. monitoraggio cardio respiratorio prodotto da parte appellante), cosicchè in quel momento apprese che gli interventi non erano stati risolutivi.
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, l'insorgenza del credito risarcitorio richieda la contezza, da parte del creditore - secondo la normale diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - degli elementi costitutivi del diritto da far valere, quindi nel caso di specie la percezione del persistere della patologia quale conseguenza riferibile all'insuccesso dell'atto medico (che non aveva rimosso le cause delle apnee). In assenza di tale manifestazione non sarebbe infatti configurabile un inadempimento della obbligazione contrattuale, né per l'effetto l'insorgenza di un diritto di credito risarcitorio, che per la medesima ragione non potrà iniziare a prescriversi (cfr. Cass. 28985/2019).
Nel caso di specie la persistenza e l'aggravamento della patologia, non risolti dall'atto medico, emersero per la prima volta dalla diagnosi posta all'esito del monitoraggio cardio – respiratorio completo, effettuato in data 24.10.2008 presso l' che qualificò i dati Controparte_7 emersi compatibili con OSA di grado severo. Pertanto, può dirsi che, l'ordinaria prescrizione decennale venne validamente interrotta con l'istanza di mediazione pervenuta all'Azienda ospedaliera il 5 maggio
2017, che - per ammissione della stessa parte appellata – conteneva la richiesta di risarcimento danni da violazione del consenso informato.
Passando ora all'esame nel merito della doglianza formulata, va ribadito in primis come anche in materia di violazione del consenso informato non sono consentiti meccanismi risarcitori in re ipsa.
Spetta al paziente, infatti, l'onere di allegare le concrete conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi a seguito di un atto terapeutico eseguito senza un consenso legittimamente prestato, e quindi necessariamente preceduto da una estesa informazione.
Difformemente dalla prospettazione di parte appellante, non basta dunque accertare la violazione dell'obbligo informativo per ottenere l'accoglimento della relativa domanda risarcitoria, ma occorrerà fornire dimostrazione che dalla violazione dell'obbligo sono derivate concrete conseguenze dannose, secondo un nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento.
Tra l'altro, le conseguenze dannose, per essere rilevanti a fini risarcitori, dovranno superare la valutazione di gravità e serietà, che come chiarito dal giudice di primo grado non può ritenersi integrata nelle ipotesi, ad esempio, di “entità irrilevante/molto modesta dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso, non necessità di trattamenti terapeutici riparatori;
tenuità della sofferenza interiore ...” (pag. 6 sentenza).
Ora, nella fattispecie in decisione ha introdotto il primo giudizio ascrivendo alla Parte_1 condotta dei sanitari - che in tesi intervennero senza consenso e senza che fosse strettamente necessario
- le complicanze e l'accentuazione in termini evolutivi dell'OSAS, la persistenza dei disturbi del sonno e l'aggravamento della sonnolenza diurna, prospettando quindi un danno alla salute, oltre che la mancanza di un consenso correttamente prestato.
pagina 5 di 8 In questo grado però l'unico tema da trattare in ragione dell'impugnazione proposta è la violazione del consenso: è infatti incontrovertibile, perchè passata in giudicato, la decisione, nella parte in cui ha escluso un pregiudizio alla salute, come conseguenza dell'atto medico, affermando che la patologia in atto è la naturale evoluzione delle condizione preesistente nel paziente.
Quanto alla lesione del diritto alla autodeterminazione, spettava senz'altro al paziente dimostrare che avrebbe rifiutato il trattamento chirurgico, ove correttamente informato.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora il danneggiato alleghi di avere patito le conseguenze di un trattamento sanitario praticato in mancanza di un preventivo consenso, va indagata l'incidenza causale del deficit informativo, sul risultato pregiudizievole in tesi correlato all'atto terapeutico, valutando l'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato. Ciò in quanto, nell'ipotesi in cui risulti che il consenso sarebbe stato comunque prestato, l'inadempimento dell'obbligo informativo diverrebbe irrilevante, con riferimento alle varie conseguenze dell'intervento, perché comunque voluto del paziente;
al contrario, se, qualora debitamente informato, il paziente avesse rifiutato l'intervento,
l'inadempimento assume un'efficienza causale: non essendo voluto dal paziente, l'intervento non sarebbe stato eseguito e le conseguenza di esso non si sarebbero verificate.
