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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 164/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente, via F. De Sanctis, Parte_1
n. 78, cod. fisc. rappresentato e difeso, in virtù di mandato a C.F._1 margine dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Carlo Iannece, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Benevento, al viale Principe di
Napoli, n. 140; appellante
E
“ , con sede legale in Milano, piazza Tre Torri, n. 3, cod. fisc. CP_1
e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 dott. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, dall'avv. Dante De Benedetti, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Milano, piazza Castello, n. 2; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 25/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da atto di appello) – “1) Revocare il decreto ingiuntivo n.
903/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore per tutti i motivi innanzi esposti con ogni conseguenza di legge. 2) Accertare e dichiarare l'infondatezza, illegittimità, incertezza, illiquidità ed inesigibilità della pretesa creditoria avanzata dalla CP_1 per tutti i motivi innanzi esposti e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto da parte opponente con conseguente revoca del D.I. opposto. 3) Condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “Nel merito: • rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, in quanto infondate per, tra le altre, le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.
25/2024 (RG 4290/2018) del Tribunale di Nocera Inferiore;
in ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali anche del presente giudizio come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 25/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell' , ex art. 645 Parte_1 CP_1
c.p.c., con atto di citazione notificato il 6 luglio 2018, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 903/2018, emesso su ricorso spiegato dall'
per ottenere dal quale garante delle obbligazioni derivanti dalla CP_1 Pt_1 polizza assicurativa stipulata dalla “Euroresina s.r.l.” a copertura dei costi di costruzione dovuti al Comune di Baronissi per il rilascio del permesso a costruire n. 61/2006, la ripetizione della somma di euro 56.211,84, versata a seguito della richiesta di escussione da parte dell'Ente locale, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava il alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1 il 9 febbraio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado era errata nella parte in cui il Tribunale di Nocera Inferiore non aveva ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'opponente per quantificare la somma che il aveva indebitamente percepito a titolo di costi di costruzione in Controparte_3 ragione della mancata edificazione, da parte della “Euroresina s.r.l.”, dell'opificio industriale per il quale era stato rilasciato il permesso a costruire n. 61/2006; 2) la clausola
“a prima richiesta” contenuta nell'atto di coobbligazione sottoscritto dall'opponente in favore dell' il 25 luglio 2006 non era sufficiente a consentirne la CP_1
2 qualificazione come garanzia autonoma, con la conseguenza che era possibile sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere la “Euroresina s.r.l.” quale debitrice principale;
3) le clausole dell'atto di coobbligazione del 25 luglio 2006 con le quali l'opponente aveva rinunciato ad avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 1955, 1956 e 1957 cod. civ., avendo natura vessatoria, erano inefficaci, giacché non specificamente approvate ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., sicché l' era decaduta dalla CP_1 possibilità di azionare la garanzia a causa del mancato esperimento delle azioni di recupero del credito nei confronti dell' “Euroresina s.r.l.” nei sei mesi dalla scadenza delle sue obbligazioni;
4) l' non aveva dimostrato di aver proposto la domanda di CP_1 ammissione al passivo del fallimento dell' “Euroresina s.r.l.”, dichiarato il 19 luglio 2016,
e, di conseguenza, aveva illegittimamente richiesto l'emanazione dell'opposto decreto ingiuntivo nei riguardi del garante nell'anno 2018; 5) in ogni caso, l'atto di coobbligazione del 25 luglio 2006 era affetto da nullità in relazione alle clausole riproduttive di quelle ritenute anticoncorrenziali e censurate dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 6 settembre 2024, l' CP_1
contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la
[...] conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 12 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 17 luglio/7 agosto 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale il lamenta che il Tribunale di Pt_1
Nocera Inferiore non ha ammesso la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, occorre osservare che il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 903/2018, in cui non veniva autorizzata la chiamata del a norma degli artt. 106, 167, Controparte_3 comma 3, e 269, comma 2, c.p.c., aveva ad oggetto l'accertamento del diritto dell'
di recuperare dal garante dell'Euroresina s.r.l.” la somma versata all'Ente CP_1 locale in forza della polizza assicurativa n. 060672749 del 25 luglio 2006 per i costi di costruzione dovuti da tale società a fronte del rilascio del permesso a costruire n. 61/2006, non involgendo la legittimità della pretesa creditoria vantata nei confronti di quest'ultima dalla Pubblica Amministrazione.
