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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 834/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Agatino Cariola;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Caruso;
Appellata
E
( ); Controparte_2 C.F._2
Appellato contumace
OGGETTO: procedura di selezione incarico direttore struttura complessa;
risarcimento danni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale richiesta cautelare ex art. 669 bis c.p.c.,
– premesso di aver partecipato alla procedura selettiva, per titoli e Parte_1
colloqui, relativa al conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'unità operativa complessa di Patologia Clinica dell Controparte_1
, ricoperto dalla stessa nell'ultimo periodo quale f.f. –lamentando
[...]
l'illegittimità della citata procedura, all'esito della quale l'incarico era stato erroneamente conferito al dott. , conveniva in giudizio la predetta Controparte_2
datrice di lavoro. CP_1
Contestava, in particolare, l'operato della “Commissione di valutazione” all'uopo costituita che, in spregio alle previsioni del Bando pubblicato sulla G.U. della Regione
Siciliana del 31.7.2020, n. 10, soltanto dopo aver conosciuto i nomi dei candidati partecipanti alla selezione, aveva fissato sub voci o sub criteri ulteriori per la valutazione dei titoli ed errato nell'attribuzione dei punteggi.
Formulava, nel merito, le seguenti conclusioni: “… previa disapplicazione degli atti contrari ai sensi dell'art. 5 della l. n. 2248/1865, all. E, e dell'art. 63 d.lgs. n. 163/2001,
[il giudice] ritenga e dichiari nulla/illegittima la procedura di selezione indetta dalla
per l'incarico di Direttore della struttura Controparte_1
complessa Patologia clinica, e le relative operazioni di selezione, compreso il contratto stipulato dalla stessa Azienda con il prof. ; e per l'effetto CP_2
imponga all'Azienda di reindire una legittima procedura di selezione;
ovvero ordini comunque alla stessa Azienda di modificare la graduatoria ed i suoi esiti;
riconosca e dichiari il diritto della dott.ssa al risarcimento del danno patrimoniale subito Pt_1
a seguito dell'illegittimità della procedura nella misura della differenza tra il trattamento economico cui avrebbe diritto quale dirigente sanitario e quello spettante al Direttore della struttura complessa in base al CCNL;
o in subordine almeno nella differenza tra il trattamento oggi goduto e quello di direttore ff.; e per l'effetto condanni l a risarcire tale danno;
riconosca e Controparte_1
dichiari il diritto della dott.ssa al risarcimento del danno non patrimoniale Pt_1
2 subito a seguito dell'illegittimità della procedura, per la perdita di reputazione e prestigio da determinare nella misura della differenza tra il trattamento economico goduto quale dirigente sanitario e quello spettante al Direttore della struttura complessa in base al CCNL per il periodo che va dal 16 luglio 2021 al 30 settembre
2024 …”.
Rigettata l'istanza cautelare con provvedimento del 29.12.2021l, l'adito giudice del lavoro, con sentenza n. 1387/2023 pubblicata il 6 aprile 2023, rigettava nel merito le domande proposte dalla e compensava le spese di lite in ragione della Pt_1
complessità e della particolarità della vicenda oggetto di causa.
Disattendeva, anzitutto, la richiesta avanzata dalla ricorrente con le note del
24.02.2023, di riesame delle risultanze della fase sommaria alla luce delle modifiche apportate dalla l. n. 118/2022 all'art. 15 comma 7 bis del d.gs. n. 502/1992; riteneva che la novella legislativa, entrata in vigore dal 27.8.2022, non avesse inciso, dal punto di vista intertemporale, sull'ambito di efficacia delle precedenti previsioni normative in tema di conferimento di incarichi dirigenziali.
Quindi, ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamate le numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia (tra cui ex multis SS.UU. n.
6455/2020), escludeva che la tutela invocata dalla potesse trovare Pt_1
accoglimento.
Rilevava che, in considerazione del carattere discrezionale dell'affidamento dell'incarico, doveva ritenersi precluso il sindacato del giudice sul merito della scelta compiuta dall'amministrazione e che l'eventuale inosservanza delle garanzie procedimentali e delle regole di correttezza e buona fede poteva dar luogo esclusivamente ad una tutela risarcitoria in termini di perdita di chances, ma non determinare l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico all'altro concorrente o condurre all'attribuzione dell'incarico all'aspirante pretermesso;
precisava che il dirigente pubblico non poteva vantare un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico, essendo tutt'al più titolare di una posizione di interesse legittimo tutelabile ai sensi dell'art. 2097 c.c. anche in forma risarcitoria.
3 Riteneva priva di pregio la doglianza relativa all'operato della commissione, evidenziando che la presa visione dell'elenco dei candidati (anche se anteriore alla specificazione dei criteri di valutazione) integrava un adempimento volto a garantire il rispetto dei principi di imparzialità, terzietà dell'organo valutativo e del buon andamento della P.A., espressamente previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 487/1994, la cui applicabilità alla procedura in esame era stata espressamente prevista dal bando.
Reputava, altresì, legittimo l'operato della commissione che, anche in linea con le previsioni dell'art. 9 del DPR n. 483/1997, in occasione della prima riunione del
3.6.2021, aveva provveduto a fissare i “criteri attuativi” delle previsioni del bando, condotta conforme alle disposizioni del DPR n. 483/1997 e del d.lgs. n. 502/1992.
Rilevava che, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente, la
[...]
costituiva un IRCSS per cui, anche alla Controparte_3
luce della previsione dell'art. 10 del citato DPR n. 484/1997, l'equiparazione operata dalla commissione non si risolveva in un vizio della procedura selettiva;
considerava, altresì, non irragionevole il riconoscimento di un punteggio per l'espletamento di attività lavorativa per frazioni di anno superiori a sei mesi, apparendo tale scelta correlata alla valutazione dell'anzianità professionale maturata dal candidato nel servizio prestato.
Infine, rigettava le censure volte a conseguire la correzione dei punteggi riconosciuti, ritenendo non rientrare nei poteri del giudice la sostituzione alla commissione nella valutazione tecnica operata, non venendo in rilievo un'attività vincolata e non essendo stati dedotti specifici elementi di illogicità.
