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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/01/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41683/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, tra
Parte_1 attore/i contro
“ “ Controparte_1 Controparte_2 CP_1 convenuto/i
***
Oggi 24 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al Giudice Onorario Avv. Caterina Bersani, sono comparsi nella stanza virtuale mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft
Teams:
Per 'avv. MINUTOLI GIUSEPPE Parte_1
Per Controparte_3
l'avv. GIANLUCA BELLINO, in sostituzione dell'avv. BENEDETTI MARIO
Il Giudice dà atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni quanto all'attrice come da atto di citazione;
quanto alla convenuta come da note depositato in data 3.12.2024.
pagina 1 di 6 I procuratori delle parti discutono la causa.
Il giudice dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 15,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 15,30 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Verbale di udienza chiuso ad ore 15,30
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41683/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE LIEGI, 1/C 00198 ROMA, presso il difensore avv.
MINUTOLI GIUSEPPE
ATTORE/I contro
“ Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI MARIO, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
VIA F.LLI GABBA, 8 20121 MILANO, presso il difensore avv. BENEDETTI MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'onorevole Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza voglia
- Preliminarmente far decadere l'esecutività al decreto ingiuntivo oggi opposto per le ragioni di cui in fatto e in diritto
- In via principale Accertare e dichiarare che il credito, oggi ingiunto con decreto 12173/2022 del
21.07.2022 rg. 24453/2022 notificato il 13/09/2022, per le ragioni di cui in premessa, è infondato, in quanto il creditore non ha fornito prova del proprio credito ed in quanto lo stesso è stato ampiamente già assolto e per gli effetti detrarre dalla somma ingiunta le somme corrisposte, la restituzione delle accise domandate dalla opponente e ridurre, eventualmente lo stesso all'importo di giustizia o alla somma maggiore minore che il tribunale vorrà determinare.
pagina 3 di 6 Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
a) Nel merito: accertare i fatti di cui in narrativa, rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 12173/2022, recante N.G.R.
24453/2022, depositato in data 21.07.2022 dal Tribunale di Milano;
b) In subordine: per tutti i motivi innanzi esposti, accertare le ragioni di credito della società condannare al pagamento di un importo pari a Euro 63.899,23 CP_3 Parte_1 in favore di o della somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di CP_3 giustizia, oltre agli interessi maturati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 previsto per le transazioni commerciali o comunque al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.p.c. a decorrere dalla notifica della spiegata opposizione;
c) In ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento delle ragioni della società accertare i fatti di cui in narrativa e rideterminare il Parte_1 quantum della pretesa nell'importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre agli interessi maturati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 previsto per le transazioni commerciali o comunque al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.p.c. a decorrere dalla notifica della spiegata opposizione.
In ogni caso, con vittoria di spese ex compensi di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 12173/2022 del 21/07/2022 con cui questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento in favore di della somma complessiva di € 63.899,00, oltre accessori, CP_3 quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e gas.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
- che, a fronte di contestazioni della prestazione della convenuta e del diritto di di Parte_1 ottenere in restituzione accise non dovute, in data 25.10.2021, aveva raggiunto una transazione con versando la somma di € 13.000,00 che doveva detrarsi dall'importo decretato;
CP_3
- che le fatture non costituiscono titolo idoneo a fondare la prova del credito azionato;
- che le fatture recano consumi non coerenti con quelli precedenti.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta la quale ha richiesto il rigetto CP_3 dell'opposizione deducendo:
- che il proprio credito è idoneamente documentato da quanto versato in sede monitoria e nel giudizio di cognizione;
pagina 4 di 6 - che, quanto all'entità del credito, l'importo versato con il piano di rientro è già stato dedotto;
- che non mai ha contestato i consumi indicati in ogni fattura né gli importi addebitati;
CP_3
- che i dati relativi ai consumi indicati in ogni fattura emessa da si basano sulle letture CP_3 fornite dai distributori locali e sono coerenti con i consumi storici;
***
Ciò premesso, nel merito, il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze istruttorie, la domanda attorea di accertamento negativo del credito è risultata infondata, con conseguente rigetto dell'opposizione, il tutto per i seguenti motivi.
Il Tribunale rileva che l'esistenza di un contratto tra le parti, avente ad oggetto l'erogazione di energia elettrica e gas presso i POD a servizio di parte opponente è pacifica.
Inoltre, osserva che, come evidenziato a pag. 4 dell'atto di citazione, le contestazioni sui consumi avanzate da si appuntano sulla fornitura di energia elettrica di cui alle fatture 4 e 6 Parte_1 menzionate nel ricorso per decreto ingiuntivo (la fattura n. 11 reca importi per penali mai contestati).