3 Ne deriva che, essendo il rapporto giuridico intercorso tra l' “Euroresina s.r.l.” e il estraneo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_3
903/2018, il Tribunale di Nocera Inferiore non poteva giammai disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio diretta a quantificare la somma che l'Ente locale avrebbe indebitamente posto a carico della società a titolo di costi di costruzione derivanti dal permesso a costruire n. 61/2006 ed ottenuto in parte dall' “ mediante CP_1
l'escussione della polizza assicurativa n. 060672749 del 25 luglio 2006.
Del resto, l'ipotetica infondatezza della pretesa creditoria vantata dal Controparte_3 nei confronti dell' “Euroresina s.r.l.” non avrebbe comunque potuto incidere sul diritto dell' di richiedere al la restituzione di quanto corrisposto a CP_1 Pt_1 seguito dell'escussione della polizza n. 060672749, non essendo l'opponente legittimato a sollevare alcuna eccezione diretta a paralizzare la domanda di pagamento spiegata dall'opposta, per essersi costituito, con l'atto di coobbligazione n. 1 del 25 luglio 2006, ad onta di quanto sostenuto con il secondo motivo di gravame, non mero fideiussore, ma garante autonomo della società destinataria del permesso a costruire n. 61/2006.
Ed invero, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” o di altra similare è sufficiente di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, giacché incompatibile con il connotato dell'accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione e, dunque, con la possibilità di formulare le contestazioni che il debitore potrebbe sollevare in virtù del rapporto fondamentale, tranne che nelle ipotesi in cui sussista un'evidente discrasia in rapporto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. 20 ottobre 2014, n. 22233; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4717;
Cass. ord. 4 giugno 2025, n. 14945).
Dall'esame dell'atto di coobbligazione n. 1 del 25 luglio 2006 emerge, tra l'altro, che il si impegnava a tenere indenne l' da “ogni pagamento che Pt_1 CP_1 doveste effettuare in base alla polizza fideiussoria di cui sopra per capitali interessi e spese, con espressa rinuncia alle disposizioni sancite … dagli artt, 1950 e 1952 del C.C.
e a versarvi in qualunque momento, senza alcuna eccezione ed a semplice richiesta, tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate, o che foste chiamati a sborsare, in dipendenza della summenzionata polizza”, le attribuiva la “facoltà di ottenere anche nei miei confronti il rilievo nei casi previsti dall'art. 1953 del C.C. e dalle clausole contrattuali, tenendomi obbligato a prestare le garanzie idonee ad assicurarvi il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso”, riconosceva la piena efficacia della
4 garanzia “da me prestata … fino a quando … non sarete stati completamente liberati dagli obblighi derivanti dalla polizza summenzionata” e dichiarava di “rinunciare ai diritti sanciti negli artt. 1955 - 1956 e 1957 del C.C., liberando Voi … dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati” , sicché la fattispecie negoziale de qua agitur, al di là della terminologia ivi utilizzata, non è giuridicamente qualificabile come fideiussione, ma in termini di garanzia autonoma, atteso che le obbligazioni assunte dall'appellante nei confronti dell'appellata erano completamente indipendenti e svincolate dalle sorti del rapporto giuridico instauratosi tra quest'ultima e la “Euroresina s.r.l.”, rispetto al quale, quindi, non si ponevano in una posizione di mera accessorietà, al punto da assicurare comunque il soddisfacimento della pretesa creditoria.
In particolare, non può revocarsi in dubbio che le clausole in forza delle quali il Pt_1 da un lato, assumeva l'impegno di provvedere alla corresponsione all' , su CP_1 mera richiesta e senza la possibilità di opporle eccezioni, delle somme che avesse dovuto versare al di Baronissi per i costi di costruzione dovuti dalla “Euroresina s.r.l.” CP_3
e, dall'altro, la esoneravano dall'osservanza degli artt. 1955, 1956 e 1957 cod. civ. e, dunque, dalle fattispecie estintive della garanzia costituiscono disposizioni negoziali radicalmente inconciliabili con i tratti distintivi della fideiussione tipica e, segnatamente, con la caratteristica della dipendenza che la lega al rapporto giuridico principale.