Con ricorso depositato il 6.10.2023, appellava la sentenza. Resisteva al Parte_1
gravame l' . Nonostante la Controparte_1
regolarità della notifica, non curava di costituirsi in Controparte_2
giudizio.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va precisato che con le note autorizzate depositate il 10.02.2024,
l'appellante ha dato atto di essere stata collocata in quiescenza dall'1 aprile 2024; ha insistito nelle domande proposte in ricorso, così riformulate: “a. ritenga e dichiari nulla/illegittima la procedura di selezione indetta dalla
[...]
per l'incarico di Direttore della struttura complessa Patologia Controparte_1
clinica, e le relative operazioni di selezione, compreso il contratto stipulato dalla stessa Azienda con il prof. ; b. ordini comunque alla stessa di CP_2 CP_1
prendere atto e, quindi, modificare la graduatoria ed i suoi esiti;
c. riconosca e dichiari il diritto della dott.ssa dalla data di definizione della procedura e, comunque, Pt_1
di stipula del contratto con il dott. , sino alla data dell'1 aprile 2024 di CP_2
collocamento in quiescenza della ricorrente, al risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito dell'illegittimità della procedura nella misura della differenza tra il trattamento economico cui avrebbe diritto quale dirigente sanitario e quello spettante al Direttore della struttura complessa in base al CCNL;
o in subordine almeno nella differenza tra il trattamento al tempo goduto e quello di direttore ff.; e per l'effetto condanni l a risarcire tale danno;
d. Controparte_1
riconosca e dichiari il diritto della dott.ssa sempre dalla data di definizione Pt_1
della procedura e, comunque, di stipula del contratto con il dott. , sino CP_2
alla data dell'1 aprile 2024 di collocamento in quiescenza della ricorrente, al risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito dell'illegittimità della procedura, per la perdita di reputazione e prestigio, da determinare nella misura della differenza tra il trattamento economico goduto quale dirigente sanitario e quello spettante al Direttore della struttura complessa in base al CCNL per il periodo che va dal 16 luglio 2021 all'1 aprile 2024; o nella misura maggiore o minore che codesto
Decidente potrà stimare anche nell'esercizio del potere equitativo;
e per l'effetto condanni l' a risarcire tale danno;
e. Controparte_1
riconosca le spese ed i compensi dei due gradi di giudizio”.
5 1.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura, anzitutto, l'assunto posto alla base della pronuncia di merito, ossia il preteso carattere fiduciario della nomina del direttore della struttura sanitaria non sindacabile dal giudice ordinario.
Ribadendo esattamente quanto sostenuto in primo grado, rileva che la selezione disciplinata dall'art. 15 comma 7 bis d.lgs. 502/1992 è uno strumento di accesso ad un ufficio pubblico, per il quale vigono i principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., ed è caratterizzata da una sequenza procedimentale in ossequio ai principi di imparzialità e correttezza;
esclude che, nel caso di specie, possa configurarsi un rapporto di tipo fiduciario, giacché nessuna norma legislativa o contrattuale prevede la decadenza del dirigente medico alla scadenza del mandato del direttore generale dell come, CP_1
di contro, avviene per il direttore generale e quello sanitario.
Precisa che la natura pubblicistica della procedura in esame è confermata dalle previsioni della legge n. 118/2022 che, nel modificare la disciplina previgente di cui all'art. 15, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992, ha eliminato il potere di scelta in capo al direttore generale, che deve limitarsi a nominare il candidato con il miglior punteggio;
sostiene, tuttavia, che tale novella non innovi la precedente disciplina ma abbia carattere interpretativo della stessa;
assume che, per effetto di tale previsione, in caso di violazione da parte dell'amministrazione del dovere di agire secondo i canoni della correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., il candidato ingiustamente pretermesso ha il diritto di essere collocato al primo posto e, quindi, di essere scelto per il conferimento dell'incarico, vantando un diritto soggettivo perfetto e non una mera chance.
Deduce che su tale questione – sollevata nel corso del giudizio di primo grado – il
Tribunale non si è pronunciato, in violazione degli artt. 24 e 113 Cost e 6 CEDU.
1.2 Con il secondo motivo, eccepisce l'omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 7 bis, d.lgs. n. 502/1992, nel testo introdotto dal d.l.
n. 158/2012, sollevata con la memoria del 24 febbraio 2023.
Sostiene che la previsione di due regimi diversi in materia di conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa, per effetto della novella legislativa del 2022,
6 contrasterebbe con gli artt. 3, 51 e 97 nonché con gli articoli 4 e 35 della Costituzione;
eccepisce, altresì, la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. poiché la tesi accolta nella sentenza gravata limiterebbe la tutela giurisdizionale del candidato pretermesso.
Precisa che anche la normativa abrogata può essere dichiarata incostituzionale quando ancora applicabile, integrando la disciplina successivamente introdotta il c.d. tertium comparationis rilevante ai fini del giudizio di legittimità. Indi, chiede sollevarsi questione di costituzionalità della normativa indicata ai sensi dell'art. 23 l. n. 87/1953.
1.3. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver qualificato “come situazione di interesse legittimo la posizione di chi partecipa ad una selezione per un posto pubblico”.
Richiamando quanto dedotto con le note di trattazione depositate il 23 febbraio 2023, rileva che la posizione di chi vanta un interesse legittimo all'attribuzione di un incarico non può dirsi degradata o inferiore a quella di diritto soggettivo, avendo il diritto privato riconosciuto rilevanza a posizioni strumentali volte a tutelare l'acquisizione in capo ad un soggetto di un determinato bene della vita.
Afferma che la forma principale di tutela è quella volta ad ottenere il bene della vita e che la monetizzazione del danno a seguito della lesione della sfera giuridica personale ha natura meramente sanzionatoria a carico del datore di lavoro, non idonea a soddisfare le esigenze del lavoratore. Sicché, il giudice di prime cure, nel rivalutare gli esiti cui era pervenuta la avrebbe dovuto attribuire ad essa appellante il CP_4
posto messo a concorso, ossia il bene della vita preteso.
1.4 Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza per aver ritenuto legittime le operazioni di gara e, segnatamente, il bando di selezione e il verbale della del 3 giugno 2021. CP_4
Deduce che il bando di gara ha omesso di disciplinare in maniera compiuta le voci per l'assegnazione dei punteggi, indicando in maniera solo generica il punteggio massimo attribuibile per ognuna di esse. Sostiene che illegittimamente la Commissione di valutazione avrebbe successivamente individuato le concrete modalità di attribuzione dei punteggi, spalmando su varie sub-voci i punti previsti dal bando.