È in ogni caso sul danneggiato che grava l'onere di provare il rifiuto che avrebbe opposto al medico, in virtù sia dell'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, che grava chi agisce in responsabilità di provare il nesso causale tra illecito e danno, sia il criterio di cd. “vicinanza della prova”; d'altro canto, il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'“id quod plerumque accidit”.
Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, “ipso facto”, un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni “in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile” (Cass. 2019, n.
28985).
Nella fattispecie in decisione, parte appellante si è limitata a riportare le medesime allegazioni già formulate nel primo grado giudizio, ribadendo apoditticamente, che avrebbe rifiutato di sottoporsi agli interventi ove fosse stato adeguatamente informato sulle scarse possibilità di riuscita degli interventi e sui gravi disagi postoperatori (pag. 11 atto di appello).
A pag. 10 dell'appello la difesa appellante riferisce: “nel caso di cui trattasi, alcun dubbio può residuare circa la scelta che avrebbe preso il sig. , posto che neppure a seguito dei due Pt_1 interventi cui si è dovuto sottoporre la sua situazione di salute è migliorata, anzi ha dovuto subire ben due volte tutti i disagi legati alla fase postoperatoria senza vedere, a seguito dei malesseri sofferti, alcun miglioramento, quando ben avrebbe potuto tentare con altri procedimenti meno invasivi e probabilmente più efficaci”.
Neppure tali circostanze appaiono tuttavia idonee a superare il ragionamento logico - giuridico seguito dal giudice di primo grado. Individuare la probabile scelta del paziente considerando il risultato dell'operazione chirurgica, integra una valutazione ex post che non può guidare il giudizio necessario nel caso di specie, diretto invece e necessariamente alla ricostruzione della scelta del paziente ex ante, ossia al momento di sottoporsi agli atti operatori.
pagina 6 di 8 A smentita delle allegazioni formulate in questa sede dall'appellante, si rileva che in occasione della visita effettuata in data 28.01.2013 – (per un possibile componimento stragiudiziale) e in presenza Contr anche del medico legale di parte - la Dott.ssa medico legale presso l' di Persona_1 CP_1 così ricostruiva la vicenda: “relativamente al fatto in esame, l'interessato conferma, in linea di massima, quanto emerso dalla disamina della documentazione sanitaria esaminata. Durante il colloquio, il SI. riferisce che dal 2004 ha cominciato ad avvertire episodi di russamento, Pt_1 particolarmente intensi, dopo cene abbondanti e assunzione di bevande alcooliche. Precisa, comunque, che tale russamento era un disturbo saltuario e non particolarmente invalidante.
Al fine di risolvere tale problematica, decideva di rivolgersi ad uno specialista, il Professor Per_2 dell'U.O. di Neurologia di Bologna che, in seguito ad approfondimenti specialistici, tra cui una polisonnografia, gli proponeva come opzione terapeutica una maschera a pressione positiva CPAP oppure un intervento chirurgico. Rispetto a queste alternative, il SI. riferisce di aver escluso Pt_1
l'opzione della maschera, ritenuta scomoda e poco agevole per dormire e sceglieva di sottoporsi ad intervento presso l'ORL del Policlinico S. Orsola Malpighi di . Già dalla dimissione però il CP_1 russamento, prima solo sporadico e di lieve entità, si presentava in misura notevolmente aumentata e in modo pressoché costante tutte le notti (il SI. racconta che il figlio, che dorme nella stanza Pt_1 adiacente, è svegliato dal rumore)”. Il verbale è stato prodotto e illustrato dalla difesa dell' fin dal primo grado, con considerazioni Pt_2 mai contestate in giudizio dallo stesso , cosicchè deve considerarsi accertato, in fatto, che fu Pt_1 proprio il paziente che scelse l'opzione chirurgica per non sottoporsi a ventilazione notturna;
dunque, non vi è spazio per ritenere che ove più approfonditamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento chirurgico, che ab origine era stato prospettato dai sanitari quale alternativa alla soluzione meno invasiva, ma mal tollerata da , del casco C - PAP. Pt_1
Non vi è quindi prova che un'indicazione esaustiva circa la probabilità percentuale di riuscita dell'intervento chirurgico avrebbe modificato l'opzione di trattamento, e avrebbe fatto desistere il paziente dal sottoporsi all'intervento, soprattutto considerato che il paziente benché, avesse riferito di un disturbo pre – operatorio soltanto saltuario e non particolarmente invalidante, evidentemente pativa tale disagio con intensità tale da spingerlo a cercare una rapida soluzione e ad acconsentire di sottoporsi direttamente ad un trattamento chirurgico senza prima tentare la prospettata soluzione meno invasiva.
