Sentenza 4 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/11/2022, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2022
N. 01745/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2022, proposto da
La Meridionale Costruzioni di DO TO & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Piccinno e Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sull’ordinanza, ex art. 553 c.p.c., del Tribunale Civile di Lecce di assegnazione somme del 12.02.2021, resa nel procedimento espropriativo civile n. 1199/2020, divenuta definitiva il 07.03.2022 e notificata, munita della formula esecutiva, apposta in data 02.03.2021, il 12.3.2021/21.4.2021.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Vantaggiato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente, con ricorso di ottemperanza notificato il 04/04/2022 e depositato in giudizio il 05/04/2022, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza di assegnazione somme, ex art. 553 c.p.c., emessa dal Tribunale Civile di Lecce in data 12.02.2021, resa nel procedimento espropriativo presso terzi civile (R.G. n.1199/20) - per il pignoramento del credito vantato dal Consorzio A.S.I. di Lecce nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico in forza della sentenza di condanna del Tribunale Civile di Lecce n.2570/2019 del 23.07.2019, resa nell’ambito del procedimento civile n.2405/13 di opposizione a decreto ingiuntivo, recante, in particolare, la condanna del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce (A.S.I. di Lecce) “ a corrispondere a La Meridionale Costruzioni di DO TO & Co S.n.c. l’importo di €.450.733,87, oltre interessi dal 18.03.13 al saldo ” e la condanna del Ministero dello Sviluppo Economico “ a pagare al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce (ASI Lecce) l’importo di €.450.733,87, oltre interessi dal 15.11.2013 al saldo ” - che disponeva come segue:
<< assegna in pagamento, salvo esazione, in favore del creditore procedente Soc. MERIDIONALE COSTRUZIONI di ED ON & C. S.a.s. la somma equivalente al totale delle seguenti voci: “€.450.733,87, oltre interessi dal 15.11.2013 al saldo” oltre ad “€.50,00 per spese ed €.6.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge” dichiarando l’incapienza per l’eventuale residuo impagato; ordina al terzo pignorato MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO di effettuare il pagamento secondo le modalità sopra indicate fino alla concorrenza degli importi pignorati e nei limiti delle somme debende come sopra identificate; dichiara il terzo libero da ogni obbligo per quanto riguarda la somma pagata, previo rilascio di quietanza da parte dell’assegnatario; dichiara estinta la procedura esecutiva, autorizza il ritiro dei titoli con svincolo delle eventuali residue somme pignorate >>, chiedendo di ordinare al Ministero dello Sviluppo Economico l’esatta ed integrale esecuzione dell’ordinanza A.G.O. di assegnazione somme del 12.02.2021 (passata in giudicato) e, per l’effetto, di provvedere al pagamento dell’intera somma pignorata, per € 741.916,00, nonché di condannare il Ministero dello Sviluppo Economico, ex art. 112 comma 3 c.p.a., al pagamento degli interessi, ex artt. 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, sulle somme dovute, dal giorno della notifica dell’ordinanza di assegnazione dell’A.G.O. fino all’effettivo soddisfo e di nominare, per l’ipotesi di inadempimento, un Commissario ad acta , che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
Il 06/04/2022, si è costituito in giudizio il Ministero resistente, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione per resistere al ricorso di ottemperanza.
Il 13/07/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio la nota n. 2064 del 23/06/2022 del Ministero dello Sviluppo Economico (e relativa nota di trasmissione), con la quale è stata disposta in favore della ricorrente la liquidazione della quota capitate e dei rispettivi interessi per complessivi euro 468.292,72, in adempimento a quanto stabilito dall'ordinanza di assegnazione somme del 12.02.2021 del Tribunale Civile di Lecce di cui si chiede l’ottemperanza.
Il 26/09/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, dopo avere confermato che “ Allo stato risulta erogato l’importo di €. 468.292,72 (come da atti prodotti dal Ministero) cui occorre aggiungere l’ulteriore importo di € 15.869,51 (accreditato in favore della Società ricorrente in data 05.09.2022) corrispondente alla somma lorda dovuta a titolo di spese e competenze legali liquidate con l’ordinanza di assegnazione somme del 12.02.2021 ” e precisato che “ In ragione di quanto innanzi esposto la somma complessivamente corrisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico in favore della ricorrente ammonta, ad oggi, ad €. 484.162,23 (€.468.292,72 + €.15.869,51) con la ulteriore conseguenza che la disponibilità economica che residua in capo all’ente ministeriale si attesta nella misura di € 193.204,77 equivalente alla differenza tra le somme complessivamente ed originariamente destinate a finanziamento (€ 3.386.743,83 – si veda dichiarazione di terzo del Ministero dello Sviluppo Economico del 20.10.2020) e le somme sino ad oggi corrisposte pari ad € 3.193.539,06 (€ 2.709.376,83 + € 468.292,72 + € 15.869,51) ”, ha sottolineato che “ Allo stato il punto di discrimine tra la posizione della ricorrente e quella della resistente in ordine al quale l’On.le Tribunale è chiamato a pronunciarsi è pertanto quello di accertare se, ai fini dell’esatto adempimento dell’ordinanza di assegnazione somme del 12.02.2021, il Ministero dello Sviluppo Economico sia tenuto al solo versamento degli interessi al tasso legale nella misura già corrisposta di € 17.559,00 o se, per converso, l’Ente Ministeriale sia tenuto al pagamento degli interessi al tasso moratorio. Sebbene entro il limite di valore di € 193.204,77 di cui alla dichiarazione di quantità resa con la dichiarazione di terzo in atti ”. Ha concluso, quindi, chiedendo di ordinare al Ministero dello Sviluppo Economico di dare integrale e completa esecuzione alla ordinanza del Tribunale Civile di Lecce di assegnazione somme del 12.02.2021 (passata in giudicato), nel procedimento espropriativo civile n. 1199/2020 (divenuta definitiva il 07.03.2022 e notificata, munita della formula esecutiva, apposta in data 02.03.2021, il 12.3.2021/21.4.2021), e, per l’effetto, di ordinare al Ministero di corrispondere alla Società ricorrente l’intero importo residuo, pari a €.193.204,77 di cui alla dichiarazione di terzo resa innanzi al Giudice dell’esecuzione civile a titolo di interessi moratori dovuti dal Consorzio A.S.I. di Lecce alla Meridionale Costruzioni S.a.s., nonché l’importo di €.30.032,00 ai sensi dell’art.112, comma 3, c.p.a..