7 Contesta l'affermazione del giudice secondo cui la Commissione non avrebbe elaborato criteri eccentrici rispetto al bando, rilevando che l'attribuzione di 4 punti per diagnostica siero-immunologica e 4 per genetica medica, nell'ambito della voce
“tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato”, non risulta conforme alla mission aziendale del , specializzato in emergenze CP_1
sanitarie; lamenta che l'aver determinato i criteri di valutazione dei titoli dopo aver preso atto dei nominativi dei candidati costituisce una violazione del principio di imparzialità.
Indi, sostiene che le ipotesi di illegittimità possono essere fatte valere sotto il profilo civilistico, comportando la nullità assoluta della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 1418 c.c. o delle singole parti invalide a norma dell'art. 1419 c.c. Ribadisce che la non aveva alcuna competenza a stabilire, a domande di partecipazione CP_4
già presentate, i sub criteri di valutazione dei titoli, risultando dunque nulla per difetto assoluto di competenza di cui all'art. 21 septies l n. 241/1990 la griglia adottata con verbale n. 1 del 3.06.2021.
Da ciò fa discendere l'assoluta nullità della procedura per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1325, 1346 e 1418 c.c. e per violazione della ratio dell'art. 15 d.gs n. 502/1992, essendo stata sviata la finalità della selezione del personale migliore e idoneo allo svolgimento dell'incarico.
Ritiene che solo il bando avrebbe potuto equiparare gli IRCSS e gli istituti e cliniche universitarie alle aziende e agli enti del SSN, rivelandosi la decisione della
Commissione sul punto irragionevole ed ingiustificata nonché fonte di discriminazione e pregiudizio per i candidati.
Infine, lamenta l'illegittimità del bando di gara e del verbale della Commissione n. 1 del 3 giugno 2021 nella parte in cui attribuiscono un punteggio pieno indipendentemente dal tempo in cui il candidato ha operato presso una struttura e ha svolto le relative funzioni, ritenendo tale criterio illogico ed in contrasto con il punto 2 dello stesso verbale.
8 1.5 Con il quinto motivo, lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il – ove il PO ha prestato servizio Controparte_3
e per il quale la gli ha assegnato 6 punti – potesse essere qualificato come CP_4
IRCSS assimilato alle strutture del SSN.
Al riguardo deduce che “il Primo Decidente è stato assertorio sul punto, senza alcuna motivazione e senza svolgere istruttoria. Eppure gli era stato mostrato che in un'analoga procedura selettiva sempre per l presso Controparte_5
l' … quella Commissione Controparte_6
valutatrice ha correttamente statuito che sino al 28 febbraio 2019, allorquando è stato riconosciuto il carattere scientifico dell' di diritto privato “ Pt_2 [...]
, <
è da considerarsi struttura sanitaria privata Controparte_3
convenzionata con il SSN, conseguentemente, il servizio prestato come Ricercatore con funzioni assistenziali dal candidato dr. dal 01/11/2013 alla data Controparte_2
del riconoscimento … è da valutarsi come servizio prestato presso struttura sanitaria privata convenzionata con il SSN e pertanto valutabile al 25%>>”.
1.6 Con il sesto motivo, si duole dell'omessa pronuncia sull'eccepita erronea assegnazione a di 8 punti per la “posizione funzionale nelle strutture CP_2
presso le quali ha svolto la sua attività”.
Ribadisce che la , la Controparte_7 Controparte_8
l' sono
[...] Controparte_9
strutture private, per le quali il PO non aveva diritto all'attribuzione di punteggio. Rappresenta, invece, che potevano essere riconosciuti solo 0,50 punti per il servizio prestato quale professore universitario di prima fascia presso l'Università
Federico II di dal 3 giugno 2019 al 18 maggio 2019, per la durata complessiva CP_6
di 11 mesi.
1.7. Con il settimo motivo, lamenta l'omessa pronuncia in merito alla dedotta illegittimità del verbale n. 1 della Commissione di valutazione del 3 giugno 2021, nella parte in cui prevede l'arrotondamento delle frazioni di anno, e del verbale n. 2 del 28
9 giugno 2021, nella parte in cui assegna a il punteggio di 8, malgrado lo CP_2
stesso non abbia prestato servizio per anni interi. Ritiene che all'appellato vanno sottratti 0,50 punti per l'ingiusto arrotondamento a 10 anni del servizio di “Direttore tecnico” prestato solo per anni 9; 1 punto per il servizio quale “Responsabile di Unità
Operativa Semplice Dipartimentale” svolto solo per mesi 10, concludendo che la sottrazione di 1,5 punti, insieme agli altri errori dedotti, determina “il rifacimento della graduatoria e dell'esito della selezione”.
1.8 Con l'ottavo motivo, lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione relativa all'errata assegnazione, in proprio favore, di 2 punti, in luogo di
6, per la sub-voce “Diagnostica infettivologica”, nell'ambito della voce relativa alla
“tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato”, in violazione del bando e della griglia di criteri elaborata dalla Commissione del 3 giugno
2021. L'appellante sostiene che la mancata assegnazione del massimo punteggio (20 punti) per la voce relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, tenuto conto peraltro dell'incarico di direttore f.f. della struttura di Patologia clinica dalla stessa svolto, significa aver ignorato la realtà organizzativa e strumentale dell'Azienda convenuta.
1.9 Con il nono motivo, lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla denunciata illegittimità del verbale di gara n. 1 della Commissione di valutazione nella parte in cui distingue le sub-voci relative alla “tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni”, in violazione del bando di selezione e dell'allegato 3 e nella parte in cui assegna al dott. 4 punti per la voce “tipologia qualitativa e quantitativa CP_2
delle prestazioni”, sub-voce “genetica medica”. Deduce, infatti, che l'attribuzione di 4 punti per l'esperienza in “genetica medica” contraddice la mission dell'azienda
, istituita per la gestione delle emergenze e alla quale è estraneo il campo CP_1
delle ricerche genetiche.