Ed infatti, costituisce contratto autonomo di garanzia quello con il quale una parte si obbliga ad eseguire, immediatamente e senza riserva, la prestazione del debitore, al di là dell'esistenza, della validità e dell'efficacia del rapporto di base, con la relativa impossibilità di sollevare eccezioni, in deroga al disposto dell'art. 1945 cod. civ., sicché tale negozio giuridico si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, rispetto alla quale non assume carattere accessorio, giacché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale ed è tenuto direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto ad assicurare l'adempimento, quanto, piuttosto, a tenere indenne il beneficiario dal nocumento derivante dall'inadempimento del debitore (cfr., ex plurimis, Cass. 3 ottobre
2005, n. 19300; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4661; Cass. 28 marzo 2017, n. 7883).
Nel contratto autonomo di garanzia, pertanto, il garante, essendo il rapporto giuridico intercorrente con il creditore beneficiario improntato a piena indipendenza, non può opporgli le eccezioni che traggano origine dal rapporto fondamentale, fatta salva, ove configurabile, l'exceptio doli (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2012, n. 15216; Cass.
31 luglio 2015, n. 16213; Cass. 21 giugno 2018, n. 16345), né, tanto meno, l'eventuale
5 nullità di una o più clausole di quest'ultimo negozio, a condizione che la loro invalidità non dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, con lo stesso contratto autonomo, non si intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento
(cfr., ex plurimis, Cass. 17 marzo 2006, n. 5997; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262; Cass. ord. 10 gennaio 2018, n. 371; Cass. ord. 31 marzo 2023, n. 9071).
Destituito di fondamento è anche il terzo motivo di gravame, con il quale il Pt_1 eccepisce l'inefficacia delle clausole derogatorie degli artt. 1955, 1956 e 1957 cod. civ., giacché non specificamente approvate ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ..
In realtà, il nel proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 903/2018, non Pt_1 deduceva la sussistenza della fattispecie estintive previste dagli artt. 1955 e 1956 cod. civ., né ne invocava l'applicazione, a differenza di quanto avvenuto per l'ipotesi delineata dall'art. 1957, sicché la doglianza del difetto della specifica approvazione delle relative clausole di deroga è priva di qualsiasi rilevanza ai fini decisionali.
La clausola con la quale il rinunciava ad avvalersi del disposto dell'art. 1957 Pt_1 cod. civ. e, quindi, della facoltà di far valere la decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia nell'ipotesi della mancata proposizione di azioni giudiziarie nei confronti dei debitore principale nei termini ivi stabiliti era perfettamente valida, giacché pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e non contrastante con alcun principio di ordine pubblico, per comportare soltanto l'assunzione, da parte del garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, con la conseguenza che, non essendo vessatoria, non richiedeva la specifica approvazione di cui all'art. 1341, comma 2, cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. 24 settembre 2013, n. 21867;
Cass. ord. 4 dicembre 2017, n. 28943; Cass. ord. 17 febbraio 2025, n. 3989).
Pertanto, l' era legittimata a promuovere il procedimento monitorio nei CP_1 confronti del a prescindere dalla proposizione dell'azione giudiziaria in danno Pt_1 dell' “Euroresina s.r.l.” entro i sei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni, a norma dell'art. 1957, comma 1, cod. civ., non essendone configurabile la decadenza dal diritto di escutere la garanzia prestata dall'opponente.
Né il può fondatamente sostenere, con il quarto motivo di gravame, che l' Pt_1
non aveva spiegato la domanda di ammissione al passivo del fallimento CP_1 dell' “Euroresina s.r.l.”, dichiarato il 19 luglio 2016, sicché non poteva richiedere l'emanazione del decreto ingiuntivo nei propri confronti nell'anno 2018.
Ed invero, l' , al fine di instaurare il procedimento monitorio nei riguardi CP_1 del non era tenuta preliminarmente ad esercitare azioni di recupero del credito Pt_1
6 in danno dell' “Euroresina s.r.l.”, potendo, in forza dell'atto di coobbligazione del 25 luglio 2006, far valere il diritto di ottenere il pagamento di quanto versato al CP_3 direttamente nei confronti del garante autonomo.
