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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/05/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 457/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Fanny Lucia Zoi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Salcini n. 11, Chiusi (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “ART.
1- CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
1 I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi vicendevolmente a comunicare eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio.
ART.
2- AFFIDAMENTO CONDIVISO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
PRESSO LA MADRE.
La IG minore verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo i principi Per_1 dell'affidamento condiviso, con collocamento stabile e prevalente presso la
Madre.
Si precisa che la casa coniugale e di tutta la famiglia è stata fissata dai coniugi presso l'immobile condotto in locazione dal Sig. , per la durata Parte_1 locativa di anni 3+2, ovvero dal 10.06.2023 al 09.06.2026 (V. il già ALL.N.04)
e, pertanto, la Madre e la IG, continueranno ad abitarvi sino alla scadenza.
Il Sig in ogni caso, presta il consenso acché la Sig.ra possa Pt_1 Pt_2 stabilire la propria residenza altrove, unitamente alla minore, purché in Italia
e sempre che l'esercizio del diritto di visita del padre non risulti particolarmente oneroso e/o difficoltoso;
i intendono tollerare il limite di distanza delle Per_2 rispettive residenze nell'ottica del normale esercizio di visita del padre, in Km
50 A/R.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse nei riguardi della loro IG relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla sua salute, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la IG con sé: ciò sempre nel rispetto delle decisioni educative concordate, impegnandosi a non agire in contrasto rispetto alle istruzioni impartite dal genitore collocatario ed alle abitudini di vita della minore.
ART. 3 – DIRITTO DI VISITA DEL PADRE.
Salva la possibilità di diversi accordi tra i genitori, in relazione alle esigenze
(scolastiche, di salute, sportive e ludiche) della minore ovvero dei il Per_3
2 padre trascorrerà con la IG almeno n.2 (due) giorni a settimana, recandosi a prendere la piccola presso l'abitazione della Madre o in altro luogo ove la minore verrà a trovarsi o in altro concordato con la di lei Madre e, poi, riportandola;
i genitori potranno concordare, anche in base agli impegni scolastici ed extrascolastici della IG, diverso orario e modalità di apprensione della minore.
E precisamente:
- nel periodo scolastico, il padre potrà stare con la IG n.2 (due) giorni a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 19:30 sino alle ore 21:00, dopo cena, quando la riaccompagnerà dalla madre;
nei giorni in cui sarà libero dal lavoro, il padre potrà prendere la piccola nei medesimi giorni, o in altri concordati con la Madre, dall'uscita della scuola sino alle ore 21:00 e riportandola presso l'abitazione di residenza o presso il luogo di volta in volta concordato con la Sig.ra Pt_2
- nel periodo estivo e, comunque, nel periodo extrascolastico, il padre potrà stare con la IG n.2 (due) giorni a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, dalle ore 19:30 sino alle ore 23:00, dopo cena, quando la riaccompagnerà dalla Madre;
nei giorni in cui sarà libero dal lavoro, il padre potrà prendere la piccola nei medesimi giorni, o in altri concordati con la
Madre, dalle ore 11:00 sino alle ore 23:00, dopo cena, curando di prelevarla dall'abitazione della madre o da altro luogo concordato con il genitore collocatario e riportandola presso l'abitazione di residenza o presso il luogo di volta in volta concordato con la Sig.ra Pt_2
- per le Feste comandate (Natale; Santo Stefano;
Pasqua; Pasquetta;
Epifania;
Ultimo dell'anno; Primo dell'Anno; Martedì grasso;
25 Aprile;
1 Maggio;
Ferragosto; Halloween -se festeggiato;
altresì Festa della mamma e Festa del papà -se festeggiati-; Compleanno di ) il padre potrà stare con la IG Per_1 il singolo giorno di festa secondo l'elenco sopra descritto ad anni alterni tra i genitori (ad esempio: se la minore festeggia il Natale con la Madre, il Santo
Stefano starà con il Padre, l'anno a venire le dette Feste saranno invertite tra
3 i genitori), dalle ore 11:00 del mattino alle ore 21:00 nel periodo di feste infra periodo scolastico, dalle 11:00 del mattino alle 23:00 nel periodo estivo e/o extra scolastico. Oppure le suddette feste e ricorrenze potranno essere accorpate e festeggiate ad anni alterni viceversa.
