Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1023/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel.
All'udienza del 21/01/2025, all'esito della discussione delle parti e della Camera di
Consiglio, ha pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
-S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 18/05/2023 al n. del R.G. Affari Contenziosi 1023 dell'anno 2023 avverso la sentenza n. 483/2023 del Tribunale di PISA (R.G. n. 1395/2021), pronunciata in data 30/03/2023 promossa da:
(già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore, nella sua qualità di procuratrice speciale di Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Pantalissi del Foro di Pisa
[...]
- appellante- contro
E rappresentati, difesi e TR Controparte_2 domiciliati in Pisa, presso e nello studio dell'Avv. Paola Lunardi del Foro di Pisa
- appellati -
avente ad oggetto: avverso opposizione a precetto (sent. n. 483 del 30.03.2023 del
Tribunale di Pisa);
Per “Voglia la Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame riformare integralmente la sentenza numero 483 /2023 pronunciata dal Tribunale di Pisa il 30/03/2023 nel giudizio distinto a R.G. n. 1395/2021 respingendo la domanda originariamente proposta dagli attori opponenti ed attuali convenuti e, per l'effetto: a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in proprio;
b) di Parte_1 rigettare l'opposizione perché impropriamente introdotta contro un soggetto non legittimato ovvero in proprio;
c) in via subordinata, rigettare Parte_1
l'opposizione perché è infondata in fatto e in diritto dichiarando il credito azionato da mandataria di , non prescritto;
d) Parte_1 Parte_3 condannare controparte alla rifusione delle spese di lite (ai sensi del D.M. 55 del 2014 come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147 / 2022 oltre spese ed oneri accessori) di ogni fase e grado di giudizio e quindi, sia del primo grado che del presente gravame”. Per e “Voglia la Corte D'appello adita, Controparte_2 TR contrariis reiectis, confermare la sentenza del Tribunale di Pisa numero 483 /2023 pubblicata in data 30/03/2023 e R.G.N. 1395/2021 e respingere l'appello proposto dall'odierna attrice in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale. Con ogni più ampia riserva di merito di istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari.”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di precetto, ex articolo 615 comma 1 c.p.c. ritualmente notificato nelle date del 24/03/2021 e del 29/03/2021 rispettivamente ai sigg.ri e TR
, la società nella sua qualità di procuratrice di Controparte_2 Parte_1 [...]
intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 45.358,34, Parte_3
oltre interessi e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo n. 103/2003 alla società
. In siffatto assetto societario, i sigg. e Parte_4 CP_1
figuravano sia come titolari della attività, che come soci illimitatamente CP_2
responsabili e fideiussori.
Nello specifico, la vicenda trae origine dal D.I. suddetto (R.G 390/2003), emesso dal Tribunale di Pisa in favore di (successivamente acquisita da Controparte_3
per il tramite della mandataria PS gestione Controparte_4
crediti Banca s.p.a.) nei confronti di , nonché nei Parte_4
confronti dei soci illimitatamente responsabili e fideiussori e . CP_2 CP_1
2 Successivamente, in data 09.06.2014, la CP_3 Controparte_4
(cedente), realizzava una ampia operazione di cessione di crediti pro soluto ed in blocco, come disciplinata dalla legge n. 130/99 (artt. 1 e 4) e dall'art. 58 TUB, a favore della cessionaria “ . In tale cessione, era ricompreso anche Parte_3
il credito portato ad esecuzione dal decreto ingiuntivo sopra descritto (oltre ad altri crediti sorti da finanziamenti chirografari ed ipotecari e crediti di altra natura vantati nei confronti di debitori ritenuti “in sofferenza” dalla cedente Banca MP). In data
08/07/2014, la cessione veniva pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale (parte seconda,
num. 80).