D'altra parte, non può trascurarsi, come esaustivamente spiegato dal C.T.U., che la ventiloterapia notturna non invasiva si avvale anche della contestuale chirurgia funzionale di stabilizzazione ed ampliamento di calibro delle vie aeree superiori al fine di ridurre le successive pressioni di utilizzo della C – PAP, rendendo quest'ultima più tollerabile. L'intervento, dunque, persegue l'obiettivo di generare benefici anche nell'utilizzo della ventilazione notturna.
In definitiva, è rimasto indimostrato il presunto dissenso del paziente al trattamento chirurgico, nell'ipotesi di corretta informazione, che, per giurisprudenza consolidata, costituisce parte integrante dell'onere probatorio gravante sul danneggiato in ordine al nesso eziologico tra inadempimento informativo ed evento di danno.
Questo esclude in radice la risarcibilità dei diversi pregiudizi che avrebbe subito a causa della Pt_1 lesione del diritto all'autodeterminazione – l'aver dovuto affrontare viaggi per raggiungere il nosocomio bolognese, essere stato ricoverato due volte, aver effettuato numerosi esami pre e post- operatori, aver subito due interventi chirurgici che hanno comportato due distinte anestesie a distanza pagina 7 di 8 di meno di tre mesi e due distinte degenze in reparto – comunque solo genericamente allegati dall'appellante senza specificare le conseguenze pregiudizievoli di tali lesioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 1827 del 2022 emessa dal
Tribunale di Bologna;
- condanna l'odierno appellante al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in 3.000,00 euro a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 217/2023 promossa da:
ammesso al PSS con delibera del 16/01/2023, , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RAIA GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato presso il difensore in via ALIMENA 92, COSENZA
APPELLANTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. BORIONI VALERIA e dell'avv. CARAVITA CRISTINA, P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il servizio legale ed assicurativo in VIA DE Controparte_2
CHIARI 2/A, CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la Sentenza n. 1827/2022, emessa dal Tribunale di Bologna e pubblicata il 06/07/2022, e per l'effetto:
Condannare l' al risarcimento del Controparte_3 danno da mancata sottoscrizione del consenso informato, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, che il contributo unificato ammonta ad € 777,00 e che il SI. è in attesa che il COA di si pronunci sull'istanza di Parte_1 CP_1 gratuito patrocinio.
L'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvedere: - in via principale nel merito: respingere integralmente l'appello e le pretese avanzate con l'atto di citazione in appello in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte per tutti i pagina 1 di 8 motivi esposti e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 1827/2022 del Tribunale di Bologna.
- in via istruttoria: la scrivente difesa si oppone per tutti i motivi esposti all'acquisizione tardiva dei documenti e in generale del fascicolo di primo grado di parte , il quale è irrimediabilmente Pt_1 decaduto da tale facoltà; - In ogni caso accogliere le conclusioni formulate da
[...]