1.10 Con il decimo ed ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno, che deve apprezzarsi sia sotto il profilo patrimoniale – in quanto la stessa ha perso il trattamento stipendiale di Direttore di
10 struttura complessa dalla data di approvazione degli atti, avvenuta il 16 luglio 2021, al momento del collocamento in quiescenza, il 30 settembre 2024, nonché il trattamento stipendiale di direttore f.f. dall'1 ottobre 2021, data di presa di servizio di CP_2
– sia sotto il profilo non patrimoniale, per danno all'immagine, che può essere calcolato nella misura della differenza tra il trattamento stipendiale goduto da dirigente medico e quello spettante al Direttore per il periodo di riferimento, ovvero sino al previsto collocamento in pensione di settembre 2024.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
2.1. Deve preliminarmente rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in ordine alla incidenza della legge n. 118/2022 sulla fattispecie esaminata, il giudice di primo grado si è puntualmente pronunciato, rilevando che: “… la novella legislativa in parola, entrata in vigore a decorrere dal 27 agosto 2022, non ha intaccato sul piano intertemporale l'ambito di efficacia delle procedure di regolamentazione della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, da ricostruire esegeticamente avendo riguardo al tenore del d.l. 13.09.2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla l. 8.11.2012, n. 189”, il cui art. 4, comma 2, richiamato quale canone interpretativo della nuova disciplina, limita l'efficacia delle nuove disposizioni alle sole procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore delle stesse;
precisando ulteriormente che “Non a caso, la giurisprudenza di merito che si è soffermata ad esaminare la portata della riforma tracciata dall'art. 20 del d.l. n.
118/2022 rispetto al precedente quadro legislativo, ha sottolineato che essa ha ridisegnato la procedura secondo una connotazione pubblicistico-concorsuale, discostandosi nettamente dal regime applicabile alle fattispecie pregresse che, come appresso si dirà, restano imperniate sul carattere essenzialmente fiduciario della scelta del candidato come potenzialmente idoneo a ricoprire l'incarico dirigenziale
(sul tema, si rinvia per brevità, a Corte d'Appello Roma Sez. Lav. sent. 27.12.2022)”.
A fronte di tale statuizione l'appellante si è limitato a lamentare l'omessa pronuncia, a ribadire la natura “interpretativa” della novella legislativa in parola e a prospettare
11 l'illegittimità costituzionale delle previsioni di cui all'art. 15, comma 7 bis della legge n. 502/2012, nel testo introdotto dal d.l. n. 158/2012.
2.2 Quanto a tale ultimo profilo l'appellante fonda il proprio assunto, in primo luogo, sul presupposto che - secondo la prospettazione del giudice di prime cure - sarebbero stati previsti due (o addirittura tre) diversi regimi di accesso alla dirigenza sanitaria per effetto delle norme succedutesi nel tempo, con conseguente palese incostituzionalità della disciplina dettata dall'art. 4 del d.l. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, per violazione degli artt. 3, 51 e 7 della Costituzione.
2.3 L'assunto è però privo di pregio.
Il d.l. n. 158/2012 ha modificato l'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, inserendo il comma 7 bis, che ha introdotto solo un obbligo di motivazione ove la scelta del direttore generale non ricada sul primo idoneo della terna di nomi individuati dalla commissione esaminatrice: “la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta”.
Il d.l. menzionato non ha modificato “le modalità di accesso alla dirigenza” ma solo la fase finale demandata al direttore generale, di conferimento dell'incarico, la cui pregressa formulazione dettata dall'art. 15 ter prevedeva: “L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. ”.
Sul punto la Corte di cassazione ha chiarito che “le procedure di selezione avviate dalle Parte
sia che riguardino il conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa
(in base all'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 cit.) sia che si riferiscano al conferimento dell'incarico di direttore di distretto socio-sanitario (in base all'art.
3- sexies del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992) non hanno carattere concorsuale, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto si
12 articolano secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera Parte del direttore generale della , nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali … le modifiche apportate alla anzidetta disciplina dal d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, "non hanno modificato, ai fini che qui interessano, la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa” (cfr. Cass. n. 4227/2017).
Con l'entrata in vigore – in data 27 agosto 2022 – della legge n. 118/2022, invece, la disciplina previgente non è stata “interpretata”, ma integralmente riformata.
È indubbio, però, che tale riforma non possa avere alcuna rilevanza sulla fattispecie in esame, in quanto successiva tanto alla delibera n. 1789/2020 con la quale è stata indetta la selezione per cui è causa – che peraltro espressamente richiama il comma 7 bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dal D.L. n. 158/2012 – quanto alla fase di conclusione dei lavori della commissione di valutazione del 12.07.2021 e alla
Deliberazione n. 1252 del Direttore Generale dell appellata del 16.07.2021, CP_1
di conferimento dell'incarico al dott. . CP_2
Né - per le ragioni sopra esposte - la norma sopravvenuta ha carattere interpretativo della pregressa disciplina all'esame di questa Corte, che conserva natura di procedura selettiva comparativa di carattere non concorsuale.
2.4 Si evidenzia, infine, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dall'appellante, posto che la differente disciplina della procedura di nomina del dirigente di struttura complessa per effetto del succedersi nel tempo di norme di legge - rimessa alla piena discrezionalità del legislatore - di per sé non integra una disparità di trattamento ove non possa configurarsi, come nel caso di specie, una illegittimità intrinseca della procedura.
Parimenti non è configurabile, in relazione alla disciplina in esame, alcuna violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione, posto che la scelta del direttore generale ricade
13 comunque su una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, senza compromissione dei valori costituzionali di imparzialità e buon andamento;
ed invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “la valutazione comparativa tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e concorre alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini (cfr. Cass. n. 27120 del 2017)” -
Cassazione civile sez. lav., 26/01/2022, n. 2316.
Pertanto, la nomina da parte del direttore generale pur avendo carattere fiduciario (cfr.
Consiglio di Stato sez. III, 04/06/2024, n.5017; Cass. n. 4773 del 2023; Cass. n.
4227/2017) non è comunque arbitraria in quanto operata nell'ambito di una terna di idonei valutati sulla base di parametri oggettivi e predeterminati e gravata dall'obbligo di motivazione analitica ove non ricada sul candidato che ha conseguito il miglior punteggio.
Alla stregua delle superiori considerazioni, nessuna violazione delle ulteriori norme costituzionali indicate dall'appellante è ravvisabile (artt. 24 e 113 Cost. nonché art. 6
Cedu per limitazione della tutela giurisdizionale e artt. 4 e 35 per l'incisione sul diritto al lavoro dei candidati); infatti, la tutela risarcitoria apprestata dall'ordinamento appare adeguata avendo la Corte costituzionale precisato “a più riprese che «la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale» (sentenza n. 148 del 1999), purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 199 del 2005 e n. 420 del 1991)”- sentenza n. 303 del 2011; parimenti non è configurabile nessuna compromissione del diritto al lavoro - profilo peraltro non sufficientemente precisato dall'appellante- a fronte di una procedura che assicura una valutazione comparativa dei candidati.