A seguito della cessione, la nuova titolare dei crediti Parte_3
di PS, dava incarico alla di agire per il recupero dei propri crediti. Parte_2
Quest'ultima, dopo aver mutato la denominazione in “doBank S.p.A.” e infine in
, notificava dunque il precetto nei confronti di e . Parte_1 CP_2 CP_1
e citavano quindi in giudizio la , opponendosi CP_1 CP_2 Parte_1
al precetto. In via preliminare, proponevano istanza di sospensione, mentre nel merito si opponevano per i seguenti motivi:
(i) NULLITA' DEL PRECETTO OPPOSTO PER PRESCRIZIONE del
DIRITTO; gli opponenti deducevano che: il dies a quo del termine prescrizionale del credito andava individuato nel momento dell'estinzione della procedura di esecuzione immobiliare attivata nei loro confronti (2007); tale procedura era stata avviata da altri creditori procedenti e l'originario creditore figurava come intervenuto;
nell'arco temporale 2007 – 2017, non avevano ricevuto alcuna comunicazione formale interruttiva della prescrizione (solo nel 2020 ricevevano una lettera da parte della;
Parte_1
(ii) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA, gli opponenti assumevano che parte opposta non era la titolare del credito azionato, dato che: (i) non risultava che la società opposta, in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di
3 cessione in blocco, avesse pubblicizzato la predetta operazione sulla
G.U., adempimento richiesto dalla legge (come invece aveva fatto la in data 08/07/2014); (ii) era insussistente la Parte_3
prova circa la rappresentanza sostanziale in capo al procuratore speciale dott. , bensì solo quella processuale (come da Controparte_5
procura conferita in data 17/06/2020); gli opponenti specificavano che il legale rappresentante pro tempore Dott. non risultava CP_5
Amministratore delegato della società e, conseguentemente, non era dato rintracciare alcun conferimento di potere rappresentativo di natura sostanziale;
(iii) NULLITA' DEL PRECETTO PER INDETERMINATEZZA DEL
CREDITO, gli opponenti assumevano poi che nel precetto non erano quantificati gli importi relativi al capitale, agli interessi contrattuali e a quelli di mora e delle spese legali.
Si costituiva in giudizio nella sua qualità di procuratrice speciale Parte_1
di chiedendo, in via preliminare, l'estromissione dal Parte_3
giudizio per difetto di legittimazione passiva. A sostegno, deduceva che la titolare sostanziale del credito era la e che la aveva agito in veste di mera Pt_3 Pt_1
procuratrice (come da procura speciale del 23.01.2019). Nel merito, insisteva comunque nel rigetto, poiché a suo dire l'opposizione era stata introdotta nei confronti di un soggetto non legittimato.
Nella prima memoria, si difendeva anche in punto di prescrizione Parte_1
del diritto, deducendo che il termine sarebbe stato interrotto per mezzo di due lettere di messa in mora, con relative raccomandate con ricevuta di ritorno, datate rispettivamente 13.11.2014 e 14.12.2014 ed emesse nei confronti del e di CP_2
. Con esse, deduceva l'opposta, gli opponenti erano stati informati circa CP_1
l'avvenuta cessione dei crediti vantati dalla Monte dei Paschi a favore della
[...]
ed in ragione di ciò era stato intimato loro il pagamento Parte_3
dell'importo di euro 73.109,67 oltre interessi di mora ed accessori. Per questo, la
4 società opposta concludeva per l'attuale sussistenza del credito. Con la memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 c.p.c. i debitori assumevano che le missive erano manchevoli di data certa e che comunque erano indirizzate ad e non a loro. Parte_2
La causa veniva quindi istruita documentalmente.
Dopo aver pronunciato la preliminare sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con sentenza pronunciata il 30/03/2023 ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di
Pisa accoglieva la domanda proposta da e da Controparte_2 TR
accertando la prescrizione del diritto posto alla base del precetto opposto.