in primo grado, qui rassegnate e che si intendono tutte riproposte: Voglia Controparte_4
“l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, − in via principale: rigettare le domande tutte ex adverso formulate nei confronti di AOU Bo in quanto parzialmente prescritte e comunque infondate, in fatto e in diritto;
− in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenga impegnata la responsabilità dell'Ente limitare il risarcimento ai danni provati e conseguenza immediata e diretta degli interventi chirurgici resi dai professionisti nel dicembre 2004 e febbraio 2005 tenendo altresì conto del CP_5 comportamento dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c.; in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse prescritto il diritto al risarcimento del danno da asserita violazione del consenso informato, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che dal 1 al 4 dicembre 2004 lavorava come dirigente medico presso la U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi;
2. vero che acquisiva il consenso informato del SI. all'intervento di plastica del palato molle con tecnica dell'extended Parte_1 flap e correzione del setto svolto il giorno 2/12/2004 come da foglio che le si rammostra (estratto doc. 5 consenso informato e verbale intervento);
3. vero che, prima dell'acquisizione del consenso informato di cui al punto 2, al sig. veniva fornita informativa circa rischi e benefici connessi Pt_1 all'intervento, alle percentuali di riuscita, alla possibile necessità di reinterventi per revisioni nonché l'importanza dello stile di vita perseguito dal paziente dopo l'intervento (ossia quanto alcool, fumo e aumento ponderale influiscano nella cura della OSAS);
4. vero che dal 22/02/2005 al 1/03/2005 lavorava come dirigente medico presso la U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi;
5. vero che acquisiva il consenso informato del SI. all'intervento di revisione di flap ovulo-palatale con scarico dei pilastri posteriori Parte_1 effettuato in data 24/02/2005 come da foglio che le si rammostra (estratto doc. 6); vero che, prima dell'acquisizione del consenso informato di cui al punto 5, al sig. veniva fornita informativa Pt_1 in merito all'intervento di revisione che avrebbe eseguito;
Si indicano a testi: -il Dott.
[...]
sui capitoli da 1 a 3; - il Dott. della U.O. Otorinolaringoiatria e Tes_1 Testimone_2
Audiologia - Pirodda di AOU sui capitoli da 4 a 6”. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio resa nel procedimento di primo grado, competenze ed onorari, spese generali oltre oneri ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Bologna l' domandando di Controparte_1 Controparte_6 accertarne la responsabilità nella causazione dei danni alla salute e da mancato consenso informato patiti in occasione di due interventi chirurgici eseguiti tra il 2004 e il 2005.
Esponeva nel merito di soffrire da tempo di apnee notturne episodiche e da russamento e di essersi sottoposto in data 02.12.2004 ad intervento chirurgico di faringoplastica per la risoluzione della problematica.
Stante la persistenza del fenomeno, il 22.02.2005 veniva nuovamente ricoverato presso il Pt_1 medesimo nosocomio e sottoposto ad intervento chirurgico di revisione di flap ugolo palatale con scarico dei pilastri posteriori.
In data 30.04.2008, lamentando la mancata risoluzione del disturbo, si sottoponeva a visita neurologica che diagnosticava: “OSAS grave, distonia segmentaria dell'AS dx, di funzione che impedisce al
pagina 2 di 8 paziente di suonare il pianoforte e comporre con la scrittura, fibromialgia con grave limitazione funzionale”.
Nel giudizio instaurato lamentava la negligenza dei sanitari, sia per non aver Parte_1 prospettato né ulteriori e valide alternative agli interventi cui fu costretto a sottoporsi, né tantomeno essere riusciti nell'intento prefissatosi di risolvere i problemi legati all'apnea del sonno, sia per non avere ottenuto il consenso previa adeguata informazione del paziente (pag. 9 atto di citazione).
Dunque, secondo parte attrice, le complicanze e le accentuazioni dell'OSAS, oltre alla persistenza dei disturbi del sonno e l'aggravamento della sonnolenza diurna, andavano ascritti alla colpevole condotta dei sanitari, che non avevano operato con perizia e diligenza, e non avevano neppure ottenuto valido consenso, per un intervento non strettamente necessario.
Si costituiva l' eccependo, per quanto qui ancora rileva, la prescrizione del diritto Controparte_1 al risarcimento del danno da violazione del consenso informato e in ogni caso la infondatezza della pretesa.
