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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA MI Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.6.2025, assunto in decisione in data 9.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Vittorio Giuseppe Zappa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Piazza
ND DI n. 2;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.5.1974, con gli Avvocati Vittoria Scandroglio e Mario Masolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Giussano, Via Piola n. 19;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Brugherio in data 28.04.2001 tra e trascritto dall'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1 Parte_1 di detto Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
2) Disporre a carico del sig. ed a favore della sig.ra un assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento per la figlia maggiorenne fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1 economica della stessa, pari ad € 400,00= mensili oltre rivalutazione ISTAT e da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) Compensare le spese di giudizio pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
28.4.2001 a Brugherio;
- Dall'unione sono nati in data 27.2.2003 e in data 20.6.2005. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 2.7.2015.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (19.6.2015) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 27.2.2003, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per Per_1 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 24.6.2025, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Brugherio in data 28.4.2001 (Atto n. 15, Parte II, Serie A del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
LA MI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA MI Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.6.2025, assunto in decisione in data 9.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Vittorio Giuseppe Zappa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Piazza
ND DI n. 2;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.5.1974, con gli Avvocati Vittoria Scandroglio e Mario Masolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Giussano, Via Piola n. 19;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Brugherio in data 28.04.2001 tra e trascritto dall'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1 Parte_1 di detto Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di rito;
2) Disporre a carico del sig. ed a favore della sig.ra un assegno Controparte_1 Parte_1 di mantenimento per la figlia maggiorenne fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1 economica della stessa, pari ad € 400,00= mensili oltre rivalutazione ISTAT e da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) Compensare le spese di giudizio pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
28.4.2001 a Brugherio;
- Dall'unione sono nati in data 27.2.2003 e in data 20.6.2005. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 2.7.2015.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (19.6.2015) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 27.2.2003, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per Per_1 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 24.6.2025, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Brugherio in data 28.4.2001 (Atto n. 15, Parte II, Serie A del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
LA MI
pagina 4 di 4