Innanzitutto, respingeva l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opposta, rilevando che la non si era costituita in Parte_1
proprio, bensì per conto della per mezzo di procura Parte_3
speciale. Per tale ragione, riteneva il primo giudice che il contraddittorio si fosse validamente instaurato tra il soggetto attivo e quello passivo del titolo esecutivo dedotto.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale rilevava che, nel lasso di tempo intercorso tra il 2007 e il 2017, non era stato posto in essere alcun atto di messa in mora. Invero, dalla disamina delle due raccomandate spedite in data 13/01/2014 e 14/12/2014 inviate da (oggi , non era possibile ritenere che il credito in Parte_2 Parte_1
esse intimato, fosse il medesimo di cui era ora preannunciata l'azione esecutiva. Atteso che: (i) il credito richiesto in pagamento (pari ad € 73.108,67) nel 2014, era superiore a quello indicato nel precetto, che invece richiamava l'importo del d.i. (pari ad €
45.358,34), (ii) il codice identificativo della posizione creditoria (c.d. “NDG”) presente nelle raccomandate del 2014 era diverso da quello indicato nella missiva del 2020, (iii) nelle missive non era altresì esplicitato il titolo contrattuale e/o giudiziale sotteso all'intimazione.
In punto di condanna alle spese di lite, essa seguiva la soccombenza della società
opposta.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello la per i seguenti Parte_1
motivi:
5 1) Errata interpretazione in punto di diritto e pronuncia ultra petitum.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si è doluta del fatto che il giudice di prime cure aveva riconosciuto la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della mera procuratrice speciale del reale legittimato passivo Parte_1
( e dunque, mandataria nel sottostante rapporto con la Parte_3
citata. Secondo l'appellante, in particolare, il giudizio avrebbe dovuto essere Pt_3
instaurato nei confronti della reale titolare del credito, ossia la Parte_3
(che invece non era stata citata in giudizio).
[...]
2) Omessa valutazione di un errore sostanziale e di diritto e conseguente violazione dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c.
Col secondo motivo, ha lamentato l'omesso riconoscimento del difetto di legittimazione passiva della anche sotto diverso profilo. Secondo Pt_1
l'appellante, infatti, la citazione poteva essere notificata nei suoi confronti (anziché nei confronti della titolare sostanziale del credito), solo se l'opponente dava atto del fatto che la veniva citata in giudizio in veste di mandataria, e dunque in Pt_1
qualità di rappresentante sostanziale della creditrice (a tal fine richiama giurisprudenza di merito, cfr. sent. n. 1693/2020 emessa dal Trib. di Firenze).
3) Omessa valutazione della prova documentale fornita in merito all'intervenuta interruzione della prescrizione del credito ed omessa motivazione sul punto e conseguente violazione del disposto dell'art. 115
c.p.c..
Col terzo motivo d'impugnazione, la odierna appellante si è lamentata dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel ritenere che le missive del 2014
(inviate rispettivamente a e ad , pur essendo Controparte_2 CP_1
pervenute nella sfera giuridica di conoscenza dei destinatari, non erano idonee ad interrompere il termine di prescrizione, per mancanza di riferibilità del credito intimato al credito posto alla base del precetto opposto. Più specificatamente,
l'appellante ha contestato il ragionamento del giudice che era pervenuto ad escludere la corrispondenza tra i due crediti valorizzando il diverso NDG presente nelle missive
6 del 2014, da quello del 2020. Secondo la doValue, infatti, la diversità di NDG sarebbe derivata dal fatto che: il credito di cui alle raccomandate del 2014 si riferiva agli opponenti quali persone fisiche (NDG n. 1391429), mentre il credito di cui alla lettera del 2020, si riferiva alla di e di Parte_5 Controparte_2 TR
come società (contrassegnato da NDG n. 3133656). La circostanza appena
[...]
descritta avrebbe indotto in errore il giudice di primo grado, portandolo a ritenere che il credito di cui veniva intimato il pagamento nella raccomandata del 2014, non fosse riconducibile al credito precettato.