Quanto all'eccezione di prescrizione, rilevava che l'attore formulò per la prima volta una richiesta di risarcimento del danno da violazione del consenso informato con l'atto di citazione notificato a gennaio
2018. La richiesta avanzata invece nel 2013 aveva esclusivamente ad oggetto le menomazioni permanenti esitate sul sig. a seguito degli interventi chirurgici effettuati tra il 2004 e il 2005, Pt_1 non invece la violazione del proprio diritto all'autodeterminazione.
Nel merito la convenuta escludeva che si fosse effettivamente verificata una violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, posto che, durante entrambi i ricoveri questi aveva sottoscritto i relativi consensi al trattamento chirurgico, dichiarando di essere stato informato dal Dott.
sulla natura della malattia da cui era affetto OSA Lieve;
da trattare con FLAP + Tes_1
SETTO; sui trattamenti terapeutici, anche in alternativa: CPAP. L'attore ha altresì dichiarato di essere stato reso consapevole dei rischi connessi al trattamento proposto.
Anche l'informativa del secondo intervento, poiché consistito in una revisione chirurgica del precedente, doveva ritenersi sovrapponibile alla prima.
Ad ogni modo, a dire di parte convenuta, la sottoscrizione del modulo di consenso informato doveva intendersi quale formalizzazione di un percorso informativo più articolato: il ricovero di Pt_1 venne infatti programmato all'esito di esami e visite neurologiche svolte presso la medesima AOU, al termine delle quali furono prospettate le uniche due alternative terapeutiche possibili, ovvero l'intervento chirurgico o la maschera a pressione positiva CPAP. Opzione, quest'ultima, esclusa dallo stesso attore in quanto mal tollerata, scomoda e poco agevole per dormire.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante C.T.U. medico – legale e il Tribunale ha rigettato la domanda secondo i seguenti passaggi logico – giuridici: in adesione ai rilievi e alle conclusioni della consulenza espletata il primo giudice ha accertato che non era stato commesso alcun errore medico, e che non sussisteva alcun danno biologico riconducibile al trattamento oggetto di causa, poiché la sintomatologia andava ricondotta al normale evolversi del quadro clinico di base (pag. 5 sentenza).
Quanto alla assunzione del consenso informato, il giudicante ha specificato che nei propri atti difensivi parte attrice aveva lamentato “la perdita della possibilità di determinazione in un senso o nell'altro,” in termini sostanzialmente incerti;
non aveva infatti mai allegato la circostanza che in caso Pt_1
pagina 3 di 8 fosse stato informato dei rischi e delle complicanze non avrebbe prestato il consenso;
al contrario, dalla istruttoria erano emersi elementi per ritenere provata, sia in base all'espletata CTU come succitata, sia in base al comportamento (ed all'anamnesi del pz) ed alle stesse doglianze delle parti, la allegazione di parte convenuta secondo cui l'opzione chirurgica era stata percorsa proprio a causa della cattiva tolleranza del paziente all'alternativa meno invasiva della ventilazione notturna.
Non emergendo, dunque, i presupposti per la risarcibilità della violazione plurioffensiva, sotto il profilo del danno alla salute o sotto il profilo del danno all'autodeterminazione, il giudicante ha rigettato la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello formulando un unico motivo di Parte_1 gravame.
Si è costituita l' insistendo per il Controparte_1 rigetto delle pretese avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prescritte.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 09.07.2024.
***
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante lamenta ora l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la condanna della convenuta al risarcimento del danno da mancata sottoscrizione di un consenso adeguatamente informato.
È pacifico, per quanto documentato in causa, che il paziente sottoscrisse un modulo generico, privo di data certa e senza una dettagliata menzione di rischi, complicanze ed aspettative della procedura proposta e tanto basterebbe, a dire di parte appellante, a dimostrare la violazione dell'obbligo informativo da parte della struttura sanitaria, e la sussistenza di un danno risarcibile.