Tutto il calendario appena descritto dovrà tenere sempre conto degli impegni scolastici, delle esigenze di salute e degli interessi sportivi e ludici di e Per_1 degli impegni di lavoro di entrambi i genitori, restando comunque nella facoltà degli Stessi di stabilire modalità e termini di visita diversi in accordo tra loro.
La GN prendendo atto del fatto che il Sig. è dipendente Pt_2 Pt_1 di un'officina meccanica che effettua altresì soccorso stradale con reperibilità anche notturna, si dichiara disponibile ad accordarsi con l'altro genitore per il recupero di giornate di visita in orari e giorni da concordarsi secondo gli impegni lavorativi del Signor nel caso in cui Pt_1
Quest'Ultimo non avesse potuto effettuare le proprie visite per l'attività di intervento di soccorso prestata.
- In riferimento ai periodi di vacanza il Padre potrà stare con la IG n.7 (sette) giorni, anche non consecutivi, concordando con l'altro genitore il periodo di cui intenderà fruire e comunicandoglielo almeno 1 (un) mese prima, tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e delle condizioni/esigenze di salute della IG, informando la GN della località di vacanza che Pt_2 intenderà raggiungere.
Il diritto di visita del Padre durante i periodi di vacanza della minore con la
Madre resterà sospeso, salvo diverso accordo dei genitori: resta tuttavia concordato tra i coniugi che la Madre dovrà comunicare al Padre il periodo e la località di vacanza con la IG, consentedoGli ove lo richieda, nel caso di vacanze protraentesi oltre i 10 (dieci) giorni, di raggiungerla presso la località di vacanza, per n.1 (un) giorno di visita, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 della sera.
ART. 4 –CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA.
4 Il Padre, a titolo di concorso nel mantenimento della IG, verserà l'importo di Euro 200,00 (duecento/00) ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT ogni quattro anni, a partire dal mese di Marzo 2025; il succitato importo dovrà essere corrisposto anticipatamente in unica soluzione ogni mese, mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra
[...]
(la quale si impegna a comunicare i riferimenti IBAN a cui Parte_2 effettuare il pagamento) entro il giorno 27 del mese antecedente quello di riferimento (a titolo esemplificativo: il contributo di mantenimento per il mese di Aprile dovrà essere versato entro il giorno 27 Marzo e nel caso tale data cadesse di sabato o domenica dovrà essere anticipato al venerdì dello stesso mese;
eccetera).
I coniugi concordano che gli assegni familiari o l'assegno unico verranno/verrà versati/versato alla Madre, così come ogni agevolazione che dovesse essere prevista dalla legge e da leggi future.
ART.
5 -OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE STRAORDINARIE DELLA
FIGLIA.
I Genitori parteciperanno al 50% tra loro alle spese straordinarie riguardanti la loro IG , con rimando specifico in merito al Protocollo di famiglia Per_1 sottoscritto dall'Intestato Tribunale, che i genitori ricevono con la sottoscrizione del presente ricorso.
In caso di mancato spontaneo adempimento alla contribuzione delle spese straordinarie concordate e/o di quelle che non necessitano del preventivo consenso secondo i dettami del Protocollo del tribunale di Siena, il genitore che si sarà trovato ad anticipare il 100% dell'importo delle dette, per ottenerne il rimborso dall'altro genitore, dovrà fargliene comunicazione scritta.
Qualora per motivi contingenti legati alla salute e/o a variazioni impreviste ed occasionali di lavoro, la GN debba assentarsi, laddove il padre Pt_2 non sia disponibile a sostituirla con la minore o la madre non riesca a reperire familiari o persone, di gradimento di entrambi i genitori, che possano stare
5 gratuitamente con la minore, il Sig. contribuirà per il 50% alle spese Pt_1 di babysitteraggio della IG . Per_1
Viceversa, nel caso in cui il Sig. nel giorno concordato per la propria Pt_1 visita con la IG, dovesse avere un impedimento lavorativo non previsto o di salute, si impegna ad avvertire immediatamente la Madre della piccola per concordare diverso giorno di visita: qualora la Sig.ra non potesse Pt_2 sostituirlo con la IG, né fosse possibile avvalersi di familiari e/o di persone di fiducia di entrambi, la madre contribuirà per il 50% alle spese di babysitteraggio della IG , mentre il Sig. dovrà procurare il Per_1 Pt_1 babysitteraggiio.
ART.
6 - OBBLIGO DI RECIPROCO RISPETTO DELLA FIGURA MATERNA,
PATERNA e PROSECUZIONE DEI RAPPORTI CON I CONGIUNTI.
Entrambi i Genitori si impegnano a mantenere il rispetto reciproco e una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IG con ciascuno di loro, anche permettendo Per_1
(sempre tenuto conto delle primarie esigenze scolastiche e di salute della minore) la prosecuzione dei rapporti di con i nonni materni e paterni e Per_1 con i parenti più stretti di entrambi i genitori.
ART. 7 – MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
I Ricorrenti dichiarano di essere entrambi occupati e percepienti redditi da attività lavorativa e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
ART.8 – BENI COMUNI (Mobili e arredi della casa coniugale)
I coniugi dichiarano di aver regolato in separata sede ogni questione riferita ai beni comuni / i mobili / gli arredi.
ART.
9 - AUTOMEZZI
L'autovettura di proprietà del Sig. , EVO 3, marca DR, targata Parte_1
GM638KC (ALL.N.06 “Libretto auto Dr, modello Evo 3, targa GM638KC e assicurazione”), attualmente in uso esclusivo della GN Parte_2
6 , rimarrà di proprietà esclusiva del Sig. , il quale potrà Pt_2 Parte_1 deciderne liberamente le sorti una volta avutala in restituzione.
I coniugi tuttavia si accordano acché tale autovettura venga utilizzata in via esclusiva dalla GN sino alla data del 31 Gennaio Parte_2
2025 (prorogabile con il consenso del Sig. previo accordo scritto tra Pt_1
i coniugi), con l'obbligo da parte della signora di restituzione e Pt_2 consegna delle chiavi al Sig. (nel luogo dal Medesimo Parte_1 indicatole) a semplice richiesta.
La GN si obbliga a pagare le rate del finanziamento in essere Pt_2 dell'auto, intestato al Signor per i mesi a partire dal mese di Pt_1
Dicembre 2024 sino al mese (compreso) di riconsegna della vettura al Detto proprietario e l'importo della polizza assicurativa a copertura della RC auto sino al dì della riconsegna (l'importo assicurativo pagato in eccesso per i mesi in cui l'auto tornerà nell'esclusiva disponibilità del proprietario Sig. sarà Pt_1 dal Medesimo rimborsato prorata die alla GN Dato l'utilizzo Pt_2 esclusivo della vettura da parte della GN e data l'impossibilità Pt_2 da parte del Signor di controllarne l'utilizzo, fin d'ora i coniugi si Pt_1 accordano che nei loro rapporti interni, in caso di sinistro, non operi la responsabilità solidale tra proprietario e conducente, obbligandosi la GN
a tenere indenne il Sig. da qualsivoglia pretesa Pt_2 Pt_1 economica/rimborso/spesa/onere/risarcimento (anche in riferimento alle spese legali per l'eventuale chiamata in giudizio) fosse chiamato a versare.
ART. 10 - CONSENSO AL RILASCIO DI DOCUMENTI -PASSAPORTO DELLA
FIGLIA MINORE.
I Comparenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la IG minore ” Per_1
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.;
7 rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la IG
SO (20.10.2019) e ritenuto che le condizioni inerenti alla stessa siano Pt_1 rispondenti al suo interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Chiusi (SI) al n. 3, P.1 dell'anno 2020; solo con riferimento al punto 10 sul passaporto deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti,
8 visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
11/04/1996 a Montepulciano (SI) e nata il Parte_2
31/12/1997 a Natal (Brasile), che si sono uniti in matrimonio in data
27/06/2020, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Chiusi (SI) al n. 3, P.1 dell'anno 2020 alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Chiusi (Si) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 24/04/2025
La Giudice rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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