4) Assenza di motivazione su un punto dirimente e fondamentale nella questione.
Col quarto motivo di impugnazione, l'odierna appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva insussistente l'interruzione della prescrizione connessa alle due raccomandate del 2014 per poi ritenere valida ma tardiva, allo stesso fine, quella inoltrata nel 2020 avente ad oggetto la Parte_6 CP_2
senza tuttavia, esternare il motivo di siffatto
[...] Parte_7
convincimento.
5) Errata interpretazione della norma sulla prescrizione del credito ed omessa valutazione della documentazione prodotta.
Col quinto motivo di impugnazione, la censurava la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui aveva escluso che nella raccomandata del 2014 fosse intimato il pagamento del credito precettato (posto alla base del decreto ingiuntivo) ed ancor prima che il credito intimato fosse quello oggetto di cessione. Infatti, nelle raccomandate del 13/11/2014 e del 14/12/2014 si dava atto dell'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale (Parte II, n. 80) dell'8/07/2014 con la quale la
[...]
aveva ceduto a le ragioni di credito già Controparte_4 Parte_3
vantate originariamente dalla MP (o comunque da banche dalla stessa incorporate).
E, ancora, nella richiamata Gazzetta veniva specificato che erano stati ceduti i crediti di qualunque natura vantati verso debitori classificati dalla cedente “a sofferenza” (in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30.07.2008), tra cui sarebbe quindi
7 rientrato quello di cui in oggetto al presente giudizio, dal momento che per esso era stato chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo.
6) Erronea valutazione dell'elemento numerico.
Infine, col sesto motivo di impugnazione la società appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la valenza interruttiva della prescrizione delle missive del 2014 in ragione del diverso importo del debito indicato nelle missive da quello precettato.
Secondo l'appellante, anche in questo caso il giudice avrebbe errato non tenendo conto che l'importo oggetto di d.i. (e poi precettato) era sì pari ad € 45.358,34, ma andava maggiorato degli interessi moratori convenzionali al tasso annuo del 7,375%, maturati dall'11/12/2002 sino al saldo effettivo, come ingiunto nel decreto. Per questo la somma indicata nelle missive (73.109,67) non poteva ritenersi diversa, poiché si trattava dello stesso credito maggiorato degli interessi maturati sino a quel momento.
Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri e , i quale hanno CP_1 CP_2
contestato tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto con conseguente richiesta di integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con riguardo alla carenza di legittimazione passiva della , gli Parte_1
appellanti hanno affermato che siffatta censura era stata già ampiamente contestata in primo grado. Osservano inoltre che parte opposta (oggi appellata), costituendosi in giudizio, si era dimostrata favorevole all'accettazione del contraddittorio spiegando difese nel merito, con la conseguenza che l'opposizione al precetto non solo poteva dirsi validatamente instaurata, ma anche espressamente accolta dalla Parte_1
Quanto al dedotto vizio di pronuncia ultra petitum, gli odierni appellati la ritengono priva di fondamento, dal momento che la pronuncia del giudice di primo grado veniva spiegata nei confronti del soggetto che si era costituito in giudizio e cioè
la in qualità di mandataria della Parte_1 Controparte_6
di fondamento, sarebbe anche la censura relativa all'omessa
[...]
valutazione della prova documentale fornita in merito all'intervenuta interruzione della prescrizione del credito, in quanto nessuna comunicazione formale interruttiva
8 della prescrizione del diritto di credito (già vantato dalla poi acquisito CP_3
da e poi ceduto ad altri soggetti fino alla odierna Controparte_4
appellante) era mai pervenuta loro a partire dalla conclusione della procedura esecutiva nel 2007 con la vendita dell'immobile pignorato. Ne conseguiva l'inesistenza del diritto della a procedere all'esecuzione forzata della somma Parte_1
precettata, stante l'intervenuta prescrizione.