[...]
Del resto, proprio l'assoluta autonomia del rapporto giuridico intercorrente tra il garante autonomo e il creditore rispetto a quello sussistente tra il debitore e il creditore escludeva ab imis che l' potesse chiedere al il pagamento di quanto CP_1 Pt_1 corrisposto a seguito dell'escussione della polizza n. 060672749 solo subordinatamente all'infruttuoso esperimento di azioni giudiziarie nei confronti della “Euroresina s.r.l.”.
Manifestamente infondato, infine, è anche il quinto motivo di gravame, con il quale il assume che l'atto di coobbligazione del 25 luglio 2006 è nullo in relazione alle Pt_1 clausole riproduttive di quelle censurate dalla Banca d'Italia per violazione con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
Ed infatti, il provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'Italia accertava che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello di fideiussione omnibus elaborato dall' CP_4 il 4 luglio 2023, ove applicate dagli istituti di credito in maniera uniforme sul mercato, si ponevano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione della loro connotazione anticoncorrenziale, è riferibile solo a tipologie contrattuali riconducibili a quello schema, ma non alle fideiussioni ordinarie (cfr. Cass. 2 agosto 2024, n. 21841,
Cass. ord. 16 ottobre 2024, n. 26847), né, a fortiori, alle garanzie autonome prestate in favore di operatori non bancari, come l' “ , sicché non può assurgere a CP_1 presupposto per dimostrare la nullità dell'atto di coobbligazione del 25 luglio 2006, che, peraltro, prevede la deroga all'art. 1957 cod. civ., non contenendo anche le altre due disposizioni negoziali sanzionate dalla predetta Autorità di Vigilanza.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' “ , in CP_1 complessivi euro 7.000,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo
7 unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 25/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore con Parte_1 atto di citazione notificato il 9 febbraio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell' , delle spese Parte_1 CP_1 del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 164/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente, via F. De Sanctis, Parte_1
n. 78, cod. fisc. rappresentato e difeso, in virtù di mandato a C.F._1 margine dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Carlo Iannece, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Benevento, al viale Principe di
Napoli, n. 140; appellante
E
“ , con sede legale in Milano, piazza Tre Torri, n. 3, cod. fisc. CP_1
e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 dott. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, dall'avv. Dante De Benedetti, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Milano, piazza Castello, n. 2; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 25/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INF. – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da atto di appello) – “1) Revocare il decreto ingiuntivo n.
903/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore per tutti i motivi innanzi esposti con ogni conseguenza di legge. 2) Accertare e dichiarare l'infondatezza, illegittimità, incertezza, illiquidità ed inesigibilità della pretesa creditoria avanzata dalla CP_1 per tutti i motivi innanzi esposti e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto da parte opponente con conseguente revoca del D.I. opposto. 3) Condannare parte appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “Nel merito: • rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate, in quanto infondate per, tra le altre, le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.