L'appellante insiste assumendo di aver sempre allegato, sin dall'atto di citazione, che, ove correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all'intervento; sostiene in ogni caso che, per la risarcibilità del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, non grava sul paziente l'onere di provare il rifiuto di sottoporsi all'intervento, ove correttamente informato, ma solo di allegare i pregiudizi, diversi dal danno alla salute, subiti in ragione della lesione del diritto all'autodeterminazione. Nel caso di specie l'omissione del consenso informato avrebbe generato nell'appellante una serie di avvenimenti negativi a catena, nella specie: “il SI. ha dovuto affrontare numerosi viaggi per Pt_1 raggiungere il nosocomio bolognese, è stato ricoverato per due volte, ha effettuato numerosi esami pre
e post-operatori, ha subito due interventi chirurgici che hanno comportato due distinte anestesie a distanza di meno di tre mesi e due distinte degenze in reparto. Inoltre, ha subito un aggravamento della patologia sofferta che non gli ha più consentito di svolgere la propria attività di musicista” (pag. 16 atto di appello).
Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione riproposta in questo giudizio dall'Azienda appellata. Sebbene infatti, con la richiesta di risarcimento avanzata il 28.01.2013, Parte_1 avesse lamentato esclusivamente “le menomazioni permanenti” e quindi il danno biologico derivante dagli interventi chirurgici eseguiti tra il 2004 e il 2005 - e non la violazione del diritto all'auto= determinazione, in occasione di quegli interventi, - occorre considerare che è verosimile che lo stesso pagina 4 di 8 abbia avuto consapevolezza della propria condizione, ai fini di far valere la violazione del diritto al consenso informato, solo nel corso del 2008, allorquando gli venne diagnosticata una sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado severo e prescritta una terapia ventilatoria non – invasiva (cfr. monitoraggio cardio respiratorio prodotto da parte appellante), cosicchè in quel momento apprese che gli interventi non erano stati risolutivi.
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, l'insorgenza del credito risarcitorio richieda la contezza, da parte del creditore - secondo la normale diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - degli elementi costitutivi del diritto da far valere, quindi nel caso di specie la percezione del persistere della patologia quale conseguenza riferibile all'insuccesso dell'atto medico (che non aveva rimosso le cause delle apnee). In assenza di tale manifestazione non sarebbe infatti configurabile un inadempimento della obbligazione contrattuale, né per l'effetto l'insorgenza di un diritto di credito risarcitorio, che per la medesima ragione non potrà iniziare a prescriversi (cfr. Cass. 28985/2019).
Nel caso di specie la persistenza e l'aggravamento della patologia, non risolti dall'atto medico, emersero per la prima volta dalla diagnosi posta all'esito del monitoraggio cardio – respiratorio completo, effettuato in data 24.10.2008 presso l' che qualificò i dati Controparte_7 emersi compatibili con OSA di grado severo. Pertanto, può dirsi che, l'ordinaria prescrizione decennale venne validamente interrotta con l'istanza di mediazione pervenuta all'Azienda ospedaliera il 5 maggio
2017, che - per ammissione della stessa parte appellata – conteneva la richiesta di risarcimento danni da violazione del consenso informato.
Passando ora all'esame nel merito della doglianza formulata, va ribadito in primis come anche in materia di violazione del consenso informato non sono consentiti meccanismi risarcitori in re ipsa.
Spetta al paziente, infatti, l'onere di allegare le concrete conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi a seguito di un atto terapeutico eseguito senza un consenso legittimamente prestato, e quindi necessariamente preceduto da una estesa informazione.
Difformemente dalla prospettazione di parte appellante, non basta dunque accertare la violazione dell'obbligo informativo per ottenere l'accoglimento della relativa domanda risarcitoria, ma occorrerà fornire dimostrazione che dalla violazione dell'obbligo sono derivate concrete conseguenze dannose, secondo un nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento.
Tra l'altro, le conseguenze dannose, per essere rilevanti a fini risarcitori, dovranno superare la valutazione di gravità e serietà, che come chiarito dal giudice di primo grado non può ritenersi integrata nelle ipotesi, ad esempio, di “entità irrilevante/molto modesta dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso, non necessità di trattamenti terapeutici riparatori;
tenuità della sofferenza interiore ...” (pag. 6 sentenza).
Ora, nella fattispecie in decisione ha introdotto il primo giudizio ascrivendo alla Parte_1 condotta dei sanitari - che in tesi intervennero senza consenso e senza che fosse strettamente necessario
- le complicanze e l'accentuazione in termini evolutivi dell'OSAS, la persistenza dei disturbi del sonno e l'aggravamento della sonnolenza diurna, prospettando quindi un danno alla salute, oltre che la mancanza di un consenso correttamente prestato.
pagina 5 di 8 In questo grado però l'unico tema da trattare in ragione dell'impugnazione proposta è la violazione del consenso: è infatti incontrovertibile, perchè passata in giudicato, la decisione, nella parte in cui ha escluso un pregiudizio alla salute, come conseguenza dell'atto medico, affermando che la patologia in atto è la naturale evoluzione delle condizione preesistente nel paziente.
Quanto alla lesione del diritto alla autodeterminazione, spettava senz'altro al paziente dimostrare che avrebbe rifiutato il trattamento chirurgico, ove correttamente informato.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora il danneggiato alleghi di avere patito le conseguenze di un trattamento sanitario praticato in mancanza di un preventivo consenso, va indagata l'incidenza causale del deficit informativo, sul risultato pregiudizievole in tesi correlato all'atto terapeutico, valutando l'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato. Ciò in quanto, nell'ipotesi in cui risulti che il consenso sarebbe stato comunque prestato, l'inadempimento dell'obbligo informativo diverrebbe irrilevante, con riferimento alle varie conseguenze dell'intervento, perché comunque voluto del paziente;
al contrario, se, qualora debitamente informato, il paziente avesse rifiutato l'intervento,
l'inadempimento assume un'efficienza causale: non essendo voluto dal paziente, l'intervento non sarebbe stato eseguito e le conseguenza di esso non si sarebbero verificate.
È in ogni caso sul danneggiato che grava l'onere di provare il rifiuto che avrebbe opposto al medico, in virtù sia dell'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, che grava chi agisce in responsabilità di provare il nesso causale tra illecito e danno, sia il criterio di cd. “vicinanza della prova”; d'altro canto, il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'“id quod plerumque accidit”.
Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, “ipso facto”, un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni “in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile” (Cass. 2019, n.
28985).
Nella fattispecie in decisione, parte appellante si è limitata a riportare le medesime allegazioni già formulate nel primo grado giudizio, ribadendo apoditticamente, che avrebbe rifiutato di sottoporsi agli interventi ove fosse stato adeguatamente informato sulle scarse possibilità di riuscita degli interventi e sui gravi disagi postoperatori (pag. 11 atto di appello).
A pag. 10 dell'appello la difesa appellante riferisce: “nel caso di cui trattasi, alcun dubbio può residuare circa la scelta che avrebbe preso il sig. , posto che neppure a seguito dei due Pt_1 interventi cui si è dovuto sottoporre la sua situazione di salute è migliorata, anzi ha dovuto subire ben due volte tutti i disagi legati alla fase postoperatoria senza vedere, a seguito dei malesseri sofferti, alcun miglioramento, quando ben avrebbe potuto tentare con altri procedimenti meno invasivi e probabilmente più efficaci”.
Neppure tali circostanze appaiono tuttavia idonee a superare il ragionamento logico - giuridico seguito dal giudice di primo grado. Individuare la probabile scelta del paziente considerando il risultato dell'operazione chirurgica, integra una valutazione ex post che non può guidare il giudizio necessario nel caso di specie, diretto invece e necessariamente alla ricostruzione della scelta del paziente ex ante, ossia al momento di sottoporsi agli atti operatori.
pagina 6 di 8 A smentita delle allegazioni formulate in questa sede dall'appellante, si rileva che in occasione della visita effettuata in data 28.01.2013 – (per un possibile componimento stragiudiziale) e in presenza Contr anche del medico legale di parte - la Dott.ssa medico legale presso l' di Persona_1 CP_1 così ricostruiva la vicenda: “relativamente al fatto in esame, l'interessato conferma, in linea di massima, quanto emerso dalla disamina della documentazione sanitaria esaminata. Durante il colloquio, il SI. riferisce che dal 2004 ha cominciato ad avvertire episodi di russamento, Pt_1 particolarmente intensi, dopo cene abbondanti e assunzione di bevande alcooliche. Precisa, comunque, che tale russamento era un disturbo saltuario e non particolarmente invalidante.