3. Ciò posto, gli ulteriori motivi di gravame, che si sostanziano in una riproposizione delle difese già spiegate in primo grado, possono essere esaminati congiuntamente.
3.1 Va premesso che la procedura selettiva in esame è disciplinata dall'art. 15, comma
7 bis, del d.lgs. n. 502/1992, nel testo vigente ratione temporis, che così recita: “Le
14 regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo … La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati …
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione;
ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale …”.
In ordine alla natura della procedura in esame vanno richiamati i recenti principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 1488 del 15.01.2024, a seguito di rivisitazione dei pregressi orientamenti: “Questa Corte intende dare continuità al proprio più recente orientamento – espresso dalla decisione Cass. Sez.
L, Sentenza n. 21768 del 2022 – che ha determinato una revisione dei principi
15 precedentemente enunciati in materia e richiamati dalla ricorrente nelle proprie argomentazioni (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15764 del 19/07/2011 e la più recente Cass.
Sez. L - Ordinanza n. 23889 del 03/09/2021). Già da tempo, invero, questa Corte aveva affermato, con riferimento ad altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato, il principio per cui le norme contenute nell'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, obbligano comunque l'amministrazione - anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - a procedere a valutazioni anche comparative e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, con la conseguenza che, laddove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa
i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (cfr. la più recente Cass. Sez. L - Sentenza n. 6485 del
09/03/2021, ma in precedenza Cass. Sez. U, Sentenza n. 21671 del 23/09/2013; Cass.
Sez. L - Sentenza n. 2603 del 02/02/2018). La già citata Cass. Sez. L, Sentenza n. 21768 del 2022 - il cui contenuto deve comunque qui intendersi richiamato ex art. 118, disp. att. c.p.c. - ha, infine, operato l'estensione di detti principi anche alla materia della dirigenza medica - e quindi per gli incarichi che rientrano nell'ambito dell'art. 15-ter,
D. Lgs. n. 502/1992 - osservando, in sintesi che: - in virtù del disposto di cui all'art.
15-ter, D. Lgs. n. 502/1992 - previsione che ha carattere di norma imperativa, in quanto la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento
e di imparzialità dell'amministrazione e concorre alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini - l'incarico di struttura complessa deve essere conferito previa valutazione comparativa tra una rosa di candidati;
- nel procedere alla valutazione il datore di lavoro è tenuto a improntare il proprio comportamento alle regole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ed ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, previsioni dalle quali discende che la Pubblica Amministrazione è tenuta a procedere
a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai
16 processi decisionali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte;
- indicazioni in tal senso sono state espresse anche dalla Corte Costituzione che, nella sentenza n.
181/2006, ha chiarito che “resta, peraltro, implicito che in coerente applicazione dei canoni fissati dall'art. 97 della Costituzione (i quali esigono «che nell'accesso a funzioni più elevate» venga osservato un «meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci»; cfr. sentenza n. 62 del 2006, sentenze nn. 465 e 407 del 2005) è necessario che siano adottate modalità procedimentali atte a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell'attività amministrativa”, precisando che
“occorre, altresì, che tale attività, oltre ad essere svolta mediante l'impiego di criteri oggettivi e predeterminati, culmini nella formazione di una graduatoria in base alla quale procedere alla individuazione dei tre aspiranti al conferimento dell'incarico dirigenziale, fermo restando, comunque, che rimane impregiudicata la possibilità per il direttore generale della , con atti motivati, di non avvalersi Parte_4
della terna e, conseguentemente, di non procedere all'attribuzione dell'incarico”, in tal modo ribadendo la necessità di una valutazione comparativa, in quest'ultimo senso dovendosi intendere il riferimento ad una graduatoria;
- questo approdo interpretativo risponde, del resto, anche all'esigenza di uniformare il sistema della dirigenza sanitaria a quello della dirigenza statale in generale, secondo i principi di questa Corte già in precedenza richiamati …”.
I superiori principi si innestano sul pregresso univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito in tema di riparto di giurisdizione, secondo cui “
1. La selezione per l'affidamento dell'incarico di direttore di struttura sanitaria complessa non integra un concorso in senso tecnico, articolandosi piuttosto secondo uno schema, che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale, né l'individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell' , nell'ambito CP_1
di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali.
2. Ed infatti, in tema di dirigenza sanitaria, il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale di struttura
17 complessa di cui all'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 è contrassegnato da due fasi: la prima è incentrata sul giudizio di idoneità, formulato dall'apposita commissione di esperti incaricata di stilare una rosa di candidati e privo di valutazioni comparative;
la seconda, finalizzata al conferimento dell'incarico, è rimessa alla discrezionalità del direttore generale e non si fonda sulla previa formazione di alcuna graduatoria, atteso che l'unico elemento rilevante per l'assegnazione finale è quello dell'idoneità (Cass. 3 settembre 2021, n. 23889).
3. Pertanto, la procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15ter d.lgs. cit., ha carattere non concorsuale (anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. 158/2012, conv. con modif. in legge n. 189/2012), essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del Parte direttore generale della , nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali;
con la conseguenza che, avendo la fase di nomina carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento (Cass. s.u. 6 marzo 2020, n. 6455, in motivazione, sub p.ti da 3 a 4.2; Cass. s.u. 22 settembre 2022, n. 27743, in motivazione sub p.ti da 5 a 5.4)”- Sez. U, Ordinanza n. 4773 del 2023.
3.2 Va soggiunto in questa sede che le ipotesi evidenziate dall'appellante a sostegno della tesi della natura pienamente concorsuale della procedura selettiva in esame
(omessa valutazione comparativa dei candidati ovvero presenza nella commissione di valutazione di soggetti incompatibili), integrano -come riconosciuto dalla Corte di cassazione-una ipotesi di violazione di nome imperative con la conseguenza che l'atto negoziale di conferimento dell'incarico è nullo (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 2316 del
26/01/2022); dette ipotesi non sono ricorrenti nel caso in esame, come meglio precisato
18 in prosieguo;
ed invero, le censure afferenti alla commissione di valutazione (sotto il profilo della indipendenza e della competenza) sono infondate;
parimenti non meritano accoglimento le ulteriori censure afferenti alla discrezionalità tecnica della stessa commissione, censurabili alla stregua dei soli parametri di correttezza e buona fede.