25/2024 (RG 4290/2018) del Tribunale di Nocera Inferiore;
in ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali anche del presente giudizio come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 25/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti dell' , ex art. 645 Parte_1 CP_1
c.p.c., con atto di citazione notificato il 6 luglio 2018, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 903/2018, emesso su ricorso spiegato dall'
per ottenere dal quale garante delle obbligazioni derivanti dalla CP_1 Pt_1 polizza assicurativa stipulata dalla “Euroresina s.r.l.” a copertura dei costi di costruzione dovuti al Comune di Baronissi per il rilascio del permesso a costruire n. 61/2006, la ripetizione della somma di euro 56.211,84, versata a seguito della richiesta di escussione da parte dell'Ente locale, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava il alla refusione delle spese di lite. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1 il 9 febbraio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la decisione di primo grado era errata nella parte in cui il Tribunale di Nocera Inferiore non aveva ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'opponente per quantificare la somma che il aveva indebitamente percepito a titolo di costi di costruzione in Controparte_3 ragione della mancata edificazione, da parte della “Euroresina s.r.l.”, dell'opificio industriale per il quale era stato rilasciato il permesso a costruire n. 61/2006; 2) la clausola
“a prima richiesta” contenuta nell'atto di coobbligazione sottoscritto dall'opponente in favore dell' il 25 luglio 2006 non era sufficiente a consentirne la CP_1
2 qualificazione come garanzia autonoma, con la conseguenza che era possibile sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere la “Euroresina s.r.l.” quale debitrice principale;
3) le clausole dell'atto di coobbligazione del 25 luglio 2006 con le quali l'opponente aveva rinunciato ad avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 1955, 1956 e 1957 cod. civ., avendo natura vessatoria, erano inefficaci, giacché non specificamente approvate ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., sicché l' era decaduta dalla CP_1 possibilità di azionare la garanzia a causa del mancato esperimento delle azioni di recupero del credito nei confronti dell' “Euroresina s.r.l.” nei sei mesi dalla scadenza delle sue obbligazioni;
4) l' non aveva dimostrato di aver proposto la domanda di CP_1 ammissione al passivo del fallimento dell' “Euroresina s.r.l.”, dichiarato il 19 luglio 2016,
e, di conseguenza, aveva illegittimamente richiesto l'emanazione dell'opposto decreto ingiuntivo nei riguardi del garante nell'anno 2018; 5) in ogni caso, l'atto di coobbligazione del 25 luglio 2006 era affetto da nullità in relazione alle clausole riproduttive di quelle ritenute anticoncorrenziali e censurate dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 6 settembre 2024, l' CP_1
contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la
[...] conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 12 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 17 luglio/7 agosto 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale il lamenta che il Tribunale di Pt_1
Nocera Inferiore non ha ammesso la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, occorre osservare che il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 903/2018, in cui non veniva autorizzata la chiamata del a norma degli artt. 106, 167, Controparte_3 comma 3, e 269, comma 2, c.p.c., aveva ad oggetto l'accertamento del diritto dell'
di recuperare dal garante dell'Euroresina s.r.l.” la somma versata all'Ente CP_1 locale in forza della polizza assicurativa n. 060672749 del 25 luglio 2006 per i costi di costruzione dovuti da tale società a fronte del rilascio del permesso a costruire n. 61/2006, non involgendo la legittimità della pretesa creditoria vantata nei confronti di quest'ultima dalla Pubblica Amministrazione.
3 Ne deriva che, essendo il rapporto giuridico intercorso tra l' “Euroresina s.r.l.” e il estraneo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_3
903/2018, il Tribunale di Nocera Inferiore non poteva giammai disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio diretta a quantificare la somma che l'Ente locale avrebbe indebitamente posto a carico della società a titolo di costi di costruzione derivanti dal permesso a costruire n. 61/2006 ed ottenuto in parte dall' “ mediante CP_1
l'escussione della polizza assicurativa n. 060672749 del 25 luglio 2006.
Del resto, l'ipotetica infondatezza della pretesa creditoria vantata dal Controparte_3 nei confronti dell' “Euroresina s.r.l.” non avrebbe comunque potuto incidere sul diritto dell' di richiedere al la restituzione di quanto corrisposto a CP_1 Pt_1 seguito dell'escussione della polizza n. 060672749, non essendo l'opponente legittimato a sollevare alcuna eccezione diretta a paralizzare la domanda di pagamento spiegata dall'opposta, per essersi costituito, con l'atto di coobbligazione n. 1 del 25 luglio 2006, ad onta di quanto sostenuto con il secondo motivo di gravame, non mero fideiussore, ma garante autonomo della società destinataria del permesso a costruire n. 61/2006.
Ed invero, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” o di altra similare è sufficiente di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, giacché incompatibile con il connotato dell'accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione e, dunque, con la possibilità di formulare le contestazioni che il debitore potrebbe sollevare in virtù del rapporto fondamentale, tranne che nelle ipotesi in cui sussista un'evidente discrasia in rapporto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. 20 ottobre 2014, n. 22233; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4717;
Cass. ord. 4 giugno 2025, n. 14945).
Dall'esame dell'atto di coobbligazione n. 1 del 25 luglio 2006 emerge, tra l'altro, che il si impegnava a tenere indenne l' da “ogni pagamento che Pt_1 CP_1 doveste effettuare in base alla polizza fideiussoria di cui sopra per capitali interessi e spese, con espressa rinuncia alle disposizioni sancite … dagli artt, 1950 e 1952 del C.C.
e a versarvi in qualunque momento, senza alcuna eccezione ed a semplice richiesta, tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate, o che foste chiamati a sborsare, in dipendenza della summenzionata polizza”, le attribuiva la “facoltà di ottenere anche nei miei confronti il rilievo nei casi previsti dall'art. 1953 del C.C. e dalle clausole contrattuali, tenendomi obbligato a prestare le garanzie idonee ad assicurarvi il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso”, riconosceva la piena efficacia della
4 garanzia “da me prestata … fino a quando … non sarete stati completamente liberati dagli obblighi derivanti dalla polizza summenzionata” e dichiarava di “rinunciare ai diritti sanciti negli artt. 1955 - 1956 e 1957 del C.C., liberando Voi … dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati” , sicché la fattispecie negoziale de qua agitur, al di là della terminologia ivi utilizzata, non è giuridicamente qualificabile come fideiussione, ma in termini di garanzia autonoma, atteso che le obbligazioni assunte dall'appellante nei confronti dell'appellata erano completamente indipendenti e svincolate dalle sorti del rapporto giuridico instauratosi tra quest'ultima e la “Euroresina s.r.l.”, rispetto al quale, quindi, non si ponevano in una posizione di mera accessorietà, al punto da assicurare comunque il soddisfacimento della pretesa creditoria.
In particolare, non può revocarsi in dubbio che le clausole in forza delle quali il Pt_1 da un lato, assumeva l'impegno di provvedere alla corresponsione all' , su CP_1 mera richiesta e senza la possibilità di opporle eccezioni, delle somme che avesse dovuto versare al di Baronissi per i costi di costruzione dovuti dalla “Euroresina s.r.l.” CP_3
e, dall'altro, la esoneravano dall'osservanza degli artt. 1955, 1956 e 1957 cod. civ. e, dunque, dalle fattispecie estintive della garanzia costituiscono disposizioni negoziali radicalmente inconciliabili con i tratti distintivi della fideiussione tipica e, segnatamente, con la caratteristica della dipendenza che la lega al rapporto giuridico principale.
Ed infatti, costituisce contratto autonomo di garanzia quello con il quale una parte si obbliga ad eseguire, immediatamente e senza riserva, la prestazione del debitore, al di là dell'esistenza, della validità e dell'efficacia del rapporto di base, con la relativa impossibilità di sollevare eccezioni, in deroga al disposto dell'art. 1945 cod. civ., sicché tale negozio giuridico si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, rispetto alla quale non assume carattere accessorio, giacché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale ed è tenuto direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto ad assicurare l'adempimento, quanto, piuttosto, a tenere indenne il beneficiario dal nocumento derivante dall'inadempimento del debitore (cfr., ex plurimis, Cass. 3 ottobre
2005, n. 19300; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4661; Cass. 28 marzo 2017, n. 7883).
Nel contratto autonomo di garanzia, pertanto, il garante, essendo il rapporto giuridico intercorrente con il creditore beneficiario improntato a piena indipendenza, non può opporgli le eccezioni che traggano origine dal rapporto fondamentale, fatta salva, ove configurabile, l'exceptio doli (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2012, n. 15216; Cass.
31 luglio 2015, n. 16213; Cass. 21 giugno 2018, n. 16345), né, tanto meno, l'eventuale
5 nullità di una o più clausole di quest'ultimo negozio, a condizione che la loro invalidità non dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, con lo stesso contratto autonomo, non si intenda assicurare un risultato vietato dall'ordinamento
(cfr., ex plurimis, Cass. 17 marzo 2006, n. 5997; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262; Cass. ord. 10 gennaio 2018, n. 371; Cass. ord. 31 marzo 2023, n. 9071).
Destituito di fondamento è anche il terzo motivo di gravame, con il quale il Pt_1 eccepisce l'inefficacia delle clausole derogatorie degli artt. 1955, 1956 e 1957 cod. civ., giacché non specificamente approvate ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ..
In realtà, il nel proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 903/2018, non Pt_1 deduceva la sussistenza della fattispecie estintive previste dagli artt. 1955 e 1956 cod. civ., né ne invocava l'applicazione, a differenza di quanto avvenuto per l'ipotesi delineata dall'art. 1957, sicché la doglianza del difetto della specifica approvazione delle relative clausole di deroga è priva di qualsiasi rilevanza ai fini decisionali.
La clausola con la quale il rinunciava ad avvalersi del disposto dell'art. 1957 Pt_1 cod. civ. e, quindi, della facoltà di far valere la decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia nell'ipotesi della mancata proposizione di azioni giudiziarie nei confronti dei debitore principale nei termini ivi stabiliti era perfettamente valida, giacché pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e non contrastante con alcun principio di ordine pubblico, per comportare soltanto l'assunzione, da parte del garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, con la conseguenza che, non essendo vessatoria, non richiedeva la specifica approvazione di cui all'art. 1341, comma 2, cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. 24 settembre 2013, n. 21867;
Cass. ord. 4 dicembre 2017, n. 28943; Cass. ord. 17 febbraio 2025, n. 3989).
Pertanto, l' era legittimata a promuovere il procedimento monitorio nei CP_1 confronti del a prescindere dalla proposizione dell'azione giudiziaria in danno Pt_1 dell' “Euroresina s.r.l.” entro i sei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni, a norma dell'art. 1957, comma 1, cod. civ., non essendone configurabile la decadenza dal diritto di escutere la garanzia prestata dall'opponente.
Né il può fondatamente sostenere, con il quarto motivo di gravame, che l' Pt_1
non aveva spiegato la domanda di ammissione al passivo del fallimento CP_1 dell' “Euroresina s.r.l.”, dichiarato il 19 luglio 2016, sicché non poteva richiedere l'emanazione del decreto ingiuntivo nei propri confronti nell'anno 2018.
Ed invero, l' , al fine di instaurare il procedimento monitorio nei riguardi CP_1 del non era tenuta preliminarmente ad esercitare azioni di recupero del credito Pt_1
6 in danno dell' “Euroresina s.r.l.”, potendo, in forza dell'atto di coobbligazione del 25 luglio 2006, far valere il diritto di ottenere il pagamento di quanto versato al CP_3 direttamente nei confronti del garante autonomo.
[...]
Del resto, proprio l'assoluta autonomia del rapporto giuridico intercorrente tra il garante autonomo e il creditore rispetto a quello sussistente tra il debitore e il creditore escludeva ab imis che l' potesse chiedere al il pagamento di quanto CP_1 Pt_1 corrisposto a seguito dell'escussione della polizza n. 060672749 solo subordinatamente all'infruttuoso esperimento di azioni giudiziarie nei confronti della “Euroresina s.r.l.”.
Manifestamente infondato, infine, è anche il quinto motivo di gravame, con il quale il assume che l'atto di coobbligazione del 25 luglio 2006 è nullo in relazione alle Pt_1 clausole riproduttive di quelle censurate dalla Banca d'Italia per violazione con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990.
Ed infatti, il provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'Italia accertava che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modello di fideiussione omnibus elaborato dall' CP_4 il 4 luglio 2023, ove applicate dagli istituti di credito in maniera uniforme sul mercato, si ponevano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990 in ragione della loro connotazione anticoncorrenziale, è riferibile solo a tipologie contrattuali riconducibili a quello schema, ma non alle fideiussioni ordinarie (cfr. Cass. 2 agosto 2024, n. 21841,
Cass. ord. 16 ottobre 2024, n. 26847), né, a fortiori, alle garanzie autonome prestate in favore di operatori non bancari, come l' “ , sicché non può assurgere a CP_1 presupposto per dimostrare la nullità dell'atto di coobbligazione del 25 luglio 2006, che, peraltro, prevede la deroga all'art. 1957 cod. civ., non contenendo anche le altre due disposizioni negoziali sanzionate dalla predetta Autorità di Vigilanza.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall' “ , in CP_1 complessivi euro 7.000,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo
7 unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 25/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore con Parte_1 atto di citazione notificato il 9 febbraio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore dell' , delle spese Parte_1 CP_1 del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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