Gli appellanti reiterano, infine, le medesime censure in ordine alla carenza di legittimazione attiva della società ad azionare il credito. In particolare, Parte_1
deducendo che: (i) la non avrebbe dato dimostrazione di essere Parte_1
successore a titolo particolare del creditore originario (essendo la notizia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale riferibile unicamente alla , né avrebbe Parte_3
specificato il credito azionato e fornito in conformità a quanto precisato dalla giurisprudenza, documenti idonei a dimostrare che il credito oggetto di causa era incluso nell'operazione di cessione in blocco, (ii) infine, non avrebbe neppure dato prova della esistenza di un potere di rappresentanza sostanziale in capo al procuratore speciale dott. (rif. alla procura conferita in data 17/06/2020), Controparte_5
insieme a quella processuale.
Le parti hanno concluso come in atti e la Corte si è riservata il deposito della sentenza contestuale nei termini di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
- MOTIVAZIONE -
Col primo e secondo motivo di appello, l'appellante si duole dell'omesso riconoscimento, da parte del Tribunale, del suo difetto di legittimazione passiva.
Reiterando le stesse argomentazioni sostenute in primo grado, ha assunto Pt_1
che e avrebbero dovuto avviare il giudizio di opposizione a precetto CP_2 CP_1
nei confronti della reale titolare del credito, ossia la che Parte_3
invece non era stata citata in giudizio. E che, addirittura, condannando la il Pt_3
giudice si sarebbe pronunciato ultra petitum.
Le censure sono infondate. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure,
la non è stata convenuta in giudizio in veste di titolare del credito, bensì in Pt_1
9 veste di procuratrice della , in base alla procura notarile del 15.02.2019, Pt_3
presente in atti (dove “doBank S.p.A.” sta per , atteso il successivo cambio Pt_1
di denominazione della società). Con la procura suddetta, la ha conferito alla Pt_3
un potere di rappresentanza sia sostanziale che processuale, che si correda ad Pt_1
un ampio mandato volto al recupero dei numerosi crediti oggetto della cessione in blocco della banca PS (tra cui quello in oggetto). È la stessa inoltre, ad aver Pt_1
agito in via esecutiva nei confronti dei sig.ri e , precettando il CP_2 CP_1
pagamento del de qua e assumendo di essere legittimata a riscuotere il credito non in veste di titolare sostanziale, bensì in veste di procuratrice della . Pt_3
Del resto, può osservarsi come sia contraddittorio e irragionevole assumere, da un lato, di avere la legittimazione attiva nel precettare il pagamento di un certo credito per via della procura rilasciata e, al contempo, assumere di non avere la legittimazione passiva a resistere in giudizio, poiché l'unico soggetto legittimato era la creditrice
Delle due l'una, o si ritiene che la non abbia ricevuto il potere Pt_1 Pt_1
rappresentativo da parte della (ed allora il precetto dovrebbe ritenersi nullo), Pt_3
oppure si ritiene che la abbia effettivamente conferito ampia procura alla Pt_3
ed allora l'azione in giudizio intrapresa nei suoi confronti Parte_8
dai precettati risulta pienamente legittima.
Con il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di appello, l'appellante si duole, in sostanza, della riconosciuta prescrizione del credito precettato da parte del primo giudice. La assume che il credito non si sarebbe prescritto, in Pt_1
particolare perché le missive del 2014, prodotte nel primo giudizio, sarebbero state idonee ad interrompere il decorso della prescrizione, avviatosi pacificamente nel 2007 ed interrottasi dunque nel 2014.
Il primo giudice, pur riconoscendo che gli atti erano pervenuti nella sfera giuridica dei due destinatari e che si erano dunque perfezionati, ha escluso l'idoneità
interruttiva della prescrizione, rilevando nel contenuto delle missive incongruenze e mancanze che impedivano di ricondurre il credito intimato nel 2014 a quello assistito da decreto ingiuntivo del 2003. Tali incongruenze, tuttavia, sono superabili.