Nella Camera di Consiglio del 12/10/2022, il Presidente di questa Sezione ha indicato, ex art. 73, comma 3, c.p.a. un possibile profilo di inammissibilità, con specifico riferimento alla domanda proposta ex art. 112, comma 3 c.p.a., per carenza di giurisdizione dell’adito G.A. - Giudice dell'ottemperanza, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza, regolare in rito, è diventato, in parte, improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte va respinto e, in parte, è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, nei sensi di seguito precisati.
2.1. - La Sezione osserva, anzitutto, che, nel caso di specie, risulta, alla stregua della documentazione esibita dal Ministero resistente e da parte ricorrente e da quanto affermato dalla stessa parte ricorrente nella memoria difensiva del 26/09/2022, che il Ministero resistente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza di assegnazione somme del 12.02.2021 del Tribunale Civile di Lecce (passata in giudicato), con la nota n. 2064 del 23/06/2022, ha disposto in favore della ricorrente la liquidazione della quota capitate e dei rispettivi interessi per complessivi euro 468.292,72, e che “ Allo stato risulta erogato l’importo di €.468.292,72 (come da atti prodotti dal Ministero) cui occorre aggiungere l’ulteriore importo di € 15.869,51 (accreditato in favore della Società ricorrente in data 05.09.2022) corrispondente alla somma lorda dovuta a titolo di spese e competenze legali liquidate con l’ordinanza di assegnazione somme del 12.02.2021 ”.
2.2. - Ciò premesso, occorre precisare, che, nella fattispecie di causa, non spettano alla Società ricorrente gli invocati interessi di mora c.d. “commerciali” di cui al D. Lgs. n. 231/2002 (anziché gli interessi legali già corrisposti) sulla somma dovuta dal Consorzio A.S.I. di Lecce alla Società ricorrente e conseguentemente a quest’ultima dal Ministero resistente, sia perché non statuiti nell’ordinanza di assegnazione somme dell’A.G.O. di che trattasi (in cui vi è la condanna a corrispondere gli “interessi” senza ulteriore specificazione), sia perché la sentenza (di cognizione) del Tribunale Civile di Lecce n. 2570/2019 del 23.07.2019, alla base del procedimento espropriativo civile n.1199/2020 per cui è causa, è stata resa nell’ambito del procedimento civile n. 2405/2013 di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato anteriormente all’entrata in vigore della L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha aggiunto e modificato il comma 4 dell’art. 1284 cod. civ., secondo il quale “ Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ”.
2.3. - Deve, inoltre, essere dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente relativa alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi dell’art.112, comma 3, c.p.a., “ maturati a partire dal giorno successivo alla scadenza dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ” e quantificati in €.30.032,0, in quanto (in tesi), “ risultando il Titolo in atti notificato il 21.04.2021, a decorrere dal 23.08.2021 alla data del provvedimento di liquidazione 23.06.22, l’importo dovuto a tale titolo corrisponde a €.30.032,00 ”.
Osserva, infatti, il Tribunale che la specifica “ azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza ”, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. (secondo il quale “ Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione ”) presuppone - necessariamente - (a ben vedere, trattandosi della chiesta integrazione di statuizioni dell’A.G.O.) la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in base alle regole generali sul riparto di giurisdizione tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario, sul rapporto a monte del provvedimento esecutivo della cui ottemperanza si tratta e, nella specie, la controversia (di cognizione) a monte del presente giudizio di ottemperanza esula dalla giurisdizione di questo Giudice dell’ottemperanza e appartiene alla giurisdizione dell’A.G.O., atteso che l’ordinanza di assegnazione somme (passata in giudicato) dell’A.G.O. della cui esecuzione si tratta è basata su una pronuncia di condanna della medesima A.G.O., ossia sulla sentenza n.2570/19 del 23.07.2019 del Tribunale Civile di Lecce, resa nell’ambito del procedimento civile n. 2405/2013 di opposizione a decreto ingiuntivo.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso di ottemperanza deve essere, in parte, dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte respinto e, in parte, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A.,
4. - Sussistono, con ogni evidenza, i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte lo respinge e, in parte, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO