Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02303/2026REG.PROV.COLL.
N. 01555/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2024, proposto da Nova Opera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grumo Nevano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 04250/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grumo Nevano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. AN DI;
Preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dagli Avvocati di entrambe le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nuova Opera s.r.l. ha chiesto la condanna del Comune di Grumo Nevano al risarcimento del danno provocato con l’adozione del provvedimento 15 settembre 2014, con cui è stata dichiarata improcedibile la propria istanza diretta ad ottenere permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione del proprio fabbricato, sito in piazza S. D’Acquisto, angolo via Duca D’Aosta, e contestualmente accertata l’intervenuta acquisizione ope legis al patrimonio comunale del manufatto e della relativa area di sedime.
Con sentenza n. 4520 del 2023, il T.a.r. adito ha rigettato la domanda, escludendo l’antigiuridicità della condotta e la colpa dell’Amministrazione. Nella sentenza si legge che “il diniego di permesso di costruire su cui la ricorrente fonda la pretesa risarcitoria, è divenuto definitivo, essendo stato impugnato innanzi a questo T.A.R. che, con sentenza n.4960 del 25.07.2018, ha respinto il ricorso, mentre l’appello proposto dalla ricorrente avverso la suddetta pronuncia è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla stessa ricorrente”, per cui, “a prescindere da ogni valutazione circa la conformità dell’intervento oggetto dell’istanza alla disciplina urbanistico-edilizia applicabile, gli atti dai quali la ricorrente fa discendere i danni di cui chiede il ristoro sono tutti legittimi per essere stati confermati all’esito dei contenziosi di cui hanno costituito oggetto”. Inoltre, si è sottolineato che “non potrebbe muoversi al Comune alcun addebito di colpa”, visto che il provvedimento del 15 settembre 2014 è stato adottato in conseguenza dell’annullamento, in sede giurisdizionale (sentenza del T.a.r. n. 4265 del 2013), del precedente permesso di costruire Comune n. 72 del 2012, avente ad oggetto il medesimo intervento edilizio - annullamento sollecitato dai ricorrenti GI e IO Caiazzo, ma, poi, venuto meno all’esito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2735 del 2021. Il Comune, pur avendo impugnato la sentenza di primo grado che ha annullato il permesso di costruire rilasciato a favore di Nuova Opera s.r.l., in assenza di sospensione cautelare, non avrebbe potuto determinarsi diversamente.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società originariamente ricorrente, deducendo: 1) la violazione dell’art. 30 del d.lgs 174 del 2010 e dei principi affermati dall’Adunanza plenaria, con la sentenza n. 7 del 23 aprile 2021, in quanto il giudice di primo grado non ha considerato il giudicato formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2735 del 2021 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo l’originario permesso di costruire, mentre il Comune, nelle more del giudizio, ha tenuto una condotta ostativa alla realizzazione dell’intervento, adottando il provvedimento n. 10956 del 2014, la cui illegittimità deriva proprio dalla legittimità, accertata dal giudicato, dell’originario permesso di costruire; 2) la violazione dell’art. 30 del d.lgs. 174 del 2010 e della sentenza n. 2735 del 2021, oltre all’errore manifesto di fatto, derivando la illegittimità del provvedimento del 2014 dalla legittimità del permesso di costruire del 2012, accertata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2735 del 2021, per cui non può escludersi la antigiuridicità della condotta del Comune, che, peraltro, non ha mai contestato la sua colpa, negata dal T.a.r. in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio; 3) la violazione del principio di soccombenza, conseguente all’erroneità della decisione.
Il Comune di Grumo Nevano si è costituito in giudizio, concludendo per l’inammissibilità ed infondatezza dell’appello.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 marzo 2026, previo scambio di ulteriori memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
3. I primi due motivi di appello, che in quanto strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere integrata.
Dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2735 del 2021, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la legittimità del permesso di costruire, deriva necessariamente anche la caducazione di tutti i provvedimenti adottati dal Comune in esecuzione della sentenza del T.a.r. per la Campania n. 4265 del 2013 - tra cui anche quello del 2014, da cui origina la richiesta risarcitoria dell’appellante, originaria ricorrente, risultando l’intervento proposto dalla società ricorrente legittimo ed, in effetti, già munito di titolo edilizio. Difatti, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., che esprime un principio generale compatibile con il processo amministrativo ed applicabile in questa sede, in virtù del rinvio di cui all’art. 39 c.p.a., in considerazione dell’assenza di una disciplina specifica sul punto, la riforma della sentenza impugnata estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata. Da tale premessa deriva che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2735 del 2021, nel riformare quella del T.a.r. per la Campania n. 4265 del 2013, che ha annullato il permesso di costruire, ha travolto anche l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune in esecuzione di detta sentenza n. 4265 del 2013.
Si tratta, tuttavia, di una illegittimità successiva, non originaria, che non è imputabile, a titolo di dolo o colpa, al Comune, che inizialmente ha adottato un provvedimento favorevole alla appellante (il permesso di costruire del 2012), la cui legittimità è stata accertata in sede giurisdizionale, con la sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato n. 2735 del 2021, e che nel contenzioso, instaurato da soggetti privati, si è attivato a difesa della legittimità del permesso di costruire del 2012 e, quindi, a tutela delle posizione della appellante. Il Comune si è limitato ad agire in conformità alla sentenza del T.a.r. per la Campania n. 4265 del 2013, che, sebbene impugnata, non è stata sospesa, vincolando ed orientando l’azione dell’Amministrazione. In definitiva, il Comune non ha agito con negligenza, ma, al contrario, in ossequio ai principi che impongono all’Amministrazione di rispettare e di conformarsi alle sentenze esecutive. Inoltre, non ha in alcun modo impedito all’appellante di realizzare il suo progetto immobiliare, ma, al contrario, ha reso possibile tale iniziativa, con l’adozione del permesso di costruire del 2012 e con la sua impugnazione della sentenza del T.a.r. per la Campania n. 2735 del 2021.
4. Il terzo motivo di appello risulta assorbito, in quanto denuncia una erronea applicazione del principio della soccombenza conseguente solo alla erroneità della decisione, che, invece, deve escludersi, come evidenziato al punto 3.
5. In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate, stante la necessità di integrare la motivazione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB RA, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
AN DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN DI | AB RA |
IL SEGRETARIO