Va evidenziato, infine, che le censure sollevate non si riflettono sulla valutazione di idoneità del o sulla sua inclusione nella terna individuata dalla CP_2
Commissione, avendo l'appellante precisato che la corretta attribuzione dei punteggi relativi al curriculum avrebbe comportato l'attribuzione alla stessa di punti 29,50 e al di punti 17 (cfr. pag. 44 dell'appello), con conseguente posizionamento di CP_2
quest'ultimo al secondo posto.
3.3 A fronte dei principi sopra esposti – in parte richiamati dal giudice di prime cure -
l'appellante ha ribadito posizioni contrastanti (“Nella vicenda di specie ciò comporta che la dott.ssa – contestando i titoli del candidato dott. – all'esito Pt_1 CP_2
della procedura di selezione de qua si sarebbe classificata al primo posto nella terna individuata dalla Commissione e sarebbe stata titolare di (un vero e proprio) diritto soggettivo all'ottenimento dell'incarico. Questa è la piana lezione discendente, del resto, dalla stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Catania nell'ordinanza cautelare 30 dicembre 2021: se l'azienda ha l'obbligo di «agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.» (così il citato provvedimento richiamando Cass. n.
5546/2020 e n. 6485/2021), l'aspirante candidato ingiustamente pretermesso ha diritto
– intanto – ad essere collocato al primo posto (ché questo comporta il riconoscimento del diritto al lavoro quale diritto della personalità), e – poi – ad essere scelto dall'azienda per il conferimento dell'incarico. Infatti, anche nel sistema dell'art. 15, comma 7- bis (testo d.l. n. 158/2012), la scelta su soggetto diverso dal “primo” classificato era eccezionale (e non a caso anche l'art. 8 del bando di selezione prevedeva in questo caso l'obbligo di motivazione analitica). La dott.ssa era, Pt_1
quindi, titolare di ben più che una chance a ricevere l'incarico, ma di vero e proprio diritto soggettivo (limitabile solo nell'ipotesi marginale di scelta su altro soggetto). In
19 altri termini, la scelta della dott.ssa quale direttore dell'Unità Operativa di Pt_1
Patologia Clinica ai fini del conferimento dell'incarico risultava vincolata e niente affatto discrezionale”), ovvero questioni non dirimenti (“siffatta posizione soggettiva
[interesse legittimo] non è "degradata" o "inferiore" a quella di diritto soggettivo.
Invero, da tempo il diritto privato nel quale quello del lavoro è compreso, conosce situazioni strumentali volte a tutelare l'acquisizione in capo ad un soggetto di un determinato "bene della vita" … Ciò che importa è che gli si risarcisca il danno. Il diritto alle ferie, pur sancito nell'art. 36 Cost., è da qualificare interesse legittimo, visto che la richiesta del lavoratore va contemperata con le esigenze organizzative del datore di lavoro? Si potrebbe continuare all'infinito, a ripetere cose che dovrebbero essere scontate”).
In ogni caso, le superiori censure afferenti alla natura della procedura selettiva in esame devono ritenersi assorbiti alla stregua del rigetto degli ulteriori motivi proposti.
4. Non possono trovare, infatti, accoglimento i motivi con i quali l'appellante ha sostanzialmente censurato l'operato della commissione sia sotto il profilo procedurale sia con riguardo ai criteri (o più propriamente sub-criteri) di valutazione adottati e applicati.
4.1 L'appellante lamenta in primo luogo che “il bando di selezione ha previsto in maniera piuttosto generica che ai candidati per gli incarichi oggetto della selezione potessero essere assegnati sino a sei punti per la «tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto attività nell'ultimo decennio», per la «posizione funzionale del candidato» e per la «tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime», come per le altre 5 voci. La
Commissione di valutazione nella seduta del 3 giugno 2021 ha stabilito le modalità per assegnare i punti previsti per ogni voce, individuando sub-voci o sub-criteri e le concrete modalità di attribuzione”; lamenta che “era obbligo del bando di selezione stabilire in maniera compiuta le voci per l'assegnazione dei punteggi, e comunque perché la Commissione non poteva stabilirle dopo aver conosciuto i nominativi dei candidati”.
20 Entrambe le censure sono infondate.
4.2 Ed invero, il Bando di selezione, pubblicato sulla GURS – Serie Speciale concorsi n. 10 del 31/07/2020, prevede al punto 7 “Criteri e modalità di valutazione dei candidati”, indicando “i fattori di valutazione ed i relativi punteggi massimi attribuibili per la valutazione del curriculum”, in conformità alla previsione del D.A. n. 2274 del
24.12.2014 dell'Assessore alla Salute della Regione Siciliana e relativo allegato
(“Linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari…”); quest'ultimo, invero, al punto 2 (Pubblicità) così recita: “Avvio della procedura L'avviso pubblico di indizione della procedura, il cui contenuto non può divergere dalle presenti linee di indirizzo. né dal regolamento aziendale specificamente adottato, deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:… i. modalità e criteri di valutazione, ossia: - i tetti massimi di punteggio di ciascuna macro area;
- punteggio minimo da conseguirsi nel colloquio, necessario per il conseguimento dell'idoneità: - criteri e parametri di valutazione di cui al successivo art. 4: i. termine massimo di conclusione del procedimento;
…”; lo stesso allegato al punto 4, “Criteri di valutazione”, precisa: “La valutazione del curriculum precede il colloquio. La commissione per l'effetto. procederà ad attribuire per ogni fattore di valutazione, fra quelli indicati in calce, il punteggio massimo attribuibile fino al punteggio massimo di 50 punti della macroarea curriculum. A ciascun fattore di valutazione non potrà essere assegnato un punteggio inferiore a punti 2”.
Lo stesso avviso è altresì conforme al Regolamento aziendale, adottato con delibera n.
3618 del 08/09/2015, il quale prevede all'art. 5 che “L'avviso dovrà contenere…i) i criteri di valutazione, ossia: 1 i punteggi massimi di ciascuna macro area;
2) il punteggio minimo da conseguirsi nel colloquio, necessario per il conseguimento dell'idoneità; 3) criteri e parametri di valutazione di cui ai successivi artt. 9 e 10 del presente Regolamento…”; l'art. 7, in tema di “Adempimenti della commissione e modalità procedurali” prevede che “
1. Il profilo professionale, definito dal Direttore generale, è trasmesso formalmente alla commissione all'atto del suo insediamento. 2.