Al fine di risolvere tale problematica, decideva di rivolgersi ad uno specialista, il Professor Per_2 dell'U.O. di Neurologia di Bologna che, in seguito ad approfondimenti specialistici, tra cui una polisonnografia, gli proponeva come opzione terapeutica una maschera a pressione positiva CPAP oppure un intervento chirurgico. Rispetto a queste alternative, il SI. riferisce di aver escluso Pt_1
l'opzione della maschera, ritenuta scomoda e poco agevole per dormire e sceglieva di sottoporsi ad intervento presso l'ORL del Policlinico S. Orsola Malpighi di . Già dalla dimissione però il CP_1 russamento, prima solo sporadico e di lieve entità, si presentava in misura notevolmente aumentata e in modo pressoché costante tutte le notti (il SI. racconta che il figlio, che dorme nella stanza Pt_1 adiacente, è svegliato dal rumore)”. Il verbale è stato prodotto e illustrato dalla difesa dell' fin dal primo grado, con considerazioni Pt_2 mai contestate in giudizio dallo stesso , cosicchè deve considerarsi accertato, in fatto, che fu Pt_1 proprio il paziente che scelse l'opzione chirurgica per non sottoporsi a ventilazione notturna;
dunque, non vi è spazio per ritenere che ove più approfonditamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi al trattamento chirurgico, che ab origine era stato prospettato dai sanitari quale alternativa alla soluzione meno invasiva, ma mal tollerata da , del casco C - PAP. Pt_1
Non vi è quindi prova che un'indicazione esaustiva circa la probabilità percentuale di riuscita dell'intervento chirurgico avrebbe modificato l'opzione di trattamento, e avrebbe fatto desistere il paziente dal sottoporsi all'intervento, soprattutto considerato che il paziente benché, avesse riferito di un disturbo pre – operatorio soltanto saltuario e non particolarmente invalidante, evidentemente pativa tale disagio con intensità tale da spingerlo a cercare una rapida soluzione e ad acconsentire di sottoporsi direttamente ad un trattamento chirurgico senza prima tentare la prospettata soluzione meno invasiva.
D'altra parte, non può trascurarsi, come esaustivamente spiegato dal C.T.U., che la ventiloterapia notturna non invasiva si avvale anche della contestuale chirurgia funzionale di stabilizzazione ed ampliamento di calibro delle vie aeree superiori al fine di ridurre le successive pressioni di utilizzo della C – PAP, rendendo quest'ultima più tollerabile. L'intervento, dunque, persegue l'obiettivo di generare benefici anche nell'utilizzo della ventilazione notturna.
In definitiva, è rimasto indimostrato il presunto dissenso del paziente al trattamento chirurgico, nell'ipotesi di corretta informazione, che, per giurisprudenza consolidata, costituisce parte integrante dell'onere probatorio gravante sul danneggiato in ordine al nesso eziologico tra inadempimento informativo ed evento di danno.
Questo esclude in radice la risarcibilità dei diversi pregiudizi che avrebbe subito a causa della Pt_1 lesione del diritto all'autodeterminazione – l'aver dovuto affrontare viaggi per raggiungere il nosocomio bolognese, essere stato ricoverato due volte, aver effettuato numerosi esami pre e post- operatori, aver subito due interventi chirurgici che hanno comportato due distinte anestesie a distanza pagina 7 di 8 di meno di tre mesi e due distinte degenze in reparto – comunque solo genericamente allegati dall'appellante senza specificare le conseguenze pregiudizievoli di tali lesioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza n. 1827 del 2022 emessa dal
Tribunale di Bologna;
- condanna l'odierno appellante al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in 3.000,00 euro a titolo di compensi, oltre Iva, cpa e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
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