10 Va innanzitutto evidenziata che la differente entità del credito, come dedotto da parte appellata, può spiegarsi in ragione del fatto che il quantum indicato nelle due missive pari a € 73.109,67, maggiore di quello di cui al decreto ingiuntivo (di € 45.358,34), era stato calcolato sommando gli interessi moratori convenzionali al tasso annuo del
7,375% dal l'11.12.2002 sino al 31.12.2013 (il fatto che la somma fosse comprensiva degli interessi maturati viene peraltro indicato testualmente nell'ultimo rigo della prima pagina della raccomandata);
Ancora, il diverso codice identificativo presente nelle missive del 2014 e nelle lettere del 2020 non è un elemento persuasivo, innanzitutto perché non è certo che le lettere del 2020 si riferiscano al credito precettato;
in secondo luogo perché ammesso e concesso che sia così, l'NDG è un codice interno usato dalle Banche che individua il cliente e non anche il credito;
di conseguenza, è verosimile, come dedotto da parte appellata, che la difformità tra i codici sia dovuta al fatto che il primo riguardava le persone fisiche (così come indicato nell'oggetto della comunicazione, dove accanto all'NDG sono indicati i nominativi ed in Controparte_2 TR
”), mentre il secondo la società (così come indicato nell'oggetto della CP_2
comunicazione, dove accanto all'NDG è indicata la “Pisanografica Snc”);
Infine, non pare condivisibile l'assunto per cui le due missive (dall'analogo contenuto)
mancherebbero di esplicitare il titolo costitutivo della pretesa, poiché, a ben vedere,
le stesse contengono espresso riferimento della cessione in blocco (menzionata già nell'oggetto della comunicazione), nonché dell'avviso pubblicato in Gazzetta Uff. n.
80 dell'08.07.2014 che reca le categorie dei rapporti ceduti (ossia quelli “a sofferenza”) dalla PS alla In altre parole, e venivano informati Controparte_7 CP_2 CP_1
circa il fatto che la (lo si ricorda, già , agisce quale Pt_3 Pt_1 Parte_2
mandataria) agiva in forza della successione a titolo particolare nel credito vantato nei loro confronti da PS (e prima ancora e che la intimava loro CP_3 Pt_1
il pagamento quale mandataria;
si può ulteriormente osservare che la giurisprudenza di legittimità non richiede particolari formalità per l'atto interruttivo della prescrizione, talvolta ritenendo ammissibile anche quello sprovvisto dell'indicazione
11 dell'importo, ritenendo sufficiente: “la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di atto soggetto a formule sacramentali - che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto” (Cass. n. 24054/2015, da ultimo sent. n.
7835/2022).
Tanto premesso, le precedenti argomentazioni e il fatto che le contestazioni di parte appellata in ordine alle missive del 2014 sono state reiterate in questo grado di giudizio in modo del tutto generico, né gli stessi hanno prospettato l'esistenza di altri rapporti giuridici che potessero giustificare altre esposizioni debitorie nei confronti della banca – cedente, può ritenersi dispiegata l'efficacia interruttiva da parte delle missive datate rispettivamente 13.11.2014 e 14.12.2014, che quindi valgono a ritenere che il credito precettato non si sia ancora prescritto.
Parte appellata ripropone genericamente le ulteriori censure mosse in primo grado avverso la validità del precetto, limitandosi a contestare la legittimazione attiva di parte opposta, sia sotto il profilo del difetto di procura in capo al , sia sotto CP_5
il profilo dell'onere della prova che incombe sulla cessionaria del credito oggetto di un'operazione di cessione in blocco che agisce per far valere l'asserito credito.
Al di là della dubbia ammissibilità delle censure, può comunque agevolmente osservarsi che sono entrambi infondate.