Dai dati di misura dell'erogazione di energia elettrica elaborati dal distributore locale E-
Distribuzione S.p.a., unico soggetto legittimato nel nostro ordinamento alla lettura dei contatori, non specificatamente contestati dall'opponente, risulta che i consumi misurati e certificati dal distributore (doc. 4 fasc. conv.) corrispondono a quelli esposti nelle fatture azionate in sede monitoria.
Ciò detto, si osserva che la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (definito dall'Autorità “trader”) per gli oneri di distribuzione dell'energia e/o del gas sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia o del gas effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.
Poiché parte opponente non ha offerto alcun elemento idoneo ad inficiare l'attendibilità di dette misure, il credito vantato con le fatture azionate in sede monitoria deve ritenersi provato.
A ciò si aggiunga che non risulta documentata alcuna contestazione delle fatture azionate, antecedente all'opposizione a decreto ingiuntivo, e che il piano di rientro concordato fra le parti nell'ottobre 2021 prodotto da parte opponente, (doc. denominato “Transazione food station”) per il pagamento rateizzato delle fatture ivi menzionate, non fa alcun cenno a supposte contestazioni o pagina 5 di 6 controcrediti per accise non dovute, sicché deve ritenersi che non vi fu alcun inesatto adempimento dell'odierna opposta in relazione alle obbligazioni di somministrazione a suo carico.
Parte attrice afferma poi di avere pagato la somma di € 13.000,00 che, perciò, deve essere detratta dall'importo decretato.
Al riguardo, il Tribunale osserva che, sin dal ricorso monitorio, l'opposta ha dato atto del piano di rateizzazione concesso all'opponente e, con la comparsa di costituzione, ha documentato e circostanziato la contabilizzazione del predetto pagamento, onde tale somma è stata correttamente contabilizzata e dedotta dall'importo azionato in via monitoria.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, andrà integralmente confermato.
Le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell'opponente e si liquidano come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare a le spese del presente Parte_1 Controparte_3 giudizio di cognizione che si liquidano in € 9.142,00 per compensi oltre spese vive, se sostenute, oltre
15% ex DM 55/2014 per spese generali, oltre accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 24 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, tra
Parte_1 attore/i contro
“ “ Controparte_1 Controparte_2 CP_1 convenuto/i
***
Oggi 24 gennaio 2025 ad ore 9,00 innanzi al Giudice Onorario Avv. Caterina Bersani, sono comparsi nella stanza virtuale mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft
Teams:
Per 'avv. MINUTOLI GIUSEPPE Parte_1
Per Controparte_3
l'avv. GIANLUCA BELLINO, in sostituzione dell'avv. BENEDETTI MARIO
Il Giudice dà atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni quanto all'attrice come da atto di citazione;
quanto alla convenuta come da note depositato in data 3.12.2024.
pagina 1 di 6 I procuratori delle parti discutono la causa.
Il giudice dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 15,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 15,30 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Verbale di udienza chiuso ad ore 15,30
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41683/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE LIEGI, 1/C 00198 ROMA, presso il difensore avv.
MINUTOLI GIUSEPPE
ATTORE/I contro
“ Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI MARIO, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
VIA F.LLI GABBA, 8 20121 MILANO, presso il difensore avv. BENEDETTI MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'onorevole Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza voglia
- Preliminarmente far decadere l'esecutività al decreto ingiuntivo oggi opposto per le ragioni di cui in fatto e in diritto
- In via principale Accertare e dichiarare che il credito, oggi ingiunto con decreto 12173/2022 del
21.07.2022 rg. 24453/2022 notificato il 13/09/2022, per le ragioni di cui in premessa, è infondato, in quanto il creditore non ha fornito prova del proprio credito ed in quanto lo stesso è stato ampiamente già assolto e per gli effetti detrarre dalla somma ingiunta le somme corrisposte, la restituzione delle accise domandate dalla opponente e ridurre, eventualmente lo stesso all'importo di giustizia o alla somma maggiore minore che il tribunale vorrà determinare.
pagina 3 di 6 Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
a) Nel merito: accertare i fatti di cui in narrativa, rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 12173/2022, recante N.G.R.
24453/2022, depositato in data 21.07.2022 dal Tribunale di Milano;
b) In subordine: per tutti i motivi innanzi esposti, accertare le ragioni di credito della società condannare al pagamento di un importo pari a Euro 63.899,23 CP_3 Parte_1 in favore di o della somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di CP_3 giustizia, oltre agli interessi maturati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 previsto per le transazioni commerciali o comunque al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.p.c. a decorrere dalla notifica della spiegata opposizione;
c) In ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento delle ragioni della società accertare i fatti di cui in narrativa e rideterminare il Parte_1 quantum della pretesa nell'importo che dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre agli interessi maturati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 previsto per le transazioni commerciali o comunque al tasso di cui all'art. 1284, comma IV, c.p.c. a decorrere dalla notifica della spiegata opposizione.
In ogni caso, con vittoria di spese ex compensi di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 12173/2022 del 21/07/2022 con cui questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento in favore di della somma complessiva di € 63.899,00, oltre accessori, CP_3 quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e gas.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
- che, a fronte di contestazioni della prestazione della convenuta e del diritto di di Parte_1 ottenere in restituzione accise non dovute, in data 25.10.2021, aveva raggiunto una transazione con versando la somma di € 13.000,00 che doveva detrarsi dall'importo decretato;
CP_3
- che le fatture non costituiscono titolo idoneo a fondare la prova del credito azionato;
- che le fatture recano consumi non coerenti con quelli precedenti.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta la quale ha richiesto il rigetto CP_3 dell'opposizione deducendo:
- che il proprio credito è idoneamente documentato da quanto versato in sede monitoria e nel giudizio di cognizione;
pagina 4 di 6 - che, quanto all'entità del credito, l'importo versato con il piano di rientro è già stato dedotto;
- che non mai ha contestato i consumi indicati in ogni fattura né gli importi addebitati;
CP_3
- che i dati relativi ai consumi indicati in ogni fattura emessa da si basano sulle letture CP_3 fornite dai distributori locali e sono coerenti con i consumi storici;
***
Ciò premesso, nel merito, il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze istruttorie, la domanda attorea di accertamento negativo del credito è risultata infondata, con conseguente rigetto dell'opposizione, il tutto per i seguenti motivi.
Il Tribunale rileva che l'esistenza di un contratto tra le parti, avente ad oggetto l'erogazione di energia elettrica e gas presso i POD a servizio di parte opponente è pacifica.
Inoltre, osserva che, come evidenziato a pag. 4 dell'atto di citazione, le contestazioni sui consumi avanzate da si appuntano sulla fornitura di energia elettrica di cui alle fatture 4 e 6 Parte_1 menzionate nel ricorso per decreto ingiuntivo (la fattura n. 11 reca importi per penali mai contestati).
Dai dati di misura dell'erogazione di energia elettrica elaborati dal distributore locale E-
Distribuzione S.p.a., unico soggetto legittimato nel nostro ordinamento alla lettura dei contatori, non specificatamente contestati dall'opponente, risulta che i consumi misurati e certificati dal distributore (doc. 4 fasc. conv.) corrispondono a quelli esposti nelle fatture azionate in sede monitoria.
Ciò detto, si osserva che la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (definito dall'Autorità “trader”) per gli oneri di distribuzione dell'energia e/o del gas sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia o del gas effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.
Poiché parte opponente non ha offerto alcun elemento idoneo ad inficiare l'attendibilità di dette misure, il credito vantato con le fatture azionate in sede monitoria deve ritenersi provato.
A ciò si aggiunga che non risulta documentata alcuna contestazione delle fatture azionate, antecedente all'opposizione a decreto ingiuntivo, e che il piano di rientro concordato fra le parti nell'ottobre 2021 prodotto da parte opponente, (doc. denominato “Transazione food station”) per il pagamento rateizzato delle fatture ivi menzionate, non fa alcun cenno a supposte contestazioni o pagina 5 di 6 controcrediti per accise non dovute, sicché deve ritenersi che non vi fu alcun inesatto adempimento dell'odierna opposta in relazione alle obbligazioni di somministrazione a suo carico.
Parte attrice afferma poi di avere pagato la somma di € 13.000,00 che, perciò, deve essere detratta dall'importo decretato.
Al riguardo, il Tribunale osserva che, sin dal ricorso monitorio, l'opposta ha dato atto del piano di rateizzazione concesso all'opponente e, con la comparsa di costituzione, ha documentato e circostanziato la contabilizzazione del predetto pagamento, onde tale somma è stata correttamente contabilizzata e dedotta dall'importo azionato in via monitoria.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, andrà integralmente confermato.
Le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell'opponente e si liquidano come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a pagare a le spese del presente Parte_1 Controparte_3 giudizio di cognizione che si liquidano in € 9.142,00 per compensi oltre spese vive, se sostenute, oltre
15% ex DM 55/2014 per spese generali, oltre accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 24 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
pagina 6 di 6