21 La commissione, prima di procedere all'avvio delle operazioni di valutazione, è tenuta
a prendere atto della disciplina interna stabilita dall'azienda con il presente regolamento, conformando il proprio operato ai criteri e alle modalità di cui alla detta disciplina.
3. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, confermano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti…”; ancora, l'art. 10 (“Criteri di valutazione del curriculum”) prevede che nel bando devono essere “indicati, nell'ambito della “macro area-curriculum”, i fattori di valutazione ed i relativi punteggi massimi attribuibili, per un totale massimo complessivo di punti 50…”.
Il bando di selezione, infine, è conforme alle disposizioni di cui all'art. 8, commi, 3 e ss., del D.P.R. n. 484/97, recante il “Regolamento per la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e in particolare alla previsione del comma 6, secondo cui “6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneità del candidato all'incarico”.
Sicché il bando di selezione adottato dall'Azienda appellata non presenta profili di genericità essendo conforme alle prescrizioni normative in materia.
Parimenti l'operato della commissione non si pone in contrasto con la citata normativa;
la specificazione per ogni fattore dei criteri di attribuzione dei punteggi (tra il limite minimo e quello massimo)-correttamente posto in essere prima della valutazione del curriculum di ogni candidato- costituisce un ulteriore elemento di trasparenza dell'opera di “valutazione dei candidati”, conforme alla previsione dell'art. 8 del
Regolamento aziendale: “ … la commissione per la valutazione del candidato, dispone complessivamente di 100 punti così suddivisi: 50 per il curriculum e 50 per il colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio e viene effettuata in applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 9. La commissione formula un
22 giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato”; la condotta della
Commissione appare, altresì, conforme alla previsione dell'art. 8 comma 6 del DPR n.
484/97 secondo cui “Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire”.
4.3 Infine, in ordine alla censura relativa alla specificazione dei detti criteri dopo la conoscenza da parte della Commissione del nominativo dei candidati, si osserva quanto segue.
Va premesso che, sulla base del primo verbale della Commissione del 3.06.2021, si evince che i componenti della stessa dopo avere preso visione del solo nome dei candidati (e non anche dei relativi curricula), hanno reso la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità; quindi, immediatamente dopo, preso atto delle norme regolanti la procedura selettiva, hanno elaborato i sub criteri di valutazione.
Ciò posto, fermo restando che non appare peregrina la tesi sostenuta sul punto dal giudice di prime cure - secondo cui la censura sarebbe priva di pregio poiché la conoscenza del solo nominativo dei candidati da parte della Commissione sarebbe strumentale al fine di rendere la dichiarazione di “insussistenza di situazioni di incompatibilità nei confronti dei suddetti aspiranti ….”, in linea con la previsione dell'art. 7, comma 3, del Regolamento aziendale e con le altre disposizioni che regolano la procedura selettiva in esame e in considerazione del difetto di una espressa norma che imponga la determinazione dei sub criteri di selezione prima dell'accertamento della insussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità - va soggiunto che, anche a volere ritenere tale modus operandi non in linea con il principio di trasparenza, comunque in difetto di una norma imperativa che disciplini la fattispecie e di alcuna determinazione concreta contraria ai principi di correttezza e buona fede, come meglio infra specificato, va di certo escluso alcun riflesso di esso sulla validità dell'intera procedura.
23 5. Sono invero infondati i rilievi concernenti i punteggi attribuiti dalla CP_4
per ogni fattore di valutazione.
5.1 La censura afferente al fattore 1 di valutazione (“Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime”) non può trovare accoglimento. Tenuto conto che sia il bando che gli atti normativi sopra richiamati, come precisato in relazione a tutti i fattori, hanno specificato solo il punteggio massimo, correttamente la Commissione nel verbale della seduta del 3.06.2021 ha provveduto a graduare il punteggio in relazione alle dimensioni e complessità delle diverse strutture sanitarie;
parimenti, non solo rientra nelle competenze della commissione stabilire i punteggi in ordine ad ogni tipologia di struttura secondo il profilo professionale del dirigente da incaricare, ma non appare irragionevole ed ingiustificata la previsione secondo cui “Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti o cliniche universitarie sono equiparati alle e agli Enti CP_1
del SSN”. La superiore equiparazione si pone in linea - come già evidenziato dal giudice di prime cure e non specificamente contestato dall'appellante - con le disposizioni normative in tema di equiparazione dei titoli e dei servizi prestati presso enti ed istituzioni private ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso le strutture pubbliche a norma dell'art. 12 del DPR n. 484/1997, dell'art. 22 del DPR n. 483/1997 e dell'art. 15 undecies del D.Lgs n. 502/1992.
La equiparazione in esame, invero, in considerazione delle prestazioni sanitarie rese e delle finalità perseguite dalle strutture private, di promozione, prevenzione e cura della salute – da apprezzare in relazione alle concrete fattispecie esaminate –, appare congrua ai fini della valutazione della professionalità dei candidati esaminati.
5.2 Appaiono, pertanto, infondate le censure afferenti alla valutazione del servizio prestato dal PO presso il che secondo Controparte_10
l'appellante è da considerare ente e/o istituzione privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale e non istituto a carattere scientifico;
ed invero, nella Scheda personale di valutazione del prof. , si legge, quanto al Controparte_2
24 primo parametro: “Servizio prestato nell'ultimo decennio presso il
[...]
(Fondazione dal 1° agosto 2015)-IRCCS Privato-struttura Controparte_10
accreditata con il Servizio Sanitario della Regione Lazio come DEA di II livello per la rete dell'emergenza e poi presso Università Federico II di ); sebbene sia CP_6
incontestato che il predetto Istituto sanitario abbia conseguito il riconoscimento formale quale IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) con decreto del Ministro della Salute del 28.02.2018, correttamente il servizio prestato dal dott.
PO presso la predetta struttura è stato valutato complessivamente (stante il difetto di alcun criterio temporale), anche se in parte risalente a periodo pregresso, tenuto conto che trattasi anche di struttura accreditata con il SS della Regione Lazio come DEA di II livello;
inoltre, il punteggio complessivo attribuito di 6 tiene conto dell'ulteriore servizio prestato dal presso l'Università Federico II di CP_2
quale Professore Universitario di ruolo dal 3.06.2019 al 18.05.2020; non senza CP_6
rilevare il carattere notorio della riconducibilità dell'istituto Controparte_10
dotato di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione, alle
[...]
strutture di eccellenza - non solo italiane.