Nel dettaglio, l'appellata ritiene che non vi sia prova della procura conferita dalla al Dr. (colui che ha chiesto ed ottenuto il Pt_1 Controparte_5
precetto). Ciò è smentito per tabulas da una semplice disamina della procura prodotta in giudizio da parte appellata, contenuta nell'atto notarile del 17.06.2020, dalla quale si evince il conferimento a quest'ultimo di ampio potere a compiere atti stragiudiziali,
nonché ad agire in giudizio per la tutela delle posizioni di credito della società (si veda in particolare pagg. 18, 19, 20 dell'atto, dove sono elencate le attività che il procuratore nominato può compiere in nome e per conto della . Pt_1
Ancora, le doglianze che fanno leva sul mancato soddisfacimento dell'onere della prova che incombe sulla cessionaria in ordine alla titolarità del credito sono
12 infondate perché e , a ben vedere, effettuano tali censure nei CP_2 CP_1
confronti della e non nei confronti della . In altre parole – in modo Pt_1 Pt_3
del tutto contraddittorio rispetto a quanto sostenuto a pag. 3 della comparsa di costituzione in appello con riguardo alla sussistenza della legittimazione attiva della fondata sulla sua qualità di procuratrice – gli appellati, a pag. 6, muovono Pt_1
dall'assunto per cui la avrebbe agito in veste di titolare sostanziale del credito Pt_1
e non in veste di mandataria (“non risulta che l'odierna appellante, che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, abbia dimostrato di aver adempiuto alla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, questa, per quanto riferito dalla parte opposta, sarebbe stata effettuata in data 08.07.2014 dall Parte_3
ma non dalla società successivamente costituita ). Sulla base di tale Parte_9
premessa, arrivano dunque a contestare la legittimazione attiva in capo alla Pt_1
assumendo appunto che la stessa non avrebbe provveduto a comunicare la cessione e che non avrebbe altresì dato dimostrazione del fatto che il credito precettato era incluso nella cessione stessa.
Tuttavia, la premessa è fuorviante e palesemente errata, poiché la ha Pt_1
sempre assunto di agire in veste di mandataria e non in veste di creditrice (come, del resto, riconosciuto dagli stessi appellati). Dunque, i requisiti relativi alla sua legittimazione attiva possono al più investire il piano della legittimità e dell'ampiezza della procura rilasciata (profilo su cui si è già motivato). È invece in capo alla mandataria – che andava verificata la titolarità sostanziale del credito e, Pt_3
dunque, la sussistenza dei requisiti relativi al perfezionamento della cessione nei confronti del debitore ceduto (nonché l'inclusione del credito de qua nella stessa).
Tanto premesso, nel caso di specie, i debitori non hanno mai disconosciuto la qualità
di cessionaria della e le missive del 2014 (in cui comunque viene dato atto Pt_3
dell'avvenuta cessione del credito alla suddetta società), unitamente alla produzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
13 in blocco, non lasciano dubbi circa il perfezionamento della cessione e l'attuale titolarità sostanziale del credito precettato in capo alla Parte_3
Alla riforma (anche parziale) della sentenza impugnata, consegue, la necessità di rideterminare le spese processuali liquidate (vedi Cassazione sent. num. 8400/2018:
“il giudice d'appello (…) allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (…)”.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per il primo e per il secondo grado come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 26.001,00
a 52.000,00 €, avuto riguardo agli importi minimi, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria nel presente grado, dato che non si è svolta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza di primo grado:
- ACCOGLIE l'appello promosso da sua qualità di procuratrice Parte_1
speciale di Parte_3
- RIGETTA l'opposizione a precetto come in atti proposta da
[...]
; Parte_10
- CONDANNA E a TR Controparte_2
rimborsare a le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida: Parte_1
- quanto al primo grado, in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- quanto al presente grado, in complessivi € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
14 La Cons. rel.
Laura D'Amelio
La Presidente
Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15