5.3 Parimenti è infondata la censura secondo cui in ordine a tale fattore il punteggio è stato attribuito “senza considerare il tempo nel quale si è svolto tale servizio, senza cioè distinguere se i candidati abbiano lavorato in tali strutture per un giorno o per tutti i dieci anni o per periodi intermedi”, posto che tali elementi sono valutati in modo specifico con riguardo al terzo fattore “Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato…”; non senza rilevare che nella specie la censura appare peraltro priva di pregio, tenuto conto del considerevole periodo di servizio svolto dal candidato PO presso il Controparte_10
5.4 Ancora infondata è la censura relativa al successivo parametro 2 (Posizione funzionale del candidato e sue competenze): il servizio prestato dal PO come
Direttore Tecnico del Laboratorio di Analisi Cliniche della CP_7 Controparte_7
(struttura accreditata con il Servizio Sanitario della Regione Abruzzo) per anni 10 è stato correttamente valutato con il punteggio di 0,5 per complessivi punti 5 (spettante
25 per il direttore di unità funzionale di Struttura privata convenzionata/accreditata SSN); del pari correttamente il servizio prestato quale Direttore di Unità Operativa Complessa presso l' e non struttura privata) per Controparte_9
anni 1 e mesi 2 è stato valutato con punti 2 e il servizio prestato quale Responsabile di
UOSA “Diagnostica genomica e Personalizzata” dal 1.08.2018 al 2.06.2019 presso il
(in detto periodo già riconosciuto IRCCS) è stato valutato con il Controparte_3
punteggio di 1 (per un anno).
5.5 Quanto poi al parametro 3 (“Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato in Patologia Clinica … anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso … e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza”), la doglianza relativa alla mancata attribuzione alla del Pt_1
punteggio massimo di 20, tenuto conto dei rilievi della appare generica CP_4
e priva di adeguato riscontro documentale (così nel ricorso in appello: “La dott.ssa
è dal 1990 dirigente biologo presso l , dove dal 2018 è Pt_1 Controparte_1
direttore ff. Nel settore della diagnostica infettivologica ha quindi maturato esperienza assolutamente certificata. L'attribuzione di 2 punti anziché di 6 è prodotto di un evidente travisamento dei fatti, in violazione del bando e della griglia elaborata dalla il 3 giugno 2021. La Commissione ha pressoché ignorato che si tratta di CP_4
attribuire l'incarico della struttura complessa Patologia clinica della stessa azienda
: non aver assegnato alla dott.ssa – direttore ff di tale struttura – CP_1 Pt_1
il massimo punteggio (che è 20) è come ignorare la realtà organizzativa e strumentale dell'Azienda”); infatti, nella scheda personale di valutazione, sul punto si legge: “La casistica è visitata dalla Direzione Sanitaria e firmata dal Direttore Sanitario
Aziendale. La casistica prodotta dalla candidata risulta adeguata quali- quantitativamente al profilo richiesto, relativamente alle competenze sotto il profilo
26 delle prestazioni di biochimica clinica, parzialmente adeguata sotto il profilo della diagnostica infettivologica”.
Va evidenziato, altresì, che l'esperienza professionale dell'appellante, di dirigente biologo, è stata valutata con l'attribuzione di punti 2 per la Diagnostica infettivologica, di punti 6 per la diagnostica multiorgano e di punti 4 per la diagnostica siero- immunologica, per complessivi punti 12 (a fronte dell'attribuzione di punti 5 al candidato PO).
Ancora infondata è la doglianza relativa alla mancata previsione, in relazione a tale parametro, del punteggio di 20, previsto dal bando quale punteggio massimo, così consentendo anche l'attribuzione di un punteggio complessivo inferiore.
Si evidenzia infine che l'attività svolta dall'appellante, di direttore f.f. dell
[...]
per anni 2 e mesi 1, è stata adeguatamente valutata al parametro 2 con Parte_5
l'attribuzione di punti 4 (cfr. sempre Scheda personale di Valutazione”.
5.6 Parimenti infondata è la censura afferente sempre al parametro 3, secondo cui “La
Commissione ha individuato un'area, «Genetica Medica», cui ha assegnato 4 punti, che non rientra affatto tra i settori di interesse dell'allegato 3, nella mission dell'Azienda, nella descrizione del fabbisogno o nel profilo soggettivo dell'aspirante direttore. L'Ospedale Cannizzaro non ha un servizio di genetica medica, né si propone di istituirlo”. Non può invero revocarsi in dubbio che esista una stretta correlazione tra diverse attività diagnostiche svolte presso l'Azienda appellata di cui al richiamato allegato 3 (medicina di laboratorio, allergologia, autoimmunità, analisi dei profili di rischio prenatale, biologia molecolare) e la genetica medica.
In ogni caso, la superiore censura, così come quella ulteriore relativa all'arrotondamento delle frazioni di anno di espletamento dei servizi, per eccesso ove superiori a sei mesi o per difetto ove inferiori (che il giudice di prime cure ha ritenuto correttamente non irragionevole, in quanto volto a valorizzare l'anzianità professionale maturata dal candidato nel servizio prestato), appare infondata;
ed invero, entrambe si traducono in un sindacato su elementi discrezionali di valutazione, inammissibile ove
27 non evidenziati - come nel caso in esame - specifici profili di violazione dei principi di buona fede e correttezza ovvero palesi incongruenze.
Va soggiunto, infine, che la tesi sostenuta dall'appellante in ordine all'operato della secondo cui la stessa “ha elaborato i sub-criteri dopo aver identificato CP_4
i nominativi dei candidati e, quindi, ben in grado di conoscere i rispettivi percorsi professionali”, pur essendo suggestiva appare infondata ove solo si pongano a raffronto i curricula dei candidati e , da cui emergono le molteplici e CP_2 Pt_1
consistenti esperienze professionali del primo, sì come evidenziato nella memoria di costituzione di primo grado.
6. Per le ragioni che precedono la domanda di accertamento della illegittimità della procedura selettiva in esame non può trovare accoglimento, con conseguente rigetto delle ulteriori domande proposte.
7. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
8. La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell Controparte_1
, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in €
[...]
6.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.02.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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